Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
29.08.2012
In Kraft seit
01.10.2012
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

Art. 1 OPO

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. fornitore: persona fisica o giuridica che offre ai clienti, a proprio nome e a titolo professionale, tutti i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a LPO, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti personalmente o per il tramite di terzi;
  2. subappaltatore: persona fisica o giuridica di cui il fornitore si avvale per fornire servizi postali a proprio nome;
  3. Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 della legge del 17 dicembre 2010sull’organizzazione della Posta (LOP);
  4. PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 capoverso 1 LOP;
  5. società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali;
  6. impianto di caselle postali: struttura di un fornitore finalizzata alla distribuzione di invii postali, accessibile soltanto al gestore dell’installazione e ai proprietari delle caselle postali;
  7. costi incrementali: costi marginali di una prestazione e costi fissi specifici a una prestazione;
  8. costi unici : costi che avrebbe una prestazione se fosse l’unica ad essere offerta;
  9. invio elettronico: contenuti o dati trasmessi per via elettronica da un mittente al sistema di recapito ibrido della Posta, che nella loro forma definitiva possono essere recapitati ai destinatari come invio indirizzato sia tramite il canale elettronico sia tramite quello ibrido; sono considerati come invii elettronici anche gli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità e che possono essere recapitati solo tramite il canale elettronico;
  10. sistema di recapito ibrido: sistema della Posta con cui un mittente può far spedire a un destinatario invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido;
  11. canale elettronico: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato per via elettronica al destinatario;
  12. canale ibrido: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato al destinatario come lettera (art. 2 lett. c LPO) o pacco (art. 2 lett. d LPO);
  13. invio elettronico singolo: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta in base alle condizioni generali;
  14. invio elettronico di massa: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta in base a condizioni contrattuali individuali;
  15. smistamento di invii elettronici: processo che garantisce il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido conformemente alle direttive del destinatario.

Art. 2 OPO

  1. La Posta può trasferire alle società del gruppo Posta l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.
  2. PostFinance adempie all’obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
  3. Per adempiere all’obbligo di fornire il servizio universale, le società del gruppo Posta operano a proprio nome.
  4. La Posta e le società del gruppo Posta rispondono direttamente alle autorità di vigilanza.

Art. 3 OPO

  1. I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificare l’inizio della loro attività alla Commissione delle poste (PostCom) entro due mesi e trasmetterle le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5.
  2. La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.

Art. 4 OPO

  1. Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo:
    1. nome, ditta e indirizzo;
    2. descrizione delle prestazioni;
    3. descrizione dell’organizzazione;
    4. indicazioni sulla cifra d’affari annua realizzata con servizi postali forniti a proprio nome;
    5. prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione in Svizzera;
    6. prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.
  2. Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio.
  3. Se ha sede o domicilio all’estero, il fornitore deve produrre la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera.
  4. Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e.

Art. 5 OPO

  1. Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.
  2. Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate.
  3. Il fornitore conviene per scritto con i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali che le condizioni di lavoro abituali nel settore vengono rispettate.

Art. 6 OPO

  1. Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro.
  2. Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l’obbligo della notifica.

Art. 7 OPO

I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 3 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono comunicare alla PostCom la modifica della cifra d’affari annua entro due mesi dalla chiusura dei conti. Dal momento in cui hanno comunicato tale modifica, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 8–10.

Art. 8 OPO

  1. I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l’inizio della loro attività entro due mesi e trasmetterle le seguenti indicazioni:
    1. nome, ditta e indirizzo;
    2. descrizione delle prestazioni;
    3. indicazioni sulla cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome.
  2. La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.

Art. 9 OPO

I fornitori sono esonerati dai seguenti obblighi:

  1. l’obbligo di fornire le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4–7;
  2. l’obbligo di informazione di cui agli articoli 11–16;
  3. l’obbligo di cui all’articolo 28;
  4. l’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 59;
  5. l’obbligo di pagare la tassa di vigilanza di cui all’articolo 78.

Art. 10 OPO

  1. I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 8 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua pari almeno a 500 000 franchi devono:
    1. comunicare alla PostCom, entro due mesi dalla chiusura dei conti, la modifica della cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome;
    2. trasmettere alla PostCom, entro due mesi dalla chiusura dei conti, le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5 che non hanno ancora fornito;
    3. fornire alla PostCom, entro sei mesi dalla chiusura dei conti, la prova di cui all’articolo 6.
  2. Dal momento in cui hanno comunicato le informazioni di cui al capoverso 1, i fornitori sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Art. 11 OPO

Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali.

Art. 12 OPO

Il fornitore deve segnalare ai propri clienti la possibilità di adire l’organo di conciliazione di cui all’articolo 65, nonché informarli sui compiti di tale organo.

Art. 13 OPO

Il fornitore deve informare i propri clienti in merito all’impiego dei dati di indirizzi e alle possibilità di opposizione di cui possono avvalersi.

Art. 14 OPO

Gli invii postali, i veicoli e il personale di distribuzione devono essere contrassegnati in modo tale che un terzo possa ascriverli al fornitore responsabile.

Art. 15 OPO

Il fornitore deve pubblicare le informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 LPO, in particolare quelle sui tempi di consegna dei singoli invii postali.

Art. 16 OPO

  1. Il fornitore deve offrire ai propri clienti un accesso semplice e gratuito alle informazioni di cui agli articoli 11−15.
  2. Le informazioni possono essere messe a disposizione in formato elettronico o cartaceo.

Art. 17 OPO

  1. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio hanno il diritto di accedere agli impianti di caselle postali.
  2. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio devono essere identificabili sugli invii postali distribuiti presso gli impianti di caselle postali.

Art. 18 OPO

  1. Il gestore di un impianto di caselle postali deve accordare ai fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio l’accesso ad almeno le seguenti prestazioni:
    1. la presa in consegna e la distribuzione nelle caselle postali degli invii di cui all’articolo 2 lettere b–e LPO;
    2. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali con ricevuta secondo l’articolo 2 lettere b–d LPO, nonché l’avviso al destinatario;
    3. la presa in consegna, il deposito e il recapito degli invii postali di cui all’articolo 2 lettere b–e LPO che, per dimensioni o caratteristiche, non sono adatti alla distribuzione nelle caselle postali, nonché l’avviso al destinatario.
  2. Il gestore dell’impianto di caselle postali determina il luogo e la fascia oraria in cui i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono recapitare gli invii postali. Nel far ciò, tiene conto dei processi operativi esistenti e delle esigenze degli aventi diritto all’accesso.
  3. Nel garantire le prestazioni di cui al capoverso 1, il gestore di un impianto di caselle postali assume una responsabilità al massimo pari a quella assunta nei confronti dei propri clienti dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio.

