Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
29.02.1988
In Kraft seit
01.04.1988
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

922.01

Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

del 29 febbraio 1988 (Stato 1° gennaio 2026)

Sezione 1: Caccia

Art. 1
Art. 1a Recupero di selvaggina ferita

I Cantoni provvedono affinché le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano un sostegno tempestivo e a regola d’arte nel recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali.

Art. 1b Persone autorizzate a uccidere la selvaggina
  1. Soltanto le persone esperte secondo l’articolo 177 capoverso 1bisdell’ordinanza del 23 aprile 2008sulla protezione degli animali (OPAn) sono autorizzate a uccidere la selvaggina in libertà nel quadro della caccia, del recupero o di misure ordinate dalle autorità.
  2. Sono considerate esperte le persone che hanno superato un esame cantonale per guardacaccia, un esame cantonale di caccia o un esame riconosciuto come equivalente dal Cantone.
Art. 2 Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia
  1. Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
    1. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente;
    2. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
    3. nella caccia da tana: la gassatura e la fumicatura di tane, lo stanamento di tassi, l’impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l’impiego contemporaneo di più di un cane per tana;
    4. animali vivi da richiamo;
    5. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili;
    6. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
    7. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
    8. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi, fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;
    9. armi da fuoco:
    1. la cui canna è inferiore a 40 cm, 2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione, 3. la cui canna è svitabile, 4. . j. lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l’esercizio della pesca professionale; k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili; l. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo; m. munizioni i cui proiettili hanno una velocità alla bocca inferiore a quella del suono; n. munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm; o. aeromobili civili senza occupanti, salvo se impiegati da persone esperte per il salvataggio di cuccioli di capriolo.
  2. In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:
    1. armi da pugno per dare il colpo di grazia;
    2. coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti.
    2bis. Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano: a. armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l’autorizzazione di caccia; b. cani da caccia: l’addestramento e l’impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale. 2ter. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) può emanare direttive per l’impiego di mezzi ausiliari e sistemi.
  3. I Cantoni possono vietare l’impiego di altri mezzi ausiliari.
Art. 2a Impiego di cani da caccia

L’impiego di cani da caccia ha come obiettivo la ricerca, l’avvistamento o l’inseguimento sonoro perlopiù autonomi di selvaggina nonché la ricerca di selvaggina ammalata o ferita. Nel caso di selvaggina ferita, l’impiego di cani da caccia ha come obiettivo anche la cattura, purché non sia possibile l’abbattimento di emergenza degli animali.

Art. 3 Autorizzazioni eccezionali
  1. I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:
    1. conservare specie animali o biotopi determinati;
    2. prevenire i danni causati dalla selvaggina;
    3. lottare contro le epizoozie;
    4. recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.
  2. Allestiscono un elenco delle persone autorizzate.
  3. L’UFAM può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l’uso di mezzi ausiliari vietati.
Art. 3bis Specie cacciabili e periodi di protezione
  1. Le specie cacciabili secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:
    1. la moretta tabaccata e la starna sono protette;
    2. il corvo comune è cacciabile.
  2. I periodi di protezione secondo l’articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:
    1. cinghiale: periodo di protezione dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;
    2. cormorano: periodo di protezione dal 1° marzo al 31 agosto;
    3. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.
Art. 3ter Divieto di caccia notturna
  1. La caccia notturna nel bosco è vietata; è fatta salva la caccia d’agguato.
  2. I Cantoni possono prevedere eccezioni per prevenire i danni da parte della selvaggina.

