Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
19.06.1995
In Kraft seit
01.10.1995
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

741.511

Ordinanza
concernente l’approvazione del tipo
di veicoli stradali

(OATV)

del 19 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr.
  2. Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano a titolo completivo le prescrizioni della legge federale del 12 giungo 2009sulla sicurezza dei prodotti.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:

  1. tipo: il modello che sta alla base dell’approvazione dei veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione costruiti in serie; un tipo può essere suddiviso in varianti e versioni;
  2. approvazione del tipo: la conferma ufficiale della conformità di un tipo con le esigenze tecniche pertinenti e della sua idoneità all’uso previsto;
  3. approvazione generale UE: l’approvazione del tipo del veicolo rilasciata da un’autorità di uno Stato membro della UE secondo il diritto UE;
  4. approvazione parziale UE o UNECE: l’approvazione del tipo di un sistema o parte staccata di un veicolo, accessorio d’equipaggiamento o dispositivo di protezione, rilasciata da un’autorità secondo il diritto UE o UNECE;
  5. certificato di conformità UE: l’attestazione rilasciata dal fabbricante che un singolo veicolo corrisponde in ogni aspetto a un’approvazione generale UE;
  6. dichiarazione di conformità: la dichiarazione rilasciata per iscritto dal fabbricante secondo cui una parte staccata o un sistema di veicolo, un accessorio d’equipaggiamento o un dispositivo di protezione corrisponde alle esigenze tecniche pertinenti per l’immatricolazione in Svizzera;
  7. verifica della conformità: la verifica della conformità di un veicolo, telaio, sistema o parte staccata di veicolo, accessorio d’equipaggiamento o dispositivo di protezione con il tipo approvato, eseguito su sondaggio per campione;
  8. contrassegno di conformità: il contrassegno ufficiale che conferma che una parte o sistema di veicolo, accessorio d’equipaggiamento o dispositivo di protezione corrisponde alle prescrizioni tecniche pertinenti;
  9. sistemi di veicoli: tutti i sistemi per un determinato tipo di veicolo che devono adempiere le esigenze tecniche, come l’impianto dei freni o i dispositivi di depurazione dei gas di scarico;
  10. fabbricante: la persona o l’ufficio responsabile nei confronti delle autorità d’approvazione del tipo per tutte le esigenze della procedura d’approvazione del tipo come anche per la garanzia della conformità della produzione. Non è necessario che il fabbricante partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo, del sistema o della parte staccata del veicolo, oggetto della procedura d’approvazione del tipo;
  11. scheda tecnica: certificato che sostituisce l’approvazione del tipo per un veicolo con approvazione generale UE;
  12. valutazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere;
  13. certificazione della conformità: attestazione scritta, sulla base di un rapporto di esamedi un organo estero, che l’oggetto in questione corrisponde alle prescrizioni svizzere.

Capitolo 2: Approvazione del tipo

Sezione 1: Generalità

Art. 3 Campo d’applicazione
  1. Sottostanno all’approvazione del tipo gli oggetti elencati nell’allegato1.
  2. A richiesta possono essere rilasciate approvazioni del tipo anche per altri oggetti.
Art. 3a Scheda tecnica per veicoli con approvazione generale

Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un’approvazione del tipo se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e se:

  1. un’approvazione generale UE è stata rilasciata sulla base di prescrizioni d’equipaggiamento e d’esame di livello almeno pari a quello delle prescrizioni vigenti in Svizzera; e
  2. sono disponibili i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
Art. 4 Esonero dall’approvazione del tipo
  1. I veicoli e i telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo. 1bis. .
  2. Sono esonerati dall’approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.
  3. Ogni anno sono esonerati dall’approvazione del tipo al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione prodotti da uno stesso fabbricante svizzero.
  4. Importatori e fabbricanti possono richiedere un’approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall’approvazione del tipo. 4bis. I veicoli e i telai esonerati dall’approvazione del tipo sono soggetti all’esame secondo gli articoli 29–31 dell’ordinanza del 19 giugno 1995concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.
  5. Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di un contrassegno di conformità UE, UNECE o OCSE sono esonerati dall’approvazione svizzera del tipo.
  6. Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono esonerati dall’approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere.
  7. Per l’immatricolazione degli oggetti di cui all’allegato 1 numero 2 e dei veicoli trasformati è sufficiente una valutazione o una certificazione della conformità, oppure un rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.
Art. 5 Competenza

Il rilascio dell’approvazione del tipo compete all’Ufficio federale.