Art. 19 OPO

  1. Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio deve riprendere l’invio postale se il destinatario è sconosciuto, rifiuta di prenderlo in consegna o di ritirarlo.
  2. L’invio postale deve essere ripreso entro sette giorni presso l’impianto di caselle postali in cui è stato oppure avrebbe dovuto essere distribuito.
  3. Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio non riprende l’invio postale, il gestore dell’impianto di caselle postali deve rispedirglielo al prezzo della categoria di spedizione più economica. Le spese di rispedizione sono a carico del fornitore.

Art. 20 OPO

  1. Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali, la remunerazione delle prestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 1 si compone:
    1. dei costi incrementali;
    2. di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni; e
    3. di un supplemento che la PostCom fissa in modo che il gestore dell’impianto di caselle postali che svolge la propria attività in maniera efficiente non risulti svantaggiato prendendo in consegna un invio postale rispetto alla situazione in cui l’invio gli venisse consegnato dal mittente in quanto fornitore.
  2. I costi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono determinati in base alla contabilità del gestore dell’impianto di caselle postali.

Art. 21 OPO

  1. Il gestore di un impianto di caselle postali non deve discriminare i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
  2. Il gestore di un impianto di caselle postali deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla sua conclusione, l’accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali.
  3. Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sull’accesso con il gestore di un impianto di caselle postali a consultare gli accordi che il gestore dell’impianto ha concluso con altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.

Art. 22 OPO

  1. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio hanno il diritto di scambiarsi dati di indirizzi contenuti in ordini dei clienti (dati).
  2. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono scambiarsi dati di indirizzi al fine di elaborarli in quanto sia necessario per i seguenti scopi nell’ambito della distribuzione degli invii postali:
    1. la rispedizione;
    2. la deviazione;
    3. il trattenimento.
  3. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio devono informare i propri clienti in merito all’impiego dei dati di indirizzi.
  4. Per poter trasmettere dati a terzi, i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio devono ottenere il consenso della persona interessata. Quest’ultima non deve incorrere in alcun costo se rifiuta di dare il proprio consenso.

Art. 23 OPO

  1. I dati comprendono:
    1. il cognome e il nome del destinatario oppure la ditta;
    2. la via, il numero civico, il numero postale di avviamento e la località, nonché, se disponibile, l’ubicazione e il numero della casella postale;
    3. la decorrenza, la durata e il contenuto dell’ordine del cliente;
    4. per la rispedizione e la deviazione di invii postali, l’indirizzo necessario.
  2. I dati devono essere aggiornati e messi a disposizione dal lunedì al venerdì entro 24 ore dalla registrazione elettronica dell’ordine del cliente. Sono esclusi i giorni festivi ordinari.
  3. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio non sono tenuti a verificare la correttezza dei dati. Devono tuttavia garantire che i dati corrispondano alle indicazioni dei clienti.

Art. 24 OPO

  1. I fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio trasmettono i dati mediante un’interfaccia predefinita o un invio elettronico.
  2. Allestiscono l’interfaccia in conformità con standard tecnici riconosciuti.
  3. Trasmettono i dati in un formato standardizzato e diffuso.

Art. 25 OPO

  1. Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sullo scambio dei dati, i costi delle prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 si compongono:
    1. dei costi incrementali; e
    2. di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni.
  2. I costi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla contabilità del fornitore che trasmette i dati.

Art. 26 OPO

  1. I costi che il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio sostiene per il trattamento e lo scambio di dati sono coperti con la cifra d’affari realizzata con gli ordini dei clienti per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali.
  2. Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio realizza un’eccedenza sulla cifra d’affari ottenuta con gli ordini dei clienti per le prestazioni di cui al capoverso 1, l’eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio coinvolti nello scambio di dati.
  3. La quota spettante al singolo fornitore risulta dal rapporto tra la cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che è coinvolto nello scambio di dati e la cifra d’affari annua di tutti i fornitori notificati che effettuano la distribuzione a domicilio e che sono coinvolti nello scambio di dati.

Art. 27 OPO

  1. Il fornitore di dati non deve discriminare i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.
  2. Il fornitore di dati deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla loro conclusione, gli accordi relativi allo scambio di dati.
  3. Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sullo scambio di dati con il fornitore di tali dati a consultare gli accordi che il fornitore dei dati ha concluso con altri fornitori. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari.

Art. 28 OPO

  1. Il Consiglio federale provvede affinché, soprattutto in caso di catastrofi o situazioni di emergenza che colpiscono duramente l’intero Paese, sia garantita una fornitura minima di servizi postali.
  2. Il Consiglio federale stabilisce nel caso specifico:
    1. quali fornitori debbano garantire i servizi postali;
    2. quali servizi debbano essere forniti;
    3. l’ammontare dell’indennizzo.
  3. Il Consiglio federale può limitare o vietare la fornitura di servizi postali.

Art. 29 OPO

  1. Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati: a. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg che, a seconda dell’affrancatura, sono distribuiti come invio unico: 1. il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna, oppure 2. entro il terzo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna; b. lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa; c. giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare; d. atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta e successiva trasmissione della ricevuta al mittente; e. invii elettronici.
  2. Il servizio universale transfrontaliero nel settore dei servizi postali comprende almeno l’offerta per il trasporto all’estero dei seguenti invii postali indirizzati:
    1. lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invio singolo;
    2. lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa.
    2bis. La somma della lunghezza, della larghezza e dell’altezza delle lettere di cui al capoverso 2 può essere al massimo di 90 cm, e nessun lato può superare i 60 cm.
  3. La Posta offre ai mittenti i seguenti servizi:
    1. ricevuta;
    2. rinvio.
    3bis. Gli invii postali per i quali il mittente richiede una ricevuta sono considerati ricevuti ai sensi del contratto per il trasporto se il destinatario, o un’altra persona autorizzata a ricevere l’invio conformemente alle condizioni generali della Posta, conferma su carta o su un apparecchio elettronico di rilevazione usato dalla Posta che un determinato invio gli è stato consegnato. Il mittente deve avere la possibilità di escludere la consegna a persone minori di sedici anni senza sovrapprezzo. Nel caso di una ricevuta elettronica occorre garantire, mediante le opportune misure tecniche e organizzative, che il livello della protezione contro la falsificazione e la contraffazione della ricevuta corrisponda a quello della ricevuta cartacea.
  4. La Posta offre ai destinatari i seguenti servizi:
    1. rispedizione;
    2. deviazione;
    3. trattenimento.
    4bis. La Posta può prevedere un’offerta in virtù della quale i destinatari possono autorizzare per via elettronica la Posta a recapitare direttamente nella cassetta delle lettere o nella casella postale un invio postale ben definito per il quale il mittente richiede una ricevuta. Il mittente che agisce in adempimento di compiti di diritto pubblico deve avere la possibilità, senza sovrapprezzo, di escludere che si faccia uso di questa offerta per la distribuzione dei propri invii. L’autorizzazione elettronica è equiparata ai sensi del contratto per il trasporto alla ricevuta di cui al capoverso 3 lettera a.
  5. Per invio unico si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest’ultima li trasporti secondo le proprie condizioni generali.
  6. Per invio di massa si intendono gli invii postali per i quali il mittente conclude con la Posta un contratto scritto per il trasporto secondo condizioni individuali.
  7. I giorni feriali e di consegna sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ordinari.
  8. Non fanno parte dell’offerta del servizio universale gli invii espressi e per corriere.

