Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
05.04.2006
In Kraft seit
01.05.2006
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

611.01

Ordinanza
sulle finanze della Confederazione

(OFC)

del 5 aprile 2006 (Stato 1° gennaio 2026)

Capitolo 1: Consuntivo della Confederazione

Art. 1 Campo di applicazione

(art. 2 LFC)

  1. Sempre che la legge e l’ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:
    1. all’Assemblea federale;
    2. ai tribunali della Confederazione;
    3. alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
    4. al Ministero pubblico della Confederazione;
    5. all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
    6. al Consiglio federale;
    7. all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
  2. È fatta salva la posizione speciale dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’IFPDT di cui all’articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002sul Parlamento (LParl).
Art. 2 Conti speciali

(art. 5 lett. b LFC)

Conti speciali sono tenuti da:

  1. .
  2. .
  3. il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;
  4. il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato
Art. 3

Capitolo 2: Gestione globale delle finanze federali

Sezione 1: Pianificazione finanziaria e limiti di spesa

Art. 4 Oggetto e obiettivi della pianificazione finanziaria

(art. 19 LFC)

  1. Mediante la pianificazione finanziaria il Consiglio federale regola il fabbisogno di finanziamento a medio termine e le spese. La pianificazione prende in considerazione lo sviluppo economico e indica come il fabbisogno di finanziamento e le spese possano essere coperti sulla base dei ricavi presumibili.
  2. La pianificazione finanziaria è intesa a:
    1. essere strettamente connessa alla pianificazione dei compiti e delle prestazioni;
    2. creare le condizioni per preventivi conformi al freno all’indebitamento e tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell’Assemblea federale;
    3. indicare in base a un ordine di priorità come i compiti dello Stato possano essere finanziati.
  3. Essa prende in considerazione in particolare le ripercussioni finanziarie presumibili:
    1. degli atti normativi, delle decisioni finanziarie e delle assegnazioni dotati di efficacia giuridica;
    2. degli atti normativi accolti dall’Assemblea federale ma non ancora dotati di efficacia giuridica;
    3. dei progetti di atti normativi accolti dalla Camera prioritaria;
    4. dei progetti di atti normativi sottoposti da una commissione parlamentare a una Camera;
    5. dei messaggi adottati dal Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale.
  4. I progetti posti in consultazione sono presi in considerazione nella pianificazione finanziaria solo se la loro portata finanziaria può essere stimata.
Art. 5 Piano finanziario di legislatura

(art. 19 LFC)

  1. Il piano finanziario di legislatura presenta:
    1. lo sviluppo finanziario presumibile durante la legislatura;
    2. le prospettive finanziarie a medio termine nonché le priorità a medio termine del Consiglio federale in materia di politica fiscale e di politica delle uscite;
    3. le prospettive finanziarie a lungo termine nonché gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti.
  2. La presentazione dello sviluppo finanziario durante la legislatura comprende indicazioni per ogni settore di compiti, concernenti segnatamente:
    1. gli obiettivi e le strategie;
    2. il fabbisogno di finanziamento;
    3. le riforme previste dal programma di legislatura e le conseguenze finanziarie che ne derivano.
  3. Gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti si estendono per numerosi anni oltre la legislatura e sono elaborati sulla base dell’evoluzione a lungo termine delle finanze di tutti e tre i livelli statali, nonché delle assicurazioni sociali.
  4. La Cancelleria federale e l’Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) provvedono congiuntamente a coordinare quanto a materia e durata il programma di legislatura con il piano finanziario di legislatura (art. 146 cpv. 4 LParl).
  5. Di regola entro sei mesi dall’adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante.
Art. 6 Piano integrato dei compiti e delle finanze

(art. 19 LFC)

  1. Per il piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) annuale, si applicano per analogia le disposizioni concernenti:
    1. l’allestimento e i principi del preventivo (art. 18 e 19);
    2. il calcolo e la verifica delle domande di credito per il preventivo (art. 21 e 22);
    3. i preventivi globali, i gruppi di prestazioni e i singoli crediti (art. 27a –27c ).
  2. Il Consiglio federale emana istruzioni sugli articoli 4–6.
Art. 7e8
Art. 9 Limite di spesa

(art. 20 LFC)

  1. I limiti di spesa sono accordati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo e le sue aggiunte.
  2. In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all’Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, se le condizioni per un limite di spesa sono adempiute e in quale forma esso deve essere domandato.

Sezione 2: Crediti d’impegno

Art. 10 Definizioni

(art. 21 segg. e 63 cpv. 2 lett. d LFC)

  1. Ilcredito d’impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili sino all’importo massimo stanziato.
  2. Ilcredito aggiuntivo a un credito d’impegno è il complemento di un credito d’impegno insufficiente.
  3. Iltrasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d’impegno.
Art. 11 Eccezioni all’obbligo di chiedere un credito d’impegno

(art. 21 cpv. 1 LFC) Non sono chiesti crediti d’impegno: a. se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi: 1. per la conclusione di contratti di locazione di immobili a lungo termine, 1bis. per la conclusione di contratti di diritto di superficie, 2. per l’acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e immobiliare, 3. per l’acquisto di prestazioni di servizio; b. per l’assunzione di personale federale,

Art. 12 Calcolo e motivazione delle domande

(art. 22 LFC)

Le domande di credito delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:

  1. contenere una stima diligente del fabbisogno d’impegno;
  2. indicare, in caso di notevoli fattori d’incertezza comprovati, quali misure di gestione e correttivi adottare per far fronte al probabile fabbisogno supplementare;
  3. all’occorrenza prevedere e indicare adeguate riserve.
Art. 13 Stanziamento e procedura

(art. 23 LFC)

  1. I crediti d’impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.
  2. Le domande di crediti d’impegno per fondi o per costruzioni sono rette dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 giugno 2004concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni.
  3. In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all’Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, in quale forma il credito d’impegno deve essere domandato.
Art. 14 Liberazione di crediti

(art. 24 LFC) Sempre che nell’atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti decidere la liberazione di crediti d’impegno secondo l’articolo 24 LFC. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.

