814.710
Ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI)
del 23 dicembre 1999 (Stato 1° novembre 2023)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste.
Art. 2 Campo d’applicazione
- La presente ordinanza regola:
- la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l’esercizio di impianti fissi;
- il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni;
- le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili.
- La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radiazioni prodotte:
- nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi lavora;
- in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l’ordinanza del 24 gennaio 1996sui dispositivi medici;
- da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari;
- da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi elettrici oppure telefoni cellulari.
- La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radiazioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni vitali, quali gli stimolatori cardiaci.
Art. 3 Definizioni
- Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato.
- Gli impianti sono considerati nuovi se:
- non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1;
- sono trasferiti in un altro sito; oppure
- sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).
- Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:
- i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato;
- i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio;
- i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b.
- Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che:
- sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o
- sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti.
- Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.
- Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto.
- La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico.
- La corrente attraverso il corpoè la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore.
- La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un’antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell’antenna nella direzione principale d’irradiazione, riferito al dipolo semionda.
Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti
Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni
- Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.
- Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Art. 5 Limitazione completiva e più severa delle emissioni
- Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.
- Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.
- Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.
Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti
Art. 6
Se, dopo la sua messa in esercizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.
Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti
Art. 7 Obbligo di risanamento
- L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli articoli 4 e 5 siano risanati.
- Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto durante il risanamento.
- Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.
Art. 8 Termine di risanamento
- Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito conformemente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescrizioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può prorogare questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sopportabile.
- Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risanamento è di tre anni al massimo. L’autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.
Art. 9 Modifica di vecchi impianti
Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie
Sezione 4: Collaborazione e controllo
Art. 10 Obbligo di collaborazione
Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.
Art. 11 Obbligo di notifica
- Il titolare di un impianto, per il quale l’allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni, deve inoltrare all’autorità competente una scheda dei dati sul sito prima della costruzione di un nuovo impianto, del trasferimento di un impianto in un altro sito, della sostituzione di un impianto nel medesimo sito oppure prima della sua modifica ai sensi dell’allegato 1. Fanno eccezione le installazioni elettriche domestiche (all. 1 n. 4).
- La scheda dei dati sul sito deve contenere:
- i dati tecnici e dell’esercizio, attuali e pianificati, relativi all’impianto nella misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni;
- lo stato di esercizio determinante giusta l’allegato 1;
- indicazioni sulle radiazioni prodotte dall’impianto:
1. nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il valore massimo,
2. nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il valore massimo, e
3. in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato;
d. una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c.
Art. 11a Obbligo di notifica concernente gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo
- Il titolare di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo deve notificare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):
- i dati indicati dall’UFCOM d’intesa con i competenti servizi della protezione dell’ambiente riportati nella versione autorizzata o notificata della scheda dei dati sul sito: entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di autorizzazione o di notifica, ma al più tardi entro la messa in esercizio;
- la data in cui l’impianto è messo in esercizio in base alla scheda dei dati sul sito: entro la messa in esercizio;
- i dati di esercizio attuali: in un intervallo definito dall’UFCOM, ma almeno ogni 14 giorni.
- Per gli impianti che comprendono antenne di trasmissione di più gestori, i dati di cui al capoverso 1 lettera c sono notificati dai rispettivi gestori.
Art. 11b Sistema d’informazione
- L’UFCOM gestisce un sistema d’informazione elettronico per la registrazione dei dati di cui all’articolo 11a capoverso 1.
- Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza, i titolari di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo come pure i gestori nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti e obblighi legali.
- L’UFCOM concede l’accesso online agli aventi diritto di cui al capoverso 2.
Art. 12 Controllo
- L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.
- Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
- Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se:
- le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e
- le decisioni emanate sono rispettate.
Capitolo 3: Immissioni
Art. 13 Validità dei valori limite d’immissione
- I valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone.
- Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano.
Art. 14 Rilevamento delle immissioni
- L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
- A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.
- Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione.
- Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo.
- Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso contrario è determinante il valore efficace massimo.
Art. 15 Valutazione delle immissioni
L’autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili
Art. 16
Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’impianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione
Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad esse compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli obblighi legali di segretezza.
Art. 19 Autorità di coordinamento
- Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento.
- L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
Art. 19a Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.
Art. 19b Rilevazioni e informazione
- L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dell’esposizione della popolazione alle radiazioni.A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.
1bis. L’UFCOM pubblica i dati sugli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo di cui all’articolo 11a capoverso 1. Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
- L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.
Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° luglio 2009
Gli impianti cui, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009, era stata rilasciata un’autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell’allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell’allegato 1.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.
Allegato 1(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)
Limitazioni preventive delle emissioni
1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica
11 Campo d’applicazione
1Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una tensione nominale superiore a 1000 V:
- linee aeree a corrente alternata;
- linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi separati.2Per l’impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.
12 Definizioni
1Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.2Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase L1, L2 e L3; nel caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V.3Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra inclusi i tralicci per le linee aeree o gli involucri edili per le linee sotterranee. Essa può comprendere uno o più tratti di linea.4Un impianto comprende tutte le linee aeree o tutte le linee sotterranee della sezione sottoposta a valutazione situate in uno spazio ristretto, indipendentemente dall’ordine in cui vengono realizzate o modificate.5Due linee aeree o due linee sotterranee sono situate in uno spazio ristretto se le loro zone di prossimità si toccano o si sovrappongono.6La zona di prossimità di una linea è lo spazio in cui la densità del flusso magnetico generato dalla sola linea supera il valore limite dell’impianto. Sono determinanti le correnti giusta il numero 13 capoversi 2 e 3 e l’occupazione di fase ottimizzata per la direzione di carico parallela.7Sono considerate modifiche di un impianto:
- gli adeguamenti edili che riducono la distanza dal suolo dei conduttori di fase di una linea aerea o la profondità dei conduttori di fase di una linea sotterranea;
- gli adeguamenti edili che aumentano la distanza tra i conduttori di fase con la stessa frequenza di una linea;
- la realizzazione di una nuova linea in uno spazio ristretto con una linea esistente;
- lo smantellamento di una linea situata in uno spazio ristretto con un’altra linea;
- la modifica del numero di tratti di linea in esercizio permanente;
- la conversione di tratti di linea esistenti verso sistemi elettrici con un’altra frequenza; o
- la modifica permanente della corrente determinante di cui al numero 13 capoversi 2 e 3.8Per i vecchi impianti comprendenti più linee, la sostituzione di una linea con una linea della stessa tecnologia o lo smantellamento di una linea sono considerati modifiche dell’impianto se viene mantenuta almeno una linea la cui autorizzazione era già passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
13 Stato di esercizio determinante e corrente determinante
1È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea con le correnti determinanti nella combinazione più frequente delle direzioni di carico.2È considerata corrente determinante:
- per le linee aeree: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica e ammessa per una temperatura ambiente di 40 °C e un vento di velocità pari a 0.5 m/s;
- per le linee sotterranee: la corrente continua massima calcolata secondo lo stato della tecnica, segnatamente secondo la norma IEC 60287.3Nella decisione relativa all’approvazione del piano l’autorità può fissare per la corrente determinante un valore inferiore a quello di cui al capoverso 2. Tale valore va rispettato per almeno il 98 per cento dell’anno.
14 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
15 Nuovi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’occupazione di fase è ottimizzata, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, cablaggi o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.3Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.
16 Vecchi impianti
1Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, deve essere ottimizzata in modo da ridurre al minimo il superamento.2Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.
17 Modifica di vecchi impianti
1Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare il valore limite dell’impianto nei luoghi a utilizzazione sensibile.2Il valore limite dell’impianto può essere superato se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’occupazione di fase, nella misura in cui la tecnica e l’esercizio lo consentono, è ottimizzata; e
- sono adottate tutte le misure di cui al numero 15 capoverso 2 lettera b, a meno che non rientrino nelle riserve del capoverso 3.3Non devono essere adottate le misure seguenti:
- il cablaggio di tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o superiore;
- il cablaggio di tratti di linea con una frequenza di 16,7 Hz;
- il trasferimento in un altro sito di linee con tratti di linea con una tensione nominale di 220 kV o superiore; oppure
- il trasferimento in un altro sito di linee sotterranee.4Le misure di cui al capoverso 2 devono essere eseguite in modo tale che nello stato di esercizio determinante l’entità del superamento del valore limite dell’impianto sia ridotto al minimo.
2 Stazioni di trasformazione
21 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione dall’alta alla bassa tensione.
22 Definizioni
1Un impianto comprende tutte le parti conduttrici di una stazione di trasformazione, compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.2È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale.
23 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
24 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
25 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3 Sottostazioni e impianti di distribuzione
31 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta tensione.