Art. 30 OPO

  1. La Posta prende in consegna in uffici e agenzie postali le lettere e i pacchi di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a.
  2. La Posta prende in consegna nelle cassette postali pubbliche le lettere preaffrancate per la Svizzera e l’estero senza ricevuta.
  3. La Posta mette a disposizione appositi uffici d’accettazione per gli invii postali di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettere b–d e 2 lettera b.

Art. 31 OPO

  1. La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l’anno.
  2. La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se:
    1. la distribuzione comporta difficoltà eccessive, come cattive condizioni stradali oppure pericoli per il personale di distribuzione o terzi;
    2. il destinatario e la Posta hanno concordato un altro punto o un’altra forma di distribuzione; oppure
    3. non sono soddisfatte le disposizioni concernenti le cassette delle lettere e gli impianti di cassette per le lettere di cui agli articoli 73−75.
    2bis. Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell’articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 2012ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 83a , la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.
  3. Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato.

Art. 31a OPO

  1. La Posta è tenuta a distribuire i quotidiani in abbonamento nelle zone senza recapito mattutino al più tardi entro le ore 12.30.
  2. Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:
    1. i giornali le vengono recapitati più tardi di quanto concordato con l’editore; o
    2. ciò è impedito da situazioni che esulano dalla responsabilità della Posta e dell’editore.
  3. Deve rispettare l’orario di distribuzione di cui al capoverso 1 nel 95 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero.
  4. Il metodo per misurare la distribuzione dei quotidiani in abbonamento deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.
  5. La PostCom approva il metodo e gli strumenti di misurazione.

Art. 32 OPO

  1. La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a nel 90 per cento dei casi per le lettere e i pacchi.
  2. I metodi per misurare i tempi di consegna devono essere scientificamente riconosciuti e certificati da un organo indipendente. Devono inoltre basarsi su standard di qualità internazionali e tenere conto dello stato della tecnica.
  3. La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione.

Art. 33 OPO

  1. La Posta gestisce una rete capillare di uffici e agenzie postali in tutto il Paese.
  2. In ogni regione di pianificazione deve esserci almeno un ufficio postale.
  3. Nel definire gli orari di apertura al pubblico, la Posta tiene conto delle esigenze locali della popolazione e dell’economia.
  4. La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un’agenzia postale nell’arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.
  5. Per servizio a domicilio s’intende la presa in consegna presso il mittente di invii postali di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a. 5bis. Nelle regioni urbane e negli agglomerati secondo la statistica federale deve essere garantito almeno un punto d’accesso con servizio. Ogni volta che è superata la soglia di 15 000 abitanti o occupati, deve essere gestito un ulteriore punto d’accesso con servizio.
  6. Il metodo per misurare la raggiungibilità deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.
  7. La PostCom approva i metodi e gli strumenti di misurazione.
  8. La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.
  9. La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti d’accesso.

Art. 34 OPO

  1. Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.
  2. La Posta informa il servizio cantonale competente circa l’avvio dei colloqui e l’esito della procedura.
  3. In assenza di una soluzione di comune accordo, le autorità dei Comuni interessati possono adire la PostCom entro 30 giorni dalla notificazione della decisione della Posta.
  4. La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni interessati la possibilità di prendere posizione.
  5. Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:
    1. la Posta si è attenuta a quanto previsto nel capoverso 1;
    2. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e
    3. la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali.
  6. La procedura è gratuita.
  7. Tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l’ufficio o l’agenzia postale in questione.
  8. La Posta non può chiudere né trasferire l’ufficio o l’agenzia postale prima che sia stata notificata la raccomandazione della PostCom.

Art. 35 OPO

  1. La Posta può escludere dal trasporto gli invii postali di cui all’articolo 29 se questi contengono:
    1. merci pericolose in quantità superiore al limite legale;
    2. merci il cui trasporto o consumo è illegale; oppure
    3. merci che potrebbero ferire persone o causare danni a cose.
  2. Nelle proprie condizioni generali la Posta specifica gli invii postali esclusi dal trasporto.

Art. 35a OPO

Tramite un sistema di recapito ibrido, la Posta assicura il servizio universale e fornisce alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera le prestazioni seguenti:

  1. la gestione di una piattaforma per la presa in consegna, lo smistamento, il recapito e il salvataggio temporaneo di invii elettronici;
  2. la messa a disposizione di un’interfaccia utente e di interfacce di programmazione che consentano agli utenti di trasmettere invii elettronici e di recuperare invii elettronici trasmessi o ricevuti;
  3. il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o il canale ibrido;
  4. la stampa, l’imbustamento o l’imballaggio, l’affrancatura e l’invio del contenuto di un invio elettronico come lettera o pacco;
  5. la notifica al destinatario, tramite il canale elettronico, immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico ad egli indirizzato;
  6. la trasmissione di invii elettronici a una piattaforma riconosciuta ai sensi dell’ordinanza del 18 giugno 2010sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento;
  7. l’identificazione e l’autenticazione dell’utente.

