Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
25.06.2008
In Kraft seit
01.01.2009
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

916.350.2

Ordinanza
concernente i supplementi e la registrazione dei dati
nel settore lattiero

(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2025)

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Valorizzatori
  1. Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.
  2. Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.
Art. 1a Venditori diretti

Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.

Art. 1b Latte commerciale

Per latte commerciale s’intende il latte che:

  1. lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
  2. viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

Sezione 1a : Supplementi

Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio
  1. .
  2. Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in: a. formaggio che: 1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicembre 2016sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e 2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg; b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.
  3. Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.
  4. Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.
Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati
  1. Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora: a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ODerr: 1. pasta extradura, 2. pasta dura, 3. pasta semidura, 4. pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e b. il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.
  2. Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato.
  3. Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.
Art. 2a Supplemento per il latte commerciale
  1. Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr, dell’ordinanza del 23 novembre 2005concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 2010sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.
  2. L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.

Sezione 2: Procedura

Art. 3 Domande
  1. Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.
  2. Le domande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio d’amministrazione almeno una volta all’anno.
  3. e4.
  4. Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
    1. il rilascio di un’autorizzazione;
    2. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
    3. la revoca di un’autorizzazione.
Art. 4 Periodo dei supplementi

I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.

Art. 4a Domande presentate tardivamente
  1. Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso.
  2. .
Art. 5 Versamento dei supplementi
  1. L’UFAG decide sulle domande.
  2. L’UFAG versa i supplementi.
Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità

Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:

  1. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
  2. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

Sezione 3: Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte

Art. 7
Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione
  1. Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.
  2. Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.
  3. I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione
  1. Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:
    1. acquistate;
    2. vendute senza essere state trasformate;
    3. trasformate nell’azienda.
  2. Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:
    1. la quantità di materie prime trasformate;
    2. il genere di prodotti fabbricati;
    3. la quantità di prodotti fabbricati.
  3. Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, in quale modo ha valorizzato le materie prime. Le notifiche devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione. 3bis. .
  4. I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.
Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta
  1. Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.
  2. Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese.
  3. Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.
Art. 11 Conservazione dei dati

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all’ispezione.

Sezione 4: Servizio d’amministrazione

Art. 12 Compiti del servizio d’amministrazione
  1. L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.
  2. Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:
    1. trattamento delle domande di supplementi;
    2. comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
    3. allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
    4. gestione di una banca dati concernente i supplementi;
    5. rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
    6. messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
    7. adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.
  3. Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.
Art. 13 Accordo di prestazione
  1. L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.
  2. L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1994sugli acquisti pubblici.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione
  1. L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione non se sia stato incaricato.
  2. L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.
  3. .
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 7 dicembre 1998concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero; 2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998concernente l’importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in polvere.

Art. 16 Entrata in vigore
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
  2. Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.

Allegato(art. 1c cpv. 4 e 2 cpv. 2)

Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte
il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione

Tenore in grasso
in grammi di grasso per chilogrammo di latte
Coefficiente
0–51.120
>5–101.103
>10–151.086
>15–201.069
>20–251.051
>25–301.034
>30–311.031
>31–321.027
>32–331.024
>33–341.021
>34–351.017
>35–361.014
>36–371.010
>37–381.007
>38–391.003
>391.000

Zitiert in

Decisioni

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