0.440.3

^^RU **1976** 2153, **2004** 4987

Traduzione

# Statuti del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali

Adottati a Nuova Delhi nel dicembre 1956<br />Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 27 marzo 1959<br />Entrati in vigore per la Svizzera il 27 marzo 1959<br />Emendati con decisione dell’Assemblea generale il 21 novembre 2003

(Stato 25 febbraio 2025)

##### **Art. 1** Scopo e funzioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--1}
Il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (in seguito «ICCROM») contribuisce a livello mondiale alla conservazione e al restauro dei beni culturali; esso crea, sviluppa, promuove e facilita le condizioni necessarie a tale scopo. L’ICCROM esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
(a) raccogliere, studiare e diffondere le informazioni concernenti problemi scientifici, tecnici ed etici legati alla conservazione e al restauro dei beni culturali;
(b) coordinare, stimolare o provocare la ricerca in questo settore mediante, in particolare, missioni affidate a enti o a esperti, incontri internazionali, pubblicazioni e scambi di specialisti;
(c) fornire consulenze ed esprimere raccomandazioni su questioni generali o puntuali legate alla conservazione e al restauro dei beni culturali;
(d) promuovere, ideare e impartire la formazione nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, così come elevare le norme e la pratica del lavoro di conservazione e di restauro;
(e) incoraggiare le iniziative volte a creare una migliore comprensione della conservazione e del restauro dei beni culturali.

##### **Art. 2** Membri {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--2}
1. L’ICCROM è un’organizzazione internazionale composta di Stati membri.
2. Ogni Stato che è Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (in seguito «UNESCO») può diventare uno Stato membro dell’ICCROM presentando una dichiarazione formale di adesione al Direttore generale dell’UNESCO. Lo Stato che, in tal modo, è diventato membro dell’ICCROM e che, in seguito, cessa di essere membro dell’UNESCO, conserva tuttavia il suo statuto di membro dell’ICCROM.
3. Uno Stato che non ha lo statuto di membro dell’UNESCO, oppure qualsiasi Stato ex-membro dell’ICCROM che abbia rinunciato al suo statuto di membro ai sensi dell’articolo 9 o che si sia ritirato conformemente all’articolo 10, può presentare una domanda di adesione al Direttore generale dell’ICCROM. Dopo che la sua domanda è stata esaminata dal Consiglio, questo Stato può essere ammesso dall’Assemblea generale e diventare un membro dell’ICCROM. L’ammissione è pronunciata in seguito a una decisione presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri dell’ICCROM presenti e votanti. L’ammissione di uno Stato membro dell’ICCROM decisa conformemente alle disposizioni del presente paragrafo è notificata al Direttore generale dell’UNESCO.
4. Le adesioni effettuate alle condizioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo diventano effettive 30 giorni dopo che il Direttore generale dell’UNESCO ha ricevuto la dichiarazione formale di adesione. Le adesioni effettuate alle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo diventano effettive il giorno della decisione da parte dell’Assemblea generale di ammettere lo Stato membro in questione.
5. Ogni Stato membro contribuisce al bilancio dell’ICCROM secondo una quota stabilita dall’Assemblea generale.

##### **Art. 3** Organi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--3}
L’ICCROM comprende: un’Assemblea generale, un Consiglio, un Segretariato.

##### **Art. 4** L’Assemblea generale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--4}
1. Composizione e partecipanti

(a) L’Assemblea generale è composta dai delegati degli Stati membri. Ogni Stato membro è rappresentato da un delegato.
(b) I delegati sono scelti, nel limite del possibile, tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali e, di preferenza, tra i membri delle istituzioni specializzate in questo settore.
(c) L’UNESCO, l’Istituto Centrale per il Restauro e i membri non votanti del Consiglio menzionati all’articolo 5.1 (j) hanno il diritto di partecipare alle sessioni dell’Assemblea generale con lo statuto di osservatore. Possono presentare proposte, ma non hanno diritto di voto.
2. Funzioni

