Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
11.08.1999
In Kraft seit
01.10.1999
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

142.281

Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento
e dell’espulsione di stranieri

(OEAE)

dell’11 agosto 1999 (Stato 15 giugno 2025)

Sezione 1: Aiuto all’esecuzione

Art. 1 Disposizioni generali

(art. 71 LStrI)

  1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisdel Codice penaleoppure dell’articolo 49a o 49a bisdel Codice penale militare del 13 giugno 1927(espulsione giudiziaria).
  2. Nell’adempimento dei propri compiti secondo l’articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).
Art. 2 Inizio dell’aiuto all’esecuzione

(art. 71 lett. a LStrI)

  1. La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
  2. Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
  3. Nella procedura ampliata di cui all’articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l’ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
  4. La SEM informa l’autorità cantonale competente sull’avvio delle pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio.
Art. 2a Colloquio sulla partenza
  1. Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l’autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
  2. Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.
  3. Nella procedura Dublino di cui all’articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell’autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.
  4. Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:
    1. spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla persona interessata;
    2. accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;
    3. accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
    4. informare la persona interessata sull’obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi;
    5. comminare all’occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStrI;
    6. informare la persona interessata sull’aiuto al ritorno;
    7. informare la persona interessata in merito all’indennità per le spese di viaggio di cui all’articolo 59a capoverso 2bisOAsi 2.
Art. 2b Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa
  1. L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all’ottenimento dei documenti e all’organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.
  2. Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bisOAsi 2 (spese di viaggio) e 59a bisOAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.
  3. La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.
Art. 3 Accertamenti d’identità e di cittadinanza
  1. La SEM verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
  2. A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine.
  3. Se una decisione d’allontanamento ai sensi dell’articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall’articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a –10i dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999sull’asilo.
  4. La SEM informa il Cantone sull’esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.
Art. 4 Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari

(art. 97 cpv. 2 LAsi) L’ottenimento dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

Art. 4a Convenzioni con autorità estere

(art. 48a LOGA) Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché con l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.

Art. 5 Organizzazione della partenza

(art. 71 lett. b LStrI)

  1. Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.
  2. Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d’aereo e la rotta.
  3. La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.
Art. 6 Collaborazione con il DFAE

(art. 71 lett. c LStrI)

  1. La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su:
    1. le questioni relative all’ottenimento di documenti;
    2. l’organizzazione della partenza e del ritorno;
    3. la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento.
  2. Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.
Art. 7 Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale
  1. La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.
  2. Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.
Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale

I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

Art. 9 Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi

Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

Art. 10 Sospensione dell’aiuto all’esecuzione
  1. La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
    1. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria;
    2. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
    3. non è nota la dimora dello straniero.
  2. L’esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.
Art. 11 Servizio all’aeroporto

La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:

  1. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
  2. fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 2008sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
  3. organizzazione e coordinamento dell’accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
  4. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo per i voli di linea;
  5. organizzazione di voli speciali;
  6. consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
  7. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
Art. 11a Prestazioni all’aeroporto
  1. La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all’aeroporto. Si tratta in particolare:
    1. dell’accoglienza di persone all’aeroporto;
    2. della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
    3. del controllo di sicurezza;
    4. della scorta di polizia fino all’imbarco;
    5. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.
  2. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.
  3. Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:
    1. 440 franchi per i voli di linea;
    2. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.
  4. La SEM assicura l’accompagnamento medico:
    1. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
    2. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
Art. 12 Sistema d’informazione eRetour

(art. 109f –109j LStrI)

  1. I terzi incaricati di cui all’articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour:
    1. le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
    2. i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
    3. i dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza;
    4. i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell’aiuto al ritorno;
    5. i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).
  2. Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell’allegato 1.
  3. La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.
  4. I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all’Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l’espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 13 Rimborso delle spese da parte dei Cantoni

I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.

Art. 14 Rimborso delle spese
  1. La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.
  2. Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l’ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.
Art. 15 Partecipazione alle spese d’esercizio
  1. In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.
  2. Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l’importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
  3. La SEM segue l’evoluzione dei costi d’esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d’esercizio.
  4. .
Art. 15a Partecipazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza

(art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)

  1. Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:
    1. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
    2. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine; e
    3. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine.
  2. In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

Sezione 1a : Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive

Art. 15a bis .
  1. Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStrI nei settori dell’asilo e degli stranieri:
    1. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
    2. il numero dei rinvii;
    3. il numero dei rilasci in libertà;
    4. la cittadinanza delle persone incarcerate;
    5. il sesso e l’età delle persone incarcerate;
    6. il tipo di carcerazione;
    7. il luogo dell’incarcerazione;
    8. la durata della carcerazione.
  2. Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.

