Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
24.11.1993
In Kraft seit
01.01.1994
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

923.01

Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca

(OLFP)

del 24 novembre 1993 (Stato 1° gennaio 2021)

Sezione 1: Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci

Art. 1 Divieti di pesca
  1. Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:| | Settimane | | --- | --- | | Trota (Salmo trutta, Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis , Salmo labrax ) | | | – in acque correnti e in bacini d’accumulazione | 16 | | – in acque stagnanti | 12 | | Salmerino alpino (Salvelinus umbla ) | 8 | | Coregone (Coregonus spp.) | 6 | | Temolo (Thymallus thymallus ) | 10 | | Alborella (Alburnus arborella ) | 4 | | Gamberi indigeni (Reptantia ) | 40. |

  2. I Cantoni fissano l’inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione.

  3. Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

  4. Regolano l’impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

Art. 2 Lunghezze minime
  1. I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente:| | cm | | --- | --- | | Trota (Salmo trutta ,Salmo cenerinus, Salmo marmoratus, Salmo rhodanensis, Salmo labrax ) | | | – in specchi d’acqua stagnante di una certa dimensione, ad altitudine inferiore a 800 m | 35 | | – in altre acque | 22 | | Salmerino alpino (Salvelinus umbla ) | 22 | | Coregone (Coregonus spp.) | 25 | | Temolo (Thymallus thymallus ) | 28 | | Gambero europeo o dai piedi rossi (Astacus astacus ) | 12 | | Gambero di fiume o dai piedi bianchi (Austropotamobius pallipes ) | 9 | | Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium ) | 9. |

  2. I pesci sono misurati dall’estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall’estremità del rostro a quella della coda.

  3. Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

  4. I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

Art. 2a Divieti di pesca
  1. I pesci che nell’allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati.
  2. I salmoni (Salmo salar ) rimessi in acqua o rilevati durante l’attività di pesca vanno segnalati senza indugio all’Ufficio cantonale della pesca.
Art. 3 Catture speciali

In deroga agli articoli 1–2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a–d e 100 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 2008sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possonoeffettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all’allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.

Art. 4 Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime

Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d’acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.

Art. 5 Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati
  1. Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell’allegato 1 sotto i gradi di protezione 1–4.
  2. Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed europeo secondo l’allegato 1 e del genere della minaccia in loco.
Art. 5a Requisiti per il rilascio della licenza di pesca

Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell’ambito dell’esercizio della pesca.

Art. 5b Protezione degli animali nell’esercizio della pesca
  1. In deroga all’articolo 100 capoverso 2 OPAn, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:
    1. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a , sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;
    2. i pesci catturati da pescatori professionisti se l’uccisione immediata non è possibile per le condizioni meteorologiche sfavorevoli o per la pratica della pesca di massa; in deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera d OPAn, tali pesci possono essere trasportati su ghiaccio o in acqua ghiacciata e devono essere uccisi quanto prima, al più tardi al momento del ritorno in azienda.
  2. I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all’articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente.
  3. In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l’impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca.
  4. In deroga all’articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d’accumulazione i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a . Per i laghi e i bacini d’accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.
Art. 5c Lotta contro le epizoozie

I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribuisca alla diffusione di epizoozie.

Art. 5d Disposizione penale

Le infrazioni all’articolo 5b sono punite in applicazione dell’articolo 26 della legge del 16 dicembre 2005sulla protezione degli animali.

