431.021
Ordinanza
sull’armonizzazione dei registri
(OArRa)
del 21 novembre 2007 (Stato 1° giugno 2025)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
- La presente ordinanza disciplina nell’ambito dell’armonizzazione dei registri:
- la tenuta dei registri ufficiali di persone (registri);
- lo scambio di dati tra i registri;
- l’invio dei dati dei registri all’Ufficio federale di statistica (UST).
- Essa disciplina inoltre la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).
- Essa contiene disposizioni complementari concernenti il numero AVS.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. Economia domestica di tipo privato: insieme delle persone conviventi in una stessa abitazione dello stesso edificio;
abis. Collettività:
1. case per anziani e case di cura,
2. alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
3. internati e case per studenti,
4. istituti per disabili,
5. ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
6. istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure,
7. alloggi collettivi per richiedenti l’asilo,
8. conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;
b. Sedex: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti per una trasmissione dei dati sicura (secure data exchange);
c. Token: caratteristica d’identificazione unica non falsificabile degli utenti di una rete elettronica (ad esempio in Internet).
Sezione 2: Tenuta dei registri
Art. 3 Modifiche
- Se sono previste modifiche sostanziali o l’eliminazione di un registro di cui all’articolo 2 LArRa, l’UST deve esserne informato preliminarmente.
- Una modifica è considerata sostanziale se interessa gli scopi della statistica federale, in particolare se riguarda gli identificatori richiesti, le caratteristiche o il ritmo di aggiornamento.
Art. 4 Protezione dei dati
I servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 LArRa (organi che tengono i registri) sono essi stessi responsabili del rispetto della protezione dei dati nell’ambito della tenuta dei registri.
Sezione 3: Trasmissione dei dati
Art. 5 Principi
- Lo scambio di dati tra i registri di cui all’articolo 2 LArRa e l’invio dei dati all’UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente alle istruzioni dell’UST.
- Lo scambio di dati all’interno di un Cantone può avvenire attraverso i sistemi istituiti a tal fine dai Cantoni e dai Comuni.
- La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione.
- L’UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi.
Art. 6 Scambio di dati tra i registri degli abitanti
- Lo scambio di dati tra i registri degli abitanti in caso di arrivo o partenza avviene costantemente.
- Lo scambio intercantonale di dati avviene in forma codificata.
- L’UST coordina i preparativi per la realizzazione dello scambio di dati attraverso Sedex, d’intesa con i Cantoni e l’associazione eCH.
Art. 7 Invio dei dati dei registri federali all’UST
- I dati estratti dai registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 LArRa sono inviati all’UST gratuitamente.
- L’UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o errato, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
- Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall’ordinanza del 30 aprile 2025sulla statistica federale.
Art. 8 Invio dei dati dei registri cantonali all’UST
- Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa inviano all’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa quattro volte l’anno. Il Cantone designa l’organo competente per l’invio dei dati.
- I giorni di riferimento per l’invio dei dati sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I dati devono pervenire all’UST entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo giorno di riferimento è il 31 marzo 2010.
- All’UST vanno sempre inviati i dati completi. Essi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- le persone iscritte presso il Comune il giorno di riferimento, indipendentemente dalla relazione di notifica secondo il catalogo delle caratteristiche;
- le persone decedute durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento;
- le persone partite durante i 12 mesi precedenti il giorno di riferimento.
- L’invio regolare dei dati mediante un supporto elettronico di dati va annunciato all’UST almeno tre mesi prima del primo giorno di riferimento.
Art. 9 Collettività
I Cantoni si assicurano che le persone che soggiornano in collettività siano iscritte nei registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa.
Art. 10 Convalida dei dati per la statistica
- Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dagli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa, l’UST gestisce un servizio di convalida.
- Il servizio di convalida controlla:
- la completezza dell’invio dei dati;
- la presenza del contenuto dei registri di cui all’articolo 6 LArRa;
- l’applicazione corretta degli identificatori e il rispetto dei requisiti del catalogo delle caratteristiche;
- la correttezza dell’identificatore federale dell’edificio (EGID) e la plausibilità dell’identificatore federale dell’abitazione (EWID) attraverso un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA);
- la plausibilità delle informazioni sulle singole persone conformemente alle regole di plausibilizzazione.
- L’UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata in Internet.
- Esso notifica le lacune rilevate all’organo che ha inviato i dati di cui all’articolo 8 capoverso 1. Questi si assicura che tali lacune siano eliminate.
- In caso di invio di dati incompleto o errato, l’UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio.
- Il servizio di convalida registra inoltre in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali.
Sezione 4: Utilizzazione di Sedex
Art. 11 Allacciamento dei registri cantonali
- Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’UST quali sono, sul territorio cantonale, gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa allacciati a Sedex.
- Gli organi che tengono i registri sono essi stessi responsabili del loro allacciamento a Sedex.
Art. 12 Adattatore per l’allacciamento
- La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene esclusivamente attraverso un adattatore Sedex.
- La Confederazione è responsabile della realizzazione e dell’ulteriore sviluppo dell’adattatore. Essa si assume i costi relativi e mette l’adattatore gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri.
- Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa si assumono i costi dell’installazione e della gestione dell’adattatore per l’allacciamento, nonché dell’adattamento del software e dell’hardware dei loro registri.