Art. 6 Titolare dell’approvazione del tipo per veicoli e telai
  1. Titolare è chi è registrato presso l’Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.
  2. L’approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.
  3. A ogni titolare dell’approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice deve essere registrato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A).
  4. Con il consenso dell’Ufficio federale, il titolare dell’approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.
Art. 7 Titolare dell’approvazione del tipo per parti e sistemi di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione
  1. Titolare è chi ottiene l’approvazione del tipo.
  2. L’approvazione del tipo è rilasciata unicamente a persone con domicilio o sede in Svizzera. Fanno eccezione le approvazioni internazionali del tipo.
  3. Ogni persona è autorizzata a mettere in circolazione parti di veicolo, accessori di equipaggiamento e dispositivi di protezione che corrispondono al tipo approvato e sono muniti del relativo contrassegno di conformità.
Art. 7a Titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli

L’Ufficio federale può attribuire un codice ai titolari di set di dati elettronici di singoli veicoli (art. 72b dell’ordinanza del 27 ottobre 1976sull’ammissione alla circolazione [OAC]).

Art. 8 Forma e contenuto dell’approvazione del tipo
  1. L’approvazione del tipo per veicoli, telai, sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione contiene le indicazioni necessarie all’immatricolazione e alla verifica.
  2. Forma e contenuto delle approvazioni internazionali del tipo rilasciate in Svizzera per sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento o dispositivi di protezione sono retti dalle pertinenti norme internazionali.
Art. 9 Diverse marche di tipi uguali

Se tipi uguali sono messi in circolazione sotto marche diverse, è rilasciata l’approvazione del tipo per ogni singola marca.

Art. 10 Rifiuto dell’approvazione del tipo

L’Ufficio federale rifiuta l’approvazione del tipo qualora l’oggetto non corrisponda alle prescrizioni svizzere oppure non dia tutte le garanzie di sicurezza

Art. 11
Art. 12 Modificazioni della serie
  1. Modificazioni del tipo approvato devono essere preventivamente comunicate all’Ufficio federale.
  2. Quest’ultimo, sulla base degli elementi distintivi rilevanti e della classificazione per il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione e per le licenze di circolazione, decide:
    1. se occorre modificare l’approvazione del tipo o rilasciarne una nuova;
    2. se è necessario un nuovo esame; oppure
    3. se è necessaria una nuova o ampliata approvazione straniera del tipo.

Sezione 2: Rilascio dell’approvazione del tipo

Art. 13 Principio
  1. L’approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:
    1. un’approvazione generale UE;
    2. le approvazioni parziali UE;
    3. le dichiarazioni di conformità del fabbricante con rapporto di esame giusta l’articolo 14; oppure
    4. le approvazioni straniere o internazionali giusta l’articolo 15.
  2. Laddove non è presentato alcun documento ai sensi del capoverso 1, l’approvazione del tipo è rilasciata in base all’esame tecnico dell’oggetto previsto nella sezione 3.
Art. 14 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è riconosciuta se:

  1. il fabbricante dispone dell’infrastruttura necessaria per l’attuazione dell’esame oppure lo fa eseguire da un organo di controlloaccreditato o da quello designato dal servizio d’approvazione del rispettivo Paese;
  2. il fabbricante esegue all’interno dell’azienda un controllo sistematico della qualità (ad es. comprova di certificazione ISO 9001 risp. EN 29001);
  3. l’Ufficio federale ha accesso ai dati e ai risultati d’esame.
Art. 15 Approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale

Le approvazioni rilasciate da Stati esteri secondo il diritto nazionale o internazionale sono riconosciute ove le prescrizioni applicate siano di valore equivalente a quelle svizzere. Il richiedente deve fornire la prova contemporaneamente all’iscrizione.

Art. 16 Domanda
  1. Il richiedente deve trasmettere all’Ufficio federale i documenti giusta l’articolo 13 unitamente al relativo modulo di domanda e ai dati richiesti in quest’ultimo.
  2. I documenti e i giustificativi devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. Documenti e giustificativi in altra lingua possono essere riconosciuti se sono accompagnati da una traduzione autenticata in una di queste lingue.
  3. Un oggetto è considerato iscritto per l’approvazione del tipo allorquando il modulo di domanda e tutti i documenti necessari sono a disposizione dell’Ufficio federale.
  4. Se invece di un’approvazione del tipo deve essere rilasciata una scheda tecnica, il richiedente deve trasmettere all’Ufficio federale l’approvazione generale UE unitamente al modulo di domanda e ai dati in esso richiesti.
  5. L’Ufficio federale verifica i documenti e, se vi sono lacune o errori, li comunica al richiedente o gli rispedisce i documenti.
Art. 16a Conservazione dei documenti

I documenti sono conservati dall’Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell’approvazione del tipo.

