Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
14.11.1973
In Kraft seit
01.01.1974
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

748.01

Ordinanza
sulla navigazione aerea

(ONA)

del 14 novembre 1973 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)

1 Aeromobili

11 .

Art. 1

12 Suddivisione

Art. 2
  1. Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all’allegato.
  2. Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.

12a Aeromobili senza occupanti

Art. 2a
  1. Gli aeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere impiegati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
  2. I Cantoni, per ridurre il danneggiamento dell’ambiente e il pericolo di persone e cose al suolo, sono autorizzati a prendere misure riguardanti aeromobili, senza occupanti, del peso inferiore ai 30 kg.
  3. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i particolari.

12b Divieto di determinati aeromobili con occupanti

Art. 2b
  1. L’esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008(art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato.
  2. Sono esclusi dal divieto:
    1. gli aeromobili a propulsione elettrica;
    2. gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione;
    3. gli autogiri con motore a combustione.
  3. L’UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo.

13 Matricola degli aeromobili

Art. 3 Immatricolazione
  1. L’UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se:
    1. adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5);
    2. sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere.
  2. L’UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest’ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un’impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.
  3. Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola.
  4. L’immatricolazione può essere rifiutata quando l’aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell’ambiente.
  5. .
Art. 4 Condizioni in materia di proprietà

Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c LNA), se è proprietà esclusiva di:

  1. cittadini svizzeri;
  2. stranieri i quali, in virtù di accordi internazionali, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione al capitale e alla direzione di imprese di trasporti aerei, sono parificati a cittadini svizzeri e hanno il domicilio in Svizzera nonché un’autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo;
  3. stranieri i quali hanno il domicilio in Svizzera e un’autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo e utilizzano l’aeromobile di regola a partire dalla Svizzera;
  4. società commerciali o società cooperative che hanno la sede in Svizzera e sono iscritte nel registro di commercio svizzero;
  5. collettività o enti di diritto pubblico svizzeri;
  6. associazioni, costituite secondo il diritto svizzero, se i due terzi dei membri e del comitato nonché il presidente, hanno il domicilio in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri, che sono parificati a cittadini svizzeri in virtù di accordi internazionali.
Art. 5 Rapporti fiduciari

Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è considerato come proprietà.

Art. 6 Domanda d’immatricolazione
  1. L’immatricolazione di un aeromobile deve essere domandata dal proprietario.
  2. Alla domanda devono essere allegati:
    1. i documenti comprovanti la proprietà del richiedente;
    2. per le società commerciali e le società cooperative, la prova che adempiono le condizioni dell’articolo 4 lettera d;
    3. per le associazioni, la prova che adempiono le condizioni dell’articolo 4 lettera f;
    4. per i proprietari ai sensi dell’articolo 4 lettera b, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione;
    5. per i proprietari ai sensi dell’articolo 4 lettera c, la prova che essi adempiono le condizioni di questa disposizione e una dichiarazione scritta secondo cui l’aeromobile di regola è utilizzato a partire dalla Svizzera;
    6. per un aeromobile importato:
    1. la prova che non è immatricolato né nello Stato in cui è stato costruito, né nello Stato in cui un predecessore legale del richiedente ha il suo domicilio; e 2. la prova che non è iscritto nella matricola degli aeromobili o in un registro corrispondente dell’ultimo Stato d’immatricolazione; questa prova può essere sostituita dalla dichiarazione scritta dell’avente diritto, secondo l’iscrizione nella matricola straniera degli aeromobili, che egli acconsente all’immatricolazione dell’aeromobile nella matricola svizzera; g. per un aeromobile d’importazione usato la prova che è stato tenuto secondo le regole.
Art. 7
Art. 8 Contenuto dell’immatricolazione
  1. L’immatricolazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
    1. data dell’immatricolazione;
    2. contrassegno d’immatricolazione;
    3. costruttore;
    4. tipo d’aeromobile;
    5. numero di fabbrica;
    6. nome e indirizzo del proprietario.
  2. Nome e indirizzo dell’utente possono essere iscritti accanto a quelli del proprietario, se l’utente adempie alle condizioni richieste per l’immatricolazione, astrazione fatta della proprietà.
Art. 9 Certificato d’immatricolazione
  1. L’UFAC consegna al proprietario dell’aeromobile un certificato attestante l’immatricolazione.
  2. .
Art. 10 Modificazioni

Il proprietario iscritto e, se è iscritto, l’utente dell’aeromobile debbono annunciare per scritto all’UFAC, entro dieci giorni, ogni modificazione delle condizioni menzionate negli articoli 4 a 7. Il certificato d’immatricolazione ed il certificato di navigabilità devono essere allegati a questa dichiarazione.

Art. 11 Cancellazione
  1. L’immatricolazione di un aeromobile è cancellata:
    1. a richiesta del proprietario;
    2. d’ufficio, se:
    – una condizione scritta non è più adempiuta; – il certificato d’imposizione doganale o di franchigia provvisoria non è prodotto; – l’utente non paga una tassa prevista nell’ordinanza del 25 settembre 1989sulle tasse dell’UFAC stabilita con decisione passata in giudicato; – l’aeromobile è stato distrutto.
  2. Se l’aeromobile è intavolato nel registro aeronautico, l’immatricolazione non può essere cancellata prima della radiazione in questo registro. I certificati di un aeromobile la cui iscrizione deve essere cancellata d’ufficio sono, tuttavia, ritirati già prima della cancellazione.
  3. L’UFAC, se richiesto, attesta la cancellazione.

14 Contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione

Art. 12

L’UFAC emana le prescrizioni sui contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione degli aeromobili svizzeri.

15 Navigabilità e ammissione alla circolazione

Art. 13 Riserva di applicabilità del diritto internazionale

Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d’ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

