Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
04.10.1993
In Kraft seit
01.01.1994
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

211.412.110

Ordinanza
sul diritto fondiario rurale

(ODFR)

del 4 ottobre 1993 (Stato 1° aprile 2018)

Sezione 1: Valore di reddito

Art. 1 Modo e periodo di calcolo
  1. È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita) corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell’azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.
  2. Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
  3. Il periodo di calcolo comprende gli anni 2009–2024. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media delle rendite considerate per il periodo di calcolo con un tasso d’interesse medio del 4,24 per cento.
Art. 2 Stima
  1. Le disposizioni per la stima del valore di reddito agricolo (guida per la stima) figurano nell’allegato. Si applicano i seguenti principi:
    1. nel caso delle aziende agricole, i terreni, gli edifici di economia rurale e alpestri, l’abitazione del capoazioenda nonché le stanze degli impiegati necessarie a scopo agricolo sono stimati secondo le disposizioni agricole della guida per la stima. Edifici e parti di edifici destinati ad attività accessorie affini all’agricoltura vengono stimati in base ai risultati d’esercizio conformemente alla descrizione fornita nella guida per la stima; abitazioni supplementari oltre a quella del capoazienda ed edifici per attività accessorie non agricole sono stimati secondo disposizioni non agricole;
    2. nel caso dei fondi agricoli, i terreni nonché gli edifici di economia rurale e alpestri sono stimati secondo le disposizioni della guida per la stima; lo spazio abitativo, le parti di edifici e gli edifici destinati ad attività accessorie non agricole vanno stimati secondo disposizioni non agricole.
  2. Le disposizioni e le aliquote contenute nell’allegato sono vincolanti per le autorità preposte e gli esperti addetti alla stima.
  3. La stima deve tenere conto dell’utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.
  4. Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

Sezione 1a : Calcolo dell’unità standard di manodopera

Art. 2a
  1. Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.

  2. A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:| a. vacche da latte in un’azienda d’estivazione | 0,016 USM/carico normale | | --- | --- | | b. altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione | 0,011 USM/carico normale | | c. patate | 0,039 USM/ha | | d. bacche, piante medicinali e aromatiche | 0,323 USM/ha | | e. vigna con torchiatura in proprio | 0,323 USM/ha | | f. serra con fondamenta fisse | 0,969 USM/ha | | g. tunnel o letti di forzatura | 0,485 USM/ha | | h. produzione di funghi in tunnel o edifici | 0,065 USM/ara | | i. produzione di funghi prataioli in edifici | 0,269 USM/ara | | j. produzione di cicoria belga in edifici | 0,269 USM/ara | | k. produzione di germogli in edifici | 1,077 USM/ara | | l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) | 2,585 USM/ha | | m. coltura di alberi di Natale | 0,048 USM/ha | | n. foresta di proprietà dell’azienda | 0,013 USM/ha. |

  3. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l’intera superficie degli edifici.

  4. Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.

  5. Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

  6. Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell’azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

  7. Per le attività affini all’agricoltura secondo l’articolo 12b dell’ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.

  8. Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l’azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6.

  9. Per le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3 Eccezioni all’obbligo di menzione
  1. Le menzioni previste dall’articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l’utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 1979sulla pianificazione del territorio (LPT).
  2. I fondi che fanno parte di un’azienda accessoria non agricola ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all’obbligo di menzione.
Art. 4 Cancellazione d’ufficio della menzione
  1. Le autorità che emanano piani d’utilizzazione conformemente alla LPTordinano la cancellazione d’ufficio delle menzioni se queste diventano prive d’oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d’utilizzazione.
  2. Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all’articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d’ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d’oggetto.

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici

Art. 4a Coordinamento della procedura
  1. Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l’autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all’autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest’ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.
  2. L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell’utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.
  3. Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:
    1. non è possibile rilasciare un’autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure
    2. il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.
Art. 5 Competenza dell’Ufficio federale di giustizia
  1. L’Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall’autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 1985sull’affitto agricolo.
  2. Le decisioni pronunciate dall’autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all’Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. l’ordinanza del 28 dicembre 1951concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;
  2. l’ordinanza del 16 novembre 1945su lo sdebitamento di poderi agricoli;
  3. l’ordinanza del 16 novembre 1945intesa a prevenire l’indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;
  4. gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 1917concernente il pegno sul bestiame.
Art. 7 Modificazione del diritto previgente

.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Allegato(art. 2 cpv. 1 e 2)

Guida per la stima

Allegato 2

Zitiert in

Decisioni

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