732.16
Ordinanza
sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare
(OCSN)
del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2014)
Sezione 1: Statuto
Art. 1
La Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) è una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Sezione 2: Attività
Art. 2 Stato attuale della scienza, della tecnica e della ricerca
- La CSN segue lo stato della scienza e della tecnica, in particolare nel settore della sicurezza nucleare.
- Essa può raccomandare lavori di ricerca in Svizzera o la partecipazione di organi svizzeri alla realizzazione di progetti esteri o internazionali.
Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare
- La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori:
- della sicurezza tecnica degli impianti;
- dell’influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare;
- dello smaltimento delle scorie radioattive;
- della valutazione della sicurezza nucleare;
- della vigilanza sugli impianti nucleari.
- Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare.
- Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici.
Art. 4 Collaborazione per l’emanazione di norme
- La CSN partecipa all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.
- Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 70 LENu.
- Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.
Art. 5 Parere
- La CSN può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:
- le autorizzazioni di massima;
- le licenze di costruzione;
- le licenze d’esercizio.
- Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.
- Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.
- Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.
Art. 6 Informazioni
- Le autorità di vigilanza forniscono alla CSN le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti di cui agli allegati 5 e 6 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004sull’energia nucleare.
- Qualora le autorità di vigilanza non dispongano di informazioni, la CSN può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 7 Composizione
La CSN si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.
Art. 7a Indipendenza
- La CSN e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.
- I membri della CSN esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non possono farsi rappresentare.
- I membri della CSN devono essere esperti indipendenti. Essi non possono segnatamente intrattenere rapporti di lavoro o di mandato con:
- un’autorità incaricata dell’esecuzione della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;
- l’unità organizzativa di un’impresa che gestisce un impianto nucleare svizzero, a meno che non si tratti di una struttura destinata all’insegnamento e alla ricerca scientifici;
- un’organizzazione o un’autorità incaricata della pianificazione di depositi in strati geologici profondi.
Art. 8 Nomina
- Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CSN su proposta del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
- La CSN può sottoporre proposte di nomina al DATEC.
Art. 9 Gruppi peritali temporanei
- Per trattare problemi particolari, la CSN può istituire gruppi peritali temporanei.
- I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la CSN.
Art. 10 Periti
In caso di necessità e d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la CSN può far capo a periti.
Art. 11 Segreteria
- La CSN dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all’UFE.
- Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della CSN e dei gruppi peritali temporanei.
Sezione 4: Gestione amministrativa
Art. 12 Sedute
- La CSN si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente.
- La CSN può invitare i collaboratori dell’UFE e dell’IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.
Art. 13 Votazioni
- La CSN è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.
- La CSN decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.
- La CSN può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta successiva.
Art. 14 Processo verbale
Le deliberazioni della CSN e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.
Art. 15 Rapporti
- Entro il 15 dicembre di ogni anno la CSN presenta al DATEC la pianificazione delle attività per l’anno successivo.
- Essa presenta al DATEC un rapporto di attività annuale. Questo viene pubblicato.
- Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d’intesa con l’UFE.
Art. 16 Ricusazione
- L’obbligo di ricusarsi dei membri della CSN e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
- …
Art. 17 Segreto
- Le deliberazioni della CSN, dei suoi comitati e dei gruppi peritali non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti.
- I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare.
- Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale.
- L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della CSN.
Art. 18 Indennità
L’indennità dei membri della CSN è retta dall’ordinanza del 12 dicembre 1996sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 marzo 1983concernente la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari è abrogata.
Art. 19a Disposizioni transitorie
- I rapporti di lavoro o di mandato ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 che sussistono già al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti fino al termine del periodo amministrativo 2012–2015.
- Per i membri che intrattengono un rapporto di lavoro o di mandato secondo il capoverso 1 continuano ad applicarsi i motivi di ricusazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 previgente.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.