  1. regolamento (CE) n. 1592/2002;
  2. regolamento (CE) n. 2042/2003;
  3. regolamento (CE) n. 1702/2003.
Art. 14
Art. 15 Responsabilità durante i controlli
  1. Quando un aeromobile o i suoi accessori subiscono danni nel corso di un controllo, la Confederazione ne risponde ai sensi della legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità.
  2. Con il permesso dell’UFAC il richiedente, a suo rischio e pericolo, può fare eseguire i voli di controllo da un pilota di sua scelta.
  3. La garanzia della responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere prestata durante ogni volo di controllo.
Art. 16 Certificato di navigabilità, certificato di navigabilità limitato, autorizzazione di volo, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche
  1. L’UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell’autorizzazione di volo.
  2. Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.
Art. 17 Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri
  1. L’UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:
    1. secondo le disposizioni vigenti in Svizzera;
    2. secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o
    3. secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall’UFAC.
  2. I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall’UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
    1. secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o
    2. secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.
  3. È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l’aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell’emissione di sostanze tossiche.
Art. 18 Ammissione alla circolazione
  1. Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:
    1. se è atto al volo;
    2. se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni;
    3. se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta;
    4. se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d’imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale.
  2. .
  3. L’ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell’autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l’UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d’esercizio.
  4. In casi particolari, specialmente durante la procedura d’ammissione, l’UFAC rilascia un’autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.
  5. .
Art. 19 Durata di validità del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato e dell’autorizzazione di volo
  1. I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L’UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità.
  2. In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l’UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.
Art. 20 Ritiro del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell’autorizzazione di volo
  1. Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo viene ritirato:
    1. se l’aeromobile non è più atto al volo e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall’UFAC;
    2. se l’aeromobile non soddisfa più alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni e se i difetti non sono stati eliminati nel tempo stabilito dall’UFAC;
    3. se la garanzia della responsabilità civile verso terzi a terra non è più prestata a sufficienza;
    4. se allo spirare della franchigia doganale non è fornita la prova dello sdoganamento.
  2. Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato:
    1. se la necessaria verifica periodica della navigabilità non viene eseguita e confermata entro il termine prescritto; oppure
    2. se i rapporti di proprietà non sono chiari.
  3. È riservato il ritiro conformemente all’articolo 92 della legge sulla navigazione aerea.

16 Regole speciali e altre misure

Art. 21

Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATECpuò emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell’ambiente.

2 Corpi volanti

Art. 22
Art. 23
  1. Dal punto di vista tecnico, i corpi volanti vengono suddivisi in categorie conformemente all’allegato.
  2. Piccoli corpi volanti, come razzi pirotecnici o modelli di razzo, nonché proiettili antigrandine possono essere impiegati o lanciati se non compromettono la sicurezza della navigazione aerea. Sono fatte salve ulteriori restrizioni per altri motivi da parte della Confederazione o dei Cantoni.
  3. Altri corpi volanti, segnatamente razzi con o senza occupanti, possono essere impiegati o lanciati soltanto con l’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC può fissare condizioni per l’ammissione e per l’esercizio.
  4. I proiettili antigrandine non possono invadere gli spazi aerei delle classi C e D nonché della classe E nell’ambito dei tratti-ATS. La direzione del traffico aereo competente può autorizzare deroghe.

3 Personale aeronautico

31 Licenza

Art. 24
  1. Il DATEC stabilisce quali categorie del personale aeronautico debbono possedere una licenza dell’UFAC per esercitare la loro attività.
  2. L’UFAC può delegare ad associazioni idonee l’organizzazione d’esami e il rilascio di licenze.

32 Prescrizioni

Art. 25
  1. Il DATEC emana, in quanto alle licenze del personale aeronautico, prescrizioni che disciplinano in particolare:
    1. la natura, la portata e la durata di validità;
    2. le condizioni di rilascio, rinnovo e ritiro;
    3. la procedura da osservare a questo riguardo;
    4. i diritti e gli obblighi dei titolari;
    5. le condizioni alle quali il personale aeronautico formato nell’aviazione militare può conseguire licenze civili;
    6. il riconoscimento delle licenze straniere come anche degli esami di capacità e di visite mediche aeronautiche fatti all’estero.
  2. Il DATEC può emanare prescrizioni sul personale aeronautico che non ha bisogno di una licenza per esercitare la sua attività.
  3. Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L’organizzazione e le competenze attribuite all’Istituto di medicina aeronautica sono disciplinate in un’ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport d’intesa con il DATEC.

33 Istruzione del personale aeronautico

Art. 26 Principio

Fatte salve le eccezioni stabilite dal DATEC per singole categorie, l’istruzione del personale aeronautico che necessita di una licenza ufficiale può avvenire solo nel quadro di un’organizzazione civile di addestramento che adempie i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011o del regolamento (UE) 2015/340.

Art. 27
Art. 28 Vigilanza sull’organizzazione civile di addestramento
  1. L’UFAC controlla la gestione dell’organizzazione civile di addestramento che istruisce il personale aeronautico.
  2. I settori della formazione e del perfezionamento aeronautici sostenuti dalla Confederazione, fatti salvi gli esami attitudinali per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti (SPHAIR), sono soggetti alla vigilanza dell’UFAC.
Art. 28a SPHAIR
  1. Le Forze aeree provvedono allo svolgimento di esami attitudinali, per aspiranti piloti militari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti, denominati SPHAIR.
  2. Nello svolgimento dei propri compiti sono coadiuvate in particolare dall’UFAC, dalle organizzazioni dell’aviazione commerciale, dalle organizzazioni di addestramento aeronautiche e dall’associazione mantello dell’aviazione leggera e sportiva
  3. Dopo aver sentito le parti di cui al capoverso 2, il DDPS disciplina in particolare:
    1. le condizioni di partecipazione agli esami attitudinali;
    2. i requisiti per gli esami attitudinali;
    3. l’organizzazione della segreteria di SPHAIR e il coinvolgimento delle parti di cui al capoverso 2.
Art. 29

34 Protezione della salute dei membri dell’equipaggiodegli aeromobili

341 Disposizioni generali

Art. 30 Campo d’applicazione e diritto applicabile
  1. Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri dell’equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all’obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci.
  2. Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Art. 31 Informazione e istruzione

L’informazione e l’istruzione dei membri dell’equipaggio sono rette dall’articolo 5 dell’ordinanza 3 del 18 agosto 1993concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3).

Art. 32 Consultazione

La consultazione dei membri dell’equipaggio o della loro rappresentanza in seno all’impresa è retta dall’articolo 6 OLL 3.

Art. 33 Valutazione dello stato di salute
  1. Ogni membro dell’equipaggio ha diritto ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l’impresa di trasporti aerei.
  2. I membri dell’equipaggio hanno diritto ad una valutazione gratuita del loro stato di salute, secondo l’articolo 4 numero 1 lettera a dell’allegato della Direttiva 2000/79/CE, come segue:
    1. membri dell’equipaggio di volo: alle scadenze prescritte nel regolamento JAR-FCL-3;
    2. altri membri dell’equipaggio:
    1. fino all’età di 41 anni: ogni cinque anni, 2. dall’età di 42 anni fino al compimento di 50 anni: ogni due anni, 3. dall’età di 51 anni: ogni anno.
  3. Il diritto ad una valutazione annuale è accordato a coloro che hanno problemi di salute riconducibili all’attività aviatoria.
  4. I costi della valutazione dello stato di salute sono a carico dell’impresa di trasporti aerei.

342 Protezione della salute durante la maternità

Art. 34 Applicabilità delle disposizioni di protezione durante la gravidanza
  1. Le donne incinte possono esigere misure di protezione speciali, non appena hanno informato l’impresa della gravidanza.
  2. Su richiesta dell’impresa devono presentare il certificato di un medico.
Art. 35 Occupazione durante la maternità

L’occupazione di donne incinte, puerpere e madri allattanti è retta dagli articoli 35 capoverso 1 e 35a capoversi 1–3 della legge del 13 marzo 1964sul lavoro.