Sezione 2: Autorizzazione all’importazione e all’immissione di pesci e gamberi allogeni

Art. 6 Definizioni
  1. Sono considerate d’altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi che non figurano nell’allegato 1.
  2. Sono considerati d’altre regioni:
    1. i pesci e i gamberi che secondo l’allegato 1 sono estinti nel relativo bacino imbrifero;
    2. i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino imbrifero;
    3. i pesci e i gamberi secondo l’allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.
  3. Sono considerati d’acquario i pesci e i gamberi che:
    1. vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione, e
    2. non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.
  4. Per stagni da giardino si intendono piccoli specchi d’acqua artificiali privi di afflusso e deflusso, in cui non sono tenuti pesci e gamberi utilizzati quali pesci o gamberi da esca o da consumo.
  5. Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari.
Art. 7 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

Di regola le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite, se:

  1. si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo l’allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie indigene;
  2. si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
  3. si immettono, come pesci commestibili, pesci di altri Paesi, non menzionati nell’allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione;
  4. si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d’altri Paesi, menzionati nell’allegato 3, in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione.
Art. 8 Esenzione dall’autorizzazione
  1. Possono essere importati senza autorizzazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge:
    1. i pesci e i gamberi morti;
    2. i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce;
    3. i pesci da tenere in stagni da giardino e i pesci d’acquario che non figurano nell’allegato 3.
  2. Possono essere immessi senza autorizzazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge:
    1. in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l’allegato 1, se il luogo d’immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine;
    2. in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l’allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
    3. i pesci secondo l’allegato 2, se il luogo d’immissione si trova all’interno della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;
    4. in stagni da giardino e in acquari, i pesci che non figurano nell’allegato 3.
  3. Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a–c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull’immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine.
Art. 9 Procedura
  1. L’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi è retta dall’articolo 20 dell’ordinanza del 4 settembre 2013sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
  2. Un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) è necessaria per l’immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi o d’altre regioni.
  3. La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all’autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all’Ufficio federale.

Sezione 2a : Misure contro pesci e gamberi alloctoni

Art. 9a
  1. I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l’allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d’acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono.
  2. Per quanto necessario, l’Ufficio federale coordina le misure.

Sezione 2b : Misure per la protezione dei biotopi concernenti impianti esistenti

Art. 9b Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche
  1. I Cantoni pianificano le misure di cui all’articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell’articolo 83b LPAc.
  2. Presentano all’Ufficio federale una pianificazione delle misure secondo la procedura descritta nell’allegato 4.
  3. I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
    1. le parti dell’impianto che incidono sui biotopi della fauna acquatica;
    2. l’esercizio degli impianti, qualora incida sui biotopi della fauna acquatica;
    3. le misure di protezione dei biotopi della fauna acquatica attuate e pianificate, corredate di dati sulla loro efficacia;
    4. le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.
Art. 9c Attuazione delle misure concernenti centrali idroelettriche
  1. Sulla base della pianificazione, l’autorità cantonale dispone le misure di cui all’articolo 10 della legge. Essa può imporre ai detentori delle centrali idroelettriche, la cui pianificazione non contiene ancora informazioni sufficienti sulle misure di risanamento, di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell’attuazione della pianificazione.
  2. Per le centrali idroelettriche le cui misure di risanamento non hanno potuto ancora essere stabilite in via definita nella pianificazione, l’autorità consulta l’Ufficio federale prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento. In vista della domanda di cui all’articolo 30 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017sull’energia (OEn), l’Ufficio federale verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 OEn.
  3. Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate.
  4. I Cantoni si adoperano affinché le misure di cui all’articolo 10 della legge vengano attuate entro il 31 dicembre 2030.

