0.631.252.913.65

CS **12** 755

Traduzione[^1]

# Convenzione fra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato badesi a Karlsruhe e la Direzione del II° circondario delle Dogane svizzere a Sciaffusa circa la spedizione doganale svizzera dei treni a Erzingen, Sciaffusa‑Stazione e Thayngen relativamente al traffico merci

Conchiusa il 3 dicembre 1908/3 gennaio 1909<br />Entrata in vigore il 1° gennaio 1909

(Stato 1° gennaio 1909)

L’Amministrazione doganale svizzera rinuncia nei seguenti casi, a titolo di prova ed alle condizioni qui appresso enumerate, all’apposizione officiale dei piombi nel traffico‑merci delle ferrovie badesi sul territorio del Cantone di Sciaffusa, riservata tuttavia la tassa doganale:
a. rispetto ai vagoni‑merci entranti da Erzingen, rispettivamente da Thayngen, diretti sopra Sciaffusa per subirvi la spedizione doganale o destinati al transito diretto per Thayngen rispettivamente Erzingen;
b. rispetto ai vagoni‑merci provenienti dall’estero a Sciaffusa e destinati al transito diretto per Erzingen o Thayngen;
c. rispetto ai treni‑merci formati a Sciaffusa e destinati a venir esportati colle ferrovie badesi.

(I treni‑merci a grande velocità, i vagoni‑merci intercalati nei treni‑viaggiatori, compresi i vagoni pel trasporto di bestiame, e lo scompartimento germanico dei vagonibagagli continueranno ad essere piombati).

1.  Subito dopo l’arrivo dei treni, il capotreno consegna all’Ufficio doganale svizzero due carte generali d’ugual tenore contenenti le seguenti indicazioni:
a. i numeri dei vagoni coperti;
b. i numeri dei vagoni scoperti, coll’enunciazione del rispettivo contenuto;
c. la designazione dei vagoni che per qualsiasi motivo devono essere piombati, col numero dei piombi da apporre.

2.  Una delle due carte generali serve di base al rilascio del certificato di convoglio («Geleitschein», «acquit à caution»), – mentre l’altra viene utilizzata per il controllo del treno, rispettivamente dei vagoni. Se da questo controllo risultassero delle differenze, il certificato di convoglio dovrà essere analogamente modificato prima della sua consegna al personale del treno.

3.  Il personale del treno delle ferrovie badesi è tenuto a stendere le carte generali in modo esatto e leggibile.

4.  Le ferrovie badesi mettono a disposizione del servizio delle dogane svizzere il personale e gli attrezzi necessari per l’eventuale revisione dei vagoni coperti carichi e dei vagoni vuoti.

5.  I treni che entrano od escono devono, dopo il loro arrivo in stazione, rimanervi fermi fino a tanto che il servizio delle dogane svizzere abbia ultimato il controllo.

6.  I treni merci che non si fermano alle stazioni‑frontiera (Thayngen, Erzingen) saranno sottoposti alla spedizione doganale per cura dell’Ufficio‑dogana di Sciaffusa‑Stazione, al quale si consegneranno le carte generali previste nel numero 1.

7.  Le merci in colli isolati o in vagoni completi che arrivano nelle stazioni svizzere senza aver formato l’oggetto di una spedizione doganale saranno immediatamente riesportati o indirizzati dal capostazione al più prossimo Ufficio doganale svizzero per subirvi detta spedizione.

8.  L’Amministrazione delle ferrovie badesi risponde verso l’Amministrazione delle dogane svizzere di tutte le conseguenze derivanti da eventuali consegne o trasporti ulteriori sul percorso Erzingen‑Sciaffusa‑Thayngen o viceversa di merci che non avessero pagato le tasse o subito le formalità doganali svizzere.

Le premesse disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 1909.Sciaffusa, 3 dicembre 1908

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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.