0.142.111.631.8

CS **11** 570

# Dichiarazione del 15 marzo 1911 fra la Svizzera e l’Austria circa il diritto reciproco di rimpatrio sulla linea ferroviaria St. Margrethen‑Bregenz

Entrata in vigore il 15 marzo 1911

(Stato 15 marzo 1911)

Nelle relazioni di confine fra la Svizzera e l’Austria, ciascuna delle parti contraenti è autorizzata a respingere nel territorio dell’altra, senza seguire la procedura preliminare di consegna, le persone appartenenti all’altra parte alle quali possa essere vietato il soggiorno in virtù del trattato di domicilio in vigore[^1], come pure quelle non appartenenti a nessuna delle due Parti, quando le dette persone siano arrivate dal territorio dell’una delle Parti contraenti in quello dell’altra colla ferrovia St. Margrethen‑Bregenz o viceversa e vi siano state arrestate nel treno stesso col quale hanno varcato il confine o immediatamente dopo essere scese da esso treno.

[^1]: RS  **0.142.111.631**