730.02
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2026)
Nella presente ordinanza si intende per:
Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–3.2 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:
Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere:
Chi importa, commercializza o cede in Svizzera pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (UE) 2020/740deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato 4.2.
È punito secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera g e capoverso 2 LEne chiunque appone, su prodotti che non sono oggetto della presente ordinanza, etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con:
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 5.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegato 1.1(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2019. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2019. 2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione 2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II, ad eccezione dei numeri 4 lettera o, del regolamento (UE) 2019/2019. 2.2 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 posso-no essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli artico-li 3 e 6 e all’allegato II, ad eccezione del numero 4 lettera o, del regolamento (UE) 2019/2019. 2.3 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi di cui al numero 2.2 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell’allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019. 2.4 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a e 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o. 2.5 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell’allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un frigorifero conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2016.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2016. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.Allegato 1.2(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici per uso domestico e alle asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2023. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2023. 1.3 Dalle esigenze secondo l’allegato II articoli 1–6 e 9 numero 1 lettere a e c nonché numero 2 lettere i e vii del regolamento (UE) 2019/2023 sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2023. 1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.
Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione del numero 9 sezione 1 lettera h, del regolamento (UE) 2019/2023.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici per uso domestico e delle asciugabiancheria per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2019/2023 nonché gli allegati II, IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavatrice per uso domestico o un’asciugabiancheria per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2023 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2014.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2014. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.Allegato 1.3(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/2533. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2533. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2533.
2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 è inferiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533. 2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 e gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo gli allegati VI e IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/2534. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.Allegato 1.4Allegato 1.5(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2022. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2022. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.
Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione del numero 6 paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/2022.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2022 nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2017; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavastoviglie per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2022 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2017.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento dele-gato (UE) 2019/2017. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2017. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.Allegato 1.6(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete (compresi quelli integrati nelle cucine).
1.2 Sono esclusi:
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
I forni elettrici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all’allegato I numero 1.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei forni elettrici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numero 2.1 e II numero 1 del regolamento (UE) n. 66/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un forno elettrico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.Allegato 1.7(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete, comprese quelle vendute per scopi non domestici. 1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
2.1 Le cappe da cucina per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all’allegato I numero 1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014. 2.2 .
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
5.1 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate e cedute. 5.2 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.Allegato 1.8(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido. 1.2 Sono esclusi gli aspirapolvere di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.
Gli aspirapolvere di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 666/2013.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli aspirapolvere rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 666/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un aspirapolvere conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.Allegati 1.9 a 1.11Allegato 1.12(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2021. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2021. 1.3 Dalle esigenze secondo l’allegato II lettere A e B sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2021. 1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.
I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione della lettera D numeri 2–4, del regolamento (UE) 2019/2021.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un display elettronico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 1 del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2013. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.Allegato 1.13(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai condizionatori d’aria con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 206/2012. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.
I condizionatori d’aria e i ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei condizionatori d’aria e dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2012; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un condizionatore d’aria e un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 206/2012.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 4 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.
I condizionatori d’aria e i ventilatori che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.Allegato 1.14(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica a:
1.2 Sono esclusi:
a. gli armadi refrigerati di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a–o del regolamento (UE) 2015/1095;
b. le unità di condensazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettere a–c del regolamento (UE) 2015/1095;
c. i chiller di processo di cui all’articolo 1 paragrafo 3 lettere a–d del regolamento (UE) 2015/1095.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2015/1095.
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1095. 2.2 Dal 1° luglio 2018 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b e c devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) 2015/1095. 2.3 Dal 1° luglio 2019 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera d del regolamento (UE) 2015/1095.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–VIII del regolamento (UE) 2015/1095; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze di cui al numero 2 degli allegati IX, X o XI del regolamento (UE) 2015/1095.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI del regolamento delegato (UE) 2015/1094. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1094. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1094.
5.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti. 5.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.Allegato 1.15(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 2000 litri. 1.2 Sono esclusi gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 814/2013. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 814/2013.
2.1 Gli scaldacqua di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 814/2013. 2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile ≥ 150 litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. Fanno eccezione gli scaldacqua da incasso con dimensioni conformi al sistema di misura svizzero (SMS). 2.3 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. 2.4 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile > 500 e ≤ 2000 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 814/2013.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa uno scaldacqua e un serbatoio di accumulo dell’acqua calda conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 2 del regolamento (UE) n. 814/2013.
Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013si applica quanto segue:
Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.Allegato 1.16(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica nominale ≤ 400 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di riscaldamento e i generatori di calore di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 813/2013. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 813/2013.
