Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
12.11.2003
In Kraft seit
01.01.2004
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

151.34

Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

(OTDis)

del 12 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2024)

Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1 Scopo
  1. La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.
  2. A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.
Art. 2 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza si applica:
    1. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
    2. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).
  2. Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.
  3. Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:
    1. gli accessi agli edifici e agli impianti;
    2. i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
    3. i marciapiedi viaggiatori;
    4. gli sportelli per gli utenti;
    5. i sistemi d’informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d’emergenza;
    6. i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
    7. i servizi accessori ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie;
    8. la concezione dell’entrata e dell’uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
    9. i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

Capitolo 2: Requisiti funzionali

Art. 3 Principi
  1. I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.
  2. Se l’autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.
  3. Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.
Art. 3a Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili
  1. Un servizio incaricato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.
  2. Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 1983sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/2014relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.
  3. Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.
  4. Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.
  5. Se una fermata non è di proprietà dell’impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest’ultima dei rispettivi adeguamenti.
Art. 4 Accesso
  1. Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.
  2. Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.
  3. Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.
Art. 5 Accesso con mezzi ausiliari
  1. L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito: a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg: 1. di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi, 2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento; b. ai deambulatori.
  2. Di regola, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.
  3. L’accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d’assistenza.
Art. 6 Spazi di sosta
  1. Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d’esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.
  2. Gli elementi dell’arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.
Art. 7 Comandi e servizi igienici
  1. Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.
  2. I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all’età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.
Art. 8 Disposizioni d’esecuzione

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

Capitolo 3: Aiuti finanziari

Sezione 1: .

Art. 9a11

Sezione 2:

Art.12a16

Sezione 3: Procedura

Art. 17a23
Art. 24 Versamento e restituzione degli aiuti finanziari

Il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 1990sui sussidi.

Art. 25 Condizioni e oneri cui sono vincolati gli aiuti finanziari

L’UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Zitiert in

Decisioni

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