519.1
Ordinanza
sul personale per gli impieghi di truppe
destinate a proteggere persone e oggetti all’estero
(OPers-POE)
del 6 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2018)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- il rapporto di lavoro del personale impiegato nel quadro di un servizio d’appoggio all’estero per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione secondo l’articolo 69 capoverso 2 LM;
- la preparazione degli impieghi;
- le competenze e le responsabilità.
Art. 2 Diritto applicabile
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 2001sul personale federale (OPers) e dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003concernente il personale militare.
Art. 3 Impieghi
- Gli impieghi hanno lo scopo di salvaguardare interessi svizzeri all’estero.
- Gli impieghi sono effettuati in tenuta militare. Il Consiglio federale può ordinare che un impiego sia effettuato in abiti civili.
- Il personale non può farsi accompagnare dai famigliari durante l’impiego. Non sono possibili ricongiungimenti famigliari.
Art. 4 Competenze
- Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è l’organo competente per le decisioni del datore di lavoro e per l’assistenza alla truppa.
- Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e partecipa al trattamento delle questioni relative al diritto internazionale e alla situazione internazionale.
Sezione 2: Preparazione degli impieghi
Art. 5 Documenti di viaggio e di legittimazione
Il DDPS, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.
Art. 6 Conferimento di grado per una determinata durata
Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordinanza del 22 novembre 2017concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 7 Visita medica
- Prima dell’impiego, la persona interessata deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi a visite mediche nonché a trattamenti profilattici e terapeutici.
- Il servizio del DDPS competente per la condotta dell’impiego decide se una persona già sottoposta a visita medica o a trattamenti debba sottoporsi a ulteriori visite mediche.
Sezione 3: Inizio del rapporto di lavoro
Art.8
- Il personale è assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata.
- I rapporti di lavoro di impiegati della Confederazione sono mantenuti per la durata dell’impiego. Gli accordi specifici all’impiego sono disciplinati in un complemento al contratto di lavoro.
Sezione 4: Stipendio e supplementi di stipendio
Art. 9 Stipendio
- Gli impiegati della Confederazione mantengono il rispettivo stipendio convenuto mediante contratto di lavoro.
- Nella definizione dello stipendio in caso di nuova assunzione sono considerate la prevista funzione, la formazione, l’esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché la situazione sul mercato del lavoro.
Art. 10 Indennità di funzione
- Un’indennità di funzione può essere versata a una persona che adempie compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore.
- L’indennità di funzione non può superare la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro o lo stipendio individuale e l’importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.
Art. 11 Indennità d’impiego
- Per ogni impiego è corrisposta un’indennità di al massimo 110 franchi al giorno.
- Essa costituisce un indennizzo per condizioni d’impiego particolari, quali disponibilità permanente, isolamento, clima e privazioni, una compensazione per elevati rischi per la vita e l’integrità fisica nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l’impiego.
- Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto.
- Previa consultazione del DFAE, il DDPS stabilisce l’importo dell’indennità d’impiego.
Sezione 5: Prestazioni sociali
Art. 12 Cassa pensioni
- Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 2007per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
- A prescindere dalla durata dell’impiego, il guadagno assicurato è ridefinito se lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisce una modifica a causa dell’impiego.
Art. 13 Assicurazione
- Il personale è assicurato contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare.
- Il DDPS coordina, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la conclusione di eventuali adeguate assicurazioni complementari per i rischi connessi alle spese di cura, all’invalidità e al decesso non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.
Sezione 6: Orario di lavoro, vacanze, congedi
Art. 14 Orario di lavoro
L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio è stabilito nel luogo d’impiego dalla direzione dell’impiego.
Art. 15 Vacanze
- Per la durata dell’impiego, il personale ha diritto a sei settimane di vacanza l’anno. Se le circostanze lo consentono, il DDPS può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età.
- Con tale diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante un congedo pagato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.
- Le vacanze vanno prese durante l’impiego. Se ciò non è possibile per motivi d’esercizio, le vacanze sono:
- computate sul rispettivo saldo attivo dei giorni di vacanza nel caso di impiegati della Confederazione;
- pagate in contanti al termine dell’impiego nel caso del rimanente personale.
- Nel caso degli impiegati della Confederazione, il diritto alle vacanze risultante dal rapporto di lavoro originario è ridotto proporzionalmente alla durata dell’impiego.
Art. 16 Congedi
Oltre ai diritti risultanti dalla LPers e dall’OPers, in via supplementare il personale ha diritto al massimo a un giorno di lavoro rispettivamente prima dell’inizio e al termine dell’impiego.
Sezione 7: Altre prestazioni del datore di lavoro
Art. 17 Equipaggiamento personale
- La direzione dell’impiego determina l’equipaggiamento messo a disposizione del personale dalla Confederazione.
- Essa ne organizza il trasporto e se ne assume le spese.
Art. 18 Spese di viaggio
- Il DDPS assume le spese di viaggio. Tali spese sono calcolate secondo gli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001concernente l’ordinanza sul personale federale.
- Il DDPS non assume spese di viaggio se sussiste una possibilità di trasporto gratuita.
Art. 19 Trasporto degli effetti personali
- A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce.
- Il DDPS organizza il trasporto e assume le relative spese.
- Il DDPS determina il peso massimo degli effetti personali.
Art. 20 Vitto e alloggio
- La direzione dell’impiego garantisce l’alloggio e la sussistenza.
- La direzione dell’impiego assume le relative spese.
Art. 21 Altre indennità
Se, durante l’impiego, vengono danneggiati, rubati o persi oggetti appartenenti a un membro del personale, senza colpa dell’interessato, il DDPS è autorizzato a versare un’indennità di 5000 franchi al massimo se il danno non è coperto dall’assicurazione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi.
Sezione 8: Obblighi del personale
Art. 22 Responsabilità
Per le persone attive in un impiego militare, la responsabilità per danni e la responsabilità penale sono rette dalla LM e dal codice penale militare del 13 giugno 1927.
Art. 23 Segreto d’ufficio
- Al personale che partecipa a un impiego è vietato divulgare esperienze di servizio.
- D’intesa con il DFAE, il DDPS può autorizzare persone che partecipano o hanno partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Nel quadro dell’autorizzazione e della divulgazione devono essere salvaguardati gli interessi della Confederazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell’impiego.
- Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari risultanti dalla violazione del segreto d’ufficio.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 24 Disposizioni transitorie
I rapporti di lavoro che concernono un servizio d’appoggio all’estero per la protezione di persone e oggetti degni di particolare protezione e che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono immutati sino alla loro scadenza. In caso di rinnovo, il loro contenuto è retto dalla presente ordinanza.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.