Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
27.03.2024
In Kraft seit
01.05.2024
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

641.811

Ordinanza
concernente la tassa sul traffico pesante

(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

del 27 marzo 2024 (Stato 1° gennaio 2026)

Titolo primo: Oggetto della tassa e base di calcolo

Capitolo 1: Oggetto della tassa

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto della tassa

(art. 3 LTTP)

Sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante (tassa) i seguenti autoveicoli di trasporto e rimorchi di trasporto ai sensi degli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 1995concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), a condizione che il loro peso totale secondo l’articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t:

  1. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
  2. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
  3. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
  4. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
  5. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
  6. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–3 OETV);
  7. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);
  8. gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
  9. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
  10. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV);
  11. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
  12. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
  13. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).
Art. 2 Veicoli esentati dalla tassa

(art. 4 cpv. 1 LTTP)

  1. I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa:
    1. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
    2. i veicoli:
    1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o 2. noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 46 capoversi 1 e 2 e 49–53 della legge federale del 20 dicembre 2019sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l’articolo 45 dell’ordinanza dell’11 novembre 2020sulla protezione civile; c. i veicoli della polizia, della dogana, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze; d. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito di una concessione secondo l’ordinanza del 4 novembre 2009sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio; e. i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 dell’ordinanza del 13 novembre 1962sulle norme della circolazione); f. i veicoli muniti di una licenza temporanea svizzera (art. 20–21 dell’ordinanza del 20 novembre 1959sull’assicurazione dei veicoli, OAV); g. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di una licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali svizzere (art. 22–26 OAV); h. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla tassa forfettaria (art. 3), se il veicolo da sostituire rientra nella medesima categoria di tassa secondo l’articolo 3; i. i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell’ordinanza del 28 settembre 2007sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l’autorità competente; j. i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione; k. i veicoli a motore a propulsione elettrica (art. 51 OETV); l. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi; m. i veicoli cingolati (art. 26 OETV); n. gli assi di trasporto; o. i veicoli per invalidi esenti da dazio secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 1° novembre 2006sulle dogane.
  2. Su domanda, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre esenzioni dalla tassa in casi specifici, in particolare in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica.
Art. 3 Tassa forfettaria

(art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP)

  1. Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a:| | franchi | | --- | --- | | a. per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d’un peso totale eccedente 3,5 t | 650 | | b. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t | 2200 | | c. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t | 3300 | | d. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t | 4400 | | e. per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t | 5000 | | f. per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale | 11 | | g. per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale | 8 |

  2. Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:| | franchi | | --- | --- | | a. per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile | 22 | | b. per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile | 11 |

  3. Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all’esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a:

    1. 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
    2. 70 franchi per gli altri veicoli.
  4. In singoli casi l’UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli.

Sezione 2: Passaggio del confine

Art. 4

I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i valichi designati dall’UDSC.

Capitolo 2: Base di calcolo

Sezione 1: Peso determinante

(art. 6 cpv. 1 e 2 LTTP)

Art. 5 Principio
  1. Per il calcolo della tassa commisurata alle prestazioni fa stato il peso totale massimo autorizzato indicato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero sulla circolazione stradale.
  2. Per i seguenti veicoli fa stato il peso indicato qui appresso:
    1. per gli autoarticolati immatricolati come unità: il peso totale massimo autorizzato dell’unità indicato nella licenza di circolazione;
    2. per gli autoarticolati con trattore a sella e semirimorchio immatricolati separatamente: la somma dei seguenti pesi indicati nella licenza di circolazione: peso a vuoto del trattore a sella e peso totale massimo autorizzato del semirimorchio; se è assoggettato alla tassa solo il semirimorchio, fa stato solo il peso totale di quest’ultimo;
    3. per altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa diverse da quelle previste alla lettera b: la somma dei seguenti pesi indicati nella licenza di circolazione: peso totale massimo autorizzato del veicolo a motore e peso totale massimo autorizzato del rimorchio;
    4. per le combinazioni di due veicoli per le quali i chilometri percorsi sono determinati manualmente e per i veicoli immatricolati sotto diversi generi di veicolo o diverse forme di carrozzeria: il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione.
Art. 6 Limitazione del peso determinante
  1. Se nei casi secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettere b e c il peso determinante è superiore al peso totale massimo autorizzato, il peso determinante è il peso totale del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV).
  2. Se solo il semirimorchio è assoggettato alla tassa, nel caso di autoarticolati leggeri non immatricolati come unità il peso determinante è il peso totale massimo autorizzato del convoglio meno il peso a vuoto del trattore a sella indicato nella licenza di circolazione.
  3. Il peso determinante è, in ogni caso, di 40 t al massimo.
Art. 7 Autorizzazione per deroghe relative al peso determinante
  1. Su domanda, in casi specifici l’UDSC può fissare un peso determinante diverso da quello secondo l’articolo 5 capoverso 2.
  2. Ciò non deve ridurre la tassa né aumentare i costi di riscossione.

Sezione 2: Tariffa

(art. 6 cpv. 1 e 3 LTTP)

Art. 8 Tariffa applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni
  1. Per i veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:
    1. 3,26 centesimi per la categoria di tassa 1;
    2. 2,82 centesimi per la categoria di tassa 2;
    3. 2,39 centesimi per la categoria di tassa 3.
  2. Per l’assegnazione dei veicoli alle categorie di tassa fa stato l’allegato 1. Se non è possibile provare che un veicolo rientra nella categoria 2 o 3, si applica la categoria di tassa 1.
  3. I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETVe all’ordinanza del 19 giugno 1995concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva classe di emissione diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.

Capitolo 3: Disciplinamenti speciali per veicoli con scopi d’impiego particolari

Sezione 1: Veicoli dei trasporti pubblici

(art. 4 cpv. 1 LTTP)

Art. 9

Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 2 cpv. 1 lett. d), la tassa è riscossa in modo forfettario per i chilometri percorsi fuori da tale traffico. Essa è calcolata in base ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto alla prestazione chilometrica complessiva.

Sezione 2: Trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito

(art. 4 cpv. 1 LTTP)

Art. 10 Agevolazioni
  1. Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento dell’aliquota indicata nella disposizione applicabile a seconda del caso:| a. veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio | art. 3 cpv. 1 lett. f o
    cpv. 2 lett. a o b oppure
    art. 8 cpv. 1 lett. a, b o c | | --- | --- | | b. veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa | art. 8 cpv. 1 lett. a, b o c | | c. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, con i quali vengono trasportati esclusivamente animali da reddito | art. 8 cpv. 1 lett. a, b o c |

  2. Per legname greggio si intendono:

    1. tronchi o legname da sega sotto forma di tronchi, con o senza corteccia, non lavorati, generalmente misurati, d’una lunghezza minima di circa 1 m;
    2. legname industriale e legname per la produzione d’energia, in particolare tronchi non misurati e non lavorati, frammenti, cortecce, tondelli, legname spaccato, ceppi e altri legnami;
    3. cascami di legno industriale e cascami di legno per la produzione d’energia, in particolare frammenti, cortecce, schegge, sciaveri, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, segature e altri cascami di legno.
Art. 11 Condizioni per la concessione delle agevolazioni
  1. Le agevolazioni per i trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito sono concesse se il detentore si impegna, nei confronti dell’UDSC, a utilizzare il veicolo esclusivamente per il rispettivo scopo.
  2. L’impegno è valido dal giorno in cui è fornita la dichiarazione d’impegno. Se le condizioni per l’agevolazione non sono più soddisfatte, il detentore del veicolo deve ritirare la dichiarazione d’impegno.
  3. Una volta al mese (mese civile) il detentore del veicolo può dichiarare di rinunciare per un breve periodo all’agevolazione.
  4. L’impegno e la rinuncia all’agevolazione valgono per giorni civili interi.
  5. Il detentore del veicolo deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rilevanti per l’agevolazione. Su richiesta, deve provare all’UDSC il rispetto dell’impegno.
  6. Se constata che il detentore del veicolo viola l’impegno, l’UDSC non concede più l’agevolazione per il veicolo in questione per un periodo di 12 mesi dalla constatazione.
Art. 12 Restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio
  1. Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio l’UDSC concede, su domanda, una restituzione di 2,10 franchi per m3di legname greggio trasportato. L’importo massimo della restituzione ammonta al massimo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa per veicolo e periodo.
  2. La domanda di restituzione deve essere presentata per ogni veicolo. Va presentata entro un anno dalla fine del periodo di restituzione in cui è avvenuto il trasporto e deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. il numero di telaio per i veicoli svizzeri;
    2. la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità per i veicoli esteri;
    3. il periodo di restituzione;
    4. il volume del legname in metri cubi (m3).
  3. L’UDSC può compensare l’importo della restituzione con la tassa dovuta.
Art. 13 Periodo di restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio

Il periodo di restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio corrisponde:

  1. per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni: al periodo fiscale;
  2. per i veicoli esteri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni: al mese civile;
  3. per i veicoli assoggettati alla tassa forfettaria: al periodo fiscale.
Art. 14 Prova per la restituzione per i veicoli non utilizzati esclusivamente per il trasporto di legname greggio
  1. Il richiedente deve trasmettere all’UDSC, su richiesta, una prova per ogni trasporto di legname greggio per il quale presenta una domanda di restituzione secondo l’articolo 12. L’UDSC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.
  2. Tutti i documenti e giustificativi rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e presentati all’UDSC su richiesta.