Art. 15 Controllo degli impegni

(art. 25 LFC)

  1. L’unità amministrativa deve indicare nel registro di controllo relativo all’utilizzazione di un credito d’impegno:
    1. il saldo del credito;
    2. lo stato degli impegni assunti, ma non ancora contabilizzati, e le loro scadenze presumibili;
    3. le spese risultanti e le uscite per investimenti;
    4. gli impegni ancora necessari per la conclusione del progetto.
  2. Dopo la conclusione del progetto l’unità amministrativa contabilizza il credito e ne riferisce nel consuntivo della Confederazione.
  3. I crediti d’impegno devono essere iscritti nel sistema di contabilità dell’unità amministrativa.
Art. 16 Crediti aggiuntivi a un credito d’impegno

(art. 27 LFC)

  1. I crediti aggiuntivi a un credito d’impegno devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni, sempre che non servano a compensare il rincaro o le fluttuazioni dei tassi di cambio.
  2. Essi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d’impegno iniziale.
Art. 17

Sezione 3: Preventivo e aggiunte

Art. 18 Allestimento; procedura

(art. 29 LFC)

  1. Il Consiglio federale fissa annualmente gli obiettivi che devono essere conseguiti con il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione delle finanze delle Camere federali.
  2. Gli obiettivi annui devono almeno:
    1. garantire l’osservanza del freno all’indebitamento (art. 13–18 LFC);
    2. tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell’Assemblea federale.
  3. L’Amministrazione delle finanze emana, congiuntamente con l’Ufficio federale del personale (Ufficio del personale) e il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT), istruzioni tecniche sulla procedura da seguire per le domande per il preventivo.
Art. 19 Principi

(art. 31 e 57 cpv. 4 LFC)

  1. I seguenti principi si applicano al preventivo e alle sue aggiunte:
    1. e spressione al lordo: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione. L’Amministrazione delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi d’intesa con il Controllo delle finanze;
    2. i ntegralità: nel preventivo sono iscritte tutte le spese e i ricavi presunti, nonché le uscite e le entrate per investimenti. Questi importi non possono essere contabilizzati direttamente negli accantonamenti e nei finanziamenti speciali;
    3. annualità: l’anno del preventivo corrisponde all’anno civile. I crediti inutilizzati decadono alla fine dell’anno del preventivo;
    4. specificazione: un credito può essere utilizzato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato (art. 57 cpv. 2 LFC).
  2. Se più unità amministrative sono interessate al finanziamento di un progetto, si deve designare un’unità amministrativa che ne abbia la responsabilità. Questa deve esporre il preventivo totale.
  3. Spetta all’Amministrazione delle finanze, consultato il dipartimento competente, decidere come articolare i crediti nel progetto di messaggio.
  4. I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.
Art. 20 Definizioni

(art. 30, 33, 35 e 36 LFC)

  1. Ilcredito a preventivo autorizza l’unità amministrativa, per l’obiettivo indicato e sino a concorrenza dell’importo stanziato, durante l’anno del preventivo a effettuare uscite e a sostenere spese che non incidono sul finanziamento.
  2. Ilcredito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo.
  3. Ilcredito collettivo è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l’esecuzione di una molteplicità di impegni, per l’acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l’agevolazione della gestione creditizia.
  4. Con lacessione di credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative.
  5. Iltrasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro.
  6. Ilsorpasso di credito è l’utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell’importo stanziato dall’Assemblea federale.
  7. Con ilriporto di credito il Consiglio federale riporta all’anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall’Assemblea federale e non completamente utilizzati.
Art. 21 Calcolo e motivazione delle domande di credito per il preventivo

(art. 32 LFC)

  1. Le domande delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:
    1. contenere una stima diligente delle spese presumibili e delle uscite presumibili per investimenti, nonché dei ricavi e delle entrate per investimenti;
    2. motivare la necessità e l’entità delle domande di credito, nonché all’occorrenza le deroghe rispetto all’anno precedente e al piano finanziario;
    3. descrivere le basi di calcolo e i fattori d’incertezza;
    4. determinare la spesa totale presunta e le uscite complessive per investimenti presunte, se i progetti si estendono oltre l’anno del preventivo.
  2. Le domande per i preventivi globali e i singoli crediti contengono inoltre le informazioni secondo gli articoli 27b e 27d .
Art. 22 Verifica delle domande di credito

(art. 32 e 58 LFC)

  1. L’Amministrazione delle finanze, il settore TDT e l’Ufficio del personale esaminano se le domande delle unità amministrative sono conformi ai principi di cui all’articolo 12 capoverso 4 LFC come anche alle istruzioni e alle esigenze di cui agli articoli 18 e 21.
  2. Essi appianano le divergenze per quanto possibile direttamente con le unità amministrative coinvolgendo i dipartimenti. Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti.
Art. 23 Basi giuridiche

(art. 32 cpv. 2 LFC)

  1. Per allestire il preventivo sono determinanti le basi giuridiche in vigore al momento dell’adozione del progetto di preventivo da parte del Consiglio federale.
  2. Nel messaggio concernente il preventivo, i crediti riguardanti spese o uscite per investimenti per le quali manchi un fondamento legale sono indicati come bloccati in un elenco speciale.
Art. 24 Crediti aggiuntivi a un credito a preventivo

(art. 33 e 34 LFC)

  1. Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi a un credito a preventivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda aggiunta).
  2. Fatto salvo l’articolo 36 capoverso 1 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.
Art. 25 Urgenza

(art. 34 LFC) Le anticipazioni sono autorizzate soltanto se la spesa o l’uscita per investimenti non può essere differita sino all’approvazione del credito aggiuntivo.