Art. 36 Lavoro compensativo e sostituzione del salario
  1. Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all’80 per cento del salario, nella misura in cui l’impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra.
  2. Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano:
    1. la legge del 13 marzo 1964sul lavoro;
    2. l’ordinanza 1 del 10 maggio 2000concernente la legge sul lavoro;
    3. l’OLL 3concernente la legge sul lavoro;
    4. le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell’economia in base all’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro.

343 Membri dell’equipaggio con responsabilità familiari

Art. 37

Per l’occupazione di membri dell’equipaggio con responsabilità familiari si applicano:

  1. l’articolo 36 capoverso 1 della legge del 13 marzo 1964sul lavoro, nella misura in cui lo consente l’esercizio; e
  2. l’articolo 36 capoverso 3 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

35 Accertamento dell’ebrietà e di altri stati

351 Alcol

Art. 38 Ebrietà e inidoneità a prestare servizio

È considerato in stato di ebrietà e inidoneo a prestare servizio un membro dell’equipaggio che presenta la seguente concentrazione di alcol:

  1. una concentrazione di alcol nell’alito superiore a 0,1 milligrammi per litro di aria espirata; oppure
  2. una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,2 per mille.
Art. 39 Controlli del tasso alcolico in caso di indizi di ebrietà

Se vi sono indizi che un membro dell’equipaggio si trova in stato di ebrietà, si effettua un controllo del tasso alcolico. Questo si basa sugli articoli 40 capoversi 2–4, 41 e 42 capoversi 1 e 3.

Art. 40 Svolgimento dell’accertamento etilometrico casuale
  1. Lo svolgimento dell’accertamento etilometrico casuale si basa:
    1. sul regolamento (UE) 2018/1042;
    2. a titolo complementare sulle disposizioni della presente ordinanza.
  2. Il primo accertamento etilometrico viene effettuato mediante un etilometro precursore.
  3. Se il risultato del primo accertamento etilometrico supera il valore limite di cui all’articolo 38 lettera a, un secondo accertamento etilometrico deve essere effettuato mediante un etilometro probatorio non prima di 15 minuti e non oltre 30 minuti dal primo accertamento. Durante l’attesa, al membro dell’equipaggio è fatto divieto di mangiare, bere o altrimenti assumere altre sostanze.
  4. Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006sugli strumenti di misurazione (OStrM) e delle relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Lo svolgimento dell’accertamento etilometrico è retto per analogia dall’ordinanza del 28 marzo 2007sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Art. 41 Inidoneità temporanea a prestare servizio

Se il risultato del primo accertamento etilometrico mediante l’etilometro precursore supera il valore limite di cui all’articolo 38 o se deve essere ordinato un prelievo del sangue secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettere a e c, il membro dell’equipaggio è considerato temporaneamente inidoneo a prestare servizio.

Art. 42 Ordine e svolgimento di un prelievo del sangue
  1. È ordinato un prelievo del sangue se:
    1. il risultato di un primo accertamento etilometrico mediante un etilometro precursore è superiore al valore limite di cui all’articolo 38 e non può essere confermato con un secondo accertamento etilometrico mediante un etilometro probatorio;
    2. l’accertamento etilometrico viene rifiutato o eluso oppure se il membro dell’equipaggio vi si sottrae; oppure
    3. l’accertamento etilometrico non può essere effettuato per ragioni mediche.
  2. In presenza del relativo certificato medico nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, si può rinunciare al prelievo del sangue e il membro dell’equipaggio può riprendere servizio.
  3. Il prelievo del sangue si basa sulle disposizioni degli articoli 13 capoverso 3 e 14 dell’OCCSe sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’USTRA.

352 Narcotici o sostanze psicotrope

Art. 43 Analisi in presenza di indizi di influsso di narcotici o sostanze psicotrope

Se vi sono indizi che un membro dell’equipaggio si trova sotto l’influsso di narcotici o sostanze psicotrope, lo svolgimento delle analisi ordinate si basa per analogia sugli articoli 12a , 12b , 13 capoverso 3, 14, 15 e 17 OCCSe sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’USTRA.

4 .

Art. 44–74

5 Circolazione, esercizio e manutenzione

51 Regole di circolazione e d’esercizio

Art. 75 Regole di circolazione

Il DATEC emana regole di circolazione per l’utilizzo dello spazio aereo svizzero.

Art. 76 Regole d’esercizio
  1. Il DATEC emana regole d’esercizio in esecuzione o a complemento del diritto internazionale.
  2. Le regole d’esercizio si applicano in Svizzera e all’estero ai detentori e alle imprese di trasporti aerei svizzere.
  3. All’estero è possibile derogare dalle regole d’esercizio se il diritto estero lo richiede imperativamente.

52 Sistema di segnalazione di eventi nel settore dell’aviazione

Art. 77 Principi
  1. Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77e ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. Esso si fonda sul regolamento (UE) n. 376/2014.
  2. Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.
  3. Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica anche agli aeromobili elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008.
  4. Tutti gli eventi da segnalare sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018.
Art. 77a– 77c
Art. 77d Centro segnalazioni
  1. L’UFAC designa un centro interno incaricato di registrare ed analizzare i dati relativi alle segnalazioni obbligatorie e facoltative ricevute (Centro segnalazioni).
  2. Il Centro segnalazioni è separato dal punto di vista organizzativo dalle unità dell’UFAC che svolgono attività di vigilanza.
  3. Il Centro segnalazioni tratta le segnalazioni in modo confidenziale.
  4. I dipendenti del Centro segnalazioni incaricati della registrazione e dell’analisi delle segnalazioni sono esentati, nel quadro di questa attività, dall’obbligo di denuncia e di persecuzione penale.
Art. 77e Controversie concernenti la protezione delle fonti d’informazione

Il DATEC è l’organismo competente previsto all’articolo 16 paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 376/2014.

Art. 77f e77g
Art. 78

53 .

Art. 79

54 Presa di vedute aeree

Art. 80

La presa di vedute aeree e la loro diffusione sono autorizzate sotto riserva della legislazione concernente la protezione delle opere militari.

55 Lancio d’oggetti

Art. 81

È proibito lanciare oggetti da un aeromobile in volo, sotto riserva delle eccezioni fissate dal DATEC.

56 Pubblicità

Art. 82 Sugli aeromobili
  1. La pubblicità per mezzo di scritte e di immagini applicate agli aeromobili è permessa con riserva delle disposizioni della rimanente legislazione federale.
  2. I contrassegni di nazionalità e d’immatricolazione devono in ogni caso essere chiaramente riconoscibili.
  3. .
Art. 83 Per mezzo d’aeromobili

È vietata ogni altra forma di pubblicità per mezzo d’aeromobili, segnatamente il lancio di volantini, la scrittura con fumogeni, l’utilizzazione di altoparlanti e il rimorchiamento di banderuole.