Sezione 3: .

Art. 15–19

Titolo secondo: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni

Capitolo 1: Periodo fiscale

(art. 13 LTTP)

Art. 20
  1. Il periodo fiscale per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni corrisponde al mese civile.
  2. Il periodo fiscale per i veicoli esteri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni si fonda sull’articolo 12 capoverso 2 LTTP.

Capitolo 2: Determinazione dei chilometri percorsi

Sezione 1: Principio

(art. 11 cpv. 1 e 2 LTTP)

Art. 21 Determinazione automatizzata dei chilometri percorsi
  1. Per i veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato.
  2. Ciò vale anche per i trattori a sella con un peso totale autorizzato fino a 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
Art. 22 Deroghe alla determinazione automatizzata dei chilometri percorsi
  1. In deroga all’articolo 21, nei seguenti casi i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente:
    1. veicoli a motore esteri che non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l’articolo 23;
    2. veicoli a motore che non possono essere equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l’articolo 23;
    3. veicoli a motore svizzeri che nel momento di cui all’articolo 27 lettera a non sono equipaggiati con un sistema di rilevazione nel veicolo secondo l’articolo 23: fino all’equipaggiamento.
  2. In caso di veicoli a motore con un numero esiguo di chilometri percorsi:
    1. su domanda, i chilometri percorsi possono essere determinati manualmente;
    2. su ordine dell’UDSC, i chilometri percorsi devono essere determinati manualmente.

Sezione 2: Sistemi di rilevazione nel veicolo

Art. 23 Sistemi di rilevazione nel veicolo da utilizzare

(art. 11 cpv. 2 LTTP)

  1. La determinazione automatizzata dei chilometri percorsi deve avvenire mediante un sistema di rilevazione nel veicolo di uno dei seguenti fornitori:
    1. un fornitore di un servizio nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (servizio nazionale di telepedaggio; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall’UDSC;
    2. un fornitore di un servizio europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (servizio europeo di telepedaggio; fornitore del SET) autorizzato dall’UDSC.
  2. L’UDSC pubblica sul suo sito web i nomi del fornitore del NETS incaricato e dei fornitori del NETS e del SET autorizzati.
Art. 24 Requisiti posti al sistema di rilevazione nel veicolo

(art. 11a cpv. 2 LTTP)

Il fornitore di un sistema di rilevazione nel veicolo deve garantire che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:

  1. il sistema deve poter essere attribuito in modo univoco al veicolo a motore;
  2. il sistema deve registrare le posizioni e gli orari (punti di riferimento) necessari alla determinazione dei chilometri percorsi;
  3. i chilometri determinati sulla base dei punti di riferimento possono discostarsi al massimo del quattro per cento dai chilometri effettivamente percorsi;
  4. il sistema deve permettere la rilevazione dei rimorchi trainati.
Art. 25 Consegna gratuita di sistemi di rilevazione nel veicolo
  1. Il fornitore incaricato deve mettere a disposizione dei detentori che lo hanno incaricato di determinare i chilometri percorsi un sistema di rilevazione nel veicolo, gratuitamente per ogni veicolo.
  2. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere che la consegna gratuita dei sistemi di rilevazione nel veicolo sia limitata oppure vincolata a condizioni e alla prestazione di garanzie.

Sezione 3: Obblighi di collaborazione

Art. 26 Collaborazione alla determinazione dei chilometri percorsi

(art. 11 cpv. 1 e 4 LTTP)

  1. La persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché il conducente collabori alla determinazione dei chilometri percorsi. In particolare deve assicurarsi che il conducente:
    1. utilizzi correttamente il sistema di rilevazione nel veicolo durante la corsa oppure, se i chilometri percorsi sono determinati manualmente, effettui la determinazione secondo le prescrizioni;
    2. rilevi correttamente i rimorchi trainati.
  2. Il detentore del veicolo si fa carico dei costi derivanti dall’obbligo di determinare i chilometri percorsi.
Art. 27 Garanzia del funzionamento del sistema di rilevazione nel veicolo

(art. 11 cpv. 1 e 4 LTTP)

Se i chilometri percorsi sono determinati in modo automatizzato, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché il sistema di rilevazione nel veicolo funzioni ininterrottamente a partire:

  1. per i veicoli a motore svizzeri: dalla messa in circolazione;
  2. per i veicoli a motore esteri: dall’entrata nel territorio doganale.
Art. 28 Difetto e guasto al sistema di rilevazione nel veicolo

(art. 11 cpv. 1 e 4 LTTP)

  1. Se i chilometri percorsi sono determinati in modo automatizzato e si verifica un difetto o un guasto al sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve farlo verificare e riparare o sostituire senza indugio.
  2. Se a causa del difetto o guasto i chilometri percorsi non sono determinati in modo automatizzato, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché il conducente determini manualmente i chilometri non registrati.
Art. 29 Concessione dell’accesso al sistema di rilevazione nel veicolo

(art. 11 cpv. 1 e 4 LTTP)

  1. Se i chilometri percorsi sono determinati in modo automatizzato, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve garantire che il fornitore abbia accesso, secondo le proprie direttive, al sistema di rilevazione nel veicolo.
  2. Se non può garantire l’accesso, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché i dati necessari per la dichiarazione vengano trasmessi entro i termini secondo l’articolo 42 all’organo indicato in tale articolo.
Art. 30 Obbligo di dichiarazione dei fornitori del NETS

( art. 11 cpv. 1 LTTP)

Il fornitore del NETS deve trasmettere all’UDSC una dichiarazione giornaliera, conformemente alle prescrizioni tecniche e operative, per i seguenti veicoli a motore:

  1. veicoli a motore che si trovano fuori dal territorio doganale;
  2. veicoli a motore al cui sistema di rilevazione nel veicolo non hanno accesso.

Capitolo 3: Trasmissione delle indicazioni relative ai veicoli a motore esteri e ai veicoli di riserva svizzeri

Art. 31 Trasmissione di indicazioni relative ai veicoli a motore esteri
  1. I detentori di veicoli a motore esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS devono trasmettere all’UDSC le seguenti indicazioni relative al veicolo, prima di incaricare il fornitore del NETS:
    1. il genere di veicolo;
    2. la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità;
    3. il numero di telaio;
    4. il peso a vuoto;
    5. il peso totale massimo autorizzato;
    6. il peso massimo autorizzato del convoglio;
    7. la classe di emissione EURO;
    8. il genere di carburante utilizzato.
  2. Il detentore di un veicolo a motore estero che termina il mandato con il fornitore del NETS deve comunicarlo all’UDSC.
Art. 32 Trasmissione di indicazioni relative ai veicoli di riserva svizzeri

Chi mette a disposizione o possiede un veicolo di riserva svizzero secondo l’articolo 9 capoverso 4 OAVdeve trasmettere all’UDSC le seguenti indicazioni, prima di ogni utilizzo del veicolo:

  1. le indicazioni secondo l’articolo 31 capoverso 1;
  2. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) dell’utente o, se l’utente non dispone di un IDI, il numero di partner commerciale dell’UDSC;
  3. la prevista durata di utilizzo del veicolo.
Art.33 Adeguamento delle indicazioni trasmesse

La persona che ha trasmesso i dati secondo gli articoli 31 o 32 deve provvedere affinché l’UDSC disponga in ogni momento di dati aggiornati.