Sezione 1a bis: Interventi internazionali di rimpatrio

(art. 71a e 71a bisLStrI)

Art. 15b Competenze
  1. Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l’Agenzia. In questo contesto consulta e informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:
    1. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
    2. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti il rimpatrio.
  2. La SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:
    1. del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
    2. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d’origine o provenienza.
Art. 15b bis Impieghi all’estero
  1. In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.
  2. Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.
  3. Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/1896.
  4. La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall’articolo 51 paragrafo 3 e dall’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.
Art. 15c Specialisti in materia di rimpatrio della SEM
  1. La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.
  2. Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.
Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni
  1. I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
  2. Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
  3. Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896.
  4. Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l’intera durata dell’impiego.
  5. Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
  6. Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l’articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.
  7. Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l’Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell’articolo 45 e all’articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.
Art. 15e Osservatori del rimpatrio forzato
  1. La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.
  2. L’Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896.
  3. La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all’articolo 71a biscapoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g –15i si applicano per analogia.
Art. 15e bis Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio
  1. La SEM coordina l’impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l’UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c –15e .
  2. La SEM comunica all’Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 giugno 2022sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).
Art. 15e ter Modalità d’intervento di personale estero in Svizzera
  1. In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento oppure approva una corrispondente domanda dell’Agenzia. La SEM partecipa all’elaborazione del piano operativo.
  2. La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.
  3. La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.
  4. Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.
  5. Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima. 5bis. In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.
  6. La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.
  7. Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale.
Art. 15e quater Sistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera

Il personale estero ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

Art. 15e quinquies Modalità di impiego del personale svizzero all’estero

Al personale svizzero della SEM all’estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell’OCISC.

Sezione 1b : Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea

Art. 15f Estensione del monitoraggio

(art. 71a biscpv. 1 LStrI)

  1. Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:
    1. l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto;
    2. l’organizzazione a terra in aeroporto;
    3. il volo;
    4. l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.
  2. Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
Art. 15g Conferimento di compiti a terzi

(art. 71a biscpv. 2 LStrI)

  1. La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.
  2. La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.
Art. 15h Compiti dei terzi incaricati

(art. 71a biscpv. 2 LStrI)

  1. I terzi incaricati:
    1. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
    2. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
    3. allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
  2. I terzi incaricati possono:
    1. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
    2. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
Art. 15i Rimborso dei costi

(art. 71a bisLStrI)

  1. La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
  2. Le indennità sono versate in modo forfettario.

Sezione 1c : Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
  2. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
  3. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l’assistenza medica e i contatti sociali;
  4. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
  5. i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
  6. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).
Art. 15k Entità dei sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

  1. Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.
  2. Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.
  3. La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.
Art. 15l Metodo di calcolo
  1. La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM).
  2. Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».
Art. 15m Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell’ordinanza del 21 novembre 2007sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

  1. Occorre notificare senza indugio all’Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.
  2. Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM.
  3. L’UFG può ridurre l’importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:
    1. il cambiamento di destinazione è di breve durata;
    2. lo stabilimento viene utilizzato per l’esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l’adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.
Art. 15o Organizzazione e procedura

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

  1. Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l’UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all’ubicazione della costruzione prevista.
  2. Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM.

Sezione 1d : Valutazione dell’idoneità al trasporto

(art. 71b LStrI)

Art. 15p Competenza

Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione.

Art. 15q Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
  1. Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici:
    1. di cui dispone al momento della richiesta; e
    2. che sono necessari per valutare l’idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
  2. I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all’idoneità al trasporto secondo l’articolo 15p .
  3. Il medico curante informa la persona interessata sull’obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge.
  4. Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all’articolo 15p e informa al contempo i servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.
Art. 15r Comunicazione della decisione riguardante l’idoneità al trasporto e delle informazioni per l’organizzazione della partenza

Il medico di cui all’articolo 15p comunica senza indugio ai servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI la decisione relativa all’idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l’organizzazione della partenza.

Art. 15s Trattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l’organizzazione della partenza
  1. I medici di cui all’articolo 15p possono trattare i dati medici fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
  2. I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l’organizzazione della partenza di cui all’articolo 15r fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
  3. I dati medici e le informazioni per l’organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16 Competenza

La SEM dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17 Proposta di ammissione provvisoria
  1. Se la SEM ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.
  2. Il Cantone può proporre l’ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l’esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.
Art. 18 Designazione degli Stati verso i quali l’allontanamento è per principio esigibile

(art. 83 cpv. 5 LStrI)

  1. Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:
    1. la stabilità politica, in particolare l’assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
    2. la presenza di cure mediche di base;
    3. altre caratteristiche specifiche del Paese.
  2. Gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell’allegato 2.
Art. 19
Art. 20 Documenti di legittimazione
  1. Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. 1bis. Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
  2. **** Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.
  3. .
  4. Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. 4bis. **** Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.
  5. La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Art. 21 Ripartizione sui Cantoni

La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999sull’asilo.

