Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
28.06.2000
In Kraft seit
01.08.2000
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

172.212.1

Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno

(OOrg-DFI)

del 28 giugno 2000 (Stato 1° febbraio 2026)

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi
  1. Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) promuove condizioni quadro sociali, sanitarie e culturali favorevoli al benessere degli abitanti della Svizzera. In tal modo si adopera per una Svizzera equa, tollerante e aperta e contribuisce alla sua prosperità duratura.
  2. Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
    1. promuovere il benessere fisico, spirituale e sociale degli abitanti della Svizzera e impegnarsi affinché siano protetti da pericoli per la salute e da rischi sociali;
    2. .
    3. mettere a disposizione dati e informazioni per l’adempimento dei compiti della Confederazione e per una migliore comprensione della società;
    cbis. coordinare la standardizzazione e l’armonizzazione dei dati necessari alla messa in atto dell’utilizzo multiplo dei dati; cter. promuovere lo sviluppo della scienza dei dati in seno all’Amministrazione federale; d. mantenere vivi e trasmettere il patrimonio culturale ed i valori documentari della Svizzera; e. incoraggiare la molteplicità delle culture, l’attività artistica e la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali; f. lottare contro ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità; g. promuovere il benessere di bambini, giovani e famiglie; h. garantire la salute e il benessere degli animali.
Art. 2 Principi che reggono l’attività del Dipartimento

Il Dipartimento persegue i propri obiettivi ed espleta i propri compiti non solo conformemente ai principi generali che reggono l’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), ma anche in base ai seguenti criteri:

  1. lavora in stretta collaborazione con i Cantoni e con organizzazioni non governative, con partner sociali ed associazioni economiche;
  2. si attiene al principio della sussidiarietà;
  3. mira a soluzioni comprensibili, eque e orientate al futuro e punta alla rapidità e alla digitalizzazione delle procedure e del trattamento dell’informazione;
  4. cerca la collaborazione internazionale, in particolare a livello europeo;
  5. accompagna la propria attività ad una politica informativa chiara ed aperta.

Capitolo 2: Uffici ed altre unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 3 Funzioni
  1. La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA ed assume le seguenti funzioni centrali a livello dipartimentale:
    1. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del Dipartimento;
    2. elabora la strategia e la pianificazione ed assicura il controllo e il coordinamento;
    3. ricerca informazioni, pianifica l’informazione e la comunicazione;
    4. coordina i fabbisogni e le risorse, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche;
    5. si occupa dell’applicazione del diritto, della giurisprudenza, della consulenza giuridica e dell’assistenza alla legislazione.
  2. Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:
    1. vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo sottoposte alla Confederazione;
    2. istruzione di ricorsi contro decisioni di uffici del Dipartimento;
    3. gestione del Servizio per la lotta al razzismo e della segreteria della Commissione federale contro il razzismo;
    4. tutela, nei settori di competenza del Dipartimento e d’intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), degli interessi del proprietario nei confronti di Identitas AG (art. 7a della legge del 1° luglio 1966sulle epizoozie).
Art. 3a Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità

L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 2002sui disabili e dell’ordinanza del 19 novembre 2003sui disabili.

Sezione 2: Disposizioni comuni per gli uffici

Art. 4
  1. Gli obiettivi di cui agli articoli 5–13 fungono da criteri guida per le unità amministrative del Dipartimento nell’adempimento dei loro compiti e nell’assunzione delle proprie competenze, come sono fissate nella legislazione federale.
  2. In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi internazionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d’attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il DEFR (economia esterna).
  3. Nei loro ambiti di competenza, gli Uffici adempiono i compiti esecutivi assegnati loro dagli atti legislativi federali e dagli accordi internazionali.
  4. Nell’ambito dei propri compiti e nel quadro degli obiettivi di politica estera della Svizzera nonché in accordo con il DFAE e con il DEFR(economia esterna) ed eventualmente con altri Dipartimenti ed Uffici federali, gli Uffici rappresentano la Svizzera in organizzazioni internazionali e partecipano a comitati specifici nazionali ed internazionali e all’elaborazione ed esecuzione di accordi internazionali.

