Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
11.11.2020
In Kraft seit
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

520.11

Ordinanza
sulla protezione civile

(OPCi)

dell’11 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2026)

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1
  1. La presente ordinanza disciplina la protezione civile quale parte della protezione della popolazione.
  2. Disciplina in particolare: a. l’idoneità al servizio di protezione civile e l’idoneità a prestare servizio di protezione civile; b l’obbligo di prestare servizio e la prestazione di servizio nella protezione civile; c. le costruzioni di protezione; d. l’istruzione; e. il materiale.

Capitolo 2: Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Definizioni
  1. È dichiarato abile al servizio di protezione civile chiunque dal punto di vista medico soddisfa fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.
  2. È dichiarato abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è dichiarato abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente.
Art. 3 Apprezzamento medico

L’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile si fonda sui risultati della visita medica, sui certificati medici e su ulteriori rapporti rilevanti in materia.

Art. 4 Competenze
  1. L’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile compete alle commissioni per la visita sanitaria (CVS) conformemente all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 novembre 2004concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull’OAMM.
  2. L’organo responsabile della convocazione è competente per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile.

Sezione 2: Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile

Art. 5 Persone da sottoporre all’apprezzamento medico
  1. In occasione del reclutamento, la CVS valuta l’idoneità al servizio di protezione civile dal punto di vista medico:
    1. degli uomini con cittadinanza svizzera dichiarati inabili al servizio militare;
    2. degli uomini che al momento della loro naturalizzazione hanno 24° anni compiuti;
    3. delle persone la cui domanda di prestare servizio di protezione civile a titolo volontario è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.
  2. Nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), valuta l’idoneità al servizio di protezione civile:
    1. delle persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento;
    2. delle persone che si annunciano volontarie per far parte di un care team.
  3. Valuta inoltre l’idoneità al servizio di protezione civile:
    1. delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (militi), se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile;
    2. delle persone dichiarate inabili al servizio di protezione civile che desiderano un nuovo apprezzamento della loro idoneità al servizio di protezione civile;
    3. delle persone reclutate per il servizio militare che dopo il reclutamento, ma prima di aver assolto la scuola reclute, sono state dichiarate inabili al servizio militare.
Art. 6 Decisioni
  1. Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:
    1. abile al servizio di protezione civile;
    2. abile al servizio di protezione civile, senza l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della protezione civile;
    3. decisione rinviata fino al .;
    4. inabile al servizio di protezione civile.
  2. Le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell’apprezzamento medico, sono rinviate. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni.
Art. 7 Notifica della decisione
  1. La CVS comunica e spiega a voce la decisione alla persona esaminata, notificandogliela anche per scritto. Se l’apprezzamento ha luogo con procedura in assenza, la decisione è notificata solo in forma scritta.
  2. La decisione è notificata all’istanza che ha presentato o inoltrato la domanda nonché all’organo cantonale responsabile della protezione civile.
Art. 8 Domanda di nuovo apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile
  1. Una domanda di nuovo apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile può essere presentata dalle persone e dagli enti seguenti:
    1. militi che in quel momento non sono in servizio;
    2. il comandante della protezione civile;
    3. i medici di fiducia competenti;
    4. i medici curanti di militi che in quel momento non sono in servizio;
    5. l’organo cantonale responsabile della protezione civile nell’ambito della sua funzione di vigilanza;
    6. l’assicurazione militare per i suoi assicurati;
    7. il Servizio medico militare.
  2. Le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d presentano la loro domanda motivata all’organo cantonale responsabile della protezione civile all’attenzione del Servizio medico militare.
  3. La domanda deve essere corredata del libretto di servizio e di un eventuale certificato medico in busta chiusa.
  4. Fino alla decisione in merito alla sua idoneità al servizio di protezione civile, la persona da sottoporre ad apprezzamento medico non può essere chiamata a prestare servizio di protezione civile.
Art. 9 Procedura di domanda
  1. Il Servizio medico militare avvia la nuova procedura di apprezzamento medico tramite convocazione e designa la CVS responsabile dell’apprezzamento medico.
  2. Qualora i certificati medici e gli altri documenti rilevanti fossero sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza. In caso contrario essa sarà convocata per un apprezzamento medico.
  3. La notificata della decisione è disciplinata dall’articolo 7.

Sezione 3: Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio di protezione civile

Art. 10 Militi da sottoporre all’apprezzamento medico

Il medico di fiducia sottopone ad apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio di protezione civile che:

  1. non possono entrare in servizio per motivi di salute;
  2. annunciano problemi di salute in occasione dell’interrogazione sanitaria d’entrata o d’uscita;
  3. necessitano di un trattamento medico durante il servizio di protezione civile.
Art. 11 Visita da parte del medico di fiducia
  1. Se in base alla documentazione disponibile il medico di fiducia non può decidere in merito all’idoneità a prestare servizio di protezione civile, l’organo responsabile del servizio convoca la persona in questione alla visita medica.
  2. Alla persona che, per motivi di salute, non è in grado di entrare in servizio di protezione civile, l’organo responsabile della convocazione o della chiamata in servizio può intimare di tenersi a disposizione per la visita medica.
Art. 12 Decisioni
  1. Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini:
    1. abile a prestare servizio di protezione civile;
    2. dispensato per motivi di salute;
    3. licenziato per motivi medici al momento dell’entrata in servizio;
    4. licenziato per trattamento medico.
  2. Se è necessario un nuovo apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile, il medico di fiducia presenta una relativa domanda all’organo cantonale responsabile della protezione civile all’attenzione del Servizio medico militare allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti.
Art. 13 Assunzione dei costi

L’organo responsabile della convocazione o della chiamata in servizio si assume le spese dell’apprezzamento eseguito dal medico di fiducia, come pure delle visite specialistiche effettuate su richiesta di quest’ultimo.

Art. 14 Diritti e doveri dei militi
  1. I militi per i quali è richiesto un apprezzamento medico devono sottoporsi alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell’organo responsabile della convocazione o della chiamata in servizio.
  2. Essi sono tenuti a presentare i certificati medici necessari e se ne assumono i costi.
  3. Le visite di un medico di fiducia o di un medico specialista al di fuori di un servizio di protezione civile non danno alcun diritto al soldo, all’indennità per perdita di guadagno, al rimborso delle spese o a prestazioni secondo la legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 15 Obbligo del segreto

Le persone che collaborano o che sono presenti alla visita medica o all’apprezzamento medico sono tenute a mantenere il segreto di servizio, il segreto di funzione e il segreto professionale.

Art. 16 Trattamento dei dati
  1. I dati secondo l’articolo 26 capoversi 2 e 3 della legge federale del 3 ottobre 2008sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) registrati sulla base dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile sono trattati nel sistema d’informazione medica dell’esercito.
  2. I dati sanitari concernenti l’idoneità a prestare servizio di protezione civile sono conservati dai medici di fiducia.
  3. I dati sanitari necessari per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio di protezione civile sono messi a disposizione del Servizio medico militare.
  4. Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 24–29 LSIM.

Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Durata

Art. 17

L’obbligo di prestare servizio di protezione civile dura 14 anni.

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile
per gli Svizzeri all’estero

Art. 18
  1. Gli Svizzeri all’estero domiciliati nelle zone limitrofe estere che lavorano in Svizzera sono soggetti all’obbligo di notifica e possono essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
  2. I Cantoni di confine decidono se convocare per il servizio di protezione civile gli Svizzeri di cui al capoverso 1. La competenza è del Cantone in cui si trova il luogo di lavoro del milite.

Sezione 3: Servizio volontario nella protezione civile

Art. 19
  1. Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve presentare una domanda scritta all’organo cantonale responsabile della protezione civile.
  2. Le persone la cui domanda è stata accolta devono partecipare al reclutamento, salvo che non abbiano già partecipato a un reclutamento in precedenza.
  3. L’incorporazione nella protezione civile a titolo volontario vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all’ammissione.
  4. Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa.
  5. Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio neppure a titolo volontario.

