Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
13.04.2005
In Kraft seit
01.06.2005
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

444.11

Ordinanza
sul trasferimento internazionale dei beni culturali

(Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)

del 13 aprile 2005 (Stato 1° gennaio 2026)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

S’intendono per: a. descrizione di un bene culturale : 1. indicazioni del tipo di oggetto, del materiale, delle dimensioni o del peso, del soggetto, dell’iscrizione, del contrassegno e delle caratteristiche particolari (segnatamente danni e restauri) di un bene culturale, sulla base delle quali è possibile identificare l’oggetto, 2. epoca o data di creazione, autore e titolo, per quanto questi dati siano noti o possano essere accertati con un dispendio di mezzi ragionevole; b. origine: provenienza di un bene culturale e luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, luogo di ritrovamento; c. istituzioni della Confederazione: 1. il Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, 2. la Biblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura, il Gabinetto delle stampe, il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera di Lugano, 3. la collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur, 4. il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, 5. il Museo degli automi musicali di Seewen (SO), 6. il Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni e archivi, 7. la collezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller, 8. la Collezione d’arte della Confederazione, 9. il Politecnico federale di Losanna con le sue collezioni e archivi; d. istituzione che dà in prestito un bene culturale : istituzione pubblica o privata e persone private che prestano beni culturali; e. persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche: 1. persone fisiche domiciliate in Svizzera o società con sede in Svizzera tenute a iscriversi nel registro di commercio e che acquistano beni culturali al fine di rivenderli per conto proprio o commerciano con beni culturali per conto di terzi, 2. persone fisiche domiciliate all’estero e società con sede all’estero che in un anno civile concludono più di dieci operazioni commerciali con beni culturali per un fatturato complessivo superiore ai 100 000 franchi e che acquistano beni culturali al fine di rivenderli per conto proprio o commerciano con beni culturali per conto di terzi; f. trasferimento di un bene culturale : negozio giuridico oneroso nel commercio d’arte o nelle aste pubbliche per mezzo del quale una persona ottiene la proprietà di un bene culturale; g. prezzo di stima: il prezzo di stima corrisponde al valore di mercato. Sono mantenute le pratiche in vigore per determinare il prezzo di stima nelle vendite all’asta; h. fornitore : persona che incarica un’altra persona operante nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche di trasferire un bene culturale; i. eventi straordinari : 1. conflitti armati, 2. catastrofi naturali, 3. altri eventi straordinari che minacciano il patrimonio culturale di uno Stato.

Sezione 2: Elenchi dei beni culturali dei Cantoni

(art. 4 LTBC)

Art. 2
  1. Il contenuto degli elenchi cantonali non è integrato nell’Elenco federale. L’allacciamento all’Elenco federale è assicurato mediante collegamento ipertestuale. L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina le modalità dell’allacciamento d’intesa con i Cantoni.1bisPer i beni culturali di proprietà della Confederazione concessi in prestito permanente a un’istituzione cantonale o comunale in Svizzera, l’UFC può dare il proprio consenso all’iscrizione nell’elenco del relativo Cantone, a condizione che l’iscrizione non limiti il diritto di disporre del bene culturale da parte della Confederazione.
  2. La Confederazione garantisce alle autorità e al pubblico l’accesso illimitato e gratuito agli elenchi cantonali mediante procedure elettroniche di richiamo, purché gli elenchi cantonali esistano in formato elettronico.
  3. I Cantoni sono responsabili del contenuto degli elenchi.

Sezione 3: Importazione ed esportazione

Art. 3 Domanda di autorizzazione per l’esportazione temporanea

(art. 5 LTBC)

  1. La domanda di autorizzazione per l’esportazione di un bene culturale iscritto nell’Elenco federale deve essere presentata al Servizio specializzato almeno 30 giorni prima della prevista esportazione dalla Svizzera.
  2. La domanda deve indicare:
    1. lo scopo dell’esportazione temporanea;
    2. la data di esportazione del bene culturale;
    3. la data di rimpatrio del bene culturale.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
    1. la descrizione del bene culturale;
    2. il numero d’inventario del bene culturale nell’Elenco federale.
Art. 4 Comunicazione del rimpatrio in Svizzera

(art. 5 LTBC) Il rimpatrio in Svizzera deve essere comunicato al Servizio specializzato entro 30 giorni.

