Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
12.11.2008
In Kraft seit
01.01.2009
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

732.16

Ordinanza
sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare

(OCSN)

del 12 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2014)

Sezione 1: Statuto

Art. 1

La Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) è una commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Sezione 2: Attività

Art. 2 Stato attuale della scienza, della tecnica e della ricerca
  1. La CSN segue lo stato della scienza e della tecnica, in particolare nel settore della sicurezza nucleare.
  2. Essa può raccomandare lavori di ricerca in Svizzera o la partecipazione di organi svizzeri alla realizzazione di progetti esteri o internazionali.
Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare
  1. La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori:
    1. della sicurezza tecnica degli impianti;
    2. dell’influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare;
    3. dello smaltimento delle scorie radioattive;
    4. della valutazione della sicurezza nucleare;
    5. della vigilanza sugli impianti nucleari.
  2. Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare.
  3. Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici.
Art. 4 Collaborazione per l’emanazione di norme
  1. La CSN partecipa all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.
  2. Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 70 LENu.
  3. Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.
Art. 5 Parere
  1. La CSN può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:
    1. le autorizzazioni di massima;
    2. le licenze di costruzione;
    3. le licenze d’esercizio.
  2. Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.
  3. Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.
  4. Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.
Art. 6 Informazioni
  1. Le autorità di vigilanza forniscono alla CSN le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti di cui agli allegati 5 e 6 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004sull’energia nucleare.
  2. Qualora le autorità di vigilanza non dispongano di informazioni, la CSN può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7 Composizione

La CSN si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.

Art. 7a Indipendenza
  1. La CSN e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.
  2. I membri della CSN esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non possono farsi rappresentare.
  3. I membri della CSN devono essere esperti indipendenti. Essi non possono segnatamente intrattenere rapporti di lavoro o di mandato con:
    1. un’autorità incaricata dell’esecuzione della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare;
    2. l’unità organizzativa di un’impresa che gestisce un impianto nucleare svizzero, a meno che non si tratti di una struttura destinata all’insegnamento e alla ricerca scientifici;
    3. un’organizzazione o un’autorità incaricata della pianificazione di depositi in strati geologici profondi.
Art. 8 Nomina
  1. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CSN su proposta del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
  2. La CSN può sottoporre proposte di nomina al DATEC.
Art. 9 Gruppi peritali temporanei
  1. Per trattare problemi particolari, la CSN può istituire gruppi peritali temporanei.
  2. I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la CSN.
Art. 10 Periti

In caso di necessità e d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la CSN può far capo a periti.

Art. 11 Segreteria
  1. La CSN dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all’UFE.
  2. Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della CSN e dei gruppi peritali temporanei.

Sezione 4: Gestione amministrativa

Art. 12 Sedute
  1. La CSN si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente.
  2. La CSN può invitare i collaboratori dell’UFE e dell’IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.
Art. 13 Votazioni
  1. La CSN è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.
  2. La CSN decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.
  3. La CSN può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta successiva.
Art. 14 Processo verbale

Le deliberazioni della CSN e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.

Art. 15 Rapporti
  1. Entro il 15 dicembre di ogni anno la CSN presenta al DATEC la pianificazione delle attività per l’anno successivo.
  2. Essa presenta al DATEC un rapporto di attività annuale. Questo viene pubblicato.
  3. Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d’intesa con l’UFE.
Art. 16 Ricusazione
  1. L’obbligo di ricusarsi dei membri della CSN e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
Art. 17 Segreto
  1. Le deliberazioni della CSN, dei suoi comitati e dei gruppi peritali non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti.
  2. I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare.
  3. Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale.
  4. L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della CSN.
Art. 18 Indennità

L’indennità dei membri della CSN è retta dall’ordinanza del 12 dicembre 1996sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 14 marzo 1983concernente la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari è abrogata.

Art. 19a Disposizioni transitorie
  1. I rapporti di lavoro o di mandato ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 che sussistono già al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti fino al termine del periodo amministrativo 2012–2015.
  2. Per i membri che intrattengono un rapporto di lavoro o di mandato secondo il capoverso 1 continuano ad applicarsi i motivi di ricusazione secondo l’articolo 16 capoverso 2 previgente.
Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Zitiert in

Decisioni

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