32 Definizioni
1Un impianto comprende:
- tutte le parti di una sottostazione o di un impianto di distribuzione che sono sotto alta tensione;
- per le sottostazioni o gli impianti di distribuzione che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c dell’ordinanza del 23 novembre 1983sulle ferrovie (Oferr) anche le parti che conducono corrente di ritorno.2È considerato modifica di un impianto l’aumento della potenza nominale oppure lo spostamento o l’ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.
33 Stato di esercizio determinante
1È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.2È considerato stato di esercizio determinante degli impianti che alimentano impianti della linea di contatto giusta l’allegato 4 lettera c Oferr la combinazione dello stato di esercizio secondo il capoverso 1 per il lato della tensione superiore con lo stato di esercizio secondo il numero 53 per il lato della tensione inferiore.
34 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
35 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono adottate tutte le misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
4 Installazioni elettriche domestiche
1Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l’articolo 14 della legge del 24 giugno 1902sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.2Le installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tecnica riconosciuto in modo da ridurre al minimo la densità del flusso magnetico nei luoghi a utilizzazione sensibile.3Per stato della tecnica riconosciuto s’intendono in particolare le prescrizioni della norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT).
5 Ferrovie
51 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie che funzionano a corrente alternata.
52 Definizioni
1Un impianto comprende, nella sezione sottoposta a valutazione, l’impianto della linea di contatto e l’impianto di corrente di ritorno e di messa a terra giusta l’allegato 4 lettere c e d Oferr.2È considerata modifica di un impianto l’aumento del numero di binari elettrificati.
53 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio previsto di treni passeggeri e treni merci con la corrente necessaria immessa nell’impianto della linea di contatto, ossia il valore medio sull’arco di 24 ore.
54 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace medio della densità del flusso magnetico sull’arco di 24 ore è di 1 μT.
55 Nuovi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile ai conduttori d’alimentazione che conducono le correnti più intense; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare la densità del flusso magnetico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
56 Vecchi impianti
Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, la densità del flusso magnetico prodotta da un vecchio impianto nello stato di esercizio determinante supera il valore limite dell’impianto, occorre equipaggiare l’impianto con un conduttore di ritorno.
57 Modifica di vecchi impianti
1Nello stato di esercizio determinante, i vecchi impianti modificati devono rispettare le seguenti esigenze:
- la densità del flusso magnetico non può aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto veniva superato prima della modifica; e
- il valore limite dell’impianto non può essere superato negli altri luoghi a utilizzazione sensibile.2L’autorità accorda deroghe se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capoverso 2.
6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo
61 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:
- le antenne per ponti radio;
- le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e che sono fissate all’interno di un edificio in funzione esclusiva del loro esercizio;
- le antenne di trasmissione che nello stato di esercizio determinante giusta il numero 63 emettono una ERP complessiva di o inferiore a 6 W e:
1. sono distanti almeno 5 m da altre antenne di trasmissione, o
2. sono distanti meno di 5 m da altre antenne di trasmissione, purché emettano insieme alle stesse un’ERP massima di 6 W;
d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.
62 Definizioni
1Un gruppo di antenne comprende tutte le antenne di trasmissione montate sullo stesso traliccio oppure fissate allo o sullo stesso edificio.2I gruppi di antenne che trasmettono da uno spazio ristretto sono considerati un impianto indipendentemente dall’ordine in cui sono realizzati o modificati.3Due gruppi di antenne trasmettono da uno spazio ristretto se almeno un’antenna di trasmissione di ognuno dei due gruppi di antenne si trova nel perimetro dell’altro gruppo di antenne.4Il perimetro di un gruppo di antenne è la superficie orizzontale formata dai cerchi di raggior intorno a ogni antenna di trasmissione del gruppo di antenne. Il raggior in metri è pari a:; spiegazione dei simboli:
a. F è il fattore di frequenza. Esso è pari a:
1. 2,63, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori,
2. 1,76, per i gruppi di antenne che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori,
3. 2,10, per tutti gli altri gruppi di antenne;
b. ERP90 è l’ERP complessiva in W nello stato di esercizio determinante, emessa dalle antenne di trasmissione di un gruppo di antenne in un settore azimutale di 90°; determinante è il settore azimutale con l’ERP complessiva massima.5Sono considerati modifica di un impianto:
a. la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
b. la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
c. l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
d. l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
e. il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.5bisL’applicazione di un fattore di correzione secondo il numero 63 capoverso 2 alle antenne di trasmissione adattative esistenti non è considerata una modifica di un impianto.6Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se sono fatte funzionare in modo che la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.