Sezione 4: Proscioglimento anticipato, reincorporazione e riammissione

Art. 20 Proscioglimento anticipato
  1. Su richiesta di un’organizzazione partner, possono essere prosciolti anzitempo dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile:
    1. i membri di un’organizzazione partner impiegati a titolo di attività principale che sono indispensabili per quest’ultima;
    2. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d’emergenza.
  2. Sono considerati organizzazioni partner:
    1. i corpi di polizia cantonali e comunali;
    2. i corpi pompieri e i centri d’intervento;
    3. le organizzazioni della sanità pubblica, in particolare cliniche e ospedali pubblici e privati, gli istituti e le case di cura, gli istituti per l’esecuzione di pene detentive nonché i servizi di salvataggio;
    4. i servizi tecnici che assicurano l’esercizio delle infrastrutture critiche.
  3. Un proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile è accordato unicamente se:
    1. l’attività prevista presso l’organizzazione partner non può essere svolta altrimenti e la relativa funzione non può essere assunta da un’altra persona;
    2. il milite interessato dà il suo consenso.
Art. 21 Procedura
  1. La domanda di proscioglimento anticipato deve essere sottoposta all’organo cantonale responsabile della protezione civile. La domanda deve essere corredata della dichiarazione del milite in cui concorda con il proscioglimento anticipato.
  2. L’organo cantonale responsabile della protezione civile emette una decisione in merito al proscioglimento anticipato e la comunica senza indugio:
    1. alla persona interessata indicando le possibilità di fare opposizione;
    2. all’organizzazione partner interessata;
    3. all’organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite in questione.
Art. 22 Reincorporazione
  1. Se il motivo del proscioglimento anticipato viene a cadere, l’organizzazione partner lo deve comunicare all’organo cantonale responsabile della protezione civile. Questo trasmette la comunicazione all’organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite.
  2. L’organizzazione partner deve indicare nella comunicazione il motivo per cui non necessita più della persona in questione. Essa precisa, se del caso, che i presupposti per un proscioglimento anticipato mancano solo temporaneamente.
  3. Sono considerati motivi di reincorporazione in particolare:
    1. l’incorporazione in un’altra funzione che non dà diritto al proscioglimento anticipato;
    2. la concessione di un congedo non pagato della durata superiore ai sei mesi;
    3. la cessazione del rapporto di lavoro.
  4. L’organo cantonale responsabile della protezione civile prende una decisione in merito alla reincorporazione e la comunica senza indugio:
    1. alla persona interessata, indicando le possibilità di fare opposizione;
    2. all’organizzazione partner interessata;
    3. all’organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite in questione.
Art. 23 Libretto di servizio
  1. La persona prosciolta anzitempo deve conservare con cura il libretto di servizio.
  2. Se viene reincorporata nella protezione civile, deve trasmettere il libretto di servizio all’organo responsabile della protezione civile del suo luogo di domicilio.
Art. 24 Riammissione
  1. La persona esclusa dal servizio secondo l’articolo 38 LPPC che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l’esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova.
  2. L’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha la facoltà di consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

Sezione 5: Diritti e doveri dei militi

Art. 25 Obbligo di notifica
  1. I militi devono comunicare spontaneamente all’amministrazione militare del loro Cantone di domicilio, entro i termini indicati, quanto segue:
    1. cambiamenti del nome: entro due settimane;
    2. cambiamenti dell’indirizzo del domicilio e dell’indirizzo postale: entro due settimane;
    3. trasferimento del domicilio all’estero: due mesi prima della partenza;
    4. soggiorni all’estero ininterrotti di almeno dodici mesi: due mesi prima della partenza;
    5. trasferimento del luogo di lavoro all’estero o dall’estero in Svizzera: entro due settimane.
  2. I militi domiciliati nelle zone limitrofe estere che lavorano in Svizzera devono comunicare i dati di cui al capoverso 1 all’amministrazione militare cantonale competente.
  3. Le infrazioni all’obbligo di notifica sono punibili secondo l’articolo 89 LPPC.
Art. 26 Diritto al soldo
  1. Danno diritto al soldo:
    1. le giornate di reclutamento;
    2. i servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–53 LPPC;
    3. gli interventi prestati per dare seguito a una chiamata in servizio secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.
  2. Un giorno di servizio dà diritto al soldo se sono state prestate almeno otto ore di servizio.
  3. Il diritto al soldo vale fino al giorno del licenziamento compreso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate quel giorno.
  4. Esso si prescrive a un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.
  5. I militi che beneficiano del congedo secondo l’articolo 44 hanno diritto al soldo il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza.
  6. I militi licenziati durante un congedo hanno diritto al soldo fino al giorno di inizio del congedo compreso.
  7. I militi congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo a condizione che assolvano un servizio consecutivo di almeno otto giorni, esclusi i due giorni di congedo per il fine settimana.
Art. 27 Calcolo del soldo
  1. L’ammontare del soldo si basa sul grado secondo l’articolo 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 21 febbraio 2018concernente l’amministrazione dell’esercito.
  2. Prestazioni di servizio corrispondenti a una funzione superiore a quella del proprio grado non danno diritto a un soldo più elevato.
  3. Le prestazioni di servizio di almeno due ore, ma inferiori alle otto ore, sono sommate e retribuite con il soldo alla fine dell’anno civile; ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.
Art. 28 Giornate di reclutamento

Per le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile le giornate di reclutamento valgono come giorni di servizio.

Art. 29 Vitto

L’organo responsabile della chiamata o della convocazione provvede a un vitto confacente al servizio.

Art. 30 Funzioni e gradi
  1. I gradi nella protezione civile sono assegnati in base all’istruzione seguita e alla funzione rivestita nella protezione civile dai militi.
  2. Le funzioni e i gradi sono stabiliti nell’allegato 1.
  3. I Cantoni attribuiscono i gradi ai comandanti della protezione civile e ai loro sostituti conformemente all’allegato 1 in base alle dimensioni delle formazioni.
  4. I comandanti hanno la facoltà, secondo le istruzioni cantonali, di promuovere i tenenti al grado di primo tenente, i caporali al grado di sergente e i soldati al grado di appuntato.
Art. 31 Quadri e specialisti
  1. Sono considerati quadri i militi con grado equivalente o superiore a quello di caporale.
  2. I quadri possono essere promossi solo dopo aver assolto l’istruzione necessaria per esercitare la nuova funzione.
  3. Gli specialisti possono assumere la loro funzione solo dopo aver assolto l’istruzione complementare necessaria.
Art. 32 Cambiamento di funzione

I militi attribuiti a una funzione inferiore a quella esercitata in precedenza assumono il grado previsto per la nuova funzione.

Capitolo 4: Militi adibiti all’adempimento di compiti federali

Art. 33
  1. Secondo le loro possibilità i Cantoni mettono a disposizione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) dei militi per l’espletamento di compiti federali. A tal fine l’UFPP può stipulare accordi di prestazioni con uno o più Cantoni.
  2. Gli accordi di prestazioni disciplinano in particolare l’istruzione, la tenuta dei controlli, la convocazione e la chiamata in servizio, l’equipaggiamento, la condotta e l’assunzione dei costi.

Capitolo 5: Convocazione, chiamata in servizio e compiti di controllo

Art. 34 Effettivi di reclutamento

I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero di militi necessari per ciascuna funzione di base.

Art. 35 Assolvimento dei servizi d’istruzione

L’istruzione di base, l’istruzione complementare e l’istruzione dei quadri è considerata assolta se il milite ha seguito almeno il 90 percento del tempo indicato nel programma d’istruzione.

Art. 36 Differimento dei servizi d’istruzione
  1. I militi della protezione civile possono, al più tardi tre settimane prima dell’entrata in servizio, presentare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento di un servizio d’istruzione.
  2. L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.
  3. Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio.
Art. 37 Tenuta dei controlli nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile
  1. La tenuta dei controlli da parte della protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) comprende in particolare:
    1. la pianificazione, la gestione e il controllo degli effettivi reali e regolamentari del personale;
    2. il controllo sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio;
    3. il controllo dei limiti temporali massimi;
    4. l’allestimento di preavvisi di servizio e convocazioni;
    5. l’amministrazione della corrispondenza;
    6. la registrazione dei giorni di servizio prestati;
    7. l’amministrazione dei volontari e di altre persone secondo l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2009sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM);
    8. l’archiviazione dei documenti allestiti o ricevuti in relazione alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio, dichiarate abili al servizio o che prestano servizio oppure a una prestazione di servizio.
  2. La tenuta dei controlli è di competenza degli organi cantonali responsabili della protezione civile.
  3. Titolare dei dati contenuti nel PISA è il comando Istruzione (art. 2a e allegato 1 OSIM). L’UFPP è titolare dei dati contenuti nel PISA per il settore protezione civile.
Art. 38 Correttezza dei dati nel PISA
  1. Il Comando Istruzione verifica con controlli regolari la correttezza dei dati contenuti nel PISA. Se sono necessarie delle correzioni, lo comunica all’UFPP.
  2. L’UFPP incarica i Cantoni di apportare le correzioni necessarie.
Art. 39 Trasferimento di dati nel PISA
  1. L’organo addetto ai controlli provvede affinché i dati relativi ai giorni di servizio prestati, gestiti nei rispettivi sistemi, vengano trasferiti nel PISA per l’amministrazione dei servizi. Se possibile, ciò deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla fine del relativo servizio.
  2. L’organo addetto ai controlli provvede affinché i dati di tutti i servizi prestati in un anno civile siano registrati in modo completo nel PISA entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Art. 40 Convocazione a servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base e chiamata in servizio per interventi

Possono essere convocati a un servizio d’istruzione successivo all’istruzione di base o chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base secondo l’articolo 49 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.

Art. 41 Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro
  1. I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro; è fatto salvo l’impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso un organo responsabile della protezione civile.
  2. Nell’ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in alcun caso essere impiegati per prestazioni di protezione civile a favore del proprio datore di lavoro.
Art. 42 Obbligo di entrare in servizio

In caso di chiamata in servizio o di convocazione i militi sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell’organo responsabile della chiamata in servizio o della convocazione.