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 813/2013. 2.2 Dal 1° gennaio 2024 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013 è superiore al 40 per cento. Fanno eccezione gli apparecchi per costruzioni militari e di protezione sotteranee.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente e un apparecchio di riscaldamento misto conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 813/2013.
Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013si applica quanto segue:
Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.Allegato 1.17(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle unità di ventilazione. 1.2 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 1253/2014.
2.1 Le unità di ventilazione residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1253/2014. 2.2 Le unità di ventilazione non residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1253/2014.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1253/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’unità di ventilazione conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato VI numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.Allegato 1.18(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 300 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1103. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1103.
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1103. 2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1, ad eccezione degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento. 2.3 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 51,5 per cento.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 3 del regolamento (UE) 2024/1103.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1186si applica quanto segue:
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 50 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1185.
Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1185.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1185; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186si applica quanto segue:
Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.Allegato 1.20(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 500 kW. 1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1189.
Le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2015/1189.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1189; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una caldaia a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.
Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 70 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187si applica quanto segue:
5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze di etichettatura valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2020. 5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzate a partire dalla data dell’entrata in vigore delle nuove etichette. Le caldaie con etichette previgenti possono essere cedute ancora per due anni dopo tale data.Allegato 1.21(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2024. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2024. 1.3 Sono esclusi dalle esigenze definite nell’allegato II numeri 1 e 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024 gli apparecchi di cui all’articolo 1 capoverso 3 del regolamento. 1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2024.
2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024. 2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024. 2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024. 2.4 Dal 1° settembre 2023 i refrigeratori per bevande di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 50. 2.5 Dal 1° settembre 2023 gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 65.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2024 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2018.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2018. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2018. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.Allegato 1.22(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2020. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2020. 1.3 Agli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2020 si applicano le esigenze definite nell’allegato II articolo 3 lettera e del regolamento (UE) 2019/2020. 1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2020.
2.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 4 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2020, ad eccezione del numero 3 lettera b paragrafo 1 lettera n nonché lettera c paragrafo 1 lettera f.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una sorgente luminosa o un’unità di alimentazione separata conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2015.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento dele-gato (UE) 2019/2015. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2015. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.
Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2025.Allegato 1.23(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1670. 1.2 Sono esclusi gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni senza filo e i tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1670. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/1670.
2.1 Smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli smartphone, dei telefoni cellulari, dei telefoni senza filo e dei tablet di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IIIbis del regolamento (UE) 2023/1670 e gli allegati II, IV, e IVbis del regolamento delegato (UE) 2023/1669; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/1670 e secondo l’allegato IX numeri 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1669.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IVbis e VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/1669. 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.
Gli smartphone, i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2026.Allegato 2.1(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 ll presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all’articolo 1 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/826. 1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/826.
Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato III numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/826.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2023/826; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’apparecchiatura domestica e un’apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 2 del regolamento (UE) 2023/826.
Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 devono soddisfare le esigenze in materia d’informazione sui prodotti secondo l’allegato III numero 3 del regolamento (UE) 2023/826.
Le apparecchiature di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.Allegato 2.2(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica agli alimentatori esterni con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1782. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1782. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.
Gli alimentatori esterni di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1782.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli alimentatori esterni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1782; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un alimentatore esterno conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.
Gli alimentatori esterni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.Allegato 2.3(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai computer di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013. 1.2 Sono esclusi i gruppi di prodotti di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 617/2013.
I computer di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 617/2013 per il tipo di apparecchio corrispondente.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei computer rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (UE) 617/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un computer conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero 7 del regolamento (UE) n. 617/2013.Allegato 2.4Allegato 2.5(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai piani cottura elettrici per uso domestico con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per scopi non domestici. 1.2 Sono esclusi i piani cottura per uso domestico che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
2.1 I piani cottura per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014. 2.2 .
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei piani cottura per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.2 e 2.2 e II numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un piano cottura per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.Allegato 2.6(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW. 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all’articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.
I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011.Allegato 2.7(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 I Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781. 1.2 Dalle esigenze secondo l’allegato I articoli 1 e 2 numeri 1, 2, 5–11 e 13 sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 2 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2019/1781. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
2.1 I motori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4 e all’allegato I numero 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/1781. 2.2 I convertitori di frequenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4 e all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) 2019/1781. 2.3 Dal 1° luglio 2023 i motori devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell’allegato I numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1781.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei motori e dei convertitori di frequenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1781; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un motore o un convertitore di frequenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1781.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato I numeri 2 e 4 del regolamento (UE) 2019/1781.
