232.121
Ordinanza
sulla protezione del design
(Ordinanza sul design, ODes)
dell’8 marzo 2002 (Stato 1° luglio 2025)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Competenza
- L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LDese dalla presente ordinanza spetta all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale(IPI).
- L’esecuzione degli articoli 46–49 della LDes e degli articoli 37–40 della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Art. 2 Termini
Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.
Art. 3 Lingue
- Le domande e la documentazione inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.
1bis. La lingua ufficiale scelta dal depositante al momento del deposito costituisce la lingua della procedura.
- Dei documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale l’IPI può esigere una traduzione e un’attestazione dell’esattezza di quest’ultima. Se, nonostante ingiunzione, la traduzione o l’attestazione non è fornita, l’IPI non tiene conto del documento.
Art. 4 Pluralità di depositanti o titolari di un design
- Qualora più persone siano depositanti del medesimo design o titolari del medesimo diritto di design, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte, o nominare un rappresentante comune.
- Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.
Art. 5 Procura
- Se un depositante o un titolare del diritto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.
- È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 25 la persona che è stata autorizzata dal depositante o dal titolare del diritto a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LDes o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.
Art. 6 Firma
- Le domande e la documentazione devono essere firmate.
- Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l’originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI.
- La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non sia necessaria la firma.
Art. 6a Prove
- Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può richiedere che vengano presentate delle prove.
- Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.
Art. 7 Comunicazione elettronica
- L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica.
- Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Capitolo 2: Deposito e registrazione
Sezione 1: Procedura di registrazione
Art. 8 Deposito
- Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato autorizzato dall’IPI.
- Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.
Art. 9 Domanda di registrazione
- Nella domanda di registrazione figurano:
- la richiesta di registrazione del design;
- il cognome e il nome o la ragione sociale cosí come l’indirizzo del depositante;
- il numero dei design contenuti nel deposito;
- un numero d’ordine per ogni design depositato;
- almeno una raffigurazione per ogni design depositato;
- l’indicazione dei prodotti ai quali è destinato il design;
- il cognome, il nome e il domicilio delle persone che hanno creato il design.
- Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:
a. il recapito in Svizzera del depositante;
abis. in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle comunicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapito;
ater. il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
b. la dichiarazione di priorità giusta l’articolo 23 della LDes;
c. la richiesta del differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 capoverso 1 della LDes;
d. una descrizione di 100 parole al massimo del design giusta l’articolo 19 capoverso 4 della LDes: il testo deve poter essere letto meccanicamente.
- Nel caso in cui il design sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della LDes, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione (art. 19 cpv. 3 della LDes).
- Le raffigurazioni sono liberate per la pubblicazione dopo il quinto giorno lavorativo a contare dal ricevimento della domanda di registrazione, sempre che nel frattempo non sia pervenuta all’IPI una domanda di differimento della pubblicazione.
Art. 10 Esigenze relative alle raffigurazioni del design e al peso e dimensioni di un deposito cumulativo
- Le raffigurazioni del design devono essere idonee alla riproduzione.
- Un deposito cumulativo, indipendentemente dal numero dei design così depositati, non può superare i 5 kg di peso e la dimensione di 30 cm in qualsiasi direzione.
Art. 11 Dichiarazione di priorità e attestato di priorità
- La dichiarazione per rivendicare la priorità conformemente alla Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 1883per la protezione della proprietà industriale (dichiarazione di priorità) comprende le seguenti indicazioni:
- la data del primo deposito;
- il Paese nel quale è avvenuto il primo deposito;
- i Paesi per i quali è avvenuto il primo deposito.
- La dichiarazione di priorità può riferirsi a più primi depositi.
- L’attestato di priorità consiste in un’attestazione sul primo deposito rilasciata dalla competente autorità e contiene l’indicazione del numero di deposito e di registrazione del design. Può essere presentato in lingua inglese.
