0.353.981.8

CS **12** 155; FF **1888** I 33, III 733 ediz. ted. **1887** IV 811, **1888** III 540 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Serbia

Conchiuso il 28 novembre 1887<br />Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 1888[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 21 giugno 1888<br />Entrata in vigore il 5 luglio 1888

(Stato 5  luglio 1888)

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re di Serbia,

mossi egualmente dal desiderio di conchiudere una Convenzione per regolare l’estradizione reciproca dei delinquenti, hanno a questo scopo nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi accordati negli articoli seguenti:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--I}
Il governo della Confederazione svizzera e il governo di sua maestà il re di Serbia si obbligano, sulla domanda che l’uno dei due governi dirigerà all’altro, a consegnarsi reciprocamente, tranne solo i loro nazionali, gli individui rifugiatisi dal regno di Serbia nella Svizzera o dalla Svizzera nel regno di Serbia e chiamati in giudizio o condannati dai tribunali competenti come autori o complici di uno dei crimini e delitti qui appresso noverati:
1. assassinio;
2. parricidio;
3. infanticidio;
4. avvelenamento;
5. omicidio;
6. aborto procurato;
7. bigamia;
8. stupro; attentato al pudore con violenza; attentato al pudore senza violenza sulla persona o mediante la persona di fanciulli dell’uno o dell’altro sesso minori di quattordici anni; attentato ai costumi, eccitando, facilitando o favorendo abitualmente, per soddisfare le passioni altrui, la dissolutezza o la corruzione di minori dell’uno o dell’altro sesso;
9. ratto di minori;
10. rapimento, occultazione, soppressione, sostituzione o supposizione di infanti; esposizione o abbandono d’infanti;
11. percosse e lesioni corporali volontarie seguite da morte o da malattia od incapacità di lavoro personale per più di venti giorni, o seguite da mutilazione, amputazione o privazione dell’uso di membri, da cecità, dalla perdita di un occhio o da altre infermità permanenti;
12. minacce d’attentato contro le persone o le proprietà, punibili, nella Svizzera, colla pena dei lavori forzati o della reclusione, solamente, e, nella Serbia colla pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione;
13. attentato alla libertà individuale e alla inviolabilità del domicilio, commesso da privati;
14. incendio volontario;
15. furto; rapina; estorsione; sottrazione dolosa;
16. truffa; abuso di confidenza e frodi analoghe;
17. concussione, subornazione e corruzione di funzionari pubblici, di periti o di arbitri;
18. falsificazione di moneta, compresa la contraffazione e l’alterazione della moneta, l’emissione e il corso dato alla moneta contraffatta o alterata; contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di banconote, di titoli pubblici o privati; emissione o corso dato a questi effetti, banconote o titoli contraffatti o falsificati; falso in iscrittura o in dispacci telegrafici ed uso di tali dispacci, effetti, banconote o titoli contraffatti; fabbricati o falsificati; contraffazione o falsificazione di sigilli, bolli, marche o punzoni, tranne quelli di privati, o di negozianti; uso di sigilli, bolli, marchi e punzoni contraffatti o falsificati ed uso pregiudizievole di sigilli, bolli, marche e punzoni genuini;
19. testimonio falso e perizia falsa;
20. giuramento falso;
21. subornazione di testimoni e di periti;
22. denuncia calunniosa;
23. fallimento doloso;
24. distruzione, guasto o danni volontari della proprietà mobile o immobile; distruzione di documenti od altre scritture pubbliche;
25. guasto, con intenzione colposa, di una via ferrata, di macchine a vapore, d’apparecchi o di comunicazioni telegrafiche;
26. associazione di malfattori per commettere infrazioni previste dalla presente convenzione;
27. occultamento degli oggetti ottenuti per mezzo di un crimine o delitto previsto dalla presente convenzione.

L’estradizione sarà egualmente accordata nei casi di tentativi dei crimini qui sopra noverati, purchè questi crimini siano punibili come tali giusta le leggi delle due parti contraenti.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--II}
La domanda d’estradizione dovrà sempre essere fatta per via diplomatica.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--III}
L’individuo contro cui è proceduto per uno dei fatti previsti nell’articolo 1 della presente convenzione, dovrà essere arrestato provvisoriamente sulla presentazione di un mandato d’arresto o d’un altro atto della medesima forza spiccato dall’autorità competente e prodotto per via diplomatica.

L’arresto provvisorio dovrà del pari venir effettuato sull’avviso trasmesso per posta o per telegrafo dell’esistenza d’un mandato d’arresto, a condizione però che quest’avviso sia dato regolarmente per via diplomatica al ministro degli affari esteri, se l’incolpato è rifugiato sul territorio del regno di Serbia, o al presidente della Confederazione, se l’incolpato è rifugiato in Svizzera.