Art. 13 Certificazione
- Il software del registro deve essere certificato per l’utilizzazione di Sedex.
- La certificazione avviene mediante autodichiarazione del concessore della licenza presso il servizio di certificazione. Con l’autodichiarazione, il concessore della licenza conferma che il proprio software è in grado di comunicare con Sedex attraverso l’adattatore conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
- Il servizio di certificazione è l’UST. Esso tiene un elenco dei software dei registri ammessi in virtù di un’autodichiarazione.
Art. 14 Trasmissione dei dati
- La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene in forma codificata e in una busta elettronica.
- Ogni trasmissione è registrata. I dati trasmessi possono essere letti unicamente dal servizio destinatario autorizzato.
- Sedex invia al mittente una conferma per ogni trasmissione riuscita.
- Se non è aperta dai servizi autorizzati entro un mese, la busta è cancellata assieme all’intero contenuto.
Art. 15 Utilizzazione per altri scopi delle autorità
- Se attraverso Sedex sono trasmessi dati per altri scopi delle autorità, la trasmissione dei dati avviene secondo le direttive dell’UST.
- La riscossione di emolumenti da parte dell’UST è disciplinata dall’ordinanza del 25 giugno 2003sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Art. 16 Protezione dei dati
Se Sedex è utilizzato da altri utenti, questi devono adottare le stesse misure di protezione dei dati degli organi che tengono i registri.
Art. 17 Identità digitale
- Agli organi che tengono i registri allacciati a Sedex è attribuita gratuitamente un’identità digitale.
- L’UST tiene un elenco di questi organi e delle loro identità digitali.
- L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione rilascia a ciascuno di questi organi e a tutti gli altri utenti di Sedex un certificato finalizzato a:
- verificare la loro firma elettronica;
- autenticarli;
- codificare i dati elettronici loro destinati.
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Sezione 5: Numero AVS
Art. 18 Notifica all’UCC dell’utilizzazione sistematica del numero AVS
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero AVS di cui all’articolo 134terdell’ordinanza del 31 ottobre 1947sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa.
Art. 19 Primo aggiornamento completo dei registri cantonali
- Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa si assicura che tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa chiedano la prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS.
- La procedura per l’attribuzione e la comunicazione del numero è disciplinata dagli articoli 133bise 134quaterOAVS.
- L’UST coordina l’attribuzione e la comunicazione d’intesa con l’UCC e i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa.
- L’UST stabilisce, d’intesa con i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa, in che modo, a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
- L’UCC ritorna agli organi che tengono i registri il numero unitamente ai dati da essi inviati per l’attribuzione e la comunicazione. Esso comunica inoltre agli organi che tengono i registri i dati tratti dai sistemi d’informazione Infostar e SIMIC.
Art. 20 Comunicazione all’interno del Cantone
- Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa possono comunicare il numero AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere ai loro compiti legali in virtù di leggi federali o cantonali.
- La riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.
Art. 21 Aggiornamento dei registri federali
- La prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS ai registri federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 è disciplinata dagli articoli 133bise 134quaterOAVS.
- L’UST coordina la comunicazione d’intesa con l’UCC e gli organi che tengono i registri.
- L’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
Art. 22 Aggiornamento del numero AVS
Gli organi che tengono i registri aggiornano costantemente il numero AVS.
Sezione 6: Servizio ufficiale cantonale
Art. 23
- Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa coordina la procedura e fa rispettare i termini per l’armonizzazione dei registri d’intesa con l’UST.
- Esso può richiedere il log file del servizio di convalida di cui all’articolo 10 capoverso 6 per controllare lo svolgimento e la qualità dell’armonizzazione nel Cantone.
Sezione 7: Elenco degli indirizzi
Art. 24 Banca dati
- L’UST gestisce l’elenco degli indirizzi di cui all’articolo 16 capoverso 3 LArRa sotto forma di banca dati.
- Esso aggiorna la banca dati trimestralmente.
Art. 25 Impiego
L’UST utilizza l’elenco degli indirizzi esclusivamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.
Art. 26 Utilizzazione statistica da parte dei Cantoni e dei Comuni
- I servizi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni competenti per la statistica possono chiedere all’UST l’invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per scritto.
- L’UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo aver ricevuto l’ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata.
- I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 27 Regolamento di utilizzazione
- L’UST emana un regolamento per l’utilizzazione dell’elenco degli indirizzi.
- L’elenco degli indirizzi non può essere trasmesso a terzi.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Termini
- L’armonizzazione dei registri e l’iscrizione del numero AVS nei registri di cui all’articolo 2 LArRa vanno completate entro il 15 gennaio 2010.
- L’EGID è iscritto in tutti i registri degli abitanti entro il 15 gennaio 2010, l’EWID entro il 31 dicembre 2012.
- La Confederazione mette Sedex e l’adattatore per l’allacciamento a disposizione dei gestori dei registri a partire dal 15 gennaio 2008.
- La Confederazione mette Sedex a disposizione dei servizi incaricati della trasmissione dei dati sugli arrivi e sulle partenze degli abitanti a partire dal 15 gennaio 2010.
- L’UST mette a disposizione il servizio di convalida a partire dal 15 gennaio 2008.
Art. 29 Esecuzione
L’UST esegue la presente ordinanza.
Art. 30 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato(art. 30)
Modifica del diritto vigente
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