57 Dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili

Art. 84

Per le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili è necessaria un’autorizzazione dell’UFAC. L’autorizzazione prescrive le condizioni richieste.

58 Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Art. 85 Definizione

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche sono manifestazioni alle quali il pubblico è invitato e che comprendono dimostrazioni e gare, nonché l’esecuzione di voli con passeggeri al di fuori degli aerodromi.

Art. 86 Autorizzazione obbligatoria
  1. Le manifestazioni aeronautiche pubbliche necessitano, sotto riserva del capoverso 2, di un’autorizzazione dell’UFAC. Prima di permettere grandi manifestazioni, occorre udire il parere dell’Ufficio federale dell’ambiente.
  2. Non necessitano di alcuna autorizzazione:
    1. le manifestazioni aeronautiche pubbliche sugli aerodromi se sono ridotte a voli con passeggeri e a competizioni fra i membri di una associazione d’aviazione locale, con partecipazione di singoli invitati;
    2. le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo venti palloni liberi;
    3. le manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori degli aerodromi se vi partecipano al massimo due elicotteri, sotto riserva dell’approvazione delle autorità comunali;
    4. .
Art. 87 Domanda
  1. La domanda di autorizzazione per una manifestazione aeronautica pubblica deve essere presentata all’UFAC al più tardi sei settimane prima del suo svolgimento.
  2. Essa deve indicare:
    1. il luogo e la data;
    2. l’organizzatore;
    3. il direttore responsabile;
    4. il piano d’organizzazione e gli aeromobili previsti;
    5. il programma;
    6. un compendio delle disposizioni prese in vista della manifestazione, in particolare per quanto concerne la sicurezza degli spettatori, la circolazione a terra e nell’aria, nonché il servizio sanitario.
  3. Per le manifestazioni sugli aerodromi la domanda deve essere corredata del consenso scritto dell’esercente dell’aerodromo: trattandosi di altri terreni, è necessario produrre il consenso scritto dei proprietari e una dichiarazione dell’autorità cantonale competente, secondo la quale essa non solleva alcuna obiezione contro lo svolgimento della manifestazione.
  4. Se si tratta di una manifestazione aeronautica pubblica al di fuori di un aerodromo, occorre allegare alla domanda:
    1. un frammento della carta topografica nella scala 1:25000, dove sia contraddistinto in modo speciale il terreno previsto;
    2. uno schizzo del terreno nella scala 1:50000 che indichi chiaramente anche gli ostacoli al volo esistenti nelle adiacenze del terreno.
Art. 88 Esame

L’UFAC esamina la documentazione e fa una perizia in modo particolare del terreno scelto.

Art. 89 Autorizzazione
  1. L’UFAC rilascia l’autorizzazione quando l’organizzatore ha provato l’esistenza della garanzia supplementare della sua responsabilità civile verso i terzi a terra, giusta le disposizioni dell’articolo 133, e ha accertato che le altre condizioni sono adempiute. 1bis. L’UFAC autorizza manifestazioni nell’ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree di atterraggio in montagna solo se sono occasionate da un anniversario importante per il volo in montagna. 1ter. L’UFAC autorizza manifestazioni nell’ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche solo se l’autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.
  2. Esso stabilisce le condizioni e le direttive richieste per motivi di sicurezza e di rumore.
Art. 90 Direzione della manifestazione
  1. Il direttore della manifestazione, oltre alla direzione dell’esercizio aereo, ha in particolare i compiti seguenti:
    1. controllare le licenze del personale navigante e i certificati degli aeromobili impiegati;
    2. impartire al personale incaricato di disciplinare il servizio di volo le istruzioni generali sull’organizzazione di tale servizio e del servizio di sicurezza;
    3. controllare se gli aeromobili utilizzati sono menzionati nell’autorizzazione d’organizzare la manifestazione;
    4. vigilare affinché il programma approvato sia rispettato.
  2. Sugli aerodromi, questi diritti e obblighi spettano al capo dell’aerodromo. Egli può delegarli, sotto la sua vigilanza, al direttore della manifestazione.
Art. 91 Vigilanza

L’UFAC può fare sorvegliare la manifestazione da un perito; i compiti di quest’ultimo sono stabiliti di caso in caso.

59 .

Art. 92a98

510 Ritiro delle autorizzazioni

Art. 99

Le autorizzazioni possono essere ritirate o limitate se non sono più adempiute le condizioni alle quali erano state rilasciate.

6 Navigazione aerea commerciale

61 Autorizzazione d’esercizio

Art. 100 Voli commerciali
  1. I voli sono commerciali quando:
    1. implicano, sotto una forma qualsiasi, una rimunerazione volta a coprire più dei costi per la locazione dell’aeromobile, per il carburante nonché per le tasse aeroportuali e la sicurezza aerea; e
    2. sono accessibili a una cerchia indeterminata di persone.
    1bis. Se il vettore è un’associazione, i suoi membri sono considerati appartenenti a una cerchia determinata di persone a condizione di essere membri da oltre 30 giorni.
  2. I voli di un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio sono presunti commerciali. È fatta salva la valutazione dei fatti sotto l’angolazione del diritto doganale e fiscale.
  3. Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa. Se è impiegato un aeromobile appartenente alla categoria speciale per quanto riguarda la navigabilità, i passeggeri devono essere informati anche delle particolarità della sua ammissione alla circolazione.
Art. 101 Restrizioni per gli aeromobili impiegati nell’esercizio commerciale

I seguenti aeromobili non possono essere impiegati nel trasporto commerciale di persone:

  1. aeromobili della categoria speciale, sottocategoria «Storici»; e
  2. aeromobili della categoria standard che non sono regolamentati a livello europeo e che non dispongono di alcun titolare del certificato di tipo.
Art. 102 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio

L’UFAC può revocare l’autorizzazione d’esercizio se:

  1. le condizioni di rilascio non sono più adempiute;
  2. le prescrizioni sono violate ripetutamente o in modo grave, o
  3. gli oneri non sono adempiuti.