Sezione 3: Studi di base e promovimento della pesca

Art. 10 Studi di base
  1. I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d’acqua nei quali vivono pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1–3.
  2. Comunicano all’Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di immissioni di pesci e di gamberi dell’anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo:
    1. laghi e corsi d’acqua;
    2. specie di pesci e di gamberi;
    3. pesca professionale e pesca con la lenza.
  3. Inoltre comunicano all’Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi, nonché delle misure adottate secondo l’articolo 9a .
Art. 11 Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi
  1. Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell’ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all’Ufficio federale i dati seguenti:
    1. lo scopo della marcatura;
    2. il tipo di marcatura;
    3. il numero di animali che si vuole marcare;
    4. i contrassegni in caso di marcatura individuale;
    5. l’inizio e la durata del rilevamento;
    6. le modalità di valutazione dei risultati.
  2. L’Ufficio federale emana d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 16 dicembre 2005sulla protezione degli animali.
  3. Possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua in cui l’ondulazione residua non supera il 10 per cento della tensione espressa come media aritmetica.
Art. 12 Aiuti finanziari
  1. Sono concessi sussidi federali per:
    1. interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi;
    2. progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;
    3. indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;
    4. l’informazione dell’intera popolazione o di un’intera regione linguistica.
  2. Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:
    1. 40 per cento per l’adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca;
    2. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o hanno carattere di progetti pilota;
    3. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.
  3. La Confederazione non concede sussidi:
    1. per progetti che servono prevalentemente all’esercizio della pesca;
    2. se esiste un responsabile che deve farsi carico dei costi.
  4. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull’efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande presentate da terzi devono inoltre essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.
  5. Gli aiuti finanziari sono concessi dall’Ufficio federale.

Sezione 4: Acque internazionali

Art. 13 Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali
  1. Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l’articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è rappresentata come segue: a. Lago Lemano: nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona da essi nominata; b. Doubs: nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata; c. Lago Superiore di Costanza: nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e Turgovia, da una persona da essi nominata; d. Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre: 1. da una persona nominata dalla Confederazione, 2. nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre persone secondo il § 33 dell’Accordo: e. Alto Reno: 1. da una persona nominata dalla Confederazione, 2. nella Commissione sulla pesca nell’Alto Reno, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una persona da essi nominata, 3. nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau, da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal Cantone Sciaffusa; f. Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa: 1. nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino, 2. nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante della Confederazione.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)nomina il rappresentante della Confederazione e comunica la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.
  3. Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.
  4. Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se esistono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere circa il voto.
Art. 14 Approvazione ed emanazione di disposizioni
  1. Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e delle disposizioni d’esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.
  2. La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l’approvato piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il Cantone Ticino le approvate disposizioni d’esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.
  3. Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l’applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.
  4. Per quanto riguarda l’Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per l’applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.
  5. Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti l’emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai Cantoni.
Art. 15 Applicazione del diritto federale

La legge e la presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicano gli accordi sulla pesca e le loro disposizioni d’esecuzione.

Art. 16
Art. 17 Disposizioni penali
  1. Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni d’esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo l’articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.
  2. Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 4a : Esecuzione

Art. 17a Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione
  1. I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
  2. Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
  3. Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.
  4. Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la pesca, le autorità federali consultano l’Ufficio federale.
  5. Il Dipartimento vigila sull’esecuzione degli accordi sulla pesca.
  6. L’Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.
Art. 17b Informazione
  1. L’Ufficio federale informa e pubblica rapporti sull’importanza e sullo stato delle acque ittiche nonché sulla gestione e sulla minaccia delle popolazioni di pesci e gamberi se sussiste un interesse nazionale. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari.
  2. I Cantoni informano sull’importanza e sullo stato delle acque ittiche sul loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate a favore dei pesci e dei gamberi e sulla relativa efficacia.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente
  1. Sono abrogate:
    1. l’ordinanza dell’8 dicembre 1975concernente la legge federale sulla pesca;
    2. l’ordinanza del 27 settembre 1976concernente l’immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere;
    3. l’ordinanza dell’11 novembre 1976del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti;
    4. l’ordinanza del 7 novembre 1977del DFI sulla pesca elettrica.
Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Allegato 1(art. 2a , 5, 5b , 6–8)

