721.101.1
Ordinanza
sugli impianti di accumulazione
(OImA)
del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
(art. 3 LImA)
- Un impianto di accumulazione è composto da:
- l’opera di sbarramento;
- la relativa ritenuta;
- le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza.
- Le opere di sbarramento sono:
- dighe in calcestruzzo o dighe in muratura;
- dighe in materiale sciolto;
- traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con i relativi argini laterali.
- Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.
- Il volume della ritenuta è il volume di un impianto di accumulazione che può fuoriuscire in caso di rottura totale delle pertinenti opere di sbarramento con ritenuta piena.
- L’altezza d’invaso di un impianto di accumulazione è l’altezza sotto invaso mediante la più alta opera di sbarramento con ritenuta piena.
- Le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza sono costruzioni e impianti, collegati alla ritenuta e all’opera di sbarramento, necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione, in particolare sfioratori e dispositivi di scarico.
- Il gestore di un impianto di accumulazione è il titolare dell’autorizzazione di messa in esercizio.
Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare
(art. 2 cpv. 2 lett. a LImA)
- Esiste un potenziale di pericolo particolare se la rottura dell’opera di sbarramento può mettere in pericolo vite umane o causare danni materiali importanti.
- I Cantoni interessati annunciano all’autorità di vigilanza della Confederazione (Ufficio federale dell’energia, UFE) gli impianti di accumulazione che presumibilmente presentano un potenziale di pericolo particolare malgrado non sottostiano alla LImA a causa delle loro dimensioni.
- I gestori di questi impianti di accumulazione mettono a disposizione dell’UFE tutti i documenti necessari all’esame.
- L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.
Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare
(art. 2 cpv. 2 lett. b LImA)
- Il gestore che chiede di escludere il suo impianto di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA allega alla domanda tutti i documenti necessari a esaminare il potenziale di pericolo.
- L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.
Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine
(art. 4 LImA)
- L’UFE esercita la vigilanza diretta sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine.
- Stabilisce, per ogni caso specifico, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti di accumulazione situati su acque di confine, segnatamente per contrastare i pericoli derivanti:
- dalla rottura di un’opera di sbarramento;
- da deflussi discontinui nella ritenuta o a valle;
- da danni alle canalizzazioni per acqua motrice.
- Svolge i propri compiti in collaborazione con le competenti autorità estere di vigilanza. Si attiene nella misura del possibile alla legislazione svizzera sugli impianti di accumulazione; provvede in ogni caso affinché il livello di sicurezza sia equivalente a quanto da essa stabilito.
Capitolo 2: Requisiti per la sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione
Art. 5 Sicurezza strutturale
(art. 5 cpv. 1)
- Chi intende costruire, modificare o gestire un impianto di accumulazione deve garantire la sicurezza dell’opera di sbarramento, delle opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza e della ritenuta in casi di carico normali, straordinari ed estremi.
- I casi di carico normali sono combinazioni di effetti che sollecitano costantemente o regolarmente l’impianto di accumulazione, in particolare quando il lago è pieno o vuoto. In queste situazioni di carico non sono ammessi danni all’impianto di accumulazione.
- I casi di carico straordinari sono combinazioni temporanee di effetti, come possono verificarsi in particolare in una situazione di piena straordinaria, per valanghe o colate detritiche, a causa della pressione del ghiaccio o per circostanze di pressione dell’acqua interstiziale dovute al processo di costruzione o a un rapido abbassamento del livello dell’acqua. In queste situazioni di carico sono ammessi danni lievi all’impianto di accumulazione.
- I casi di carico estremi sono in particolare una situazione di piena estrema e terremoti. In queste situazioni di carico sono ammessi danni all’impianto di accumulazione; tuttavia, questi non devono causare un deflusso incontrollato e dannoso dalla ritenuta.
- L’UFE elabora direttive e altre basi tecniche per i casi di carico normali, straordinari ed estremi. In particolare, tiene conto delle caratteristiche particolari degli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali.
Art. 6 Sorveglianza
(art. 8 cpv. 2 LImA)
Durante la costruzione, la messa in esercizio e l’esercizio di un impianto di accumulazione, il gestore deve garantire mediante controlli e misurazioni l’individuazione precoce di stati o comportamenti che possono indicare una compromissione della sicurezza dell’impianto di accumulazione.