Le funzioni dell’Assemblea generale consistono nel:
(a) determinare l’orientamento dell’ICCROM;
(b) esaminare e approvare il programma di attività nonché il bilancio biennale preventivo dell’ICCROM, sulla base delle proposte del Consiglio;
(c) decidere dell’ammissione di nuovi Stati membri nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3;
(d) eleggere i membri del Consiglio;
(e) su proposta del Consiglio, nominare il Direttore generale nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6 (d);
(f) esaminare e approvare i rapporti sulle attività del Consiglio e del Segretariato dell’ICCROM;
(g) stabilire l’ammontare dei contributi degli Stati membri;
(h) adottare il regolamento finanziario dell’ICCROM;
(i) pronunciarsi sull’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 9.
3. Procedura

L’Assemblea generale:
(a) si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni;
(b) si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa, alla richiesta di almeno un terzo degli Stati membri, oppure per decisione del Consiglio;
(c) si riunisce a Roma, Italia, salvo se essa stessa o il Consiglio decidono altrimenti;
(d) adotta il suo Regolamento interno;
(e) all’inizio di ogni sessione elegge un Presidente e un ufficio;
(f) istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni.
4. Voto

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, ogni Stato membro dispone di un voto all’Assemblea generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno dell’Assemblea.

##### **Art. 5** Il Consiglio {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--5}
1. Composizione

(a) Il Consiglio è composto dai membri eletti dall’Assemblea generale, da un rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, da un rappresentante del Governo italiano, da un rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro e dai membri non votanti menzionati alla lettera (i) del presente paragrafo.
(b) I membri eletti sono dodici, cui si aggiunge un membro eletto supplementare per ogni fascia di cinque Stati membri oltre ai primi trenta. Il numero totale dei membri eletti non può tuttavia superare venticinque.
(c) I membri eletti dall’Assemblea generale sono scelti tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro del beni culturali; nella scelta dei candidati si tiene conto dell’interesse insito in una rappresentanza equa di tutte le grandi regioni culturali del mondo e in una copertura appropriata dei diversi campi di specializzazione corrispondenti all’attività dell’ICCROM. L’Assemblea generale tiene ugualmente in considerazione l’attitudine di queste persone ad esercitare le funzioni amministrative ed esecutive del Consiglio.
(d) Il mandato dei membri eletti del Consiglio dura quattro anni. Tuttavia, al momento della prima sessione ordinaria dell’Assemblea generale durante la quale entrano in vigore le presenti disposizioni, il mandato di una metà dei membri eletti da questa Assemblea generale dura quattro anni e il mandato dell’altra metà dura due anni. Se durante questa sessione il numero dei membri da eleggere è dispari, una metà dei membri più un membro è eletta per un mandato di quattro anni.
(e) I membri eletti del Consiglio esercitano le loro funzioni a partire dalla chiusura della sessione dell’Assemblea generale durante la quale sono stati designati, e fino alla chiusura della sessione tenuta nell’anno in cui termina il loro mandato.
(f) I membri del Consiglio sono rieleggibili, ma non possono assumere più di due mandati consecutivi.
(g) In caso di decesso, di impedimento permanente o di dimissioni di un membro eletto del Consiglio, il seggio vacante è assegnato, per la durata del mandato restante da quel momento, alla persona che, tra i candidati che non sono stati eletti dall’Assemblea generale al momento della precedente elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se questo candidato non è disponibile, il seggio vacante sarà assegnato al candidato seguente che ha ottenuto il maggior numero di voti e così di seguito, fino ad esaurimento delle candidature all’elezione in questione. Nel caso in cui il seggio non possa essere assegnato ad una persona candidatasi all’elezione in questione, esso resta vacante fino alla nuova elezione, che si terrà durante la sessione seguente dell’Assemblea generale.
(h) I membri del Consiglio eletti dall’Assemblea generale sono eletti in base alla loro attitudine personale. Esercitano la loro funzione nell’interesse dell’ICCROM e non in qualità di rappresentante del proprio Stato.
(i) I membri non votanti del Consiglio sono un rappresentante del Consiglio internazionale dei musei e un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti.
(j) I membri non votanti del Consiglio possono partecipare alle discussioni del Consiglio alla stregua di qualsiasi altro membro.
2. Funzioni

