0.132.514.2

^^RU **1956** 147; FF **1955** II 154 ediz. ted. 166 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la determinazione dei confine sul Reno

Conchiusa il 7 maggio 1955<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 1955[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 febbraio 1956<br />Entrata in vigore il 10 febbraio 1956

(Stato 10 febbraio 1956)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Altezza Serenissima il Principe Regnante di Liechtenstem,

considerata l’incompiutezza dei fondamenti convenzionali esistenti, animati dal desiderio di stabilire la frontiera sul Reno, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione.

Essi hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.514.2--1}
Dal punto confinario tra il Liechtenstein, i Grigioni e San Gallo, presso l’Ellhorn, fino all’imbocco del canale laterale del Liechtenstein, il confine sul Reno è formato dalla mediana fra le dighe insommergibili che si trovano da ciascun lato dei fiume.

Dall’imbocco dei canale laterale del Liechtenstein fino al punto confinario che separa i tre Stati Liechtenstein‑Svizzera‑Austria, il confine è formato dalla mediana dei canale di mezzo del Reno.

Sui ponti dei Reno, il confine è contrassegnato in modo che corrisponda con il tracciato della linea di confine sul Reno.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.514.2--2}
L’Ufficio delle bonifiche fondiarie e delle misurazioni catastali del Cantone di San Gallo e l’Ufficio del geometra del Principato del Liechtenstein sono incaricati di procedere, dal lato tecnico, alla determinazione del confine sul Reno e di allestirne la documentazione. Ad essi sono affidati i compiti seguenti:
a. determinare e misurare il confine sul Reno, come è descritto nell’articolo 1 capoversi 1 e 2;
b. picchettare, misurare e contrassegnare il tracciato, mediante pioli e targhe sui ponti del Reno, conformemente all’articolo 1 capoverso 3;
c. allestire la documentazione mediante tavole, piani e descrizioni che saranno parte integrante completiva della presente convenzione[^3].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.514.2--3}
Le spese per la determinazione del confine e per l’allestimento della documentazione, conformemente all’articolo 2 lett. a, b e c, saranno sostenute, in parti uguali, dai due Stati. Le spese per i membri di ciascuna delegazione sono a carico dello Stato cui la delegazione appartiene.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.514.2--4}
Alla data dell’entrata in vigore della presente convenzione, cessa d’aver effetto l’articolo 3 della convenzione del 31 agosto 1847 fra il Cantone di San Gallo e il Principato dei Liechtenstein concernente la manutenzione delle sponde e delle dighe lungo i due lati dei Reno, come pure il confine fra i due Stati.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.514.2--5}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. La convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Fatto a Vaduz, in doppio esemplare, il 7 maggio 1955.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Bertschmann | Per il <br>Principato dei Liechtenstein:<br>A. Frick |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: RU  **1956**  145
[^3]: Questi documenti non sono stati pubblicati nella RU.