Capitolo 4: Dichiarazione

(art. 11 cpv. 1 e 11b cpv. 1 lett. d LTTP)

Sezione 1: Dichiarazione in caso di determinazione automatizzata dei chilometri percorsi

Art. 34 Principio

Se i chilometri percorsi sono determinati in modo automatizzato, la dichiarazione (art. 11b cpv. 1 lett. d LTTP) deve essere effettuata per ogni veicolo a motore.

Art. 35 Contenuto della dichiarazione
  1. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. i punti di riferimento secondo il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);
    2. il peso totale massimo autorizzato dell’eventuale rimorchio trainato.
  2. Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS nonché per i veicoli svizzeri la dichiarazione deve contenere, oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, le seguenti indicazioni:
    1. il numero di telaio;
    2. il genere di rimorchio;
    3. il numero d’identificazione del fornitore.
  3. Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del SET la dichiarazione deve contenere, oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, le seguenti indicazioni:
    1. i dati personali del detentore del veicolo secondo la licenza di circolazione;
    2. l’indirizzo del detentore del veicolo secondo la licenza di circolazione;
    3. la lingua di corrispondenza;
    4. il numero account personale («personal account number», numero PAN);
    5. la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità;
    6. il peso a vuoto del veicolo a motore, se il rimorchio non è dichiarato in modo semplificato secondo la procedura prevista dal fornitore;
    7. il peso totale massimo autorizzato;
    8. il peso massimo autorizzato del convoglio;
    9. la classe di emissione EURO;
    10. l’indicazione che si tratta di un veicolo a propulsione elettrica;
    11. l’indicazione che viene trainato un rimorchio, se il rimorchio è dichiarato in modo semplificato;
    12. il genere di rimorchio trainato, se il rimorchio non è dichiarato in modo semplificato secondo la procedura prevista dal fornitore.
Art. 36 Termine per la dichiarazione
  1. La dichiarazione deve essere presentata all’UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini:
    1. per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente;
    2. per i veicoli a motore esteri: dopo l’uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno.
  2. L’UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato.
Art. 37 Consultazione dei dati

I fornitori del NETS devono concedere all’UDSC, su richiesta, la possibilità di consultare i dati necessari per la verifica della dichiarazione.

Sezione 2: Dichiarazione in caso di determinazione manuale dei chilometri percorsi

Art. 38 Principio
  1. Se i chilometri percorsi sono determinati in modo manuale, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve effettuare la dichiarazione per ogni veicolo a motore.
  2. Una dichiarazione deve essere presentata anche per i veicoli a propulsione elettrica per il trasporto di merci.
Art. 39 Contenuto della dichiarazione per veicoli svizzeri

Per i veicoli svizzeri la dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il numero di telaio;
  2. la data della corsa;
  3. il motivo della determinazione manuale;
  4. il numero di chilometri percorsi o i punti di riferimento registrati;
  5. il genere di rimorchio per il rimorchio trainato con il peso totale massimo autorizzato più elevato;
  6. il peso determinante per il veicolo a motore e il rimorchio trainato con il peso totale massimo autorizzato più elevato.
Art.40 Contenuto della dichiarazione per veicoli esteri
  1. Per i veicoli esteri deve essere presentata una dichiarazione prima dell’entrata nel territorio doganale e al momento dell’uscita dallo stesso.
  2. La dichiarazione prima dell’entrata nel territorio doganale deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità;
    2. il peso determinante al momento dell’entrata;
    3. la classe di emissione EURO o l’indicazione che si tratta di un veicolo a propulsione elettrica;
    4. il numero di chilometri che saranno presumibilmente percorsi nel territorio doganale;
    5. la data dell’entrata nel territorio doganale e la prevista data dell’uscita dallo stesso;
    6. il motivo della determinazione manuale;
    7. il mezzo di pagamento se la dichiarazione riguarda un veicolo assoggettato alla tassa.
  3. La dichiarazione al momento dell’uscita dal territorio doganale deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità secondo la dichiarazione prima dell’entrata;
    2. il peso determinante al momento dell’uscita dal territorio doganale;
    3. il numero di chilometri percorsi o i punti di riferimento registrati.
Art. 41 Termine per la dichiarazione
  1. Per i veicoli svizzeri la dichiarazione deve essere presentata giornalmente alla fine della corsa.
  2. Per i veicoli esteri valgono i seguenti termini:
    1. per la dichiarazione secondo l’articolo 40 capoverso 2: prima dell’entrata nel territorio doganale;
    2. per la dichiarazione secondo l’articolo 40 capoverso 3:
    1. in caso di pagamento senza contanti: al più tardi cinque giorni dopo l’uscita dal territorio doganale, 2. in caso di pagamento in contanti: al momento dell’uscita dal territorio doganale.
Art. 42 Dichiarazione in caso di guasto o difetto al sistema di rilevazione nel veicolo

In caso di guasto o difetto al sistema di rilevazione nel veicolo (art. 28) la persona assoggettata al pagamento della tassa deve trasmettere i chilometri determinati manualmente e le indicazioni relative ai rimorchi trainati (art. 39 lett. e ed f nonché 40) entro i seguenti termini:

  1. per i veicoli a motore con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS: al fornitore del NETS entro cinque giorni lavorativi dal difetto o guasto;
  2. per i veicoli a motore con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del SET:

1. veicoli a motore svizzeri: all’UDSC entro cinque giorni lavorativi dal difetto o guasto,

2. veicoli a motore esteri: all’UDSC entro cinque giorni dall’uscita dal territorio doganale.

Sezione 3: Correzione della dichiarazione

Art. 43

I dati rilevati ai fini della dichiarazione possono essere corretti fino al momento in cui la dichiarazione diventa vincolante.

Sezione 4: Carattere vincolante della dichiarazione

Art. 44
  1. Se i chilometri sono determinati in modo automatizzato, la dichiarazione diventa vincolante:
    1. per i veicoli a motore con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS: dieci giorni dopo la scadenza del termine di dichiarazione;
    2. per i veicoli a motore con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del SET: alle ore 23.59 del giorno della presentazione.
  2. Se i chilometri sono determinati manualmente nei casi secondo l’articolo 22, la dichiarazione diventa vincolante:
    1. per i veicoli a motore svizzeri: cinque giorni dopo la scadenza del termine di dichiarazione;
    2. per i veicoli a motore esteri, nei casi in cui il pagamento avviene senza contanti:
    1. dichiarazione prima dell’entrata nel territorio doganale: al momento dell’entrata nel territorio doganale, 2. dichiarazione al momento dell’uscita dal territorio doganale: con la scadenza del termine di dichiarazione secondo l’articolo 41 capoverso 2 lettera b; c. per i veicoli a motore esteri, nei casi in cui il pagamento avviene in contanti: 1. dichiarazione prima dell’entrata nel territorio doganale: con il pagamento della tassa all’entrata nel territorio doganale, 2. dichiarazione al momento dell’uscita dal territorio doganale: con l’uscita dal territorio doganale.
  3. Se i chilometri sono determinati manualmente a causa di un guasto o difetto al sistema di rilevazione nel veicolo (art. 28 cpv. 2), la dichiarazione diventa vincolante:
    1. per i veicoli a motore con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS: cinque giorni dopo la scadenza del termine di dichiarazione;
    2. per i veicoli a motore con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del SET: alla scadenza del termine di dichiarazione.

Capitolo 5: Disciplinamenti speciali per veicoli esentati dalla tassa

Sezione 1: Determinazione dei chilometri percorsi e dichiarazione per i veicoli a motore a propulsione elettrica per il trasporto di merci

Art.45
  1. L’obbligo di determinazione dei chilometri percorsi e di dichiarazione vale anche per i veicoli a motore a propulsione elettrica per il trasporto di merci (art. 2 cpv. 1 lett. k).
  2. I chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatizzato. Nei casi secondo l’articolo 22 la determinazione avviene in modo manuale.