Art. 7 Piano d’emergenza
(art. 10 LImA)
Durante la costruzione, la messa in esercizio e l’esercizio di un impianto di accumulazione, il gestore deve adottare provvedimenti da attuare nel caso in cui non si possa più garantire la sicurezza dell’impianto di accumulazione.
Capitolo 3: Costruzione ed esercizio
Sezione 1: Approvazione dei piani e costruzione
Art. 8 Approvazione dei piani
(art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 5 LImA)
- L’autorità di vigilanza esamina i documenti ricevuti dal punto di vista dell’adempimento dei requisiti per la sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione. Nelle vasche di ritenuta e nelle briglie per la stabilizzazione dell’alveo si può rinunciare a installare scarichi di fondo e paratoie di fondo.
- Nell’approvazione dei piani si stabilisce quali documenti il titolare deve rimettere all’autorità di vigilanza prima, durante e al termine dell’esecuzione dei lavori.
- Durante l’esecuzione dei lavori si possono esigere in particolare i seguenti documenti:
- i risultati dei rilevamenti geologici e dei controlli geotecnici;
- i risultati delle iniezioni o di altri interventi geotecnici effettuati per consolidare e impermeabilizzare il sottosuolo;
- i risultati degli esami del materiale;
- i risultati della sorveglianza;
- i rapporti di costruzione;
- i rapporti su eventi particolari.
- Al termine dei lavori di costruzione si possono esigere in particolare i seguenti documenti:
- una sintesi e una valutazione dei rilevamenti geologici e dei controlli geotecnici;
- una sintesi e una valutazione delle iniezioni o di altri interventi geotecnici effettuati per consolidare e impermeabilizzare il sottosuolo;
- un elenco dei materiali di costruzione utilizzati e degli esami del materiale;
- le modifiche rispetto al progetto di costruzione;
- i piani dell’opera realizzata;
- il tipo e la localizzazione degli strumenti di sorveglianza.
Art. 9 Esecuzione dei lavori
(art. 6 cpv. 8 e 25 lett. a LImA)
- L’autorità di vigilanza segue l’esecuzione dei lavori. Controlla in particolare che corrisponda ai piani approvati.
- Durante l’esecuzione dei lavori, il titolare dell’approvazione dei piani rimette all’autorità di vigilanza i documenti stabiliti nell’approvazione dei piani (art. 8 cpv. 2 e 3).
Art. 10 Modifiche di progetto
Le modifiche di progetto sono annunciate all’autorità di vigilanza e sottoposte alla sua approvazione ai sensi dell’articolo 6 LImA.
Art. 11 Fine dei lavori di costruzione
(art. 6 cpv. 8 e 25 lett. a LImA)
- Al termine dei lavori di costruzione, il titolare dell’approvazione dei piani rimette all’autorità di vigilanza un rapporto conclusivo dei lavori eseguiti.
- Questo rapporto include i documenti stabiliti nell’approvazione dei piani (art. 8 cpv. 2 e 4).
- L’autorità di vigilanza verifica se i lavori di costruzione sono stati eseguiti secondo i piani approvati e le condizioni imposte. Consegna il risultato della sua verifica in un verbale di collaudo.
Art. 12 Smantellamento
(art. 6 cpv. 1 LImA)
Lo smantellamento di un impianto di accumulazione equivale a una modifica.
Sezione 2: Messa in esercizio
Art. 13 Regolamenti
(art. 7, 8, 10 e 25 lett. a LImA)
- Prima di mettere in esercizio l’impianto, il gestore redige i seguenti regolamenti e li sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza:
- un regolamento che definisce le procedure di azionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili necessari in situazione di piena (regolamento di manovra delle paratoie);
- un regolamento che per i casi d’emergenza definisce le procedure di allarme alle autorità e alla popolazione e le procedure per la gestione di tali casi (regolamento d’emergenza).
- Alla fine della messa in esercizio redige un regolamento per la sorveglianza dell’impianto di accumulazione in caso di esercizio normale e di eventi straordinari e lo sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza (regolamento di sorveglianza).
- Sottopone questi regolamenti a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigilanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi delle persone di contatto oppure modifiche concernenti l’azionamento in esercizio normale degli sfioratori o dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili, devono essere annunciati all’autorità di vigilanza ma non richiedono un’approvazione.
