Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
06.06.2014
In Kraft seit
01.08.2014
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

519.1

Ordinanza
sul personale per gli impieghi di truppe
destinate a proteggere persone e oggetti all’estero

(OPers-POE)

del 6 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. il rapporto di lavoro del personale impiegato nel quadro di un servizio d’appoggio all’estero per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione secondo l’articolo 69 capoverso 2 LM;
  2. la preparazione degli impieghi;
  3. le competenze e le responsabilità.
Art. 2 Diritto applicabile

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 2001sul personale federale (OPers) e dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003concernente il personale militare.

Art. 3 Impieghi
  1. Gli impieghi hanno lo scopo di salvaguardare interessi svizzeri all’estero.
  2. Gli impieghi sono effettuati in tenuta militare. Il Consiglio federale può ordinare che un impiego sia effettuato in abiti civili.
  3. Il personale non può farsi accompagnare dai famigliari durante l’impiego. Non sono possibili ricongiungimenti famigliari.
Art. 4 Competenze
  1. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è l’organo competente per le decisioni del datore di lavoro e per l’assistenza alla truppa.
  2. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e partecipa al trattamento delle questioni relative al diritto internazionale e alla situazione internazionale.

Sezione 2: Preparazione degli impieghi

Art. 5 Documenti di viaggio e di legittimazione

Il DDPS, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.

Art. 6 Conferimento di grado per una determinata durata

Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordinanza del 22 novembre 2017concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 7 Visita medica
  1. Prima dell’impiego, la persona interessata deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi a visite mediche nonché a trattamenti profilattici e terapeutici.
  2. Il servizio del DDPS competente per la condotta dell’impiego decide se una persona già sottoposta a visita medica o a trattamenti debba sottoporsi a ulteriori visite mediche.

Sezione 3: Inizio del rapporto di lavoro

Art.8
  1. Il personale è assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata.
  2. I rapporti di lavoro di impiegati della Confederazione sono mantenuti per la durata dell’impiego. Gli accordi specifici all’impiego sono disciplinati in un complemento al contratto di lavoro.

Sezione 4: Stipendio e supplementi di stipendio

Art. 9 Stipendio
  1. Gli impiegati della Confederazione mantengono il rispettivo stipendio convenuto mediante contratto di lavoro.
  2. Nella definizione dello stipendio in caso di nuova assunzione sono considerate la prevista funzione, la formazione, l’esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché la situazione sul mercato del lavoro.
Art. 10 Indennità di funzione
  1. Un’indennità di funzione può essere versata a una persona che adempie compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore.
  2. L’indennità di funzione non può superare la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro o lo stipendio individuale e l’importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.
Art. 11 Indennità d’impiego
  1. Per ogni impiego è corrisposta un’indennità di al massimo 110 franchi al giorno.
  2. Essa costituisce un indennizzo per condizioni d’impiego particolari, quali disponibilità permanente, isolamento, clima e privazioni, una compensazione per elevati rischi per la vita e l’integrità fisica nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l’impiego.
  3. Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto.
  4. Previa consultazione del DFAE, il DDPS stabilisce l’importo dell’indennità d’impiego.

Sezione 5: Prestazioni sociali

Art. 12 Cassa pensioni
  1. Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
  2. A prescindere dalla durata dell’impiego, il guadagno assicurato è ridefinito se lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisce una modifica a causa dell’impiego.
Art. 13 Assicurazione
  1. Il personale è assicurato contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare.
  2. Il DDPS coordina, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la conclusione di eventuali adeguate assicurazioni complementari per i rischi connessi alle spese di cura, all’invalidità e al decesso non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.

Sezione 6: Orario di lavoro, vacanze, congedi

Art. 14 Orario di lavoro

L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio è stabilito nel luogo d’impiego dalla direzione dell’impiego.

Art. 15 Vacanze
  1. Per la durata dell’impiego, il personale ha diritto a sei settimane di vacanza l’anno. Se le circostanze lo consentono, il DDPS può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età.
  2. Con tale diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante un congedo pagato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.
  3. Le vacanze vanno prese durante l’impiego. Se ciò non è possibile per motivi d’esercizio, le vacanze sono:
    1. computate sul rispettivo saldo attivo dei giorni di vacanza nel caso di impiegati della Confederazione;
    2. pagate in contanti al termine dell’impiego nel caso del rimanente personale.
  4. Nel caso degli impiegati della Confederazione, il diritto alle vacanze risultante dal rapporto di lavoro originario è ridotto proporzionalmente alla durata dell’impiego.
Art. 16 Congedi

Oltre ai diritti risultanti dalla LPers e dall’OPers, in via supplementare il personale ha diritto al massimo a un giorno di lavoro rispettivamente prima dell’inizio e al termine dell’impiego.

Sezione 7: Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 17 Equipaggiamento personale
  1. La direzione dell’impiego determina l’equipaggiamento messo a disposizione del personale dalla Confederazione.
  2. Essa ne organizza il trasporto e se ne assume le spese.
Art. 18 Spese di viaggio
  1. Il DDPS assume le spese di viaggio. Tali spese sono calcolate secondo gli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001concernente l’ordinanza sul personale federale.
  2. Il DDPS non assume spese di viaggio se sussiste una possibilità di trasporto gratuita.
Art. 19 Trasporto degli effetti personali
  1. A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce.
  2. Il DDPS organizza il trasporto e assume le relative spese.
  3. Il DDPS determina il peso massimo degli effetti personali.
Art. 20 Vitto e alloggio
  1. La direzione dell’impiego garantisce l’alloggio e la sussistenza.
  2. La direzione dell’impiego assume le relative spese.
Art. 21 Altre indennità

Se, durante l’impiego, vengono danneggiati, rubati o persi oggetti appartenenti a un membro del personale, senza colpa dell’interessato, il DDPS è autorizzato a versare un’indennità di 5000 franchi al massimo se il danno non è coperto dall’assicurazione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi.

Sezione 8: Obblighi del personale

Art. 22 Responsabilità

Per le persone attive in un impiego militare, la responsabilità per danni e la responsabilità penale sono rette dalla LM e dal codice penale militare del 13 giugno 1927.

Art. 23 Segreto d’ufficio
  1. Al personale che partecipa a un impiego è vietato divulgare esperienze di servizio.
  2. D’intesa con il DFAE, il DDPS può autorizzare persone che partecipano o hanno partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Nel quadro dell’autorizzazione e della divulgazione devono essere salvaguardati gli interessi della Confederazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell’impiego.
  3. Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari risultanti dalla violazione del segreto d’ufficio.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizioni transitorie

I rapporti di lavoro che concernono un servizio d’appoggio all’estero per la protezione di persone e oggetti degni di particolare protezione e che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono immutati sino alla loro scadenza. In caso di rinnovo, il loro contenuto è retto dalla presente ordinanza.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

Zitiert in

Decisioni

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