Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
13.06.2025
In Kraft seit
01.03.2026
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

412.103.1

Ordinanza
sulla maturità professionale federale

(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

del 13 giugno 2025 (Stato 1° marzo 2026)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Nell’ambito della maturità professionale federale la presente ordinanza disciplina in particolare:

  1. la struttura dell’insegnamento nella formazione generale approfondita (insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale);
  2. i requisiti dei cicli di formazione;
  3. la promozione;
  4. l’esame di maturità professionale;
  5. il riconoscimento dei cicli di formazione da parte della Confederazione.
Art. 2 Maturità professionale federale

La maturità professionale federale comprende:

  1. una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità; e
  2. la formazione generale approfondita.
Art. 3 Obiettivi della maturità professionale federale
  1. La maturità professionale federale deve far sì che le persone in formazione siano in particolare in grado di:
    1. portare a termine gli studi presso una scuola universitaria professionale per prepararsi a svolgere un compito impegnativo nell’economia e nella società;
    2. conoscere e capire il mondo del lavoro con i suoi complessi processi e integrarvisi;
    3. riflettere sulle proprie attività ed esperienze professionali in relazione con la natura e la società;
    4. assumersi responsabilità nei confronti di sé stessi, degli altri, della società, dell’economia, della cultura, della tecnica e della natura;
    5. accedere a nuovi saperi e sviluppare le proprie capacità di immaginazione e di comunicazione;
    6. mettere in relazione i saperi acquisiti con le esperienze professionali e generali e avvalersene per lo sviluppo della propria carriera;
    7. esprimersi in due lingue nazionali e in inglese e comprendere il contesto culturale relativo a ciascuna lingua.
  2. L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale si prefigge di:
    1. aiutare le persone in formazione a strutturare il loro sapere in maniera sistematica sulla base delle competenze orientate alla professione e dell’esperienza professionale;
    2. portare le persone in formazione ad acquisire apertura mentale e maturità personale;
    3. favorire l’apprendimento autonomo e durevole nonché lo sviluppo globale e l’approccio interdisciplinare delle persone in formazione.
Art. 4 Acquisizione della formazione generale approfondita
  1. La formazione generale approfondita è acquisita in cicli di formazione riconosciuti a livello federale.
  2. I titolari di un attestato federale di capacità possono acquisire la formazione generale approfondita al di fuori dei cicli di formazione riconosciuti. In questi casi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) disciplina l’esame federale di maturità professionale.
Art. 5 Durata della formazione
  1. La maturità professionale federale comprende:
    1. almeno 5700 ore di studio per una formazione professionale di base di tre anni;
    2. almeno 7600 ore di studio per una formazione professionale di base di quattro anni;
  2. Delle ore di studio almeno 1800 sono dedicate alla formazione generale approfondita.
  3. Le ore di studio comprendono:
    1. la formazione professionale pratica;
    2. i corsi interaziendali;
    3. l’insegnamento scolastico;
    4. lo studio individuale;
    5. le verifiche dell’apprendimento e le procedure di qualificazione.
  4. L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale comprende almeno 1440 lezioni.
Art. 6 Inammissibilità delle deduzioni salariali e computo dell’orario di lavoro
  1. Non sono ammesse deduzioni salariali per la frequenza dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base.
  2. L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base rientra nell’orario di lavoro. Questa regola si applica anche se le lezioni si svolgono al di fuori dell’usuale orario di lavoro.