Art. 26 Riporti di credito

(art. 37 LFC)

  1. I riporti di credito sono decisi dal Consiglio federale di regola congiuntamente con i messaggi concernenti la prima e la seconda aggiunta.
  2. Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’IFPDT concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.
  3. Se un eventuale fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell’anno precedente, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l’intero importo.
  4. Un residuo di credito riportato può essere utilizzato anche nell’anno successivo solo per il progetto corrispondente.
Art. 27 Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i sorpassi di credito

(art. 33–37 LFC)

  1. Se una spesa o un’uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibile un credito a preventivo sufficiente, l’unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di credito o un sorpasso di credito. 1bis. Se un fabbisogno supplementare supera il sorpasso di credito ammesso secondo l’articolo 36 capoverso 2 LFC, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l’intero importo.
  2. Nella domanda deve essere esaustivamente motivato il fabbisogno di credito e devono essere indicate le basi di calcolo più importanti (prezzo, quantità, corso di cambio ecc.). Deve essere fornita la prova che:
    1. la spesa o l’uscita per investimenti non ha potuto essere prevista tempestivamente;
    2. il differimento provocherebbe notevoli svantaggi;
    3. non si può attendere sino al prossimo preventivo.
  3. Se nella domanda è chiesta un’anticipazione, l’urgenza deve essere provata esaustivamente.
  4. Nell’ambito della chiusura dei conti le unità amministrative devono motivare i sorpassi di credito di cui all’articolo 36 LFC.
  5. Le domande devono essere presentate all’Amministrazione delle finanze.

Sezione 4: Spese e investimenti dell’Amministrazione

Art. 27a Preventivi globali

(art. 30a cpv. 2 e 3 LFC)

  1. Fuori del preventivo globale sono preventivati segnatamente:
    1. i ricavi fiscali nonché i ricavi da regalie e concessioni;
    2. le spese e i ricavi finanziari che raggiungono un determinato valore soglia;
    3. le entrate e le uscite straordinarie secondo gli articoli 13 capoverso 2 e 15 LFC.
  2. L’Amministrazione delle finanze stabilisce i valori soglia di cui al capoverso 1 lettera b. Essa può prevedere per altri casi la preventivazione fuori del preventivo globale e deroghe al capoverso 1.
  3. Le uscite e le entrate per investimenti che superano regolarmente il 20 per cento del preventivo globale o 50 milioni di franchi sono documentate in un preventivo globale separato.
Art. 27b Gruppi di prestazioni

(art. 3 cpv. 7, 19 cpv. 1 lett. d nonché 29 cpv. 2 e 3 LFC)

Per ogni gruppo di prestazioni sono definiti:

  1. il mandato di base;
  2. le quote nel preventivo globale;
  3. gli obiettivi e di regola i parametri e i valori di riferimento;
  4. altre informazioni, in particolare gli indicatori e gli indici.
Art. 27c Singoli crediti

(art. 30a cpv. 5 LFC)

Sono considerati importanti misure a carattere individuale e progetti ai sensi dell’articolo 30a capoverso 5 LFC segnatamente:

  1. i progetti limitati nel tempo se la loro iscrizione nel preventivo globale pregiudica la continuità;
  2. le spese per l’armamento;
  3. il fabbisogno di mezzi finanziari dei settori amministrativi per i quali una gestione mediante obiettivi, parametri e valori di riferimento secondo l’articolo 27b lettera c non è adeguata.
Art. 27d Motivazioni relative al preventivo

(art. 30a LFC)

  1. Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono indicati i principali fattori determinanti per stabilire l’ammontare dei crediti chiesti e sono commentati importanti scostamenti dal preventivo dell’anno corrente nonché dall’ultimo consuntivo.
  2. Nelle motivazioni relative ai preventivi globali sono documentati:
    1. le spese per il personale;
    2. la totalità delle spese per beni e servizi e di altre spese d’esercizio nonché le quote delle spese per beni e servizi informatici e delle spese di consulenza esterna;
    3. le rimanenti spese funzionali;
    4. le uscite per investimenti;
    5. il numero di equivalenti tempo pieno.
  3. Per ogni gruppo di prestazioni sono documentate le informazioni di cui all’articolo 27b .
Art. 27e Motivazioni relative al consuntivo

(art. 30a LFC)

  1. Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono spiegati gli scostamenti dal preventivo nonché scostamenti determinanti dall’ultimo consuntivo.
  2. Per la costituzione, l’ammontare nonché l’impiego o lo scioglimento di riserve è prevista una documentazione separata.
  3. Per ogni gruppo di prestazioni sono documentati segnatamente:
    1. le informazioni di cui all’articolo 27b lettere a–c;
    2. il raggiungimento degli obiettivi in materia di prestazioni e risultati;
    3. il numero di equivalenti a tempo pieno;
    4. le spese di consulenza esterna;
    5. le spese per beni e servizi informatici.
  4. Se gli obiettivi, i parametri, i valori di riferimento e i valori finanziari di pianificazione decisi dall’Assemblea federale nel quadro dei preventivi globali non sono stati rispettati, il Consiglio federale ne presenta i motivi nel messaggio concernente il consuntivo della Confederazione.
Art. 27f Costituzione di riserve