Sezione 3: Esame tecnico

Art. 17 Competenza
  1. L’esame tecnico deve essere effettuato da un organo di controllo riconosciuto per tale esame.
  2. L’Ufficio federale tiene un elenco accessibile al pubblico degli organi di controllo riconosciuti. Nell’elenco a ogni organo sono assegnati ambiti di competenza per esami tecnici di oggetti specifici.
  3. Se per l’esecuzione di un esame tecnico non è riconosciuto alcun organo, l’Ufficio federale stabilisce la procedura.
Art. 17a Riconoscimento
  1. L’Ufficio federale può riconoscere altri organi per l’esecuzione di esami tecnici.
  2. Gli organi che vogliono essere riconosciuti per un esame tecnico devono presentare domanda all’Ufficio federale.
  3. Sono riconosciuti per l’esame tecnico se:
    1. sono accreditati per l’esame dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) oppure, in virtù degli articoli 4 capoverso 3 e 38 dell’ordinanza del 17 giugno 1996sull’accreditamento e sulla designazione, da un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato;
    2. possono dimostrare in modo plausibile di avere sufficiente conoscenza delle prescrizioni e dei documenti pertinenti all’esame (art. 19); e
    3. dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 10 milioni di franchi.
  4. Per esami tecnici effettuati secondo piani di controllo (art. 19a ), gli organi sono riconosciuti se:
    1. sono accreditati per un esame secondo il capoverso 3 lettera a e dall’accreditamento si evince che dispongono delle competenze necessarie per l’esecuzione dell’esame secondo il piano di controllo; e
    2. dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile secondo il capoverso 3 lettera c.
  5. Non è necessaria un’assicurazione di responsabilità civile se la responsabilità è assunta da un’autorità statale o se l’esame è effettuato da un organo di controllo statale.
  6. La domanda di accreditamento deve essere presentata al SAS oppure a un organismo di accreditamento di uno Stato estero o da esso delegato.
  7. L’accreditamento deve riferirsi alle prescrizioni e ai documenti relativi agli esami (art. 19).
  8. Il SAS informa l’Ufficio federale in merito all’adeguamento, alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento.
Art. 17b Diritti e doveri degli organi di controllo riconosciuti
  1. Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 sono autorizzati a rilasciare valutazioni e certificazioni della conformità nonché rapporti di esame.
  2. Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 sulla base di accreditamenti esteri devono informare l’Ufficio federale di eventuali adeguamenti, sospensioni e revoche di accreditamenti esteri.
  3. Gli organi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 devono comunicare all’Ufficio federale qualsiasi modifica relativa all’assicurazione di responsabilità civile.
  4. Su richiesta, devono fornire all’Ufficio federale e alle autorità d’immatricolazione informazioni sui loro documenti di controllo.
Art. 17c Possibilità di notifica
  1. Se un organo di controllo è riconosciuto, viene inserito nell’allegato 2.
  2. L’inserimento nell’allegato 2 consente la notifica secondo:
    1. l’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
    2. l’Accordo del 20 marzo 1958concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.
  3. Gli organi che vogliono essere notificati devono presentare domanda all’Ufficio federale. È possibile presentarla contemporaneamente alla domanda di riconoscimento.
Art. 17d Revoca del riconoscimento
  1. Il riconoscimento per l’esecuzione di un esame tecnico è revocato:
    1. su richiesta dell’organo di controllo riconosciuto;
    2. se i requisiti di cui all’articolo 17a capoverso 3 o 4 non sono più soddisfatti; oppure
    3. se l’organo di controllo riconosciuto non rispetta le prescrizioni e i documenti relativi agli esami (art. 19) o i piani di controllo (art. 19a ).
  2. L’Ufficio federale dispone la revoca del riconoscimento e di eventuali relative notifiche di cui all’articolo 17c capoverso 2. Il ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo.
Art. 18 Esame
  1. Il richiedente deve affidare l’esame a un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.
  2. Per ogni esame tecnico è stilato un verbale che contiene i dati necessari all’immatricolazione dei veicoli e quelli determinanti per stabilire le cause di incidenti.
Art. 19 Prescrizioni e documenti relativi agli esami