Art. 43 Annuncio di malattia o infortunio prima dell’entrata in servizio

Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’organo responsabile della convocazione o della chiamata in servizio e inviare allo stesso un certificato medico in busta chiusa e il libretto di servizio.

Art. 44 Congedo
  1. I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, presentare una domanda scritta di congedo all’autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata.
  2. L’organo responsabile della convocazione decide in via definitiva in merito alla domanda.
  3. In casi urgenti la domanda può essere presentata anche durante il servizio. In merito a tali domande decide il responsabile del servizio in via definitiva.
  4. Non vi è diritto al congedo.

Capitolo 6: Interventi di pubblica utilità

Sezione 1: Definizioni e condizioni

Art. 45 Definizioni
  1. Per «interventi di pubblica utilità» s’intendono prestazioni di servizio nell’ambito di corsi di ripetizione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 3 LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a favore di organizzatori di manifestazioni.
  2. I corsi di ripetizione volti in primo luogo all’istruzione e al perfezionamento in ambito specialistico, non sono considerati interventi di pubblica utilità.
  3. Per «personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile» secondo l’articolo 1a capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno s’intendono le seguenti persone impiegate a tempo pieno o parziale presso un organo statale:
    1. comandanti della protezione civile e loro sostituti;
    2. istruttori della protezione civile.
Art. 46 Condizioni
  1. Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando:
    1. i richiedenti non sono in grado di svolgere i compiti con mezzi propri e l’intervento di pubblica utilità è di interesse pubblico;
    2. l’intervento è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso dell’istruzione;
    3. l’intervento non fa eccessiva concorrenza alle imprese private; e
    4. l’evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.
  2. Gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale devono essere d’importanza nazionale o internazionale.

Sezione 2: Interventi di pubblica utilità a livello nazionale

Art. 47 Domanda
  1. Gli organizzatori presentano le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale all’UFPP al più tardi un anno prima dell’inizio dell’intervento. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande presentate più tardi.
  2. La domanda deve essere inoltrata tramite l’organo cantonale responsabile della protezione civile del relativo Cantone. Questo correda la domanda di un parere in merito alle possibilità d’intervento e alla disponibilità di personale e mezzi e la trasmette all’UFPP.
  3. Se nell’ambito di un intervento di pubblica utilità i singoli interventi e luoghi di svolgimento si trovano in cantoni diversi o se ognuno ha un’organizzazione propria, è necessario presentare una domanda separata per ciascun intervento e ciascun luogo di svolgimento.
  4. Nella loro domanda i richiedenti devono dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 46 sono soddisfatte.
Art. 48 Personale

Il Cantone in cui si svolge l’intervento di pubblica utilità deve dimostrare che è in grado di mettere a disposizione il personale necessario o che il personale mancante è messo a disposizione da un altro Cantone.

Art. 49 Esame e decisione
  1. L’UFPP esamina le domande e decide in merito alla loro autorizzazione.
  2. Nella decisione dell’UFPP sono fissati la durata dell’intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l’occasione e il limite di spesa.
Art. 50 Coordinamento e direzione
  1. Il Cantone in cui si svolge l’intervento decide, in collaborazione con il richiedente, in merito al coordinamento e alla direzione dell’intervento.
  2. D’intesa con i Cantoni interessati e i richiedenti, nella decisione viene stabilito l’organo responsabile per il coordinamento e la direzione degli interventi che prevedono l’impiego di diverse organizzazioni di protezione civile.
  3. I militi della protezione civile sono sempre subordinati ai propri quadri.
Art. 51 Materiale dell’esercito
  1. La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell’esercito necessario per completare l’equipaggiamento di base della protezione civile nell’ambito degli interventi di pubblica utilità.
  2. Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell’esercito il materiale dell’esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 52 Versamento di una parte dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno
  1. Se l’evento gli permette di conseguire un cospicuo introito, il richiedente è tenuto a versare una parte adeguata dello stesso al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Su relativa richiesta presenta il conteggio finale dell’evento all’UFPP.
  2. L’importo da versare corrisponde al massimo alla somma delle indennità di perdita di guadagno versate ai militi della protezione civile impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
Art. 53 Copertura assicurativa

Affinché un intervento possa essere autorizzato, il richiedente deve attestare in forma scritta all’UFPP di disporre di una copertura assicurativa sufficiente allo scopo.

Art. 54 Assunzione dei costi
  1. L’UFPP fissa degli importi forfettari in relazione all’assunzione dei costi per soldo, convocazione, viaggio, oneri amministrativi, vitto e alloggio nell’ambito di interventi di pubblica utilità a livello nazionale.
  2. Questi sono calcolati sulla base dei costi per soldo, convocazione, viaggio, amministrazione e vitto per interventi della protezione civile con ordinario proprio e pernottamento in dormitori.
  3. I costi rimanenti sono a carico del richiedente.

Sezione 3: Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale

Art. 55 Domanda

Gli organizzatori presentano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale all’organo responsabile della protezione civile del relativo Cantone.

Art. 56 Notifica all’UFPP
  1. L’organo cantonale responsabile della protezione civile comunica all’UFPP, al più tardi tre mesi prima dell’inizio di un intervento di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale, le indicazioni seguenti:
    1. l’evento in questione;
    2. il nome del richiedente;
    3. i luoghi e le date d’intervento;
    4. i lavori previsti;
    5. i giorni di servizio complessivi da prestare.
  2. Se l’intervento non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi due settimane dopo l’arrivo della notifica l’UFPP ingiunge al competente organo del relativo Cantone di non effettuare l’intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se l’organo competente è disposto ad apportare le necessarie modifiche, le indicazioni devono essere nuovamente inoltrate entro due settimane.
Art. 57 Decisione

L’organo cantonale responsabile della protezione civile decide in merito all’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 58 Contenuto della decisione formale
  1. L’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare le indicazioni seguenti:
    1. designazione quale «autorizzazione»;
    2. autorità che rilascia l’autorizzazione;
    3. beneficiari dell’autorizzazione;
    4. motivazione;
    5. base legale;
    6. evento sostenuto;
    7. lavori autorizzati;
    8. luoghi e date relativi agli interventi;
    9. numero complessivo di giorni di servizio da prestare;
    10. ulteriori condizioni e oneri;
    11. assunzione dei costi;
    12. indicazione dei rimedi giuridici;
    13. formula di notifica;
    14. firma dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, con luogo e data.
  2. Anche il rifiuto di una domanda di autorizzazione deve essere comunicato sotto forma di decisione formale.
Art. 59 Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi

I militi possono essere impiegati unicamente per i lavori citati nell’autorizzazione e nel rispetto delle condizioni e degli oneri ivi indicati.

Art. 60 Luogo d’intervento

Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi.

Art. 61 Eventi particolari

Se eventi particolari come catastrofi e situazioni d’emergenza richiedono l’intervento dei militi della protezione civile per la protezione, il salvataggio e l’assistenza alla popolazione, i militi impiegati in un intervento di pubblica utilità possono essere liberati dal loro compito in qualsiasi momento e senza ripercussioni sui costi.

Capitolo 7: Istruzione

Art. 62 Istruzione dei quadri

L’istruzione dei quadri è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 63 Istruzione complementare

Assolvono un’istruzione complementare i militi previsti per:

  1. una funzione di specialista;
  2. un compito che richiede competenze particolari oltre a quelle previste dalla loro funzione ordinaria nella protezione civile.
Art. 64 Perfezionamento
  1. L’organo responsabile dell’istruzione in una funzione, è responsabile anche per il perfezionamento dei militi nelle funzioni di quadri e specialisti.
  2. Se il perfezionamento relativo a una funzione è di competenza dell’UFPP o dell’UFPP e dei Cantoni congiuntamente, l’UFPP coordina la suddivisione dei giorni di perfezionamento.
Art. 65 Sistema di amministrazione dei corsi
  1. L’UFPP gestisce un sistema di amministrazione dei corsi.
  2. I dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi sono indicati nell’allegato 3.
  3. L’UFPP raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli organi cantonali responsabili della protezione civile e presso i partecipanti ai corsi.
  4. La conservazione e la distruzione dei dati personali dei militi registrati nel sistema di amministrazione dei corsi si fonda sulle disposizioni dell’articolo 93 capoverso 4 LPPC. I dati personali rimanenti registrati nel sistema di amministrazione dei corsi sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del relativo corso e poi distrutti.
Art. 66 Valutazione dell’idoneità
  1. Le persone che partecipano a corsi d’istruzione della Confederazione della durata di almeno cinque giorni sono valutate in relazione alla loro idoneità ad assumere funzioni di quadro o di specialista.
  2. L’UFPP trasmette la valutazione agli organi cantonali responsabili dell’istruzione.

