0.424.091

^^RU **1971** 758; FF **1953** II 821 ediz. ted. 849 ediz. franc., **1969** I 673

Traduzione

# Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari

Conchiusa a Parigi il 1° luglio 1953<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 1953[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 febbraio 1954<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 29 settembre 1954<br />Emendamento con effetto il 17 gennaio 1971<br />Emendamento approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1969[^2]

(Stato 29 aprile 2020)

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

visto l’Accordo concernente l’istituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e l’organizzazione di altre forme di cooperazione nelle ricerche nucleari, aperto alla firma a Ginevra il 15 febbraio 1952[^3];

visto l’Accordo addizionale che proroga detto Accordo, firmato a Parigi il 30 giugno 1953;

animati dal desiderio, conformemente al numero 2 dell’Articolo III dell’Accordo del 15 febbraio 1952, di conchiudere una Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, la quale comprenda la creazione di un laboratorio internazionale allo scopo di eseguire un programma determinato di ricerche di natura puramente scientifica e fondamentale;

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** Istituzione dell’Organizzazione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--I}
1. Con la presente Convenzione è istituita un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari (chiamata qui di seguito «Organizzazione»).
2. La sede dell’Organizzazione è a Ginevra ma può essere trasferita nella località dove è situato uno dei laboratori previsti nel paragrafo 2 lettera (a) dell’Articolo II, quando il Consiglio menzionato nell’Articolo IV lo decida ulteriormente alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.

##### **Art. II** Scopi {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--II}
1. L’Organizzazione assicura la collaborazione tra Stati europei nel campo delle ricerche nucleari di natura puramente scientifica e fondamentale, come pure nel campo di altre ricerche che siano in rapporto essenziale con esse. L’Organizzazione si astiene da qualsiasi attività con scopi militari; i risultati dei suoi lavori sperimentali e teorici sono pubblicati o resi generalmente accessibili in qualsiasi altro modo.
2. Assicurando la collaborazione prevista nel paragrafo 1 del presente Articolo, l’Organizzazione si limita alle attività seguenti:
(a) costruzione e esercizio di uno o più laboratori internazionali (chiamati qui di seguito «laboratori») per le ricerche relative a particelle di alta energia, inclusi gli studi nel campo dei raggi cosmici. Ogni laboratorio si compone:
        (i) di uno o più acceleratori di particelle;
        (ii) degli impianti ausiliari necessari per eseguire l’insieme del programma di ricerche mediante le macchine previste nella lettera (i);
        (iii) degli edifici necessari alla sistemazione degli impianti previsti nelle lettere (i) e (ii), nonché per l’amministrazione dell’Organizzazione e l’adempimento degli altri suoi compiti;
(b) organizzazione e promovimento della cooperazione internazionale nel campo delle ricerche nucleari, inclusa la collaborazione fuori dei laboratori. Siffatta collaborazione può segnatamente comprendere:
        (i) studi teorici nel campo della fisica nucleare;
        (ii) il promovimento di contatti tra gli scienziati, la diffusione di informazioni e misure che permettano agli scienziati di approfondire le loro conoscenze e di completare la loro formazione professionale;
        (iii) la collaborazione con altre istituzioni di ricerche; a quest’ultime possono essere fatte raccomandazioni;
        (iv) ricerche nel campo dei raggi cosmici.
3. I programmi d’attività dell’Organizzazione sono:
(a) il programma eseguito nel laboratorio di Ginevra, che comprende un sincrotrone a protoni per energie superiori a dieci miliardi d’elettroni‑volt (10^10^eV) e un sincrotrone‑ciclotrone per energie di seicento milioni d’elettroni‑volt (6×10^8^eV);
(b) il programma di costruzione e di funzionamento delle ciambelle intersecanti d’accumulazione collegate al sincrotrone a protoni previsto nel numero 3 lettera a;
(c) il programma di costruzione e di esercizio di un laboratorio che comprenda un sincrotrone a protoni per energie di circa trecento miliardi d’elettroni‑volt (3×10^11^e V);
(d) qualsiasi altro programma conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. I programmi previsti nel paragrafo 3 lettere (c), (d) del presente articolo devono essere approvati dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri. Il Consiglio, con la sua approvazione, definisce il programma ed emana le prescrizioni amministrative e finanziarie ed altre necessarie alla buona amministrazione del programma.
5. Qualsiasi modificazione a un programma definito deve essere approvata dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.
6. L’acceleratore previsto nel paragrafo 3 lettera (c) del presente articolo verrà messo in azione il giorno stabilito dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri; nel frattempo il programma di base dell’Organizzazione è quello previsto al paragrafo 3 lettera (a). A contare dal giorno suddetto, il programma previsto nel paragrafo 3 lettera (c) diventa parte integrante del programma di base e il Consiglio può decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, che il programma previsto nel paragrafo 3 lettera (a), quando non venga fatta opposizione da uno Stato Membro partecipante al detto programma, sia tolto dal programma di base.
7. Entro i limiti dei loro programmi d’attività, i laboratori collaborano nella misura del possibile con i laboratori e le istituzioni situati sul territorio degli Stati Membri. Per quanto gli scopi dell’Organizzazione lo permettano, i laboratori devono sforzarsi di evitare ricerche parallele a quelle di tali laboratori o istituzioni.