Sezione 3: I singoli uffici

Art. 5 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
  1. L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l’autorità competente in materia di parità tra i sessi.
  2. L’UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;
    2. promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti;
    3. prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFU assume le funzioni seguenti:
    1. si occupa di questioni inerenti alla politica della parità;
    2. partecipa all’elaborazione di atti normativi federali significativi per la parità;
    3. elabora raccomandazioni per autorità e privati e redige perizie;
    4. informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze ed elaborando pubblicazioni;
    5. è l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011;
    6. accorda aiuti finanziari ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995sulla parità dei sessi (LPar) e dell’ordinanza del 13 novembre 2019contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e controlla l’esecuzione dei programmi e delle misure finanziati.
  4. Inoltre l’UFU adempie i seguenti compiti particolari:
    1. mette a disposizione dei datori di lavoro uno strumento di analisi standardizzato gratuito ai sensi dell’articolo 13c capoverso 2 LPar;
    2. esegue controlli della parità salariale ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del 12 febbraio 2020sugli appalti pubblici.
Art. 6 Ufficio federale della cultura
  1. L’Ufficio federale della cultura (UFC) è l’autorità competente per le questioni fondamentali di politica culturale, di promovimento della cultura e di cura e trasmissione di valori culturali.
  2. L’UFC persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. creare e consolidare le condizioni quadro in cui siano possibili un’attività artistica indipendente ed un’ampia offerta culturale;
    2. curare e mantenere il patrimonio culturale, sostenere gli scambi culturali all’interno della Svizzera e con l’estero e promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali.
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFC assume le funzioni seguenti:
    1. definisce e mette in atto una politica culturale globale della Confederazione;
    2. elabora e concretizza insieme a comitati interni alla Confederazione ed in collaborazione con terzi misure di sostegno in tutti gli ambiti dell’attività culturale; ne fanno parte segnatamente l’ambito cinematografico, le belle arti e l’arte applicata, la tutela dei monumenti, la protezione del paesaggio abitativo e l’archeologia;
    3. controlla, coordina e collabora all’elaborazione ed all’esecuzione del diritto in ambito culturale;
    4. disciplina il trasferimento dei beni culturali e gestisce il Servizio specializzato;
    5. gestisce e sostiene istituzioni attive nella raccolta, cura, accesso e mediazione di beni culturali.
  4. Inoltre l’UFC adempie i seguenti compiti particolari:
    1. .
    2. promuove la formazione dei giovani svizzeri all’estero;
    3. sostiene la minoranza culturale Jenisch.
Art. 7 Archivio federale svizzero
  1. L’Archivio federale svizzero (AFS)è l’autorità competente in materia di archiviazione dei documenti della Confederazione.
  2. L’AFS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. contribuire a rendere trasparente e comprensibile l’attività amministrativa sostenendo in tal modo la sicurezza giuridica, la continuità e la razionalità della gestione amministrativa;
    2. conservare documenti di valore della Confederazione o di importanza nazionale, renderli accessibili ed analizzarli al fine di consentire la ricerca storica e sociale;
    3. promuovere l’archiviazione a livello nazionale ed internazionale.
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’AFS assume le funzioni seguenti:
    1. archivia tutti i documenti della Confederazione che presentano un valore dal punto di vista giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale;
    2. salvaguarda i documenti della Confederazione raccogliendoli, preservandoli e conservandoli in condizioni adeguate;
    3. concepisce e promuove la gestione delle informazioni nel suo settore di competenze;
    4. decide se un documento della Confederazione è degno o meno di essere archiviato in base alla determinazione del suo valore storico e scientifico;
    5. rende accessibili i documenti archiviati, li valuta e organizza l’accesso degli utenti agli archivi.
Art. 8 Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)
  1. MeteoSvizzera è l’autorità competente nel settore meteorologico e climatologico.
  2. MeteoSvizzera persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. rilevare in territorio svizzero in modo continuo e capillare dati meteorologici e climatologici nonché informazioni sulla composizione dell’atmosfera significative per il clima;
    2. tener conto, nel fornire le prestazioni, dei fabbisogni delle regioni nazionali e delle zone linguistiche e collaborare con altri enti federali, nazionali ed internazionali, in particolare con i Cantoni, i Comuni, gli istituti universitari, l’esercito e la Centrale nazionale di allarme.
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, MeteoSvizzera assume le funzioni seguenti:
    1. fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche per il fabbisogno della comunità. In particolare segnala i fenomeni climatici pericolosi;
    2. mette a disposizione informazioni aeronautiche per il Servizio di sicurezza aerea;
    3. soddisfa gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti di organizzazioni meteorologiche e climatologiche internazionali;
    4. collabora con altri servizi meteorologici e climatologici europei,
    5. fornisce prestazioni commerciali per committenti individuali.
Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica
  1. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sanità, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore che gli sono stati affidati.
  2. L’UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
    1. proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale;
    2. riconoscere precocemente nuove minacce per la salute ed essere sempre pronto a far fronte in modo efficace a crisi;
    3. fornire alla popolazione ed alle cerchie attive nel settore sanitario le informazioni necessarie su questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario;
    4. proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
    5. garantire e sviluppare in modo duraturo la sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni;
    6. assicurare l’accesso di tutta la popolazione ad un’assistenza medica completa e a cure di buona qualità mantenendo costi della salute sostenibili.
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti: a. prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti: 1. controllo e lotta alle malattie contagiose, ampiamente diffuse o maligne, in particolare anche la prevenzione di malattie da tossicodipendenza, 2. radioprotezione, 3. trapianto di organi, tessuti e cellule, 4. medicina riproduttiva, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale dello stato civile e dell’Ufficio federale di statistica, 5. esami genetici sull’essere umano, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale di polizia, 6. ricerca sull’essere umano, inclusa la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane, 7. impiego di farmaci, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, stupefacenti, organismi e sostanze chimiche, 8. formazione, perfezionamento e aggiornamento nelle professioni mediche accademiche, 9. assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare; b. indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche; c. collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria e di politica sociale e all’elaborazione delle basi necessarie allo scopo; d. informa sulla protezione della salute, dei consumatori e degli assicurati; e. controlla le ripercussioni di misure legislative o di altro genere sulla salute; f. assicura una collaborazione internazionale attiva.
Art. 10 Ufficio federale di statistica
  1. L’Ufficio federale di statistica (UST) è l’autorità competente per la statistica ufficiale svizzera. È responsabile del coordinamento della gestione dei dati della Confederazione, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale.
  2. L’UST persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. garantire la produzione e la diffusione di risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell’economia, della società, del territorio e dell’ambiente in Svizzera in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo principi scientifici;
    2. assicurare il coordinamento e l’armonizzazione della statistica ufficiale di Confederazione, Cantoni e Comuni;
    3. tenere i registri di riferimento di cui all’articolo 10 della legge del 9 ottobre 1992sulla statistica federale, gestire piattaforme elettroniche di comunicazione centrali della Confederazione, in particolare Sedex, e piattaforme di interoperabilità e offrire servizi di base per il trattamento digitale dei dati;
    4. sostenere la Confederazione e, su richiesta, i Cantoni, i Comuni e le cerchie interessate nei settori della scienza dei dati, dei metodi statistici, dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UST assume le funzioni seguenti:
    1. mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica;
    2. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale;
    3. progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche e gestisce un pool di dati;
    4. cura la stretta collaborazione con la scienza, la ricerca e l’economia nei settori della statistica, della gestione dei dati, della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale;
    5. provvede all’integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell’Unione europea;
    6. mette a disposizione online un catalogo nazionale dei metadati.
  4. Assume inoltre, in stretta collaborazione in particolare con gli altri uffici federali, i ruoli istituzionali seguenti di:
    1. amministratore svizzero dei dati (Swiss Data Steward ) e amministratore dei dati statistici (Statistics Data Steward );
    2. Centro di competenza per la scienza dei dati (DSCC) della Confederazione;
    3. .
    4. segreteria per l’Open Government Data dell’Amministrazione federale centrale.
Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
  1. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l’autorità competente in materia di sicurezza sociale.
  2. L’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile;
    2. sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti;
    3. sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità;
    4. .
    5. impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti;
  3. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFAS assume le funzioni seguenti:
    1. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze;
    2. mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore;
    3. informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali;
    4. promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all’interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.
Art. 12 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
  1. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale.
  2. Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’USAV persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
    1. vigilare sulla garanzia della qualità e sulla protezione dei consumatori all’atto della produzione di derrate alimentari, della fabbricazione di oggetti d’uso e dell’importazione e dell’esportazione di questi prodotti;
    2. proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
    3. vigilare affinché il pubblico sia informato sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute;
    4. garantire che gli animali siano indenni da epizoozie trasmissibili ad altri animali e agli esseri umani;
    5. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze e le lesioni e sull’utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
    6. promuovere l’apertura dei mercati per le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, gli animali e i prodotti animali;
    7. valutare i prodotti fitosanitari per quanto concerne i loro effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori non professionali, dei residenti e degli astanti;
    8. garantire che i prodotti fitosanitari siano omologati conformemente alle prescrizioni.
  3. L’USAV prepara e partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori della sicurezza alimentare e degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della protezione delle specie nel commercio internazionale. Controlla e coordina la loro esecuzione.
  4. All’USAV è subordinato, in quanto istituto di ricerca, l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici.
  5. All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.
  6. AllʼUSAV è aggregato amministrativamente e tecnicamente il servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari.
Art. 13
Art. 14e15