611 Imprese con sede in Svizzera

Art. 103 Condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione
  1. Un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se:
    1. l’impresa è iscritta in Svizzera nel registro di commercio allo scopo di esercitare il traffico aereo commerciale;
    2. l’impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la maggior parte è di proprietà di cittadini svizzeri; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri e a società svizzere in virtù di accordi internazionali;
    3. inoltre, nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario è costituito di azioni nominative ed è per la maggior parte di proprietà di cittadini svizzeri o di società commerciali e cooperative in mani svizzere; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali;
    4. l’impresa ha una licenza per trasporti aerei che regola in particolare l’organizzazione dell’esercizio e della manutenzione;
    5. gli aeromobili esercitati dall’impresa adempiono le esigenze minime per i servizi previsti e sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili; d’intesa con la Direzione generale delle dogane, gli aeromobili possono essere iscritti nella matricola di un Paese con il quale è stato concluso un accordo internazionaleche prevede questa possibilità;
    6. l’impresa esercita almeno un aeromobile di cui è proprietaria o che gestisce in base a un contratto leasing, il quale le garantisce il libero impiego dell’aeromobile per un periodo di almeno sei mesi;
    7. l’impresa dispone di equipaggi propri, titolari delle licenze necessarie per l’attività prevista;
    8. .
    9. l’impresa può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l’inizio della sua attività e, senza tener conto degli introiti d’esercizio, di coprire le sue spese fisse e variabili nei tre mesi che seguono l’inizio dell’attività, conformemente al piano di gestione; gli obblighi e i costi devono essere determinati in base a previsioni realistiche.
  2. Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizzera, un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio o una società di partecipazione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un’altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quotate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all’impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha raggiunto il 40 per cento dell’insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazione ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d’acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell’esercizio del diritto di compera. L’impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali.
  3. In casi debitamente motivati, l’UFAC, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l’uso di un aeromobile iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionaleche prevede questa possibilità.
  4. In casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d’esercizio ad altre imprese svizzere o estere.
Art. 103a Sistema di gestione della sicurezza
  1. Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:
    1. gli esercenti di aeroplani ed elicotteri che effettuano voli a scopo commerciale;
    2. le imprese di manutenzione per aeroplani ed elicotteri.
  2. Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell’allegato 19 alla Convenzione di Chicagosono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:
    1. parte I, numeri 3.3 e 8.7.3;
    2. parte III sezione II numeri 1.3 e 6.1.2.
  3. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago.
  4. Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago.
  5. Per attuare le norme e le raccomandazioni dell’OACI, l’UFAC può emanare istruzioni complementari.
  6. L’allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l’UFAC.
Art. 104 Palloni, alianti e aeromobili di categorie speciali
  1. Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell’articolo 103 capoverso 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l’UFAC può consentire deroghe alle condizioni prescritte nell’articolo 103 capoverso 1 lettera a.
  2. L’autorizzazione d’esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e aeromobili di categorie speciali.
Art. 105 Autorizzazione speciale

Un’autorizzazione d’esercizio può essere accordata sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se l’esercente può dimostrare uno standard di sicurezza paragonabile e adeguato all’operazione.

Art. 106 Somma della responsabilità civile e obbligo di assicurarsi
  1. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente: a. dispone delle seguenti garanzie: 1. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale in caso di morte o di lesioni personali, 2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli, 3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e b. prova che è assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile fino a concorrenza degli importi di cui alla lettera a.
  2. Il contratto d’assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assicurazione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel contratto, fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo durante 15 giorni dopo che l’UFAC è stato informato della scadenza del contratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca passa in giudicato.
Art. 107 Obbligo di informazione e di notifica
  1. Su domanda, le imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio devono consentire in ogni momento all’UFAC di esaminare la loro conduzione aziendale e i loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l’allestimento della statistica del traffico aereo.
  2. .
  3. Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i loro piani all’UFAC. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti di fusione o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della proprietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento o più dell’intero capitale di partecipazione dell’impresa, della sua società madre o della sua holding.

612 Imprese con sede all’estero

Art. 108 Condizioni generali dell’autorizzazione d’esercizio
  1. L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:
    1. l’impresa è abilitata nel suo Stato d’origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;
    2. l’impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d’origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;
    3. il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali;
    4. imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell’impresa persone o merci a condizioni equivalenti;
    5. la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e
    6. prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso 1 lettere a–c.
  2. Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.
  3. In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.
Art. 109 Obbligo d’informazione e di notifica

Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio è tenuto a notificare senza indugio all’UFAC:

  1. tutti gli orari e i programmi dei voli da e verso la Svizzera;
  2. tutti gli eventi ai sensi dell’articolo 77a che sopravvengono in relazione con i voli da e verso la Svizzera; e
  3. le indicazioni necessarie all’allestimento della statistica del traffico aereo.

62 Concessione di rotte

Art. 110 Traffico di linea
  1. Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se:
    1. sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regolarità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e
    2. per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico.
  2. Il DATEC emana prescrizioni d’esecuzione; tiene conto dell’evoluzione del traffico aereo internazionale.
Art. 111 Obblighi legati alla concessione
  1. L’impresa concessionaria è tenuta a stabilire orari e tariffe e a sottoporli all’UFAC. Essa deve renderli accessibili al pubblico in maniera appropriata. Inoltre è tenuta a garantire il rispetto degli orari e delle tariffe così resi pubblici. Il genere e l’entità degli obblighi di esercizio e di trasporto sono disciplinati nella concessione.
  2. L’UFAC, segnatamente in caso di emergenza o di modifica della situazione, può dispensare l’impresa concessionaria, su domanda debitamente motivata, da tutti i suoi obblighi o da alcuni di essi o accordarle altre facilitazioni.
Art. 112 Revoca della concessione
  1. L’UFAC può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se l’impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obblighi (art. 93 LNA).
  2. Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.
Art. 113

621 Imprese con sede in Svizzera

Art. 114 Domanda
  1. Le imprese con sede in Svizzera che intendono esercitare linee aeree presentano all’UFAC una domanda per il rilascio di una concessione di rotta con le seguenti indicazioni e documentazione:
    1. la tavola delle rotte e l’orario;
    2. le tariffe e le condizioni di trasporto;
    3. informazioni relative al momento dell’inizio dell’esercizio;
    4. i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio;
    5. gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree;
    6. i dati sulla redditività della linea richiesta.
  2. Prima della decisione sulla domanda di concessione, l’UFAC informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l’esercizio della linea in questione.
  3. Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell’UFAC, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l’esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di 45 giorni per depositare una domanda di concessione.
  4. Prima della decisione sulle domande di concessione riguardanti linee aeree interne al territorio svizzero, l’UFAC sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate.
  5. I capoversi 2–4 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.
Art. 115 Decisione
  1. L’UFAC può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell’infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale.
  2. Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, l’UFAC decide tenendo conto dei criteri seguenti:
    1. la capacità dell’impresa di assicurare l’esercizio della linea durante almeno due periodi d’orario;
    2. le prestazioni che l’impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del prodotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.);
    3. gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti;
    4. il servizio degli aerodromi svizzeri;
    5. l’utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico esistenti;
    6. la data d’inizio dell’esercizio;
    7. l’adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti);
    8. le prestazioni fornite finora dall’impresa concessionaria per sviluppare il mercato della linea in questione.
  3. L’UFAC può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.
Art. 116 Durata di validità della concessione di rotta
  1. La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.
  2. Può essere rinnovata su domanda.
  3. La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l’articolo 115.
Art. 117 Modifica e trasferimento di diritti e obblighi derivanti da concessioni
  1. L’UFAC può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.
  2. Può in particolare autorizzare un’impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se:
    1. la sicurezza dell’esercizio è garantita;
    2. l’autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e
    3. il pubblico è informato del trasferimento.
  3. L’UFAC può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.
Art 118 Trasferimento delle concessioni di rotta non utilizzate a imprese concorrenti
  1. Se un’impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può presentare all’UFAC una domanda per il trasferimento della concessione.
  2. Se viene presentata una siffatta domanda, l’UFAC impartisce all’impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l’esercizio della linea. L’UFAC può prorogare questo termine in casi motivati.
  3. Se l’impresa concessionaria non riprende l’esercizio entro il termine fissato e l’altra impresa soddisfa per la requisiti di concessione, l’UFAC procede al trasferimento della concessione di rotta.
  4. Sono applicabili gli articoli 114 e 115.
Art. 118a Decadenza delle concessioni di rotta non utilizzate

Se un’impresa concessionaria non esercita una linea aerea per 12 mesi, la concessione di rotta decade.