##### **Art. III** Condizioni d’accessione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--III}
1. Gli Stati parti dell’Accordo del 15 febbraio 1952[^4], indicato nel Preambolo alla presente Convenzione, come pure gli Stati che hanno contribuito in contanti o in natura al Consiglio istituito da detto Accordo e partecipato ai suoi lavori, possono diventare membri dell’Organizzazione, aderendo alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli Articoli XV, XVI e XVII.

2. (a) L’ammissione di altri Stati nell’Organizzazione è decisa all’unanimità di tutti gli Stati Membri del Consiglio indicato nell’Articolo IV.
(b) Gli Stati che desiderano essere ammessi nell’Organizzazione in virtù della lettera (a) lo notificano al Presidente del Consiglio. Questi comunica la domanda agli Stati Membri almeno tre mesi prima del suo esame da parte del Consiglio. Gli Stati ammessi diventano membri dell’Organizzazione aderendo alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’Articolo XVII.
3. Ogni Stato Membro indica per iscritto al Presidente del Consiglio a quali programmi d’attività intenda partecipare. Nessuno Stato è autorizzato a diventare o a rimanere membro dell’Organizzazione quando non partecipi almeno a uno dei programmi d’attività che compongono il programma di base.
4. Il Consiglio può fissare, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, un periodo minimo di partecipazione iniziale a un programma d’attività, come pure un limite alle spese cagionate dal programma nel corso di detto periodo. Il Consiglio, alla stessa maggioranza, può successivamente modificare il periodo e il limite così stabiliti, quando nessuno Stato Membro partecipante a tale programma si opponga alla modificazione. Alla scadenza di detto periodo, uno Stato Membro ha il diritto in ogni momento di notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo ritiro dal programma; tale ritiro avrà effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il ritiro è stato notificato, o in data successiva proposta dallo Stato Membro.
5. Al termine di un programma d’attività, il Consiglio è responsabile della liquidazione, riservato qualsiasi accordo che potesse allora essere conchiuso fra gli Stati Membri partecipanti a detto programma e riservate le disposizioni pertinenti di qualsiasi accordo conchiuso dall’Organizzazione con gli Stati sul territorio dei quali detto programma è stato eseguito. L’attivo è ripartito tra gli Stati Membri partecipanti al programma al momento della sua conclusione, proporzionalmente all’importo dei contributi effettivamente versati da essi per detto programma. L’eccedenza passiva va a carico, se è il caso, degli stessi Stati, proporzionalmente ai loro contributi al programma fissati per l’esercizio finanziario corrente.
6. Gli Stati Membri facilitano lo scambio di persone nonché delle informazioni scientifiche e tecniche utili alla continuazione delle attività dell’Organizzazione. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo:
(a) non limitano l’applicazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati Membri relativi all’entrata e alla residenza di persone sul loro territorio nonché all’uscita dallo stesso;
(b) non obbligano uno Stato Membro a comunicare o ad autorizzare la comunicazione di informazioni in suo possesso, se esso considera la comunicazione contraria alle esigenze della sua sicurezza.

##### **Art. IV** Organi {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--IV}
L’Organizzazione è costituita di un Consiglio e, per ogni laboratorio, di un Direttore generale assistito dal suo personale.