Specie indigene di pesci e di gamberi

Nome italiano/localeNome scientificoBacini imbriferi naturaliGrado di protezioneb
Acipenseridae:
Storione comuneAcipenser sturioAlto Reno0, S
Anguillidae:
AnguillaAnguilla anguillaReno, Rodano, Doubs, Ticino1
Blenniidae:
CagnettaSalaria fluviatilisTicino3, E
Clupeidae:
AgoneAlosa agoneTicino3, E
AlosaAlosa alosaAlto Reno0, E
CheppiaAlosa fallaxTicinoDI, E
Cobitidae:
Cobite italianoCobitis bilineataTicino2
Cobite comuneCobitis taeniaRenoDI, E
Cobite di stagnoMisgurnus fossilisReno (Regione di Basilea)0, E
Cobite mascheratoSabanejewia larvataTicino1
Coregonidae:
Coregone (tutti i taxa)Coregonus spp.Specifico a ogni lago4, E
Cottidae:
ScazzoneCottus gobioReno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn4
Cyprinidae:
Abramide comuneAbramis bramaReno, Rodano, DoubsNM
Alburno di fiumeAlburnoides bipunctatusReno, Rodano, Doubs3, E
AlburnoAlburnus alburnusReno, Rodano, DoubsNM
AlborellaAlburnus arborellaTicino1, E
Barbo comuneBarbus barbusReno, Rodano, Doubs4
Barbo caninoBarbus caninusTicino3
BarboBarbus plebejusTicino3, E
BliccaBlicca bjoerknaReno4
NasoChondrostoma nasusReno1, E
SavettaChondrostoma soettaTicino1, E
CarpaCyprinus carpioReno, Rodano, Doubs, Ticino4
GobioneGobio gobioReno, Rodano, Doubs, TicinoNM
Gobione del DanubioGobio obtusirostrisLago di CostanzaDI
Alburno di HeckelLeucaspius delineatusReno3, E
LeuciscoLeuciscus leuciscusReno, Rodano, DoubsNM
Naso occidentaleParachondrostoma toxostomaDoubs1, E
Sanguinerola italianaPhoxinus lumaireulTicino3
SanguinerolaPhoxinus phoxinusReno, Rodano, Doubs, InnNM
Rodeo amaroRhodeus amarusReno2, E
Gobione italianoRomanogobio benacensisTicinoDI
TriottoRutilus aulaTicino1
PigoRutilus pigusTicino1, E
GardonRutilus rutilusReno, Rodano, DoubsNM
ScardolaScardinius erythrophthalmusReno, Rodano, Doubs, InnNM
Scardola italianaScardinius hesperidicusTicino3
CavedanoSqualius cephalusReno, Rodano, DoubsNM
Cavedano italianoSqualius squalusTicino3
StrigioneTelestes muticellusTicino4, E
VaironeTelestes souffiaReno, Rodano, Doubs3, E
TincaTinca tincaReno, Rodano, Doubs, Ticino, InnNM
Esocidae:
Luccio cisalpinoEsox cisalpinusTicinoDI
LuccioEsox luciusReno, Rodano, Doubs, Ticino, InnNM
Gasterosteidae:
SpinarelloGasterosteus gymnurusReno (Regione di Basilea), Lago Maggiore4
Gobiidae:
GhiozzoPadogobius bonelliTicino2, E
Lotidae:
BottatriceLota lotaReno, Rodano, TicinoNM
Nemacheilidae:
Cobite barbatelloBarbatula barbatulaReno, Rodano, Doubs, Inn4
Percidae:
AcerinaGymnocephalus cernuaReno, RodanoNM
Pesce persicoPerca fluviatilisReno, Rodano, Doubs, Ticino, InnNM
ApronZingel asperDoubs1, S
Petromyzontidae:
Lampreda di fiumeLampetra fluviatilisAlto Reno0, E
Lampreda comuneLampetra planeriReno, Doubs2, E
Piccola lampredaLampetra zanandreaiTicino1, E
Lampreda di marePetromyzon marinusAlto Reno0
Salmonidae:
Salmone del DanubioHucho huchoInn0, E
Trota adriaticaSalmo cenerinusTicino1
Trota del DanubioSalmo labraxInn1
Trota marmorataSalmo marmoratusTicino1
Trota del DoubsSalmo rhodanensisDoubs2
SalmoneSalmo salarAlto Reno0, E
Trota atlantica
Trota di ruscelloSalmo truttaReno, Rodano, Inn4
Trota di fiumeSalmo truttaSpecifico a ogni grande corso d’acqua2
Trota di lagoSalmo truttaSpecifico a ogni lago2
Trota di mareSalmo truttaReno0
Salmerino jaunetSalvelinus neocomensisLago di Neuchâtel0
TiefseesaiblingSalvelinus profundusLago di Costanza1
Salmerino alpinoSalvelinus umblaSpecifico a ogni lago3
Siluridae:
SiluroSilurus glanisAlto Reno, Aare, laghi del Giura, Lago di CostanzaNM, E
Thymallidae:
Temolo adriaticoThymallus aelianiTicino1
TemoloThymallus thymallusReno, Rodano, Doubs, Inn2, E
Astacidae:
Gambero europeo o gambero dai piedi rossiAstacus astacusReno, Rodano, Doubs, Inn3, E
Gambero italianoAustropotamobius italicusReno, Rodano, Ticino1
Gambero di fiume o gambero dai piedi bianchiAustropotamobius pallipesReno, Rodano, Doubs, Ticino2, E
Gambero di torrenteAustropotamobius torrentiumReno2, E
a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell’Adda e dell’Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino».
b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, DI = dati insufficienti, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.Allegato 2(art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l’autorizzazione per l’immissione, se il loro luogo d’immissione si trova all’interno della regione di immissione autorizzata