Art. 12 Estinzione del diritto di priorità
Il diritto di priorità si estingue se:
- la dichiarazione di priorità non è consegnata al momento del deposito del design;
- l’attestato di priorità non è fornito entro il termine fissato dall’IPI.
Art. 13 Attestato di priorità per primi depositi svizzeri
Su domanda, l’IPI rilascia l’attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero.
Art. 14 Data di presentazione degli invii postali
Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI*.*
Art. 15 Esame formale
- Se la domanda di registrazione non adempie i requisiti formali di cui all’articolo 19 capoverso 1 e all’articolo 20 della LDes, nonché agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, l’IPI concede al depositante un termine per completare o correggere la domanda.
- Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI non entra affatto nel merito della domanda di registrazione o vi entra soltanto parzialmente.
Art. 16 Esame materiale
- Se vi è un motivo di esclusione giusta l’articolo 4 lettere a, d o e della LDes, l’IPI concede al depositante un termine per ovviare alla mancanza.
- Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI respinge completamente o parzialmente la domanda di registrazione. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.
Art. 17 Tassadi registrazione
- Entro il termine fissato dall’IPI, va pagato la tassa di registrazione (art. 19 cpv. 2 della LDes).
- La tassa di registrazione si compone:
- della tassa di base;
- eventualmente della tassa per la pubblicazione;
- e d. .
- .
- Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagata la tassa per la pubblicazione.
Art. 18 Registrazione e pubblicazione
- Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda, l’IPI iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione.
- Esso conferma la registrazione al titolare del diritto.
Art. 19 Pubblicazione dopo il differimento
- Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare la tassa per la pubblicazione.
- Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della LDes e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l’IPI può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.
- Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della LDes), dopo la scadenza del differimento della pubblicazione è possibile chiedere che la protezione sia mantenuta soltanto per singoli design.
- Se la tassa per la pubblicazione non è pagata entro l’ultimo giorno del differimento o se entro i due mesi che precedono la scadenza del differimento non vengono inviate le necessarie raffigurazioni, l’IPI cancella la registrazione.
Sezione 2: Rinnovo del periodo di protezione
Art. 20 Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione
Prima della scadenza del periodo di protezione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L’IPI può inviare tali comunicazioni anche all’estero.
Art. 21 Procedura
- La domanda di rinnovo va presentata all’IPI entro i dodici mesi che precedono la scadenza del periodo di protezione, ma in ogni caso entro sei mesi dopo la scadenza.
- Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della LDes), il rinnovo del periodo di protezione può essere limitato a singoli design. In tal caso, occorre indicare esattamente per quali design è chiesto il rinnovo.
- La tassa per il rinnovo va pagata entro i termini di cui al capoverso 1. Se il pagamento della tassa avviene dopo la scadenza del periodo di protezione, va pagata una soprattassa.
- Il rinnovo ha effetto alla scadenza del precedente periodo di protezione.
- L’IPI conferma il rinnovo del periodo di protezione al titolare del diritto.
Art. 21a Restituzione della tassa per il rinnovo della protezione
Se è stata presentata una domanda di rinnovo, ma la protezione non è rinnovata, la tassa per il rinnovo della protezione è restituita.
Capitolo 3: Fascicolo e registro
Sezione 1: Fascicolo
Art. 22 Contenuto
- L’IPI tiene un fascicolo nel quale figurano lo svolgimento della procedura di registrazione e tutte le iscrizioni nel registro.
- I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d’affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interesse alla tutela del segreto sono conservati separatamente su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.
- .
Art. 23 Consultazione degli atti
- Prima dell’iscrizione del design nel registro e durante il periodo del differimento della pubblicazione, il fascicolo può essere consultato:
- dal depositante e dal suo rappresentante;
- dalle persone che comprovano che il depositante rimprovera loro di ledere il diritto sul design depositato o le mette in guardia da una tale lesione;
- da altre persone con il consenso esplicito del depositante o del suo rappresentante.
- Le persone menzionate nel capoverso 1 possono consultare anche gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte oppure sulle quali l’IPI non è entrato nel merito.