Art. 5 Pretese di rimpatrio della Svizzera

(art. 6 LTBC)

  1. Il Servizio specializzato è competente per far valere le pretese di rimpatrio conformemente all’articolo 6 LTBC.
  2. Il Servizio specializzato avvia d’intesa con le autorità cantonali competenti le procedure volte a far valere le pretese di rimpatrio di beni culturali protetti dal diritto cantonale contro l’esportazione.
Art. 6 Provvedimenti limitati nel tempo

(art. 8 LTBC) I provvedimenti limitati nel tempo possono comprendere anche obblighi di autorizzazione e di notifica.

Sezione 4: Garanzia di restituzione

Art. 7
  1. L’istituzione che riceve in prestito beni culturali deve presentare al Servizio specializzato una richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione per uno o più beni culturali almeno tre mesi prima della prevista importazione in Svizzera.
  2. La richiesta deve indicare:
    1. il nome e l’indirizzo dell’istituzione che dà in prestito il bene culturale;
    2. la descrizione del bene culturale;
    3. l’origine del bene culturale, nel modo più esatto possibile;
    4. la data prevista per l’importazione temporanea del bene culturale in Svizzera;
    5. la data prevista per l’esportazione del bene culturale dalla Svizzera;
    6. la durata dell’esposizione;
    7. la durata della garanzia di restituzione richiesta.
  3. La richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale. Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere trasmesse in forma elettronica. Le stesse possono essere fornite anche in inglese.
  4. Alla richiesta deve essere allegato il contratto di prestito con le firme di tutte le parti. Nel contratto di prestito deve essere specificato che, al termine dell’esposizione in Svizzera o di una mostra itinerante attraverso più Paesi, il bene culturale è restituito allo Stato contraente che l’ha dato in prestito.
  5. Se le indicazioni contenute nella richiesta sono lacunose o se manca il contratto di prestito, il Servizio specializzato accorda all’istituzione che riceve in prestito beni culturali un termine di dieci giorni per conformarsi. Il termine è accompagnato dall’avvertenza che in caso di mancato completamento delle indicazioni richieste entro il termine stabilito o di mancata presentazione del contratto di prestito la domanda sarà respinta senza essere pubblicata (art. 11 cpv. 2 LTBC).
  6. In caso di prolungamento della durata di un’esposizione, una garanzia di restituzione legalmente valida può, dietro richiesta scritta, essere prolungata una volta di al massimo quattro mesi, a condizione che l’esposizione prosegua senza interruzioni. Per il prolungamento della garanzia di restituzione, l’istituzione che riceve in prestito il bene culturale deve presentare al Servizio specializzato una conferma del prolungamento della durata del prestito rilasciata dall’istituzione che dà in prestito il bene culturale.

Sezione 5: Aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale

Art. 8 Domande di aiuti finanziari

(art. 14 LTBC) Le domande di aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale di un altro Stato devono essere presentate al Servizio specializzato prima di attuare i progetti previsti.

Art. 9 Competenza di concedere aiuti finanziari

(art. 14 LTBC)

  1. In merito alle domande di aiuti finanziari per la custodia di beni culturali a titolo fiduciario e per la cura conservativa ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LTBC decide l’UFC.
  2. In merito a domande di aiuti finanziari per progetti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LTBC e per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC, l’UFC decide d’intesa con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e con la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 10 Limite massimo degli aiuti finanziari

(art. 14 LTBC)

  1. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dichiarati.
  2. Possono essere concessi solo nel quadro dei crediti stanziati.
Art. 11 Aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario

(art. 14 cpv. 1 lett. a LTBC)

  1. Gli aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario e la cura conservativa ammontano al massimo a 100 000 franchi annui.
  2. Gli aiuti finanziari sono accordati solo a musei o a istituzioni analoghe che:
    1. svolgono un’attività importante e riconosciuta nel settore corrispondente; e
    2. seguono le regole deontologiche degli ambienti museali, come il codice di deontologia dell’ICOMper musei del 4 novembre 1986 (completato il 6 lug. 2001 e riveduto nell’ott. 2004), in particolare riguardo alla politica di acquisizione ed esposizione.
Art. 12 Aiuti finanziari per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale

(art. 14 cpv. 1 lett. b LTBC)

  1. Gli aiuti finanziari per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale in altri Stati contraenti sono concessi mediante un importo forfettario unico di 100 000 franchi al massimo per progetto. Tale importo può essere versato a rate.
  2. In casi eccezionali, su richiesta del Dipartimento federale dell’interno il Consiglio federale può accordare un importo massimo di un milione di franchi.
Art. 13 Aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale

(art. 14 cpv. 1 lett. c LTBC)

  1. Gli aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di uno Stato contraente sono concessi esclusivamente ad autorità statali e a organizzazioni internazionali.
  2. Ammontano al massimo a 50 000 franchi.
  3. Sono versati solo se lo Stato contraente fornisce una prestazione propria proporzionale alla sua capacità finanziaria.
  4. Essi servono a coprire:
    1. le spese giudiziali, legali, assicurative, di restauro e di trasporto, a condizione che siano necessarie al rimpatrio del bene culturale e debbano essere realmente sostenute;
    2. in casi eccezionali, le indennità versate a terzi.
Art. 14 Condizioni

La concessione di aiuti finanziari è vincolata alle condizioni seguenti:

  1. il patrimonio culturale deve essere protetto secondo le regole dell’arte;
  2. il beneficiario del contributo deve rendere conto al Servizio specializzato in merito all’impiego conforme allo scopo dell’aiuto finanziario;
  3. il beneficiario del contributo deve rendere pubblico il sostegno ricevuto dalla Confederazione, in modo adeguato e appropriato;
  4. i beni culturali mantenuti, restaurati o rimpatriati grazie ad aiuti finanziari secondo gli articoli 12 e 13 non possono essere venduti.
Art. 15 Ordine di priorità

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, stabilisce per la valutazione delle domande un ordine di priorità che tenga conto in particolare dell’attuale situazione di rischio per i beni culturali.

Sezione 6: Trasferimento di beni culturali

Art. 16 Campo di applicazione degli articoli 15–17 LTBC
  1. Gli articoli 15–17 LTBC si applicano:
    1. alle istituzioni della Confederazione;
    2. alle persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche, se trasferiscono beni culturali in Svizzera.
  2. Se il prezzo d’acquisto o, in caso di transazioni per conto di terzi, il prezzo di stima di un bene culturale non oltrepassa i 5000 franchi, gli obblighi di cui agli articoli 15–17 LTBC decadono.
  3. L’eccezione di cui al capoverso 2 non si applica al commercio di beni culturali delle categorie seguenti:
    1. prodotti di scavi o scoperte archeologici o paleontologici;
    2. frammenti di monumenti storici e reperti archeologici;
    3. beni culturali di natura etnologica, in particolare connessi con riti sacri o profani.
Art. 17 Identificazione

(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)

  1. Al fine di accertare l’identità del venditore o del fornitore, le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche rilevano i dati seguenti:
    1. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza;
    2. per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede.
  2. I dati devono essere verificati sulla base di documenti comprovanti l’identità.
  3. Non è necessario procedere nuovamente all’accertamento dell’identità se i documenti utilizzati per comprovarla sono ancora attuali.
Art. 18 Dichiarazione concernente il diritto di disporre del bene culturale

(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. a LTBC) Il venditore ed eventualmente il fornitore devono firmare una dichiarazione che confermi il loro diritto di disporre del bene culturale e ne indichi il proprietario.

Art. 18a Informazione della clientela in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti

(art. 16 cpv. 2 lett. b LTBC) La clientela deve essere informata per scritto in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti e tale informativa deve essere confermata dalla clientela mediante firma.