(art. 32a LFC)

  1. Per la costituzione di riserve, i dipartimenti, d’intesa con l’Amministrazione delle finanze, presentano al Consiglio federale una proposta a destinazione dell’Assemblea federale.
  2. I miglioramenti della redditività e i maggiori ricavi netti che giustificano la costituzione di riserve generali devono essere adeguatamente presi in considerazione nel preventivo successivo e nel piano finanziario.
Art. 27g Ammontare delle riserve

(art. 32a LFC)

  1. L’ammontare delle riserve è di regola inferiore al 10 per cento delle spese annuali della Confederazione nel settore amministrativo considerato.
  2. Se tale limite massimo è superato per due anni consecutivi, il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) sottopone al Consiglio federale un piano per lo scioglimento delle riserve.
Art. 27h Impiego di riserve

(art. 32a LFC)

  1. Le riserve a destinazione vincolata possono essere impiegate solo per il progetto per il quale sono state costituite. L’importo residuo non utilizzato alla fine del progetto decade.
  2. Le riserve generali possono essere impiegate per il finanziamento di progetti e misure che, secondo il preventivo o il piano finanziario come pure la convenzione sulle prestazioni, richiedono un promovimento particolare oppure che rientrano altrimenti nel mandato fondamentale dell’ufficio.
Art. 27i Istruzioni complementari

(art. 30a e 32a LFC) L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni complementari sugli articoli 27a –27h . Essa emana, congiuntamente con l’Ufficio del personale e il settore TDT, le istruzioni sugli articoli 27d e 27e .

Capitolo 3: Gestione finanziaria a livello amministrativo

Sezione 1: Contabilità

Art. 28 Principi

(art. 38 LFC)

  1. Per la contabilità si applicano i seguenti principi:
    1. integralità: tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente;
    2. esattezza: gli allibramenti devono corrispondere ai fatti ed essere eseguiti secondo le istruzioni dell’Amministrazione delle finanze (art. 32 cpv. 2);
    3. tempestività: la tenuta dei conti deve essere aggiornata e il traffico monetario registrato giornalmente. Le operazioni devono essere riportate cronologicamente;
    4. verificabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi.
  2. I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.
Art. 29 Momento della contabilizzazione

(art. 38 LFC)

La contabilizzazione deve essere eseguita:

  1. in caso di fornitura di merci e prestazioni di servizi, nel periodo contabile in cui esse sono state fornite;
  2. .
  3. in caso di imposte, nel periodo contabile in cui sorge il credito;
  4. in caso di sussidi, nel periodo contabile in cui sorge l’impegno alla prestazione del sussidio.
Art. 30 Rimborsi di spese

(art. 38 LFC) I rimborsi per le spese o le uscite per investimenti di anni precedenti sono contabilizzati presso le unità amministrative come ricavi o entrate per investimenti. In casi motivati, l’Amministrazione delle finanze può ammettere la compensazione all’interno della rubrica di credito corrispondente.

Art. 31 Conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili

(art. 38 LFC)

  1. Le unità amministrative conservano i libri di commercio e i documenti contabili per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti da leggi speciali.
  2. I libri di commercio e i documenti contabili sono conservati in forma elettronica. La concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono deve essere garantita e i libri di commercio e i documenti contabili devono poter essere resi leggibili in ogni momento.
Art. 32 Contabilità delle unità amministrative

(art. 38 LFC)

  1. Le unità amministrative sono responsabili per la regolarità della contabilità nel loro settore di competenza.
  2. L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla strutturazione specialistica, organizzativa e tecnica del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative. Con le sue opzioni mira a standardizzare i processi finanziari.
  3. La delega della contabilità a un’altra unità necessita di una regolamentazione scritta. Devono essere disciplinati l’entità delle prestazioni, la competenza, la responsabilità e gli aspetti inerenti alla sicurezza.
Art. 33 Piano contabile generale

(art. 63 cpv. 2 lett. a LFC) Il piano contabile generale del conto della Confederazione si articola secondo la tabella di cui all’allegato 1. L’Amministrazione delle finanze stabilisce le ulteriori suddivisioni a seconda delle necessità della gestione finanziaria.

Sezione 2: Inventariazione

Art. 34 Inventari

(art. 38 LFC)

  1. Le unità amministrative tengono gli inventari dei valori reali e contabili e li aggiornano correntemente.
  2. Gli inventari dei valori contabili contengono gli investimenti, le riserve e le scorte attivati; gli inventari dei valori reali gli investimenti, le riserve e le scorte non attivati.
  3. Per le collezioni e gli oggetti d’arte si tiene di regola un inventario dei valori reali.
  4. Le unità amministrative verificano annualmente gli effettivi e ne registrano l’ubicazione.
Art. 35 Immobili

(art. 38 LFC) Nell’inventario dei valori reali e contabili degli immobili figurano tutti i fondi, le costruzioni e gli impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

Sezione 3: Controlli interni

Art. 36 Sistema di controllo interno

(art. 39 LFC)

