Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
25.06.2025
In Kraft seit
01.08.2025
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

721.100.1

Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d’acqua

(OSCA)

del 25 giugno 2025 (Stato 1° novembre 2025)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:

  1. inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si propagano oltre le rive;
  2. colate detritiche;
  3. erosione e deposito di materiale solido;
  4. depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
  2. approccio in funzione dei rischi: un approccio in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati, valutati e considerati in modo trasparente nell’attuazione delle misure.
Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi

I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio.

Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure

Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione
  1. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:
    1. effettua i rilevamenti riguardanti la protezione contro le piene;
    2. misura i corsi d’acqua;
    3. rileva i dati idrologici di base;
    4. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
    5. analizza gli eventi;
    6. allestisce panoramiche.
  2. Può fatturare emolumenti per le prestazioni fornite in ambito idrologico.
Art. 5 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo
  1. I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione contro le piene. A tale scopo:
    1. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
    2. documentano e analizzano gli eventi;
    3. documentano e valutano le opere e gli impianti di protezione;
    4. tengono un catasto degli eventi nonché delle opere e degli impianti di protezione;
    5. registrano pericoli e rischi;
    6. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
    7. allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.
  2. Designano le zone di pericolo.
  3. Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all’esecuzione.
  4. Presentano periodicamente all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.
  5. Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.
Art. 6 Misure di pianificazione del territorio
  1. I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:
    1. una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
    2. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.
  2. Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.
Art. 7 Misure organizzative
  1. I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:
    1. assicurano che vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
    2. assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
    3. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
    4. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione degli eventi di piena.
  2. Se opportuno, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.
Art. 8 Misure di ingegneria naturalistica e tecniche nonché aree di ritenzione
  1. I Cantoni adottano misure di ingegneria naturalistica e tecniche per ridurre e limitare il rischio di eventi di piena. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le acque di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.
  2. Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.
  3. Nella misura del possibile utilizzano materiale di costruzione naturale e tipico per le acque in questione.
  4. Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.
Art. 9 Manutenzione delle acque

I Cantoni assicurano che le acque, le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, così da:

  1. mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
  2. ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.

Capitolo 3: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Condizioni

Art. 10 Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni

Affinché le condizioni legali per la concessione di indennità di cui all’articolo 6 LSCA siano soddisfatte, le misure devono essere in particolare necessarie per l’interesse pubblico e deve essere garantita la manutenzione ulteriore delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Art. 11 Indennità per l’acquisizione di dati di base e per le misure adottate dai Cantoni
  1. L’UFAM accorda ai Cantoni indennità per:
    1. i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, le panoramiche dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
    2. gli accertamenti per la limitazione e l’evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
    3. l’allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d’intervento e la consulenza specializzata a organi di condotta e forze d’intervento civili;
    4. la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
    5. il mantenimento di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di vegetazione adatta alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;
    6. i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione che danno diritto a indennità;
    7. i mancati ricavi dovuti all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all’utilizzo condiviso di bacini di accumulazione artificiali;
    8. l’elaborazione di ulteriori dati di base e l’adozione di ulteriori misure necessarie per una gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi secondo l’articolo 3.
  2. Non è accordata alcuna indennità per:
    1. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
    2. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
    3. l’attuazione dei dati di base e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale;
    4. l’esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e di misure di contenimento delle piene in bacini di accumulazione nonché le spese di organi di condotta e forze d’intervento coperte dal mandato di base;
    5. l’esercizio di misure tecniche e di sistemazione dei corsi d’acqua negli insediamenti per la gestione dell’acqua piovana;
    6. l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.
Art. 12 Spese computabili
  1. Per le indennità sono computabili soltanto le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
  2. Per le indennità di cui all’articolo 11 capoverso 1 sono computabili le spese relative a:
    1. l’elaborazione dei dati di base e la pianificazione delle misure;
    2. l’esecuzione e l’attuazione;
    3. l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
    4. la terminazione.
  3. Non sono computabili in particolare:
    1. gli emolumenti dovuti;
    2. le spese che possono essere trasferite ai responsabili dei danni;
    3. le spese per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
    4. le spese per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperte dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade;
    5. i costi per le spese amministrative.
Art. 13 Concessione delle indennità
  1. Le indennità per l’acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l’UFAM e il Cantone interessato in funzione dell’entità dei dati di base acquisiti.
  2. Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L’ammontare delle indennità globali è stabilito tra l’UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:
    1. il rischio di piena;
    2. l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
  3. Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:
    1. hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
    2. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
    3. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
    4. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
    5. non erano prevedibili.
  4. Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:
    1. il grado di attuazione dei dati di base;
    2. l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
  5. Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:
    1. la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
    2. il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
    3. la visione d’insieme della pianificazione.

Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 14 Domanda
  1. Ogni quattro anni il Cantone inoltra all’UFAM una domanda di indennità globali.
  2. La domanda deve contenere informazioni concernenti:
    1. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
    2. i dati di base e le misure presumibilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.
  3. Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con gli altri Cantoni interessati.
Art. 15 Accordo di programma
  1. L’UFAM stipula l’accordo di programma con l’autorità cantonale competente.
  2. Oggetto dell’accordo di programma sono in particolare:
    1. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
    2. la prestazione del Cantone;
    3. i contributi della Confederazione;
    4. il controlling;
    5. la restituzione dell’indennità globale in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo da parte del Cantone.
  3. L’accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni.
  4. L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi di programma, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo di programma.
Art. 16 Pagamento

Le indennità globali sono pagate a rate.

Art. 17 Rendicontazione e controllo
  1. Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
  2. L’UFAM controlla a campione:
    1. l’esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
    2. l’impiego dei contributi versati.
Art. 18 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
  1. L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
    1. non adempie l’obbligo di rendicontazione (art. 17 cpv. 1);
    2. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
  2. Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
  3. Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
  4. Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi (LSu).

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso

Art. 19 Domanda
  1. Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.
  2. La domanda contiene i seguenti documenti:
    1. una descrizione completa del progetto, inclusi i piani;
    2. il preventivo e la ripartizione delle spese;
    3. una panoramica dei rischi esistenti, dell’efficacia delle misure su tali rischi nonché dell’evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
    4. i risultati degli accertamenti relativi all’idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
    5. l’eventuale rapporto relativo all’impatto sull’ambiente;
    6. i pareri dei servizi cantonali specializzati;
    7. l’approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.
  3. L’UFAM può richiedere altri documenti.
Art. 20 Concessione e pagamento dei contributi
  1. L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità mediante decisione.
  2. .
  3. Paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 21 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 17.

Art. 22 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
  1. Se, nonostante un’intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un’indennità o lo fa solo in modo parziale, l’indennità non viene pagata oppure viene ridotta.
  2. Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
  3. Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
  4. Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 23 Domanda
  1. Il richiedente di cui all’articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all’UFAM.
  2. La domanda deve contenere informazioni concernenti:
    1. gli obiettivi da raggiungere;
    2. le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
    3. le spese totali delle attività e dei progetti, la ripartizione delle spese tra le organizzazioni partecipanti e l’importo dell’aiuto finanziario richiesto;
    4. un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.
Art. 24 Concessione e determinazione
  1. L’UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.
  2. L’UFAM fissa l’ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l’adempimento dei compiti, della sua valutazione dell’efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.
  3. Può accordare l’aiuto finanziario in base all’onere o in modo forfettario.
  4. Determina l’aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione

Art. 25 Parere relativo a misure di protezione contro le piene
  1. I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all’UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.
  2. Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:
    1. riguardano le acque sui confini nazionali;
    2. hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
    3. richiedono un esame dell’impatto sull’ambiente; oppure
    4. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.
  3. Il parere dell’UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull’ammontare approssimativo di un’indennità per la misura.
Art. 26 Documenti

Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all’UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a–f.

Art. 27 Parere in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell’UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 28 Aiuti all’esecuzione

L’UFAM elabora aiuti all’esecuzione segnatamente in materia di:

  1. esigenze per la protezione contro le piene;
  2. acquisizione di dati di base;
  3. pianificazione e attuazione di misure;
  4. condizioni per la concessione di indennità e requisiti dei conteggi.
Art. 29 Geoinformazione

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione (OGI).

Capitolo 5: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 30
  1. I Cantoni elaborano i dati di base, adottano le misure e ne controllano periodicamente l’efficacia.
  2. Provvedono alla manutenzione delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 2 novembre 1994sulla sistemazione dei corsi d’acqua è abrogata.

Art. 32 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 33 Disposizioni transitorie
  1. I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024della LSCA.
  2. Presentano per la prima volta entro il 1° dicembre 2031 all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere f e g.
Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

Allegato(art. 32)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.

Zitiert in

Decisioni

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