429.11
Ordinanza
sulla meteorologia e la climatologia
(OMet)
del 14 agosto 2024 (Stato 1° aprile 2025)
Sezione 1: Autorità d’esecuzione
Art. 1
L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.
Sezione 2: Prestazioni dell’offerta di base
Art. 2 Prestazioni esenti da emolumenti
MeteoSvizzera fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche dell’offerta di base:
- approntamento di dati accessibili al pubblico secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera a LMet;
- approntamento di informazioni accessibili al pubblico secondo l’articolo 3 capoverso 3 lettera b LMet;
- approntamento di allerte e spiegazioni su eventi oggetto di allerte per le autorità e le istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d’importanza nazionale;
- approntamento di dati e informazioni per la Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 2020sulla protezione della popolazione.
Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti
- MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali.
- MeteoSvizzera può inoltre fornire, su richiesta, , le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti:
- prestazioni che servono alle autorità per l’adempimento di compiti previsti dalla legge;
- prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione e per istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d’importanza nazionale;
- prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell’approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica;
- prestazioni riguardanti l’approntamento di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all’articolo 2 lettera a.
Sezione 3: Utilizzazione dell’offerta di base
Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l’offerta di base
- Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l’autorizzazione di MeteoSvizzera.
- L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo.
Art. 5 Condizioni di utilizzazione
- Agli utenti delle prestazioni dell’offerta di base si applicano le seguenti condizioni di utilizzazione:
- la riproduzione e la diffusione di prestazioni di MeteoSvizzera, in particolare di dati meteorologici e climatologici, sono ammesse soltanto con l’indicazione della fonte (Quelle: MeteoSchweiz; Source: MétéoSuisse; Fonte: MeteoSvizzera; Source: MeteoSwiss);
- la riproduzione e diffusione di allerte sono ammesse soltanto se avvengono nell’immediato e se non ne sono modificati i contenuti;
- i dati di login per l’accesso alle prestazioni non devono essere trasmessi a terzi e devono essere protetti dall’abuso;
- l’infrastruttura impiegata da MeteoSvizzera per approntare le prestazioni può essere utilizzata soltanto nella misura in cui ciò è necessario per fruire di tali prestazioni; è vietato:
1. utilizzare l’infrastruttura in modo abusivo, in particolare allo scopo di danneggiarla o bloccarne la disponibilità,
2. utilizzare l’infrastruttura in modo eccessivo sotto il profilo della frequenza di accesso o del volume di dati, in particolare mediante il download ripetuto dello stesso contenuto.
- In caso di violazione delle condizioni di utilizzazione possono essere adottati i seguenti provvedimenti in base alla frequenza e alla gravità della violazione:
- ammonizione;
- divieto di utilizzazione;
- limitazione o blocco dell’accesso;
- pena convenzionale, a condizione che questa sia prevista in un contratto di diritto amministrativo concluso fra l’utente e MeteoSvizzera.
Sezione 4: Emolumenti e fatturazione
Art. 6 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004sugli emolumenti.
Art. 7 Emolumenti in base al dispendio di tempo
- Per quanto non si applichi una delle disposizioni degli articoli 8–12, gli emolumenti per le prestazioni dell’offerta di base sono calcolati unicamente in base al dispendio di tempo.
- Si applicano le seguenti tariffe:| Classe di stipendio | Importo orario in franchi |
| --- | --- |
| Fino a 17 | 155.– |
| 18–23 | 165.– |
| 24 e superiore | 221.– |
Art. 8 Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici
- Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un’infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell’utente e l’assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo.
- L’utente assume i costi effettivi dell’infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l’infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al capoverso 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l’importo è ridotto di conseguenza.
Art. 9 Emolumenti per l’accesso a canali di fruizione non pubblici
- Gli emolumenti per l’accesso a canali di fruizione non pubblici, approntati da MeteoSvizzera o su suo incarico, sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione ed esercizio dei singoli canali e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.