Art. 22e23
Art. 24
Art. 25
Art. 26 Revoca dell’ammissione provvisoria
  1. L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.
  2. La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest’ultima.
  3. La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.
Art. 26a Partenza definitiva

La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:

  1. presenti domanda d’asilo in un altro Stato;
  2. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
  3. .
  4. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 2012concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
  5. permanga all’estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
  6. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

Sezione 2a : Decisione di allontanamento

Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento

(art. 64 LStrI)

  1. La decisione di allontanamento contiene: a. fatto salvo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l’obbligo dello straniero: 1. di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché 2. di recarsi nello Stato d’origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l’interessato; b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen; c. i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza.
  2. La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.
Art. 26c Invito senza formalità

(art. 64 cpv. 2 LStrI )

  1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.
  2. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.
Art. 26d Modulo standard

(art. 64b LStrI) La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

Art. 26e Foglio informativo

(art. 64f cpv. 2 LStrI)

  1. Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.
  2. Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
  3. La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

Sezione 2b : Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione

Art. 26f
  1. Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.
  2. Un’esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.
  3. I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

Sezione 2c : Allontanamento in presenza di un’espulsione giudiziaria

Art. 26g Prevalenza dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria
  1. L’esecuzione di un’espulsione giudiziaria prevale sull’esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d’asilo.
  2. Se una persona contro cui è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d’asilo o una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione di un’espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un’eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l’espulsione giudiziaria.
  3. Se una persona contro cui sono stati pronunciati un’espulsione giudiziaria e un divieto d’entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l’articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l’espulsione giudiziaria.
Art. 26h Spese di partenza

(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)

  1. Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999sull’asilo.
  2. Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 25 novembre 1987concernente l’ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

La SEM stabilisce secondo l’articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l’entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell’ammissione provvisoria.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004

1L’indennità per l’aiuto immediato (art. 15b ) e l’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento (art. 15c ) saranno adeguate la prima volta per il 2005.2La Confederazione versa ai Cantoni un’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell’articolo 44 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. L’indennità forfetaria è versata soltanto se l’allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell’ambito del sostegno all’esecuzione conformemente all’articolo 22a della legge federale del 26 marzo 1931concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006

1La SEM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 e l’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 2004. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.2L’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

Allegato 1(art. 12 cpv. 2)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione eRetour

Legenda

Livelli d’accessoA Consultazione in rete B Trattamento Vuoto: Nessun accessoUnità organizzativeAir Collaboratori esterni incaricati dalla SEM nel settore dell’organizzazione delle partenze AVR Collaboratori di organizzazioni non governative incaricate dalla SEM o da un Cantone per assumere i compiti nel settore dell’aiuto al ritorno CGCF Guardie di frontiera incaricate del controllo delle partenze CP Autorità cantonali di polizia incaricate dell’esecuzione del ritorno (anche presso gli aeroporti) CVR Servizi cantonali di consulenza al ritorno MEDI Collaboratori esterni incaricati di valutare l’idoneità al trasporto e di eseguire l’accompagnamento medico MIGRA Uffici cantonali e comunali preposti alla migrazione – Ritorno SEM Segreteria di Stato della migrazione – I Pianificazione e risorse / Fornitori di prestazioni informatiche – II Collaboratore specialista della Divisione Ritorno (compreso swissREPAT) – III Collaboratore specialista in spese di partenza – IV Collaboratore specialista nei centri e negli alloggi della Confederazione – V Settore Scambio di dati e identificazione – VI Settore Acquisizione e gestione dei dati – VII Settore Analisi linguistiche