622 Imprese con sede all’estero

Art. 119 Domanda

Le imprese con sede all’estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono all’UFAC una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti:

  1. la tavola delle rotte e l’orario;
  2. le tariffe;
  3. le informazioni sulla data d’inizio dell’esercizio;
  4. i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio;
  5. le informazioni sul domicilio legale in Svizzera.
Art. 120 Procedura
  1. Il rilascio di una concessione a un’impresa estera è retto dall’accordo internazionale determinante.
  2. Se manca un accordo internazionale o se esso non prevede determinati diritti di traffico, l’UFAC può rilasciare una concessione per una linea unica a un’impresa estera se questa è titolare dei necessari diritti di traffico concessi dal suo Stato d’origine.
  3. In caso di rilascio della concessione, l’UFAC bada in particolare a che lo Stato d’origine dell’impresa accordi la reciprocità.
Art. 121e122

Abrogati

6a Misure di sicurezza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 122a Misure di sicurezza negli aerodromi
  1. L’esercente di un aerodromo con traffico aereo internazionale commerciale stabilisce in un programma di sicurezza le misure che, secondo la gravità della minaccia, intende adottare per prevenire attentati alla sicurezza dell’aviazione civile.
  2. Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’UFAC.
  3. Sono considerate misure di sicurezza segnatamente:
    1. i controlli dei passeggeri, dei bagagli a mano non registrati, dei bagagli registrati, del carico, della posta e degli aeromobili incentrati su aspetti relativi alla sicurezza;
    2. altre misure intese a garantire che nessun oggetto vietato che potrebbe essere impiegato per compiere atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile possa pervenire a bordo degli aeromobili.
  4. Il DATEC ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale competente, l’esercente dell’aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.
Art. 122b Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei
  1. L’impresa di trasporti aerei che impiega aeromobili nel traffico commerciale internazionale è tenuta a garantire l’esercizio sicuro dei suoi apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal DATEC. Essa deve esporre le proprie misure in un programma di sicurezza.
  2. Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’UFAC.
Art. 122c Disposizioni applicabili
  1. Le misure di sicurezza si basano:
    1. sulle disposizioni di cui all’unità di partizione 6a;
    2. sulle norme direttamente applicabili dell’OACI contenute nell’allegato 17 alla Convenzione di Chicago; sono fatte salve le deroghe notificate conformemente all’articolo 38 di tale Convenzione;
    3. sulle disposizioni del diritto dell’Unione europea vincolanti per la Svizzera.
  2. Inoltre sono direttamente applicabili le raccomandazioni dell’OACI contenute nell’allegato 17 alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944. 2bis. Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio o dell’aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.
  3. L’UFAC emana le prescrizioni necessarie, in particolare il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
Art. 122d Esecuzione
  1. Il DATEC emana prescrizioni riguardanti:
    1. l’impostazione delle misure di sicurezza;
    2. il concorso dei servizi interessati;
    3. la ripartizione dei costi tra l’UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporti aerei.
  2. In casi particolari, secondo la gravità della minaccia e sulla base di un’analisi delle minacce svolta dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), l’UFAC può ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l’esercente dell’aerodromo interessato.
  3. Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bisLNA).

Sezione 2: Guardie di sicurezza

Art. 122e Principi
  1. Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza.
  2. Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri.
  3. e4.
Art. 122f Compiti e competenze
  1. Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:
    1. a bordo sorvegliano il comportamento dei passeggeri e impediscono atti illeciti che mettono in pericolo la sicurezza a bordo dell’aeromobile;
    2. in aerodromi esteri possono:
    1. perquisire i passeggeri e i bagagli a mano nonché sorvegliare i bagagli controllati e l’identificazione dei bagagli al fine di impedire l’introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l’aviazione civile, 2. segnalare individui potenzialmente pericolosi ai servizi esteri competenti, 3. fornire assistenza ai servizi esteri nello svolgimento dei loro compiti; c. .
  2. Fedpol, in collaborazione con l’UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza.
Art. 122g Formazione
  1. Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha seguito un programma di formazione specifico e ha superato l’esame finale.
  2. Fedpol:
    1. redige il profilo dei requisiti delle guardie di sicurezza;
    2. definisce il programma di formazione;
    3. provvede al perfezionamento;
    4. effettua i corsi di formazione e perfezionamento corrispondenti.
  3. Fedpol può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell’esercito per l’esecuzione dei corsi nonché per l’allestimento e la manutenzione dell’infrastruttura per i corsi.
Art. 122h Impiego
  1. Fedpol è competente per l’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi.
  2. Definisce la dottrina e la tattica d’impiego.
  3. Determina, d’intesa con l’UFAC, il luogo, la data e il genere dell’impiego in base all’analisi dei rischi e delle minacce.
  4. Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.
Art. 122i Equipaggiamento delle guardie di sicurezza
  1. Fedpol provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all’equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza.
  2. Per equipaggiamento s’intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausiliari.
Art. 122j Assoggettamento
  1. Durante la formazione e l’impiego le guardie di sicurezza rimangono assoggettate alle prescrizioni di servizio e disciplinari del loro datore di lavoro.
  2. Nell’adempiere i loro compiti sottostanno al potere d’impartire istruzioni di fedpol.
  3. A bordo degli aeromobili sottostanno all’autorità del comandante di bordo.
Art. 122k Analisi dei rischi e delle minacce

Fedpol è competente per l’analisi dei rischi e delle minacce in relazione all’impiego di guardie di sicurezza.

