(Stato 5  novembre 1999)

0.142.114.547Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.142.114.547

Traduzione*[^2]* 

# Accordo fra la Svizzera e l’Italia concernente l’esercizio delle professioni di ingegnere e d’architetto

Conchiuso il 5 maggio 1934

Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 dicembre 1937

Entrato in vigore l’11 gennaio 1938

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.547--1}
I cittadini svizzeri, possessori del diploma d’ingegnere (civile, meccanico, elettrotecnico), rilasciato dalla Scuola Politecnica Federale a Zurigo o dalla Scuola d’ingegneria[^3], a Losanna, o dei diploma di architetto rilasciato dalla Scuola Politecnica Federale a Zurigo, che possono provare di avere, dopo il conseguimento del diploma, esercitato praticamente la loro professione durante un anno almeno, saranno ammessi in Italia all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere o d’architetto, alle stesse condizioni che i cittadini italiani possessori della laurea in ingegneria o della laurea in architettura.

Essi potranno esercitare la professione corrispondente all’esame di Stato che avranno sostenuto ed ottenere, alle stesse condizioni dei nazionali, l’iscrizione nell’albo professionale, purchè abbiano risieduto regolarmente ed ininterrottamente durante 5 anni in Italia od abbiano ottenuto dall’Autorità competente un permesso d’ammissione all’esercizio della loro professione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.547--2}
I cittadini italiani, possessori dei diploma italiano d’abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere o d’architetto, godranno nella Svizzera degli stessi diritti che i cittadini svizzeri possessori dei diploma d’ingegnere o d’architetto della Scuola Politecnica Federale a Zurigo o della Scuola d’ingegneria[^4]a Losanna, a condizione che siano al beneficio d’un permesso di dimora o d’un permesso di soggiorno regolare, che dia diritto all’esercizio della loro professione.

Il presente Accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratificazioni e lo resterà fino a tre mesi dopo la data alla quale una o l’altra delle Parti l’abbia denunciato.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 5 maggio 1934.

| Per la Svizzera: | Per l’Italia: |
| --- | --- |
| Wagnière | De Facendis |
| Rothmund | Perassi |
| Renggli | Poggi |
| Broye | Lanino |
| Kappeler | A. Morelli |
| | Borgomanero |

[^1]: CS **11** 673
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: Ora: Scuola politecnica federale.
[^4]: Ora: Scuola politecnica federale.