Catalogo dei dati eRetour

Denominazione dei campi dati eRetourSEMPartner SEM
III
I. Dati di base
1. Identità
PseudonimiAA
CognomiAA
NomiAA
Numero SIMICAA
Numero d’incarto AsiloAA
Collocazione dell’incarto AsiloAA
Data di nascitaAA
SessoAA
Nazionalità attuale e alla nascitaAA
LinguaAA
Tipi d’identità (principale / secondaria)AA
Tipo di persona (principale / secondaria) oggetto della domandaAA
Tipo di relazioneAA
Cantone d’attribuzioneAA
Data di presentazione della domanda d’asiloAA
2. Dati biometrici
Fotografia della personaBB
Data della fotografiaAA
Scheda dattiloscopicaBB
Data della trasmissione della scheda dattiloscopicaAA
Data di cancellazione della scheda dattiloscopicaAA
3. Documenti d’identità
In possesso di documenti d’identitàBB
Tipo di documento e classificazioneBB
NumeroBB
Autorità emittente, luogo e PaeseBB
Data di rilascio / durata di validitàBB
Collocazione del documentoBB
4. Dati relativi all’esistenza di un’espulsione o di un’espulsione penale
Esistenza di un’espulsione o di un’espulsione penaleBB
Commento relativo all’esistenza di un’espulsioneBA
Data della trasmissione della copia della decisioneAA
5. Dati relativi a carcerazioni amministrative e penali
Persona in carcerazione amministrativaAA
Persona in carcerazione penaleBB
Tipo di carcerazioneBB
Luogo di carcerazioneBB
Data dell’incarcerazioneBB
Prima data di scarcerazione possibile (carcerazione penale)BB
Data e ora previste della scarcerazioneBB
Durata della carcerazione amministrativaAA
Cantone che ha disposto la carcerazione amministrativaAA
Rappresentate legale (per minorenni)AA
Misure di protezione dei minoriAA
Conteggio delle spese della carcerazione amministrativaBA
6. Altri dati di base
Data della partenza dalla SvizzeraBB
Tipo di partenza (terrestre/aerea/marittima)BB
Data di registrazione della partenza e collaboratore che ha registrato questo datoAA
EtàAA
MinorenneAA
Minorenne non accompagnato (sì/no)BB
Ubicazione della personaBB
Ordine di lasciare la Svizzera (sì/no)BB
Reato (sì / no)BB
II. Trattamento delle domande
1. Dati di base relativi alle domande
Tipo di domanda eRetourBB
Numero della domanda eRetourAA
Data e ora d’invio della domanda eRetourAA
Data d’inizio della domanda eRetourBB
Data della fine della domanda eRetourBB
Data e ora della modifica della domanda eRetourAA
Autore della domandaBB
Tipo di disbrigo della domandaBB
Collaboratore incaricato della modifica della domandaAA
Cronologia delle domande trattateAA
Data della riattivazione della domandaBB
Commento relativo alla domandaBB
2. Dati di base specifici agli affari eRetour
Tipo dell’affare eRetourBB
Numero dell’affare eRetourAA
Data e ora dell’invio dell’affare eRetourAA
Data dell’inizio dell’affare eRetourBB
Data della fine dell’affare eRetourBB
Data e ora della modifica dell’affare eRetourAA
Autore dell’affareBB
Tipo di disbrigo dell’affareBB
Stato dell’affareBB
Data e ora della modifica dello stato dell’affare e collaboratore competenteAA
Commento relativo all’affareBB
Cronologia degli affari trattatiAA
3. Dati di base specifici alle attività eRetour
Tipo di attività eRetourBB
Data e ora d’invio dell’attività eRetourAA
Data d’inizio e fine dell’attività eRetourBB
Data e ora della modifica dell’attività eRetourAA
Autore e destinatari dell’attivitàBB
Tipo di disbrigo dell’attivitàBB
Stato dell’attivitàBB
Data e ora della modifica dello stato dell’attività e collaboratore competenteAA
Commento relativo all’attivitàBB
Data di richiamo dell’attivitàBB
Tipo di allegato all’attivitàBB
Numero di allegati all’attivitàBB
Cronologia delle attività trattateAA
4. Dati specifici alla comunicazione
Elenco delle persone interessateBB
Titolo della comunicazioneBB
Testo della comunicazioneBB
Firma dell’autore della comunicazioneBB
Data e ora della trasmissione e lettura della comunicazioneAA
Destinatari della comunicazioneBB
Numero di allegati alla comunicazioneBB
Visualizzazione con i dati personali specifici al classificatore eRetourBB
Data della memorizzazione nell’incarto SIMICAA
5. Dati specifici alla gestione dei documenti
Nome del documento allegatoBB
Formato del documento allegatoAA
Data e ora del caricamento del documento in eRetour e collaboratore competenteAA
Indicazioni sulle persone interessate dal documento allegatoBB
Data e ora del salvataggio del documento nell’incarto SIMIC e collaboratore competenteAA
Data di richiamo della cancellazione del documento allegato in eRetourAA
Blocco della cancellazione del documento in eRetourBB
Blocco del caricamento del documento nell’incarto SIMICBB
Blocco parziale della visualizzazione del documento in eRetourBB
Visualizzazione dell’elenco dei documenti allegati per persona per domanda eRetourBA
Visualizzazione dell’elenco dei documenti allegati per persona par affare eRetourBA
Visualizzazione dell’elenco dei documenti allegati per persona per attività eRetourBA
Esportazione di un documento allegatoBB
Cancellazione di un documento allegatoBB
Caricamento di un documento nell’incarto SIMICBB
Accesso selettivo ai sottoincarti Retour dell’incarto SIMICBB
Accesso libero a tutto l’incarto SIMICBB
III. Sostegno all’esecuzione del rinvio
