(Stato 5  novembre 1999)

0.142.113.498Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.142.113.498

Traduzione*[^2]* 

# Accordo tra la Svizzera e la Francia sui lavoratori frontalieri

Conchiuso il 15 aprile 1958<br />Entrato in vigore il 15 aprile 1958

Il Governo svizzero<br />e<br />il Governo francese,

desiderosi di stabilire mediante Accordo il regime dei lavoratori frontalieri svizzeri e francesi,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--1}
L’espressione «Lavoratori frontalieri», indica i cittadini francesi o svizzeri, di riconosciuta onorabilità, domiciliati da sei mesi almeno nella zona confinaria di uno dei due Paesi, nel quale tornano quotidianamente mentre lavorano come salariati nella zona confinaria dell’altro.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--2}
Le «Zone confinarie», ai sensi del presente Accordo, sono quelle definite nell’Accordo del 1° agosto 1946[^3]concernente il traffico di confine.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--3}
a)  La procedura di rilascio, rinnovo e ritiro delle autorizzazioni di lavoro rientra nella competenza delle autorità dipartimentali, in Francia, e cantonali, in Svizzera.

b)  Detta procedura potrà venir stabilita tramite accordo amministrativo tra tali autorità.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--4}
a)  Le autorizzazioni di lavoro, rilasciate o rinnovate in virtù del presente Accordo, valgono ordinariamente per un anno.

b)  Esse, tuttavia, vengono di norma rilasciate o rinnovate per un più breve periodo durante i primi due anni di lavoro.

c)  Le lettere a) e b) del presente articolo non sono applicabili ai lavoratori frontalieri con occupazione stagionale.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--5}
a)  Il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione dipendono dallo stato dell’impiego nella professione e nella regione di lavoro.

b)  L’autorizzazione verrà nondimeno rinnovata, ove non ostino gravi perturbazioni del mercato dei lavoro, se il lavoratore frontaliero comprova dieci anni d’attività salariata ininterrotta.

c)  Il mutamento di professione richiede un’autorizzazione speciale, indipendentemente dalla durata d’attività del lavoratore frontaliero.

d)  Il cambiamento di posto, entro la stessa professione, richiede un’autorizzazione speciale durante i primi due anni; successivamente basterà che il lavoratore frontaliero annunci senza indugio il cambiamento all’autorità.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--6}
a)  Se il lavoratore frontaliero chiamato in servizio militare riprende il lavoro entro 60 giorni dopo essere stato licenziato dal servizio, il tempo di lavoro precedente il medesimo va contato nel calcolo dei termini previsti dal presente Accordo.

b)  Non costituiscono interruzioni, ai fini del calcolo della durata del lavoro, periodi non superanti le sei settimane lavorative all’anno, sino a un massimo globale di sei mesi, qualora l’inattività provenga da infortunio, malattia, maternità, sciopero o serrata.

c)  Per il calcolo della durata di lavoro legittimante, di norma, il rinnovo della tessera frontaliera, verrà tenuto conto del tempo in cui il frontaliere avesse lavorato nell’altro Paese in quanto residente, purché egli abbia formulato una domanda d’autorizzazione al lavoro entro i sessanta giorni successivi al trasferimento del domicilio.

d)  Per il suddetto calcolo della durata di lavoro non verrà però tenuto conto del tempo in cui il frontaliere avesse lavorato nell’altro Paese in quanto apprendista o praticante.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--7}
a)  I lavoratori frontalieri ricevono l’autorizzazione soltanto se beneficiano dello stesso trattamento dei nazionali per quanto attiene alle condizioni di lavoro e di paga. Dette condizioni devono rispondere alle norme legali, ai contratti collettivi o ai contratti‑tipo di lavoro o, mancando norme e contratti, agli usi professionali locali.

b)  Restano salvi i casi speciali risultanti dalla particolare situazione del frontaliere a causa del suo domicilio.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--8}
Ai lavoratori frontalieri esercitanti regolarmente la loro attività all’entrata in vigore del presente Accordo, il precedente tempo di lavoro verrà conteggiato per il calcolo dei termini di cui negli articoli 5 e 6.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.498--9}
a)  Il presente Accordo entrerà in vigore all’atto della firma e resterà valido sino al 31 dicembre 1958.

b)  Esso sarà rinnovato tacitamente, anno per anno, salvo disdetta dell’una o dell’altra Parte contraente.

c)  La disdetta andrà notificata entro i 6 mesi innanzi lo scadere del termine.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.Fatto, in doppio esemplare, a Parigi, il 15 aprile 1958.

| Per il<br>Governo svizzero: | Per il<br>Governo francese: |
| --- | --- |
| P. Micheli | Louis Joxe |

[^1]: RU  **1986**  446
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RS  **0.631.256.934.91**