63 Stato di esercizio determinante
1È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione.2Per le antenne di trasmissione adattative con otto o più unità controllabili separatamente (sub-array) può essere applicato un fattore di correzione KAAall’ERP massima se le antenne di trasmissione sono dotate di una limitazione automatica della potenza. Questa deve garantire che durante il funzionamento l’ERP media su 6 minuti non superi l’ERP corretta.3Si applicano i seguenti fattori di correzione KAA:| Numero di sub-array | Fattore di correzione K AA |
| --- | --- |
| 64 e oltre | ≥ 0,10 |
| da 32 a 63 | ≥ 0,13 |
| da 16 a 31 | ≥ 0,20 |
| da 8 a 15 | ≥ 0,40 |
4Se per le antenne di trasmissione adattative esistenti è applicato un fattore di correzione KAA, il titolare dell’impianto inoltra all’autorità competente una scheda dei dati sul sito aggiornata.
64 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
- 4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 900 MHz o in intervalli di frequenza inferiori;
- 6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di frequenza attorno a 1800 MHz o in intervalli di frequenza superiori;
- 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.
65 Nuovi e vecchi impianti
Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre applicazioni radiofoniche
71 Campo d’applicazione
1Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 73, hanno una ERP complessiva superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.2Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di trasmissione per ponte radio.
72 Definizioni
1Un impianto comprende tutte le antenne di trasmissione che sono montate sullo stesso traliccio o che trasmettono da uno spazio ristretto.2Sono considerati modifica di un impianto:
- la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
- l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
- l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato; oppure
- il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato.
73 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio dell’impianto alla potenza massima di trasmissione.
74 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
- 8,5 V/m, per trasmettitori a onde lunghe e a onde medie;
- 3,0 V/m, per tutti gli altri impianti di trasmissione.
75 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
8 Impianti radar
81 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che, nello stato di esercizio determinante giusta il numero 83, hanno una ERP complessiva, calcolata come valore medio durante il ciclo di scansione, superiore a 6 W e che trasmettono dallo stesso sito durante almeno 800 ore all’anno.
82 Definizioni
1Un impianto comprende tutte le antenne con funzione radar che trasmettono da uno spazio ristretto.2Sono considerati modifica di un impianto:
- la modifica della posizione delle antenne di trasmissione;
- la sostituzione di antenne di trasmissione con altre provviste di un diagramma d’antenna diverso;
- l’ampliamento con antenne di trasmissione supplementari;
- l’aumento dell’ERP oltre il valore massimo autorizzato;
- il cambiamento delle direzioni di emissione oltre il settore angolare autorizzato; oppure
- il cambiamento dei cicli di scansione.
83 Stato di esercizio determinante
È considerata stato d’esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo previsto alla potenza massima di trasmissione.
84 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.
85 Nuovi e vecchi impianti
1Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’esercizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.2L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
- l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e
- sono adottate tutte le altre misure per limitare l’intensità del campo elettrico, quali la realizzazione in un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.Allegato 2(art. 5, 13, 14, 15, 19)
Valori limite d’immissione
1 Immissioni a frequenza unica
11 Valori limite d’immissione per le grandezze di campo
^1^I valori limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico sono:| Frequenza | Valore limite d’immissione per il valore efficace della | | | Durata^d’apprezzamento^^
^
(minuti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | intensità del campo elettrico
E G,f (V/m) | intensità del campo magnetico
H G,f (A/m) | densità del flusso magnetico
B G,f (µT) | |
| | | | | |
| < 1 Hz | – | 32 000 | 40 000 | –a |
| 1–8 Hz | 10 000 | 32 000 /f 2 | 40 000 /f 2 | –a |
| 8–25 Hz | 10 000 | 4000 /f | 5000 /f | –a |
| 0,025–0,8 kHz | 250 /f | 4 /f | 5 /f | –a |
| 0,8–3 kHz | 250 /f | 5 | 6,25 | –a |
| 3–100 kHz | 87 | 5 | 6,25 | –a |
| 100–150 kHz | 87 | 5 | 6,25 | 6 |
| 0,15–1 MHz | 87 | 0,73 /f | 0,92 /f | 6 |
| 1–10 MHz | 87 /f | 0,73 /f | 0,92 /f | 6 |
| 10–400 MHz | 28 | 0,073 | 0,092 | 6 |
| 400–2000 MHz | 1,375 ·f | 0,0037 ·f | 0,0046 ·f | 6 |
| 2–10 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 6 |
| 10–300 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 68 /f 1.05 |
| | | | | |
| f è la frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella. a È determinante il valore efficace più elevato (art. 14 cpv. 5). |
2In aggiunta al capoverso 1, in caso di immissioni pulsate, per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico – calcolato come media durante la durata dell’impulso – valgono i seguenti valori limite d’immissione:| Frequenza | Valore limite d’immissione per il valore efficace della | | | Durata d’apprezzamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | intensità del campo elettricoE P,f (V/m) | intensità del campo magnetico
H P,f (A/m) | densità del flusso magnetico
B P,f (µT) | |
| | | | | |
| 10–400 MHz | 900 | 2,3 | 2,9 | durata dell’impulso |
| 400–2000 MHz | 44·f | 0.12·f | 0.15·f | durata dell’impulso |
| 2–300 GHz | 1950 | 5,1 | 6,4 | durata dell’impulso |
| | | | | |
| [tab] f è la frequenza in MHz. |
12 Valore limite d’immissione per la corrente attraverso il corpo
Per le frequenze tra 10 e 110 MHz il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo è 45 mA. L’intervallo di tempo durante il quale si calcola la media è di 6 minuti.