Sezione 2: Obbligo di dichiarazione per i veicoli esteri esentati dalla tassa

Art. 46

Per i veicoli a motore esteri a propulsione elettrica per il trasporto di persone (art. 2 cpv. 1 lett. k) e per i veicoli a motore esteri secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere d–g, i–k ed o nonché capoverso 2 i seguenti dati devono essere trasmessi all’UDSC prima dell’entrata:

  1. la targa di controllo con la sigla distintiva di nazionalità;
  2. la data dell’entrata nel territorio doganale e la prevista data dell’uscita dallo stesso.

Capitolo 6: Determinazione e riscossione della tassa

Sezione 1: Determinazione della tassa

Art. 47 Decisione d’imposizione
  1. L’UDSC determina la tassa commisurata alle prestazioni sulla base della dichiarazione.
  2. Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS nonché per i veicoli svizzeri l’UDSC riunisce le tasse determinate per ogni veicolo in una decisione mensile.
  3. La decisione d’imposizione è notificata alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del SET la decisione d’imposizione è notificata al fornitore.
  4. La notifica avviene per via elettronica, a condizione che il destinatario della decisione vi abbia previamente acconsentito.
Art. 48 Decisione d’imposizione per i veicoli esteri con determinazione manuale dei chilometri percorsi
  1. Per i veicoli esteri per i quali i chilometri percorsi sono determinati manualmente, ai fini della determinazione della tassa commisurata alle prestazioni fanno stato i seguenti dati relativi al peso determinante e al numero di chilometri percorsi:
    1. il peso determinante secondo l’articolo 40 capoverso 2 lettera b o capoverso 3 lettera b più elevato;
    2. il numero di chilometri percorsi o i punti di riferimento registrati all’uscita dal territorio doganale (art. 40 cpv. 3 lett. c).
  2. Per i veicoli secondo il capoverso 1 l’UDSC rilascia una quietanza dopo il pagamento della tassa. Questa serve da prova del pagamento. Una decisione d’imposizione viene notificata se la persona assoggettata al pagamento della tassa la richiede entro 30 giorni dal rilascio della quietanza.
Art. 49 Base per la determinazione in caso di dichiarazione lacunosa

(art. 11 cpv. 3 LTTP)

  1. Se la dichiarazione è lacunosa, l’UDSC determina il numero di chilometri percorsi in modo automatizzato mediante gli impianti di controllo stazionari e mobili nonché i metodi di routing.
  2. I metodi di routing prendono in considerazione il percorso più breve adatto al traffico pesante.
  3. Al percorso più breve adatto al traffico pesante è aggiunto un supplemento dipendente dalla velocità media del veicolo. Il supplemento corrisponde a quanto segue:
    1. per una velocità media superiore a 45 km all’ora: 0 per cento;
    2. per una velocità media superiore a 35 e fino a 45 km all’ora: 25 per cento;
    3. per una velocità media superiore a 25 e fino a 35 km all’ora: 50 per cento;
    4. per una velocità media superiore a 15 e fino a 25 km all’ora: 75 per cento;
    5. per una velocità media inferiore a 15 km all’ora: 100 per cento.
Art. 50 Base per la determinazione in caso di dichiarazione errata del rimorchio trainato

(art. 11 cpv. 3 LTTP) Se l’UDSC constata che un rimorchio trainato non è stato rilevato correttamente nella dichiarazione, la tassa per il convoglio è determinata sulla base del peso totale massimo autorizzato del convoglio.

Art. 51 Base per la determinazione in mancanza di dichiarazione

(art. 11 cpv. 3 LTTP)

  1. Se la dichiarazione manca o se l’UDSC è a conoscenza del fatto che un veicolo assoggettato alla tassa commisurata alle prestazioni ha circolato nel territorio doganale senza che sia stata presentata una dichiarazione, la tassa è determinata sulla base dei seguenti dati: a. il numero di chilometri percorsi: 1. se gli impianti di controllo non hanno registrato alcun passaggio: 300 km al giorno, 2. se uno o più impianti di controllo hanno registrato un passaggio: i chilometri percorsi determinati secondo l’articolo 49; b. il peso determinante: 1. per i veicoli che non possono trainare rimorchi: il peso totale, 2. per i veicoli che possono trainare rimorchi: il peso totale del convoglio.
  2. Se l’UDSC dispone di indizi che fanno supporre che 300 km al giorno sono troppo pochi, il numero di chilometri percorsi è determinato d’ufficio, entro i limiti del potere di apprezzamento.

Sezione 2: Riscossione della tassa

Art. 52 Fatturazione
  1. L’UDSC può fatturare la tassa commisurata alle prestazioni su base periodica. La fatturazione avviene almeno una volta al mese.
  2. L’UDSC fattura al fornitore del SET la somma di tutte le tasse relative ai veicoli esteri che ricorrono ai suoi servizi. La fatturazione avviene al massimo una volta alla settimana.
  3. Il termine di pagamento è di 60 giorni dalla fatturazione. Per i fornitori del SET il termine è di 30 giorni.
Art. 53 Garanzia

(art. 14 LTTP)

  1. L’UDSC può esigere una garanzia a copertura di tasse, interessi e costi, compresi quelli che non sono ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, se:
    1. il pagamento è a rischio;
    2. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il pagamento della tassa e di eventuali interessi.
  2. Nella decisione di richiesta di garanzia devono essere indicati il motivo giuridico della garanzia, l’importo da garantire e l’ufficio incaricato di ricevere la garanzia; la decisione vale come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento.
  3. Il ricorso contro le decisioni di richiesta di garanzia è retto dall’articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.
Art. 54 Pagamenti anticipati e garanzie per veicoli con determinazione manuale dei chilometri percorsi
  1. Per i veicoli per i quali i chilometri percorsi sono determinati manualmente l’UDSC può:
    1. richiedere pagamenti anticipati o garanzie;
    2. riscuotere la tassa in importi parziali.
  2. Se richiede pagamenti anticipati o garanzie, l’UDSC restituisce gli importi riscossi in eccesso, su domanda della persona assoggettata al pagamento della tassa.
Art. 55 Rischio legato all’incasso dei fornitori del SET in caso di veicoli esteri

Per i veicoli esteri con un sistema di rilevazione di un fornitore del SET il rischio che la persona assoggettata al pagamento della tassa non paghi la tassa è assunto dal fornitore del SET.

Titolo terzo: Fornitori del NETS e del SET

Capitolo 1: Autorizzazione

(art. 11a cpv. 2 LTTP)

Art. 56 Domanda di autorizzazione
  1. Chi vuole ottenere dall’UDSC un’autorizzazione come fornitore del NETS o del SET deve presentare una domanda all’UDSC.
  2. La domanda deve contenere i documenti con i quali il richiedente:
    1. prova che soddisfa le condizioni formali;
    2. rende verosimile di essere in grado di:
    1. soddisfare in modo duraturo le prescrizioni tecniche e operative stabilite dall’UDSC sulla base dell’articolo 11a capoverso 4 LTTP, e 2. mettere a disposizione un sistema di rilevazione nel veicolo che soddisfa i requisiti secondo l’articolo 24.
Art. 57 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

L’UDSC rilascia l’autorizzazione a un richiedente se questo:

  1. soddisfa le condizioni formali;
  2. supera tutte le fasi di verifica della procedura di autorizzazione.
Art. 58 Condizioni formali

Il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni formali:

  1. ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Svizzera;
  2. dispone di:

1. un piano aziendale,

2. un sistema di garanzia della qualità,

3. un piano di gestione dei rischi,

4. un piano d’emergenza,

5. un piano di attuazione per soddisfare le prescrizioni tecniche e operative;

c. dispone di un recapito in Svizzera.