Le funzioni del Consiglio consistono nel:
(a) sopraintendere, sotto l’autorità dell’Assemblea generale, all’esecuzione del programma di attività e del bilancio da essa adottati;
(b) conformemente alle decisioni e alle direttive dell’Assemblea generale e tenendo conto delle circostanze che si possono verificare tra due sessioni ordinarie di questa, prendere le disposizioni utili in nome dell’Assemblea generale, in stretta collaborazione con il Direttore generale, in vista di garantire l’esecuzione efficace e razionale del programma di attività da parte del Direttore generale;
(c) elaborare delle linee politiche in stretta collaborazione con il Direttore generale, e sottometterle, se del caso, all’approvazione dell’Assemblea generale;
(d) rivedere e, se del caso, modificare un progetto di programma di attività e di bilancio stabilito dal Direttore generale e approvarlo in vista di sottometterlo all’Assemblea generale;
(e) esaminare le domande di ammissione all’ICCROM presentate alle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3;
(f) esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti la nomina del Direttore generale così come la durata e le condizioni della nomina di questi e, se del caso, rinnovare la nomina del Direttore generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 (d);
(g) nominare il Direttore generale conformemente alle circostanze previste dall’articolo 6 (e);
(h) approvare la struttura del Segretariato proposta dal Direttore generale;
(i) approvare lo statuto del personale;
(j) esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti l’adozione del Regolamento finanziario;
(k) nominare il revisore dei conti;
(l) sopraintendere alle operazioni finanziarie dell’ICCROM;
(m) preparare un rapporto sulle sue attività al fine di sottoporlo all’Assemblea generale durante le sue sessioni ordinarie;
(n) esercitare qualsiasi altra funzione possa essergli affidata dall’Assemblea generale.
3. Procedura

Il Consiglio:
(a) si riunisce:
        i) immediatamente dopo una sessione ordinaria dell’Assemblea generale;
        ii) immediatamente prima la sessione ordinaria dell’Assemblea generale seguente; e
        iii) una volta nell’intervallo tra le sessioni appena menzionate a (i) e (ii);
(b) si riunisce a Roma, Italia, salvo se l’Assemblea generale o esso stesso decidono altrimenti;
(c) adotta il suo Regolamento interno;
(d) all’inizio della prima delle sessioni che seguono una sessione ordinaria dell’Assemblea generale, elegge il suo presidente e il suo ufficio, che restano in funzione fino alla chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale;
(e) istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni.
4. Voto

Ogni membro eletto del Consiglio, il rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, il rappresentante del Governo italiano e il rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro dispongono di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei detti membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno del Consiglio.

##### **Art. 6** Il Segretariato {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--6}
(a)  Il Segretariato si compone del Direttore generale e del personale che può essere necessario all’ICCROM.

(b)  Il Direttore generale e il personale hanno responsabilità di carattere internazionale. Nell’esercizio delle loro funzioni essi non sollecitano né ricevono istruzioni da alcun governo o da alcuna autorità esterna all’ICCROM. Si astengono da qualsiasi azione che possa nuocere al loro statuto di funzionari internazionali. Tutti gli Stati membri si impegnano a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.

(c)  Il personale è nominato nel rispetto del Regolamento del personale adottato dal Consiglio. Tutti i membri del personale sono responsabili di fronte al Direttore generale.

(d)  Fatte salve le disposizioni della lettera (e) del presente articolo, il Direttore generale è nominato dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio. L’Assemblea generale, dietro raccomandazione del Consiglio, stabilisce la durata del suo mandato e determina le condizioni alle quali egli esercita le sue funzioni. La nomina del Direttore generale da parte dell’Assemblea generale può essere rinnovata dal Consiglio due volte al massimo e per una durata che non deve, di volta in volta, eccedere i due anni; la durata della nomina iniziale del Direttore generale e di ogni rinnovo di questa nomina da parte del Consiglio non deve tuttavia, in alcun caso, eccedere nel complesso i sei anni. Il Direttore generale può essere rieletto dall’Assemblea generale.

(e)  Nel caso in cui le funzioni del Direttore generale diventino vacanti nell’intervallo tra due sessioni dell’Assemblea generale, il Consiglio può nominare un nuovo Direttore generale. Il mandato del nuovo Direttore generale scade il giorno della chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale. Il Consiglio determina ugualmente le condizioni della nomina del Direttore generale; queste ultime sono inserite in un contratto firmato dal presidente del Consiglio e dal nuovo Direttore generale.