1. Dati di base specifici alle domande di sostegno (identificazione, ottenimento del documento, organizzazione della partenza)
Data della domandaBB
Ambito giuridicoBB
Cantone incaricato della domandaBB
Autorità che ha presentato la domandaBB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedenteBB
Tipo e numero di riferimento cantonaleAA
Tipo di relazione con la persona principale oggetto della domandaBB
ReatoBB
Data della partenza dalla SvizzeraBB
Modalità di partenza dalla SvizzeraBB
Data della registrazione della partenza dalla Svizzera e collaboratore che ha registrato questo datoBA
Elenco delle domande presentate per persona di contattoAA
2. Dati relativi alla domanda di sostegno all’esecuzione del rinvio (identificazione e ottenimento dei documenti)
Esistenza di procedure in vista della partenza o del rinvioBA
Descrizione delle procedure svolte in vista della partenza o del rinvioBA
Colloquio di partenza svolto (sì/no)BA
Ragioni per cui non è stato svolto il colloquioBA
Data del colloquio di partenzaBA
Lingua del colloquio di partenzaBA
Copia del verbale del colloquio di partenzaBA
Volontà di lasciare la SvizzeraBB
Motivi del rifiuto di lasciare la SvizzeraBA
Domanda di aiuto al ritorno considerataBA
Copia della domanda di aiuto al ritornoBA
Copia della decisione di rinvio cantonaleBA
Indicazioni sulle persone incluse nella domandaBA
Elenco degli allegati alla domandaBA
Osservazioni complementari alla domandaBA
3. Dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di ottenimento di documenti
Nazionalità presuntaBB
Numero di telefonoBB
Altre conoscenze linguisticheBB
Esistenza e indicazione degli indizi linguisticiBB
EtniaBB
Codice di origineAA
ReligioneBB
Ultimo domicilio all’esteroBB
Complemento d’indirizzo all’esteroBB
Luogo e Paese di nascitaBB
Identità dei genitori e nonni (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita)BB
Indicazioni complementari sui genitori e nonni
(domicilio e numero di telefono)
BB
Coniuge o figli nello Stato d’origine o in uno Stato terzoBB
Identità del coniuge o dei figli (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d’origine o in uno Stato terzoBB
Indicazioni complementari sul coniuge o sui figli (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato di origine o nello Stato terzoBB
Tipo di parente nello Stato d’origine o nello Stato terzoBB
Identità del parente (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d’origine o nello Stato terzoBB
Indicazioni complementari sul parente (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato d’origine o nello Stato terzoBB
4. Dati tecnici relativi alle attività d’identificazione e di ottenimento di documenti
Paese richiestoBB
eRCMS (sì / no)BB
Numero del caso eRCMSBB
Data dell’inizio della procedura d’identificazione o di ottenimento di documentiBB
Data dei richiamiBB
Termine di rispostaBB
Data dei complementi alla proceduraBB
Data dell’udienzaBB
Data del risultatoBB
Risultato della proceduraBB
Commento relativo al risultato della proceduraBB
Cronologia delle procedure d’identificazione/d’ottenimento di documentiBA
5. Dati della pianificazione delle audizioni centralizzate
Paese d’audizione previstoBB
Periodo d’audizione previsto e fissatoBB
Caso prioritario (sì/no)BB
Estratti Lingua disponibili (sì/no)BB
Data della presa in considerazione di un’audizione centralizzataBB
Data della convocazione all’audizione centralizzataBB
Data e fascia oraria o ora dell’audizione centralizzataBB
Comportamento durante l’audizione centralizzataBB
Risultato dell’audizione centralizzataBB
Motivi del risultato dell’audizione centralizzataBB
Commento interno relativo all’audizione centralizzataBB
Luogo dell’audizioneBB
Numero di posti disponibiliBB
Numero di posti occupatiBB
Data d’annullamento dell’audizioneBB
Foglio delle generalità rilasciatoBB
Elenco delle audizioni previsteBB
Elenco delle persone previste per audizioneBB
Elenco delle persone previste per Cantone, per dataBB
IV. Organizzazione della partenza
1. Dati di base specifici alle domande di organizzazione della partenza
Data della domandaBB
Persone interessate e coordinateBB
Interlocutore della polizia del Cantone richiedente e coordinateBB
Interlocutore preso la SEM e coordinateBB
2. Dati relativi alla domanda di prenotazione del volo (volo di linea e volo speciale)
Tipo di partenzaBB
Categoria di partenzaBB
Aeroporto di destinazioneBB
Aeroporto di partenza indicato dal CantoneBB
Periodo di partenza indicato dal CantoneBB
Termine DublinoBB
Motivi per la data di partenzaBB
Fascia oraria di partenza indicata dal CantoneBB
Motivi dell’orarioBB
Copia dei documenti allegati alla domandaBB
Osservazioni generali sulla domanda di prenotazioneBB
3. Dati tecnici relativi alle prenotazioni di volo (volo di linea e volo speciale)
Statuto del passeggeroBB
Motivo della partenzaBB
Data della partenzaBB
Ora della partenzaBB
Aeroporto di partenzaBB
Compagnia aereaBB
Numero del voloBB
Aeroporto e Paese di destinazioneBB
Ora e data di arrivo a destinazioneBB
Aeroporto e Paese di transitoBB
Ora e data dell’arrivo all’aeroporto di transitoBB
Ora e data della partenza dall’aeroporto di transitoBB