Sezione 2: Insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale

Art. 7 Articolazione dell’insegnamento
  1. L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale comprende i seguenti ambiti di insegnamento:
    1. un ambito fondamentale;
    2. un ambito specifico;
    3. un ambito complementare.
  2. Esso include inoltre un lavoro di progetto interdisciplinare.
Art. 8 Ambito fondamentale
  1. Le materie dell’ambito fondamentale sono:
    1. prima lingua nazionale;
    2. seconda lingua nazionale;
    3. inglese;
    4. matematica.
  2. I Cantoni definiscono la prima e la seconda lingua nazionale.
  3. Le materie dell’ambito fondamentale sono insegnate in tutti gli indirizzi della maturità professionale conformemente al programma quadro d’insegnamento.
Art. 9 Ambito specifico
  1. L’ambito specifico punta ad ampliare e ad approfondire il sapere e le conoscenze in vista degli studi in una scuola universitaria professionale in un settore di studio affine alla professione.
  2. Le materie dell’ambito specifico sono:
    1. contabilità analitica e finanziaria;
    2. creazione, cultura, arte;
    3. informazione e comunicazione;
    4. matematica;
    5. scienze naturali;
    6. scienze sociali;
    7. economia e diritto.
  3. Devono essere seguite due materie.
  4. Il programma quadro d’insegnamento indica le materie previste in funzione degli indirizzi della maturità professionale. Si orienta alle formazioni professionali di base e ai settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
Art. 10 Ambito complementare
  1. L’ambito complementare punta a trasmettere capacità di azione e di orientamento.
  2. Le materie dell’ambito complementare sono insegnate come complemento alle materie dell’ambito specifico e comprendono:
    1. storia e politica;
    2. tecnica e ambiente;
    3. economia e diritto.
  3. Devono essere seguite due materie.
  4. Il programma quadro d’insegnamento indica le materie previste in funzione degli indirizzi della maturità professionale. Si basa sulle formazioni professionali di base e sui settori di studio affini delle scuole universitarie professionali.
Art. 11 Approccio interdisciplinare
  1. L’approccio interdisciplinare punta a sviluppare competenze metodologiche di riflessione interdisciplinare e di risoluzione dei problemi.
  2. Esso include:
    1. l’approccio interdisciplinare nelle materie d’insegnamento (AIM);
    2. un lavoro di progetto interdisciplinare (LPI).
  3. L’AIM si estende a tutti gli ambiti dell’insegnamento di cui all’articolo 7 capoverso 1 e prepara al LPI di cui al capoverso 5. Viene promosso ed esercitato regolarmente soprattutto nell’ambito di piccoli progetti. Particolare attenzione è dedicata alle competenze in materia di gestione di progetti, comunicazione e prestazioni di trasferimento.
  4. Nell’AIM devono essere fornite almeno due prestazioni al semestre per almeno due semestri. Ognuna di queste prestazioni comprende un tema tratto da almeno due materie dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale ed è in relazione con il mondo del lavoro. Ogni prestazione è valutata con una nota. Nei cicli di formazione della durata di due semestri devono essere fornite complessivamente almeno tre prestazioni.
  5. Negli ultimi due semestri dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale le persone in formazione redigono o realizzano un LPI.
  6. Le persone in formazione sono guidate e assistite dai docenti.
  7. Il LPI è parte integrante dell’esame di maturità professionale e fa riferimento:
    1. ad almeno due materie dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale; e
    2. al mondo del lavoro.

Sezione 3: Requisiti dei cicli di formazione

Art. 12 Programma quadro d’insegnamento
  1. All’entrata in vigore dell’ordinanza sulla maturità professionale è disponibile un programma quadro d’insegnamento della SEFRI.
  2. Il programma quadro d’insegnamento comprende:
    1. gli indirizzi della maturità professionale;
    2. gli obiettivi di formazione nelle materie dell’ambito fondamentale, specifico e complementare, differenziati all’interno degli indirizzi in base ai settori di studio delle scuole universitarie professionali affini alle formazioni professionali di base;
    3. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e il numero di lezioni per ogni materia;
    4. le direttive concernenti l’approccio interdisciplinare;
    5. le forme degli esami finali;
    6. le direttive concernenti l’insegnamento plurilingue e la maturità professionale plurilingue;
    7. le direttive concernenti la combinazione di metodi d’insegnamento e di apprendimento classici con le possibilità offerte dai nuovi media e dalle applicazioni digitali (blended learning).
  3. All’elaborazione del programma quadro d’insegnamento partecipano la Confederazione nonché rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali.
Art. 13 Frequenza dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale e organizzazione dei cicli di formazione
  1. L’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale può essere frequentato:
    1. durante la formazione professionale di base;
    2. dopo aver concluso con successo la formazione professionale di base, in un’offerta scolastica a tempo parziale o a tempo pieno.
  2. Chi non porta a termine la maturità professionale durante la formazione professionale di base o non supera il relativo esame è autorizzato a frequentare l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale dopo aver concluso con successo la formazione professionale di base. Deve essere frequentato l’intero ciclo di formazione.
  3. L’inizio e la fine dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base coincidono con quelli della formazione professionale di base. Inoltre, l’insegnamento può svolgersi come segue:
    1. fino a un terzo delle lezioni della maturità professionale è impartito entro l’anno successivo all’ottenimento dell’attestato federale di capacità;
    2. l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale inizia al 2° anno, sia nelle formazioni professionali di base quadriennali sia in quelle triennali;
    3. l’esame di maturità professionale è sostenuto al più presto un anno prima della fine della formazione professionale di base.
  4. Le disposizioni di cui al capoverso 3 lettere a e c non possono applicarsi simultaneamente. Vale lo stesso per le disposizioni di cui al capoverso 3 lettere b e c.
  5. I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell’insegnamento delle conoscenze professionali.
  6. In tali cicli di formazione l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale non può essere offerto in blocco all’inizio della formazione professionale di base.
  7. In quanto offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base, l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale dura almeno due semestri.
Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione
  1. Le condizioni minime per essere ammessi all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono:
    1. durante la formazione professionale di base, un contratto di tirocinio o di formazione;
    2. al termine della formazione professionale di base, un attestato federale di capacità o un titolo equivalente.
  2. Le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
  3. Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone. Sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
Art. 15 Dispensazione in seguito alla convalida delle conoscenze già acquisite
  1. La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale viene riportata la dicitura «dispensato».
  2. L’autorità cantonale può dispensare dall’esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nel certificato delle note viene riportata la dicitura «acquisito».