Art. 59 Fasi di verifica della procedura di autorizzazione e costi
  1. La procedura di autorizzazione comprende le seguenti quattro fasi di verifica consecutive:
    1. fase 1: verifica relativa alla soddisfazione delle condizioni formali e alla completezza, chiarezza e comprensibilità del contenuto della documentazione presentata;
    2. fase 2: verifica della possibilità di soddisfare le prescrizioni tecniche e operative stabilite dall’UDSC sulla base dell’articolo 11a capoverso 4 LTTP per le interfacce tra il sistema del fornitore e il sistema d’informazione dell’UDSC;
    3. fase 3: svolgimento di un test di funzionamento con il quale verificare, mediante corse e scenari di prova predefiniti, se le prescrizioni tecniche e operative poste al sistema di rilevazione nel veicolo sono soddisfatte;
    4. fase 4: svolgimento di un progetto pilota con il quale verificare se tutte le prescrizioni tecniche e operative sono soddisfatte e se in condizioni reali il sistema di rilevazione nel veicolo fornisce una qualità di esercizio sufficiente affinché la determinazione e la riscossione della tassa avvengano correttamente in modo duraturo.
  2. Per le fasi 1–3 l’UDSC comunica ogni volta al richiedente se egli ha superato la verifica. In questo caso l’UDSC passa alla verifica della fase successiva.
  3. Su richiesta del richiedente, la comunicazione relativa al mancato superamento di una verifica avviene sotto forma di decisione.
  4. Il fornitore si assume i costi che deve sostenere per la procedura di autorizzazione.
Art. 60 Rinuncia alla verifica della soddisfazione di singole condizioni per l’autorizzazione o a singole fasi di verifica

L’UDSC può rinunciare, interamente o in parte, a verificare se singole condizioni formali oppure se condizioni per singole fasi di verifica sono soddisfatte qualora i risultati ottenuti nell’ambito di una procedura di autorizzazione svolta in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o nell’ambito di una procedura di autorizzazione già svolta in Svizzera provino che le condizioni in questione sono soddisfatte.

Art. 61 Contratto per il progetto pilota
  1. Per lo svolgimento di un progetto pilota l’UDSC stipula un contratto di diritto pubblico con il richiedente.
  2. Nel contratto sono concordati in particolare: a i diritti e i doveri del fornitore e dell’UDSC;
    1. la forma della collaborazione;
    2. la responsabilità e la garanzia;
    3. i diritti di protezione;
    4. le pene convenzionali;
    5. la controprestazione.
Art. 62 Rilascio dell’autorizzazione
  1. Se un richiedente supera la verifica della fase 4 della procedura di autorizzazione, l’UDSC decide in merito all’autorizzazione.
  2. Se l’UDSC rilascia l’autorizzazione, il contratto per il progetto pilota vale come contratto per l’esercizio regolare.
  3. Se l’UDSC rifiuta l’autorizzazione, il contratto è considerato terminato con la notifica della decisione.

Capitolo 2: Cambiamento della situazione nonché non adempimento degli obblighi e condizioni non soddisfatte

Art. 63 Cambiamento della situazione e nuova verifica delle condizioni per l’autorizzazione
  1. Il fornitore autorizzato deve informare l’UDSC in merito a tutti i cambiamenti che potrebbero ripercuotersi sull’autorizzazione.
  2. Il fornitore autorizzato deve mostrare all’UDSC, in un’analisi, le ripercussioni di un cambiamento della situazione e i rischi correlati. Nell’analisi devono inoltre essere illustrate le misure per sventare o ridurre i rischi identificati.
  3. L’UDSC può verificare nuovamente se le condizioni per l’autorizzazione sono soddisfatte qualora, sulla base dell’analisi, giunga alla conclusione che ciò è necessario. Esso può verificare se le condizioni per l’autorizzazione sono soddisfatte anche indipendentemente da un cambiamento della situazione.
  4. Se una nuova verifica relativa alle condizioni per l’autorizzazione genera dei costi per il fornitore, questi non sono indennizzati.
Art. 64 Misure in caso di condizioni per l’autorizzazione non soddisfatte e di violazione degli obblighi
  1. Se il fornitore non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione o se viola obblighi legali o contrattuali, l’UDSC lo invita a proporre delle misure atte a garantire nuovamente la soddisfazione delle condizioni per l’autorizzazione o l’adempimento degli obblighi.
  2. L’attuazione delle misure proposte necessita dell’approvazione dell’UDSC.
  3. Se l’UDSC non approva le misure o se tali misure non sono efficaci, l’UDSC ordina delle misure e stabilisce un termine per la loro attuazione.

Capitolo 3: Prestazioni di garanzia del fornitore del SET

(art. 14 cpv. 1 LTTP)

Art. 65

L’UDSC può esigere prestazioni di garanzia da parte del fornitore del SET se vi sono dubbi sulla sua capacità finanziaria in merito all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali.

Capitolo 4: Rifiuto e revoca dell’autorizzazione

(art. 11a cpv. 2 LTTP)

Art. 66
  1. L’UDSC rifiuta l’autorizzazione oppure può revocarla se il fornitore del SET non presta le garanzie secondo l’articolo 65.
  2. L’UDSC revoca l’autorizzazione se entro il termine fissato sulla base dell’articolo 64 capoverso 3 le condizioni per l’autorizzazione non sono soddisfatte e se gli obblighi legali o contrattuali non sono adempiuti.
  3. In caso di ritardo nel pagamento, e dopo diffida infruttuosa, l’UDSC può revocare con effetto immediato l’autorizzazione del fornitore del SET.

Capitolo 5: Aggiudicazione della commessa al fornitore incaricato

(art. 11a cpv. 1 LTTP)

Art. 67

Per l’aggiudicazione della commessa al fornitore secondo l’articolo 11a capoverso 1 LTTP si applica la legge federale del 21 giugno 2019sugli appalti pubblici.

Capitolo 6: Termine per la trasmissione dei dati da parte del fornitore del NETS

Art. 68

Il fornitore del NETS deve trasmettere all’UDSC i dati che gli sono stati trasmessi in caso di guasto o difetto al sistema di rilevazione (art. 42), al più tardi il giorno successivo.

Capitolo 7: Verifica dell’importo della controprestazione

(art. 11b cpv. 4 LTTP)

Art. 69

L’UDSC verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’importo della controprestazione per i fornitori autorizzati. Se necessario, propone al DFF un adeguamento dell’importo della controprestazione.

Titolo quarto: Riscossione forfettaria della tassa

(art. 4 cpv. 2 e 9 LTTP)

Capitolo 1: Veicoli svizzeri

Sezione 1: In generale

Art. 70 Periodo fiscale

Il periodo fiscale per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria inizia il primo giorno dell’anno civile e termina l’ultimo giorno dell’anno civile.

Art. 71 Pagamento della tassa
  1. La tassa forfettaria deve essere pagata prima dell’inizio del periodo fiscale.
  2. Essa diventa esigibile con l’immatricolazione ufficiale e, in seguito, all’inizio di ogni anno.
  3. Per il termine e le modalità di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione dell’imposta sui veicoli a motore.
Art. 72 Competenza per la riscossione della tassa
  1. La tassa forfettaria per i veicoli svizzeri è riscossa dal Cantone in cui il veicolo è immatricolato (Cantone di stanza).
  2. In caso di trasferimento in un altro Cantone del luogo di stanza di un veicolo, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dal giorno in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa che ha già riscosso per il periodo in cui il nuovo Cantone è competente.
Art. 73 Pagamento della tassa per veicoli con targhe intercambiabili

Per i veicoli con targhe intercambiabili la tassa forfettaria deve essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all’aliquota più elevata.

Art. 74 Restituzione della tassa in caso di messa fuori circolazione del veicolo
  1. Se un veicolo è messo fuori circolazione durante un periodo fiscale, la tassa è restituita al detentore in maniera proporzionale.
  2. Per la procedura di restituzione fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione dell’imposta sui veicoli a motore.
  3. Gli importi inferiori a 50 franchi non devono essere restituiti.
Art. 75 Restituzione per corse all’estero
  1. Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo circola esclusivamente all’estero al detentore è restituito, su domanda, 1/360 della tassa annuale. Per i giorni in cui il veicolo circola sia all’estero sia nel territorio doganale non vi è alcun diritto alla restituzione.
  2. Le domande di restituzione devono essere presentate all’UDSC entro un anno dalla fine del periodo fiscale. L’UDSC può esigere mezzi di prova.
  3. Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

Sezione 2: Dichiarazione per veicoli utilizzati nel traffico di linea

Art. 76 Principio
  1. Per i veicoli utilizzati nel traffico di linea deve essere presentata una dichiarazione.
  2. La dichiarazione deve essere presentata per ogni veicolo.
Art. 77 Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il numero di telaio;
  2. il periodo della messa in circolazione;
  3. il chilometraggio al momento della messa in circolazione o all’inizio dell’anno;
  4. il chilometraggio al momento della messa fuori circolazione o alla fine dell’anno;
  5. i chilometri percorsi nel traffico di linea o fuori dal traffico di linea.
Art. 78 Termine per la presentazione della dichiarazione
  1. La dichiarazione deve essere effettuata entro la fine del secondo trimestre dell’anno successivo al periodo fiscale.
  2. Se il detentore del veicolo presenta, entro il termine, una domanda di restituzione dell’imposta sugli oli minerali secondo l’articolo 18 capoverso 1bisdella legge federale del 21 giugno 1996sull’imposizione degli oli minerali, questa domanda vale come dichiarazione.
  3. Se la dichiarazione viene omessa, l’UDSC riscuote la tassa secondo l’articolo 3 per l’intero periodo.

