0.132.136.511

CS **11** 53

Traduzione[^1]

# Dichiarazione

dell’8 dicembre 1893 scambiata tra la Svizzera<br />e il Granducato di Baden relativamente ai fabbricati eretti<br />alla frontiera dei due Stati a Kreuzlingen

(Stato 8 dicembre 1893)

In vicinanza immediata della frontiera della Svizzera e del Granducato di Baden, cioè tra il Cantone di Turgovia e i confini della città di Costanza, sono stati eretti diversi fabbricati. Ora, attesa la situazione particolare di questa parte della frontiera, v’ha luogo a temere che continuandosi a fabbricare sì vicino alla frontiera, non si venga a nascondere la linea di confine turbando l’ordine che ha regnato fin qui. Perciò il Governo svizzero e quello del Granducato di Baden hanno convenuto di prendere le disposizioni seguenti.

I fabbricati che saranno d’ora in poi costruiti alla frontiera della Svizzera e dei Granducato di Baden, cioè tra il Cantone di Turgovia e i confini della città di Costanza, dovranno trovarsi a siffatta distanza dalla frontiera, che tra questa e ogni parte dei fabbricati non intercedano meno di due metri. Le due parti s’impegnano a prendere i provvedimenti necessari per la stretta applicazione di queste disposizioni sul loro territorio, e a sorvegliarne l’esecuzione.

*In fede di che,* il Consiglio federale ha data la presente Dichiarazione, che dovrà essere scambiata con una dichiarazione simile del Governo badese[^2].

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: La dichiarazione del Governo badese è stata data il 24 gen. 1894 e trasmessa al Consiglio federale.