Sezione 4: Promozione

Art. 16
  1. Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.
  2. Nella pagella la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie d’insegnamento e nell’AIM. Le note sono arrotondate al punto o al mezzo punto.
  3. Le note semestrali delle materie d’insegnamento sono determinanti per la promozione; la nota semestrale dell’AIM non è determinante.
  4. La promozione avviene se:
    1. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
    2. lo scarto tra le note semestrali insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e
    3. non sono state attribuite più di due note semestrali inferiori al 4.
  5. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note semestrali prese in considerazione.
  6. Chi non soddisfa le condizioni di promozione è promosso una prima volta in via provvisoria; la seconda volta è escluso dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale. Se si frequentano le lezioni in preparazione alla ripetizione dell’esame di maturità professionale (art. 25 cpv. 3), le condizioni di promozione decadono.
  7. È possibile ripetere al massimo un solo anno una sola volta.

Sezione 5: Insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale e maturità professionale plurilingue

Art. 17
  1. La maturità professionale e il relativo insegnamento possono svolgersi in più lingue.
  2. Nell’insegnamento plurilingue per l’ottenimento della maturità professionale almeno un terzo delle lezioni di una o più materie, ad eccezione delle materie linguistiche, si svolge in lingue diverse dalla prima lingua nazionale. Le pagelle semestrali riportano la dicitura «insegnamento plurilingue» e specificano le lingue utilizzate durante le lezioni.
  3. Oltre a un insegnamento plurilingue, nella maturità professionale plurilingue anche gli esami finali si svolgono in una seconda o in una terza lingua.
  4. Se la parte dedicata all’insegnamento plurilingue equivale almeno al 50 per cento delle lezioni di una data materia d’esame, in quella materia l’esame finale comprende una parte in lingua straniera. Il certificato delle note riporta la dicitura «Maturità professionale plurilingue» e specifica le lingue utilizzate durante l’esame.

Sezione 6: Esame di maturità professionale

Art. 18 Definizione

L’esame di maturità professionale comprende l’intera procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita.

Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento
  1. I Cantoni sono responsabili del disciplinamento, della preparazione e dello svolgimento degli esami di maturità professionale.
  2. Provvedono affinché all’interno del Cantone siano applicate disposizioni uniformi in materia.
Art. 20 Esami finali
  1. Gli esami finali concernono:
    1. le quattro materie dell’ambito fondamentale; e
    2. le due materie dell’ambito specifico.
  2. Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.
  3. Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello cantonale o intercantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica.
  4. All’interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili deroghe.
  5. Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.
Art. 21 Periodo di svolgimento degli esami finali
  1. Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.
  2. L’esame può essere anticipato al massimo in tre materie.
  3. Nell’ambito specifico, gli esami delle materie scienze naturali e scienze sociali sono considerati anticipati se tutte le sottomaterie sono esaminate entro la fine del ciclo di formazione. Gli esami delle sottomaterie possono essere sostenuti in momenti diversi.
Art. 22 Diplomi di lingua straniera
  1. Le scuole possono preparare i candidati che intendono sostenere un esame per l’ottenimento di un diploma di lingua straniera, il quale sostituisce l’esame finale nella materia corrispondente.
  2. I Cantoni decidono quali esami per l’ottenimento di un diploma di lingua straniera possono sostituire l’esame finale.
  3. Le scuole convertono il risultato dell’esame per l’ottenimento di un diploma di lingua straniera nella nota d’esame secondo le prescrizioni cantonali e conformemente all’articolo 23 capoverso 1.
  4. L’esame per l’ottenimento di un diploma di lingua straniera sostenuto prima dell’inizio dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sostituisce l’esame finale soltanto se il diploma di lingua straniera è stato effettivamente conseguito.
  5. I candidati in possesso di un diploma di lingua straniera ai sensi del capoverso 2 possono essere dispensati in tutto o in parte dalle lezioni della materia corrispondente ma non dalla nota scolastica.
Art. 23 Calcolo delle note
  1. Nelle materie in cui sono svolti gli esami finali, la nota finale si compone in parti uguali della nota d’esame e della nota scolastica. Nelle materie che non prevedono esami finali la nota finale corrisponde alla nota scolastica.
  2. Se l’esame finale di una materia riguarda una sola prestazione, la nota d’esame viene arrotondata al punto o al mezzo punto. Se l’esame finale di una materia riguarda più prestazioni, la media delle prestazioni viene arrotondata a un decimale.
  3. La nota scolastica delle materie è data dalla media di tutte le note semestrali nella materia corrispondente. È arrotondata a un decimale.
  4. La nota finale delle materie e la nota finale dell’approccio interdisciplinare sono arrotondate al punto o al mezzo punto.
  5. La nota semestrale di una materia è composta da almeno due prestazioni valutate separatamente. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  6. Nell’approccio interdisciplinare la nota finale si compone in parti uguali della nota del LPI e della nota scolastica dell’AIM.
  7. La nota del LPI risulta dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione con discussione approfondita del LPI. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  8. La nota scolastica dell’AIM è data dalla media delle note semestrali. Ogni nota semestrale è composta dalle prestazioni valutate conformemente all’articolo 11 capoverso 4. La nota scolastica dell’AIM è arrotondata a un decimale. Nei cicli di formazione della durata di due semestri è data dalla media delle prestazioni fornite. È arrotondata al punto o al mezzo punto.
  9. La nota complessiva è data dalla media di tutte le note prese in considerazione conformemente all’articolo 24. È arrotondata a un decimale.
Art. 24 Superamento dell’esame
  1. Ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale sono considerate:
    1. le note finali nelle materie dell’ambito fondamentale;
    2. le note finali nelle materie dell’ambito specifico;
    3. le note finali nelle materie dell’ambito complementare;
    4. la nota finale ottenuta nell’approccio interdisciplinare.
  2. L’esame di maturità professionale è superato se:
    1. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
    2. lo scarto tra le note finali insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e
    3. non sono state attribuite più di due note finali inferiori al 4.
Art. 25 Ripetizione
  1. Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
  2. La ripetizione verte soltanto sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota finale insufficiente.
  3. Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per due semestri, per la nota finale sono considerate le note seguenti:
    1. nelle materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico, la nuova nota scolastica e la nota dell’esame di ripetizione;
    2. nelle materie dell’ambito complementare, soltanto la nuova nota scolastica.
  4. Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame non vengono frequentate le lezioni, per la nota finale sono considerate le note seguenti:
    1. nelle materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico, la nota dell’esame di ripetizione, senza tenere conto della nota scolastica precedente;
    2. nelle materie dell’ambito complementare deve essere sostenuto un esame scritto oppure orale; fa stato soltanto la nota dell’esame.
  5. Se la nota finale dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
    1. il LPI insufficiente deve essere rielaborato;
    2. se la nota scolastica dell’AIM è insufficiente, deve essere realizzata la presentazione di una nuova prestazione elaborata dal candidato nell’approccio interdisciplinare conformemente all’articolo 11 capoversi 3 e 4, seguita da una discussione approfondita;
    3. se è stata ottenuta una nota scolastica dell’AIM sufficiente, quest’ultima è presa in considerazione.
  6. La data per la ripetizione dell’esame è stabilita dall’autorità cantonale.
Art. 26 Conseguenze del mancato superamento dell’esame

Chi non ha superato l’esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione frequentato durante la formazione professionale di base consegue l’attestato federale di capacità, purché le condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.

Art. 27 Certificato delle note e attestato federale di maturità professionale
  1. Nel certificato delle note che accompagna l’attestato federale di maturità professionale sono riportati:
    1. la nota complessiva;
    2. le note finali delle materie dell’ambito fondamentale;
    3. le note finali delle materie dell’ambito specifico;
    4. le note finali delle materie dell’ambito complementare;
    5. la nota finale ottenuta nell’approccio interdisciplinare;
    6. la nota e il tema del LPI;
    7. l’indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro d’insegnamento;
    8. il titolo protetto riportato nell’attestato federale di capacità.
  2. Se una parte dell’esame di maturità professionale, ad eccezione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, il certificato delle note lo menziona; esso riporta la dicitura «Maturità professionale plurilingue» e specifica le lingue d’esame utilizzate.
  3. La SEFRI assicura l’uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