##### **Art. V** Consiglio {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--V}
1. Il Consiglio è composto di due delegati al massimo di ogni Stato Membro, che possono essere accompagnati alle riunioni del Consiglio da consulenti.
2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio:
(a) emana le prescrizioni circa l’atteggiamento dell’Organizzazione in campo scientifico, tecnico e amministrativo;
(b) approva i programmi d’attività dell’Organizzazione;
(c) approva, alla maggioranza di due terzi degli Stati Membri rappresentati e votanti, le parti del bilancio relative ai diversi programmi d’attività ed emana le prescrizioni finanziarie dell’Organizzazione conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione[^5];
(d) controlla le spese, approva e pubblica i conti annuali verificati dall’Organizzazione;
(e) decide circa la composizione del personale;
(f) pubblica uno o più rapporti annuali;
(g) ha tutte le altre competenze e adempie tutti gli altri compiti necessari per l’esecuzione della presente Convenzione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e decide del luogo delle sue riunioni.
4. Ogni Stato Membro dispone di un voto al Consiglio.
5. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice degli Stati Membri rappresentati e votanti.
6. Quando la presente Convenzione o l’annesso Protocollo finanziario prevede che una questione richiede l’approvazione del Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri e che detta questione concerne direttamente un programma d’attività, la maggioranza richiesta deve comprendere i due terzi di tutti gli Stati Membri partecipanti a detto programma.
7. Omesso il caso in cui la presente Convenzione o l’annesso Protocollo finanziario prevede che una questione richiede l’approvazione del Consiglio all’unanimità o alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, uno Stato Membro non ha diritto di voto su una questione che si situa nei limiti di un programma, così come è stato definito dal Consiglio in virtù dell’Articolo II, salvo che detto Stato partecipi al programma o che la questione interessi direttamente un programma al quale esso partecipa.
8. Uno Stato Membro non può esercitare il diritto di voto al Consiglio se l’importo dei suoi contributi arretrati è superiore all’importo dei contributi dovuti da esso per l’ultimo esercizio finanziario e per quello corrente. Parimente, esso non ha diritto di voto al Consiglio su un programma d’attività se l’importo dei suoi contributi arretrati per quanto concerne detto programma è superiore all’importo dei contributi dovuti da esso per l’ultimo esercizio finanziario e per quello corrente. Il Consiglio può tuttavia autorizzare tale Stato Membro a votare se due terzi di tutti gli Stati Membri sono del parere che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
9. Per la discussione di qualsiasi questione al Consiglio, è richiesta per la validità delle deliberazioni la presenza della maggioranza dei delegati degli Stati Membri aventi in merito diritto di voto.
10. Il Consiglio emana il suo regolamento interno, riservate le disposizioni della presente Convenzione.
11. Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti, che rimangono in carica un anno e non possono essere rieletti più di due volte consecutive.
12. Il Consiglio istituisce un Comitato delle Direttive scientifiche e un Comitato delle finanze, come pure simili altri organi sussidiari necessari per il conseguimento degli scopi dell’Organizzazione e, segnatamente, per l’esecuzione e la coordinazione dei diversi programmi. L’istituzione e i compiti di tali organi sono decisi dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri. Gli organi sussidiari, riservate le disposizioni della presente Convenzione e dell’annesso Protocollo finanziario, emanano un proprio regolamento interno.
13. Prima del deposito dei loro strumenti di ratificazione o di accessione, gli Stati indicati nel paragrafo 1 dell’Articolo III possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori fino al 31 dicembre 1954. Siffatto diritto non comprende il diritto di voto, eccetto che detti Stati abbiano versato all’Organizzazione il contributo previsto nel paragrafo 1 dell’Articolo 4 del Protocollo finanziario allegato alla Convenzione.