Se la domanda d’arresto è giunta direttamente ad un’autorità giudiziaria od amministrativa dell’uno dei due Stati, l’eseguire l’arresto sarà facoltativo; ma questa autorità dovrà procedere senza indugio a tutti gli interrogatori atti a far accertare l’identità o la prova del fatto incriminato, e, in caso di difficoltà, ragguagliare il ministro degli affari esteri o il presidente della Confederazione svizzera dei motivi che l’avessero indotta a soprassedere all’arresto domandato.

L’arresto provvisorio dovrà farsi nelle forme e secondo le regole stabilite dalle leggi del governo richiesto, e cesserà d’essere mantenuto, se entro 30 giorni, contando dal momento che fu fatto, a questo governo non sarà pervenuta la domanda d’estradizione a tenore dell’articolo IL

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--IV}
Non sarà accordata l’estradizione se non dietro decreto o sentenza di condanna, o di un ordine d’arresto spiccato contro l’accusato e spedito nelle forme prescritte dalle leggi del paese che domanda l’estradizione, o di un altro atto qualsiasi avente almeno la medesima forza del detto ordine ed indicante egualmente la natura e la gravità del reato, non meno che il tempo in cui fu commesso.

Gli atti dovranno, per quanto è possibile, contenere i connotati dell’individuo requisito e una copia del testo della legge penale applicabile al fatto incriminato.

Ove ci fosse dubbio sul sapere se il crimine o delitto di cui si tratta entri nei casi previsti dal presente trattato, si domanderanno spiegazioni, e, dopo esaminatele, il governo a cui è richiesta l’estradizione, deciderà se sia da darvi corso.

Ai documenti scritti in un’altra lingua dovranno andar unite traduzioni tedesche o francesi debitamente certificate.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--V}
L’estradizione per i crimini e delitti comuni denotati nell’articolo I ha luogo anche nel caso che l’atto incriminato fosse stato commesso prima dell’entrar in vigore della presente convenzione.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--VI}
I crimini e delitti politici e i delitti puramente militari sono esclusi dalla presente convenzione.

Resta espressamente stabilito che un individuo di cui sia stata accordata la estradizione, non potrà in nessun caso venir sottoposto a giudizio nè punito per un delitto politico o puramente militare anteriore al l’estradizione, nè per alcun fatto connesso ad un simile delitto.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--VII}
L’estradizione sarà rifiutata, se contando dal momento dei fatti imputati o dell’istruzione giudiziaria o della condanna, giusta le leggi del paese dove il prevenuto si è rifugiato, la pena o l’azione è caduta in prescrizione.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--VIII}
Se l’individuo di cui è chiesta l’estradizione è chiamato in giudizio o condannato per un reato commesso nel paese dove si è rifugiato, l’estradizione potrà essere differita fino a che sia stato giudicato e che abbia subìto la pena.

Se l’individuo fosse processato o detenuto nel medesimo paese a causa di obbligazioni di diritto privato, la sua estradizione dovrà ciò nonostante aver luogo, salvo alla parte lesa di far valere i suoi diritti davanti l’autorità competente.

In caso di richiesta da parte di due Stati pel medesimo individuo a causa di crimini distinti, il governo richiesto deciderà prendendo per base la gravità del fatto contro cui è mossa azione, o la maggiore facilità di potere il prevenuto, se vi ha ragione, essere tradotto da un paese all’altro, per purgare successivamente le accuse.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--IX}
L’individuo consegnato non potrà essere nè inquisito nè punito per un altro crimine o delitto fuori di quello che ha motivato l’estradizione, quand’anche questo altro crimine o delitto fosse anteriore all’estradizione ed entrasse nella categoria di quelli previsti dalla presente convenzione.

Tuttavia, in questo caso vi potrà essere azione ed accusa, se vi acconsente il governo che ha consegnato l’individuo. Un governo potrà, se ciò stima conveniente, esigere la produzione di uno dei documenti detti nell’articolo IV della presente convenzione.

Un tale consenso però non sarà necessario quando l’incolpato abbia spontaneamente chiesto di essere giudicato o di scontare la sua pena, o quando nel termine d’un mese non siasi ritirato dal territorio del paese a cui è stato per via d’estradizione consegnato.

