211.412.110
(ODFR)
del 4 ottobre 1993 (Stato 1° aprile 2018)
Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.
A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:| a. vacche da latte in un’azienda d’estivazione | 0,016 USM/carico normale | | --- | --- | | b. altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione | 0,011 USM/carico normale | | c. patate | 0,039 USM/ha | | d. bacche, piante medicinali e aromatiche | 0,323 USM/ha | | e. vigna con torchiatura in proprio | 0,323 USM/ha | | f. serra con fondamenta fisse | 0,969 USM/ha | | g. tunnel o letti di forzatura | 0,485 USM/ha | | h. produzione di funghi in tunnel o edifici | 0,065 USM/ara | | i. produzione di funghi prataioli in edifici | 0,269 USM/ara | | j. produzione di cicoria belga in edifici | 0,269 USM/ara | | k. produzione di germogli in edifici | 1,077 USM/ara | | l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) | 2,585 USM/ha | | m. coltura di alberi di Natale | 0,048 USM/ha | | n. foresta di proprietà dell’azienda | 0,013 USM/ha. |
Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l’intera superficie degli edifici.
Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.
Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell’azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.
Per le attività affini all’agricoltura secondo l’articolo 12b dell’ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.
Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l’azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6.
Per le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.
Sono abrogati:
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La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.
Allegato(art. 2 cpv. 1 e 2)
Allegato 2