  1. Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecniche.
  2. L’Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie d’intesa con il Controllo delle finanze e consultati i dipartimenti.
  3. I direttori delle unità amministrative sono responsabili per l’introduzione, l’impiego e la gestione di un adeguato sistema di controllo interno nel loro settore di competenza.
Art. 37 Disciplinamento della firma

(art. 39 LFC)

  1. L’approvazione dei documenti contabili e l’autorizzazione dei pagamenti richiedono una doppia firma. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) può concedere deroghe d’intesa con il Controllo federale delle finanze.
  2. Chi approva i documenti contabili e autorizza i pagamenti ne attesta in tal modo l’esattezza.
  3. La competenza per autorizzare pagamenti può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale.
  4. L’approvazione e l’autorizzazione per via elettronica sono equiparate alla firma autografa se:
    1. l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione delle persone che concedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite;
    2. la procedura di approvazione o di autorizzazione è documentata; e
    3. l’integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione o di autorizzazione documentata è assicurata.
  5. I direttori delle unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del disciplinamento della firma ai sensi del presente articolo e delle istruzioni dell’AFF. L’attuazione deve essere conforme alla ripartizione dei compiti e delle competenze dell’unità amministrativa.
Art. 37a e 37b
Art. 38
Art. 39 Firma e conferma dei conti annui

(art. 39 LFC)

  1. I direttori firmano congiuntamente con i responsabili delle finanze i conti annui della propria unità amministrativa, con conto economico e bilancio, e li consegnano all’Amministrazione delle finanze e al Controllo delle finanze.
  2. Il capo del Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) e il direttore dell’Amministrazione delle finanze confermano al Controllo delle finanze che il conto annuale della Confederazione è redatto e chiuso conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

Sezione 4: Trasparenza dei costi

Art. 40 Contabilità analitica

(art. 40 cpv. 1–3 LFC)

  1. La contabilità analitica è tenuta:
    1. comevariante di base con esigenze minime per le unità amministrative che adempiono prevalentemente compiti legali, sono gestite in funzione di mandati politici e dispongono di un’autonomia aziendale limitata;
    2. comecontabilità analitica semplificata con esigenze medie per le unità amministrative che dispongono di una certa autonomia aziendale e decidono in modo ampiamente autonomo su come fornire le prestazioni prestabilite; le prestazioni devono essere chiaramente definibili, delimitabili e misurabili;
    3. comecontabilità analitica elaborata con alte esigenze per le unità amministrative che dispongono di un’elevata autonomia aziendale o che forniscono in notevole misura prestazioni commerciali sul mercato e sono gestite essenzialmente in funzione delle prestazioni e dei ricavi.
  2. I dipartimenti determinano d’intesa con l’Amministrazione delle finanze il tipo di contabilità analitica delle unità amministrative. Il Consiglio federale decide in caso di divergenze.
Art. 41 Rimunerazione tra unità amministrative

(art. 40 cpv. 4 LFC)

  1. L’Amministrazione delle finanze può ammettere un computo delle prestazioni convenuto tra unità amministrative con effetto compensativo sui crediti, se le prestazioni:
    1. sono di importo considerevole;
    2. possono essere attribuite a un beneficiario ed essere influenzate dallo stesso; e
    3. hanno carattere commerciale.
  2. L’Amministrazione delle finanze iscrive le prestazioni computabili in un catalogo centralizzato delle prestazioni.
  3. Le prestazioni sono computate secondo il principio del costo pieno. Se una prestazione a favore di terzi viene fornita a titolo oneroso, il prezzo stabilito si applica anche per il computo delle prestazioni interno all’amministrazione. Per i costi di alloggiamento viene di regola computata una pigione orientata alle condizioni di mercato.
  4. Per la fase iniziale della fornitura delle prestazioni, l’AFF può autorizzare deroghe temporanee al computo del costo pieno se l’unità amministrativa che fornisce le prestazioni dimostra che in futuro si potranno sfruttare economie di diversificazione o di scala. L’AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Sezione 5: Trattamento di dati personali

Art. 42 Autorizzazione e scopo
  1. I seguenti uffici federali trattano dati personali in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione per gli scopi qui elencati:
    1. l’Amministrazione federale delle finanze: per l’esecuzione del processo di supporto al settore finanze;
    2. l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica: per l’esecuzione dei processi di supporto al settore acquisti, immobili e logistica;
    3. l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: per l’esecuzione dei processi concernenti le relazioni con i clienti nell’ambito della fornitura di prestazioni relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
  2. Il trattamento di dati personali serve ad adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 24 ottobre 2012concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale, dall’ordinanza del 5 dicembre 2008sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione e dall’ordinanza del 17 febbraio 2010sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in particolare:
    1. l’allestimento del consuntivo e la gestione globale delle finanze della Confederazione;
    2. la tenuta della contabilità e l’esecuzione del traffico dei pagamenti e dell’incasso;
    3. la gestione immobiliare;
    4. l’approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d’assortimento;
    5. la diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati;
    6. l’allestimento e la pubblicazione di dati federali;
    7. l’esecuzione di processi concernenti le relazioni con i clienti.
Art. 43 Categorie di dati
  1. Ai fini dell’adempimento dei compiti possono essere trattati i seguenti dati personali degli impiegati dell’Amministrazione federale e di terzi:
    1. le generalità;
    2. le indicazioni sull’assegnazione organizzativa degli impiegati dell’Amministrazione federale;
    3. le indicazioni sulle spese per il personale;
    4. le indicazioni sulla contabilità, sull’esecuzione del traffico dei pagamenti e sulla fatturazione;
    5. le indicazioni sullo svolgimento della gestione immobiliare;
    6. le indicazioni sull’approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d’assortimento;
    7. le indicazioni sulla diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati;
    8. le indicazioni sull’allestimento e sulla pubblicazione di dati federali;
    9. le indicazioni sull’esecuzione di processi concernenti le relazioni con i clienti.
  2. I dati personali degli impiegati dell’Amministrazione federale possono essere ottenuti dal sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (art. 27 della legge del 24 marzo 2000sul personale federale) o dall’archivio centralizzato delle identità (art. 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione).
Art. 44 Unità amministrative che trattano i dati