In tutti i casi, l’assenso del governo che ha accordato l’estradizione, non sarà necessario per esercitare azione contro delitti contro cui è proceduto nel tempo stesso che contro il fatto incriminato che diede luogo all’estradizione, semprechè questi delitti portino un carattere di connessità col fatto incriminato e costituiscano, sia una circostanza aggravante, sia una inversione dell’accusa principale.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--X}
Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a procedere secondo le sue leggi contro i crimini o delitti commessi da suoi cittadini contro le leggi dell’altro Stato, quando quest’ultimo ne faccia domanda e quando tali crimini o delitti possano essere classati in una delle categorie enunciate nell’articolo I del presente trattato.

Dal canto suo, lo Stato sulla cui domanda un cittadino dell’altro Stato sarà stato chiamato in giudizio e giudicato, si obbliga a non esercitare una seconda azione penale contro il medesimo individuo e per il medesimo fatto, quando questo individuo abbia scontato la pena a cui fu condannato nel suo paese.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XI}
Se la domanda d’estradizione è fondata, saranno rimessi allo Stato richiedente tutti gli oggetti sequestrati che possono servire a constatare il crimine o il delitto, come pure gli oggetti provenienti da furto, e ciò tanto nel caso che la estradizione possa effettuarsi, per essere stato arrestato l’accusato, come nel caso che non possa aver effetto per essere l’accusato o il condannato evaso o decesso.

La suddetta consegna comprenderà anche tutti gli oggetti che dal prevenuto fossero stati celati o deposti nel paese o che venissero poscia scoperti. Restano però riservati i diritti che da parte di terzi non implicati nel processo fossero stati acquisiti sugli oggetti indicati nel presente articolo.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XII}
Le spese di arresto, detenzione, mantenimento, custodia e di trasporto dell’individuo di cui fu accordata l’estradizione, o della trasmissione degli oggetti mentovati nell’articolo XI, saranno sopportate dallo Stato richiesto, in quanto abbiano avuto luogo sul suo territorio.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XIII}
Il transito sul territorio degli Stati contraenti di un individuo trasportato per estradizione, non appartenente al paese di transito e consegnato da un altro governo, sarà autorizzato su semplice domanda, per via diplomatica, coll’appoggio, delle pezze necessarie per accertare che non si tratta di un delitto politico o puramente militare.

Il trasporto si effettuerà per le vie più spedite colla scorta di agenti del paese richiesto e a spesa del governo richiedente.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XIV}
Se nel corso d’un processo penale, uno dei due governi stimerà necessario l’esame di testimoni domiciliati nell’altro Stato od altri atti d’istruzione, a tale uopo sarà mandata una commissione rogatoria, per via diplomatica, alla quale sarà dato seguito d’urgenza, a norma delle leggi del paese.

Ai documenti scritti in un’altra lingua dovranno andar unite traduzioni tedesche o francesi debitamente certificate.

I governi rispettivi rinunciano a qualsiasi pretesa relativa alla restituzione delle spese d’esecuzione del rogatorio, a meno che non si trattasse di perizie criminali, commerciali o medico‑legali.

Non potrà neppure essere avanzata pretesa alcuna per ispese di atti giudiziari fatte spontaneamente dai magistrati dell’uno o dell’altro paese per procedere contro delitti commessi sul loro territorio da un forestiero contro cui fosse poscia proceduto nella sua patria, o per constatare questi delitti.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XV}
Quando in materia penale si mostra necessaria la notificazione di un atto di procedura o di una sentenza ad uno Svizzero o ad un attinente del regno di Serbia, l’atto trasmesso, sia per via diplomatica, sia direttamente al magistrato competente del luogo della residenza, deve essere intimato ad personam, di ordine di questo magistrato per mezzo dell’agente a ciò specialmente competente. Il qual magistrato rimanderà al magistrato speditore, col suo visto, l’originale constatante la notificazione, i cui effetti saranno eguali come se essa fosse stata fatta nel paese donde emana l’atto o la sentenza.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XVI}
Se in una causa penale è necessaria la comparsa personale di un testimonio, il governo del paese a cui il testimonio appartiene, lo inviterà ad ottemperare alla citazione che gli sarà stata fatta. Se egli vi acconsente, gli saranno accordate le spese di viaggio e di fermata, contando dal suo luogo di residenza, a norma delle tariffe e dei regolamenti del paese dove avrà luogo la comparsa. Al testimonio potranno, sulla sua domanda, essere dai magistrati della sua residenza anticipate in tutto o in parte le spese di viaggio, che saranno poi rimborsate dal governo requirente.

