Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
26.11.2003
In Kraft seit
01.01.2004
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

914.11

Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali
nell’agricoltura

(OMSC)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)

Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Mutui esenti da interessi
  1. I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:
    1. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;
    2. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o
    3. facilitare la cessazione della gestione dell’azienda.
  2. Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.
  3. .
Art. 2 Dimensioni minime dell’azienda
  1. I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno un’unità standard di manodopera (USM).
  2. Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM:
    1. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle zone di montagna III e IV a garanzia della gestione;
    2. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle aree della regione di montagna e di quella collinare a garanzia di una sufficiente densità d’insediamento.
    2bis. Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.
  3. I criteri per valutare se è a rischio la densità d’insediamento secondo il capoverso 2 lettera b sono stabiliti nell’allegato.
  4. Per determinare le dimensioni dell’azienda, oltre ai coefficienti USM secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998sulla terminologia agricola, si applicano anche i coefficienti USM secondo l’articolo 2a dell’ordinanza del 4 ottobre 1993sul diritto fondiario rurale.
Art. 3
Art. 4 Requisiti personali
  1. I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati a persone fisiche che gestiscono personalmente l’azienda.
  2. Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati anche se l’azienda è gestita dal partner.
  3. Alle persone giuridiche sono accordati mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e nel caso di società di capitali anche due terzi del capitale.
  4. Per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b il gestore di un’azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:
    1. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002sulla formazione professionale (LFPr);
    2. una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all’articolo 43 LFPR; o
    3. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.
  5. Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.
  6. È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 4 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.
  7. L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.
Art. 5 Sostanza
  1. Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b.
  2. In caso di persone giuridiche, società di persone, nonché di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.
Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti
  1. Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.
  2. .
  3. .
  4. L’ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno tre anni prima.
Art. 6a Condizioni per l’ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un’azienda
  1. I mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991sul diritto fondiario rurale (LDFR).
  2. Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivi a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.
Art. 7 Onere sopportabile
  1. L’importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l’onere sia sopportabile.
  2. L’onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:
    1. coprire le spese correnti dell’azienda e della famiglia;
    2. garantire il servizio degli interessi;
    3. adempire gli impegni assunti in relazione al rimborso;
    4. effettuare gli investimenti futuri necessari; e
    5. rimanere solvibile.
  3. Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.
Art. 8
Art. 9 Domanda, esame e decisione
  1. Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.
  2. Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi.
  3. Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capoverso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG.
  4. Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la decisione al richiedente dopo che l’UFAG l’ha approvata.
Art. 10 Procedura di approvazione
  1. Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG.
  2. L’importo limite ammonta a 500 000 franchi.
  3. Se la decisone nel merito è presa dall’UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.
Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità.

Art. 12 Garanzia dei mutui
  1. I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.
  2. Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del mutuo, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.
  3. Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.
Art. 13 Revoca dei mutui
  1. Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:
    1. l’alienazione dell’azienda;
    2. l’edificazione o l’utilizzazione del suolo per scopi diversi dall’utilizzazione agricola;
    3. la cessazione della gestione in proprio secondo l’articolo 9 LDFR, tranne in caso di affitto a un discendente;
    4. l’utilizzazione duratura di parti essenziali dell’azienda per scopi non agricoli;
    5. l’inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;
    6. l’apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;
    7. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all’incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;
    8. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d’ammortamento entro sei mesi dall’esigibilità;
    9. l’ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti.
  2. Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.
  3. Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le esigenze di cui all’articolo 7 capoverso 2 e offra la garanzia richiesta e purché non si tratti di un’alienazione con utile.
Art. 14 Rimborso
  1. I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell’azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale.
  2. Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1. A tal fine tiene conto delle possibilità economiche del mutuatario.
  3. In caso di difficoltà finanziarie il mutuatario può richiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.
  4. Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento durante il periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.
Art. 15 Alienazione con utile
  1. Se l’azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata.
  2. L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.
Art. 16 Finanziamento
  1. La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.
  2. Il Cantone chiede i fondi federali all’UFAG in funzione delle sue necessità.
  3. L’UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell’ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale.
  4. In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:
    1. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e
    2. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui.
  5. Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l’anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell’anticipo.
Art. 17 Gestione dei fondi federali
  1. Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all’UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile.
  2. Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:
    1. il saldo totale dei fondi federali;
    2. il saldo totale dei fondi cantonali;
    3. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;
    4. l’utilizzo degli interessi secondo l’articolo 85 capoverso 2 LAgr;
    5. la liquidità;
    6. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.
  3. Esso notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
    1. la liquidità;
    2. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.
Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Art. 18a Alta vigilanza
  1. L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.
  2. Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso.

