814.011
(OEIA)
del 19 ottobre 1988 (Stato 1° gennaio 2025)
Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).
Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.
Se l’allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.
Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo la presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).
Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all’autorità decisionale, all’inizio della procedura decisiva.
L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:
Se l’autorità federale competente è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nell’ambito della procedura decisiva, per appianare le divergenze si applica l’articolo 62b della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
L’autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell’esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.
.
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.
Allegato(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a , 12b , 13, 14)
| N. | Tipo d’impiantoa) | Procedura |
|---|---|---|
| 11.1 | Strada nazionale | Esame plurifase: 1afase: il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LF dell’8 mar. 1960sulle strade nazionali) 2afase: il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali) 3afase: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali) |
| 11.2 | *)Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 1985concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali) | Determinata dal diritto cantonale |
| 11.3 | Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP) | Determinata dal diritto cantonale |
| 11.4 | Posteggio (in edificio o all’aperto) per più di 500 veicoli a motore | Determinata dal diritto cantonale |
| a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3). |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 12.1 | Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 1957sulle ferrovie) | Esame plurifase 1afase: il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) 2afase: l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) |
| 12.2 | Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) – con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi | |
| [tab] oppure | ||
| – che corrispondono a un tipo d’impianto descritto nel presente allegato | L’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 13.1 | Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione | L’Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 1975sulla navigazione interna) |
| 13.2 | Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale | Determinata dal diritto cantonale |
| 13.3 | Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acqua | Determinata dal diritto cantonale |
| 13.4 | Nuova via navigabile | Esame plurifase: 1afase: progettazione generale da parte del Consiglio federale 2afase: progetto di dettaglio |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 14.1 | Aeroporto | Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 1948sulla navigazione aerea, LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa)) |
| 14.2 | Campo d’aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimentib)all’anno | Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa)) |
| 14.3 | Eliporto con più di 1000 movimentib)all’anno | Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regolamento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa)) |
| a) Se la procedura d’approvazione dei piani e la procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l’EIA. | ||
| b) Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo. |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 15.1 | Impianti intercantonali per il trasporto merci sotterraneo | Esame plurifase 1afase: il Consiglio federale adotta il piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto merci sotterraneo (art. 21 cpv. 1 O del 28 giu. 2000sulla pianificazione del territorio) 2afase: l’autorità competente approva i piani (art. 9 cpv. 1 LF del 17. dic. 2021sul trasporto di merci sotterraneo) |
| N. | Tipo d’impiantoa) | Procedura |
|---|---|---|
| 21.1 | Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la produzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi | Esame plurifase 1afase: procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003sull’energia nucleare) 2afase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare) |
| 21.2 | *) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili | |
| b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili | ||
| c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili) | Determinata dal diritto cantonale | |
| 21.2a | Impianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
| 21.3 | Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW | |
| su corsi d’acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d’acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d’acqua | Procedura per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché art. 62 LF del 22 dic. 1916sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI) | |
| *) sugli altri corsi d’acqua | Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI). Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi: 2afase: determinata dal diritto cantonale | |
| 21.4 | Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth | Determinata dal diritto cantonale |
| 21.5 | … | |
| 21.6 | *) Raffineria di petrolio e di gas | Determinata dal diritto cantonale |
| 21.7 | Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carbone | Determinata dal diritto cantonale |
| 21.8 | Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW | Determinata dal diritto cantonale |
| 21.9 | Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio | Determinata dal diritto cantonale |
| a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3). |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 22.1 | Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 1963sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei piani | L’autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC) |
| 22.2 | Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più | L’autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 1902sugli impianti elettrici) |
| 22.3 | Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3di gas o 5000 m3di liquido in condizioni normali | Determinata dal diritto cantonale |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 30.1 | Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2e relative prescrizioni d’esercizio | Determinata dal diritto cantonale |
| 30.2 | Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi | Determinata dal diritto cantonale |
| 30.3 | Riporto di più di 10 000 m3di materiali in un lago | Determinata dal diritto cantonale |
| 30.4 | Estrazione di più di 50 000 m3all’anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d’acqua (esclusa l’estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene) | Determinata dal diritto cantonale |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 40.1 40.2 | Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattive | Esame plurifase 1afase: procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare) 2afase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg.LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare) |
| 40.3 | … | |
| 40.4 Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m3 | Determinate dal diritto cantonale | |
| 40.5 Discariche di tipo C, D ed E | Determinate dal diritto cantonale | |
| 40.6 | . | |
| 40.7 | Impianto per i rifiuti: | |
| a. impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno | ||
| b. impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all’anno | ||
| c. impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’anno | Determinata dal diritto cantonale | |
| 40.8 | Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti speciali | Determinata dal diritto cantonale |
| 40.9 | Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti | Determinata dal diritto cantonale |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 50.1 | Piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione dell’esercito | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995) |
| 50.2 | Centro logistico | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995) |
| 50.3 | Aerodromi militari | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995) |
| 50.4 | Impianti e opere dell’esercito assimilabili a impianti descritti nel presente allegato | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995) |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 60.1 | Impianto a fune soggetto a concessione federale | Approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 2006sugli impianti a fune) |
| 60.2 | Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche | Determinata dal diritto cantonale |
| 60.3 | Modificazioni del terreno superiori a 5000 m2per impianti sciistici | Determinata dal diritto cantonale |
| 60.4 | Impianto d’innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m2 | Determinata dal diritto cantonale |
| 60.5 | Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori | Determinata dal diritto cantonale |
| 60.6 | Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 60.7 | Campi da golf con 9 o più buche | Determinata dal diritto cantonale |
| 60.8 | Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportive | Determinata dal diritto cantonale |
| N. | Tipo d’impiantoa) | Procedura |
|---|---|---|
| 70.1 | *)Impianto per la produzione di alluminio | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.2 | Acciaieria | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.3 | Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.4 | Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.5 | Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.5a | Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.6 | Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5a | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.6a | . | |
| 70.7 | Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 t | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.8 | Fabbrica di esplosivi e di munizioni | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.9 | . | |
| 70.10 | Cementificio | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.10a | Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.11 | Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.12 | Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.13 | Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.14 | Fabbrica di pannelli di masonite | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.15 | Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3 | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.16 | Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.17 | Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.18 | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3 | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.19 | Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.20 | Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.21 | Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.22 | Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale) | Determinata dal diritto cantonale |
| 70.23 | Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale) | Determinata dal diritto cantonale |
| a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3). |
| N. | Tipo d’impianto | Procedura |
|---|---|---|
| 80.1 | Migliorie fondiarie integrali: | |
| a. migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha | ||
| b. migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha | ||
| c. progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha | Determinata dal diritto cantonale | |
| 80.2 | Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha | Determinata dal diritto cantonale |
| 80.3 | Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3 | Determinata dal diritto cantonale |
| 80.4 | Impianto per l’allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 1998sulla terminologia agricola | Determinata dal diritto cantonale |
| 80.5 | Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2 | Determinata dal diritto cantonale |
| 80.6 | Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2o volume di deposito superiore a 120 000 m3 | Determinata dal diritto cantonale |
| 80.7 | Impianti di radiocomunicazioni fissi(soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW | Determinata dal diritto cantonale |
| 80.8 | . | |
| 80.9 | Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m3 | Determinata dal diritto cantonale |