Nessun testimonio, qualunque siane la nazionalità, il quale, citato nell’uno dei due paesi comparirà volontariamente davanti i giudici dell’altro, non potrà essere chiamato in giudizio nè detenuto per causa di fatti o condanne anteriori, civili o criminali, nè sotto pretesto di complicità nei fatti formanti oggetto del processo in cui figura come testimonio.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XVII}
Quando in una causa penale instrutta nell’uno dei due paesi, si stimerà utile la confrontazione di delinquenti detenuti nell’altro, o la produzione di atti di prova o di documenti giudiziari, n’e sarà fatta domanda per via diplomatica, e vi si darà corso, a meno che non vi si oppongano particolari circostanze, e coll’obbligo di rimandare i delinquenti e i documenti.

I governi contraenti rinunziano ad ogni pretesa di bonificazione delle spese dipendenti dal trasporto e rinvio, nei limiti dei loro territori rispettivi, sia dei delinquenti chiamati a confronto, sia dell’invio e rinvio degli atti di prova e di altri documenti.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XVIII}
Le parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente tutti gli atti di condanna per crimini o delitti di qualsia genere, pronunciati dai tribunali dell’uno degli Stati contraenti contro gli attinenti dell’altro. Questa comunicazione avrà luogo mediante invio, per via diplomatica, di un estratto della sentenza passata in giudicato.

A questo estratto, se è scritto in un’altra lingua, andrà unita una traduzione tedesca o francese, debitamente certificata.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XIX}
La presente convenzione è conchiusa per cinque anni, contando dal giorno dello scambio delle ratifiche, che seguirà a Vienna più presto che far si potrà.

La medesima avrà effetto in capo a quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche.

Qualora sei mesi prima del compimento dei cinque anni, nè l’uno nè l’altro dei due governi, non abbia dichiarato di rinunciarvi, essa starà in vigore per altri cinque anni, e così via di cinque anni in cinque anni.

*In fede di che,* i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro arme.Fatto a Vienna in doppio esemplare il 28 novembre (16 novembre) 1887.

| A. ‑O. Aepli | M. ‑M. Boghitchévitch |
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Il governo serbo si è deciso ad accettare l’articolo VI, nel testo pubblicato sopra, a condizione che la Svizzera avesse ad esporre in una nota, in buona e debita forma, come considera la questione. Il ministro di Svizzera a Vienna è stato pertanto incaricato di firmare, contemporaneamente al trattato, una nota e di trasmetterla al ministro serbo. Il contenuto della nota è pubblicato qui sotto.
### Nota svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--annex-1}
Traduzione*[^3]* 

Ho l’onore di informare vostra eccellenza che il consiglio federale mi ha incaricato di comunicarle la seguente dichiarazione concernente l’azione giudiziale e l’estradizione di individui resisi colpevoli di un delitto contro un sovrano o contro i membri della sua famiglia:

«A nostro modo di vedere è erroneo il credere che la Svizzera rifiuti l’estradizione di individui che si sono resi colpevoli di delitto contro un sovrano o contro i membri della sua famiglia.

Una tale opinione non è giustificata nè dal testo dei nostri trattati d’estradizione, nè dalle risoluzioni svizzere.

Tutti i nostri trattati ci obbligano all’estradizione per assassinio, per omicidio e per avvelenamento, senza che sia fatta differenza alcuna per rapporto alla persona sulla quale fu commesso il delitto. Il regicida sta sulla stessa linea come l’assassino di qualsivoglia altra persona.

Egli è ben vero che i trattati fanno una riserva in riguardo alla natura del delitto, escludendo l’obbligo d’estradizione per delitti politici, ed è evidente che questa riserva può anche avere i suoi effetti quando si tratta di un delitto commesso sulla persona d’un sovrano. Ma da ciò non consegue minimamente che la Svizzera sia per considerare come delitto politico ogni delitto commesso sulla persona d’un sovrano e che sia quindi per rifiutarne l’estradizione per principio. Giammai, nè dalle autorità politiche nè dalle giudiziarie, non fu ancora dedotta una simile conseguenza dalle disposizioni dei trattati.

Queste autorità esamineranno in ciascun caso speciale se un delitto si qualifichi come delitto politico od altrimenti.

Uniformandosi a questi principî, sarà sempre possibile alla Svizzera l’adempiere i suoi doveri verso gli altri Stati. Ma essa non potrebbe andar più oltre. Essa non può far eccezione alla regola generalmente e dappertutto in vigore quanto ai delitti politici, eccezione che troverebbe la sua applicazione sempre solo per l’altra parte contraente e non mai per la Svizzera stessa».

| Vienna, 28 novembre 1887 | Il Ministro Svizzero<br>A. O. Aepli |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **10** 676
[^3]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.