Sezione 2: Protezione

Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette
  1. Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l’articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:
    1. e b. .
    2. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
    3. mettono gravemente in pericolo le persone;
    4. propagano epizoozie;
    5. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico;
    6. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.
  2. Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
    1. l’entità dell’effettivo;
    2. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
    3. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;
    4. le misure di prevenzione dei danni adottate;
    5. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;
    6. la situazione della rigenerazione nel bosco.
  3. Comunicano annualmente all’UFAMil luogo, il momento e il risultato degli interventi.
  4. .
Art. 4bis
Art. 4ter
Art. 4a Regolazione degli effettivi di stambecchi
  1. Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare le comunità di riproduzione di stambecchi (colonie) secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia.
  2. Nella loro domanda all’UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano: a. l’evoluzione dell’effettivo negli ultimi tre anni, fornendo il numero di: 1. nuovi nati, 2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età, 3. femmine di tre anni di età e più, 4. maschi di tre-cinque anni di età, 5. maschi di sei-dieci anni di età, 6. maschi di undici anni di età e più; b. la giustificazione della necessità di regolazione per: 1. prevenire danni al biotopo, in particolare al bosco, oppure 2. mantenere un effettivo di selvaggina sano; c. il tipo di misure previste; d. l’effettivo auspicato.
  3. Per la regolazione di una colonia valgono le seguenti condizioni:
    1. a lungo termine la struttura naturale dell’effettivo in merito a età e sesso deve essere mantenuta;
    2. almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.
  4. I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni per la regolazione di colonie che si estendono su più Cantoni.
  5. L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per ogni colonia per un massimo di quattro anni.
Art. 4b Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia
  1. Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare i lupi di un branco secondo l’articolo 7a della legge sulla caccia. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali.
  2. Nella loro domanda all’UFAM, indicano: a. l’evoluzione dell’effettivo di lupi in relazione: 1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale abituale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all’allegato 3, 2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell’anno precedente e, se già noto, nell’anno in corso, 3. agli abbattimenti di lupi ordinati dalle autorità e ai lupi cacciati di frodo per branco dal 1° febbraio dell’anno in cui è presentata la domanda; b. la giustificazione della necessità di regolazione dei singoli branchi per: 1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, 2. prevenire danni alle persone, oppure 3. prevenire una riduzione eccessiva dell’effettivo regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se gli effettivi di artiodattili selvatici impediscono la rigenerazione naturale del bosco nell’areale abituale di attività del branco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 30 novembre 1992sulle foreste; c. il risultato del coordinamento intercantonale all’interno della regione determinante secondo l’allegato 3.
  3. Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione dell’effettivo di lupi nelle regioni di cui all’allegato 3 valgono le seguenti condizioni: a. regolazione parziale: 1. in presenza di un branco, è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali nati nell’anno della regolazione, 2. in presenza di più branchi, è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione, 3. nel quadro della regolazione di cui ai numeri 1 e 2 può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore, qualora presenti un comportamento indesiderato secondo il capoverso 4, 4. l’abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o impianti a forte utilizzo antropico; b. prelievo di branchi: in caso di superamento del numero minimo di branchi secondo l’allegato 3, è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché quest’ultimo presenti un comportamento indesiderato e la misura non faccia scendere il numero di branchi al di sotto dell’effettivo minimo della regione.
  4. Un comportamento indesiderato sussiste laddove i lupi di un branco, singolarmente o in gruppo:
    1. aggirano ripetutamente misure di protezione del bestiame impiegate a regola d’arte di cui all’articolo 10b capoverso 2 lettere a–d, uccidendo animali da reddito;
    2. attaccano ripetutamente animali delle specie bovina o equina, uccidendoli o ferendoli gravemente;
    3. predano animali da reddito agricoli che si trovano in stalle o in una corte di un’area aziendale; oppure
    4. si aggirano spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo.
  5. I lupi che nell’areale abituale di attività del branco in questione sono stati cacciati di frodo o abbattuti secondo gli articoli 4c o 9c a partire dal 1° febbraio precedente il rilascio dell’autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati. Sono da computare anche i lupi di un branco che vengono cacciati di frodo durante il periodo di regolazione.
  6. L’autorizzazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco in questione.
  7. I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni di regolazione all’interno delle regioni di cui all’allegato 3.
  8. L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per un periodo di regolazione; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi nei Cantoni di una regione di cui all’allegato 3. I branchi con un areale abituale di attività che si estende su più regioni di cui all’allegato 3 vengono computati in modo proporzionale. Lo stesso vale per i branchi transfrontalieri.
Art. 4c Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 12 capoverso 4bisdella legge sulla caccia
  1. I lupi di un branco causano danni ad animali da reddito secondo l’articolo 12 capoverso 4bisdella legge sulla caccia se, nel loro areale abituale di attività e durante il periodo di estivazione in corso, uccidono almeno otto ovini o caprini oppure uccidono o feriscono in modo grave almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo all’interno di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, purché le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili siano state attuate a regola d’arte.
  2. Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione. In via eccezionale, è inoltre possibile abbattere un altro animale di un branco, al di fuori della madre, qualora questo presenti un comportamento indesiderato secondo l’articolo 4b capoverso 4.
  3. L’autorizzazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco in questione. L’abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o impianti a forte utilizzo antropico. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali.
  4. Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione del lupo
  1. L’ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per la vigilanza e l’attuazione delle misure di gestione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 3 della legge sulla caccia dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone.
  2. Il contributo annuo della Confederazione è al massimo di 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni.
Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina
  1. Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.
  2. Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.
  3. L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone.
  4. L’Ufficio federale di topografia mappa nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.
Art. 5 Imbalsamatura di animali protetti
  1. Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale.
  2. Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.
  3. Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale:
    1. tutti i mammiferi protetti;
    2. tutti i podicipidi e le strolaghe;
    3. l’airone purpureo, l’airone nano, la cicogna bianca;
    4. il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l’anitra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
    5. la femmina dell’urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
    6. tutti i rapaci diurni;
    7. il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
    8. gli strigiformi;
    9. il succiacapre, il martin pescatore, l’upupa;
    10. il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l’averla grigia, l’averla capirossa.
  4. La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore.
  5. Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.
Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti
  1. L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.
  2. L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata. I veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di cura, siano rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia.
  3. Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.
Art. 6bis Tenuta in cattività di rapaci per falconeria
  1. L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:
    1. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
    2. è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
    3. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.
  2. I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:
    1. in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
    2. temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
    3. legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.
  3. La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
  4. Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.
Art. 7 Commercio di animali protetti
  1. È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Il divieto non si applica:
    1. alla selvaggina nata in cattività per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata; o
    2. alla selvaggina in libertà catturata a scopo di reinsediamento.
  2. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 4 settembre 2013sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all’importazione, al transito e all’esportazione.
Art. 8 Messa in libertà di animali indigeni
  1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:
    1. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
    2. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
    3. non ne deriva pregiudizio né per la conservazione della diversità delle specie e le peculiarità genetiche né per l’agricoltura e la selvicoltura.
  2. L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
  3. Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).
Art. 8a Gestione di animali non indigeni
  1. Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.
  2. L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.
  3. L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l’importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L’autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.
  4. Sono competenti:
    1. per l’autorizzazione di importazione: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, previa approvazione dell’UFAM;
    2. per l’autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali.
  5. I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti provvedimenti.

