0.142.113.496

# Traduzione Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto

Conchiusa il 27 aprile 1948<br />Entrata in vigore il 1° gennaio 1948

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica francese

desiderando di regolare, nello spirito delle disposizioni del Trattato di domicilio del 23 febbraio 1885[^1]tra la Svizzera e la Francia, l’ordinamento applicabile ai cittadini svizzeri che desiderano esercitare in Francia le professioni di perito contabile o di contabile riconosciuto, come sono definite dall’Ordinanza n.45‑2138 emanata il 19 settembre 1945 dal Governo Provvisorio della Repubblica francese, come pure ai cittadini francesi che desiderano esercitare le stesse professioni nella Svizzera, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione speciale e di nominare a plenipotenziari,

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## **Titolo I** Situazione degli Svizzeri stabiliti in Francia {#tit_I}
### **A.** Disposizioni generali {#tit_I/lvl_A}
##### **Art. 1** {#tit_I/lvl_A/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--1}
1. I cittadini svizzeri, che possiedono la «carte de résident privilégié» o il permesso di soggiorno di validità normale saranno, a loro richiesta, autorizzati ad esercitare in Francia le professioni di perito contabile o di contabile riconosciuto, semprechè adempiano, da un lato, le condizioni precisate nell’articolo 3 della presente convenzione e, dall’altro, le condizioni richieste per i professionisti francesi o condizioni equivalenti.
2. Le domande di ammissione presentate dai cittadini svizzeri per prendere domicilio in Francia allo scopo di fruire ulteriormente della disposizione del precedente paragrafo, saranno esaminate con la massima benevolenza e nello spirito delle convenzioni generali conchiuse tra i due paesi.
3. I beneficiari di tale autorizzazione fruiranno degli stessi diritti e saranno soggetti agli stessi obblighi dei professionisti francesi, nei limiti dell’Ordinanza dei 19 settembre 1945, ma alle condizioni e con le riserve previste dalla presente convenzione.

## **B.** Persone fisiche {#lvl_B}
##### **Art. 2** {#lvl_B/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--2}
1. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio indicata nell’articolo 1, i cittadini svizzeri stabiliti in Francia dovranno segnatamente fornire la prova di adempiere le condizioni di competenza fissate al n. 5 degli articoli 3 o 9, secondo il caso, dell’Ordinanza del 19 settembre 1945, oppure di essere titolari di diplomi professionali o tecnici svizzeri, riconosciuti equivalenti ai diplomi francesi corrispettivi nell’elenco allegato alla presente convenzione.
2. E convenuto che qualsiasi modificazione sostanziale apportata nell’uno o nell’altro paese ai programmi d’esami per i diplomi enumerati nell’elenco allegato darà luogo, a richiesta di una delle parti contraenti, ad un nuovo esame di tutte le equivalenze stabilite o di parte di esse, restando inteso che le modificazioni apportate a tali equivalenze non potranno avere effetto retroattivo.

##### **Art. 3** {#lvl_B/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--3}
1. L’autorizzazione d’esercizio potrà essere concessa ai cittadini svizzeri soltanto dopo un soggiorno di due anni in Francia.
2. Tale termine potrà tuttavia essere ridotto a favore:
a. dei professionisti titolari dei diplomi universitari francesi d’insegnamento superiore;
b. dei professionisti titolari di diplomi rilasciati da istituti pubblici francesi d’insegnamento in cui sono impartite intieramente o parzialmente le cognizioni richieste per l’esercizio delle professioni di perito contabile o di contabile riconosciuto;
c. dei professionisti che avessero reso servigi eccezionali;
d. dei professionisti che avessero già eseguito in Francia, sia per proprio conto, sia per conto di persone o di società specializzate in materia di perizia contabile o di tenuta della contabilità, dei lavori inerenti alla professione di perito contabile od a quella di contabile riconosciuto. La durata complessiva delle missioni assolte sarà certificata, ove occorra, dal Dipartimento federale dell’Economia pubblica[^2].