Compagnia aerea per il transitoBB
Numero del volo di partenza dall’aeroporto di transitoBB
Data e ora della riservazione, della comunicazione e d’annullamento del voloAA
Identificatore della persona che ha prenotato, comunicato o annullato il voloAA
Data e ora della domanda d’annullamento della prenotazione del voloAA
Identificatore della persona che ha annullato il voloAA
Motivo dell’annullamentoBB
Cooperazione Frontex (sì/no)BB
Prezzo e valuta del biglietto aereoBB
Domanda di rimborso effettuata presso la compagniaBB
Fatturazione delle spese al mandanteBB
Importo delle spese da fatturareBB
4. Dati di pianificazione dei voli speciali
Destinazione di volo previstaBB
Periodo di volo previstoBB
Aeroporto di partenzaBB
Compagnia aereaBB
Numero del voloBB
Data e ora della partenza fissata per il voloBB
Aeroporto e Paese di destinazioneBB
Ora e data dell’arrivo a destinazioneBB
Aeroporto e Paese di transitoBB
Ora e data dell’arrivo all’aeroporto di transitoBB
Ora e data della partenza dall’aeroporto di transitoBB
Durata dell’impiego previstaBB
Mandatario del voloBB
Stato della domanda di organizzazione del voloBB
Date dello stato dell’organizzazione del voloBB
Numero di posti disponibiliBB
Numero di posti occupatiBB
Data dell’annullamento del voloBB
Numero di accompagnatori previsti, per tipoBB
Indicazione del capogruppo di voloBB
Elenco dei passeggeri, per tipo, CantoneBB
Elenco degli accompagnatori, per tipoBB
5. Dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza
Identità secondarie pertinenti per la partenzaBB
Luogo di nascitaBB
Domicilio nello Stato di destinazione (volo di linea)BB
6. Dati relativi alla sicurezza concernente la persona principale
Volontà di lasciare la Svizzera (sì/no)BB
Motivi del rifiuto di lasciare la SvizzeraBB
Volo rifiutatoBB
Tipo dei voli rifiutatiBB
Data dei voli rifiutatiBB
Complementi relativi alla sicurezza (sì/no)BB
Indicazioni dettagliate relative alla sicurezzaBB
Complementi concernenti eventuali atti di delinquenzaBB
Indicazioni dettagliate relative a eventuali atti di delinquenzaBB
Copia dei documenti di polizia e delle sentenzeBB
Indirizzo del luogo di soggiorno attualeBB
Modalità di viaggio fino all’aeroportoBB
Esistenza di rischi in materia di sicurezza per sé stesso o per altriBB
Dettagli dei rischi in materia di sicurezza indicatiBB
7. Esame relativo alla sicurezza concernente la persona principale (volo di linea e volo speciale)
Analisi dei rischi effettuataBB
Data dell’analisi dei rischiBB
Identificatore della persona che ha effettuato l’analisi dei rischiBB
Risultato finale dell’analisi dei rischiBB
Elenco delle ricerche effettuateBB
Date delle ricercheBB
Risultati delle ricerche effettuateBB
Proposta di modifica del livello di rischioBB
Convalida della modifica del livello di rischioBB
Identificatore della persona che ha convalidato la modifica del livello di rischioBB
Data d’informazione del mandatarioBB
Accettazione della modifica da parte del mandatarioBB
Accompagnamento necessarioBB
Tipo d’accompagnamentoBB
Numero di accompagnatori da prevedereBB
Giustificazione del numero di accompagnatoriBB
Altre misure da prevedereBB
8. Dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia
Elenco, numero e specializzazione dei medici contattatiBA
Data, statuto e risultato della comunicazione dei datiBA
Unità e sigla del destinatario degli atti mediciBA
Domande poste relative allo stato di salute ed esami medici necessari effettuatiBA
Indicazioni concernenti problemi di saluteBA
Rapporti medici disponibili al momento della domanda (sì/no)BB
Indicazioni concernenti misure e mezzi ausiliari necessariBA
Dettagli delle misure e dei mezzi ausiliari necessariBA
9. Esame dei dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia
Valutazione dell’idoneità al trasporto necessariaBB
Numero del mandato di valutazioneBB
Priorità del mandato di valutazioneBB
Tipo d’impiegoBB
DestinazioneBB
Ambito giuridicoBB
Identità della persona da valutareBB
Membro di un gruppo familiare che viaggia contemporaneamente (sì/no)BB
Ubicazione della persona da valutareBB
Data della domanda di annuncio del voloBB
Cantone competente per la domandaBB
Autorità che ha presentato la domandaBB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedenteBB
Coordinate (telefono, compreso il servizio di permanenza telefonica, indirizzo di posta elettronica)BB
Elenco, numero e origine dei documenti consegnati per la valutazioneBB
Destinatario del mandato di valutazione (indirizzo, dati di contatto)BB
Data e ora della trasmissione del mandato di valutazioneBA
Identificatore della persona che ha trasmesso il mandatoBA
Documenti complementari necessari per la valutazioneBB
Data e ora della ricezione della valutazioneBA
Risultato e durata di validità della valutazioneBB
Caso medico (sì/no)BB
Idoneità a viaggiare in aereo (sì/no)BB
Accompagnamento necessarioBB
Medicamenti attualiBB
Aiuti necessari durante il voloBB
CodificazioneBB
Pericoli per la propria persona (sì/no)BB
Pericoli per gli altri (sì/no)BB
Indicazioni, misure, misure di precauzione per l’organizzazione al suolo, presa in carico al momento della partenzaBB
