Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
19.10.1988
In Kraft seit
01.01.1989
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

814.011

Ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

(OEIA)

del 19 ottobre 1988 (Stato 1° gennaio 2025)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame

Art. 1 Costruzione di nuovi impianti

Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).

Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
  1. La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
    1. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio sostanziali; e
    2. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
  2. La modificazione di un impianto esistente che non figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
    1. l’impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell’allegato; e
    2. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
Art. 3 Contenuto e scopo dell’esame
  1. Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.
  2. Le conclusioni dell’esame costituiscono una base per la decisione d’autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 21).
Art. 4 Altri impianti

Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.

Sezione 2: Principi procedurali

Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva
  1. L’esame è condotto dall’autorità che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).
  2. La procedura decisiva per l’esame è determinata nell’allegato. Se durante l’approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull’ambiente di un impianto sottoposto all’EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.
  3. Se non è determinata nell’allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.
Art. 6 Esame plurifase

Se l’allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.

Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero

Art. 6a
  1. Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti: a. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): 1. per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e 2. per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale; b. l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1 è un’autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.
  2. L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.

Capitolo 2: Rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente

Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente

Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).

Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri
  1. Il richiedente elabora:
    1. un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente;
    2. un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.
  2. Il richiedente presenta all’autorità competente l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.
Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto
  1. Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto.
  2. Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall’articolo 12b .
Art. 9 Contenuto del rapporto
  1. Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb.
  2. In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all’autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell’articolo 3.
  3. Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull’ambiente imputabili all’impianto progettato.
  4. Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.
Art. 10 Direttive dei servizi della protezione dell’ambiente
  1. Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se:
    1. l’esame è condotto da un’autorità federale;
    2. il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM; oppure
    3. il servizio cantonale della protezione dell’ambiente non ha emanato proprie direttive.
  2. Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Art. 11 Presentazione del rapporto

Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all’autorità decisionale, all’inizio della procedura decisiva.

Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente

Art. 12 Competenza
  1. Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.
  2. L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.
  3. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Art. 12a Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri
  1. Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
  2. Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.
  3. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto
  1. Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.
  2. L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell’allegato.
  3. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
Art. 13 Oggetto della valutazione
  1. Il servizio della protezione dell’ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l’esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.
  2. Se rileva lacune o errori, propone all’autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.
  3. Il servizio della protezione dell’ambiente valuta se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo effettua una valutazione sommaria.
  4. Il servizio della protezione dell’ambiente comunica all’autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.
Art. 13a

Capitolo 4: Compiti dell’autorità decisionale

Sezione 1: Preparazione dell’esame

Art. 14 Coordinazione
  1. L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente.
  2. Provvede affinché il servizio della protezione dell’ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l’impatto del progetto sull’ambiente. Se il progetto viene esaminato da un’autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.
  3. I Cantoni possono affidare ad un’altra autorità i compiti dell’autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.
  4. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Art. 15 Accessibilità del rapporto
  1. L’autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
  2. Se la domanda per l’impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.
  3. Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L’autorità federale indica nel Foglio federale o in un’altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.
  4. Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
Art. 16 Disposizioni dell’autorità decisionale
  1. L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame.
  2. In particolare decide:
    1. sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
    2. sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
    3. sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.
  3. La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.

Sezione 2: Esecuzione dell’esame e decisione sull’impianto

Art. 17 Basi per l’esame

L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:

  1. il rapporto;
  2. i pareri delle autorità competenti a rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell’articolo 22;
  3. la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell’ambiente;
  4. le proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
  5. il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti;
  6. eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all’esame.
Art. 17a Appianamento delle divergenze nella procedura federale

Se l’autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nell’ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l’articolo 62b della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 18 Oggetto dell’esame
  1. L’autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3).
  2. Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l’autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.
Art. 19 Considerazione delle conclusioni dell’esame

L’autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell’esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.

Art. 20 Accessibilità della decisione
  1. L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.
  2. I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.

Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi

Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni
  1. Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l’autorità decisionale fa pervenire all’autorità che rilascia l’autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest’ultimo al servizio della protezione dell’ambiente:
    1. autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 1991;
    2. autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio;
    3. autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d’acqua secondo la legge federale del 21 giugno 1991sulla pesca;
    4. autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 1991sulla protezione delle acque;
    5. autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 1983sulla protezione dell’ambiente.
  2. Se il progetto dev’essere sottoposto all’esame dell’impatto sull’ambiente e la sua realizzazione implica un’autorizzazione di cui al capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
  3. L’autorità che rilascia l’autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all’autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.
Art. 22 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi
  1. Se è probabile che un progetto possa essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l’autorità cantonale, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio se:
    1. il sussidio deve essere accordato per un singolo progetto; e
    2. non si tratta di un impianto per l’impiego di energie rinnovabili che beneficia di aiuti finanziari ai sensi della legge del 30 settembre 2016sull’energia.
    1bis. L’autorità che accorda il sussidio consulta l’UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’UFAM dà il suo parere entro tre mesi.
  2. In caso di progetti che devono essere sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, l’autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
  3. Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente, l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.
  4. In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23 Modificazione del diritto vigente

.

Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016

Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Allegato(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a , 12b , 13, 14)

Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva

1 Trasporti

11 Circolazione stradale
N.Tipo d’impiantoa)Procedura
11.1Strada nazionaleEsame plurifase: 1afase:
il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LF dell’8 mar. 1960sulle strade nazionali) 2afase:
il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali) 3afase:
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)
11.2*)Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 1985concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali)Determinata dal diritto cantonale
11.3Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP)Determinata dal diritto cantonale
11.4Posteggio (in edificio o all’aperto) per più di 500 veicoli a motoreDeterminata dal diritto cantonale
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).
12 Ferrovie
N.Tipo d’impiantoProcedura
12.1Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 1957sulle ferrovie)Esame plurifase 1afase: il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) 2afase: l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
12.2Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) – con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi
[tab] oppure
– che corrispondono a un tipo d’impianto descritto nel presente allegatoL’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
13 Navigazione
N.Tipo d’impiantoProcedura
13.1Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazioneL’Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 1975sulla navigazione interna)
13.2Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonaleDeterminata dal diritto cantonale
13.3Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acquaDeterminata dal diritto cantonale
13.4Nuova via navigabileEsame plurifase: 1afase:
progettazione generale da parte del Consiglio federale 2afase:
progetto di dettaglio
14 Navigazione aerea
N.Tipo d’impiantoProcedura
14.1AeroportoProcedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 1948sulla navigazione aerea, LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))
14.2Campo d’aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimentib)all’annoProcedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))
14.3Eliporto con più di 1000 movimentib)all’annoProcedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))
a) Se la procedura d’approvazione dei piani e la procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l’EIA.
b) Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.
15 Sistemi di trasporto merci sotterranei
N.Tipo d’impiantoProcedura
15.1Impianti intercantonali per il trasporto merci sotterraneoEsame plurifase 1afase:
il Consiglio federale adotta il piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto merci sotterraneo (art. 21 cpv. 1 O del 28 giu. 2000sulla pianificazione del territorio) 2afase:
l’autorità competente approva i piani (art. 9 cpv. 1 LF del 17. dic. 2021sul trasporto di merci sotterraneo)

2 Energia

21 Produzione d’energia
N.Tipo d’impiantoa)Procedura
21.1Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la produzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattiviEsame plurifase 1afase:
procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003sull’energia nucleare) 2afase:
Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)
21.2*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili
b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili
c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)Determinata dal diritto cantonale
21.2aImpianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all’annoDeterminata dal diritto cantonale
21.3Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW
su corsi d’acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d’acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d’acquaProcedura per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché art. 62 LF del 22 dic. 1916sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI)
*) sugli altri corsi d’acquaProcedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI). Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi: 2afase: determinata dal diritto cantonale
21.4Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWthDeterminata dal diritto cantonale
21.5
21.6*) Raffineria di petrolio e di gasDeterminata dal diritto cantonale
21.7Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carboneDeterminata dal diritto cantonale
21.8Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MWDeterminata dal diritto cantonale
21.9Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificioDeterminata dal diritto cantonale
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).
22 Trasporto e deposito d’energia
N.Tipo d’impiantoProcedura
22.1Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 1963sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei pianiL’autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)
22.2Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e piùL’autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 1902sugli impianti elettrici)
22.3Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3di gas o 5000 m3di liquido in condizioni normaliDeterminata dal diritto cantonale