##### **Art. 4** {#lvl_B/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--4}
1. L’elenco dei professionisti svizzeri domiciliati in Francia e autorizzati ad esercitarvi una delle professioni di perito contabile o di contabile riconosciuto figurerà poi nell’albo dell’Ordine.
2. I professionisti di cui si tratta potranno, secondo il caso, far valere il titolo di perito contabile o di contabile riconosciuto. Tale titolo potrà essere accompagnato dalla menzione dei diplomi francesi di cui sono titolari e di quei diplomi svizzeri universitari o professionali riconosciuti equivalenti.
3. E inoltre convenuto tra le due parti contraenti che, per misura di reciprocità, i professionisti svizzeri autorizzati ad esercitare la loro professione in Francia potranno, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei professionisti francesi:
– dirigere eventualmente la formazione di praticanti‑periti contabili;
– partecipare alle assemblee generali regionali con gli stessi diritti dei membri dell’Ordine;
– avere diritto di voto nei Consigli regionali e in seno alle Assemblee generali dell’Ordine.
4. Essi eserciteranno la loro professione alle stesse condizioni dei professionisti francesi, con la sola riserva dei provvedimenti che potessero essere presi dal Governo francese per mantenere il segreto della difesa nazionale.

## **C.** Persone giuridiche {#lvl_C}
##### **Art. 5** {#lvl_C/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--5}
Le società indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 26 dell’Ordinanza del 19 settembre 1945 dovranno adempiere le condizioni fissate, secondo il caso, dagli articoli 6, 7, 10, 11 e 15 di detta Ordinanza, restando convenuto che, per l’applicazione della presente convenzione, le autorizzazioni di esercizio rilasciate personalmente ai loro soci o ai loro dirigenti di nazionalità svizzera saranno considerate atte a sostituire per gli stessi l’iscrizione nell’albo richiesta dall’Ordinanza.

## **Titolo II** Situazione degli Svizzeri non stabiliti in Francia {#tit_II}
### **A.** Persone fisiche {#tit_II/lvl_A}
##### **Art. 6** {#tit_II/lvl_A/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--6}
I professionisti svizzeri che non abbiano domicilio permanente in Francia potranno ciò nondimeno, a loro richiesta, essere autorizzati ad assolvervi certi compiti nell’ambito dell’attività dei periti contabili o dei contabili riconosciuti, semprechè adempiano le condizioni e gli obblighi previsti negli articoli 1, 2 e 8 della presente convenzione.

## **B.** Persone giuridiche {#lvl_B}
##### **Art. 7** {#lvl_B/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--7}
Le società svizzere che esercitano, in conformità del disciplinamento vigente in Svizzera, una professione corrispondente a quella di perito contabile o di contabile riconosciuto potranno, a loro richiesta e pur non avendo sede permanente in Francia, essere autorizzate ad assolvervi certi compiti nell’ambito dell’attività dei periti contabili o dei contabili riconosciuti, con riserva:
– di adempiere le condizioni e gli obblighi fissati nell’articolo 8;
– di far assolvere i compiti di cui si tratta da o sotto la direzione effettiva di un delegato designato nominalmente, personalmente riconosciuto dal Governo francese come adempiente le condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 e responsabile in conformità dei disciplinamento francese vigente.

## **C.** Disposizioni comuni {#lvl_C}
##### **Art. 8** {#lvl_C/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--8}
1. Le domande di autorizzazione dovranno essere completate con tutte le indicazioni e prove atte a consentirne l’esame, segnatamente per quanto concerne l’importanza ed il genere della clientela.

Le autorizzazioni di esercitare la professione in Francia, rilasciate in applicazione degli articoli 6 e 7 saranno valevoli, di massima, per due anni. Potranno essere rinnovate a richiesta degli interessati.