Tutte le unità amministrative della Confederazione:

  1. hanno accesso ai sistemi d’informazione per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti;
  2. trattano i dati nel loro ambito di competenza, necessari per l’assistenza ai processi di supporto.
Art. 45 Sicurezza dei dati
  1. L’Amministrazione delle finanze, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione sono responsabili, ognuno nel proprio ambito, della sicurezza dei sistemi d’informazione.
  2. Tutte le unità amministrative della Confederazione sono responsabili della protezione dei dati.
Art. 46 Conservazione dei dati
  1. I dati personali sono conservati per dieci anni.
  2. Il termine di conservazione decorre dall’ultimo trattamento dei dati.
  3. Allo scadere di tale termine i dati sono proposti all’Archivio federale.
  4. I dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.
Art. 47 Comunicazione
  1. La comunicazione dei dati personali di cui all’articolo 43 avviene nella misura in cui è necessaria all’esecuzione del traffico dei pagamenti e dell’incasso secondo la presente ordinanza.
  2. Per il resto, per la comunicazione dei dati degli impiegati dell’Amministrazione federale ad altri sistemi d’informazione si applicano le condizioni di cui all’articolo 34 dell’ordinanza del 22 novembre 2017sulla protezione dei dati personali del personale federale.
Art. 48

Abrogato

Sezione 6: Altre disposizioni

Art. 49 Garanzie

(art. 39 LFC)

  1. Le garanzie in favore della Confederazione devono corrispondere all’ammontare del rischio.
  2. Le garanzie sono fornite in forma di:
    1. depositi in contanti;
    2. fideiussioni solidali;
    3. garanzie bancarie;
    4. cartelle ipotecarie e ipoteche;
    5. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto;
    6. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.
  3. L’Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzia.
  4. Le garanzie devono essere chieste dall’unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l’operazione.
Art. 50 Gestione del rischio

(art. 39 LFC)

  1. I dipartimenti e la Cancelleria federale gestiscono i rischi nel proprio settore di competenza secondo le istruzioni del Consiglio federale.
  2. Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati ai suoi valori patrimoniali e per le conseguenze in materia di responsabilità civile della sua attività.
  3. L’Amministrazione delle finanze emana istruzioni in merito:
    1. alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali;
    2. all’assunzione contrattuale della responsabilità per danni causati da terzi;
    3. all’indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni;
    4. alla liquidazione finanziaria dei danni alle persone, dei danni materiali e dei danni patrimoniali.
  4. L’Amministrazione delle finanze coordina il rapporto da presentare al Consiglio federale.
Art. 51 Grandi manifestazioni

(art. 39 LFC)

  1. Nella preparazione e realizzazione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che sostiene con contributi, l’unità amministrativa competente provvede a effettuare stime affidabili dei costi e delle entrate e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficiente.
  2. Il Dipartimento delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 52 Leasing

(art. 39 e 57 cpv. 1 LFC)

  1. Le unità amministrative possono concludere contratti di leasing soltanto se è necessario per l’impiego economico delle risorse.
  2. L’Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 52a

Capitolo 4: Presentazione dei conti

Sezione 1: Norme di riferimento e principi

Art. 53 Norme di riferimento

(art. 48 LFC)

  1. I nuovi principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards ; IPSAS) o le modifiche degli IPSAS esistenti vanno attuati entro il termine previsto dal comitato IPSAS (International Public Sector Accounting Standards Board ).
  2. In via eccezionale, l’AFF può posticipare l’attuazione di due anni al massimo se i lavori preparatori per l’attuazione interni all’Amministrazione federale richiedono più tempo o se risulta appropriato attuare congiuntamente diverse modifiche degli IPSAS.
  3. Le deroghe agli IPSAS sono motivate nell’allegato del conto annuale. Le deroghe sostanziali agli IPSAS sono inserite nell’allegato 2 nel quadro della prossima modifica della presente ordinanza, ma al più tardi due anni dopo il termine previsto dal comitato IPSAS.
Art. 54

Sezione 2: .

Art. 55a60

Sezione 3: Generi di finanziamento particolari

Art. 61e62
Art. 63
Art. 64 Liberalità
  1. Il Dipartimento delle finanze decide se accettare o rifiutare eredità, legati o donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o oneri essenziali.
  2. Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento delle finanze non è competente o per le quali è previsto un altro disciplinamento legale, decide:
    1. l’Amministrazione delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o di titoli di credito;
    2. l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi;
    3. negli altri casi, il dipartimento nel cui settore di compiti rientra la liberalità; i dipartimenti possono demandare la competenza a servizi subordinati.
  3. Se la liberalità non ha una destinazione o questa non è più realizzabile, sull’utilizzazione dei mezzi finanziari decide il servizio competente per l’accettazione.

Sezione 4: .