Capitolo 8: Materiale d’intervento

Art. 67 Materiale d’intervento di competenza della Confederazione
  1. La Confederazione è responsabile per l’acquisizione, il finanziamento e la sostituzione del materiale d’intervento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPPC.
  2. L’UFPP emana prescrizioni volte a garantire la prontezza d’impiego dell’equipaggiamento e del materiale acquisiti dalla Confederazione conformemente all’articolo 76 capoverso 1 LPPC.
  3. I Cantoni disciplinano la consegna del materiale d’intervento alle organizzazioni di protezione civile.
  4. Il materiale d’intervento diventa di proprietà dell’organo cui è stato consegnato. Quest’ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate.
  5. L’UFPP amministra il materiale d’intervento messo a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d’istruzione.
Art. 68 Materiale d’intervento standardizzato della protezione civile

Il materiale d’intervento standardizzato secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera a LPPC comprende:

  1. il materiale d’intervento per la protezione dai pericoli nucleari, biologici e chimici (NBC);
  2. il materiale d’intervento supplementare necessario in caso di conflitto armato.
Art. 69 Materiale d’intervento di competenza dei Cantoni

L’UFPP può concludere accordi di prestazioni con la totalità o con una parte dei Cantoni in merito all’acquisizione di materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale dei militi.

Capitolo 9: Costruzioni di protezione

Sezione 1: Rifugi

Art. 70 Numero di posti protetti
  1. Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
    1. per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
    2. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
    1bis. Sono considerate nuove costruzioni anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano superficie abitativa supplementare o posti letto per pazienti supplementari.
  2. I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo.
  3. Nella determinazione del numero di posti protetti non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.
  4. I posti protetti eccedenti in rifugi sono tenuti in considerazione nel calcolo a condizione che:a. i locali si trovino in un edificio esistente situato sullo stesso terreno della nuova costruzione;b. l’edificio esistente appartenga allo stesso proprietario della nuova costruzione; ec. i locali esistenti soddisfino le esigenze minime secondo l’articolo 104.
  5. Se il proprietario ha versato dei contributi sostitutivi per edifici esistenti ubicati sullo stesso terreno, nel calcolo si tiene conto anche di questi.
  6. Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero di posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell’immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l’articolo 61 capoverso 1 LPPC.
  7. Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) in cui la copertura di posti protetti è insufficiente, i Cantoni possono disporre la realizzazione di rifugi anche negli edifici abitativi con meno di 38 locali.
Art. 71 Eccezioni
  1. I Cantoni possono stabilire che, in casi particolari, al posto di realizzare un rifugio debbano essere versati contributi sostitutivi; ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate. 1bis. Se nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse sproporzionata o impossibile, l’obbligo di costruire un rifugio può essere adempiuto con il versamento di un contributo sostitutivo.
  2. I Cantoni possono stabilire che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi e che non vengano versati i corrispondenti contributi sostitutivi.
  3. L’UFPP può stabilire condizioni quadro per le eccezioni dall’obbligo di costruire rifugi.
Art. 72 Rifugi in comune
  1. I Cantoni possono stabilire che i rifugi prescritti secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.
  2. I rifugi in comune devono essere realizzati al più tardi tre anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.
  3. Prima dell’inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ciascun edificio, una garanzia equivalente all’ammontare del contributo sostitutivo.
Art. 73 Equipaggiamento dei rifugi
  1. I proprietari devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato.
  2. I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Consiglio federale. 2bis. I rifugi pubblici che non ne sono ancora dotati devono essere equipaggiati con latrine a secco e letti.
  3. I rifugi e i posti protetti privati realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime ma non equipaggiati a sufficienza devono essere equipaggiati se sono presi in considerazione nel calcolo dei posti protetti secondo l’articolo 70 capoversi 4 e 5 in caso di una nuova costruzione sullo stesso terreno.
  4. L’UFPP emana direttive per l’equipaggiamento dei rifugi da parte dei proprietari di ospedali e case per anziani e di cura.
  5. Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell’edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.
  6. L’UFPP disciplina i dettagli tecnici.
Art. 74 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione
  1. Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di un Comune o di una zona di valutazione è disponibile, per ogni abitante, un posto protetto in un rifugio conforme alle esigenze minime secondo l’articolo 104. I posti protetti secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b non sono presi in considerazione nel calcolo.
  2. Nel calcolo del grado di copertura si tiene conto unicamente dei posti protetti situati in rifugi completi o rimodernabili. Un rifugio è considerato completo se non presenta difetti o solo difetti tali da non comprometterne l’effetto protettivo. È considerato rimodernabile se è possibile convertirlo in rifugio completo con un dispendio ragionevole.
  3. I Cantoni determinano una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l’attribuzione dei posti protetti alla popolazione residente permanente.
  4. Essi aggiornano costantemente la gestione della costruzione dei rifugi e il piano d’attribuzione dei posti protetti.
  5. Garantiscono in ogni momento la disponibilità a inviare su richiesta all’UFPP il bilancio dei posti protetti; per il piano d’attribuzione il termine è di tre mesi.
  6. L’UFPP stabilisce le condizioni quadro e la procedura per la gestione della costruzione di rifugi e per la pianificazione dell’attribuzione dei posti protetti, in particolare nei settori seguenti:
    1. rilevamento della popolazione residente permanente e dei rifugi;
    2. numero massimo di posti protetti per rifugio;
    3. determinazione delle zone di valutazione;
    4. misure per la gestione della costruzione di rifugi;
    5. priorità in materia d’attribuzione;
    6. posti protetti in ospedali, case per anziani e di cura;
    7. comunicazione e aggiornamento dell’attribuzione ai rifugi;
    8. dettagli tecnici.
Art. 75 Contributi sostitutivi
  1. I contributi sostitutivi secondo l’articolo 61 LPPC devono essere versati entro tre mesi dall’inizio dei lavori costruzione.
  2. Essi ammontano a 1400 franchi per ogni posto protetto non realizzato.
  3. Se un edificio abitativo, un istituto socio-sanitario o un ospedale viene alienato, l’eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito al nuovo proprietario.
Art. 76 Utilizzo dei contributi sostitutivi
  1. I contributi sostitutivi possono essere utilizzati esclusivamente per i compiti di cui all’articolo 62 capoverso 3 LPPC. Il rimodernamento dei rifugi comprende sia le installazioni tecniche, sia gli elementi architettonici.
  2. I contributi sostitutivi possono essere utilizzati per il cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile. Sono considerati cambiamenti di destinazione per scopi legati alla protezione civile:
    1. l’utilizzo di impianti di protezione soppressi come rifugi pubblici, rifugi di istituti socio-sanitari o rifugi per beni culturali;
    2. l’utilizzo di impianti di protezione soppressi a favore delle organizzazioni partner della protezione della popolazione mantenendo la funzione protettiva.
  3. I contributi sostitutivi possono essere utilizzati per compiti d’istruzione nell’ambito dell’istruzione di base della truppa e dei quadri e per l’istruzione dei quadri nella protezione civile. Vi rientra il finanziamento del personale insegnante, l’amministrazione dei corsi, la messa a disposizione della documentazione e del materiale dei corsi, l’equipaggiamento dei locali per i corsi e degli impianti d’esercizio.
Art. 77 Prescrizione del diritto d’imposizione di contributi sostitutivi
  1. Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive dieci anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione.
  2. Se è in corso una procedura d’opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle parti tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera, la prescrizione è sospesa.
  3. La prescrizione è interrotta:
    1. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo;
    2. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.
  4. Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso 15 anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione.
Art. 78 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi
  1. Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono dieci anni dopo l’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione, in ogni caso dopo 15 anni.
  2. La sospensione e l’interruzione si basano sull’articolo 77 capoversi 2 e 3.
Art. 79 Approvazione dei progetti di rifugi

I Cantoni disciplinano l’approvazione dei progetti concernenti i rifugi.

Art. 80 Controllo finale

I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi di nuova costruzione e dei rifugi rimodernati.

Art. 81 Controllo periodico dei rifugi
  1. I Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d’esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime.
  2. Il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni.
  3. L’UFPP disciplina le condizioni quadro, in particolare:
    1. i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni;
    2. gli obblighi dei proprietari di rifugi;
    3. l’istruzione e i compiti del personale addetto ai controlli periodici dei rifugi;
    4. la procedura;
    5. i punti da controllare; e
    6. la definizione dei difetti costatati e la loro valutazione.
  4. Su richiesta, i Cantoni trasmettono all’UFPP un compendio comprendente, per zona di valutazione e tipo di rifugio, almeno le seguenti indicazioni:
    1. il numero di rifugi e di posti protetti controllati;
    2. il numero di rifugi e di posti protetti operativi.
Art. 82 Soppressione di rifugi
  1. I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime.
  2. Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se:
    1. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente;
    2. sono ubicati in una zona particolarmente minacciata;
    3. vi è un’eccedenza di posti protetti; oppure
    4. il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi.
  3. Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo.
  4. Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso.
  5. Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l’organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo.
  6. L’UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi.