Le domande di rinnovamento presentate sei mesi prima della data della scadenza dell’autorizzazione in corso saranno considerate accettate semprechè non siano oggetto di una decisione sfavorevole prima della scadenza di detta autorizzazione. Le autorizzazioni d’esercizio potranno essere revocate se la situazione o l’attività dei beneficiari risultano contrarie al disciplinamento professionale o nazionale.
2. I beneficiari dovranno conformarsi, nell’esercizio della loro professione in Francia, a tale disciplinamento. Essi dovranno segnatamente:
– dar prova nei confronti della loro clientela di una completa indipendenza dal punto di vista sia finanziario, sia tecnico o economico;
– astenersi dall’esercitare in Francia, sia direttamente, sia per intermediari, qualsiasi attività incompatibile con le regole dell’Ordine;
– fornire in Francia le garanzie finanziarie o altre che fossero ritenute necessarie, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 37 n. 11 dell’Ordinanza del 19 settembre 1945, per coprire, in condizioni equivalenti a quelle richieste alle società o ai professionisti francesi, i rischi risultanti dalla loro attività professionale;
– fornire ai commissari del Governo presso i Consigli dell’Ordine, a richiesta degli stessi, tutti i documenti o chiarimenti atti a consentire alle autorità pubbliche e all’Ordine l’esercizio dei controllo di cui avessero riconosciuto la necessità.
3. Essi dovranno inoltre:
a. eleggere un domicilio professionale in Francia, che sarà sottoposto al controllo delle autorità pubbliche e dell’Ordine e dove saranno conservati gli archivi concernenti la loro attività in Francia;
b. i beneficiari delle autorizzazioni di esercizio previste dagli articoli 6 e 7 potranno costituire in comune il domicilio professionale indicato nel precedente capoverso. L’uso di tale facoltà non dovrà tuttavia avere per effetto di eludere direttamente o indirettamente, le condizioni fissate negli articoli 1, 2 e 8 della presente convenzione e dovrà, segnatamente, lasciar pienamente sussistere la responsabilità personale di ciascuno dei beneficiari, i cui archivi saranno tenuti separatamente;
c. sottoscrivere le dichiarazioni destinate esclusivamente al Commissario del Governo presso il Consiglio superiore dell’Ordine e conformi al modello allegato alla presente convenzione.
4. Saranno tuttavia dispensati dagli obblighi previsti nel precedente paragrafo c, le società svizzere che tenessero in Francia un ufficio permanente aperto alla clientela e posto sotto la direzione di almeno un socio che abbia domicilio stabile in Francia, sia qualificato per impegnarvi la responsabilità della società nei confronti di terzi, sia segnatamente abilitato a firmare i rapporti di perizia e ad allestire i bilanci e i conti, a provvedere alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell’ufficio, e personalmente autorizzato ad esercitare la professione che costituisce l’oggetto della società.

In tal caso, la società potrà, nell’ambito dell’attività di detto ufficio permanente:
– ottenere un’autorizzazione d’esercizio di durata superiore a due anni e rinnovabile mediante tacito consenso;
– figurare nell’elenco, pubblicato con il registro dell’Ordine, delle società estere autorizzate ad esercitare la professione;
– far uso, secondo il caso, della denominazione di società di perizia contabile o di società d’impresa di contabilità;
– provvedere, eventualmente, alla formazione professionale dei praticanti nelle condizioni previste nell’articolo 4.

## **Titolo III** Disposizioni comuni agli Svizzeri {#tit_III}
### **A.** Esame delle candidature {#tit_III/lvl_A}
##### **Art. 9** {#tit_III/lvl_A/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--9}
1. Gli interessati devono essere uditi dal Consiglio superiore dell’Ordine incaricato di dare ai ministri competenti il suo preavviso sul seguito che ritenga dover essere riservato alle domande di autorizzazione di esercitare la professione. Il Consiglio superiore può tuttavia delegare i suoi poteri relativi all’audizione al Consiglio regionale nella cui circoscrizione l’interessato desidera stabilirsi o esercitare la sua attività.
2. L’audizione ha luogo in presenza dei Commissario del Governo.
3. Gli interessati possono farsi assistere da un avvocato iscritto ad un foro in Francia.
4. Le società sono udite nella persona dei loro rappresentanti legali o dei loro delegati incaricati di assolvere in Francia, per loro conto, i compiti che esse sono chiamate ad adempiere.
5. I candidati s’impegnano a fornire ai Commissari dei Governo e ai Consigli dell’Ordine, a loro richiesta, tutti i documenti o chiarimenti necessari per poter giudicare il loro caso.

## **B.** Disposizioni transitorie {#lvl_B}
##### **Art. 10** {#lvl_B/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--10}
1. Le candidature dei professionisti svizzeri e delle società svizzere o sotto controllo di cittadini svizzeri, che esercitavano in Francia al 1° maggio 1942 un’attività professionale o che, se l’esercitavano anteriormente, dovettero sospenderla in seguito a circostanze in relazione con lo stato di guerra, saranno esaminate nello stesso spirito e secondo gli stessi criteri di quelle dei professionisti o delle società francesi che si trovano in situazioni analoghe e fruiscono delle disposizioni transitorie previste dal titolo VI dell’Ordinanza del 19 settembre 1945.
2. Nel caso in cui i candidati indicati nel precedente paragrafo diano luogo ad una decisione, sia di rifiuto, implicante l’obbligo di cessare qualsiasi attività coni abile indipendente sotto il loro proprio nome e la loro responsabilità, sia di autorizzazione di esercitare unicamente la professione di contabile riconosciuto, mentre la domanda si riferiva alla professione di perito contabile, gli interessati potranno essere previamente uditi dai rappresentanti dei ministeri competenti. Essi potranno farsi assistere da un avvocato e da un rappresentante della Legazione di Svizzera[^3].
3. La situazione dei professionisti svizzeri e delle società svizzere cui si riferisce il presente articolo sarà regolata entro un termine di 6 mesi.