5.1 I motori e i convertitori di frequenza che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2022. 5.2 I motori che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.Allegato 2.8(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.
I circolatori senza premistoppa di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei circolatori senza premistoppa rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un circolatore senza premistoppa conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato I numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.Allegato 2.9(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle pompe per acqua. 1.2 Sono escluse le pompe per acqua di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 547/2012.
Le pompe per acqua di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 547/2012.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle pompe per acqua rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una pompa per acqua conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012.Allegato 2.10(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali. 1.2 Sono esclusi i trasformatori di potenza di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.
2.1 I trasformatori di potenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014. 2.2 Dal 1° luglio 2021 si devono soddisfare le esigenze della seconda fase di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei trasformatori di potenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 548/2014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un trasformatore di potenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere indicati conformemente all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 548/2014.
5.1 I trasformatori di potenza che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 non possono essere commercializzati né ceduti. 5.2 Sono eccettuati dal numero 5.1 i trasformatori di potenza di cui all’allegato I numeri 1.2–1.4 e 2 del regolamento (UE) n. 548/2014ordinati in modo vincolante prima del 31 dicembre 2015. 5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.Allegato 2.11(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai prodotti di riscaldamento dell’aria, ai prodotti di raffrescamento, ai chiller di processo ad alta temperatura e ai ventilconvettori di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2281. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/2281. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2016/2281.
Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2281.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2016/2281; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2016/2281.
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero 5 del regolamento (UE) 2016/2281.
5.1 I prodotti di riscaldamento dell’aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.Allegato 2.12(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica ai server e ai prodotti di archiviazione dati online di cui all’articolo 1 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/424. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/424.
2.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/424 per il tipo di apparecchio corrispondente. 2.2 Dal 1° marzo 2021 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell’allegato II numero 1.2.3 del regolamento (UE) 2019/424. 2.3 Dal 1° gennaio 2023, invece delle esigenze di cui all’allegato II numero 1.1.1 del regolamento (UE) 2019/424, devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato II numero 1.1.2 del regolamento (UE) 2019/424.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei server e dei prodotti di archiviazione dati online rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/424; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un server o un prodotto di archiviazione dati online conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/424.
5.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati a partire dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021. 5.2 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021. 5.3 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.Allegato 2.13(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature di saldatura di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/1784. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1784. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1784.
2.1 Le apparecchiature di saldatura di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 2, ad eccezione della lettera e, e 3 del regolamento (UE) 2019/1784 per il tipo di apparecchio corrispondente. 2.2 Dal 1° gennaio 2023 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell’allegato II numero 1 del regolamento (UE) 2019/1784.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature di saldatura rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1784; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’apparecchiatura di saldatura conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1784.
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/1784.
5.1 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021. 5.2 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.Allegato 2.14(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Il presente allegato si applica a:
2.1 Dal 1° gennaio 2024 i piani cottura professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera a possono essere ancora commercializzati e ceduti se si tratta di piani cottura a induzione o a infrarossi con riconoscimento della pentola non disattivabile a titolo permanente. 2.2 Dal 1° gennaio 2024 i forni aperti professionali per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera b possono essere ancora commercializzati e ceduti se dotati di accensione e spegnimento automatici attraverso una funzione di rilevamento del piatto. 2.3 Dal 1° gennaio 2024 le friggitrici professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 lettera c possono essere ancora commercializzate e cedute se la loro vasca ha un isolamento termico con un valore R minimo di 0,12 metri quadrati kelvin per watt. Eventuali zone fredde per prolungare la durata di vita dell’olio non devono essere isolate.
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità le caratteristiche necessarie di cui al numero 2 degli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete sono valutate in base ai documenti tecnici; i documenti tecnici devono spiegare il funzionamento delle caratteristiche necessarie e, nel caso delle friggitrici, specificare per l’isolamento termico della vasca il valore R in metri quadrati kelvin per watt a due cifre decimali e lo spessore dello strato di isolamento in millimetri. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa il sistema costruttivo e il funzionamento della caratteristica necessaria di un apparecchio da cucina professionale con raccordo alla rete.
Gli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.Allegato 2.15(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete del tipo sottopiano con vasca singola e del tipo a passaggio con funzione a capote per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri, posate e simili.
1.2 Sono escluse:
2.1 Dal 1° gennaio 2024 le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 possono ancora essere commercializzate e cedute solo se nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile di chi le commercializza o le cede sono fornite le seguenti informazioni sul prodotto:
2.2 Le informazioni sul prodotto indicate alle lettere c-l sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea «EN IEC 63136:2019 Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance».