13 Valore limite d’immissione per la corrente di contatto
Il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto è:| Frequenza | Valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contattoI B,G, f (mA) |
| --- | --- |
| < 2,5 kHz | 0,5 |
| 2,5–100 kHz | 0,2 ·f |
| 0,1–110 MHz | 20 |
| | |
| [tab] f è la frequenza in MHz. |
2 Immissioni a frequenza multipla
21 Principi
1Se si è in presenza di diverse frequenze simultanee, le immissioni sono rilevate separatamente per ogni frequenza.2Le immissioni rilevate in tal modo sono ponderate con un fattore variabile in funzione della frequenza e sommate giusta il numero 22.3Il valore limite d’immissione per ognuna delle somme calcolate giusta il numero 22 è 1.
22 Prescrizioni sulla somma
| N. | Intervallo di frequenza | Grandezza fisica | Prescrizioni sulla somma | Durata d’apprezzamento |
|---|
| | | | |
| 221 | 1 Hz–10 MHz | intensità del campo elettrico | ∑1Hz1MHzEfEG,f+∑>1MHz10MHzEf87 | –a |
| | intensità del campo magnetico | ∑1Hz65kHzHfHG,f+∑>65kHz10MHzHf5 | –a |
| | densità del flusso magnetico | ∑1Hz65kHzBfBG,f+∑>65kHz10MHzBf6,25 | –a |
| | | | |
| 222 | 100 kHz–300 GHz | intensità del campo elettrico | ∑100kHz1MHz(Ef87)2∙f+∑>1MHz300GHz(EfEG,f)2 | 6 minuti |
| | intensità del campo magnetico | ∑100kHz1MHz(Hf0,73)2∙f2+∑>1MHz300GHz(HfHG,f)2 | 6 minuti |
| | densità del flusso magnetico | ∑100kHz1MHz(Bf0,92)2∙f2+∑>1MHz300GHz(BfBG,f)2 | 6 minuti |
| | | | |
| 223 | inoltre in caso di immissioni pulsate | intensità del campo elettrico | ∑10MHz300GHz(EfEP,f)2 | durata dell’impulso |
| 10 MHz–300 GHz | intensità del campo magnetico | ∑10MHz300GHz(HfHP,f)2 | durata dell’impulso |
| | densità del flusso magnetico | ∑10MHz300GHz(BfBP,f)2 | durata dell’impulso |
| | | | |
| 224 | 10 MHz–110 MHz | corrente attraverso il corpo | ∑10MHz110MHz(IK,f45)2 | 6 minuti |
| | | | |
| 225 | 1 Hz–110 MHz | corrente di contatto | ∑1Hz110MHzIB,fIB,G,f | –a |
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| a Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5). | | | | |
La somma va calcolata all’interno di ciascun intervallo di frequenza indicato nel segno di sommatoria, su tutte le frequenzef alle quali avvengono immissioni simultanee.Spiegazione dei simboli:f frequenza in MHzE f valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenzaf E G,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 1E P,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 2H f valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenzaf H G,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 1H P,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 2B f valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenzaf B G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 1B P,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenzaf giusta il numero 11 capoverso 2I K,f valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo in mA alla frequenzaf I B,f valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenzaf I B,G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenzaf giusta il numero 13 | | | | |