- Dopo l’iscrizione del design nel registro, sempre che la pubblicazione non sia stata differita, chiunque può consultare il fascicolo.
- Circa la consultazione dei documenti di prova conservati separatamente giusta l’articolo 22 capoverso 2 decide l’IPI dopo aver sentito il titolare del diritto.
- Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.
Art. 24 Conservazione degli atti
- L’IPI conserva, per cinque anni dopo la cancellazione, l’originale o la copia degli atti di iscrizioni nel registro completamente cancellate.
- Conserva, per cinque anni dopo il ritiro, dopo il rigetto o dopo la non entrata nel merito, l’originale o la copia degli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte o sulle quali l’IPI non è entrato nel merito.
- .
- Su domanda, l’IPI restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di conservazione.
Sezione 2: Registro
Art. 25 Contenuto del registro
- L’iscrizione del design nel registro contiene:
- il numero di deposito;
- la data di deposito;
- il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo del titolare del diritto;
- il cognome e l’indirizzo di un eventuale rappresentante;
- il cognome e il domicilio delle persone che hanno creato il design;
- le indicazioni dei prodotti ai quali è destinato il design;
- un numero d’ordine per ogni design depositato;
- le riproduzioni del design;
- la data di registrazione;
- la data di pubblicazione.
- La registrazione è eventualmente completata da:
- indicazioni sulla rivendicazione di una priorità giusta gli articoli 22 e 23 della LDes;
- l’indicazione che la pubblicazione è stata differita;
- una descrizione del design.
- Nel registro sono inoltre iscritti:
- il rinnovo del periodo di protezione, con l’indicazione della data a partire dalla quale il rinnovo ha effetto;
- la cancellazione completa o parziale dell’iscrizione nel registro, con l’indicazione del motivo;
- il trasferimento totale o parziale del diritto di design;
- la concessione di una licenza o sublicenza, con l’indicazione del cognome e nome o della ragione sociale così come dell’indirizzo della persona cui è concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale.
- l’usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul design;
- le restrizioni della facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte alle procedure esecutive;
- le modifiche concernenti le indicazioni registrate.
- L IPI vi può iscrivere altre indicazioni d’interesse pubblico.
- .
Art. 26 Consultazione del registro ed estratti
- Fatte salve le registrazioni la cui pubblicazione è differita, il registro può essere consultato da chiunque.
- L’IPI allestisce estratti del registro.
- .
Sezione 3: Modifiche nella registrazione del design
Art. 27 Trasferimento
- La domanda di registrazione del trasferimento va presentata dal precedente titolare del diritto o dalla persona che ha acquistato il diritto di design (acquirente).
- Essa comprende:
- una dichiarazione esplicita del precedente titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il diritto di design è trasferito interamente o parzialmente all’acquirente;
- il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo dell’acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera.
Art. 28 Licenza
- La domanda di registrazione di una licenza va presentata dal titolare del diritto o dal titolare della licenza.
- Essa comprende:
- una dichiarazione esplicita del titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il titolare del diritto concede al titolare della licenza l’uso del design;
- il cognome e il nome o la ragione sociale cosí come l’indirizzo del titolare della licenza;
- eventualmente la richiesta che la licenza sia registrata come licenza esclusiva;
- in caso di licenza parziale, l’indicazione dei diritti oggetto della licenza.
- Per la registrazione di una sublicenza, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia. Inoltre deve essere comprovato che il titolare della licenza è autorizzato a concedere sublicenze.
- Fintanto che è iscritta nel registro una licenza esclusiva, nessun’altra licenza incompatibile con quest’ultima vi è iscritta per il medesimo design.
Art. 29 Altre modifiche nel registro
L’IPI, in base a una relativa dichiarazione del titolare del diritto o a un altro documento sufficiente, registra:
- l’usufrutto e la costituzione in pegno del diritto di design;
- le restrizioni alla facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte alle procedure esecutive;
- le modifiche che concernono indicazioni registrate.