Sezione 7: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 28 Riconoscimento dei cicli di formazione
  1. I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione. Le domande di riconoscimento devono essere presentate alla SEFRI dall’autorità cantonale.
  2. I cicli sono riconosciuti se:
    1. sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, concretizzate nel programma quadro d’insegnamento;
    2. è emanato un programma d’insegnamento per il ciclo di formazione;
    3. i docenti sono qualificati.
  3. La SEFRI decide in merito al riconoscimento dei cicli di formazione. A tal fine si avvale di esperti ed elabora apposite direttive.
  4. Può riconoscere cicli di formazione vincolandoli a condizioni e stabilire un termine entro il quale tali condizioni devono essere adempiute.
Art. 29 Qualifiche dei docenti
  1. Alle qualifiche dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti di cui agli articoli 40 capoversi 2 e 3, 43 e 46 dell’ordinanza del 19 novembre 2003sulla formazione professionale.
  2. I docenti dei cicli di formazione plurilingui che insegnano la propria materia in una lingua straniera dispongono di:
    1. un certificato che attesta, nella lingua straniera in questione, almeno un livello di competenza C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
    2. una formazione continua riconosciuta in didattica bilingue o in didattica immersiva.
Art. 30 Revoca del riconoscimento
  1. Il riconoscimento di un ciclo di formazione è revocato se:
    1. le condizioni di cui all’articolo 28 capoverso 4 non sono adempiute entro il termine stabilito; o
    2. il ciclo di formazione non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento di cui all’articolo 28 capoverso 2 e le lacune riscontrate dalla SEFRI non sono state colmate entro i termini.
  2. Prima di revocare il riconoscimento la SEFRI consulta l’autorità cantonale competente.
Art. 31 Esperimenti pilota e deroghe cantonali
  1. Per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di una modifica della presente ordinanza, nel quadro del riconoscimento dei cicli di formazione la SEFRI può autorizzare esperimenti pilota limitati nel tempo che derogano a singole disposizioni degli articoli 7–27.
  2. Su richiesta di un Cantone e in caso di comprovate necessità, la SEFRI può autorizzare deroghe agli articoli 13, 16 e 21 per singoli gruppi o per la concessione di agevolazioni organizzative.
  3. La SEFRI disciplina in un’ordinanza relativa all’esperimento pilota o alle deroghe cantonali i dettagli delle deroghe alla presente ordinanza.
  4. Disciplina la procedura di autorizzazione in un’ordinanza generale.

Sezione 8: Esecuzione

Art. 32 Confederazione

La SEFRI ha i compiti e le attribuzioni seguenti:

  1. esercita l’alta vigilanza sulla maturità professionale federale;
  2. provvede al coordinamento a livello svizzero;
  3. ricorre a rappresentanti dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle scuole e delle scuole universitarie professionali nonché ad altri esperti per la gestione strategica e per lo sviluppo della maturità professionale federale.
Art. 33 Cantoni
  1. Salvo diversa disposizione della stessa, l’esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni.
  2. I Cantoni sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità dei cicli di formazione.
  3. La vigilanza sui cicli di formazione riconosciuti compete ai Cantoni.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 24 giugno 2009sulla maturità professionale è abrogata.

Art. 35 Disposizioni transitorie
  1. I maturandi che hanno iniziato la formazione per la maturità professionale prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore.
  2. Gli esami di maturità secondo il diritto anteriore si svolgono per l’ultima volta nel 2033.
  3. Le prescrizioni cantonali devono essere adeguate alla presente ordinanza e al programma quadro d’insegnamento entro il 31 luglio 2026.
  4. I programmi d’insegnamento per i cicli di formazione riconosciuti devono essere adeguati alla presente ordinanza e al programma quadro d’insegnamento entro il 31 luglio 2026.
  5. Le decisioni di riconoscimento rilasciate in base al diritto anteriore devono essere rinnovate. È fatto salvo il capoverso 7.
  6. Per il rinnovo della decisione di riconoscimento i Cantoni devono inviare alla SEFRI entro il 1° marzo 2027 i documenti seguenti:
    1. una domanda per il rilascio di una nuova decisione di riconoscimento;
    2. la conferma del completo adeguamento del ciclo di formazione alle disposizioni della presente ordinanza e al programma quadro d’insegnamento.
  7. Per i cicli di formazione con blended learning o per quelli plurilingui deve essere presentata entro il 1° marzo 2027 una nuova domanda di riconoscimento.
  8. Le decisioni di riconoscimento rilasciate in base al diritto anteriore mantengono la loro validità fino al 2033.
  9. Le domande di riconoscimento di cui all’articolo 28 che all’entrata in vigore della presente ordinanza risultano pendenti sono valutate secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026.

Zitiert in

Decisioni

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