Art. 122k bis Dati relativi a individui potenzialmente pericolosi
  1. Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l’impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d’informazione: a. per quanto concerne il singolo individuo potenzialmente pericoloso le categorie di dati seguenti: 1. voli prenotati, 2. informazioni su pagamenti effettuati e sui mezzi di pagamento impiegati; b. altri dati su individui potenzialmente pericolosi necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale.
  2. Per quanto riguarda l’identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati:
    1. nome e cognome, compresi pseudonimi;
    2. data di nascita;
    3. luogo di nascita;
    4. luogo di attinenza;
    5. nazionalità;
    6. genere;
    7. stato civile;
    8. dati di contatto pubblicamente accessibili quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
    9. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente, visti.
Art. 122k ter Dati relativi alle guardie di sicurezza

Fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati relativi alle guardie di sicurezza che possono essere impiegate:

  1. nome e cognome;
  2. data di nascita;
  3. luogo di nascita;
  4. luogo di attinenza e nazionalità;
  5. dati di contatto quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
  6. indirizzo in caso d’emergenza (cognome, nome, numero telefonico e rapporto tra la persona da contattare e la guardia di sicurezza);
  7. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente e visti;
  8. coordinate di pagamento;
  9. conoscenze linguistiche;
  10. corsi seguiti in relazione all’attività di guardia di sicurezza e impieghi svolti.
Art. 122l Manutenzione e custodia di armi da fuoco
  1. Fedpol è competente, d’intesa con l’UFAC, per la manutenzione e la custodia delle armi delle guardie di sicurezza.
  2. A tal fine, esso può fare capo alla polizia aeroportuale o ad altri organi che avrà designato in particolare per la custodia delle armi di guardie di sicurezza estere nel caso di uno scalo intermedio in Svizzera.
Art. 122m Obblighi delle imprese di trasporti aerei
  1. Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare:
    1. alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza;
    2. all’impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi;
    3. all’analisi dei rischi e delle minacce.
  2. È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:
    1. tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
    2. prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni di fedpol;
    3. provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza;
    4. approntare il materiale specifico per gli impieghi nell’ambito della navigazione aerea;
    5. trasmettere a fedpol le informazioni in materia di sicurezza importanti per l’analisi dei rischi e delle minacce.
  3. L’UFAC definisce nell’autorizzazione d’esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.
Art. 122n Rimborsi

In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa: a. alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con: 1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza, 2. la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi, 3. l’analisi dei rischi e delle minacce, 4. l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza; b. ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego; c. alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego; d. ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.

Art. 122o Responsabilità della Confederazione

La responsabilità della Confederazione per i danni che una guardia di sicurezza arreca illecitamente a terzi nell’esercizio delle sue attività è retta dalla legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità.

6b Facilitazioni nella navigazione aerea

Art. 122p

Per l’esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (Facilitation) sono direttamente applicabili le norme e le raccomandazioni dell’OACI contenute nell’allegato 9 alla Convenzione di Chicago. Sono fatte salve le deroghe notificate conformemente all’articolo 38 di tale Convenzione.

7 Responsabilità civile

71 Responsabilità dell’esercente dell’aeromobile verso i terzi a terra

711 Natura della garanzia

Art. 123
  1. Su riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita mediante un’assicurazione di responsabilità civile stipulata presso una compagnia d’assicurazione.
  2. La garanzia proposta mediante deposito di valori o di una fideiussione solidale, è disciplinata di volta in volta dall’UFAC nei limiti delle disposizioni che seguono.

712 Prova della garanzia

Art. 124
  1. Quale prova della prestazione della garanzia della responsabilità civile, l’esercente dell’aeromobile deve produrre un certificato d’assicurazione, un certificato di deposito o una dichiarazione di fideiussione.
  2. L’UFAC può rivolgersi al richiedente, all’assicuratore, al depositario o al fideiussore per maggiori ragguagli circa la garanzia. Esso può differire il rilascio del certificato di navigabilità finché non dispone di tali informazioni.

713 Importo della garanzia

Art. 125
  1. La responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere coperta almeno come segue per un sinistro (danni alle persone e danni materiali assieme):| | Copertura minima (milioni di diritti speciali di prelievo) | | --- | --- | | a. aeroplani con peso al decollo inferiore a 500 kg | 0,75 | | b. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 500 kg
    ma inferiore a 1000 kg | 1,5 | | c. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 1000 kg
    ma inferiore a 2700 kg | 3 | | d. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 2700 kg
    ma inferiore a 6000 kg | 7 | | e. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 6000 kg
    ma inferiore a 12 000 kg | 18 | | f. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 12 000 kg
    ma inferiore a 25 000 kg | 80 | | g. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 25 000 kg
    ma inferiore a 50 000 kg | 150 | | h. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 50 000 kg
    ma inferiore a 200 000 kg | 300 | | i. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 200 000 kg
    ma inferiore a 500 000 kg | 500 | | j. aeroplani con peso al decollo uguale o superiore a 500 000 kg | 700. |

  2. Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l’importo di garanzia.

  3. Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natura delle merci trasportate, l’UFAC può subordinare il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità civile verso terzi al suolo.

714 Contenuto del contratto d’assicurazione

Art. 126 Cambiamento del titolare e ritiro
  1. Un contratto d’assicurazione deve prevedere:
    1. che in caso di cambiamento d’esercente durante la validità del contratto, le pretese fatte valere nei confronti del nuovo esercente siano parimenti coperte;
    2. che i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d’assicurazione siano trasferiti al nuovo esercente;
    3. che il nuovo esercente sia autorizzato a recedere dal contratto nel corso dei 14 giorni che seguono il cambiamento di esercente;
    4. che l’assicuratore sia autorizzato a recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del cambiamento d’esercente.
  2. In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall’articolo 128 lettera b.
  3. Se, prima di quel momento, non è stata fornita all’UFAC la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.
  4. Se, nei 14 giorni che seguono il cambiamento d’esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d’assicurazione anteriore è abrogato.
Art. 127 Portata delle prestazioni garantite
  1. La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall’articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l’esercente conformemente alle disposizioni della legge sulla navigazione aerea.
  2. Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l’esercente risponde solo fino alla concorrenza dell’importo della garanzia, se questa persona non fa parte dell’equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA).
  3. I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d’assicurazione.
Art. 128 Durata della garanzia e limiti territoriali

Il contratto d’assicurazione deve contenere le seguenti disposizioni:

  1. se il contratto si estingue mentre l’aeromobile si trova in volo l’assicuratore resta obbligato verso i terzi a terra fino al prossimo atterramento che consenta un controllo ufficiale dei documenti di bordo, però al massimo durante 24 ore;
  2. se il contratto si estingue prima del momento indicato nel certificato d’assicurazione, la compagnia d’assicurazione s’impegna ciononostante a garantire, a norma delle disposizioni contrattuali, le pretese di risarcimento fino al ritiro del certificato di navigabilità, al massimo però durante 15 giorni a decorrere dal momento in cui l’UFAC è stato informato della cessazione del contratto. Il ritiro si considera effettuato il giorno in cui la decisione di ritiro passa in giudicato.
  3. se un aeromobile oltrepassa i limiti di garanzia territoriali indicati nel certificato d’assicurazione, l’assicurazione è ciononostante valida nei confronti dei terzi danneggiati a terra, se il volo oltre tali limiti è imputabile a forza maggiore, ad una prestazione di assistenza giustificata dalle circostanze o a errori di pilotaggio, di condotta o di navigazione.
Art. 129 Rapporto tra il certificato d’assicurazione e la garanzia

Il contratto d’assicurazione deve prevedere che per i terzi danneggiati sono determinanti le condizioni risultanti dal certificato d’assicurazione, anche se esse non concordano col contenuto del contratto.