Capitolo 2: Veicoli esteri

Art. 79 Pagamento della tassa
  1. Per i veicoli esteri per i quali la tassa è riscossa in modo forfettario, la tassa deve essere pagata prima dell’inizio dell’obbligo fiscale.
  2. In occasione del pagamento della tassa, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve indicare la data dell’entrata nel territorio doganale e la prevista data di uscita dallo stesso.
  3. L’UDSC rilascia una quietanza dopo il pagamento della tassa. Questa serve da prova del pagamento. Una decisione d’imposizione viene notificata se la persona assoggettata al pagamento della tassa la richiede entro 30 giorni dal rilascio della quietanza.
Art. 80 Importo della tassa in caso di obbligo fiscale inferiore a un anno
  1. Se l’obbligo fiscale dura meno di un anno, la tassa è calcolata in maniera proporzionale. Espressa in per cento delle aliquote secondo l’articolo 3 essa corrisponde a:
    1. se il veicolo si trova nel territorio doganale per un mese o per più mesi consecutivi: 9 per cento per ogni mese intero e 0,5 per cento per ogni mese non intero in cui si trova nel territorio doganale;
    2. se il veicolo si trova nel territorio doganale per meno di un mese: 0,5 per cento al giorno, ma almeno a 25 franchi per veicolo.
  2. La tassa calcolata al giorno corrisponde, per ogni veicolo, al massimo all’aliquota mensile per la categoria di veicoli interessata.
  3. Se la prova del pagamento è restituita all’UDSC prima della fine dell’ultimo giorno per il quale la tassa è stata pagata, vi è diritto a una restituzione proporzionale della tassa.
  4. Gli importi inferiori a 50 franchi non sono restituiti.
Art. 81 Sistema d’informazione

Le indicazioni secondo l’articolo 79 capoverso 2 devono essere fornite tramite il sistema d’informazione messo a disposizione dall’UDSC.

Titolo quinto: Mezzi di pagamento accettati

Art.82
  1. Per il pagamento della tassa nonché per la prestazione di garanzie o i pagamenti anticipati l’UDSC può accettare carte di credito e di debito nonché carte-carburante.
  2. L’UDSC accetta solo le carte-carburante di fornitori di carte-carburante autorizzati. Un fornitore di carte-carburante è autorizzato, su domanda, se:
    1. ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Svizzera;
    2. fornisce la prova che egli soddisfa le prescrizioni tecniche e operative; e
    3. presta la garanzia richiesta a copertura della tassa.
  3. I fornitori di carte di credito e di debito e di carte-carburante ricevono una controprestazione.
  4. Il DFF stabilisce le prescrizioni tecniche e operative, l’importo della controprestazione e i termini di pagamento per i fornitori di carte-carburante nonché disciplina la procedura di autorizzazione.

Titolo sesto: Responsabilità solidale

(art. 5a cpv. 2 LTTP)

Art. 83
  1. Se una persona solidalmente responsabile presenta una richiesta secondo l’articolo 5a capoverso 2 LTTP, questa richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. il nome e l’indirizzo della persona con la quale intende concludere un contratto ed eventualmente del detentore del veicolo nonché, se si tratta di una persona giuridica, l’IDI;
    2. il numero di telaio del veicolo a motore; e
    3. la conferma che la parte contraente ed eventualmente il detentore del veicolo hanno acconsentito per scritto alla trasmissione di informazioni da parte dell’UDSC.
  2. Se la parte contraente o eventualmente il detentore del veicolo è insolvibile o è stato diffidato invano, l’UDSC informa il richiedente che con la conclusione del contratto egli è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 5a LTTP.

Titolo settimo: Impiego della tassa

(art. 19 cpv. 1 e 4 LTTP)

Art. 84 Proventi netti della tassa
  1. I proventi netti corrispondono alle entrate correnti dalla tassa dopo deduzione:
    1. della controprestazione per i fornitori autorizzati (art. 69), il fornitore incaricato (art. 67) e i fornitori di carte di credito e di debito e di carte-carburante (art. 82 cpv. 3);
    2. del compenso per i terzi incaricati della costruzione e della gestione degli impianti stazionari e mobili (art. 90 cpv. 4);
    3. del compenso per l’esecuzione (art. 98 cpv. 1);
    4. dei contributi ai Cantoni per l’esecuzione dei controlli del traffico pesante (art. 99);
    5. delle perdite su debitori.
  2. Le entrate correnti corrispondono alle entrate lorde dalla tassa dopo deduzione delle restituzioni della tassa e della quota del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 6 paragrafo 2 del Trattato dell’11 aprile 2000tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein.
Art. 85 Ripartizione della quota dei proventi netti destinata ai Cantoni
  1. Il 76,5 per cento della quota dei proventi netti destinata ai Cantoni (quota dei Cantoni) è ripartito tra tutti i Cantoni sulla base della chiave di ripartizione secondo l’articolo 86.
  2. Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartita tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche sulla base dei criteri secondo l’articolo 87. Sono considerate regioni di montagna e regioni periferiche le regioni secondo l’allegato 2.
  3. Il 10 per cento della quota dei Cantoni corrisponde ai mezzi supplementari che, secondo l’articolo 19a LTTP, dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa.
Art. 86 Chiave per la ripartizione del 76,5 per cento della quota dei Cantoni
  1. Il 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra i Cantoni come segue: a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale: 1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali, 2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rimanenti strade aperte ai veicoli a motore; b. il 15 per cento secondo gli oneri stradali; c. il 60 per cento secondo la popolazione residente; d. il 5 per cento secondo l’imposizione fiscale dei veicoli a motore.
  2. Per la lunghezza della rete stradale sono determinanti i dati più recenti riguardanti:
    1. le strade nazionali secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica;
    2. la rete delle strade principali secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 7 novembre 2007concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin);
    3. le strade cantonali, escluse le strade principali, e le altre strade aperte ai veicoli a motore secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica.
  3. Per quanto riguarda gli oneri stradali si applica l’articolo 30 OUMin.
  4. Per la popolazione residente sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento sulla popolazione residente media.
  5. Per l’imposizione fiscale dei veicoli a motore è determinante l’indice totale dell’imposta sui veicoli a motore. L’UDSC determina annualmente tale indice sulla base dei dati dell’Amministrazione federale delle finanze e dell’Ufficio federale di statistica.
  6. L’ammontare degli importi che spettano ai Cantoni si basa sul modello di calcolo nell’allegato 3.
Art. 87 Criteri per la ripartizione del 13,5 per cento della quota dei Cantoni ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche
  1. Per la ripartizione del 13,5 per cento della quota dei Cantoni ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche è in particolare determinante l’impatto:
    1. sulla popolazione;
    2. sull’economia;
    3. sulle imprese di trasporto stradale di merci.
  2. Tutti e tre gli indicatori sono ponderati allo stesso modo. Le percentuali calcolate sulla base di tali indicatori sono indicate per ogni Cantone nell’allegato 4.
  3. La media ponderata e le percentuali secondo l’allegato 4 sono verificate periodicamente, ma almeno ogni dieci anni, dall’Ufficio federale delle strade e, se necessario, adeguate.