(f)  Il Direttore generale formula proposte in vista di misure che devono essere prese dall’Assemblea generale e dal Consiglio, e prepara, per poi sottometterlo al Consiglio, un progetto di programma di attività e di bilancio. Conformemente alle decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio, il Direttore generale è responsabile dell’esecuzione efficace e razionale del programma di attività che è stato approvato. Il Direttore generale stabilisce e comunica agli Stati membri rapporti periodici sulle attività dell’ICCROM.

##### **Art. 7** Procedure finanziarie {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--7}
(a)  Il bilancio dell’ICCROM è stabilito su base biennale. Ogni progetto di bilancio per il seguente esercizio biennale è comunicato agli Stati membri, con il programma di attività, almeno sessanta giorni prima della sessione dell’Assemblea generale nel corso della quale deve essere esaminato.

(b)  Il periodo di esercizio del bilancio dell’ICCROM si estende sui due anni civili che seguono la sessione ordinaria dell’Assemblea generale nel corso della quale esso è stato adottato, salvo decisione contraria della stessa Assemblea generale.

(c)  I contributi degli Stati membri al bilancio biennale sono pagati sotto forma di due versamenti effettuati ognuno dei due anni menzionati sopra per un montante uguale; uno deve essere versato all’inizio del primo anno civile, l’altro all’inizio del secondo anno civile.

(d)  Il Direttore generale può accettare direttamente i contributi volontari, doni, lasciti e sovvenzioni provenienti da governi, istituzioni pubbliche o private, associazioni o privati, fatte salve le condizioni stabilite nel Regolamento finanziario.

(e)  Il bilancio è amministrato dal Segretariato nel rispetto del Regolamento finanziario, sotto la sorveglianza del Consiglio.

##### **Art. 8** Statuto giuridico {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--8}
L’ICCROM gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, della capacità giuridica necessaria a conseguire i suoi scopi e ad esercitare le sue funzioni.

##### **Art. 9** Sanzioni {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--9}
Uno Stato membro perde il suo diritto di voto all’Assemblea generale e il suo diritto di proporre candidati al Consiglio nel caso in cui l’ammontare totale dei contributi all’ICCROM venuti a scadenza ma non pagati, indipendentemente dall’anno o dagli anni civili cui questi contributi si riferiscono, ecceda l’ammontare dei contributi che detto Stato deve versare per l’anno civile in corso e per l’anno civile che immediatamente precede. Uno Stato membro che non ha pagato i suoi contributi durante quattro anni civili consecutivi perderà anche il diritto di beneficiare dei servizi dell’ICCROM. Si considera che uno Stato abbia rinunciato al suo statuto di membro nel caso in cui, durante sei anni civili consecutivi, esso non abbia versato i suoi contributi venuti a scadenza. L’Assemblea generale può tuttavia autorizzare uno Stato membro ad esercitare i diritti di cui sopra, ivi compreso il diritto di beneficiare dei servizi dell’ICCROM, o a conservare il suo statuto di membro, se essa considera che la mancanza di questo Stato sia dovuta a circostanze particolari indipendenti dalla sua volontà.

##### **Art. 10** Ritiro di Stati membri {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--10}
Ogni Stato membro può ritirarsi dall’ICCROM presentando al suo Direttore generale un preavviso, in qualsiasi momento a partire dalla fine del periodo di due anni intercorso dalla data della sua entrata o dall’ammissione da parte dell’Assemblea generale. Questo ritiro entra in vigore il 31 dicembre dell’anno che segue quello nel corso del quale è stato dato il preavviso. Tale ritiro non modifica in nulla gli obblighi finanziari contratti nei confronti dell’ICCROM che dovessero ancora esistere al momento in cui il ritiro entra in vigore. Il Direttore generale dell’ICCROM informa il Direttore generale dell’UNESCO della data in cui il ritiro di uno Stato membro entra in vigore.

##### **Art. 11** Modifiche degli statuti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--11}
(a)  Le modifiche ai presenti statuti possono essere proposte da uno Stato membro o dal Consiglio. Esse sono adottate mediante una decisione dell’Assemblea generale presa a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza dei due terzi rappresenti più della metà degli Stati membri dell’ICCROM.

(b)  Il Direttore generale dell’ICCROM comunica le proposte di modifica a tutti gli Stati membri e al Direttore generale dell’UNESCO almeno 180 giorni prima della sessione dell’Assemblea generale all’ordine del giorno della quale deve essere iscritta la modifica in questione.