## **Titolo IV** Situazione dei professionisti e delle società francesi che esercitano la loro attività nella Svizzera {#tit_IV}
##### **Art. 11** {#tit_IV/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--11}
1. Nell’esercizio della professione di perito contabile o di contabile riconosciuto, a titolo personale o per conto di società fiduciarie, i Francesi al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di soggiorno che li autorizzi a esercitare l’attività di perito contabile o di contabile riconosciuto, saranno pareggiati sotto ogni rapporto ai professionisti svizzeri.
2. Le domande di ammissione presentate dai cittadini francesi per prendere domicilio nella Svizzera, allo scopo di fruire ulteriormente della disposizione dei precedente paragrafo, saranno esaminate con la massima benevolenza e nello spirito delle convenzioni generali conchiuse tra i due paesi.
3. I professionisti o le società francesi che si recano in Svizzera per stabilirvisi o assolvervi missioni temporanee nell’ambito della Iloro attività saranno considerati come adempienti le condizioni tecniche e morali richieste agli stranieri, dal momento in cui forniscono la prova di essere iscritti nel registro dell’Ordine in Francia.

##### **Art. 12** {#tit_IV/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--12}
I professionisti francesi potranno far uso nella Svizzera, secondo i casi, dei titoli professionali seguenti o delle designazioni equiparate in applicazione dei disciplinamento vigente:
1. «Perito contabile diplomato», se sono titolari del diploma o dei brevetto francese di perito contabile rilasciato dal Ministro della Educazione nazionale, oppure iscritti nel registro dell’Ordine in qualità di perito contabile;
2. «Contabile diplomato», se sono titolari del brevetto professionale o del certificato di ammissione all’esame preliminare di perito contabile, rilasciati dal Ministro dell’Educazione nazionale, oppure iscritti nel registro dell’Ordine in qualità di contabile riconosciuto.

## **Titolo V** Disposizioni generali {#tit_V}
##### **Art. 13** {#tit_V/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--13}
Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili, con riserva delle necessarie modalità di adeguamento per quanto concerne i provvedimenti transitori previsti dall’articolo 10, all’Algeria[^4], alla Guadalupa, alla Guiana francese, alla Martinica, alla Reunione, come pure ai territori o paesi dell’Unione francese in cui siano o saranno disciplinate le professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.

##### **Art. 14** {#tit_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--14}
Qualunque vantaggio che una delle parti contraenti avesse concesso o potesse ancora concedere in avvenire ai cittadini di un altro paese, sarà parimente e contemporaneamente applicabile all’altra parte, senza che sia necessario conchiudere una convenzione speciale a tale scopo.

##### **Art. 15** {#tit_V/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--15}
1. La presente convenzione con i suoi allegati avrà effetto a contare dal 1° gennaio 1948 e sarà valevole fino al 31 dicembre 1952.
2. Essa sarà rinnovata tacitamente, per periodi di 5 anni, salvo denuncia notificata da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. L’applicazione della presente convenzione e le eventuali modificazioni potranno essere sottoposte alla Commissione mista prevista negli accordi francosvizzeri del l° agosto 1946[^5].

##### **Art. 16** {#tit_V/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.113.496--16}
La presente convenzione è firmata con riserva di ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile a Parigi.

