0.142.111.631.7

CS **11** 569

Traduzione[^1]

# Dichiarazione tra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sulla riaccettazione di già prima attinenti

Data il 21/28 ottobre 1887<br />Entrata in vigore il 28 ottobre 1887

(Stato 28 ottobre 1887)

I Governi della Confederazione Svizzera<br />e<br />della Monarchia austro‑ungarica

sono convenuti di attenersi,

rispetto all’accettazione di espulsi, alla massima seguente, cioè: che ciascuna delle Parti contraenti si obbliga, sulla domanda dell’altra Parte, a riaccettare i suoi attinenti, quand’anche i medesimi, secondo la legislazione del paese, abbiano già perduta l’attinenza, purchè non siano divenuti, secondo le leggi proprie dell’altro paese, attinenti di questo ultimo.

*In fede di che,* è stata data la presente Dichiarazione, che fu scambiata con una Dichiarazione corrispondente data dall’I. R. Governo austro‑ungarico.Berna, 21 ottobre 1887.Vienna, 28 ottobre 1887.

| In nome <br>del Consiglio fed. svizzero,<br>Il Presidente della Confederazione: Droz<br>Il Cancelliere della Confederazione: Ringier | di Sua Maestà Imp. <br>Reale Apostolica <br>Ministro della Casa Imperiale degli Affari Esteri:<br>Gustav Graf Kálnoky |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.