836.11
Ordinanza
sugli assegni familiari nell’agricoltura
(OA Fam)
dell’11 novembre 1952 (Stato 23 aprile 2014)
I. Gli assegni familiari
1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli
Art. 1 Lavoratori assoggettati
- Chi lavora contemporaneamente in aziende agricole e non agricole del medesimo datore di lavoro è considerato lavoratore agricolo soltanto se eseguisce in misura preponderante lavori agricoli.
- Il coniuge del proprietario, del comproprietario o del proprietario in comune di un’azienda agricola non è considerato lavoratore agricolo.
- …
Art. 2 Attività temporanea nell’agricoltura
I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d’impiego. Se la durata dell’attività agricola è inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.
Art. 2a Concorso di diritti
- I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un’attività salariata non agricola hanno diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività salariata non agricola e gli assegni familiari secondo la LAF. Hanno inoltre diritto all’assegno per l’economia domestica secondo la LAF.
- Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006sugli assegni familiari (LAFam) ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l’importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta la differenza.
- L’assegno per l’economia domestica secondo la LAF è versato indipendentemente dal fatto che un’altra persona abbia diritto ad assegni familiari.
2. Assegni familiari agli agricoltori indipendenti
Art. 3 Agricoltori indipendenti assoggettati
- Sono considerati agricoltori indipendenti di condizione indipendente i capi d’azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell’azienda e non sono considerati salariati.
- Sono considerati occupati principalmente nell’agricoltura gli agricoltori indipendenti che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell’anno all’esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedo no in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia.
- Sono considerati occupati accessoriamente nell’agricoltura gli agricoltori indipendenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 e ricavano dalla loro azienda agricola un reddito annuo minimo di 2000 franchi o svolgono un’attività agricola pari all’allevamento di un’unità di bestiame grosso.
- Sono considerati alpigiani le persone che, a titolo indipendente, esercitano un alpeggio almeno durante due mesi ininterrottamente.
Art. 3a
Art. 3b Concorso di diritti
- Il contadino di condizione indipendente occupato principalmente nell’agricoltura che esercita un’attività accessoria dipendente o indipendente al di fuori dell’agricoltura ha diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività accessoria e gli assegni familiari secondo la LAF.
- Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LAFamha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l’importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta la differenza.
Art. 4a6
3. Disposizioni comuni
Art. 7 Aziende assoggettate
- La legge federale si applica a tutte le aziende in cui sono praticate la coltivazione dei cereali e delle piante sarchiate, la frutticoltura, la viticoltura e l’orticoltura, come pure la tenuta e l’allevamento del bestiame, l’avicoltura e l’apicoltura.
- Non sono assoggettate alla legge federale:
- le aziende agricole strettamente connesse con un’azienda artigiana, commerciale o industriale, se l’azienda non agricola costituisce l’azienda principale;
- le foreste che non fanno parte integrante di un’azienda agricola.
Art. 8 Capi d’azienda
Sono considerati capi d’azienda i proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di un’azienda agricola.
II. Organizzazione
Art. 9 Esercizio del diritto; questionario
- Per far valere il loro diritto agli assegni familiari, i lavoratori agricoli presentano un questionario debitamente riempito alla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il loro datore di lavoro; gli agricoltori indipendenti presentano il questionario alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.
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Art. 10 Cassa di compensazione competente
- Gli assegni familiari sono versati al lavoratore agricolo dalla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il suo datore di lavoro. La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di versare gli assegni.
- L’agricoltore indipendente riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.
Art. 11 Accertamento del diritto agli assegni
- Se gli assegni familiari sono versati ai lavoratori agricoli direttamente dalla cassa di compensazione, il lavoratore agricolo deve mandare a questa, per ogni periodo per il quale pretende gli assegni, una dichiarazione del suo datore di lavoro attestante la durata della sua attività di lavoratore agricolo. Di regola, siffatta attestazione deve essere presentata, per ogni mese decorso, entro il decimo giorno del mese successivo.
- Se gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro, questi deve consegnare alla cassa di compensazione, su richiesta di quest’ultima, una quietanza del lavoratore in cui sia attestata anche la durata dell’attività nell’agricoltura.
- Gli agricoltori indipendenti devono indicare alla cassa di compensazione per quali periodi di tempo hanno già ricevuto assegni in virtù d’altre disposizioni legali. Le casse di compensazione sono autorizzate a controllare la durata dell’attività nell’azienda agricola per mezzo di certificati di lavoro.
Art. 12
III. Disposizione finale
Art. 13 Entrata in vigore ed esecuzione
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1953.
- Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricercaè incaricato di eseguirla.