Titolo ottavo: Controlli

Art.88 Principio

(art. 18a LTTP)

  1. Le persone assoggettate al pagamento della tassa e le persone che detengono o rilasciano documenti rilevanti per la determinazione della tassa o che partecipano in altro modo all’esecuzione devono fornire all’UDSC, su richiesta, tutte le informazioni e presentare tutti i giustificativi importanti per la riscossione della tassa.
  2. L’UDSC può effettuare controlli al domicilio delle persone assoggettate al pagamento della tassa: a. per verificare l’adempimento dell’obbligo di collaborazione delle persone assoggettate al pagamento della tassa; b per verificare le indicazioni fornite nella procedura di restituzione.
  3. Se le circostanze lo permettono, i controlli al domicilio devono essere effettuati durante gli orari d’ufficio.
Art. 89 Competenze dei collaboratori dell’UDSC

(art. 18a e 18b LTTP)

  1. I collaboratori impiegati dall’UDSC per i controlli secondo l’articolo 18a LTTP possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare l’adempimento dell’obbligo di collaborazione.
  2. In caso di sospetto di infrazione secondo l’articolo 20 o 20a LTTP, essi possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l’identità.
Art. 90 Impianti di controllo stazionari e mobili

(art. 18a cpv. 2 LTTP)

  1. Per i controlli secondo l’articolo 18a LTTP l’UDSC gestisce impianti stazionari e mobili.
  2. Grazie agli impianti stazionari e mobili è possibile rilevare i seguenti dati:
    1. le targhe di controllo;
    2. le immagini frontali, posteriori e complete dei veicoli e delle combinazioni di veicoli;
    3. il genere di veicolo;
    4. la direzione di marcia;
    5. il luogo e l’ora del passaggio;
    6. il luogo dell’entrata nel territorio doganale e dell’uscita dallo stesso.
  3. I dati rilevati dagli impianti sono trasmessi all’UDSC e in seguito cancellati dall’impianto.
  4. L’UDSC può incaricare terzi della costruzione e della gestione degli impianti stazionari e mobili.
  5. I collaboratori del terzo incaricato che utilizzano gli impianti mobili possono consultare in loco i dati che essi stessi hanno rilevato, al fine di verificare la correttezza dei dati rilevati. Se constatano che i dati sono stati rilevati in modo errato, possono correggerli.
  6. I dati trasmessi all’UDSC possono essere confrontati con:
    1. i dati relativi ai veicoli registrati per la tassa sul traffico pesante;
    2. i dati relativi ai veicoli registrati per la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;
    3. i dati registrati nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) relativi ai veicoli esentati dalla tassa o a quelli assoggettati alla tassa forfettaria;
    4. i dati registrati nel SIAC relativi ai veicoli non assoggettati alla tassa.
Art. 91 Obblighi di collaborazione in occasione dell’utilizzo dei dati del tachigrafo

(art. 18b LTTP) Su richiesta, i detentori dei veicoli devono trasmettere all’UDSC i dati registrati dal tachigrafo.

Titolo nono: Registrazione e procedura elettronica

Art. 92 Registrazione
  1. Le seguenti persone devono registrarsi presso l’UDSC:
    1. i detentori di veicoli a motore svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni e di veicoli a motore a propulsione elettrica per il trasporto di merci;
    2. i detentori di veicoli a motore esteri, inclusi quelli a propulsione elettrica per il trasporto di merci, che ricorrono ai servizi di un fornitore del NETS;
    3. i detentori di veicoli che si impegnano a utilizzare i veicoli esclusivamente per il trasporto di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito agricoli;
    4. le persone solidalmente responsabili che presentano richieste secondo l’articolo 5a LTTP;
    5. i detentori di veicoli di riserva e le persone che mettono a disposizione simili veicoli;
    6. i detentori di veicoli utilizzati nel traffico di linea, ai fini del conteggio dei chilometri percorsi fuori da tale traffico;
    7. le persone che presentano regolarmente domande di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 2 capoverso 2;
    8. le persone aventi diritto alla restituzione;
    9. i fornitori del NETS e del SET;
    10. i fornitori di carte-carburante.
  2. Se le persone secondo il capoverso 1 lettere a, b o f non si registrano, l’UDSC può riscuotere un emolumento per l’onere supplementare che ne deriva.
  3. Possono registrarsi anche altre persone, diverse da quelle secondo il capoverso 1.
Art. 93 Procedura elettronica
  1. Se, fondandosi sull’articolo 90 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, l’UDSC prevede lo svolgimento elettronico di una procedura, tale procedura è svolta tramite il portale previsto per le procedure elettroniche legate alla tassa sul traffico pesante.
  2. Nel quadro di una procedura elettronica in corso spetta alla persona interessata verificare regolarmente nel portale se vi sono nuovi documenti da consultare.
Art. 94 Notifica elettronica di decisioni
  1. Se, fondandosi sull’articolo 90 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, l’UDSC prevede lo svolgimento elettronico di una procedura, le decisioni possono essere notificate tramite il portale secondo l’articolo 93, previo consenso della persona interessata.
  2. Le decisioni notificate tramite il portale sono considerate notificate al momento della prima consultazione, ma al più tardi il settimo giorno dopo che la decisione è consultabile nel sistema d’informazione.

Titolo decimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 95 Competenza per la riscossione della tassa

(art. 10 cpv. 1 e 2 LTTP)

  1. L’UDSC è competente per:
    1. la riscossione della tassa commisurata alle prestazioni;
    2. la riscossione della tassa forfettaria:
    1. per i veicoli esteri, 2. per i veicoli dell’enclave doganale estera di Büsingen.
  2. I Cantoni sono competenti per la riscossione della tassa forfettaria per i veicoli svizzeri. L’UDSC è competente per l’eventuale riscossione a posteriori della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 3 capoverso 3.
Art. 96 Messa a disposizione dei dati necessari relativi ai veicoli e ai detentori

(art. 16 LTTP) Le autorità d’esecuzione cantonali e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) mettono a disposizione dell’UDSC i dati relativi ai veicoli e ai detentori necessari alla riscossione della tassa.

Art.97 Emanazione di istruzioni

L’UDSC emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione.

Art. 98 Compenso per l’onere legato all’esecuzione
  1. Le autorità d’esecuzione devono essere compensate per l’onere legato all’esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i dettagli.
  2. Per prestazioni straordinarie, le autorità d’esecuzione riscuotono emolumenti sulla base delle proprie disposizioni.
Art. 99 Contributi ai controlli del traffico pesante

(art. 10 cpv. 3 LTTP)

  1. La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano controlli del traffico pesante ai fini della garanzia della riscossione della tassa e in particolare del trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi secondo la legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni stipula accordi di prestazioni con i Cantoni interessati. Negli accordi sono concordati in particolare la modalità di calcolo e l’importo dei contributi.
Art. 100 Conteggio della tassa forfettaria
  1. I Cantoni effettuano periodicamente conteggi con l’UDSC, secondo le sue istruzioni, sulla tassa forfettaria riscossa. Alla fine dell’anno contabile effettuano una chiusura definitiva.
  2. L’anno contabile è l’anno civile.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 101

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 102 Apparecchi per la determinazione della prestazione chilometrica
  1. L’UDSC può consegnare apparecchi di rilevazione secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 6 marzo 2000sul traffico pesante (OTTP anteriore) per la determinazione della prestazione chilometrica fino alla messa fuori servizio dell’infrastruttura per il montaggio di questi apparecchi, ma al massimo fino al 31 dicembre 2024.
  2. Gli apparecchi di rilevazione per la determinazione della prestazione chilometrica consegnati dall’UDSC sulla base dell’OTTP anteriore possono essere utilizzati, ai fini della determinazione dei chilometri percorsi, fino all’impiego di un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS o del SET, ma al massimo fino al 31 dicembre 2025. In seguito devono essere restituiti all’UDSC, su richiesta.
  3. Finché viene utilizzato un apparecchio di rilevazione secondo l’OTTP anteriore, sono applicabili il capitolo 4 e le sezioni 1 e 2 del capitolo 4a dell’OTTP anteriore.
Art.103 Determinazione senza apparecchio di rilevazione dei chilometri per i veicoli a motore esteri

I detentori di veicoli a motore esteri che rilevano i dati necessari alla riscossione della tassa senza apparecchio di rilevazione (art. 25a cpv. 1 lett. c OTTP anteriore) possono determinare senza apparecchio di rilevazione e secondo il diritto anteriore i chilometri percorsi, fino alla messa fuori servizio dell’infrastruttura per la rilevazione senza apparecchio, ma al massimo fino al 31 dicembre 2025.

Art.104 Trasporto di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito

Le dichiarazioni con le quali i detentori si impegnano a utilizzare i veicoli esclusivamente per il trasporto di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono valide fino all’equipaggiamento del veicolo con un sistema di rilevazione nel veicolo, ma al massimo fino al 31 dicembre 2025.

