0.211.231.022

CS **11** 767

Traduzione*[^1]* 

# Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania sulla corrispondenza in materia di tutela

Data il 26 giugno 1914<br />Scambiata il 30 giugno 1914<br />Entrata in vigore il 1° ottobre 1914

(Stato 1° ottobre 1914)

Dichiarazione del Consiglio federale svizzero

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, in connessione alla Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 1902[^2]per regolare la tutela dei minorenni, hanno stipulato i seguenti articoli allo scopo di semplificare la reciproca corrispondenza in materia di tutela:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--1}
Le autorità svizzere possono corrispondere direttamente con le autorità germaniche nei casi contemplati dall’articolo 4, capoverso 2, e dall’articolo 8 della Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 1902[^3]per regolare la tutela dei minorenni, nonchè in tutti gli altri affari concernenti l’assistenza tutoria dei minorenni.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--2}
Sono competenti a corrispondere direttamente:

nella Svizzera:

le autorità cantonali indicate nell’annesso elenco;

nella Germania:

in generale, i tribunali di distretto (Amtsgerichte), ma per il Württemberg i tribunali di tutela (Vormundschaftsgerichte) nelle Ortsgemeinden, per la città libera e anseatica di Amburgo, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) in Amburgo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--3}
Gli avvisi di cui all’articolo 8 della Convenzione dell’Aja per regolare la tutela dei minorenni, devono essere diretti:

nella Svizzera:

all’autorità competente (articolo 2) del Cantone di cui il minorenne è attinente;

nella Germania:
1. se il minorenne ha avuto il suo domicilio nell’Impero Germanico al tempo in cui la costituzione della tutela si è resa necessaria o anteriormente, all’ autorità tutoria del distretto a cui appartiene il luogo di questo domicilio;
2. se questo domicilio del minorenne non esiste o non è conosciuto, all’autorità tutoria dello Stato (Stato confederato) di cui il minorenne è attinente, nel distretto della quale hanno, o hanno avuto ultimamente, il loro domicilio i suoi genitori;
3. se anche questo domicilio dei genitori non esiste o è sconosciuto, all’autorità tutoria della capitale dello Stato di cui il minorenne è attinente.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--4}
Qualora l’autorità a cui è spedito l’avviso sia incompetente, dovrà trasmetterlo d’ufficio all’autorità competente, informandone subito l’autorità da cui l’avviso le è pervenuto.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--5}
Le comunicazioni dirette vengono redatte nella lingua dell’autorità da cui emanano.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--6}
Negli affari di cui all’articolo 1 resta riservata la via diplomatica, in quanto essa sembri la più opportuna per ragioni particolari o per difficoltà che potessero derivare dalla corrispondenza diretta.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.231.022--7}
La presente Dichiarazione comincerà ad avere effetto dal 1° ottobre 1914 e resterà in vigore fino a che siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti l’avrà disdetta.

Essa sarà scambiata contro una Dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico.

Berna, 26 giugno 1914.

In nome del Consiglio federale svizzero,<br />Il Presidente della Confederazione: Hoffmann

Il Cancelliere della Confederazione:<br />Schatzmann

## Elenco delle autorità cantonali della Svizzera autorizzate a corrispondere direttamente con le autorità tutorie della Germania {#lvl_u8}
*Zurigo:* Justizdirektion
*Berna:* Justizdirektion.
*Lucerna:* Regierungsrat.
*Uri:* Regierungsrat.
 *Svitto:* Departement des Armen‑<br />und Vormundschaftswesens.
 *Basso Untervaldo:* Chef des<br />Vormundschaftswesens.
*Alto Untervaldo:* Regierungsrat.
*Glarona:* Vormundschaftsdirektion.
*Zugo:* Regierungsrat.
*Friburgo:* Direction de la Justice.
*Soletta:* Regierungsrat.
 *Basilea Città:* Vormundschafts-<br />behörde.
*Basilea Campagna:* Justizdirektion.
*Sciaffusa:* Vormundschaftsdirektion.
 *Appenzello Esterno:* Direktion des Gemeindewesens.
 *Appenzello Interno:* Landammann und Standeskommission.
*San Gallo:* Justizdepartement.
*Grigioni:* Justizdepartement.
*Argovia:* Justizdirektion.
 *Turgovia:* Vormundschafts-<br />departement.
*Ticino:* Dipartimento dell’interno.
*Vaud:* Tribunal cantonal.
 *Vallese:* Département de Justice<br />et Police.
*Neuchátel:* Département de Justice.
 *Ginevra:* Département de Justice et Police.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: [CS **11** 762;RU  **1976**  1846.RU  **1977**  766]
[^3]: [CS **11** 762;RU  **1976**  1846.RU  **1977**  766]. Vedi ora la Conv. del 5 ott. 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS  **0.211.231.01**  art. 11).