(c)  Se, in seguito alla comunicazione di una proposta di modifica, uno Stato membro o il Consiglio desidera introdurre una modifica a questa proposta, essa non può essere introdotta che a condizione di essere comunicata a tutti gli Stati membri e al Direttore generale dell’UNESCO almeno 90 giorni prima della sessione dell’Assemblea generale all’ordine del giorno della quale deve essere iscritta la proposta di modifica iniziale.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--12}
I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la chiusura della XXIII^a^sessione dell’Assemblea generale dell’ICCROM.

##### **Art. 13** Scioglimento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--13}
L’ICCROM può essere sciolto da una decisione dell’Assemblea generale. L’Assemblea generale può prendere tale decisione solo a condizione di inviare con sei mesi di anticipo a tutti gli Stati membri una notifica scritta, in cui espone i motivi della proposta di scioglimento. Qualsiasi decisione di scioglimento dell’ICCROM deve essere adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza rappresenti più della metà degli Stati membri dell’ICCROM.

##### **Art. 14** Testi autentici {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.440.3--14}
Il testo francese e il testo inglese del presente statuto fanno parimenti fede.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 8 gennaio | 2010 A | 7 febbraio | 2010 |
| Albania | 11 aprile | 1962 | 11 aprile | 1962 |
| Algeria | 18 gennaio | 1973 | 18 gennaio | 1973 |
| Andorra | 5 maggio | 1998 | 4 giugno | 1998 |
| Angola | 4 giugno | 1992 | 4 giugno | 1992 |
| Arabia Saudita | 19 gennaio | 2000 A | 18 febbraio | 2000 |
| Argentina | 29 agosto | 1988 | 29 agosto | 1988 |
| Armenia | 5 aprile | 2004 | 5 maggio | 2004 |
| Australia | 26 giugno | 1975 | 26 giugno | 1975 |
| Austria | 20 maggio | 1957 | 10 maggio | 1958 |
| Azerbaigian | 4 gennaio | 2002 B | 3 febbraio | 2002 |
| Bahrein | 15 novembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
| Bangladesh | 18 settembre | 2007 A | 18 ottobre | 2007 |
| Barbados | 7 marzo | 1985 A | 1° aprile | 1985 |
| Belgio | 7 luglio | 1959 | 7 luglio | 1959 |
| Benin | 5 giugno | 1986 | 5 giugno | 1986 |
| Bolivia | 17 novembre | 2004 A | 17 dicembre | 2004 |
| Bosnia e Erzegovina | 19 giugno | 2000 A | 19 luglio | 2000 |
| Botswana | 3 gennaio | 2002 A | 2 febbraio | 2002 |
| Brasile | 21 agosto | 1964 | 21 agosto | 1964 |
| Brunei | 24 novembre | 2005 | 24 dicembre | 2005 |
| Bulgaria | 12 gennaio | 1960 | 12 gennaio | 1960 |
| Burkina Faso | 4 gennaio | 1988 | 4 gennaio | 1988 |
| Cambogia | 13 giugno | 1961 | 13 giugno | 1961 |
| Camerun | 4 maggio | 1995 | 4 maggio | 1995 |
| Canada | 7 novembre | 1978 A | 7 novembre | 1978 |
| Ceca, Repubblica | 29 febbraio | 1996 | 30 marzo | 1996 |
| Ciad | 7 gennaio | 2000 A | 6 febbraio | 2000 |
| Cile | 3 febbraio | 1981 | 3 febbraio | 1981 |
| Cina | 15 maggio | 2000 A | 14 giugno | 2000 |
