0.142.112.491

CS **11** 579; FF **1918** V 654 ediz. ted. 675 ediz. franc.

Traduzione

# Trattato di amicizia fra la Svizzera e la Repubblica della Cina

Conchiuso il 13 giugno 1918<br />Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1919[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 ottobre 1919<br />Entrato in vigore l’8 ottobre 1919

(Stato 13  marzo 1946)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica della Cina,

animati dal desiderio di stringere e consolidare amichevoli relazioni tra i due paesi, hanno convenuto di concludere a questo scopo un trattato di amicizia ed hanno a ciò designato come loro rappresentanti plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro poteri, hanno stipulato e firmato i seguenti articoli:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--I}
Tra la Svizzera e la Cina, nonchè tra i cittadini dei due Stati deve regnare pace ed amicizia durevole.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--II}
Il Governo svizzero e quello cinese hanno il diritto di nominare agenti diplomatici, consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari i quali stabiliranno la loro sede nella capitale e nelle grandi città dei due paesi, dove il soggiorno di agenti stranieri è permesso. Essi godono degli stessi diritti, privilegi, facilitazioni ed immunità che sono concessi o possono essere concessi agli agenti diplomatici e ai funzionari consolari della nazione più favorita.

I consoli generali, i consoli, i viceconsoli e gli agenti consolari per esercitare le loro funzioni devono chiedere, nella forma consueta, l’exequatur al Governo presso il quale sono nominati per esercitare le loro funzioni.

I due Stati contraenti si asterranno dal nominare uomini di commercio ai posti di console generale, console, viceconsole o agente consolare; è fatta eccezione pei consoli onorari ai quali sono conferiti i privilegi ed i pieni poteri che hanno i consoli onorari delle altre Potenze.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--III}
Il presente trattato sarà posto in vigore non appena saranno state scambiate le ratificazioni.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--IV}
Il presente trattato viene steso in lingua francese, cinese ed inglese e in ognuna di queste lingue ne saranno stese quattro copie. In caso di divergenza nel l’interpretazione del testo francese o cinese la contestazione sarà decisa a tenore del testo inglese il quale vincola le due parti contraenti.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.112.491--V}
Il presente trattato sarà ratificato dai Consigli legislativi della Svizzera e da Sua Eccellenza il presidente della Repubblica della Cina a norma della legislazione vigente e le ratificazioni saranno scambiate appena sarà possibile.

*In fede di che,* i plenipotenziari delle due parti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il loro sigillo il tredici giugno millenovecentodiciotto ossia il tredici giugno dell’anno settimo della Repubblica della Cina.

| F. von Salis | Chang Tsung-Hsiang |
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## Dichiarazione {#lvl_u6}

[^1]: RU **37** 72