721.100.1
Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d’acqua
(OSCA)
del 25 giugno 2025 (Stato 1° novembre 2025)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:
- inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si propagano oltre le rive;
- colate detritiche;
- erosione e deposito di materiale solido;
- depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
- approccio in funzione dei rischi: un approccio in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati, valutati e considerati in modo trasparente nell’attuazione delle misure.
Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi
I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dell’utilizzo del territorio.
Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure
Art. 4 Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione
- L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:
- effettua i rilevamenti riguardanti la protezione contro le piene;
- misura i corsi d’acqua;
- rileva i dati idrologici di base;
- tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
- analizza gli eventi;
- allestisce panoramiche.
- Può fatturare emolumenti per le prestazioni fornite in ambito idrologico.
Art. 5 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo
- I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione contro le piene. A tale scopo:
- rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- documentano e analizzano gli eventi;
- documentano e valutano le opere e gli impianti di protezione;
- tengono un catasto degli eventi nonché delle opere e degli impianti di protezione;
- registrano pericoli e rischi;
- allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.
- Designano le zone di pericolo.
- Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all’esecuzione.
- Presentano periodicamente all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.
- Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.
Art. 6 Misure di pianificazione del territorio
- I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:
- una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.
- Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.
Art. 7 Misure organizzative
- I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l’entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:
- assicurano che vengano allestiti i piani d’intervento, che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
- assicurano che gli organi di condotta e le forze d’intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
- allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
- adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d’intervento nella gestione degli eventi di piena.
- Se opportuno, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.
Art. 8 Misure di ingegneria naturalistica e tecniche nonché aree di ritenzione
- I Cantoni adottano misure di ingegneria naturalistica e tecniche per ridurre e limitare il rischio di eventi di piena. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le acque di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.
- Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.
- Nella misura del possibile utilizzano materiale di costruzione naturale e tipico per le acque in questione.
- Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.
Art. 9 Manutenzione delle acque
I Cantoni assicurano che le acque, le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, così da:
- mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
- ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.
Capitolo 3: Concessione di sussidi federali
Sezione 1: Condizioni
Art. 10 Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni
Affinché le condizioni legali per la concessione di indennità di cui all’articolo 6 LSCA siano soddisfatte, le misure devono essere in particolare necessarie per l’interesse pubblico e deve essere garantita la manutenzione ulteriore delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.
Art. 11 Indennità per l’acquisizione di dati di base e per le misure adottate dai Cantoni
- L’UFAM accorda ai Cantoni indennità per:
- i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, le panoramiche dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
- gli accertamenti per la limitazione e l’evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- l’allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d’intervento e la consulenza specializzata a organi di condotta e forze d’intervento civili;
- la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
- il mantenimento di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di vegetazione adatta alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;
- i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione che danno diritto a indennità;
- i mancati ricavi dovuti all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all’utilizzo condiviso di bacini di accumulazione artificiali;
- l’elaborazione di ulteriori dati di base e l’adozione di ulteriori misure necessarie per una gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi secondo l’articolo 3.
- Non è accordata alcuna indennità per:
- misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
- misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- l’attuazione dei dati di base e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale;
- l’esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d’emergenza e di misure di contenimento delle piene in bacini di accumulazione nonché le spese di organi di condotta e forze d’intervento coperte dal mandato di base;
- l’esercizio di misure tecniche e di sistemazione dei corsi d’acqua negli insediamenti per la gestione dell’acqua piovana;
- l’elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.
Art. 12 Spese computabili
- Per le indennità sono computabili soltanto le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
- Per le indennità di cui all’articolo 11 capoverso 1 sono computabili le spese relative a:
- l’elaborazione dei dati di base e la pianificazione delle misure;
- l’esecuzione e l’attuazione;
- l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
- la terminazione.
- Non sono computabili in particolare:
- gli emolumenti dovuti;
- le spese che possono essere trasferite ai responsabili dei danni;
- le spese per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
- le spese per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperte dalla partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade;
- i costi per le spese amministrative.
Art. 13 Concessione delle indennità
- Le indennità per l’acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l’UFAM e il Cantone interessato in funzione dell’entità dei dati di base acquisiti.
- Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L’ammontare delle indennità globali è stabilito tra l’UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:
- il rischio di piena;
- l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
- Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:
- hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
- interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- non erano prevedibili.
- Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:
- il grado di attuazione dei dati di base;
- l’entità, l’efficacia e la qualità delle misure.
- Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:
- la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
- il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
- la visione d’insieme della pianificazione.
Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali
Art. 14 Domanda
- Ogni quattro anni il Cantone inoltra all’UFAM una domanda di indennità globali.
- La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- i dati di base e le misure presumibilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.
- Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con gli altri Cantoni interessati.
Art. 15 Accordo di programma
- L’UFAM stipula l’accordo di programma con l’autorità cantonale competente.
- Oggetto dell’accordo di programma sono in particolare:
- gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
- la prestazione del Cantone;
- i contributi della Confederazione;
- il controlling;
- la restituzione dell’indennità globale in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo da parte del Cantone.
- L’accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni.
- L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi di programma, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo di programma.
Art. 16 Pagamento
Le indennità globali sono pagate a rate.
Art. 17 Rendicontazione e controllo
- Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
- L’UFAM controlla a campione:
- l’esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
- l’impiego dei contributi versati.
Art. 18 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
- L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
- non adempie l’obbligo di rendicontazione (art. 17 cpv. 1);
- cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
- Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
- Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
- Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi (LSu).
Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso
Art. 19 Domanda
- Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.
- La domanda contiene i seguenti documenti:
- una descrizione completa del progetto, inclusi i piani;
- il preventivo e la ripartizione delle spese;
- una panoramica dei rischi esistenti, dell’efficacia delle misure su tali rischi nonché dell’evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
- i risultati degli accertamenti relativi all’idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
- l’eventuale rapporto relativo all’impatto sull’ambiente;
- i pareri dei servizi cantonali specializzati;
- l’approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.
- L’UFAM può richiedere altri documenti.
Art. 20 Concessione e pagamento dei contributi
- L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità mediante decisione.
- .
- Paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
Art. 21 Rendicontazione e controllo
Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 17.
Art. 22 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo
- Se, nonostante un’intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un’indennità o lo fa solo in modo parziale, l’indennità non viene pagata oppure viene ridotta.
- Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall’articolo 28 LSu.
- Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
- Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall’articolo 29 LSu.
Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 23 Domanda
- Il richiedente di cui all’articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all’UFAM.
- La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- gli obiettivi da raggiungere;
- le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
- le spese totali delle attività e dei progetti, la ripartizione delle spese tra le organizzazioni partecipanti e l’importo dell’aiuto finanziario richiesto;
- un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.
Art. 24 Concessione e determinazione
- L’UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.
- L’UFAM fissa l’ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l’adempimento dei compiti, della sua valutazione dell’efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.
- Può accordare l’aiuto finanziario in base all’onere o in modo forfettario.
- Determina l’aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.
Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione
Art. 25 Parere relativo a misure di protezione contro le piene
- I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all’UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.
- Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:
- riguardano le acque sui confini nazionali;
- hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- richiedono un esame dell’impatto sull’ambiente; oppure
- riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.
- Il parere dell’UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull’ammontare approssimativo di un’indennità per la misura.
Art. 26 Documenti
Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all’UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a–f.
Art. 27 Parere in merito ad altre misure
I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell’UFAM prima di prendere una decisione.
Art. 28 Aiuti all’esecuzione
L’UFAM elabora aiuti all’esecuzione segnatamente in materia di:
- esigenze per la protezione contro le piene;
- acquisizione di dati di base;
- pianificazione e attuazione di misure;
- condizioni per la concessione di indennità e requisiti dei conteggi.
Art. 29 Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione (OGI).
Capitolo 5: Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 30
- I Cantoni elaborano i dati di base, adottano le misure e ne controllano periodicamente l’efficacia.
- Provvedono alla manutenzione delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 31 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 2 novembre 1994sulla sistemazione dei corsi d’acqua è abrogata.
Art. 32 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 33 Disposizioni transitorie
- I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024della LSCA.
- Presentano per la prima volta entro il 1° dicembre 2031 all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere f e g.
Art. 34 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.
Allegato(art. 32)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.