Art. 64a
Art. 64a bis
Art. 64b a64d

Capitolo 5: Compiti e competenze dell’Amministrazione federale

Sezione 1: Traffico dei pagamenti e gestione della cassa

Art. 65 Traffico dei pagamenti

(art. 57 e 59 cpv. 1 LFC)

  1. L’intero traffico dei pagamenti della Confederazione si svolge per il tramite dell’Amministrazione delle finanze. Questa può autorizzare eccezioni.
  2. .
  3. Le unità amministrative sono tenute ad adempiere tempestivamente i loro obblighi di pagamento.
Art. 65a
Art. 66 Gestione della cassa

(art. 57 e 59 cpv. 1 LFC)

  1. Se il funzionamento regolare dell’esercizio lo esige, le unità amministrative sono autorizzate a tenere proprie casse. L’Amministrazione delle finanze concede gli anticipi di cassa necessari.
  2. L’avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Tutte le liquidità devono essere custodite al sicuro.
  3. Nelle casseforti della Confederazione non possono essere custoditi valori patrimoniali privati; sono salvi i depositi di associazioni e comitati del personale federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all’estero.

Sezione 2: Incasso ed esecuzione forzata

Art. 67 Termini di pagamento e diffide

(art. 57 LFC) I termini di pagamento e le diffide sono retti dall’articolo 12 capoversi 2–4 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004sugli emolumenti.

Art. 68 Servizio centrale d’incasso

(art. 59 LFC)

  1. L’Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d’incasso per provvedere all’esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni. Essa può autorizzare altre unità amministrative a svolgere questi compiti nel loro settore.
  2. I tribunali della Confederazione provvedono autonomamente all’incasso nel proprio settore.
  3. Se la diffida rimane infruttuosa, le unità amministrative incaricano il servizio centrale d’incasso dell’esazione del credito e gli trasmettono al riguardo l’incartamento completo.
  4. L’Amministrazione delle finanze decide sull’ammortamento dei crediti irrecuperabili e degli attestati di carenza di beni.
Art. 69 Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione

(art. 59 LFC)

  1. Nel caso di esecuzioni contro la Confederazione, le unità amministrative prendono i provvedimenti urgenti previsti in materia d’esecuzione. In particolare, fanno opposizione. D’intesa con l’Amministrazione delle finanze possono provvedere all’esecuzione per crediti della Confederazione.
  2. Per il resto, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all’Amministrazione delle finanze.

Sezione 3: Tesoreria

Art. 70 Raccolta di fondi e rimunerazione

(art. 60 LFC)

  1. L’Amministrazione delle finanze provvede alla raccolta dei fondi da parte della Confederazione.
  2. Essa stabilisce i tassi per la rimunerazione dei fondi speciali e degli altri averi collocati presso la Confederazione, sempre che non siano già stabiliti in leggi, ordinanze o contratti. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato, come anche del tipo e della durata degli averi.
Art. 70a Rischi di cambio

(art. 60 LFC)

  1. Se a causa di un credito d’impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l’Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora:
    1. i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi;
    2. almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e
    3. l’importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anticipo.
  2. Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell’Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l’unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi.
  3. Di regola la garanzia è effettuata dall’Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d’impegno.
  4. L’Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.
Art. 71 Prestiti obbligazionari prescritti

(art. 60 LFC)

  1. Il possessore può incassare a posteriori presso l’Amministrazione delle finanze i titoli e i tagliandi d’interesse scaduti di prestiti della Confederazione, se senza sua colpa è stato impedito di far valere tempestivamente i suoi diritti.
  2. I titoli e i tagliandi d’interesse devono essere presentati e la legittimità del possesso deve essere resa credibile.
  3. I titoli devono però essere incassati entro 20 anni; i tagliandi d’interesse, entro 10 anni dopo l’esigibilità.
Art. 72 Attività della Cassa di risparmio del personale federale

(art. 60a cpv. 1 LFC)

  1. Il Dipartimento delle finanze disciplina in un’ordinanza i principi dell’attività della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF), in particolare:
    1. il tipo e l’estensione dell’offerta di prestazioni di servizi;
    2. la gestione degli averi non rivendicati;
    3. i principi dell’attribuzione dei costi.
  2. L’Amministrazione delle finanze definisce le condizioni generali della CRPF.
Art. 72a Persone aventi diritto a un conto

(art. 60a cpv. 3 LFC)

  1. La CRPF può gestire conti per conto di:
    1. impiegati dell’Amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali federali;
    2. impiegati del Ministero pubblico della Confederazione e della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
    3. magistrati della Confederazione secondo la legge federale del 6 ottobre 1989concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
    4. altre persone vicine alla Confederazione;
    5. persone che sulla base di un rapporto con la Confederazione secondo le lettere a–d ricevono una rendita o una pensione da PUBLICA;
    6. persone che operano nel settore dei mercati finanziari in qualità di decisori di un’autorità federale di vigilanza.
  2. La CRPF non gestisce conti per conto di:
    1. lavoratori a domicilio;
    2. impiegati ausiliari;
    3. persone reclutate e impiegate all’estero;
    4. persone in congedo di lunga durata;
    5. persone assunte a tempo determinato;
    6. persone domiciliate all’estero.
    2bis. Le persone di cui al capoverso 2 lettere d ed f continuano ad avere diritto a una relazione di conto con la CRPF se sono assunte in base al diritto pubblico e: a. sono impiegate all’estero per conto della Confederazione; b. sono in congedo per un impiego in un’organizzazione internazionale; oppure c. sono in congedo per seguire all’estero una persona di cui alle lettere a o b.
  3. Il Dipartimento delle finanze precisa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto.
Art. 72b Scioglimento della relazione di conto

(art. 60b LFC)

  1. La CRPC scioglie la relazione di conto in particolare se una persona non ha più diritto a un conto gestito dalla CRPC.
  2. Essa può sciogliere la relazione di conto in particolare se una persona non adempie gli obblighi contrattuali nei confronti della CRPC.
  3. Se la relazione di conto non può essere sciolta, la CRPC procede secondo quanto previsto dall’articolo 60b capoverso 4 LFC.
Art. 72c Organo di revisione della CRPC

Il Controllo federale delle finanze funge da organo di revisione esterno.