Sezione 2: Rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali
e alle collezioni d’importanza nazionale

Art. 83 Esame e approvazione dei progetti
  1. I Cantoni esaminano i progetti per la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d’importanza nazionale; presentano la domanda d’approvazione all’UFPP.
  2. L’UFPP approva il progetto se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
    1. il rifugio è indispensabile per la conservazione dei beni culturali;
    2. l’ubicazione scelta è idonea alla conservazione dei beni culturali che vi sono depositati; in particolare l’ubicazione deve essere considerata sicura in base alla carta cantonale dei pericoli;
    3. il progetto soddisfa le esigenze specifiche della costruzione di rifugi e dei beni culturali;
    4. per il rifugio sono previsti l’equipaggiamento e le installazioni necessari e appropriati;
    5. sono state adottate le misure organizzative per la protezione a lungo termine dei beni culturali conservati. In particolare deve essere disponibile un piano d’emergenza.
  3. Esso disciplina i dettagli inerenti alla progettazione, in particolare per quanto concerne la procedura, le esigenze edilizie, organizzative e relative ai beni culturali, le finiture degli interni, l’equipaggiamento e la qualità dei rifugi per beni culturali.
Art. 84 Esigenze minime dei rifugi per beni culturali
  1. I rifugi per beni culturali devono soddisfare le esigenze minime per costruzioni di protezione statuite dall’articolo 104. Sono fatte salve le disposizioni relative alle esigenze di radioprotezione contro la radiazione primaria e contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.
  2. I rifugi per beni culturali devono resistere indenni a eventi dannosi naturali con un periodo di ritorno fino a 300 anni.
  3. Nel caso di eventi più rari con un periodo di ritorno fino a 1000 anni, i danni devono essere limitati al minimo grazie a misure architettoniche e organizzative.
  4. Nell’eventualità di possibili danni causati da eventi dannosi, in particolare anche da pericoli naturali, i rifugi per beni culturali devono essere conformi allo stato attuale della tecnica e realizzati almeno nella classe di costruzione II secondo la norma SIA 261.
  5. L’involucro protettivo deve essere concepito per una durata d’utilizzo di almeno 100 anni.
  6. L’UFPP disciplina le ulteriori esigenze in materia di rifugi per beni culturali.
Art. 85 Arredo dei rifugi per beni culturali
  1. Il Cantone provvede ad arredare in modo adeguato e sicuro i rifugi per beni culturali.
  2. Gli arredi dei rifugi per beni culturali comprendono in particolare contenitori impilabili, scaffali, scaffali compattabili, cassettiere portadisegni e pannelli reticolati a scorrimento per dipinti.
  3. Devono essere imprescindibili e funzionali e se necessario fissati in modo da resistere agli urti.
  4. Devono essere provvisti di una protezione meccanica adeguata ai beni culturali. I materiali e le caratteristiche costruttive degli arredi devono garantire una buona stabilità fisica e chimica per una durata d’utilizzo di almeno trent’anni. Devono inoltre tenere conto delle vulnerabilità specifiche dei beni culturali immagazzinati e di particolari rischi locali.
Art. 86 Assunzione dei costi supplementari riconosciuti
  1. Unitamente alla domanda di approvazione del progetto (art. 83 cpv. 1), i Cantoni presentano all’UFPP una domanda di assunzione dei costi supplementari riconosciuti nonché un calendario vincolante per la realizzazione del rifugio per beni culturali.
  2. I costi supplementari sono di regola indennizzati con un importo forfettario. Questo ammonta a 1000 franchi per metro quadrato.
  3. In casi motivati, anziché l’importo forfettario sono conteggiati i costi effettivi. Per determinare l’importo da rimborsare sono allora detratti dal totale dei costi di realizzazione del rifugio per beni culturali i costi per la costruzione di una normale cantina, di un locale o di un edificio adibito a deposito di stessa superficie e altezza.
  4. La Confederazione può rifiutare l’assunzione della totalità o di parte dei costi supplementari oppure chiederne la restituzione se:
    1. questi sono già stati richiesti o concessi in virtù di un altro atto normativo; oppure
    2. le condizioni e gli oneri relativi all’approvazione del progetto, in particolare il calendario per la realizzazione, non sono stati rispettati.
  5. I lavori di realizzazione devono iniziare entro due anni dall’approvazione della domanda di assunzione dei costi supplementari. In caso contrario il diritto all’assunzione di tali costi decade.
Art. 87 Controllo finale

L’UFPP controlla i rifugi per beni culturali di nuova costruzione e quelli rimodernati.

Art. 88 Controllo periodico
  1. Conformemente all’articolo 81, i Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d’esercizio e della manutenzione dei rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale.
  2. Nell’ottica della protezione dei beni culturali, l’UFPP può stabilire ulteriori esigenze specifiche per il controllo periodico dei rifugi per beni culturali.
  3. Su richiesta, i Cantoni trasmettono all’UFPP un compendio di tutti i rifugi per beni culturali destinati ad archivi e collezioni cantonali d’importanza nazionale, che per ogni rifugio comprende le seguenti indicazioni:
    1. l’ultimo controllo eseguito;
    2. la prontezza d’esercizio;
    3. la sede, il nome e il gestore;
    4. il proprietario.
Art. 89 Soppressione
  1. L’UFPP decide in merito alla soppressione dei rifugi per beni culturali.
  2. Approva la soppressione di un rifugio per beni culturali solo se il rifugio:
    1. non soddisfa più le esigenze tecniche e non può essere rimodernato; oppure
    2. non è più necessario.
  3. Può emanare direttive sulla soppressione dei rifugi per beni culturali.

Sezione 3: Impianti di protezione

Art. 90 Scopo e utilizzo degli impianti di protezione
  1. I posti di comando fungono da ubicazioni di condotta protette per gli organi di condotta comunali, regionali e cantonali.
  2. Gli impianti d’apprestamento fungono da basi logistiche per l’alloggio protetto del personale e il deposito di materiale delle formazioni d’intervento, in particolare dei membri del supporto tecnico.
  3. Gli impianti di protezione del servizio sanitario comprendono gli ospedali protetti e i centri sanitari protetti.
Art. 91 Pianificazione cantonale del fabbisogno
  1. I Cantoni allestiscono una pianificazione del fabbisogno in cui determinano gli impianti di protezione necessari.
  2. Essi aggiornano la pianificazione del fabbisogno almeno una volta ogni dieci anni.
  3. L’UFPP emana direttive tecniche per la pianificazione del fabbisogno cantonale.
Art. 92 Pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione delle organizzazioni di protezione civile e degli organi di condotta
  1. La categoria, il numero e il tipo degli impianti di protezione si basa sul fabbisogno dei Cantoni per l’intervento in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza. Si applicano i principi seguenti:
    1. ogni organo di condotta regionale e cantonale dispone di un posto di comando;
    2. le organizzazioni di protezione civile dispongono degli impianti d’apprestamento necessari per l’alloggio protetto del loro personale e il deposito del loro materiale;
    3. per il caso di conflitto armato deve inoltre essere prevista una riserva di impianti d’apprestamento per al massimo il 30 percento degli effettivi regolamentari della protezione civile.
  2. In casi motivati, soprattutto in caso di condizioni geografiche, topografiche o politiche particolari, l’UFPP può approvare una pianificazione del fabbisogno diversa da quella di cui al capoverso 1 lettere a e b. La differenza può essere al massimo del 50 percento.
  3. I Cantoni provvedono affinché gli impianti di protezione possano essere messi in esercizio conformemente alla loro funzione sia dal punto di vista tecnico sia da quello del personale.
  4. Gli impianti d’apprestamento previsti come riserva per il caso di conflitto armato possono essere tenuti in un grado di prontezza d’esercizio e d’impiego ridotto. I Cantoni adottano tuttavia almeno i preparativi pianificatori volti ad aumentarne la capacità d’esercizio e d’impiego. La possibilità di realizzare la capacità d’esercizio e d’impiego entro dodici mesi deve essere attestata.
Art. 93 Pianificazione del fabbisogno per gli impianti di protezione del servizio sanitario

La categoria, il numero e il tipo di impianti di protezione del servizio sanitario si fonda sul fabbisogno di letti per pazienti a livello nazionale per l’intervento in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza. Si applicano i principi seguenti:

  1. I Cantoni prevedono posti letto nonché la possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popolazione residente permanente. Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione residente permanente, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni;
  2. Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 per centro della popolazione residente permanente;
  3. In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell’oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore allo 0,8 per cento della popolazione residente permanente;
  4. Se nell’ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione residente permanente, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. La sostituzione reale deve avvenire nell’ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.
Art. 94 Approvazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni
  1. I Cantoni sottopongono per approvazione all’UFPP le loro pianificazioni del fabbisogno di impianti di protezione per le organizzazioni di protezione civile e gli organi di condotta nonché degli impianti di protezione del servizio sanitario.
  2. In assenza di una pianificazione del fabbisogno cantonale o se l’UFPP non approva tale pianificazione, l’UFPP può rifiutare l’approvazione di domande di realizzazione, rimodernamento, soppressione o cambiamento di destinazione di impianti di protezione.
Art. 95 Realizzazione e rimodernamento di impianti di protezione
  1. La realizzazione e il rimodernamento degli impianti di protezione si fonda sulla pianificazione del fabbisogno approvata dall’UFPP.
  2. L’UFPP può disciplinare gli aspetti tecnici e amministrativi della realizzazione e del rimodernamento degli impianti di protezione.
Art. 96 Approvazione di progetti di impianti di protezione
  1. I Cantoni esaminano i progetti concernenti la realizzazione e il rimodernamento di impianti di protezione e presentano all’UFPP una domanda di approvazione.
  2. L’UFPP approva i progetti a condizione che soddisfino la pianificazione del fabbisogno approvata dall’UFPP e le prescrizioni tecniche e amministrative.
  3. Esso disciplina la procedura.
Art. 97 Equipaggiamento degli impianti di protezione
  1. L’UFPP tiene conto della categoria, delle dimensioni e dell’utilizzo previsto degli impianti di protezione per il loro equipaggiamento.
  2. Esso può disciplinare l’equipaggiamento standard e le esigenze in materia di equipaggiamento.
Art. 98 Assunzione dei costi supplementari riconosciuti
  1. Unitamente alla domanda di approvazione dell’impianto di protezione i Cantoni presentano all’UFPP una domanda di assunzione dei costi supplementari come pure un calendario vincolante per la realizzazione del progetto.
  2. Per calcolare i costi supplementari riconosciuti occorre detrarre dal totale dei costi per la realizzazione di un impianto di protezione quelli di una normale cantina di stessa superficie e altezza.
  3. L’UFPP può rifiutare l’assunzione della totalità o di parte dei costi supplementari oppure chiederne la restituzione se:
    1. questi sono già stati richiesti o concessi in virtù di un altro atto normativo; oppure
    2. le condizioni e gli oneri relativi all’approvazione del progetto, in particolare il calendario per la realizzazione, non sono stati rispettati.
  4. I lavori di realizzazione devono iniziare entro due anni dall’approvazione della domanda di assunzione dei costi supplementari. In caso contrario il diritto all’assunzione di tali costi decade.
  5. L’UFPP può, d’intesa con il Cantone e il committente e in base a un progetto concreto, fissare un tetto massimo o un importo forfettario per i costi supplementari.
Art. 99 Contributi forfettari volti a garantire la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato
  1. I contributi forfettari volti a garantire la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato sono fissati in base alla categoria, al tipo, alle dimensioni e ai criteri costruttivi degli impianti di protezione. L’ammontare dei contributi forfettari è fissato nell’allegato 4.
  2. L’UFPP verifica la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione nell’ambito dei controlli periodici secondo l’articolo 101.
  3. Se dal controllo periodico emergono difetti, il versamento del contributo forfettario può essere sospeso fino alla loro eliminazione.
  4. L’UFPP può rifiutare di versare il contributo forfettario se:
    1. il Cantone non adempie ai suoi obblighi conformemente all’articolo 101;
    2. le condizioni e gli oneri volti a garantire la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione non sono rispettati; oppure
    3. l’impianto di protezione non può essere messo in esercizio conformemente alla sua funzione per motivi tecnici o di personale.
Art. 100 Controllo finale di impianti di protezione nuovi o rimodernati

L’UFPP controlla gli impianti di protezione di nuova costruzione o rimodernati.

Art. 101 Controllo periodico degli impianti di protezione
  1. I Cantoni controllano periodicamente la prontezza d’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e inviano annualmente all’UFPP un compendio degli impianti di protezione controllati e di quelli da controllare.
  2. Sono responsabili della manutenzione e della prontezza operativa dell’impianto di protezione destinato al governo cantonale. L’UFPP effettua dei controlli periodici.
  3. Il controllo periodico degli impianti deve essere svolto almeno ogni dieci anni. I Cantoni allestiscono un piano dei controlli.
  4. L’UFPP può eseguire controlli per campionatura.
  5. Disciplina i dettagli, in particolare le responsabilità, la procedura, il personale e gli strumenti di controllo.
Art. 102 Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di singoli impianti di protezione
  1. I Cantoni presentano all’UFPP le loro domande di soppressione o dismissione di impianti di protezione.
  2. La soppressione degli impianti di protezione si fonda sulla pianificazione cantonale del fabbisogno.
  3. Nell’ambito della soppressione di un impianto di protezione occorre verificare quanto segue:
    1. la possibilità di un cambiamento di destinazione dell’impianto di protezione o di parte di esso a favore della protezione civile;
    2. la possibilità di un cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile conformemente all’articolo 76 capoverso 2;
    3. la possibilità di un utilizzo per altri scopi.
  4. L’UFPP decide in merito alla soppressione o alla dismissione.
  5. Esso può disciplinare le condizioni quadro e emanare le direttive.
Art. 102a Soppressione, cambiamento di destinazione e dismissione di impianti di protezione nell’ambito dell’approvazione della pianificazione del fabbisogno
  1. La domanda di approvazione della pianificazione del fabbisogno vale al contempo come domanda per la soppressione degli impianti di protezione che non sono più previsti nella pianificazione del fabbisogno.
  2. Con l’approvazione della pianificazione del fabbisogno, gli impianti di protezione che non vi sono più previsti vengono soppressi nella loro totalità.
  3. Le domande di dismissione di impianti di protezione devono essere presentate all’UFPP separatamente.
  4. Nell’ambito della dismissione di un impianto di protezione si deve esaminare quanto segue e comunicare il risultato unitamente alla domanda di cui al capoverso 3:
    1. la possibilità di un cambiamento di destinazione dell’impianto di protezione o di parte di esso a favore della protezione civile;
    2. la possibilità di un cambiamento di destinazione per scopi legati alla protezione civile (art. 76 cpv. 2);
    3. la possibilità di un utilizzo per altri scopi.
  5. L’UFPP decide in merito alla dismissione.
  6. Esso può emanare direttive in materia di soppressione e dismissione.
Art. 103 Smantellamento delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione
  1. Le installazioni tecniche secondo l’articolo 91 capoverso 3 LPPC comprendono:
    1. gli impianti elettrici;
    2. gli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione;
    3. gli impianti sanitari;
    4. i componenti della parte edilizia da smantellare.
  2. L’UFPP può disciplinare i dettagli tecnici, i componenti da smantellare e la procedura.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 104 Esigenze minime per costruzioni di protezione
  1. Le costruzioni di protezione devono garantire una protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare:
    1. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell’esplosione tale che l’onda d’urto si è ridotta a circa 100 kN/m2(1bar);
    2. dagli effetti delle armi convenzionali quando l’impatto è vicino alla costruzione;
    3. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.
  2. In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.
  3. L’UFPP può disciplinare le esigenze minime per l’equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione.
Art. 105 Manutenzione e prontezza d’esercizio delle costruzioni di protezione

L’UFPP può disciplinare i dettagli tecnici relativi alla manutenzione e alla prontezza d’esercizio delle costruzioni di protezione.

Art. 105a Salvaguardia del valore
  1. Nelle costruzioni di protezione che hanno 40 anni o più devono essere sostituiti tutti i componenti e l’equipaggiamento, ad eccezione delle chiusure. Si può valutare se rinunciare alla sostituzione di singoli componenti ed equipaggiamenti che sono già stati sostituiti in precedenza.
  2. Nei rifugi la sostituzione deve avvenire entro cinque anni se il rifugio ha 40 anni o più al momento del controllo periodico.
  3. Negli impianti di protezione la sostituzione si basa sulla pianificazione del fabbisogno approvata.
  4. I Cantoni rilevano i dati necessari all’attuazione della salvaguardia del valore di ciascuna costruzione di protezione almeno ogni dieci anni. Essi mettono a disposizione dell’UFPP annualmente i dati di tutte le costruzioni di protezione in forma strutturata.
  5. L’UFPP emette le direttive per l’esecuzione della salvaguardia del valore e il rilevamento dei dati secondo il capoverso 4.
Art. 106 Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile
  1. Le costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezione civile soltanto a condizione che sia possibile renderle pronte all’esercizio e all’intervento entro cinque giorni dalla decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato. L’utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile non deve ostacolare lo svolgimento dei controlli periodici.
  2. L’utilizzazione per scopi estranei alla protezione civile di impianti di protezione e di rifugi pubblici deve essere sottoposta per approvazione alle autorità competenti qualora comporti adattamenti edilizi e modifiche alla struttura e alle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione.
  3. L’utilizzazione degli impianti di protezione in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza deve essere possibile in qualsiasi momento. Questo vale anche per i rifugi pubblici previsti come alloggi d’emergenza.
  4. L’UFPP può disciplinare l’utilizzazione delle costruzioni di protezione da parte di terzi.
Art. 107 Delega di competenze legislative in materia di costruzioni di protezione

L’UFPP disciplina le condizioni quadro e i dettagli relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla soppressione, all’equipaggiamento, al cambiamento di destinazione, alla dismissione e al rimodernamento delle costruzioni di protezione.