3 Costruzioni idrauliche

N.Tipo d’impiantoProcedura
30.1Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2e relative prescrizioni d’esercizioDeterminata dal diritto cantonale
30.2Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchiDeterminata dal diritto cantonale
30.3Riporto di più di 10 000 m3di materiali in un lagoDeterminata dal diritto cantonale
30.4Estrazione di più di 50 000 m3all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua (esclusa l’estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)Determinata dal diritto cantonale

4 Smaltimento dei rifiuti

N.Tipo d’impiantoProcedura
40.1
40.2
Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattiveEsame plurifase 1afase:
procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare) 2afase:
Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)
40.3
40.4 Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m3Determinate dal diritto cantonale
40.5 Discariche di tipo C, D ed EDeterminate dal diritto cantonale
40.6.
40.7Impianto per i rifiuti:
a. impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno
b. impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all’anno
c. impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’annoDeterminata dal diritto cantonale
40.8Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti specialiDeterminata dal diritto cantonale
40.9Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitantiDeterminata dal diritto cantonale

5 Costruzioni e impianti militari

N.Tipo d’impiantoProcedura
50.1Piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione dell’esercitoIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.2Centro logisticoIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.3Aerodromi militariIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)
50.4Impianti e opere dell’esercito assimilabili a impianti descritti nel presente allegatoIl Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

6 Sport, turismo e tempo libero

N.Tipo d’impiantoProcedura
60.1Impianto a fune soggetto a concessione federaleApprovazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 2006sugli impianti a fune)
60.2Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciisticheDeterminata dal diritto cantonale
60.3Modificazioni del terreno superiori a 5000 m2per impianti sciisticiDeterminata dal diritto cantonale
60.4Impianto d’innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m2Determinata dal diritto cantonale
60.5Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatoriDeterminata dal diritto cantonale
60.6Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2o una capacità superiore a 4000 visitatori al giornoDeterminata dal diritto cantonale
60.7Campi da golf con 9 o più bucheDeterminata dal diritto cantonale
60.8Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportiveDeterminata dal diritto cantonale

7 Industria

N.Tipo d’impiantoa)Procedura
70.1*)Impianto per la produzione di alluminioDeterminata dal diritto cantonale
70.2AcciaieriaDeterminata dal diritto cantonale
70.3Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosiDeterminata dal diritto cantonale
70.4Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferragliaDeterminata dal diritto cantonale
70.5Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimiciDeterminata dal diritto cantonale
70.5aImpianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceuticiDeterminata dal diritto cantonale
70.6Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5aDeterminata dal diritto cantonale
70.6a.
70.7Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 tDeterminata dal diritto cantonale
70.8Fabbrica di esplosivi e di munizioniDeterminata dal diritto cantonale
70.9.
70.10CementificioDeterminata dal diritto cantonale
70.10aFabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’annoDeterminata dal diritto cantonale
70.11Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.12Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’annoDeterminata dal diritto cantonale
70.13Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.14Fabbrica di pannelli di masoniteDeterminata dal diritto cantonale
70.15Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3Determinata dal diritto cantonale
70.16Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.17Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.18Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3Determinata dal diritto cantonale
70.19Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.20Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’annoDeterminata dal diritto cantonale
70.21Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giornoDeterminata dal diritto cantonale
70.22Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)Determinata dal diritto cantonale
70.23Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)Determinata dal diritto cantonale
a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

8 Altri impianti

N.Tipo d’impiantoProcedura
80.1Migliorie fondiarie integrali:
a. migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha
b. migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha
c. progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 haDeterminata dal diritto cantonale
80.2Progetti di allacciamento forestale di più di 400 haDeterminata dal diritto cantonale
80.3Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3Determinata dal diritto cantonale
80.4Impianto per l’allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 1998sulla terminologia agricolaDeterminata dal diritto cantonale
80.5Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2Determinata dal diritto cantonale
80.6Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2o volume di deposito superiore a 120 000 m3Determinata dal diritto cantonale
80.7Impianti di radiocomunicazioni fissi(soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kWDeterminata dal diritto cantonale
80.8.
80.9Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m3Determinata dal diritto cantonale

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Decisioni

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