0.142.111.361.1

^^CS **11** 626

# Dichiarazione del 15 ottobre 1916 fra la Svizzera e l’Impero Germanico relativa alla riaccettazione delle persone sprovviste di carte di legittimazione

Art. 17 del trattato di domicilio fra la Svizzera e la Germania del 13 novembre 1909[^1]

(Stato 1° novembre 1916)

A cominciare dal 1° novembre 1916 l’impero Germanico riaccetterà senza altre formalità in Germania, con riserva di reciprocité[^2], le persone che si sono introdotte dalla Germania in Svizzera senza carte di legittimazione sufficienti, semprechè vengano respinte entro 24 ore dal passaggio della frontiera e nel luogo stesso dove il passaggio è avvenuto.

Se le dette persone sono entrate in Svizzera dal lago di Costanza (compreso il lago inferiore a valle di Costanza fino a Oehningen), il termine per l’obbligo di riaccettazione comincia a decorrere dal momento in cui il battello è partito dall’ultima stazione germanica, prima di attraversare il lago di Costanza.

Nel servizio di ricevimento fra la Baviera e la Svizzera, la tassa di trasporto fissata dalla tariffa dev’essere pagata intera e a contanti, salvo il caso che sia applicabile la procedura concordata pei trasporti di polizia sul lago di Costanza.

[^1]: RS  **0.142.111.361**
[^2]: L’assicurazione della reciprocità è stata data al Governo dell’Impero Germanico con nota della Legazione di Svizzera a Berlino.