Art. 14 Messa in esercizio
(art. 7 LImA)
- Laddove il primo invaso di un impianto di accumulazione può essere svolto in maniera controllata, il gestore ne sorveglia il comportamento e lo stato, eseguendo in particolare misurazioni e controlli visivi. Comunica all’autorità di vigilanza il risultato delle sue osservazioni.
- L’autorità di vigilanza segue lo svolgimento della messa in esercizio e controlla che sia eseguita conformemente all’autorizzazione.
- L’innalzamento di un invaso dopo una modifica e la rimessa in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza equivalgono a un primo invaso.
Art. 15 Fine della messa in esercizio
(art. 7, 8 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore, una volta completato il primo invaso o la rimessa in carico, rimette all’autorità di vigilanza un rapporto sulla messa in esercizio.
- Il rapporto include, in particolare:
- un resoconto dello svolgimento del primo invaso o della rimessa in carico;
- un’analisi del comportamento dell’impianto di accumulazione durante la messa in esercizio o la rimessa in esercizio;
- i risultati dei controlli delle prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico.
- Un impianto di accumulazione può essere messo in esercizio solo se i risultati del primo invaso o della rimessa in carico inducono a ritenere che l’esercizio sarà sicuro.
Art. 16 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione
(art. 25 lett. a LImA)
- A partire dalla messa in esercizio il gestore costituisce e tiene aggiornata una raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione. Permette all’autorità di vigilanza di consultarla in qualsiasi momento.
- La raccolta degli atti include:
- i principali piani dell’opera realizzata e indicazioni sull’esecuzione dei lavori;
- la convenzione tra il committente e i progettisti dell’opera sull’utilizzazione prevista (convenzione d’utilizzazione);
- la descrizione dell’attuazione tecnica della convenzione d’utilizzazione (base del progetto);
- le prove della sicurezza strutturale (sicurezza contro le piene, sicurezza statica, sicurezza sismica);
- le perizie geologiche;
- il rapporto sulla messa in esercizio;
- i rapporti annuali e i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni;
- i rapporti quinquennali;
- i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio;
- il regolamento di sorveglianza, il regolamento di manovra delle paratoie e il regolamento d’emergenza.
Sezione 3: Esercizio e sorveglianza
Art. 17 Controlli correnti
(art. 8 cpv. 2 LImA)
- Il gestore esegue misurazioni, controlli visivi e prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico conformemente al regolamento di sorveglianza (art. 13 cpv. 2).
- Per i grandi impianti, durante il periodo di messa in carico, verifica con misurazioni manuali almeno una volta al mese e sul posto i risultati delle misurazioni teletrasmesse.
- Per gli altri impianti verifica le misurazioni teletrasmesse almeno una volta all’anno con misurazioni manuali sul posto.
Art. 18 Controllo annuale
(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore provvede affinché un professionista esperto valuti continuamente i risultati delle misurazioni, esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione e consegni i risultati in un rapporto annuale di misurazione e controllo (rapporto annuale).
- Il gestore rimette all’autorità di vigilanza il rapporto annuale, compresi i risultati delle prove di funzionamento degli organi mobili, dei controlli visivi e delle misurazioni, al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto.
- L’autorità di vigilanza può accordare deroghe riguardanti la periodicità annuale e il termine per la consegna del rapporto annuale, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
Art. 19 Controllo quinquennale
(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore provvede affinché periti qualificati in ingegneria civile e in geologia eseguano ogni cinque anni un esame approfondito della sicurezza, se l’impianto di accumulazione presenta:
- un’altezza d’invaso di almeno 40 m; o
- un’altezza d’invaso di almeno 10 m e una ritenuta superiore a 1 milione di m3.
- Al più tardi nove mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimette all’autorità di vigilanza i rapporti degli esami approfonditi della sicurezza (rapporti quinquennali).
- L’autorità di vigilanza può rinunciare a un regolare esame approfondito della sicurezza e accordare deroghe al termine per la consegna dei rapporti quinquennali, purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
- Può ordinare esami straordinari o sottoporre a controlli quinquennali anche impianti di accumulazione di dimensioni inferiori.
Art. 20 Professionista e periti
(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA)
- Il gestore annuncia all’autorità di vigilanza la scelta del professionista (art. 18). Se vi sono dubbi fondati circa la sua idoneità, l’autorità di vigilanza può rifiutare il professionista.
- Il gestore sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza la scelta dei periti (art. 19).