##### **Art. VI** Direttori generali e personale {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--VI}
1. (a) Il Consiglio nomina un Direttore generale per ogni laboratorio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri per un periodo determinato e lo può licenziare alla stessa maggioranza. Ogni Direttore generale è, riguardo al laboratorio da lui diretto, il funzionario esecutivo superiore dell’Organizzazione e la rappresenta nelle relazioni esterne. Per ciò che riguarda l’amministrazione finanziaria egli si conforma alle disposizioni del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione[^6]. Il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, delegare ai Direttori generali, la facoltà di agire in altri campi, separatamente o in comune, in nome dell’Organizzazione. Ogni Direttore generale sottopone un rapporto annuo al Consiglio e partecipa, senza diritto di voto, a tutte le sue riunioni.
(b) Il Consiglio può differire la nomina di un Direttore generale fintanto che lo giudica opportuno, sia dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, sia in caso di successiva vacanza. Il Consiglio designa in questo caso, invece di un Direttore generale, una persona della quale fissa i diritti e le responsabilità.
2. Ogni Direttore generale è assistito dal personale scientifico, tecnico e amministrativo giudicato necessario e autorizzato dal Consiglio, nonché da un segretariato.
3. Il personale è assunto e licenziato dal Consiglio, su raccomandazione del Direttore generale competente. Le assunzioni e i licenziamenti sono fatti alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri. Con la stessa maggioranza il Consiglio può delegare agli organi sussidiari istituiti in virtù del paragrafo 12 dell’Articolo V e ai Direttori generali una parte delle sue competenze in materia di assunzioni e di licenziamenti del personale. Le assunzioni sono fatte e prendono fine conformemente allo Statuto del Personale emanato dal Consiglio alla stessa maggioranza. Le persone che sono chiamate a lavorare in un laboratorio su invito emanante dal Consiglio, senza che facciano parte del personale regolare, sono poste sotto l’autorità del Direttore generale competente e sono soggette alle prescrizioni generali emanate dal Consiglio.
4. Le responsabilità dei Direttori generali e del personale per quanto concerne l’Organizzazione sono di natura esclusivamente internazionale. Nell’adempimento dei loro compiti, essi non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun Governo né da nessuna autorità estranea all’Organizzazione. Gli Stati Membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità dei Direttori generali e del personale e a non cercare di influire sull’esercizio delle loro funzioni.

##### **Art. VII** Contributi finanziari {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--VII}
1. Ciascuno Stato Membro contribuisce alle spese per l’istituzione dell’Organizzazione e a quelle per i suoi bisogni correnti:
(a) per il periodo fino al 31 dicembre 1956, conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione[^7]e
(b) secondo piani di ripartizione stabiliti ogni tre anni dal Consiglio, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, in base alla media del reddito nazionale netto, al costo dei fattori di ciascuno Stato Membro durante gli ultimi tre anni per i quali esistono delle statistiche. Tuttavia:
        (i) per qualsiasi programma d’attività il Consiglio può determinare, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, l’aliquota massima che ogni Stato Membro può essere tenuto a pagare per ciò che concerne l’importo totale dei contributi fissati dal Consiglio per sopperire alle spese annuali di tale programma; il Consiglio, alla stessa maggioranza, può successivamente modificare l’importo così fissato, quando nessun Stato Membro partecipante a tale programma si opponga alla modificazione;
        (ii) il Consiglio può decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, di tener conto della situazione speciale di uno Stato Membro e di modificare in conformità il suo contributo. Per l’applicazione della presente disposizione, si considera segnatamente quale «situazione speciale» quella in cui il reddito nazionale per abitante di uno Stato Membro è inferiore a un importo che verrà fissato dal Consiglio alla stessa maggioranza.
2. Nel caso in cui la partecipazione dell’Organizzazione a un piano nazionale o plurinazionale costituisca un programma d’attività dell’Organizzazione, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, eccetto che il Consiglio decida altrimenti alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.
3. I contributi che uno Stato Membro deve pagare in virtù del paragrafo 1 sono calcolati in funzione dei programmi ai quali esso partecipa e possono essere usati soltanto per questi programmi.