Nome italianoNome scientificoRegione di immissione autorizzata
Trota irideaOncorhynchus mykissImpianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d’accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca
Trota di lago canadeseSalvelinus namaycushImpianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d’accumulazione alpini
Salmerino di fonteSalvelinus fontinalisImpianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora
Lucioperca, sandraSander luciopercaImpianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora
Carpa a specchio e varietà d’allevamento similiCyprinus carpio
(varietà d’allevamento)
Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali
CarassioCarassius carassiusImpianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali
Carassio doratoCarassius auratusImpianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali
Carassio gibelioCarassius gibelioImpianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali
IdoLeuciscus idus
(varietà d’allevamento)
Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna

Nome italianoNome scientifico
UmbridiUmbra spp*.*
PseudorasboraPseudorasbora parva
Carpa erbivoraCtenopharyngodon idella
Carpa argentataHypophthalmichthys molitrix
Carpa testa grossa, carpa marmorataAristichthys nobilis
Pesce gattoAmeiurus spp.
Persico soleLepomis gibbosus
Persico trota a bocca grandeMicropterus salmoides
Persico trota di DolomieuMicropterus dolomieu
Gobide sp.Neogobius melanostomus
Gobide sp.Neogobius kessleri
Gobide sp.Neogobius fluviatilis
Gobide sp.Neogobius gymnotrachelus
Gobide sp.Proterorhinus semilunaris
Gamberi, senza il gambero europeo, il gambero di fiume e il gambero di torrenteReptantia senzaAstacus astacus, Austro potamobius pallipes eAustropotamobius torrentium

Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche esistenti

1Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all’Ufficio federale un rapporto intermedio contenente:

  1. un elenco delle centrali idroelettriche esistenti e dei relativi impianti accessori situati lungo i corsi d’acqua favorevoli allo sviluppo della fauna ittica;
  2. dati riguardanti gli impianti che pregiudicano in maniera rilevante la risalita o la discesa dei pesci;
  3. indicazioni sulla presunta necessità di adottare misure di risanamento in funzione delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi.2Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all’Ufficio federale la pianificazione definitiva contenente:
  4. un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure secondo l’articolo 10 della legge, con indicazione delle misure da adottare e dei termini entro cui esse devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento;
  5. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento tra di loro nonché con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate;
  6. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire in via definitiva le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e, all’occorrenza, quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze. Sussistono circostanze particolari in particolare se più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile e se non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singola centrale vi abbia contribuito.

Zitiert in

Decisioni

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