Art. 35b OPO

  1. Per il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico è necessario l’espresso consenso del destinatario. Il destinatario può revocare il consenso in ogni momento senza indicarne i motivi.
  2. La Posta consente ai destinatari il ritiro di invii elettronici immediatamente dopo che essa li ha presi in consegna.
  3. Dopo la presa in consegna, la Posta appone a tutti gli invii elettronici un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016sulla firma elettronica.
  4. Immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico, la Posta emette una conferma di ricezione per il mittente. Inoltre, su richiesta di quest’ultimo, emette le seguenti conferme:
    1. una conferma di ritiro: per ciascun destinatario, non appena ha ritirato per la prima volta l’invio elettronico;
    2. una conferma di mancato ritiro: se un destinatario di un invio elettronico non lo ha ritirato entro la fine del settimo giorno dopo la consegna.
  5. Gli invii e le conferme elettronici vengono cancellati 90** giorni dopo il recapito, a meno che non siano memorizzati in modo decentralizzato sui supporti di dati degli utenti. Sono fatti salvi obblighi di messa a disposizione o di conservazione, in particolare nei confronti delle autorità preposte al perseguimento penale.
  6. La Posta comunica immediatamente al mittente se essa, per motivi tecnici o di altro tipo, non è in grado di recapitare tramite il canale elettronico un invio elettronico che questi ha accettato, o se può farlo solo con un ritardo.
  7. Fa sì che il destinatario di un invio elettronico, in modo semplice, possa:
    1. bloccare i mittenti affinché essi non abbiano più la possibilità di spedirgli ulteriori invii elettronici mediante il canale elettronico;
    2. comunicare ai mittenti che non desidera più ricevere invii elettronici con contenuto analogo.
  8. I mittenti di invii elettronici in relazione a scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo** 35a lettera f non possono essere bloccati ai sensi del capoverso 7.

Art. 35c OPO

  1. Ai destinatari che non hanno dato il loro consenso al recapito elettronico, che lo hanno revocato o che hanno bloccato il mittente in virtù dell’articolo 35b capoverso 7 lettera a, la Posta recapita gli invii elettronici attraverso il canale ibrido.
  2. A tale scopo esegue i passaggi di cui all’articolo** 35a lettera d.
  3. Nell’ambito degli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all’articolo** 35a lettera** f, la Posta non è tenuta a recapitare invii elettronici tramite il canale ibrido.
  4. Per il recapito di invii elettronici singoli tramite il canale ibrido si applicano le scadenze seguenti:
    1. se l’invio elettronico viene spedito in un giorno lavorativo, lo stesso giorno la Posta produce la lettera o il pacco e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata per il trasporto;
    2. se l’invio elettronico viene spedito il sabato, la domenica o in un giorno festivo ordinario, la Posta produce la lettera o il pacco il primo giorno lavorativo successivo al giorno della presa in consegna dell’invio elettronico e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata per il trasporto.

Art. 35d OPO

L’interfaccia utente del sistema di recapito ibrido deve poter essere accessibile e utilizzabile tramite tecnologie comuni.

Art. 35e OPO

  1. Gli utenti del sistema di recapito ibrido devono identificarsi e autenticarsi presso la Posta.
  2. L’identificazione può essere fatta nei modi seguenti:
    1. convalida tramite lettera dell’indirizzo di una persona fisica;
    2. esibizione di un documento ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 o verifica delle informazioni ai sensi dell’articolo 20b capoverso 1 dell’ordinanza del 15 novembre 2017sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; o
    3. esibizione di una prova elettronica dell’identità.
  3. La PostCom determina quali prove elettroniche dell’identità sono considerate valide.
  4. Gli utenti dell’interfaccia devono disporre di un conto utente presso la Posta.
  5. La procedura di autenticazione per l’accesso all’interfaccia utente deve essere conforme all’attuale stato della tecnica.
  6. La Posta deve bloccare l’accesso al sistema di recapito ibrido alle persone che hanno utilizzato l’identità di una persona inesistente o che non ha previamente acconsentito all’utilizzo del sistema di recapito ibrido.

Art. 35f OPO

  1. I dati devono essere trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero.
  2. La Posta è autorizzata a trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche a condizione che ciò sia necessario per la fornitura delle prestazioni previste nella presente sezione e che tali dati non siano divulgati a terzi non autorizzati.
  3. Si assicura che:
    1. i dati di contenuto e i metadati del sistema di recapito ibrido vengano salvati ed elaborati in maniera logicamente separata rispetto ad altri insiemi di dati;
    2. per il salvataggio e la trasmissione dei dati siano utilizzati metodi di criptaggio conformi all’attuale stato della tecnica;
    3. la trasmissione dei dati sia garantita in base agli standard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura;
    4. dopo la cancellazione di un conto utente, tutti i dati che non sono necessari alla fornitura di servizi postali esterni al sistema di recapito ibrido saranno distrutti nel rispetto dei termini legali;
    5. se l’utente non ha effettuato l’accesso da più di due anni, il relativo conto utente verrà cancellato; la cancellazione deve essere preannunciata.
  4. La PostCom può stabilire le prescrizioni tecniche e organizzative applicabili alla protezione e alla sicurezza dei dati. Ne verifica periodicamente il rispetto.
  5. La Posta definisce per scritto le misure tecniche e organizzative atte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e tiene automaticamente traccia del trattamento dei dati.
  6. Impiega un sistema adeguato ai rischi per riconoscere e gestire gli incidenti legati alla sicurezza. Segnala alla PostCom gli incidenti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati classificati come rilevanti per la sicurezza.

Art. 35g OPO

  1. La Posta garantisce a terzi l’accesso non discriminatorio e trasparente alle installazioni elettroniche e alle prestazioni del sistema di recapito ibrido.
  2. Mette a disposizione di terzi interfacce di programmazione sicure per il sistema di recapito ibrido. In particolare fa in modo che gli invii elettronici:
    1. siano spediti tramite trasmissione diretta di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido;
    2. siano presi in consegna e ritirati tramite trasmissione sicura di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido.
  3. La PostCom emana una decisione in caso di controversie relative all’accesso non discriminatorio fra la Posta e terzi.

Art. 35h OPO

La Posta può combinare le prestazioni del sistema di recapito ibrido con prestazioni che non rientrano nei mandati di servizio universale, a condizione:

  1. di offrire anche una combinazione composta esclusivamente da prestazioni del servizio universale;
  2. di mettere anche a disposizione di terzi le interfacce di programmazione utilizzate ai fini della combinazione ai sensi dell’articolo 35g capoverso 2; e
  3. che la combinazione non si ripercuota negativamente sulla sicurezza e la protezione dei dati nel servizio universale.

Art. 35i OPO

  1. La PostCom riscuote emolumenti amministrativi per le prestazioni e le decisioni in relazione all’accesso non discriminatorio al sistema di recapito ibrido.
  2. Riscuote una tassa annua di vigilanza presso la Posta per coprire i costi della vigilanza sul sistema di recapito ibrido non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti.
  3. Il calcolo, l’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8** settembre** 2004sugli emolumenti.