Fattore costiBB
Identificatore della persona che ha trasmesso il risultato della valutazioneBA
Gravidanza (sì/no)BB
Data prevista di raggiungimento della 32asettimana di gravidanzaBB
Controlling – caso selezionato (sì/no)BB
Controlling dell’accompagnamento medico (sì/no)BB
Conteggio delle spese per la valutazione dell’idoneità al trasportoBB
10. Dati complementari sui documenti d’identità
Tipo di documentoBB
Autorità che rilasciato del documentoBB
Scadenza del documento di viaggioBB
Modalità di trasmissione del documento di viaggio a swissREPATBB
Copia dei documenti di viaggioBB
Dati relativi alla gestione dello stoccaggio dei documenti presso swissREPATBB
Data della consegna del documento alla personaBB
Firma elettronica della ricevuta del documentoBB
Copia della ricevuta del documentoBB
11. Dati relativi ai versamenti
Indennità di viaggio Confederazione (ai sensi dell’art. 59a dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999sull’asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2)BB
Importo dell’indennità di viaggio Confederazione in franchiBB
Data e ora della concessioneBA
Convalida del versamento da effettuareBB
Indennità di viaggio CantoneBB
Importo dell’indennità di viaggio Cantone in franchiBB
Data e ora della concessioneBB
Convalida del versamento da effettuareBB
Indennità di partenza (ai sensi dell’art. 59a bisOAsi 2)BB
Importo dell’indennità di partenza in franchiBB
Data e ora della concessioneBA
Convalida del versamento da effettuareBB
Aiuto al ritorno ConfederazioneBB
Importo dell’aiuto al ritorno Confederazione in franchiBB
Data e ora della concessioneBA
Convalida del versamento da effettuareBB
Aiuto al ritorno CantoneBB
Importo dell’aiuto al ritorno Cantone in franchiBB
Data e ora della concessioneBA
Convalida del versamento da effettuareBB
Ente responsabile del versamentoBB
Importo totale da versare in franchiBB
Valuta dei versamenti da effettuare (CHF/USD/EUR)BB
12. Dati relativi ai versamenti effettuati (all’aeroporto o altrove)
Data dei versamenti effettuatiBB
Firme elettroniche di ricezione degli importi versati (destinatario)BB
Firme elettroniche dei versamenti effettuatiBB
Copia delle ricevute per tipo di aiuto versatoBB
13. Dati relativi agli accompagnamenti
Data degli accompagnamenti previstiBB
Data degli accompagnamenti effettuatiBB
Itinerario degli accompagnamenti (aeroporto di partenza, transito, destinazione, ritorno)BB
Tipo d’accompagnamentoBB
Durata degli accompagnamentiBB
Cognome e nome degli accompagnatoriBB
Data di nascita, sesso e nazionalità degli accompagnatoriBB
Desideri particolari degli accompagnatoriBB
Numero telefonico di picchetto degli accompagnatoriBB
Indirizzo e-mail degli accompagnatoriBB
Tipo di documento di viaggio degli accompagnatoriBB
Numero del documento, Paese di rilascio, data di scadenzaBB
Funzione e unità organizzativa degli accompagnatoriBB
Elenco degli accompagnamenti previsti per data, tipo, luogoBB
Elenco degli accompagnamenti effettuati per data, tipo, luogoBB
Elenco degli impieghi previsti per accompagnatore e per tipoBB
Elenco degli impieghi effettuati per accompagnatore e per tipoBB
Computo delle spese d’accompagnamentoBB
V. Consulenza e concessione dell’aiuto al ritorno
1. Dati di base specifici alla consulenza per il ritorno
Ambito giuridicoBB
Cantone incaricato della domandaBB
Autorità che ha fornito la consulenzaBB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domandaBB
Data della domanda d’asiloBB
Identità del beneficiario (cognomi, nomi, data de nascita, sesso)BB
Nazionalità del beneficiarioBB
Numero di beneficiariBB
Status dei beneficiari al momento della consulenzaBB
Data del termine per la partenzaBB
Data del primo colloquioBB
Numero di colloqui effettuatiBB
Informazioni generali sui beneficiariBB
Natura dell’aiuto al ritorno concessoBB
Data della partenza previstaBB
Data della partenza effettivaBB
Statuto attuale dei beneficiariBB
Elenco dettagliato dei casi in cui è stata fornita consulenza, per un dato periodo, per statutoBB
2. Dati de base specifici a una domanda di aiuto al ritorno
Data della domandaBB
Ambito giuridicoBB
Cantone incaricato della domandaBB
Autorità che ha presentato la domandaBB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domandaBB
Tipo e numero di riferimento cantonaleBB
Tipo di persona (persona principale/secondaria) richiedenteBB
Tipo di relazione in rapporto alla persona principale richiedenteBB
Indicazioni relative ai beneficiari maggiorenni inclusiBB
Data e firma elettronica dei beneficiari maggiorenniBB
Indicazioni relative ai beneficiari minorenni inclusiBB
Genere di domanda di aiuto al ritorno eRetourBB
Codice della domanda di aiuto al ritorno SIMICBB
Aiuto al ritorno già percepito (sì/no)BAB
Protezione disponibile (sì/no)BB
Data di riattivazione della domandaBB
3. Dati specifici alla domanda di aiuto al ritorno individuale
Paese di destinazioneBB
Indirizzo nel Paese di destinazioneBB
Regione dell’indirizzo nel Paese di destinazioneBB
Tipo di partenza previsto (terrestre / aerea / marittima)BB
Data o periodo della partenza previstoBB
Compagnia aerea previstaBB
4. Controllo delle condizioni d’accesso