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione

Art. 19–27
Art. 28 Menzione nel registro fondiario
  1. Se sono stati concessi aiuti alla riqualificazione ai sensi dell’articolo 86° LAgr, all’atto della cessazione della gestione dell’azienda è notificata al registro fondiario una menzione di una restrizione della proprietà di diritto pubblico, la quale vieta che la superficie e l’edificio rimasti al richiedente costituiscano elementi di un’azienda giusta l’ordinanza del 7 dicembre 1998sulla terminologia agricola.
  2. La menzione è valida per la durata di vent’anni dalla cessazione della gestione dell’azienda. I costi sono a carico del richiedente. Una cancellazione di tale restrizione della prorietà prima della scadenza di tale termine è possibile solo con il consenso dell’UFAG.
Art. 29 Rimborso di aiuti
  1. Se la cessazione della gestione dell’azienda di un richiedente non avviene al più tardi entro due anni dal versamento degli ultimi aiuti, gli aiuti devono essere rimborsati interamente entro due anni. Viene fatturato un importo di 1000 franchi per le spese amministrative.
  2. Se la riqualificazione viene interrotta, gli aiuti ricevuti vanno rimborsati, sempre che l’azienda continui a essere gestita. Inoltre, viene riscosso un importo di 1000 franchi per le spese amministrative. In caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore, l’UFAG può rinunciare parzialmente o interamente al necessario rimborso.
  3. Chi, dopo aver ricevuto aiuti di riqualificazione e aver cessato la gestione dell’azienda, entro vent’anni dall’ultimo versamento riprende un’azienda e riceve contributi giusta l’ordinanza del 23 ottobre 2013concernente i pagamenti diretti all’agricoltura deve rimborsare gli aiuti di riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative si basano sul capoverso 1. L’importo da pagare viene dedotto dai pagamenti diretti.
Art. 30

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 7 dicembre 1998concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell’agricoltura è abrogata.

Art. 32
Art. 33 Entrata in vigore
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
  2. La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.
  3. La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.

Allegato(art. 2 cpv. 3)

Rischio della densità d’insediamento

La densità d’insediamento in un’area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il mantenimento di un tessuto sociale o di una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente.

Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento

CriterioUnitàDifficoltà contenutaDifficoltà moderataDifficoltà elevataPesoPunti
Capacità finanziaria del ComuneQuota pro capite dell’imposta federale diretta in % della ∅ CH> 7060–70< 601
123
Calo demografico nel ComunePercentuale degli ultimi 10 anni< 22–5> 52
123
Dimensioni della località in cui l’azienda viene classificataNumero di abitanti> 1 000500–1 000< 5001
123
Accessibilità con mezzi di trasporto pubbliciFrequenza dei collegamenti giornalieri>126–12< 61
123
Accessibilità con mezzi di trasporto privatiQualità delle strade (su tutto l’arco dell’anno): accesso per auto e mezzi pesantinessun problemapossibilelimitato2
123
Distanza di percorso per la scuola primariakm< 33–6> 61
123
Distanza di percorso per i negozi di prima necessitàkm< 55–10> 102
123
Distanza di percorso per il centro più vicinokm< 1515–20> 201
123
Peculiarità della regione: .2
123
Punteggio totale (punteggio max. = 39)
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell’azienda in virtù dell’articolo 80 capoverso 2 LAgr26

Zitiert in

Decisioni

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