Art. 36 OPO

  1. Allo scopo di garantire la varietà della stampa regionale e locale sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i quotidiani e i settimanali di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i quotidiani e i settimanali che:
    1. sono in abbonamento;
    2. sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare;
    3. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
    4. sono pubblicati almeno settimanalmente;
    5. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
    6. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento;
    7. non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;
    8. non sono in maggioranza di proprietà pubblica;
    9. non sono editi da un ente statale;
    10. sono a pagamento;
    11. hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione;
    12. non appartengono a una rete di edizioni locali con propria testata la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate delle edizioni locali con propria testata e del giornale principale per edizione e che deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e
    13. non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti.
  2. Non è considerata un’edizione locale con propria testata secondo il capoverso 1 lettera l il quotidiano o il settimanale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell’editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali.
  3. Allo scopo di garantire la varietà della stampa associativa e delle fondazioni sono concesse riduzioni sui costi di distribuzione. Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che:
    1. sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare;
    2. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
    3. le organizzazioni senza scopo di lucro inviano:
    1. ai propri abbonati, 2. ai propri donatori, oppure 3. ai propri membri; d. sono pubblicati almeno trimestralmente; e. non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti; f. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi; g. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento; h. hanno una tiratura media, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, compresa tra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione; i. non sono in maggioranza di proprietà pubblica; j. non sono editi da un ente statale; k. sono a pagamento; e l. constano di almeno sei pagine A4.
  4. Il capoverso 3 lettere c, i, j e k non si applica alle Chiese nazionali o ad altre comunità religiose riconosciute a livello cantonale.

Art. 37 OPO

  1. La richiesta di una riduzione per la distribuzione va presentata per scritto all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
  2. Se l’UFCOM accoglie la richiesta, il richiedente ha diritto alla riduzione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha presentato la richiesta.
  3. I beneficiari della riduzione devono presentare periodicamente all’UFCOM un’autodichiarazione. Se, nonostante sollecito, l’autodichiarazione non è presentata o è incompleta, la riduzione può essere sospesa.
  4. L’UFCOM può controllare a campione in qualsiasi momento se i beneficiari hanno diritto alla riduzione.
  5. I beneficiari della riduzione che non soddisfano più i requisiti richiesti devono comunicarlo all’UFCOM per scritto entro 30 giorni. Il diritto alla riduzione si estingue l’ultimo giorno del mese in cui i requisiti non sono più soddisfatti.
  6. Per il resto si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990sulle sovvenzioni.

Art. 38 OPO

La Posta può emettere francobolli speciali con o senza supplemento sul prezzo di vendita (supplemento).

Art. 39 OPO

Le organizzazioni dedite a compiti d’interesse nazionale culturale, sociale o dell’assistenza ai minori possono chiedere alla Posta di emettere francobolli speciali con supplemento.

Art. 40 OPO

  1. La Posta stipula con le organizzazioni di cui all’articolo 39 contratti concernenti l’impiego dei ricavi realizzati con la vendita dei francobolli speciali.
  2. Nei contratti va stabilito l’importo destinato all’organizzazione.
  3. Spetta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) approvare i contratti.

Art. 41 OPO

La Posta può emettere francobolli speciali con supplemento per manifestazioni particolari, segnatamente esposizioni filateliche nazionali o internazionali.

Art. 42 OPO

  1. La Posta può emettere francobolli speciali senza supplemento, in particolare:
    1. nell’ambito di importanti manifestazioni nazionali o internazionali, in occasione di iniziative di enti nazionali o internazionali, nonché a favore di organizzazioni di notevole interesse pubblico;
    2. per veicolare l’apporto fornito dalla Svizzera a opere e istituzioni internazionali di carattere sociale o culturale;
    3. per commemorare personalità svizzere ed estere decedute.
  2. Le richieste vanno inoltrate alla Posta tempestivamente; questa prende una decisione definitiva in merito.
  3. I richiedenti non possono far valere pretese finanziarie.

Art. 43 OPO

  1. Il servizio universale comprende almeno l’offerta, destinata alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera, delle seguenti prestazioni erogate a livello nazionale nel settore del traffico dei pagamenti in franchi svizzeri:
    1. l’apertura e la tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti;
    2. i trasferimenti dal proprio conto per il traffico dei pagamenti al conto di un terzo;
    3. i trasferimenti di contanti sul conto di un terzo, sempre che non sussistano obblighi di identificazione dell’ordinante a livello nazionale o internazionale;
    4. il versamento di contanti sul proprio conto per il traffico dei pagamenti;
    5. il prelievo di contanti dal proprio conto per il traffico dei pagamenti, fatta salva la disponibilità di contanti nel punto di prelievo.
    1bis. Non comprende il traffico dei pagamenti transfrontaliero con trasferimenti in franchi svizzeri o in valuta estera.
  2. Su richiesta, PostFinance emette un giustificativo cartaceo o elettronico per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere b–e.

Art. 44 OPO

  1. L’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell’arco di 20 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere c–e. 1bis. In zone in cui vi è unicamente un’agenzia postale, la Posta offre il servizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente o in un altro modo appropriato. 1ter. Se la Posta adempie la prestazione di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b con un’offerta da realizzare attraverso la rete degli uffici postali e delle agenzie, si applicano le disposizioni in materia di raggiungibilità di cui al capoverso 1. Nelle zone con servizio a domicilio la Posta offre una soluzione alternativa al domicilio del cliente.
  2. Il metodo per misurare l’accesso deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica.
  3. L’UFCOM approva il metodo e gli strumenti di misurazione.
  4. La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.
  5. La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.

Art. 45 OPO

  1. PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 43, se:
    1. disposizioni nazionali o internazionali nell’ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione o il rispetto di tale legislazione implica per la Posta un onere eccessivo; oppure
    2. vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.
  2. Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.

Art. 46 OPO

Il servizio universale è finanziato con i ricavi della Posta e delle società del gruppo Posta.