Le prescrizioni e i documenti relativi agli esami sono retti da:

  1. l’OETVe dagli atti normativi e norme internazionali ivi elencati
  2. la presente ordinanza;
  3. le istruzioni basate sull’OETV e sulla presente ordinanza nonché da ulteriori regolamentazioni ufficiali relative agli esami tecnici.
Art. 19a Piani di controllo
  1. Se per gli esami di cui all’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV non sono disponibili le prescrizioni e i documenti necessari, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 predispone un proprio piano di controllo.
  2. L’organo di controllo è responsabile della correttezza oggettiva del piano di controllo.
  3. I piani di controllo devono essere tenuti aggiornati e presentati ogni due anni all’Ufficio federale per verificarne la plausibilità.
  4. I costi sostenuti dall’Ufficio federale per verificare la plausibilità del piano di controllo sono a carico dell’organo di controllo.
Art. 20 Presentazione
  1. Il richiedente presenta l’oggetto iscritto nella versione originale o indicando le modificazioni che fossero già avvenute.
  2. Il richiedente è responsabile dello stato conforme alla serie e del funzionamento sicuro dell’oggetto esaminato e, ove lo esiga il modulo d’iscrizione, anche dell’ancoraggio sicuro del carico.
  3. Veicoli, telai e sistemi di veicoli devono essere presentati da una persona che sia in grado di fornire informazioni sugli aspetti tecnici e sull’equipaggiamento dell’oggetto. .
Art. 21 Luogo dell’esame tecnico

L’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1stabilisce il luogo dell’esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l’esame può essere eseguito ad esempio anche dall’importatore o dal fabbricante.

Art. 22
Art. 23 Esecuzione dell’esame tecnico di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione
  1. In occasione degli esami tecnici di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1può trattenere un modello di costruzione come prova o oggetto di confronto.
  2. Per gli oggetti distrutti o resi inutilizzabili in conseguenza dell’esame tecnico non è data pretesa a risarcimento. Ove lo esiga il richiedente, gli oggetti gli sono restituiti.
Art. 24 Comunicazione dei vizi

Se in occasione dell’esame tecnico è accertato che l’oggetto sottoposto a esame non corrisponde o corrisponde soltanto parzialmente alle prescrizioni svizzere, l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1comunica i vizi per scritto al richiedente.

Art. 25 Contrassegno di conformità
  1. Per parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione, il servizio d’approvazione rilascia, contemporaneamente all’approvazione del tipo, un contrassegno di conformità che deve essere apposto in modo indelebile su tutti gli oggetti approvati che entrano in circolazione.
  2. Gli importatori di parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione devono garantire che l’approvazione del tipo è stata rilasciata, anche se gli oggetti pertinenti sono muniti del contrassegno di conformità.

Capitolo 3: Verifica della conformità

Art. 26 Principi
  1. L’Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità.
  2. La verifica della conformità è eseguita dall’Ufficio federale sulla base dei giustificativi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d’esame competenti.
  3. La verifica della conformità è eseguita dall’Ufficio federale sulla base di documenti e giustificativi o in collaborazione con il competente organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1.
  4. Possono essere disposti esami della conformità anche per oggetti immatricolati sulla base di una scheda tecnica, di una valutazione della conformità o di una certificazione della conformità.
Art. 27 Procedura del primo sondaggio per campione
  1. L’Ufficio federale sceglie a caso il modello da esaminare tra un numero di oggetti del tipo interessato oppure incarica l’organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 di effettuare questa scelta.
  2. La verifica della conformità è eseguita secondo le prescrizioni d’esame che erano servite da base per il rilascio dell’approvazione del tipo.
  3. Gli esami della conformità disciplinati dalle convenzioni ratificate dalla Svizzera sono eseguiti secondo le prescrizioni d’esame di tali convenzioni.
Art. 28 Esito negativo dell’esame
  1. Se in occasione del primo sondaggio per campione è rilevato che l’oggetto esaminato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell’approvazione del tipo deve comunicare entro 30 giorni all’Ufficio federale se:
    1. riconosce l’esito dell’esame e si impegna ad attuare un’azione di richiamo, controllo e rimessa in stato giusta l’articolo 31b ; oppure
    2. chiede un controllo per campione definitivo ai sensi dell’articolo 30.
  2. Si procede analogamente anche in caso di esito negativo di un esame straniero della conformità.
Art. 29
Art. 30 Sondaggio definitivo per campione
  1. Se il titolare dell’approvazione del tipo esige il sondaggio definitivo per campione, l’Ufficio federale fissa, d’intesa con lo stesso, la quantità necessaria di oggetti da esaminare.
  2. Se l’esito del sondaggio definitivo per campione è negativo, si applica l’articolo 31b .
  3. Sono esclusi dal sondaggio definitivo per campione gli oggetti i cui vizi pregiudicano la sicurezza del funzionamento o del traffico.