Art. 72d Protezione dei dati nella CRPC

(art. 60c cpv. 6 LFC)

  1. La CRPC tratta in forma cartacea e in un sistema d’informazione i seguenti dati dei suoi clienti:
    1. le generalità;
    2. il numero d’identificazione non personale;
    3. il numero di conto;
    4. le indicazioni necessarie per l’esecuzione e l’osservanza di altre disposizioni giuridiche, comprese le indicazioni su procure e aventi economicamente diritto;
    5. i dati concernenti tutte le prestazioni di servizi già ottenute e attualmente utilizzate.
  2. Per evitare averi depositati non rivendicati, la CRPF può scambiare dati personali con le autorità competenti del controllo degli abitanti.
  3. I dati del dossier del cliente sono conservati per dieci anni a decorrere dalla fine della relazione di conto. Allo scadere del termine di conservazione i dati sono distrutti.
Art. 73 Unità amministrative aggregate

(art. 61 LFC)

  1. La tesoreria può concedere mutui e anticipi alle unità amministrative aggregate per assicurare la liquidità nell’ambito della convenzione di tesoreria.
  2. I mutui e gli anticipi sono ascritti ai beni patrimoniali.
Art. 74 Investimenti

(art. 62 LFC)

  1. L’Amministrazione delle finanze può investire fondi in crediti consistenti in un importo fisso, segnatamente averi bancari, prestiti obbligazionari (compresi quelli con diritti di conversione o di opzione) o riconoscimenti di debito, indipendentemente dal fatto che siano o no certificati da titoli.
  2. L’investimento in fondi obbligazionari è autorizzato se gli attivi dei fondi sono investiti esclusivamente in crediti di cui al capoverso 1.
  3. I ricavi da investimenti sono incassati esclusivamente dall’Amministrazione delle finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzarli per coprire spese o uscite per investimenti.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 75 Esecuzione
  1. L’Amministrazione delle finanze è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
  2. Essa emana istruzioni segnatamente: a. per la procedura applicabile alle domande per il preventivo (art. 18 cpv. 3); abis. per la gestione e il rapporto nel settore amministrativo considerato (art. 27i ); ater. per la conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili (art. 31); b. per la strutturazione del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative (art. 32 cpv. 2); c. per il piano contabile generale (art. 33); d. per la tenuta degli inventari e le eccezioni all’obbligo di inventariazione (art. 34); e. per il sistema di controllo interno (art. 36 cpv. 2); f. per il disciplinamento della firma (art. 37); g. per la rimunerazione tra unità amministrative (art. 41); h. . i. per i requisiti formali relativi alla costituzione e alla gestione delle garanzie (art. 49); j. per l’assunzione del rischio e la liquidazione dei danni (art. 50 cpv. 3); k. per la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2); l. per i principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione, le prescrizioni in materia di pubblicazione e il consuntivo consolidato (art. 53); m. a o. . obis. . p. per l’incasso e l’esecuzione forzata (art. 67–69); q. per la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a ).
Art. 76 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’11 giugno 1990sulle finanze della Confederazione è abrogata.

Art. 77 Modifica del diritto vigente

.

Art. 78 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

La CRPF estingue le relazioni di conto dei titolari non domiciliati in Svizzera (art. 72a cpv. 2 lett. f) entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. Se non può estinguere una relazione di conto, al più tardi dopo un anno dall’entrata in vigore della presente modifica la CRPF non fornisce più prestazioni di servizi. Può mantenere il conto senza più rimunerarlo.

Art. 79 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2006.

Allegato 1(art. 33)

Piano contabile generale della Confederazione (articolazione per tipi)

BilancioConto economicoConto degli investimenti
1Attivi2
10Beni patrimoniali Liquidità e investimenti di denaro a breve termine20
Crediti Investimenti finanziari a breve termine
Limitazione contabile attiva Investimenti finanziari a lungo termine Crediti verso fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi
14Beni amministrativi Investimenti materiali29
Scorte Investimenti immateriali
Mutui Partecipazioni

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS

N.IPSASN.Deroga
17Requisito per l’iscrizione all’attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l’adempimento di compiti pubblici (Service Potential )17Materiale d’armamento: sono iscritti all’attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d’armamento. Il rimanente materiale d’armamento iscrivibile all’attivo non viene iscritto a bilancio.
43Leasing43Lo standard non viene applicato. Di conseguenza, nel quadro di operazioni di leasing i diritti d’uso e le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing non sono iscritti a bilancio. Per contro, al momento della scadenza le uscite sono addebitate al conto economico.
47Ricavi47Registrazione posticipata delle entrate : le entrate dell’imposta sul valore aggiunto sono registrate con un trimestre di ritardo a contare dalla nascita del debito fiscale. Le entrate dell’imposta federale diretta e dell’imposta integrativa sono registrate con la data della fatturazione da parte dei Cantoni, ma con un ritardo di un mese.

Zitiert in

Decisioni

1