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità sono misurate e calcolate le caratteristiche di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati nonché un rimando alla pagina web liberamente accessibile. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete di cui al numero 1 come descritto al numero 3.1; i risultati delle misurazioni e dei calcoli non devono divergere di oltre il 10 per cento dai dati forniti da chi commercializza o cede il prodotto.
Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.Allegato 3.1Allegato 3.2(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
1.1 Il presente allegato si applica alle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule o cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche. 1.2 Sono escluse le macchine da caffè per uso domestico che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè a filtro funzionanti senza pressione.
2.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea EN 60661. Il consumo annuo di energia è calcolato moltiplicando per 365 il consumo di energia determinato secondo la norma; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 2.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una macchina da caffè per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 2.1; i valori misurati non possono superare i valori dichiarati di oltre il 5 per cento.
3.1 L’etichettaEnergia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se l’etichettaEnergia è stampata in formato più grande, devono rimanere invariate le proporzioni delle suddette specifiche. Le proporzioni degli elementi grafici devono rimanere invariate. Lo sfondo è bianco.A) Tratto del bordo: 3 pt – angoli arrotondati 2 mm – X-00-00-00
[tab] classe più elevata: X-00-X-00
[tab] seconda classe: 70-00-X-00
[tab] terza classe: 30-00-X-00
[tab] quarta classe: 00-00-X-00
[tab] quinta classe: 00-30-X-00
[tab] sesta classe: 00-70-X-00
[tab] ultima classe: 00-X-X-00
[tab] Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 %
G) Classe di efficienza energetica: freccia: larghezza 15 mm, altezza 8 mm, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 %
H) Consumo annuo di energia: 1.5 pt – X-00-00-00 – angoli arrotondati: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X
I) Norma: Frutiger LT Std light – 6/7 pt – 00-00-00-X
3.2 La classificazione nelle categorie di efficienza avviene sulla base della griglia seguente, secondo la norma europea EN 60661. [tab] A+++: < 37 %
[tab] A++: 37 % ≤ x < 46 %
[tab] A+: 46 % ≤ x < 58 %
[tab] A: 58 % ≤ x < 72 %
[tab] B: 72 % ≤ x < 90 %
[tab] C: 90 % ≤ x < 112 %
[tab] D: 112 % ≤ x
3.3 Per la vendita su Internet il meccanismo di visualizzazione dell’etichettaEnergia è riportato in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate nel numero 3.1.
3.4 L’etichettaEnergia può essere visualizzata mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichettaEnergia è conforme alle specifiche di cui al numero 3.5. Con il primo clic o il primo movimento del cursore del mouse sull’immagine appare l’intera etichettaEnergia.3.5 In caso di visualizzazione annidata l’immagine utilizzata per accedere all’etichettaEnergia è costituita da una freccia nel colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto sull’etichettaEnergia. La freccia riporta la classe di efficienza energetica del prodotto in bianco in caratteri di dimensione equivalente a quella del prezzo e si presenta in uno dei seguenti due formati:Allegato 4.1(art. 10, 11 e 12)
1.1 Il consumo di energia si misura secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETVed è indicato nell’unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km). 1.2 Per i veicoli non alimentati a benzina, deve essere indicato anche l’equivalente benzina per 100 chilometri. 1.3 Se per un veicolo non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, possono essere utilizzati valori provvisori. I dati devono essere indicati come provvisori ed essere sostituiti immediatamente non appena sono disponibili un’approvazione svizzera del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità.
2.1 Le emissioni di CO2si misurano secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV e sono indicate in grammi per chilometro.
2.2 .
2.3 Le emissioni di CO2derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità si calcolano in base ai fattori stabiliti dal DATEC secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera c.
3.1 Le automobili sono classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G sulla base del loro consumo di energia assoluto. 3.2 È considerato consumo di energia assoluto l’equivalente benzina per l’energia primaria arrotondato alla seconda posizione decimale. 3.3 Limiti delle categorie 3.3.1 Il limite tra le categorie B e C è stabilito sulla base dell’equivalente benzina per l’energia primaria (EB-EP) che corrisponde all’obiettivo di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge del 23 dicembre 2011sul CO2. 3.3.2 I restanti limiti delle categorie sono stabiliti in modo che la differenza tra il limite di una categoria e il successivo limite di categoria superiore o inferiore sia pari di volta in volta al 20 per cento dell’EB-EP corrispondente all’obiettivo
4.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni deve apporvi l’etichettaEnergia.
4.2 L’etichettaEnergia deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.
4.3 Deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile.
4.4 Nei giorni durante i quali l’esposizione non è aperta al pubblico non vige l’obbligo di etichettatura.
4.5 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’UFE concernente l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.
