441.11
Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)
del 4 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2026)
Sezione 1: Lingue ufficiali della Confederazione
Art. 1 Campo d’applicazione della sezione 2 LLing
(art. 4 cpv. 2 LLing)
L’unità dell’Amministrazione federale che, nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un’organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se:
- sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;
- sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.
Art. 2 Comprensibilità
(art. 7 LLing)
- I testi della Confederazione che devono essere pubblicati sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.
- Le unità dell’Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.
Art. 3 Romancio
(art. 11 LLing)
- La Cancelleria federale coordina in seno all’Amministrazione federale le traduzioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci.
- I testi sono tradotti in romancio in collaborazione conla Cancelleria
di Stato del Cantone dei Grigioni.
- La Cancelleria federale assicura l’aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio.
- La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all’Amministrazione federale e la pubblica su Internet.
Art. 4 Internet
(art. 12 cpv. 2 LLing)
- Le unità dell’Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell’importanza del testo e della cerchia di destinatari.
- Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d’intesa con la Cancelleria federale.
Art. 5 Trattati internazionali
(art. 13 LLing)
- Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se:
- vi è una particolare urgenza;
- lo esige una forma specifica del trattato; o
- tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.
- Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.
Art. 6 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche
(art. 9 e 20 LLing)
- I datori di lavoro del personale delle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica.
- Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:
- possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l’utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
- possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
- abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.
Art. 7 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale
(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)
-
La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:| a. tedesco: | 66,5–68,5 % |
| --- | --- |
| b. francese: | 22,5–24,5 % |
| c. italiano: | 7,5– 8,5 % |
| d. romancio: | 0,5– 1,0 %. |
-
Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d.
-
Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell’unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.
Art. 8 Conoscenze linguistiche del personale federale
(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. ebisLPers)
- I datori di lavoro di cui all’articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:
- gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all’esercizio della loro funzione;
- i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
- i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.
- I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana.
- Se al momento dell’assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle.
- Le formazioni necessarie all’acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all’articolo 4 capoverso 4 OPers.
Art. 8a Obiettivi strategici
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.
Art. 8b Delegato federale al plurilinguismo
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
- Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest’ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.
- Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:
- sostenere il Consiglio federale nell’elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell’attuazione di questi obiettivi;
- coordinare e valutare l’attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni;
- collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;
- informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
- rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.
Art. 8c Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti
e delle unità amministrative
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
- I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all’attuazione degli obiettivi strategici.
- Le unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.
Art. 8d Controllo e analisi
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
- Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l’evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all’articolo 7 capoverso 1.
- L’Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all’articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS).
- Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull’attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative.
- Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull’impostazione da dare alla politica del plurilinguismo.
- Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all’indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.
Sezione 2: Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche
Art. 9 Scambi in ambito scolastico
(art. 14 LLing)
Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia per:
- lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;
- la consulenza, l’accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;
- la documentazione, la valutazione e l’informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.
Art. 10 Lingue nazionali nell’insegnamento
(art. 16 lett. a e b LLing)
Per promuovere le lingue nazionali nell’insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:
- progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;
- progetti di promozione dell’apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue;
- la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alloglotti prima della scuola elementare.
Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti
(art. 16 lett. c LLing)
Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:
- lo sviluppo di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine;
- il perfezionamento dei docenti;
- lo sviluppo di sussidi didattici.
Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo
(art. 17 LLing)
- Per promuovere la ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:
- il coordinamento, la direzione e lo svolgimento della ricerca;
- la gestione di un centro di documentazione;
- la gestione di una rete nazionale di ricerca;
- la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.
- L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l’Istituto di plurilinguismo.
Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa
(art. 18 lett. a LLing)
Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d’importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.
Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 18 lett. b LLing)
- Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:
a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
1. promuovono la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione del plurilinguismo, e
2. rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;
b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
1. promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
2. stabiliscono e curano la collaborazione.
- Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
- essere attive in almeno due regioni linguistiche;
- non perseguire uno scopo lucrativo;
- esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.
- L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
- al tipo e all’importanza delle attività;
- alla qualità e all’efficacia delle attività;
- alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.
- Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l’organizzazione o istituzione sostiene per l’esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.
Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici
(art. 18 lett. c LLing)
- Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.
- L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
- al tipo e all’importanza dell’attività o di un progetto;
- alla qualità e all’efficacia del progetto;
- alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.
Art. 16 Aiuti finanziari per traduzioni
(art. 19 LLing)
- Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell’ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.
- Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
- essere attive in almeno tre regioni linguistiche;
- non perseguire uno scopo lucrativo;
- svolgere un’attività di pubblica utilità;
- essere politicamente e confessionalmente neutrali;
- svolgere un compito nell’ambito della politica delle lingue e della comprensione e avere un irradiamento a livello nazionale.
- Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l’articolo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.
Sezione 3: Sostegno ai Cantoni plurilingui
(art. 21 LLing)
Art. 17
- Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali e comunali sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:
- servizi di traduzione e terminologia a favore della comunicazione intracantonale e intercantonale;
- la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale delle amministrazioni per le questioni concernenti il plurilinguismo;
- progetti di sensibilizzazione del pubblico sul plurilinguismo.
- Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell’istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:
- l’acquisto di sussidi didattici per l’insegnamento delle lingue;
- la formazione e il perfezionamento linguistico dei docenti;
- progetti di promozione dell’apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue a tutti i livelli scolastici;
- progetti di promozione della frequenza di lezioni in un’altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli scolastici;
- .
Sezione 4: Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni
Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni
(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)
Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:
- insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;
- attività di traduzione;
- pubblicazioni in romancio e italiano;
- promozione del plurilinguismo nell’amministrazione cantonale;
- salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale;
- promozione di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale.
Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)
- Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:
- elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;
- sviluppo e rinnovo della lingua;
- insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;
- consulenza, mediazione e documentazione.
- Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni di lingua italiana nei seguenti settori:
- elaborazione e realizzazione di misure di promozione della lingua e cultura italiana;
- pubblicazioni sulla lingua e cultura italiana;
- creazione e gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.
- Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.
Art. 20 Promozione dell’attività editoriale romancia
(art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)
- Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.
- Gli editori devono pubblicare opere in lingua romancia. Devono in particolare:
- scegliere i testi e garantirne il lettorato;
- provvedere alla stampa e alla produzione;
- promuovere la distribuzione.
Art. 21 Aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione
della lingua romancia nei media
(art. 22 cpv. 2 LLing)
- Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere agenzie di stampa.
- Le agenzie di stampa devono in particolare:
- fornire quotidianamente prestazioni redazionali in lingua romancia con testi e immagini;
- tenere conto degli idiomi romanci e del rumantsch grischun;
- mettere le prestazioni redazionali a disposizione dei media in forma elettronica.
Sezione 5: Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone Ticino
Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino
(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)
Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:
- programmi e progetti di ricerca nell’ambito della lingua e della cultura;
- pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
- manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;
- progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistico-culturale.
Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)
- Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:
- progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
- misure di promozione della creazione letteraria e culturale;
- l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza linguistica e culturale.
- Sono inoltre concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere l’attività dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.
- Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.
Sezione 5a : Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana al di fuori delle regioni linguistiche d’origine
Art. 24 Salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia al di fuori delle regioni linguistiche d’origine
(art. 22a LLing)
- Per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia al di fuori delle regioni linguistiche d’origine possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per progetti nei seguenti settori:
- apprendimento e consolidamento della lingua romancia, segnatamente attraverso l’insegnamento scolastico ed extrascolastico per bambini e giovani di lingua romancia oppure lo sviluppo di materiale didattico o per esercizi volto a consolidare le competenze linguistiche e culturali;
- agevolazione nell’uso della lingua romancia, segnatamente mettendo in relazione tra loro le persone di lingua romancia e sensibilizzandole alla propria lingua.
- L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base alla qualità e all’efficacia dei progetti, nonché alla rilevanza per i destinatari. È data priorità ai progetti realizzati al di fuori del Cantone dei Grigioni.
Art. 25 Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana al di fuori delle regioni linguistiche d’origine
(art. 22a LLing)
- Per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana al di fuori delle regioni linguistiche d’origine possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:
- progetti culturali e di sensibilizzazione nelle scuole per bambini e giovani che non conoscono la lingua italiana, volti ad aumentarne l’attrattiva come materia scolastica e a risvegliare l’interesse per la lingua e cultura italiana;
- progetti culturali di portata sovraregionale per bambini e giovani di lingua italiana che vivono al di fuori delle regioni linguistiche d’origine, volti a salvaguardare e rafforzare il legame con la lingua e cultura italiana.
- L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base alla qualità e all’efficacia dei progetti, nonché alla rilevanza per i destinatari.
Sezione 6: Esecuzione
Art. 26 Domande
- Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFC.
- L’UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.
- Le domande devono comprovare l’adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per i criteri di promozione.
- È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 27 Procedura e rimedi giuridici
- In merito alle domande di aiuti finanziari decide l’UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
- La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’amministrazione della giustizia federale.
Art. 28 Ordine di priorità
- Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.
- Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi.
Art. 29
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
Allegato(art. 30)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
IL’ordinanza del 26 giugno 1996sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.IILe ordinanze qui appresso sono modificate come segue:…