Art.105 Autorizzazioni per deroghe all’obbligo dell’apparecchio di rilevazione

Le autorizzazioni con le quali l’UDSC, sulla base dell’articolo 15 capoverso 5 dell’OTTP anteriore e prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ha esonerato i veicoli a motore dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione sono valide al massimo fino al 31 dicembre 2025.

Art.106 Autorizzazione per l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa

. Le autorizzazioni con le quali l’UDSC, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ha esentato i veicoli dall’obbligo della tassa (art. 3 cpv. 2 OTTP anteriore) sono valide al massimo fino al:

  1. 31 dicembre 2025 per la tassa commisurata alle prestazioni;
  2. 31 dicembre 2026 per la tassa forfettaria.
Art.107 Restituzione della tassa per corse iniziali e finali nel TCNA

La restituzione della tassa per corse iniziali e finali nel TCNA effettuate nel 2025 è retta dal diritto anteriore.

Art.108 Restituzione della tassa forfettaria riscossa per dieci giorni a libera scelta

Le prove del pagamento della tassa forfettaria per dieci giorni a libera scelta nel corso di un anno (art. 34 cpv. 1 lett. d OTTP anteriore) rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono valide al massimo fino al 31 dicembre 2024. Su domanda, l’UDSC restituisce, senza riscuotere emolumenti, i giorni rimanenti non convalidati.

Art.109 Trattamento dei dati

Ai dati rilevati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, i cui termini di conservazione secondo il diritto anteriore sono diversi rispetto a quelli secondo il nuovo diritto, si applicano i termini di conservazione secondo il nuovo diritto.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 110
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.
  2. Entrano in vigore:
    1. il 1° gennaio 2025: il titolo quarto;
    2. il 1° ottobre 2025: il titolo secondo capitolo 5.

Allegato 1(art. 8 cpv. 2)

Categorie di tassa

I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dellʼUE nonché i titoli dei regolamenti UNECE e i loro complementi sono elencati nell’allegato 2 OETV.I regolamenti UNECE possono essere consultati e ottenuti presso l’ufficio indicato all’articolo 3a capoverso 2 OETV.

1 Autoveicoli pesanti

1.1 Categoria di tassa 1

– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – EURO IV / EURO 4 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B2 (compresi motori a gas) e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti (compresi motori a gas) – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06

1.2 Categoria di tassa 2

1.3 Categoria di tassa 3

– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07

2 Autoveicoli leggeri

2.1 Categoria di tassa 1

– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – EURO IV / EURO 4 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti

2.2 Categoria di tassa 2

[tab] –

2.3 Categoria di tassa 3

– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2 – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06Allegato 2(art. 85 cpv. 2)

Regioni considerate regioni di montagna e regioni periferiche

CodiceRegioneNumero
di Comuni
Numeri dei Comuni
1Erlach-Seeland32301–306, 308–312, 382, 384–386, 394, 491–502, 548, 734, 754–755
2Biel/Bienne25371–372, 392, 731–733, 735–753
3Jura bernois40431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447, 681–684, 687, 690–692, 694, 696–697, 699–704, 706–715, 721–725
4Oberes Emmental10613, 901–909
5Schwarzwasser11357, 851–854, 864, 877, 879–880, 882, 887
6Thun40562, 566, 761–769, 871, 885, 921–947
7Saanen-Obersimmental7791–794, 841–843
8Kandertal5561, 563–565, 567
9Oberland-Ost29571–582, 584–594, 781–786
10Willisau281009, 1083, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1126–1133, 1135–1138, 1143–1146, 1148–1150
11Entlebuch81001–1008
12Uri201201–1220
13Innerschwyz161056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374
14Einsiedeln71301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375
15Sarneraatal61401, 1403–1407
16Nidwalden121402, 1501–1511
17Glarner Hinterland171601, 1603–1606, 1610–1616, 1621, 1626–1629
18La Gruyère402121–2156, 2158–2161
19Sense192291–2296, 2298–2310
20Glâne-Veveyse582061–2072, 2074–2075, 2077, 2079, 2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336
21Thal92421–2429
22Appenzell A.Rh.213001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111
23Appenzell I.Rh.53101–3105
24Sarganserland131608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316
25Toggenburg173351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406
26Prättigau153861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973
27Davos13851
28Schanfigg123914–3915, 3921–3930
29Mittelbünden253501–3502, 3504–3506, 3511–3515, 3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913
30Viamala413503, 3631–3642, 3661–3670, 3681, 3691–3695, 3701–3712
31Surselva483571–3584, 3586–3587, 3591–3596, 3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987
32Engiadina bassa183741–3746, 3751–3753, 3761–3763, 3841–3846
33Oberengadin183551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791
34Mesolcina173801, 3803–3806, 3808, 3810–3811, 3821–3823, 3831–3836
35Tre Valli475006, 5012, 5015, 5031–5047, 5061–5081, 5281–5286
36Locarno635091–5099, 5102, 5104–5123, 5125, 5127–5136, 5301–5322
37Aigle155401–5415
38Pays-d’Enhaut35841–5843
39Yverdon615551–5570, 5745, 5766, 5901–5939
40La Vallée55744, 5764, 5871–5873
41Goms216051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178
42Brig166001–6002, 6006–6011, 6171–6176, 6179–6180
43Visp326004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300
44Leuk156101–6105, 6107, 6109–6117
45Sierre196231–6235, 6237–6245, 6247–6251
46Sion216021–6025, 6081–6089, 6246, 6261, 6263–6267
47Martigny226031–6036, 6131–6137, 6139–6142, 6211–6212, 6214, 6218–6219
48Monthey146151–6159, 6213, 6215–6217, 6220
49La Chaux-de-Fonds19432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437
50Val-de-Travers116501–6511
51Jura836701–6728, 6741–6759, 6771–6806

#Allegato 3(art. 86 cpv. 6)

Modello di calcolo per la ripartizione del 76,5 per cento della quota dei Cantoni

Lunghezza delle strade (20 %)Oneri stradali (15 %)Popolazione (60 %)Imposizione dei veicoli a motore (5 %)Quota cantonale totale secondo il coefficiente (76,5 %)
CantoneStrade nazionali
e principali in km
Quota cantonale in 1000 fr.Strade cantonali
e comunali in km
Quota cantonale in 1000 fr.Quota cantonale
totale in 1000 fr.
Spese stradali nette in 1000 fr.Quota cantonale
in 1000 fr.
Popolazione residente mediaQuota cantonale
in 1000 fr.
Quantità di veicoli
e rimorchi
Imposta sui veicoli a motore per Cantone in 1000 fr.Indice d’imposizione
veicoli a motore
Coefficiente quantità–imposizioneQuota cantonale in 1000 fr.in 1000 fr.
ZH245.214528138.1077912312 826 93918561 545 17182091 029 419334 57195.3198 114 59655411 850
Totale tutti i Cantoni4151765079 963765017 00017 481 93811 4758 639 33145 9006 771 2672 308 452100676 965 286382576 500
Fonte dei dati:Strade nazionali, cantonali e comunali: Ufficio federale di statistica (UST) Strade principali: Ufficio federale delle strade (USTRA)Completamento della rete, contributi federali per strade principali e Cantoni senza strade nazionali: USTRA Spese cantonali per strade cantonali e comunali: UST Protezione contro l’inquinamento fonico: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)USTUSTAllegato 4(art. 87 cpv. 2)

Ripartizione del 13,5 per cento della quota dei Cantoni ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche

Regioni di montagna
e regioni periferiche
Media ponderata
(in %)
in 1000 fr.*in fr. / abitante
ZH0,00,00
BE24,03 240,03
LU1,6216,01
UR0,794,53
SZ1,2162,01
OW0,454,02
NW0,567,52
GL0,113,50
ZG0,00,00
FR1,7229,51
SO0,227,00
BS0,00,00
BL0,00,00
SH0,00,00
AR0,454,01
AI0,227,02
SG1,1148,50
GR21,62 916,016
AG0,00,00
TG0,00,00
TI9,61 296,04
VD3,5472,51
VS30,54 117,515
NE1,5202,51
GE0,00,00
JU1,2162,02
Totale100,013 500,055
*Esempio di calcoloAllegato 5(art. 101)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

ISono abrogate:

  1. l’ordinanza del 6 marzo 2000sul traffico pesante;
  2. l’ordinanza del 1° settembre 2000sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato;
  3. l’ordinanza del 16 ottobre 2000concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio.IIGli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.

Zitiert in

Decisioni

2