Art. 19 Tenuta di un registro

(art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)

  1. Le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche registrano le indicazioni seguenti, conservando i relativi documenti: a. la descrizione del bene culturale; abis. fotografie rappresentative del bene culturale; b. l’origine del bene culturale, se è nota; c. indicazioni sull’identità secondo l’articolo 17; d. la dichiarazione che conferma il diritto di disporre del bene culturale secondo l’articolo 18; dbis. il documento firmato dalla clientela secondo l’articolo 18a ; e. la data del trasferimento attuale del bene culturale; f. il prezzo d’acquisto o, in caso di transazioni per conto di terzi, il prezzo di stima del bene culturale.
  2. I documenti sono conservati in modo tale da potere essere presentati entro un termine ragionevole in caso di richiesta d’informazioni o di domanda di sequestro presentata dalle autorità.
Art. 20 Controlli in loco

(art. 17 LTBC)

  1. Il Servizio specializzato annuncia in anticipo i controlli in loco, a meno che il bene culturale o la relativa documentazione non rischino di essere sottratti al controllo.
  2. Durante i controlli in loco, il Servizio specializzato può consultare i documenti di cui all’articolo 19 capoverso 1.
  3. Per il rimanente, ai controlli in loco si applica la legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
Art. 21 Protezione dei dati

(art. 30 cpv. 2 LTBC)

  1. Al fine di svolgere le mansioni di cui all’articolo 18 lettera i LTBC, il Servizio specializzato può trattare dati concernenti le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche. Il trattamento dei dati è retto dalla legislazione federale sulla protezione dei dati.
  2. Il Servizio specializzato non comunica a terzi i dati di cui al capoverso 1. È fatta salva la trasmissione di dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria ai sensi degli articoli 21 e 22 LTBC e nel quadro di denunce penali.

Sezione 7: Servizio specializzato

Art. 22
  1. L’UFC gestisce il Servizio specializzato.
  2. .

Sezione 8: Procedura d’imposizione doganale

Art. 23 Imposizione doganale

L’imposizione doganale si svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale.

Art. 24 Obbligo di autorizzazione

(art. 5 e 7 LTBC)

  1. Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell’Elenco federale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LTBC deve ottenere l’autorizzazione del Servizio specializzato.
  2. Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti negli elenchi cantonali ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LTBC deve ottenere un’autorizzazione delle autorità cantonali competenti, se le pertinenti disposizioni cantonali lo richiedono.
  3. Chi intende importare o fare transitare in Svizzera beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell’articolo 7 LTBC deve provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. Se lo Stato estero contraente richiede un’autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali.
Art. 25 Dichiarazione doganale

(art. 19 LTBC)

  1. Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale:
    1. indicazioni sul tipo di bene culturale;
    2. dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale;
    3. la datazione del bene culturale;
    4. l’indicazione delle dimensioni del bene culturale.
  2. Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 24.
  3. Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene.
  4. Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali.
Art. 26 Depositi doganali e depositi franchi doganali
  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione notifica per scritto all’ufficio doganale l’immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.
  2. La notifica deve comprendere i documenti e le indicazioni di cui all’articolo 25.

Sezione 9: Confisca di beni culturali e valori patrimoniali

(art. 28 LTBC)

Art. 27 Rimpatrio di beni culturali confiscati

(art. 28 LTBC)

  1. I beni culturali confiscati devono essere riportati nello Stato d’origine.
  2. L’UFC decide sul rimpatrio. Può differire l’esecuzione del rimpatrio fino a quando quest’ultimo non rappresenti più un pericolo per il bene culturale.
  3. Fino al momento del rimpatrio i beni culturali confiscati sono conservati in un luogo adeguato stabilito dall’UFC.
  4. I valori patrimoniali confiscati sono impiegati dall’UFC per:
    1. la concessione di aiuti finanziari secondo l’articolo 14 LTBC;
    2. la copertura delle spese legate alla custodia a titolo fiduciario e al rimpatrio dei beni culturali.
Art. 27a Deroghe al rimpatrio
  1. Se non è possibile rimpatriare i beni culturali nello Stato d’origine, poiché quest’ultimo non li desidera o perché non si è in grado di assegnarli a uno Stato, i beni confiscati possono essere:
    1. consegnati a istituzioni idonee a scopo di ricerca o di formazione continua; oppure
    2. distrutti in modo controllato, se ciò è giustificato dalla loro scarsa importanza o dall’avanzato stato di deterioramento.
  2. A tale proposito, l’UFC elabora un piano che deve essere approvato dal Dipartimento federale dell’interno.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 28 Modifica del diritto vigente

.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

Zitiert in

Decisioni

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