| Cipro | 6 maggio | 1963 | 6 maggio | 1963 |
| Colombia | 18 maggio | 1971 | 18 maggio | 1971 |
| Congo (Brazzaville) | 19 marzo | 1999 A | 18 aprile | 1999 |
| Corea (Nord) | 29 settembre | 1986 | 29 settembre | 1986 |
| Corea (Sud) | 22 luglio | 1968 | 22 luglio | 1968 |
| Costa Rica | 11 settembre | 2019 A | 11 ottobre | 2019 |
| Côte d’Ivoire | 17 dicembre | 1985 | 17 dicembre | 1985 |
| Croazia | 18 ottobre | 1993 | 18 ottobre | 1993 |
| Cuba | 25 giugno | 1971 | 25 giugno | 1971 |
| Danimarca | 27 dicembre | 1972 | 1° gennaio | 1973 |
| Dominicana, Repubblica | 11 marzo | 1958 | 10 maggio | 1958 |
| Ecuador | 21 aprile | 1980 | 21 aprile | 1980 |
| Egitto | 5 novembre | 1959 | 5 novembre | 1959 |
| Emirati Arabi Uniti | 23 dicembre | 2009 A | 22 gennaio | 2010 |
| Estonia | 10 gennaio | 2001 A | 9 febbraio | 2001 |
| Eswatini | 25 settembre | 2007 A | 25 ottobre | 2007 |
| Etiopia | 5 dicembre | 1975 | 5 dicembre | 1975 |
| Filippine | 15 dicembre | 1983 | 15 dicembre | 1983 |
| Finlandia | 3 luglio | 1981 A | 3 luglio | 1981 |
| Francia | 29 settembre | 1964 | 29 settembre | 1964 |
| Gabon | 20 marzo | 1961 | 20 marzo | 1961 |
| Gambia | 11 dicembre | 1998 | 10 gennaio | 1999 |
| Georgia | 23 novembre | 2001 A | 23 dicembre | 2001 |
| Germania | 30 ottobre | 1964 | 30 ottobre | 1964 |
| Ghana | 23 febbraio | 1959 | 23 febbraio | 1959 |
| Giappone | 19 dicembre | 1967 | 19 dicembre | 1967 |
| Giordania | 10 luglio | 1958 | 10 luglio | 1958 |
| Grecia | 17 marzo | 1987 | 17 marzo | 1987 |
| Guatemala | 18 settembre | 1975 | 18 settembre | 1975 |
| Guyana | 16 settembre | 1999 A | 16 ottobre | 1999 |
| Haiti | 21 maggio | 1992 | 21 maggio | 1992 |
| Honduras | 26 maggio | 1964 | 26 maggio | 1964 |
| India | 2 ottobre | 1961 | 2 ottobre | 1961 |
| Iran | 18 dicembre | 1972 | 18 dicembre | 1972 |
| Iraq^a^ | 14 novembre | 2011 A | 14 novembre | 2011 |
| Irlanda | 22 dicembre | 1986 | 22 dicembre | 1986 |
| Israele | 1° giugno | 1958 | 1° giugno | 1958 |
| Italia | 24 ottobre | 1960 | 24 ottobre | 1960 |
| Kenya | 16 settembre | 1998 | 16 ottobre | 1998 |
| Kuwait | 27 marzo | 1962 | 27 marzo | 1962 |
| Laos | 22 maggio | 2006 A | 21 giugno | 2006 |
| Lesotho | 1° giugno | 2007 A | 1° luglio | 2007 |
| Lettonia | 1° marzo | 2012 A | 31 marzo | 2012 |
| Libano | 4 luglio | 1958 | 4 luglio | 1958 |
| Libia | 1° settembre | 1959 | 1° settembre | 1959 |
| Lituania | 21 ottobre | 1991 | 21 ottobre | 1991 |
| Lussemburgo | 18 dicembre | 1978 | 18 dicembre | 1978 |
| Macedonia del Nord | 12 ottobre | 1993 | 12 ottobre | 1993 |
| Madagascar | 3 settembre | 1963 | 3 settembre | 1963 |
| Malawi | 25 giugno | 2013 A | 25 luglio | 2013 |
| Malaysia | 4 novembre | 1966 | 4 novembre | 1966 |
| Maldive | 7 giugno | 2012 A | 7 luglio | 2012 |
| Mali | 9 ottobre | 1989 | 9 ottobre | 1989 |
| Malta | 24 agosto | 1965 | 24 agosto | 1965 |
| Marocco | 28 aprile | 1958 | 10 maggio | 1958 |
| Mauritania | 30 ottobre | 2009 A | 29 novembre | 2009 |