Capitolo 3a : Misure

Art. 31 Revoca dell’approvazione del tipo
  1. L’Ufficio federale revoca al titolare l’approvazione del tipo se:
    1. le prove, informazioni o oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure
    2. l’oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni oppure non dà tutte le garanzie di sicurezza, ed entro il termine fissato non è stata presentata domanda di modificazione dell’approvazione o dei documenti esibiti secondo l’articolo 12 né sono stati richiamati, controllati e riassettati gli oggetti del medesimo tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.
  2. In casi gravi l’Ufficio federale può revocare l’approvazione senza fissare un termine.
  3. Se al titolare è revocata l’approvazione del tipo, gli oggetti di questo tipo non possono più essere messi in circolazione. L’Ufficio federale lo comunica per scritto alle autorità d’ammissione. 3bis. In casi gravi l’Ufficio federale può disporre il ritiro dalla circolazione degli oggetti interessati.
  4. L’approvazione del tipo rilasciata sulla base di un’approvazione straniera (ad esempio di un’approvazione generale UE) può essere revocata a tutti i titolari, senza procedura secondo gli articoli 27 a 30, se l’approvazione straniera è stata revocata sulla base di un esame straniero della conformità.
  5. L’Ufficio federale abroga la decisione di revoca qualora venga a cadere il motivo della revoca.
  6. La revoca dell’approvazione del tipo non tocca i doveri di richiamo, controllo e riassetto.
Art. 31a Divieto di vendita
  1. L’Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere immessi sul mercato se:
    1. le prove, le informazioni o gli oggetti richiesti non sono esibiti entro un termine adeguato; oppure
    2. l’oggetto non corrisponde al tipo approvato o alle prescrizioni e se gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti per la vendita non sono stati richiamati, controllati e riparati entro il termine fissato.
  2. L’Ufficio federale può informare l’opinione pubblica sul divieto di vendita.
Art. 31b Richiamo
  1. L’Ufficio federale può ordinare un richiamo sulla base di una verifica della conformità o di un’altra constatazione secondo cui un oggetto non corrisponde o non corrisponde più al tipo approvato.
  2. Una volta ricevuto l’ordine, il titolare dell’approvazione del tipo deve avviare l’azione di richiamo. Egli è tenuto a richiamare, controllare e riassettare tutti gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti alla vendita.
  3. L’azione di controllo e riassetto va effettuata entro 12 mesi dall’ordine ricevuto. L’Ufficio federale è tenuto costantemente al corrente sullo stato dei lavori.
  4. L’Ufficio federale può rinunciare a ordinare tale misura ove l’oggetto che diverge dal tipo approvato soddisfi le prescrizioni svizzere.
Art. 31c Garanzie di sicurezza insufficienti

Se l’Ufficio federale constata che un tipo approvato non dà tutte le garanzie di sicurezza, può ordinare un richiamo o, in casi gravi, un divieto di vendita.

Capitolo 4: .

Art. 32a42

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 43
Art. 44 .

È punito con la multa, ove non siano applicabili disposizioni penali più severe:

  1. chiunque fornisce dati inesatti o incompleti nell’ambito della procedura d’approvazione del tipo;
  2. chiunque esegue, senza notificarle, modificazioni di veicoli o oggetti il cui tipo è stato approvato;
  3. chiunque immette in circolazione un numero di veicoli o telai che superi quello fissato dall’articolo 4 capoverso 3;
  4. chiunque, in qualità di organo di controllo riconosciuto, non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 17b capoversi 2–4.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 45 Esecuzione
  1. Per l’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare, disciplina:
    1. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;
    2. l’esonero dall’approvazione del tipo.
  2. In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un’approvazione del tipo secondo gli articoli 3 e 13, per l’esonero dall’approvazione del tipo secondo l’articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all’articolo 15.
  3. Oltre alla verifica della conformità, può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.
Art. 46 Modifica di un altro atto normativo

Gli articoli 98–104 OACsono abrogati.