Art. 47 OPO

  1. La Posta e le società del gruppo Posta fissano i prezzi delle proprie prestazioni in base a principi economici e tenendo conto del finanziamento del servizio universale.
  2. La Posta fissa i prezzi degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a e degli invii elettronici singoli indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza.
  3. La Posta fissa i prezzi per la distribuzione dei giornali e periodici di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c indipendentemente dalla distanza. L’UFCOM controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza.
  4. Per i giornali e i periodici, per i quali sussiste il diritto a una riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 36, è concessa, per ogni esemplare, una riduzione sul prezzo fissato secondo il capoverso 3.
  5. La Posta calcola annualmente la riduzione per la distribuzione in base alla quantità di stampa regionale e locale ovvero di stampa associativa e delle fondazioni che, nell’anno precedente, ha avuto diritto alla riduzione. Le eventuali differenze sono compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni.
  6. Il Consiglio federale verifica i calcoli effettuati dalla Posta secondo i capoversi 3–5 e approva i prezzi ridotti.
  7. Gli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a, aperti e recanti la dicitura «cecogrammi», sono trasportati gratuitamente, se:
    1. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; e
    2. contengono documenti in Braille o registrazioni sonore non utilizzati per scopi di comunicazione commerciale.
  8. Gli invii elettronici recanti la dicitura «cecogrammi» sono trasportati gratuitamente, se:
    1. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; e
    2. il contenuto non persegue scopi di comunicazione commerciale.

Art. 48 OPO

  1. Ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO il sovvenzionamento trasversale è vietato, se:
    1. la cifra d’affari realizzata con una determinata prestazione non inclusa nel servizio universale non è sufficiente per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e
    2. la cifra d’affari realizzata con una prestazione o con un intero settore aziendale facente parte del servizio riservato supera i costi unici di tale prestazione o settore.
  2. Il divieto di sovvenzionamento trasversale si applica alla Posta e alle società del gruppo Posta.

Art. 49 OPO

  1. I costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale risultano dal confronto tra il risultato che la Posta e le società del gruppo Posta conseguono adempiendo a tale obbligo e il risultato che conseguirebbero senza tale obbligo.
  2. Per determinare i costi netti, la Posta presenta alla PostCom lo scenario senza tale obbligo. Spetta alla PostCom approvare lo scenario.

Art. 50 OPO

  1. La Posta calcola i costi netti come differenza tra i costi evitati e i ricavi non conseguiti nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti.
  2. I costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale sono determinati congiuntamente per le singole disposizioni concernenti tale obbligo.
  3. I costi evitati sono determinati tenendo conto di tutti i processi sottoposti all’obbligo di fornire il servizio universale.
  4. I ricavi non conseguiti sono determinati tenendo conto delle prestazioni erogate nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti che rappresentano almeno l’un per cento della cifra d’affari della Posta e delle società del gruppo Posta.
  5. I calcoli sono effettuati nel quadro di un calcolo dei costi netti a sé stante.

Art. 51 OPO

  1. La Posta può compensare i costi netti dell’anno precedente derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti trasferendo fondi tra i singoli settori aziendali e le società del gruppo Posta.
  2. La Posta definisce un’eventuale compensazione dei costi netti in modo tale da soddisfare i seguenti requisiti:
    1. i contributi secondo l’articolo 16 capoverso 7 LPO devono essere destinati a giornali e periodici per i quali sussiste il diritto a una riduzione per la distribuzione;
    2. il servizio riservato deve coprire i propri costi e può essere gravato al massimo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti;
    3. i servizi finanziari gestiti da PostFinance possono farsi carico al massimo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti.

Art. 52 OPO

  1. Nell’ambito della loro contabilità finanziaria la Posta e le società del gruppo Posta stilano i conti annuali attenendosi ai principi riconosciuti per una corretta compilazione dei conti. La Posta stila il conto di gruppo conformemente a norme contabili riconosciute a livello internazionale.
  2. Le società del gruppo Posta designate dalla PostCom espongono nella loro contabilità d’esercizio i costi e i ricavi delle prestazioni erogate. I costi sono attribuiti secondo un modello a più livelli che ripartisce tutti i costi tra le prestazioni interessate e poggia su principi contabili oggettivamente giustificabili.
  3. La cifra d’affari corrisponde al reddito d’esercizio secondo la contabilità finanziaria, al netto del reddito non operativo e tenendo conto di un’eventuale compensazione dei costi netti.
  4. I costi corrispondono ai costi d’esercizio esposti nella contabilità finanziaria, al netto dei costi non operativi e tenendo conto degli ammortamenti figurativi e dei costi figurativi del capitale, nonché di un’eventuale compensazione dei costi netti. I costi del capitale sono calcolati con il metodo del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital , WACC), basandosi sulla struttura del capitale di imprese comparabili e di interessi commisurati al rischio.
  5. I costi netti di cui agli articoli 49 e 50 sono calcolati sulla base dei costi e dei ricavi esposti nella contabilità d’esercizio secondo i capoversi 2−4 prima della compensazione dei costi netti di cui all’articolo 51. Per verificare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale di cui all’articolo 48 sono determinanti i costi e i ricavi dopo la compensazione dei costi netti.

Art. 53 OPO

  1. La Posta incarica un organo indipendente di effettuare annualmente le misurazioni per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 31a , dei tempi di consegna di cui all’articolo 32 e della raggiungibilità di cui all’articolo 33.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta un rapporto alla PostCom.
  3. La PostCom verifica i risultati e pubblica l’esito della verifica.

Art. 54 OPO

  1. La Posta incarica un organo indipendente di misurare annualmente i requisiti relativi all’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 44.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta un rapporto all’UFCOM.
  3. L’UFCOM verifica i risultati e pubblica l’esito della verifica.

Art. 55 OPO

  1. La Posta stabilisce l’elenco delle prestazioni assegnate al servizio universale e, entro il 31 gennaio di ogni anno, lo presenta alla PostCom per l’anno in corso.
  2. La PostCom verifica e approva l’elenco entro un mese.
  3. La Posta attribuisce i costi e i ricavi alle prestazioni assegnate secondo il capoverso 1 e, entro il 31 marzo di ogni anno, fornisce la prova che la differenza tra i ricavi e i costi è almeno pari alla somma delle differenze tra i ricavi e i costi derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. La PostCom verifica e ratifica la prova entro tre mesi.
  4. Nel caso specifico, la prova è considerata fornita se la Posta espone la cifra d’affari e i costi incrementali derivanti da una prestazione, nonché l’attribuzione alla prestazione interessata dei costi dei processi principali e di quelli subordinati rilevanti e se non è soddisfatto il criterio di cui all’articolo 48 capoverso 1 lettera a.
  5. Se la prova di cui al capoverso 4 non può essere fornita, la Posta espone i costi unici della prestazione in questione.

Art. 56 OPO

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom i calcoli dei costi netti secondo gli articoli 49 e 50 e la prova del rispetto dei requisiti per la compensazione dei costi netti secondo l’articolo 51.
  2. Spetta alla PostCom approvare i calcoli.