4. (a) Il Consiglio esigerà dagli Stati che diventeranno parti della presente Convenzione dopo il 31 dicembre 1954 che paghino, oltre ai loro contributi futuri per l’istituzione e a quelli per le spese correnti, un contributo speciale alle spese per l’istituzione, assunte in precedenza dall’Organizzazione per i programmi ai quali essi partecipano. Il Consiglio esige da qualsiasi Stato Membro un analogo contributo per qualsiasi programma al quale detto Stato cominci a partecipare successivamente. L’importo di questo contributo speciale sarà fissato dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.
(b) Tutti i contributi versati conformemente alle disposizioni della lettera (a) serviranno a ridurre i contributi degli altri Stati Membri per ognuno dei detti programmi.
5. I contributi dovuti in virtù del presente Articolo devono essere versati conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.
6. Nei limiti delle facoltà che gli sono delegate in virtù dell’Articolo VI paragrafo 1 lettera (a) e riservate se è il caso le istruzioni del Consiglio, ogni Direttore generale può, conformandosi se è il caso alle istruzioni del Consiglio, accettare doni e legati fatti all’Organizzazione, quando essi non siano vincolati a condizioni incompatibili con gli scopi dell’Organizzazione.

##### **Art. VIII** Cooperazione con l’UNESCO e con altre organizzazioni {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--VIII}
L’Organizzazione coopera con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura. Su decisione del Consiglio presa alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, essa può parimente cooperare con altre organizzazioni.

##### **Art. IX** Statuto giuridico {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--IX}
L’Organizzazione gode, sul territorio metropolitano di ciascun Stato Membro, della capacità giuridica. L’Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri al Consiglio, i membri degli organi sussidiari istituiti in virtù del paragrafo 12 dell’Articolo V, i Direttori generali e i membri del personale dell’Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri, ed entro i limiti degli accordi conchiusi dall’Organizzazione con ciascun Stato Membro interessato, dei privilegi e delle immunità considerati necessari per l’adempimento degli scopi dell’Organizzazione. Gli accordi conchiusi tra l’Organizzazione e gli Stati Membri sul territorio dei quali sono situati i laboratori devono contenere, oltre alle disposizioni relative ai privilegi e alle immunità, quelle necessarie per il disciplinamento dei rapporti particolari tra l’Organizzazione e questi Stati Membri.

##### **Art. X** Emendamenti {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--X}
1. Il Consiglio può raccomandare agli Stati Membri emendamenti della presente Convenzione. Lo Stato Membro che intende proporre un emendamento lo notifica al Presidente del Consiglio. Questi comunica agli Stati Membri gli emendamenti in tal modo notificati, almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio devono essere approvati per iscritto da tutti gli Stati Membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo il ricevimento da parte del Presidente del Consiglio delle notificazioni d’approvazione di tutti gli Stati Membri. Il Presidente del Consiglio informa gli Stati Membri e il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze, e la Cultura della data alla quale gli emendamenti entrano in vigore.
3. Il Consiglio può, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, modificare il Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione[^8], sempre che una modificazione siffatta non sia contraria alle disposizioni della Convenzione. Tali modificazioni entrano in vigore alla data decisa dal Consiglio alla stessa maggioranza. Il Presidente del Consiglio informa tutti gli Stati Membri e il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura delle modificazioni in tal modo accettate e della data della loro entrata in vigore.

##### **Art. XI** Contestazioni {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XI}
Qualsiasi contestazione tra due o più Stati Membri circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non possa essere regolata con la mediazione del Consiglio, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, semprechè gli Stati Membri non accettino di comune intesa un altro modo di regolamento.

##### **Art. XII** Recesso {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XII}
Dopo sette anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato Membro potrà, riservate le disposizioni dell’Articolo III paragrafo 4, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo ritiro dall’Organizzazione e tale ritiro avrà effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il ritiro è stato notificato, o in data successiva proposta dallo Stato membro.

##### **Art. XIII** Inadempimento delle obbligazioni {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XIII}
Qualsiasi Stato Membro che non adempia le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione cessa d’essere membro dell’Organizzazione in seguito a una decisione del Consiglio, presa alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.

##### **Art. XIV** Scioglimento {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XIV}
L’Organizzazione è sciolta, se il numero degli Stati Membri si riduce a meno di cinque. Essa può essere sciolta in ogni tempo mediante intesa tra gli Stati Membri. Riservato qualsiasi accordo che potesse essere conchiuso tra gli Stati Membri all’atto dello scioglimento, lo Stato sul cui territorio si troverà la sede dell’Organizzazione in quel momento sarà responsabile della liquidazione; l’attivo sarà ripartito tra gli Stati Membri dell’Organizzazione al momento del suo scioglimento proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando sono parti della presente Convenzione. L’eccedenza passiva andrà a carico, se è il caso, degli stessi Stati proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario corrente.