*In fede di che,* i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Lugano, in doppio esemplare, il 27 aprile 1948.

| Max Holzer<br>Erwin Bernath<br>Felix Simmen | Philippe Périer |
| --- | --- |

##### **Allegato A**

##### **Allegato A**
(articolo 2 paragrafo 1)Elenco dei diplomi svizzeri e francesi dichiarati equivalenti per l’esercizio,<br />in Francia o in Svizzera, delle professioni di perito contabile e di contabile<br />riconosciutoTitoli francesi:Diploma di perito contabile e brevetto di perito contabile rilasciati dal Ministro dell’Educazione nazionale.Titolo svizzero:Diploma federale di perito contabile rilasciato dal Dipartimento federale dell’Economia pubblica[^6](con iscrizione nel Registro A).
##### **Allegato B**

##### **Allegato B**
Elenco dei diplomi svizzeri e francesi non equivalenti, ma che dànno diritto ad esercitare la professione di contabile riconosciutoa. Brevetto professionale e diploma federale di contabileConsiderato che il diploma francese, chiamato brevetto professionale, e il diploma svizzero, chiamato diploma federale di contabile, non sono rilasciati in seguito a un esame dello stesso genere, non possono essere pareggiati.Visto tuttavia che questi due diplomi sono rilasciati soltanto ai candidati che abbiano superato con successo esami pratici comprovanti che possiedono le cognizioni necessarie per esercitare la professione di contabile riconosciuto,le parti contraenti convengono che i diplomi di cui si tratta conferiranno ai loro titolari in Francia e in Svizzera i diritti che ciascun paese conferisce loro sul suo territorio per l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.b. Candidati dichiarati ammessi in base all’esame preliminare<br />per periti contabiliConsiderato che le prove dell’esame preliminare francese consentono il controllo delle cognizioni generali e tecniche sufficienti per esercitare in Francia la professione di contabile riconosciuto, dopo un’attività contabile di almeno due anni,considerato che l’esame preliminare svizzero corrispettivo costituisce un controllo analogo delle cognizioni generali tecniche e pratiche,le parti contraenti convengono che il fatto di aver superato con successo le prove dell’uno o dell’altro esame consente, nell’uno e nell’altro paese, di esercitare la professione di contabile riconosciuto.
##### **Allegato C**

##### **Allegato C**
DichiaranteNome e cognome(o nome della ditta)IndirizzoProfessione autorizzataConfidenziale **DICHIARAZIONE** [^7]

 **prevista dall’articolo 8, terzo capoverso, della convenzione franco** **‑svizzera del 27 aprile 1948** 

| *Cliente* | Nome e cognome | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (o nome della ditta) | | |
| | Indirizzo | | |
| | Professione | | |
| *Missione* | Genere | | |
| | Epoca dell’esecuzione | | |
| | Durata probabile dell’esecuzione | | |
| *Personale* | Nome del delegato riconosciuto incaricato dell’esecuzione dei compito o della direzione dello stesso (per le società) | | |
| | Nome degli altri professionisti chiamati a collaborare | | |
| | (Luogo) | , li | 19 |
| | | (firma) | |

Protocollo finale1. Per l’applicazione dell’articolo 4, quarto capoverso, è convenuto che le limitazioni applicabili ai professionisti svizzeri non avranno carattere sistematico, ma dovranno, in tutta la misura del possibile, essere determinate tenendo conto dei singoli casi.2. Le delegazioni francese e svizzera si sono occupate della situazione professionale degli svizzeri che saranno regolarmente autorizzati ad esercitare in Francia le professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.

Con riserva delle disposizioni del quarto capoverso dell’articolo 4 della convenzione, è convenuto che l’applicazione dello statuto dell’Ordine dei periti contabili e dei contabili riconosciuti ai professionisti svizzeri non potrà d’ora innanzi avere per effetto di metterli, di fronte alla clientela, in una situazione diversa da quella dei professionisti francesi.

Lugano, 27 aprile 1948.

| Max Holzer<br>Erwin Bernath<br>Felix Simmen | Philippe Périer<br>André Brunet |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.142.113.491**
[^2]: Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR  (vediRU  **2012**  3631).
[^3]: Questa Legazione è stata eretta in Ambasciata.
[^4]: Dal 1° lug. 1962, l’Algeria è uno Stato indipendente.
[^5]: RS  **0.142.113.494**  art. 10, **0.142.113.497**  art. 10.
[^6]: Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR  (vediRU  **2012**  3631).
[^7]: Questa dichiarazione, destinata esclusivamente all’amministrazione, dev’essere trasmessa, in due esemplari, al Commissario dei Governo presso il Consiglio superiore dell’Ordine dei periti contabili e dei contabili riconosciuti, al più tardi al momento dell’inizio dei lavori.