- I periti devono essere indipendenti dal professionista, dal gestore e dal proprietario dell’impianto.
Art. 21 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico
(art. 8 cpv. 2 LImA)
- Il gestore esegue ogni anno prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di paratoie. Lo svolgimento e i risultati delle prove sono riportati in un verbale.
- Le prove di funzionamento sono eseguite con un livello alto di invaso e con scorrimento d’acqua (prova con scarico d’acqua).
- Le prove degli sfioratori possono essere eseguite anche senza scarico d’acqua oppure in altro modo, se il livello normale di invaso si trova al di sotto del livello d’acqua necessario per l’apertura.
- Le prove dei dispositivi di scarico delle vasche di ritenuta e di briglie per la stabilizzazione dell’alveo possono essere eseguite senza scarico d’acqua.
Art. 22 Obbligo di annuncio
(art. 8, 25 lett. a e 26 LImA)
- Il gestore annuncia all’autorità di vigilanza gli eventi che possono influire sulla sicurezza dell’impianto di accumulazione; devono essere annunciati senza indugio:
- immediatamente, eventi di grande importanza rilevanti per la sicurezza, con danni massicci all’impianto di accumulazione o a beni di terzi, oppure ferimenti gravi o mortali di terzi;
- entro 24 ore, eventi di media importanza rilevanti per la sicurezza, con danni considerevoli all’impianto di accumulazione o a beni di terzi, oppure lievi ferimenti di terzi;
- entro cinque giorni, eventi di lieve importanza rilevanti per la sicurezza, con danni lievi all’impianto di accumulazione o a beni di terzi e senza ferimenti di terzi.
- Il gestore annuncia tempestivamente all’autorità di vigilanza le date previste per:
- le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico;
- i sopralluoghi all’impianto di accumulazione nell’ambito dei controlli annuali e dei controlli quinquennali;
- lo svuotamento dell’impianto.
Art. 23 Revisione
(art. 8 cpv. 3 lett. a LImA)
- Il gestore annuncia tempestivamente i lavori di revisione all’autorità di vigilanza.
- Il gestore, durante lavori agli sfioratori e ai dispositivi di scarico:
- garantisce una sufficiente sicurezza contro le piene; e
- fa sì che, in caso di pericolo imminente, l’invaso possa essere abbassato di nuovo entro breve termine.
Art. 24 Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni e impianti
(art. 9 LImA)
- L’autorità che decide in merito all’edificazione o alla modifica di una costruzione o di un impianto che potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente (autorità d’approvazione dei piani) rimette all’autorità di vigilanza tutta la documentazione necessaria all’esame della sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione.
- L’autorità di vigilanza esamina i documenti ricevuti sotto il profilo della sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione, secondo il capitolo 2. Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto di accumulazione lo esiga, comunica all’autorità d’approvazione dei piani disposizioni complementari per la costruzione.
- Se la domanda non è stata presentata dal gestore di un impianto di accumulazione la cui sicurezza potrebbe essere compromessa, l’autorità di vigilanza provvede a informalo sulle disposizioni complementari.
Sezione 4: Piano d’emergenza
Art. 25 Provvedimenti per i casi d’emergenza
(art. 10 LImA)
- Il regolamento d’emergenza ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettera b include almeno i seguenti documenti:
- mappe del territorio che, in caso di cedimento dell’opera di sbarramento o delle opere ausiliarie, potrebbe essere sommerso (superfici inondabili) nonché informazioni sul tempo che intercorrerebbe prima dell’inondazione e sull’entità dell’inondazione;
- un dossier per l’intervento in caso d’emergenza (dossier d’intervento).
- L’autorità di vigilanza trasmette una copia dei documenti ai Cantoni interessati e all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Art. 26 Sistema d’allarme acqua
(art. 11 LImA)
- L’UFE stabilisce, dopo aver sentito il gestore, i Cantoni interessati e l’UFPP, quali impianti di accumulazione con una ritenuta inferiore a 2 milioni di m3devono essere muniti di un sistema d’allarme acqua.
- Esiste un pericolo elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LImA se la rottura improvvisa e totale di un’opera di sbarramento mette in pericolo almeno 1000 persone che soggiornano regolarmente per un periodo prolungato nella zona contigua.
- La progettazione e i sistemi tecnici d’allarme acqua richiedono l’approvazione dell’UFPP.
Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione
(art. 12 cpv. 1 LImA)
- I Cantoni interessati stabiliscono, sulla base dei documenti di cui all’articolo 25, i piani necessari per l’evacuazione della popolazione (piani di evacuazione).
- Informano la popolazione sui piani di evacuazione, garantendole in qualsiasi momento l’accesso alle mappe delle superfici inondabili.
- Trasmettono una copia dei piani di evacuazione all’UFE e all’UFPP.
- Sottopongono i piani di evacuazione a verifiche continue e trasmettono eventuali aggiornamenti all’UFE e all’UFPP.
- L’UFPP vigila sull’esecuzione della presente disposizione.
Art. 28 Provvedimenti in caso di minaccia militare
(art. 12 cpv. 2 LImA)
Le decisioni concernenti provvedimenti speciali in caso di minaccia militare spettano allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 marzo 2018sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.
Capitolo 4: Vigilanza
Art. 29 Autorità di vigilanza della Confederazione
(art. 22 LImA)
- L’autorità di vigilanza della Confederazione è l’UFE.
- L’UFE ha in particolare i compiti seguenti:
- esercitare la vigilanza diretta sui grandi impianti di accumulazione e sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine;
- esercitare l’alta vigilanza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni;
- emanare direttive ed elaborare ulteriori basi tecniche in collaborazione con i Cantoni, le scuole universitarie, le organizzazioni specializzate e gli ambienti economici;
- promuovere la ricerca;
- garantire le necessarie competenze tecniche in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e le organizzazioni specializzate, in particolare garantendo la formazione e la formazione continua di professionisti e periti;
- garantire lo scambio di informazioni con l’estero.
- L’UFE trasmette ai Cantoni interessati in particolare i seguenti documenti:
- le decisioni con le quali ha assoggettato (art. 2) o escluso (art. 3) impianti di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA;
- la lista degli impianti di accumulazione in esercizio che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 22 cpv. 2 e 24 LImA);
- le approvazioni dei piani di costruzione e modifica di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta, purché l’autorizzazione non avvenga in virtù di un’altra legge (art. 6 LImA);
- i verbali di collaudo redatti al termine dei lavori di costruzione (art. 11 cpv. 3) di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta;
- le autorizzazioni di messa in esercizio di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 7 LImA);
- le altre decisioni che emana per garantire la sicurezza di impianti che sottostanno alla sua vigilanza diretta (art. 32; art. 8 LImA).
Art. 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni
(art. 23 LImA)
Le autorità di vigilanza dei Cantoni hanno in particolare i compiti seguenti:
- esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione;
- annunciano all’UFE in particolare i seguenti dati concernenti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza:
1. il gestore,
2. lo scopo,
3. le coordinate di localizzazione, il tipo e l’anno di costruzione dell’opera di sbarramento,
4. l’anno della messa in esercizio,
5. i dati geometrici;
c. presentano all’UFE, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla loro attività di vigilanza durante l’anno precedente;
d. annunciano senza indugio all’UFE tutti gli eventi straordinari che potrebbero influire sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza.
Art. 31 Controlli dell’autorità di vigilanza
(art. 8 cpv. 4 LImA)
- L’autorità di vigilanza prende parte ai controlli quinquennali (art. 19) e ispeziona inoltre i relativi impianti di norma una volta in cinque anni.
- Ispeziona di norma una volta ogni tre anni i grandi impianti di accumulazione che non sottostanno all’obbligo di controllo quinquennale.
- Ispeziona di norma una volta ogni cinque anni gli altri impianti di accumulazione.
Art. 32 Misure dell’autorità di vigilanza
(art. 5 cpv. 1 e 8 cpv. 3 e 5 LImA)
- Se il gestore non adempie agli obblighi imposti dalla LImA e dalla presente ordinanza, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie, segnatamente:
- misure di risanamento o limitazioni dell’esercizio volte a garantire la sicurezza strutturale;
- misure di manutenzione, sorveglianza rafforzata o limitazioni dell’esercizio qualora i risultati della sorveglianza inducano a ritenere che l’esercizio non sia sicuro.
- Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 33 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa
(art. 31 LImA)
L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 LImA è l’UFE.
Art. 34 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 17 ottobre 2012sugli impianti di accumulazione è abrogata.
Art. 35 Disposizione transitoria
Le approvazioni e le autorizzazioni valide al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano tali anche in seguito.
Art. 36 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.