Art. 108 Procedura di autorizzazione per componenti soggetti ad omologazione
  1. L’UFPP stabilisce l’equipaggiamento soggetto ad omologazione nonché i componenti e i materiali per costruzioni di protezione soggetti ad omologazione; decide in merito alla loro omologazione e provvede ai controlli.
  2. Esso disciplina segnatamente:
    1. la procedura di omologazione;
    2. le condizioni per la concessione o il rifiuto dell’omologazione;
    3. la durata e la proroga dell’omologazione;
    4. le tasse.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 109
  1. Le infrazioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 sono perseguite ai sensi dell’articolo 88 LPPC.
  2. Le infrazioni agli articoli 25 e 43 sono perseguite ai sensi dell’articolo 89 LPPC.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 110 Esecuzione e vigilanza
  1. Gli organi competenti della Confederazione e i Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza nell’ambito delle loro competenze.
  2. L’UFPP disciplina l’esecuzione dell’articolo 52 d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
  3. Esso esercita la vigilanza sui Cantoni e i Comuni nel settore della protezione civile.
Art. 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato **** 6.

Art. 112 Disposizioni transitorie
  1. Le funzioni secondo il diritto anteriore che non sono elencate nell’allegato 1 devono essere soppresse oppure trasferite in una funzione dell’allegato 1 entro il 31 dicembre 2022.
  2. Fino al trasferimento delle funzioni, come condizioni d’ammissione per l’istruzione dei quadri secondo l’allegato 2 valgono le funzioni equivalenti secondo l’allegato 5 del diritto anteriore.
  3. Le basi per l’istruzione devono essere adeguate entro il 31 dicembre 2022.
  4. Ai Cantoni in cui non esiste una pianificazione del fabbisogno approvata per i posti di comando e gli impianti di apprestamento conformemente all’articolo 69 capoverso 2 LPPC in combinato disposto con gli articoli 91, 92 e 94 della presente ordinanza e con l’articolo 99 capoverso 4 primo periodo LPPC, il contributo forfettario annuo (allegato 4) è versato secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026.
Art. 113 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato 1(art. 30 cpv. 2 e 3)

Funzioni e gradi nella protezione civile

LivelloFunzioneGrado
Comandante
livello battaglione
Comandante di battaglione Sostituto/a del comandante di battaglioneTenente colonnello, maggiore
Comandante
livello compagnia
Comandante di compagnia Sostituto/a del comandante di compagniaMaggiore, capitano, primo tenente
Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)Ufficiale dell’organo di condotta Capo aiuto alla condotta Capo assistenza Capo supporto tecnico Capo logisticaCapitano, primo tenente, tenente
Capo sezioneUfficiale aiuto alla condotta Ufficiale assistenza Ufficiale Care Ufficiale servizio sanitario Ufficiale pionieri Ufficiale NBC Ufficiale logistica Ufficiale protezione dei beni culturaliPrimo tenente, tenente
Sergente maggioreSergente maggioreSergente maggiore
FuriereFuriereFuriere
Capo gruppoSottufficiale aiuto alla condotta Sottufficiale assistenza Sottufficiale Care Sottufficiale servizio sanitario Sottufficiale pionieri Sottufficiale NBC Sottufficiale cucina Sottufficiale materiale Sottufficiale infrastruttura Sottufficiale trasporti Sottufficiale protezione dei beni culturaliSergente, caporale
Specialista (livello truppa)Specialista Care Specialista servizio sanitario Specialista NBC Ordinanza d’ufficio Conducente Specialista protezione dei beni culturaliAppuntato, soldato
Funzioni di base (livello truppa)Aiutante della condotta Addetto all’assistenza Pioniere Cuoco Sorvegliante dell’infrastruttura Sorvegliante del materialeAppuntato, soldato, recluta

Ripartizione, condizioni d’ammissione, servizi d’istruzione da adempiere, competenze
e durata dell’istruzione dei quadri

1. Condotta

Funzione previstaAbbreviazioneCondizioni d’ammissione/funzione attualeServizi d’istruzione da
adempiere
CompetenzeDurata in giorniLivello previsto secondo l’allegato 1
Comandante di battaglione o
sostituto/a
cdt bat sost cdt batcdt cpCQ cond batUFPP5–12Comandante a livello di battaglione
Comandante di compagnia o
sostituto/a
cdt cp sost cdt cpuff (C sez)CQ cond cp Servizio praticoUFPP Cantone5–10 5–9Comandante a livello di compagnia
Ufficiale dell’organo di condottauff OCcdt cp/sost, C AiC, C assist C ST, C logCQ secondo compito nell’OCUFPP (1) Cantone (2)Max. 19 secondo le direttive del
Cantone
Aiutante al comando a livello di organo di condotta

2. Aiuto alla condotta

Funzione previstaAbbreviazioneCondizioni d’ammissione/funzione attualeServizi d’istruzione da
adempiere
CompetenzeDurata in giorniLivello previsto secondo l’allegato 1
Sottufficiale aiuto alla condottasuff AiCaiutante della condottaCQ C gr AiC Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Capo gruppo
Ufficiale aiuto alla condottauff AiCsuff AiCCQ sez cond CQT C sez AiC Servizio praticoUFPP Cantone Cantone5 5 5–9Capo sezione
Capo aiuto alla condottaC AiCuff AiCCQ C AiC CQ cond batUFPP UFPP5–7 5–7Aiutante al comando a livello di battaglione

3. Assistenza

Funzione previstaAbbreviazioneCondizioni d’ammissione/funzione attualeServizi d’istruzione da
adempiere
CompetenzeDurata in giorniLivello previsto secondo l’allegato 1
Sottufficiale assistenzasuff assistaddetto all’assistenzaCQ C gr assist Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Capo gruppo
Sottufficiale Caresuff Carespec CareCQ C gr Care Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7
Sottufficiale sanitariosuff sanspec sanCQ C gr san Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7
Ufficiale assistenzauff assistsuff assistCQ cond sez CQT C sez assist Servizio praticoUFPP Cantone Cantone5 5 5–9Capo sezione
Ufficiale Careuff Caresuff CareCQ cond sez CQT C sez Care Servizio praticoUFPP Cantone Cantone5 5 5–9
Ufficiale sanitariouff sansuff sanCQ cond sez CQT C sez san Servizio praticoUFPP Cantone Cantone5 5 5–9
Capo assistenzaC assistuff assistCQ C assist CQ cond batUFPP UFPP5–7 5–7Aiutante al comando a livello di battaglione

4. Protezione dei beni culturali

Funzione previstaAbbreviazioneCondizioni d’ammissione/funzione attualeServizi d’istruzione da
adempiere
CompetenzeDurata in giorniLivello previsto secondo l’allegato 1
Sottufficiale protezione dei beni culturalisuff PBCspec PBCCQ C gr PBC Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Capo gruppo
Ufficiale
protezione dei beni culturali
uff PBCsuff PBCCQ cond sez CQT C sez PBC Servizio praticoUFPP UFPP Cantone5 5 5-9Capo sezione

5. Supporto tecnico

Funzione previstaAbbreviazioneCondizioni d’ammissione/funzione attualeServizi d’istruzione da
adempiere
CompetenzeDurata in giorniLivello previsto secondo l’allegato 1
Sottufficiale
pionieri
suff pipioniereCQ C gr pi Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Capo gruppo
Sottufficiale NBCsuff NBCspec NBCCQ C gr NBC Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7
Ufficiale pionieriuff pisuff piCQ cond sez CQT C sez pi Servizio praticoUFPP Cantone Cantone5 5 5–9Capo sezione
Ufficiale NBCuff NBCsuff NBCCQ cond sez CQT C sez NBC Servizio praticoUFPP UFPP Cantone5 5 5–9
Capo supporto tecnicoC STuff piCQ C ST CQ cond batUFPP UFPP5–7 5–7Aiutante al comando a livello di battaglione

6. Logistica

Funzione previstaAbbreviazioneCondizioni d’ammissione/funzione attualeServizi d’istruzione da
adempiere
CompetenzeDurata in giorniLivello previsto secondo l’allegato 1
Sottufficiale
cucina
suff cucCuoco/aCQ C gr cuc Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Capo gruppo
Sottufficiale infrastrutturasuff infraSorvegliante dell’infrastrutturaCQ C gr infra Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7
Sottufficiale materialesuff matSorvegliante del materialeCQ C gr mat Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7
Sottufficiale trasportisuff trspConducenteCQ C gr trsp Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7
Sergente maggioresgtmsuff (C gr)CQ sgtm Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Sergente maggiore
Furierefursuff (C gr) Ordinanza d’ufficioCQ Fur Servizio praticoCantone Cantone5–12 5–7Furiere
Ufficiale logisticauff logsgtm, fur, suff (C gr)CQ cond sez CQT C sez log Servizio praticoUFPP Cantone Cantone5 5 5–9Capo sezione
Capo logisticaC loguff logCQ C log CQ cond batUFPP UFPP5–7 5–7Aiutante al
comando a livello di battaglione
7. Legenda1 organi di condotta cantonali 2 organi di condotta comunali AiC aiuto alla condotta assist assistenza bat battaglione C capo mat materiale NBC nucleare, biologico e chimico OC organo di condotta pi pioniere PBC protezione dei beni culturalicdt comandante C gr capo gruppo cond condotta CQ corso quadri (istruzione dei quadri) CQT corso quadri tecnico (istruzione dei
quadri) san sanitario sez sezione sgtm sergente maggiore sost sostituto spec specialista
cp compagnia C sez capo sezione cuc cucina fur furiere infra infrastruttura log logistica ST supporto tecnico trsp trasporti suff sottufficiale uff ufficiale
---------Allegato 3(art. 65 cpv. 2)

Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi

Dati personali

  1. Numero AVS, nuovo
  2. Numero AVS, vecchio
  3. Cognome
  4. Nome
  5. Data di nascita
  6. Sesso
  7. Cittadinanza
  8. Professione
  9. Qualifiche
  10. Indirizzo di residenza
  11. Domicilio
  12. Luogo d’origine
  13. Cantone
  14. numero di telefono, fax e indirizzo e-mail
  15. Lingua materna

Dati relativi alla protezione civile

  1. Grado/Funzione
  2. Ufficio cantonale competente
  3. Corsi finora frequentati, qualifiche incluse
  4. Giorni di servizio prestati
  5. Materiale ricevuto

Dati relativi ai corsi

  1. Indirizzo di corrispondenza
  2. Indirizzo di fatturazione
  3. Categoria di alloggio
  4. Persona/e da contattare in caso d’emergenza
  5. Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il luogo del corso
  6. Statuto
  7. Datore di lavoro
  8. Attività nell’ambito della politica di sicurezza / protezione della popolazione
  9. Conto postale o bancario
  10. Statuto nell’ambito dello svolgimento del corso
  11. Dispensa per motivi medici
  12. Licenziamento per motivi medici

Valutazioni

  1. Valutazione del corso
  2. Soddisfazione dei clientiAllegato 4(art. 99 cpv. 1)

Contributo forfettario volto a garantire la prontezza d’esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato

1. Contributi forfettari annui per impianti di protezione – Gradi di contributo

Grado di contributoTipo di impianto di protezioneContributo forfettario in fr.
1– Posto di comando del Governo7100.–
2– PC I
– PC II
– IAP I*
– IAP I
– PC IIrid/IAP II*
– PC IIrid/IAP II5000.–
3– PC I/IAP I*
– PC I/IAP I
– PC I/IAP II*
– PC I/IAP II
– PC II/IAP I*
– PC II/IAP I
– PC II/IAP II*
– PC II/IAP II6600.–
4– CSP4400.–
5– osp prot5800.–
6– PC I (PC II) / IAP I* (IAP I) / CSP
– PC I (PC II) / CSP
– IAP I* (IAP I) / CSP9000.–

2. Legenda

2.1 PC I: posti di comando per gli organi cantonali e regionali di condotta della protezione della popolazione predisposti per un effettivo di 70–80 persone. 2.2 PC II: posti di comando per elementi d’intervento autonomi in regioni discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l’intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 55 persone. 2.3 PC II rid: posti di comando per elementi d’intervento autonomi in regioni discoste che fungono da ubicazioni di condotta della protezione civile per l’intervento o il perfezionamento, predisposti per un effettivo di 30 persone. 2.4 IAP: impianti d’apprestamento (art. 90 cpv. 2). 2.5 IAP I*: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 170 persone e il materiale di 3–4 sezioni pionieri. 2.6 IAP I: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 130 persone e il materiale di 2–3 sezioni pionieri. 2.7 IAP II*: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 80 persone e il materiale di 1–2 sezioni pionieri. 2.8 IAP II: impianti d’apprestamento predisposti per un effettivo di 45 persone e il materiale di una sezione pionieri. 2.9 CSP: i centri sanitari protetti costituiscono un ampliamento delle basi logistiche della protezione civile e servono da ricovero protetto per le formazioni d’intervento della protezione civile che non possono essere alloggiate in impianti d’apprestamento, in particolare per i membri del servizio assistenza. Nella misura in cui sono integrati nel dispositivo di catastrofe e d’emergenza cantonale e dispongono di sufficiente personale formato, i CSP possono essere utilizzati in particolare come posti d’assistenza per l’alloggio temporaneo di persone in cerca di protezione, come studi medici protetti, come complemento ai punti di raccolta d’urgenza ecc. Inoltre, in caso di conflitto armato possono essere utilizzati per completare e rinforzare il settore sanitario. 2.10 osp prot: gli ospedali protetti permettono di completare l’offerta di letti supplementari all’infrastruttura ospedaliera in caso di catastrofe o situazione d’emergenza. A tal fine devono essere adeguatamente equipaggiati, integrati nel dispositivo di catastrofe cantonale e disporre di sufficiente personale formato.Allegato 5(art. 112 cpv. 2)

Funzioni equivalenti secondo il diritto anteriore

LivelloFunzione secondo gli allegati 1 e 2Funzione precedente
Comandante (livello battaglione)– Comandante di battaglione
– Sostituto/a comandante di battaglione– Comandante di battaglione
– Sostituto/a comandante di battaglione
Comandante (livello compagnia)– Comandante di compagnia
– Sostituto/a comandante di compagnia– Comandante di compagnia
– Sostituto/a comandante di compagnia
Aiutante al comando (livello organo di condotta/battaglione)– Ufficiale dell’organo di condotta
– Capo aiuto alla condotta
– Capo assistenza
– Capo supporto tecnico
– Capo logistica
– Compito supplementare senza cambiamento di funzione
– Incorporazione senza cambiamento di funzione– Ufficiale a disposizione dell’organo di condotta
Capo aiuto alla condotta
Capo analisi della situazione
Capo telematica
Capo informazione
Capo protezione NBC
Capo coordinamento logistico
Capo protezione dei beni culturali
Capo servizio sanitario
Capo Care
– Capo aiuto alla condotta
Capo analisi della situazione
Capo telematica
– Capo assistenza
– Capo pionieri
– Capo coordinamento logistico
– Capo del personale
– Ufficiale a disposizione del comandante
Capo sezione– Ufficiale aiuto alla condotta
– Ufficiale assistenza
– Ufficiale Care
– Ufficiale servizio sanitario
– Ufficiale pionieri
– Ufficiale NBC
– Ufficiale logistica
– Ufficiale protezione dei beni culturali
– Compito supplementare senza cambiamento di funzione– Ufficiale aiuto alla condotta
– Ufficiale assistenza
– Capo Care
– Ufficiale servizio sanitario
Capo servizio sanitario
– Ufficiale pionieri
– Capo protezione NBC
– Ufficiale logistica
– Ufficiale protezione dei beni culturali
Capo protezione dei beni culturali
– Ufficiale sicurezza
Sergente maggiore– Sergente maggiore– Sergente maggiore
Furiere– Furiere– Furiere
Capo gruppo– Sottufficiale aiuto alla condotta
– Sottufficiale assistenza
– Sottufficiale Care
– Sottufficiale servizio sanitario
– Sottufficiale pionieri
– Sottufficiale NBC
– Sottufficiale cucina
– Sottufficiale materiale
– Sottufficiale infrastruttura
– Sottufficiale trasporti
– Sottufficiale protezione dei beni culturali
– Compito supplementare senza cambiamento di funzione– Sottufficiale telematica
Sottufficiale aiuto alla condotta
– Sottufficiale assistenza
– Nessuna funzione equivalente
– Sottufficiale servizio sanitario
– Sottufficiale pionieri
– Nessuna funzione equivalente
– Capocucina
– Sottufficiale materiale
– Sottufficiale impianto
– Sottufficiale trasporto
– Sottufficiale protezione dei beni culturali
– Sottufficiale sicurezza
Specialista (livello truppa)– Specialista Care
– Specialista servizio sanitario
– Specialista NBC
– Ordinanza d’ufficio
– Conducente
– Specialista nella protezione dei beni culturali
– Compito supplementare senza cambiamento di funzione– Specialista Care
Addetto/a all’assistenza psicologica d’urgenza
Specialista nell’assistenza spirituale d’urgenza
– Sanitario
Ausiliario/a di trasporto
– Ricercatore/trice N
Persona competente in radioprotezione
Specialista in decontaminazione
Specialista nella difesa da epizoozie
– Nessuna funzione equivalente
– Conducente
– Specialista nella protezione dei beni culturali
– Specialista Polycom
Specialista cure
Specialista hotline
Specialista in rifugi
Boscaiolo
Specialista nella protezione anticaduta
Specialista nel salvataggio in profondità
Specialista della sicurezza
Funzioni di base (livello truppa)– Aiutante della condotta
– Addetto/a all’assistenza
– Pioniere
– Cuoco/a
– Sorvegliante dell’infrastruttura
– Sorvegliante del materiale– Assistente di stato maggiore
– Addetto/a all’assistenza
– Pioniere
– Cuoco/a
– Sorvegliante d’impianto
– Sorvegliante del materialeAllegato 6(art. 111)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

ISono abrogate:

  1. l’ordinanza del 5 dicembre 2003sulla protezione civile;
  2. l’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile;
  3. l’ordinanza del 6 giugno 2008sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile;
  4. l’ordinanza del 5 dicembre 2003concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio di protezione civile e all’idoneità a prestare servizio di protezione civile.IIGli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.

Zitiert in

Decisioni

5