142.203
Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2026)
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
- La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.
- Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi-zioni dell’accordo sui diritti acquisiti.
- Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.
Art. 2 Campo d’applicazione
- La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’UE) nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS).
- Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.
- Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dell’UE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell’UE o dell’AELS.
- Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia con-formemente alla regolamentazione prevista dall’accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3bis, 8, 10–12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.
- La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile secondo l’articolo 9 capoverso 1bisprimo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l’articolo 32a capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.
Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione
- La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
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Sezione 2: Tipi di permessi e carte di soggiorno
Art. 4 Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso
di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS
(art. 6, 7, 12, 13, 20 e 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e
art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
- Ai cittadini dell’UE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durataUE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.
- Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.
- Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell’UE e dell’AELS vale in tutta la Svizzera.
3bis. .
- I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.
- In caso di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991sul collocamento, di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, svolto per il tramite di un fornitore di personale a prestito con sede in Svizzera, i cittadini dell’UE e dell’AELS ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la durata dell’impiego presso l’impresa acquisitrice con sede in Svizzera.
Art. 5 Permesso di domicilio UE/AELS
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato in virtù dell’articolo 34 LStrI e gli articoli 60–63 della OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.
Art. 6 Carta di soggiorno
- Ai cittadini dell’UE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l’articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.
- La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio UE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all’autorità competente.
- Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71–72 OASA.
Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso
Art. 7 Procedura di rilascio del visto
(art. 1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS)
Per i familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del 15 agosto 2018concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.
Art. 8
Art. 9 Procedure di notificazione e di permesso
(all. I art. 2 par. 4 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)
- Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10–15 LStrI e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA.
1bis. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’articolo 6 della legge dell’8 ottobre 1999sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 2003sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l’attività.
1ter. L’articolo 6 capoverso 4 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1bisprimo periodo OLCP).
- Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 5 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006.
- I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.
- I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.
Sezione 4: Dimora con attività lucrativa
Art. 10e11
Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi
1 a3. .
4. I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.
Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi
Art. 13 Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo
(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS)
Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UEo l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio.
Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi
- In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell’UE e dell’AELS e i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.
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Art. 15 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi
(art. 20 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
- In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell’UE e dell’AELS e alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l’articolo 4.
- Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStrI e dell’OASA.
Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa
Art. 16 Mezzi finanziari
(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS)
- I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell’UE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale.
- I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell’UE o dell’AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 17 Rinnovo del permesso di dimora UE/AELS
(art. 24 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.
Art. 18 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego
(art. 2 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
- Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell’UE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.
- Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.
- Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell’UE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.
Art. 19 Destinatari di servizi
(art. 23 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
- Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell’UE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.
- Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS.
Art. 20 Rilascio di un permesso per motivi gravi
Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.
Sezione 7: .
Art. 21
Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera
(art. 4 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 4 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Art. 22
Ai cittadini dell’UE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.
Sezione 9: Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento
Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno
(all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)
- I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
- Per quanto concerne il permesso di domicilio UE/AELS si applica l’articolo 63 LStrI.
Art. 24 Misure di allontanamento o di respingimento
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv. AELS)
Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60–68 LStrI valgono per tutto il territorio della Svizzera.
Art. 25 Competenza in caso di cambiamento di Cantone
(art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice 1 della Conv. AELS)
Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.
Sezione 10: Procedura e competenza
Art. 26 Competenza
I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.
Art. 27
Art. 28 Controllo dei permessi
Il controllo dei permessi dei cittadini dell’UE e dell’AELS da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)è retto dall’articolo 99 LStrI e dagli articoli 83 e 85 OASA.
Art. 29 Competenza della SEM
La SEM è competente per:
- l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell’UE e dell’AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l’articolo 20;
- il controllo dei permessi giusta l’articolo 28.
Art. 30
Sezione 11: .
Art. 31
Sezione 12: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 32 Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 122 LStrI.
Art. 32a Disposizioni penali
- È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 1bis.
- È punito con una multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 3.
Sezione 13: Esecuzione
Art. 33
La SEM sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente
Art. 34
L’ordinanza del 23 maggio 2001sull’introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.
Sezione 15: Modifica del diritto vigente
Art. 35
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:.
Sezione 16: Disposizioni transitorie
Art. 36 Permessi secondo il diritto previgente
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
- I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.
- I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.
Art. 37 Procedure
Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.
Art. 38
Sezione 17: Entrata in vigore
Art. 39
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.