Appartenenza a una categoria di beneficiari verificataBB
Disposizioni necessarie adottate in vista della partenzaBB
Domanda d’asilo in sospeso o oggetto di ricorso: ritiro firmatoBB
Status di rifugiato: rinuncia firmataBB
Protezione provvisoria: rinuncia firmataBB
Data del ritiro della domanda d’asiloBB
Luogo del ritiro della domanda d’asiloBB
Copia della dichiarazione di ritiroBB
Data della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoriaBB
Luogo della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoriaBB
Copia della dichiarazione di rinunciaBB
5. Controllo delle limitazioni
Nessun crimine grave o delitti ripetuti (sì/no)BB
Nessun abuso manifesto (sì/no)BB
Mancanza di mezzi finanziari sufficienti o di valori patrimoniali importanti (sì/no)BB
6. Tipo e importo degli aiuti richiesti, concessi e versati
Importo dell’aiuto finanziario richiesto dal CantoneBB
Importo dell’aiuto finanziario accordato dalla SEMBB
Importo dell’aiuto complementare materiale richiesto dal CantoneBB
Importo dell’aiuto complementare materiale concesso dalla SEMBB
Importo dell’aiuto di natura medica richiesto dal CantoneBB
Importo dell’aiuto di natura medica concesso dalla SEMBB
Importo totale dell’aiuto richiestoBB
Importo totale dell’aiuto concesso dalla SEMBB
Commenti relativi alla domandaBB
Importo totale che deve versare il CantoneBB
Importo totale che deve versare swissREPATBB
Importo totale da versare all’esteroBB
Convalida 1 degli importi da versareBB
Data e ora della convalida 1BB
Convalida 2 degli importi da versareBB
Data e ora della convalida 2BB
Data del mandato SEM di versamento all’esteroBB
Autorità incaricata dei versamenti all’esteroBB
Valuta dei versamenti da effettuare all’estero (CHF/USD/EUR)BB
Numero IBAN del conto del beneficiarioBB
Date dei versamenti effettuati all’esteroBB
Data di chiusura del progettoBB
7. Dati specifici del progetto previsto
Identità del beneficiario del progettoBB
Paese di destinazioneBB
Indirizzo di destinazioneBB
Data del progettoBB
Tipo di domanda di reintegrazioneBB
Nome del progetto 1BB
Descrizione del progetto 1BB
Importo finanziario richiesto per il progetto 1BB
Nome del progetto 2BB
Descrizione del progetto 2BB
Importo finanziario richiesto per il progetto 2BB
Totale degli importi finanziari richiestiBB
Dettagli del preventivo propostoBB
Totale del preventivo richiestoBB
Altre fonti di finanziamento previsteBB
Stadio di sviluppo del progettoBB
Tipo di collaborazioneBB
Equipaggiamento necessario per il progettoBB
Autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progettoBB
Locale a disposizioneBB
Dati relativi alla formazione professionale e all’esperienzaBB
Dati contestuali del progettoBB
Rischi del progettoBB
Scadenzario dell’attuazione del progettoBB
Osservazioni e informazioni complementari relative al progettoBB
Allegati al progettoBB
8. Dati tecnici relativi al rimborso di un aiuto al ritorno riscosso
Data della scadenza del rimborso dell’aiuto al ritorno riscossoBB
Data del ritorno in SvizzeraBB
Indirizzo del beneficiario in SvizzeraBB
Data della domanda di rimborsoBB
Modalità di rimborso definiteBB
Data della fine del rimborsoBB
9. Dati di riferimento
Dati di riferimentoBB
VI. Spese di partenza e di esecuzione dell’allontanamento della persona principale e dei suoi familiari
1. Dati di base specifici della domanda di rimborso
Cantone – ente che presenta la domandaBA
Interlocutore presso il Cantone che presenta la domandaBA
Interlocutore presso la SEM incaricato della domandaBA
Data della domanda di rimborsoBA
Dati degli ordini di pagamento dell’ente che chiede il rimborsoBA
Categorie delle spese di partenza e di esecuzione dell’allontanamentoBA
Importo delle somme forfettarieBA
Dettagli delle spese e degli importiBA
Totali delle varie categorie di speseBA
Importi delle varie categorie di spese già rimborsatiBA
Conteggio dei costi relativi agli accompagnamenti effettuati, con indicazione del cognome e del nome degli accompagnatoriBA
Conteggio del numero di giorni di carcerazione amministrativa effettuatiBA
Osservazioni correlate alla domanda di rimborsoBA
Giustificativi allegati alla domandaBB

Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile

AlbaniaLituania
AustriaLussemburgo
BelgioMacedonia del Nord
Bosnia ed ErzegovinaMalta
BulgariaMontenegro
CiproNorvegia
CroaziaPaesi Bassi
DanimarcaPolonia
EstoniaPortogallo
FinlandiaRegno Unito
FranciaRepubblica Ceca
GeorgiaRomania
GermaniaSerbia
GreciaSlovacchia
IrlandaSlovenia
IslandaSpagna
ItaliaSvezia
KosovoUngheria
Lettonia
Liechtenstein

Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  2. Accordo del 26 ottobre 2004sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. Convenzione del 22 settembre 2011tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  4. Accordo del 17 dicembre 2004tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  5. Accordo del 28 aprile 2005tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. Protocollo del 28 febbraio 2008tra la Confederazion e Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Zitiert in

Decisioni

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