- In caso di utilizzazione parallela interna del canale di fruizione da parte di MeteoSvizzera, sono presi in considerazione per il calcolo dell’emolumento di cui al capoverso 1 soltanto i costi relativi all’accesso esterno al canale non pubblico.
Art. 10 Emolumenti per invii regolari
- Per invii elettronici regolari è riscosso, per ogni canale predisposto separatamente, il seguente emolumento inteso come contributo ai costi di infrastruttura:
- in caso di invii da una volta al giorno a una volta al mese: 0,15 franchi per messaggio fino a un limite superiore di 788 franchi all’anno;
- in caso di invii più frequenti (più di una volta al giorno): 0,015 franchi per messaggio fino a un limite superiore di 788 franchi all’anno.
- Per la predisposizione e la manutenzione del canale è inoltre riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio di tempo.
Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati
Per la predisposizione di un’applicazione per l’elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica.
Art. 12 Emolumenti per dati internazionali
Se MeteoSvizzera è autorizzata o tenuta a distribuire dati di organizzazioni internazionali o di altri servizi meteorologici nazionali, gli eventuali emolumenti per questi dati e la loro distribuzione sono retti da uno dei seguenti trattati:
- Convenzione dell’11 ottobre 1973relativa all’istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine;
- Convenzione del 24 maggio 1983relativa alla creazione di una organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat);
- Accordo del 17 settembre 2009che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET.
Art. 13 Fatturazione
- La fattura è emessa immediatamente dopo la fornitura della prestazione.
- La fattura può essere emessa in anticipo nei seguenti casi:
- le prestazioni sono fornite in abbonamento;
- in passato l’utente non ha saldato la fattura o l’ha saldata in ritardo;
- l’utente ha sede o è domiciliato all’estero;
- per l’acquisto di un’infrastruttura o di prestazioni infrastrutturali per la fornitura di prestazioni a un utente specifico secondo l’articolo 8.
Sezione 5: Collaborazione internazionale e contributi a programmi internazionali
Art. 14 Collaborazione internazionale
- MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima.
- Il Dipartimento federale dell’interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un’organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata.
Art. 15 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima
- Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System , GCOS).
- A tale scopo possono essere sostenuti:
- serie di misure di variabili climatiche in Svizzera;
- centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere;
- progetti che contribuiscono all’attuazione del piano d’implementazione internazionale GCOS.
- MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.
Art. 16 Contributo al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre
- Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell’atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch , GAW).
- A tale scopo possono essere sostenuti:
- l’esercizio di centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d’implementazione GAW;
- l’esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione di competenze tecniche e scientifiche nelle regioni in cui queste sono disponibili soltanto in misura insufficiente;
- l’esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
- l’esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità;
- lo sviluppo, l’esercizio operativo e l’analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d’implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate;
- progetti che contribuiscono all’attuazione del piano d’implementazione GAW.
- MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.
Sezione 6: Trattamento di dati personali nella fornitura di prestazioni
Art. 17
- Nella fornitura di prestazioni dell’offerta di base e di prestazioni supplementari, MeteoSvizzera può trattare i seguenti dati degli utenti:
- nomi;
- recapiti;
- lingua di corrispondenza;
- informazioni su dispositivi tecnici.
- Il trattamento dei dati da parte di MeteoSvizzera è finalizzato:
- al disbrigo delle ordinazioni;
- alla registrazione, all’amministrazione e al controllo della corrispondenza;
- alla comunicazione;
- al traffico dei pagamenti e all’incasso;
- all’approntamento delle prestazioni;
- al controllo del rispetto delle condizioni di utilizzazione e all’adozione di provvedimenti in caso di loro violazione;
- alle valutazioni non riferite a persone, in particolare a fini di pianificazione e di allestimento di statistiche.
Sezione 7: Diritto di ricorso per proteggere l’infrastruttura di misurazione
Art. 18
- Conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.
- Su richiesta di MeteoSvizzera, i Cantoni gli notificano le decisioni ai sensi del capoverso 1.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 21 novembre 2018sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.