0.142.117.147

^^RU **1985** 1251

Traduzione

# Accordo tra la Svizzera e la Svezia sull’ammissione di stagisti

Conchiuso il 16 marzo 1948<br />Entrato in vigore il 16 marzo 1948

(Stato 16 marzo 1948)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--1}
Il presente accordo s’applica agli «stagisti», vale a dire ai cittadini d’uno dei due Paesi che si recano nell’altro, per un periodo limitato, onde perfezionarsi nella lingua e nelle pratiche commerciali o professionali di questo, assumendovi un impiego in un’azienda d’un qualunque settore.

Gli stagisti saranno autorizzati ad avere un impiego, prescindendo dalla situazione lavorativa nella professione, alle condizioni indicate qui di seguito.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--2}
Possono fruire della qualifica di stagista sia gli uomini sia le donne che, di norma, abbiano 18 anni compiuti ma non più di 30 anni.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--3}
L’autorizzazione è rilasciata generalmente per un anno, ma può eccezionalmente venir prorogata di sei mesi.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--4}
Gli stagisti saranno ammessi solo se i datori di lavoro, intenzionati ad assumerli, s’impegnano a rimunerarli, non appena sapranno fornire servizi normali, giusta le tariffe dei contratti collettivi di lavoro o, mancando tali contratti, con le paghe abituali nella professione e nella regione.

Per i casi non riconducibili a quanto detto qui innanzi, i datori di lavoro devono impegnarsi a remunerare gli stagisti giusta il valore dei servizi prestati.

Gli stagisti non possono essere impiegati in un’azienda dove vi siano conflitti di lavoro; se il conflitto insorge durante l’impiego dello stagista, gli si daranno gli aiuti necessari per trovare un altro impiego adeguato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--5}
Il numero degli stagisti ammissibili, in ognuno dei due Paesi, non dovrà eccedere 100 per anno. Domande supplementari andranno tuttavia esaminate benevolmente qualora la situazione lavorativa lo consenta.

Questo contingente è valevole per il 1948 fino al 31 dicembre e per gli anni seguenti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli stagisti già insediati nel Paese il primo gennaio non vanno inclusi nel contingente annuale, onde il limite di 100 può essere pienamente utilizzato prescindendo dalla durata delle autorizzazioni accordate l’anno innanzi.

Il contingente potrà venir modificato ulteriormente a proposta d’uno dei due Paesi, tramite un accordo da concludersi entro il 1° dicembre per l’anno successivo. Qualora il contingente non venisse esaurito, nel corso dell’anno, dagli stagisti d’uno dei due Paesi, questo non potrà ridurre il numero delle sue autorizzazioni per stagisti dell’altro, né riportare sull’anno seguente il saldo inutilizzato.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--6}
Chiunque desideri fruire del presente accordo può rivolgersi all’autorità del proprio Paese, incaricata di centralizzare le domande di stage, fornendole le indicazioni necessarie per l’esame del proprio caso.

Detta autorità deciderà se inoltrare la domanda all’autorità parallela dell’altro Paese, dopo aver considerato lo stato del contingente e il riparto da essa stessa effettuato tra le diverse professioni.

L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro[^1]è l’autorità incaricata di centralizzare le domande di stage dei candidati svizzeri; la Direzione regia dei mercato del lavoro è l’autorità parallela per la Svezia. Queste due autorità si trasmetteranno direttamente le domande da loro accettate.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--7}
Le autorità competenti dei due Paesi faciliteranno ai candidati stagisti la ricerca di un posto. Ove occorresse, questi candidati potranno rivolgersi, nell’ uno o nell’altro Paese, all’organismo specialmente incaricato di coadiuvarli. I candidati svedesi beneficeranno in Svizzera dell’aiuto della Commissione per lo scairibio di stagisti, in Baden; i candidati svizzeri, dell’aiuto della Direzione regia del mercato del lavoro, in Svezia.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--8}
Le autorità competenti faranno il possibile per istruire le domande nei più brevi termini.

Esse si sforzeranno parimente d’appianare, con massima diligenza, le difficoltà che ostacolassero l’entrata e il soggiorno degli stagisti.

L’autorità competente, dopo aver deciso l’ammissione, ne informerà l’autorità dell’altro Paese.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.147--9}
Il presente accordo entra in vigore il 16 marzo 1948, con validità sino al 31 dicembre 1948.

Verrà poi prorogato tacitamente, ogni volta per un nuovo anno, tranne ove venga denunziato, dall’una o dall’altra Parte, innanzi il I’ luglio per la fine dell’anno.

Nondimeno, in caso di denunzia, le autorizzazioni rilasciate resteranno valide per l’intera loro durata.

[^1]: Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vediRU  **2014**  4451).