| Maurizio | 29 giugno | 1998 A | 29 luglio | 1998 |
| Messico | 8 agosto | 1961 | 8 agosto | 1961 |
| Monaco | 13 novembre | 2007 A | 13 dicembre | 2007 |
| Mongolia | 30 giugno | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
| Montenegro | 17 agosto | 2007 A | 16 settembre | 2007 |
| Mozambico | 17 novembre | 2003 A | 17 dicembre | 2003 |
| Myanmar | 5 ottobre | 1987 | 5 ottobre | 1987 |
| Namibia | 2 novembre | 1998 | 2 dicembre | 1998 |
| Nepal | 23 giugno | 1969 | 23 giugno | 1969 |
| Nicaragua | 30 agosto | 1971 | 30 agosto | 1971 |
| Nigeria | 12 dicembre | 1961 | 12 dicembre | 1961 |
| Norvegia | 1° gennaio | 1980 | 1° gennaio | 1980 |
| Nuova Zelanda | 19 marzo | 1987 | 19 marzo | 1987 |
| Oman | 13 novembre | 2003 A | 13 dicembre | 2003 |
| Paesi Bassi | 16 aprile | 1959 | 16 aprile | 1959 |
| Pakistan | 2 gennaio | 1964 | 2 gennaio | 1964 |
| Paraguay | 21 giugno | 1973 | 21 giugno | 1973 |
| Perù | 7 febbraio | 1962 | 7 febbraio | 1962 |
| Polonia | 10 maggio | 1958 | 10 maggio | 1958 |
| Portogallo | 14 settembre | 1967 | 14 settembre | 1967 |
| Qatar | 26 marzo | 2012 A | 26 aprile | 2012 |
| Regno Unito | 4 gennaio | 1968 | 4 gennaio | 1968 |
| Romania | 19 gennaio | 1960 | 19 gennaio | 1960 |
| Ruanda | 17 novembre | 2004 A | 17 dicembre | 2004 |
| Russia | 2 aprile | 1991 | 2 aprile | 1991 |
| Seicelle | 5 settembre | 2006 A | 5 ottobre | 2006 |
| Senegal | 16 dicembre | 2005 A | 15 gennaio | 2006 |
| Serbia | 17 giugno | 1959 | 17 giugno | 1959 |
| Siria | 5 novembre | 1959 | 5 novembre | 1959 |
| Slovacchia | 29 novembre | 2000 | 29 dicembre | 2000 |
| Slovenia | 28 febbraio | 1996 | 29 marzo | 1996 |
| Somalia | 2 marzo | 1979 | 2 marzo | 1979 |
| Spagna | 23 aprile | 1958 | 10 maggio | 1958 |
| Sri Lanka | 9 settembre | 1958 | 9 settembre | 1958 |
| Stati Uniti | 20 gennaio | 1971 | 20 gennaio | 1971 |
| Sudafrica | 18 dicembre | 2003 A | 17 gennaio | 2004 |
| Sudan | 10 novembre | 1960 | 10 novembre | 1960 |
| Svezia | 1° settembre | 1969 | 1° settembre | 1969 |
| Svizzera | 27 marzo | 1959 | 27 marzo | 1959 |
| Tagikistan | 18 marzo | 2022 A | 17 aprile | 2022 |
| Tanzania | 22 marzo | 2004 | 21 aprile | 2004 |
| Thailandia | 8 febbraio | 1967 | 8 febbraio | 1967 |
| Togo | 12 agosto | 2005 A | 11 settembre | 2005 |
| Trinidad e Tobago | 19 ottobre | 2007 A | 18 novembre | 2007 |
| Tunisia | 21 maggio | 1969 | 21 maggio | 1969 |
| Turchia | 7 gennaio | 1969 | 7 gennaio | 1969 |
| Ucraina | 16 dicembre | 2015 A | 15 gennaio | 2016 |
| Ungheria | 29 novembre | 2017 | 29 novembre | 2017 |
| Uruguay | 7 febbraio | 2002 A | 9 marzo | 2002 |
| Uzbekistan | 31 luglio | 2024 A | 30 agosto | 2024 |
| Venezuela | 29 novembre | 1989 | 29 novembre | 1989 |
| Vietnam | 7 agosto | 1972 | 7 agosto | 1972 |
| Yemen | 19 maggio | 2008 A | 18 giugno | 2008 |
| Zambia | 13 agosto | 2003 A | 12 settembre | 2003 |
| Zimbabwe | 19 novembre | 1993 | 19 novembre | 1993 |
| ^a^ Adesione conformemente all’art. 2 par. 4 degli Statuti. | | | | |