Art. 57 OPO

La Posta incarica un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 della legge del 16 dicembre 2005sui revisori di effettuare la verifica, destinata alla PostCom:

  1. del calcolo dei costi netti secondo gli articoli 49 e 50 e del rispetto dei requisiti relativi alla compensazione dei costi netti secondo l’articolo 51;
  2. del rispetto dei requisiti relativi alla contabilità secondo l’articolo 52;
  3. dell’attribuzione dei costi e dei ricavi, nonché della prova annuale del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l’articolo 55 capoverso 3.

Art. 58 OPO

La PostCom può emanare prescrizioni amministrative concernenti la verifica del calcolo dei costi netti secondo gli articoli 49 e 50 e la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale nel caso specifico secondo l’articolo 55 capoversi 4 e 5.

Art. 59 OPO

  1. I fornitori presentano annualmente alla PostCom, in formato elettronico o cartaceo, la relazione di bilancio relativa all’anno precedente.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno i fornitori presentano alla PostCom i seguenti documenti in formato elettronico o cartaceo:
    1. le indicazioni relative alla cifra d’affari realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome e al volume delle singole prestazioni postali;
    2. le indicazioni relative all’evoluzione dei posti di lavoro;
    3. la descrizione delle zone servite e il numero di uffici e agenzie postali in cui sono offerte prestazioni postali;
    4. gli elenchi delle offerte e i prezzi di listino;
    5. la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l’articolo 5;
    6. la prova del rispetto dell’obbligo di informazione di cui agli articoli 11−16;
    7. le indicazioni relative ai subappaltatori.
  3. Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla.

Art. 60 OPO

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare:
    1. specificare le zone con servizio a domicilio;
    2. descrivere l’evoluzione del servizio universale nel settore dei servizi postali;
    3. indicare gli invii postali persi e i reclami relativi al servizio universale nel settore dei servizi postali;
    4. indicare il numero complessivo di case di cui agli articoli 31 capoversi 2 e 2bise 83a che non beneficiano della distribuzione a domicilio;
    5. informare in merito a incidenti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dei requisiti per la distribuzione dei quotidiani in abbonamento conformemente all’articolo 31a . La PostCom definisce nel quadro dell’approvazione del metodo di misurazione di cui all’articolo 31a capoverso 5 le informazioni che devono figurare nel rapporto. La Posta è tenuta a presentare il rapporto per la prima volta per l’esercizio 2022.

Art. 61 OPO

  1. La PostCom analizza periodicamente le condizioni di lavoro abituali nel settore, in particolare sulla base dei seguenti criteri:
    1. la retribuzione, inclusi i supplementi salariali e il pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro;
    2. l’orario di lavoro, inclusa la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e a turni;
    3. il diritto alle vacanze.
  2. La PostCom analizza le condizioni di lavoro abituali nel settore determinando i valori medi ponderati dei salari annui effettivi dei lavoratori nel settore operativo.
  3. La PostCom definisce standard minimi.

Art. 62 OPO

  1. La PostCom tiene una banca dati per la registrazione e la gestione dei fornitori. Può iscrivervi, in particolare, misure, oneri e sanzioni.
  2. La PostCom può pubblicare un elenco dei fornitori notificati e i dati sul servizio universale nel settore dei servizi postali.

Art. 63 OPO

L’UFCOM è in particolare competente per:

  1. la vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;
  2. le richieste di riduzione per la distribuzione;
  3. i compiti riguardanti le organizzazioni e gli accordi internazionali.

Art. 64 OPO

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta all’UFCOM un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Nel rapporto deve in particolare:
    1. descrivere l’evoluzione dei posti di lavoro;
    2. descrivere l’evoluzione del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;
    3. indicare i reclami relativi al servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
  2. In vista dell’approvazione da parte del Consiglio federale, la Posta presenta ogni anno all’UFCOM i calcoli e i prezzi ridotti secondo l’articolo 47 capoversi 3−5.

Art. 65 OPO

  1. La PostCom istituisce l’organo di conciliazione per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara. Quest’ultima non soggiace agli articoli 32–39 dell’ordinanza dell’11 dicembre 1995sugli acquisti pubblici.
  2. La PostCom deve approvare la nomina delle persone fisiche designate quali responsabili dell’organo di conciliazione.
  3. L’organo di conciliazione deve:
    1. rispettare il diritto applicabile nel settore;
    2. disporre di una strategia di finanziamento dell’attività di conciliazione;
    3. affidare la composizione delle controversie a persone che dispongano delle necessarie competenze professionali;
    4. garantire la trasparenza della sua attività nei confronti della PostCom e di tutta la collettività, impegnandosi in particolare a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.
  4. La nomina avviene sotto forma di contratto di diritto amministrativo.

Art. 66 OPO

  1. L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore.
  2. L’organo di conciliazione esercita il suo compito di conciliazione in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di controversie.

Art. 67 OPO

  1. L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura e lo sottopone alla PostCom per approvazione. La procedura di conciliazione deve essere equa e rapida per i clienti.
  2. Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:
    1. la parte richiedente ha dapprima cercato di accordarsi con l’altra parte;
    2. è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di procedura dell’organo di conciliazione;
    3. non è palesemente abusiva;
    4. non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.
  3. La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.
  4. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, l’organo di conciliazione formula una proposta di conciliazione equa. Su richiesta di una parte, redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione.
  5. La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta di conciliazione, il rigetto della richiesta oppure se l’organo di conciliazione vi pone termine secondo l’articolo 68 capoverso 2.

Art. 68 OPO

  1. Una richiesta di conciliazione non preclude la possibilità di adire un tribunale civile.
  2. L’organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia.

Art. 69 OPO

  1. I fornitori coinvolti in una richiesta di conciliazione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione.
  2. Su richiesta, i fornitori trasmettono all’organo di conciliazione i dati necessari per comporre la controversia.

Art. 70 OPO

  1. L’organo di conciliazione può trattare i dati personali concernenti le parti della controversia purché sia necessario all’adempimento dei compiti affidatigli. Conserva i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.
  2. Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale. La PostCom può sciogliere una persona dal segreto d’ufficio in quanto sia necessario per la composizione della controversia.
  3. L’organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma anonimizzata.
  4. Se la PostCom istituisce un nuovo organo di conciliazione, il precedente organo deve trasmettere gratuitamente a quello nuovo i dati sui procedimenti pendenti al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.

Art. 71 OPO

  1. Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso.
  2. I fornitori versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono parte.
  3. L’organo di conciliazione emette la fattura indirizzata alle parti. Può rinunciare a fatturare la tassa di procedura per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.
  4. Se una fattura è controversa o non viene pagata, la PostCom emana una decisione.