Art. 30 Cancellazione di diritti di terzi
Su domanda, l’IPI cancella il diritto registrato in favore di terzi qualora il titolare di tale diritto presenti un’esplicita dichiarazione di rinuncia o un altro documento sufficiente.
Art. 31 Rettifiche
- Su domanda del titolare del design, le registrazioni erronee sono rettificate senza indugio.
- Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.
Art. 32
- .
2 e3. .
Art. 33
Sezione 4: Cancellazione del design
Art. 34
- L’IPI cancella di moto proprio un design quando, nell’ambito di un differimento della pubblicazione, non vengono fornite raffigurazioni (art. 19 cpv. 3 LDes).
- Esso informa il titolare del diritto sull’avvenuta cancellazione.
- La cancellazione di un design è esente da tasse.
Capitolo 4: Pubblicazioni dell’IPI
Art. 35 Oggetto delle pubblicazioni
L’IPI pubblica, fatto salvo il differimento della pubblicazione:
- la registrazione del design, con le indicazioni giusta l’articolo 25 capoversi 1 lettere a–h e 2;
- le indicazioni giusta l’articolo 25 capoversi 3 e 4, sempre che la loro pubblicazione appaia opportuna.
Art. 36 Organo di pubblicazione
- L’IPI designa l’organo di pubblicazione.
- Su domanda e previo rimborso delle spese, l’IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
Capitolo 5: Intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale
Art. 37 Campo d’applicazione
Il presente capitolo si applica a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente.
Art. 37a Piccoli invii
Per piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre unità e il cui peso lordo è inferiore a cinque chilogrammi.
Art. 37b Domanda d’intervento
- Il titolare del diritto o il titolare della licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento all’UDSC.
- L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.
- Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 38 Ritenzione degli oggetti
- Se l’UDSC trattiene degli oggetti, li conserva dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.
- L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente degli oggetti ritenuti.
- Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente degli oggetti distrutti.
- Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 48 capoverso 3 o 4 LDes, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, gli oggetti sono svincolati senza indugio.
Art. 39 Delega della competenza per i piccoli invii
- Se gli oggetti ritenuti costituiscono un piccolo invio, l’UDSC incarica l’IPI dell’esecuzione della procedura e consegna gli oggetti a quest’ultimo o a un terzo designato dall’IPI affinché li conservi.
- Se il richiedente è l’IPI, rimane competente l’UDSC.
Art. 39a Campioni o modelli
- Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare gli oggetti ritenuti.
- Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie degli oggetti ritenuti, se queste ne consentono l’esame.
- La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione degli oggetti, all’autorità competente.
Art. 39b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari
- Il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti può chiedere all’UDSC di rifiutare il prelievo di campioni o modelli. La richiesta va motivata.
- L’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibilità di cui al capoverso 1 e gli concede un termine adeguato.
- Qualora consenta al richiedente di ispezionare gli oggetti ritenuti, nel determinare il momento dell’ispezione l’UDSC tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente da una parte e di quelli del dichiarante, detentore o proprietario dall’altra.
Art. 39c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione degli oggetti
- L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione degli oggetti al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.
- Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare gli oggetti distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
Art. 39d Trattamento, comunicazione e conservazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche
- Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di oggetti o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 46–49a LDes, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di oggetti nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:
- generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario degli oggetti, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;
- indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 47 LDes;
- indicazioni e documenti relativi agli oggetti ritenuti secondo l’articolo 48 LDes;
- indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di oggetti nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.
- Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.
- Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.
Art. 40 Emolumenti e tasse
- Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 2007sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
- Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dall’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 2016sulle tasse.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 41 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 27 luglio 1900sui disegni e modelli industriali è abrogata.
Art. 42 Modifica del diritto vigente
Il diritto vigente è modificato secondo quanto disposto nel testo qui allegato.
Art. 43 Disposizione transitoria sui termini in corso
I termini fissati dall’IPI e in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.
Art. 43a
Art. 44 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.
Allegato(art. 42)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:.