Art. 47
Art. 47a Disposizioni transitorie della modifica del 15 gennaio 2025
  1. Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 per esami secondo l’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV devono presentare per la prima volta il proprio piano di controllo aggiornato all’Ufficio federale per la verifica della plausibilità entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Gli organi di controllo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 riconosciuti prima del 1° maggio 2025 devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 17a capoverso 3 lettere a e c oppure capoverso 4 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Art. 48 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Allegato 1(art. 3 e 4 cpv. 7)

Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo

Sottostanno all’approvazione del tipo i veicoli e oggetti seguenti, fabbricati in serie:

1 Veicoli e telai

1.1 Gli autoveicoli e i loro telai, i motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, i ciclomotori, i rimorchi e i loro telai. 1.2 Fanno eccezione: – filobus; – veicoli militari giusta l’ordinanza dell’11 febbraio 2004sulla circolazione stradale militare (OCSM), se sono previste deroghe all’OETV; – veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici; – rimorchi agricoli e forestali; – rimorchi a slitta; – monoassi e loro rimorchi; – carri a mano provvisti di motore; – ciclomotori leggeri; – sedie a rotelle con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

2 Sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli (art. 4 cpv. 7)

Per l’uso internazionale, il richiedente può chiedere in qualsiasi momento un’approvazione del tipo UNECE, se l’oggetto è stato esaminato secondo la regolamentazione UNECE e la Svizzera ha ratificato il corrispondente regolamento. 2.1 Luci e accessori: – dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modifica dell’effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro di cui all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV; – scritte illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV; – luci di circolazione diurna di ciclomotori veloci di cui all’articolo 18 lettera a OETV; – luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV; – luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e sedie a rotelle motorizzate; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2. 2.2 Dispositivi di segnalazione: – segnale di veicolo fermo (triangolo); – indicatori di direzione lampeggianti; – avvisatori acustici obbligatori e facoltativi. [tab] Fanno eccezione: – indicatori di direzione lampeggianti di velocipedi; – sistemi di avviso acustico volti ad assicurare l’udibilità dei veicoli (art. 82 cpv. 1bisOETV). 2.3 Altri sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli: – silenziatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; – catalizzatori di ricambio che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; – tachigrafi giusta l’articolo 100 OETV; – carta da stampa per tachigrafi digitali; – dischi per tachigrafi analogici; – carte per tachigrafi digitali; – sensori di movimento per tachigrafi digitali; – equipaggiamento esterno per la connessione dei tachigrafi a un sistema di navigazione satellitare; – equipaggiamento di tachigrafi digitali per il collegamento radio per l’individuazione precoce di abusi e manipolazioni; – contenitori del gas incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo; – dispositivi antisdrucciolevoli riconosciuti come catene per la neve; – dispositivi di sicurezza per fanciulli giusta l’articolo 3a capoverso 4 dell’ordinanza del 13 novembre 1962sulle norme della circolazione stradale; – dispositivi obbligatori di limitazione della velocità; – caschi di protezione per conducenti di motoveicoli e ciclomotori; – cinture di sicurezza dei veicoli a motore; – cabine di protezione, telai di protezione e archetti di protezione su veicoli a motore agricoli e forestali; – ancoraggi per le cinture di sicurezza; – impianti di radiocomunicazione; – componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo.Allegato 2(art. 17c cpv. 1)

Organi di controllo riconosciuti

DTC Dynamic Test Center AG
Route Principale 127
2537 VauffelinFakt GmbH
Grüntenstrasse 3–5
D-87751 HeimertingenRappresentato da:
FAKT AG
Burstriet 11
9465 SalezIstituto federale di metrologia (METAS)
Lindenweg 50
3084 WabernBerner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Informatik Biel
Automobiltechnische Abteilung
Abgasprüfstelle
Gwerdtstrasse 5
2560 NidauAssociazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASTS)
St. Alban-Rheinweg 222
4052 BasileaSwiss Safety Center AG
Industry Services
Richtistrasse 15
8304 WallisellenEurofins Electric & Electronic
Product Testing AG
Luppmenstrasse 3
8320 FehraltorfEMC-TESTCENTER AG
Moosäckerstrasse 77
8105 RegensdorfQUINEL AG
Elsihof 3
6035 PerlenAllegato 3Allegato 4Allegato 5

Zitiert in

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