##### **Art. XV** Firma {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XV}
La presente Convenzione e il Protocollo finanziario[^9]che ne è parte integrante saranno aperti, fino al 31 dicembre 1953, alla firma di tutti gli Stati che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 1 dell’Articolo III.

##### **Art. XVI** Ratificazione {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XVI}
1. La presente Convenzione e il Protocollo finanziario allegato[^10]alla stessa sono soggetti a ratificazione.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura.

##### **Art. XVII** Accessione {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XVII}
1. Qualsiasi Stato che non sia firmatario della presente Convenzione e del Protocollo finanziario allegato[^11]alla stessa può aderirvi a contare dal 1° gennaio 1954, se adempie le condizioni previste nel paragrafo 1 o 2 dell’Articolo III.
2. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura.

##### **Art. XVIII** Entrata in vigore {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XVIII}
1. La presente Convenzione e il Protocollo finanziario allegato[^12]alla stessa entreranno in vigore non appena sette Stati li avranno ratificati o vi avranno aderito, alla condizione:
(a) che il totale dei loro contributi secondo il piano di ripartizione previsto nell’Allegato al Protocollo finanziario raggiunga almeno il 75 %, e
(b) che la Svizzera, Stato sul cui territorio si troverà la sede dell’Organizzazione, sia compresa in questi sette Stati.
2. Per tutti gli altri Stati firmatari o aderenti, la Convenzione e il Protocollo finanziario allegato alla stessa entreranno in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di accessione.

##### **Art. XIX** Notificazioni {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XIX}
1. Il deposito di ciascun strumento di ratificazione o di accessione e l’entrata in vigore della presente Convenzione saranno notificati dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l’organizzazione degli studi concernenti l’istituzione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari, riunita a Parigi nel dicembre 1951 e a Ginevra nel febbraio 1952.
2. Il Presidente del Consiglio manderà una notificazione a tutti gli Stati Membri e al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura ogni qualvolta uno Stato si ritirerà dall’Organizzazione o cesserà di farne parte.

##### **Art. XX** Registrazione {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.424.091--XX}
Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura la farà registrare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^13].

*In fede di che* i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il primo luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti, come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l’organizzazione degli studi concernenti l’istituzione di un laboratorio europeo per le ricerche nucleari.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 10 novembre | 1959 A | 10 novembre | 1959 |
| Belgio | 19 luglio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Bulgaria | 11 giugno | 1999 A | 11 giugno | 1999 |
| Ceca, Repubblica | 30 luglio | 1993 A | 30 luglio | 1993 |
| Danimarca | 5 aprile | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Finlandia | 28 dicembre | 1990 A | 28 dicembre | 1990 |
| Francia | 29 settembre | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Germania | 29 settembre | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Grecia | 7 luglio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Israele | 6 gennaio | 2014 A | 6 gennaio | 2014 |
| Italia | 24 febbraio | 1955 | 24 febbraio | 1955 |
| Norvegia | 4 ottobre | 1954 | 4 ottobre | 1954 |
| Paesi Bassi | 15 giugno | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Polonia | 6 giugno | 1991 A | 6 giugno | 1991 |
| Portogallo | 21 novembre | 1985 A | 21 novembre | 1985 |
| Regno Unito | 30 dicembre | 1953 | 29 settembre | 1954 |
| Romania | 17 giugno | 2016 A | 17 giugno | 2016 |
| Serbia | 22 febbraio | 2019 A | 22 febbraio | 2019 |
| Slovacchia | 2 agosto | 1993 A | 2 agosto | 1993 |
| Spagna | 15 novembre | 1983 A | 15 novembre | 1983 |
| Svezia | 15 luglio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Svizzera | 12 febbraio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Ungheria | 29 giugno | 1992 A | 29 giugno | 1992 |

[^1]: RU  **1955**  719
[^2]: RU  **1972**  2608
[^3]: [RU  **1955**  781]
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[^8]: RS  **0.424.091.1**
[^9]: RS  **0.424.091.1**
[^10]: RS  **0.424.091.1**
[^11]: RS  **0.424.091.1**
[^12]: RS  **0.424.091.1**
[^13]: RS  **0.120**