4.6 Gli elenchi di cui all’articolo 11 capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all’UFE.
4.7 EtichettaEnergia
4.7.1 L’etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazione del tipo, il numero della scheda tecnica, il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN) o il numero di matricola mediante lo strumento online messo a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichettaEnergia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell’esempio figurante al numero 10.
4.7.2 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera, e l’etichettaEnergia non si può allestire mediante il VIN o il numero di matricola, l’etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch’esso messo a disposizione dall’UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 36 o 37 della direttiva (UE) 2018/858. I dati per l’accesso a questo strumento online devono essere richiesti all’UFE dietro indicazione di una persona responsabile.
4.7.3 Se per un’automobile non esistono né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, l’etichettaEnergia è allestita utilizzando valori provvisori e indicata come provvisoria. L’etichettaEnergia deve essere sostituita immediatamente non appena sono disponibili un’approvazione del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità. L’allestimento dell’etichetta provvisoria è basato sul numero 4.7.2.
4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare i seguenti dati:
4.7.5 In forma stampata l’etichettaEnergia deve avere il formato 297 mm × 210 mm (DIN-A4 formato verticale).
4.7.6 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano inoltre i seguenti requisiti:
a. gli schermi su cui è rappresentata l’etichettaEnergia devono avere una diagonale di almeno 9,7 pollici (formato verticale);
b. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base; essa non deve scomparire nella modalità stand-by, con un salvaschermo o in nessun’altra maniera;
c. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automaticamente all’impostazione di base;
d. l’etichettaEnergia deve poter essere consultata direttamente indipendentemente dall’impostazione dello schermo.
5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
5.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.
5.3 La categoria di efficienza energetica dell’automobile pubblicizzata deve essere inoltre rappresentata in un grafico. Il grafico deve rappresentare la scala a colori con tutte e sette le categorie di efficienza energetica nonché una freccia nera puntata in senso contrario all’altezza della categoria di efficienza energetica del veicolo e recante la corrispondente lettera di colore bianco. Devono essere utilizzati i file di immagini messi a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica deve essere conforme all’esempio figurante al numero 11, avere una larghezza e una lunghezza minime rispettivamente di 15 mm e di 20 mm e occupare almeno l’1 per cento dell’intera superficie pubblicitaria.
5.4 Se la dimensione minima della rappresentazione grafica (15 x 20 mm) occupa più del 5 per cento della superficie pubblicitaria, è possibile rinviare alle indicazioni e al grafico mediante un codice QR o un indirizzo Internet. Le indicazioni e la rappresentazione grafica devono apparire direttamente quando il codice QR viene scansionato o l’indirizzo Internet è consultato.
6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media visivi ed elettronici devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
6.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.
6.3 Per gli annunci di vendita online la categoria di efficienza energetica deve essere rappresentata anche in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza del grafico deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata.
7.1 Chi per nuove automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri mette a disposizione listini prezzi o un configuratore online deve specificare al loro interno, per ogni singolo veicolo, i valori di consumo energetico ai sensi dei numeri 1.1 e 1.2 e delle emissioni di CO2ai sensi del numero 2. Nel caso delle automobili vanno altresì indicati la classe di efficienza energetica, il valore target delle emissioni di CO2di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2e la media delle emissioni di CO2ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera b.
7.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.
7.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un veicolo, le indicazioni possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tutte le versioni.
7.4 Per i configuratori online la categoria di efficienza energetica deve inoltre essere rappresentata in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata. Tutti i dati devono essere disponibili al più tardi al completamento della configurazione del veicolo.
8.1 Per i veicoli con motori policarburante che possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2nonché il calcolo dell’equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria.
8.2 Per i veicoli a trazione parzialmente elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, l’indicazione relativa al consumo di energia, il calcolo dell’equivalente benzina, il calcolo delle emissioni di CO2derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.
Per l’anno 2020 si considerano tipi di veicolo attuali ai sensi del numero 3.3 le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 maggio 2019.
1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/740. 1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/740. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero 1 del regolamento (UE) 2020/740 e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009.
2.1 Chi importa in Svizzera pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4 paragrafi 1–4, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2020/740. 2.2 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/740. 2.3 Chi, per un’automobile nuova, offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/740. 2.4 L’indicazione dei parametri degli pneumatici conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2020/740 e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (UE) 2020/740. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
Le informazioni da fornire sui parametri dell’etichettatura degli pneumatici di cui al numero 1 sono determinate conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/740.Allegato 5(art. 17)
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