Art. 72 OPO

  1. Spetta alla PostCom vigilare sull’organo di conciliazione.
  2. Se vi è il sospetto che l’organo di conciliazione non rispetti i suoi obblighi, la PostCom procede a una verifica. L’organo di conciliazione deve fornire tutte le informazioni necessarie. Se la verifica consente di stabilire che gli obblighi non sono rispettati o non lo sono più, l’organo di conciliazione assume le spese della verifica.
  3. Se accerta che l’organo di conciliazione non rispetta i propri obblighi, la PostCom può:
    1. esigere che l’organo di conciliazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari; in tal caso, l’organo di conciliazione comunica alla PostCom i provvedimenti presi;
    2. mediante decisione, limitare, sospendere o rescindere il contratto di diritto amministrativo oppure completarlo con oneri.
  4. Se l’organo di conciliazione cessa qualsiasi attività o fa fallimento, la PostCom rescinde il contratto.
  5. La PostCom può rescindere il contratto se sono cambiate le condizioni di diritto o di fatto e se ciò è necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti.

Art. 73 OPO

  1. Il proprietario di un immobile deve installare, a proprie spese, una cassetta delle lettere o un impianto di cassette delle lettere con libero accesso per la distribuzione di invii postali.
  2. La cassetta delle lettere è munita di uno scomparto per le lettere con fessura e di uno scomparto di deposito. Le dimensioni minime sono stabilite nell’allegato 1.
  3. Sulle cassette delle lettere deve figurare l’intestazione completa e ben leggibile del proprietario dell’abitazione o dell’immobile oppure la ditta.

Art. 74 OPO

  1. La cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato.
  2. Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso punto. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada.
  3. Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l’impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso alla casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada.
  4. Nel caso di grossi complessi architettonici costituiti da case di villeggiatura e per il fine settimana, va installato un impianto centrale di cassette delle lettere all’accesso per i veicoli del complesso.

Art. 75 OPO

  1. Sono ammesse eccezioni alle disposizioni relative all’ubicazione di cui all’articolo 74 se l’attuazione di tali disposizioni:
    1. comporta disagi eccessivi al proprietario dell’abitazione o dell’immobile a causa del suo stato di salute;
    2. pregiudica l’estetica di edifici che l’autorità ha designato come degni di protezione.
  2. Le eccezioni di cui al capoverso 1 devono essere convenute in un accordo scritto con il proprietario dell’immobile. I fornitori che non sono parti contraenti e effettuano la distribuzione a domicilio nella stessa zona devono essere preventivamente consultati.

Art. 76 OPO

La competenza decisionale in materia di controversie di cui agli articoli 73−75 spetta alla PostCom.

Art. 77 OPO

  1. La PostCom riscuote tasse amministrative per la propria attività, in particolare per:
    1. la registrazione della notifica dei fornitori e la verifica delle prove necessarie a tal fine;
    2. le prestazioni e le decisioni relative all’accesso agli impianti di caselle postali, allo scambio di dati e alla vigilanza sulla fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali;
    3. le attività che rientrano nel suo ambito di vigilanza secondo l’articolo 24 LPO e che possono essere attribuite a un determinato fornitore;
    4. le sanzioni amministrative secondo l’articolo 25 LPO.
  2. Le tasse di cui al capoverso 1 devono essere riscosse a copertura dei costi e in funzione dell’onere causato.
  3. La PostCom emana un regolamento sugli emolumenti che deve essere approvato dal DATEC. Nel regolamento disciplina anche la tassa di procedura e l’emolumento per l’esame del caso di cui all’articolo 71.
  4. Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004sugli emolumenti.

Art. 78 OPO

  1. Per coprire i costi di vigilanza generali non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti, la PostCom riscuote ogni anno da ciascun fornitore una tassa per la sua attività di vigilanza.
  2. La tassa di vigilanza è calcolata in funzione delle indicazioni che tutti i fornitori di cui all’articolo 3 capoverso 1 presentano ogni anno alla PostCom secondo l’articolo 59 capoverso 2 lettera a.

Art. 79 OPO

  1. L’assoggettamento inizia dal momento in cui decorre l’obbligo di notifica e termina con la cessazione dell’attività.
  2. Se l’obbligo di pagare la tassa di vigilanza non inizia o termina con l’anno contabile, la tassa di vigilanza è dovutapro rata temporis .

Art. 80 OPO

  1. La PostCom emette fatture per riscuotere la tassa di vigilanza.
  2. Se i fornitori contestano la fattura loro indirizzata, la PostCom emana una decisione.
  3. L’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004sugli emolumenti.

Art. 81 OPO

  1. Il DATEC può concludere accordi internazionali, dal contenuto tecnico e amministrativo, che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
  2. L’UFCOM prepara le decisioni del Consiglio federale concernenti la conclusione di accordi internazionali.
  3. L’UFCOM, la PostCom e la Posta rappresentano la Svizzera nelle organizzazioni internazionali. L’UFCOM coordina la rappresentanza.

Art. 82 OPO

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 83 OPO

  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alla Posta Svizzera ai sensi della legge del 30 aprile 1997sull’organizzazione delle poste fino alla trasformazione nella nuova forma giuridica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LOP.
  2. I fornitori di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 della presente ordinanza devono notificarsi presso la PostCom entro due mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Questa disposizione si applica anche ai fornitori che dispongono di una concessione oppure che sono notificati secondo il diritto anteriore.
  3. Le richieste di annullamento delle concessioni rilasciate in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 1997sulle poste devono essere presentate al DATEC entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Le richieste sono trattate gratuitamente.
  4. Per il 2012, le richieste per la concessione di una riduzione per la distribuzione di giornali e periodici secondo l’articolo 36 sono trattate sulla base del diritto anteriore e dei prezzi allora vigenti.
  5. Per il 2012, la Posta deve presentare l’esposizione dei costi del servizio universale secondo le esigenze legali nonché il rapporto di cui agli articoli 60 e 64 conformemente al diritto anteriore.
  6. Entro 15 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

Art. 83a OPO

Per le soluzioni alternative di cui nell’articolo 31 capoverso 3 adottate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza nella versione del 18 settembre 2020 in applicazione dell’articolo 31 nella versione del 29 agosto 2012, si applica il diritto previgente per quanto attiene all’obbligo della Posta di effettuare la distribuzione a domicilio.

Art. 83b OPO

Per il 2020 i beneficiari della riduzione non devono presentare l’autodichiarazione di cui all’articolo 37 capoverso 3.

Art. 84 OPO

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

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Decisioni

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