Capitolo 3: Unità amministrative dell’amministrazione federale decentrata

Art. 16
Art. 16a
Art. 16b e 16c
Art. 16d Museo nazionale svizzero

I compiti e l’organizzazione del Museo nazionale svizzero (MNS) sono disciplinati nella legge del 12 giugno 2009sui musei e le collezioni.

Art. 16e Fondazione «Pro Helvetia»
  1. I compiti e l’organizzazione della Fondazione «Pro Helvetia» sono disciplinati nella legge dell’11 dicembre 2009sulla promozione della cultura.
  2. Il personale della Fondazione «Pro Helvetia» è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Art. 16f Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
  1. L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) con sede a Berna è l’autorità di vigilanza della Confederazione per gli agenti terapeutici.
  2. Il suo statuto, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati dalla legge del 15 dicembre 2000sugli agenti terapeutici.
Art. 16g
Art. 16h Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)

I compiti e l’organizzazione di Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) sono disciplinati nella legge del 16 giugno 2017sui fondi di compensazione.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17 Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell’articolo 29 OLOGA.

Art. 18 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza istitutiva del 24 febbraio 1988dell’Ufficio per l’uguaglianza fra donna e uomo è abrogata.

Art. 19 Modifica del diritto vigente

.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 20

Zitiert in

Decisioni

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