Art. 130

715 Assicuratore e terzi danneggiati

Art. 131
  1. **** L’esercente può esigere dall’assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l’indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche se le pretese del terzo danneggiato verso l’esercente sono superiori, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l’esercente stesso può far valere nei confronti dell’assicuratore.
  2. Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l’assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l’importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell’esercente nei riguardi dell’assicuratore.

716 Certificato di garanzia

Art. 132

Il certificato di garanzia indica l’importo della garanzia, la durata della stessa e la validità territoriale.

71a Responsabilità dell’esercente di aeromobili nei confronti dei passeggeri

Art. 132a Copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri
  1. La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 chilogrammi, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 128 821 diritti speciali di prelievo per passeggero.
  2. In caso di esercizio non commerciale di un aeromobile senza passeggeri si può rinunciare alla copertura a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri.
  3. Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità civile verso i passeggeri.
  4. Il presente articolo non si applica agli alianti da pendio (art. 132b ).
Art. 132b Responsabilità dei piloti di alianti da pendio nei confronti dei passeggeri
  1. In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente, l’esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni.
  2. Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri.
  3. Il DATEC stabilisce la copertura minima.

72 Responsabilità in occasione di manifestazioni aeronautiche pubbliche

721 Garanzia della responsabilità dell’organizzatore

Art. 133
  1. L’UFAC autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell’organizzatore.

  2. L’obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme):| | Importo della
    garanzia Fr. | | --- | --- | | a. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia e senza voli acrobatici a bassa quota | 2 000 000 | | b. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia, ma con voli acrobatici a bassa quota | 4 000 000 | | c. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici a bassa quota, ma con voli acrobatici di pattuglia | 4 000 000 | | d. manifestazioni aeronautiche pubbliche con voli acrobatici di pattuglia e con voli acrobatici a bassa quota | 10 000 000. |

  3. Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l’UFAC può aumentare l’importo della garanzia.

722 Garanzia delle pretese contro gli esercenti

Art. 134

La garanzia prescritta dall’articolo 133 deve parimenti coprire le pretese di responsabilità civile fatte valere contro gli esercenti degli aeromobili partecipanti alla manifestazione, per quanto la garanzia prevista nell’articolo 125 non sia sufficiente.

73 Aeromobili stranieri

731 Copertura e prova obbligatoria

Art. 135
  1. L’esercente di un aeromobile estero, prima di utilizzarlo nello spazio aereo svizzero, deve assicurarsi che le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile siano coperte secondo le aliquote dell’articolo 125. Deve poter comprovare la copertura.
  2. L’esercente che utilizza parecchi aeromobili nello spazio aereo svizzero deve garantire la copertura soltanto della somma prevista per l’aeromobile il cui peso al decollo è il più elevato.
  3. L’UFAC può rinunciare alla copertura per danni causati dal tumore o da una contaminazione radioattiva.
  4. Può rinunciare alla copertura rispetto a Stati esercenti d’aeromobili.
  5. Può esigere dagli interessati le informazioni necessarie.

732 Decisione

Art. 136
  1. L’UFAC decide se la copertura fornita è sufficiente. Nel traffico aereo non commerciale esamina la copertura soltanto mediante campionatura.
  2. La dichiarazione di una compagnia d’assicurazione ammessa in Svizzera per questo genere di affari, secondo la quale essa copre le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile nei confronti dell’esercente di un aeromobile estero nel quadro della presente ordinanza, è sufficiente come prova della copertura.

74 Responsabilità civile del trasportatore aereo

Art. 137
  1. Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un’impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un’autorizzazione d’esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell’ordinanza del 17 agosto 2005sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.
  2. Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazionisulla responsabilità.

8 Informazioni aeronautiche

Art. 138

L’UFAC pubblica le seguenti informazioni aeronautiche:

  1. ilManuale d’informazione aeronautica (AIP – Svizzera)che contiene informazioni di carattere duraturo che sono essenziali per la sicurezza della navigazione aerea;
  2. le notizie per il personale incaricato delle operazioni aeree (NOTAM) e le circolari d’informazione aeronautica (AIC) nelle quali vengono date informazioni, importanti per il personale aeronautico se tempestive, sulla costruzione, lo stato o la modificazione d’installazioni per la navigazione aerea, nonché sui servizi della circolazione, le procedure e i pericoli per la navigazione aerea.

8a Prescrizioni tecniche internazionali

Art. 138a
  1. Nell’ambito delle proprie competenze legislative il DATEC può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 1944sull’aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee.
  2. D’intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione.
  3. Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d’allegati di cui nell’articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale.

9 Disposizioni amministrative

Art. 139 Moduli
  1. I certificati d’assicurazione, le domande d’iscrizione nella matricola e le domande di rilascio o di rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli personali devono essere presentate su moduli allestiti dall’UFAC.
  2. Questi moduli possono essere richiesti all’UFAC o alle direzioni degli aerodromi.
  3. Nei casi urgenti le richieste possono essere fatte per telefono, telegrafo o telescrivente.
Art. 140 Tasse

Per le operazioni ufficiali delle autorità di vigilanza sono riscosse le tasse fissate dal corrispondente regolamento delle tasse riscosse in applicazione della legge federale del 19 ottobre 1983sulla navigazione aerea.

Art. 141 Statistica
  1. L’UFAC allestisce e pubblica la statistica del traffico aereo.
  2. I titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze sono tenuti a fornire all’UFAC i dati necessari all’allestimento della statistica.

9a Disposizioni penali

Art 141a

In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque:

  1. viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 2a capoverso 1, 2b capoverso 1, 26, 81, 83, 86 capoverso 1 primo periodo, 107 capoverso 2, 109 lettera a o b e 111 capoverso 1 primo o secondo periodo;
  2. effettua dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili senza l’autorizzazione dell’UFAC (art. 84);
  3. omette di portare con sé i documenti che, in virtù di una disposizione del diritto aeronautico, devono essere trasportati a bordo dell’aeromobile;
  4. viola l’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014*.*

10 Disposizioni transitorie e finali

Art. 142
Art. 143 Abrogazione delle disposizioni anteriori

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea, del 5 giugno 1950;
  2. l’ordinanza del 22 novembre 1966concernente la presa di vedute aeree.
Art. 144 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Allegato(art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1)

Zitiert in

Decisioni

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