Sezione 2a : Corridoi faunistici d’importanza sovraregionale

Art. 8b Inventario dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale
  1. I corridoi faunistici servono a garantire nel lungo periodo la migrazione della selvaggina lungo assi di interconnessione tra i biotopi.
  2. L’inventario federale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale comprende gli oggetti elencati nell’allegato 4.
  3. L’inventario riporta per ciascun oggetto:
    1. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione del territorio;
    2. le specie animali che beneficeranno in via principale del corridoio;
    3. una valutazione dell’attuale accessibilità del corridoio e la descrizione delle misure più importanti per il mantenimento o il ripristino della funzionalità.
  4. La descrizione degli oggetti costituisce parte integrante della presente ordinanza. Èpubblicata separatamente mediante rimando nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 2004sulle pubblicazioni ufficiali). È accessibile in formato elettronico.
Art. 8c Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
  1. Confederazione e Cantoni provvedono affinché la funzionalità dei corridoi faunistici sia garantita e non venga compromessa da altri utilizzi. Se, nel caso concreto, sussistono altri interessi, la decisione è presa sulla base di una ponderazione degli interessi.
  2. I corridoi faunistici devono essere tenuti in considerazione nei piani settoriali, direttori e di utilizzazione.
  3. I Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, adottano le misure idonee al mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. In particolare, provvedono affinché:
    1. l’utilizzazione agricola e selvicolturale dei corridoi faunistici sia adeguata; in particolare, impianti e recinzioni non devono causare pregiudizi permanenti ai corridoi faunistici;
    2. all’interno dei corridoi faunistici siano creati elementi strutturali per la valorizzazione del corridoio;
    3. siano adottate misure per aiutare la selvaggina ad attraversare il corridoio in modo sicuro;
    4. sia analizzata la possibilità di eliminare i disturbi e gli ostacoli esistenti nelle vicinanze dei corridoi faunistici; e
    5. l’inquinamento luminoso nei corridoi faunistici sia limitato.
Art. 8d Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

L’ammontare delle indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale dipende:

  1. dall’importanza delle misure in relazione alla necessità di risanamento per l’interconnessione su vasta scala dei biotopi della selvaggina;
  2. dall’entità, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia delle misure per mantenere e ripristinare la permeabilità del corridoio faunistico.

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 9 Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette
  1. Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.
  2. I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento.
Art. 9bis
Art. 9ter
Art. 9a Misure contro singoli animali di specie protette

Nel caso di misure dei Cantoni contro singoli esemplari di linci, orsi, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, l’UFAM dev’essere previamente consultato. Se un orso rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può ordinarne l’abbattimento senza consultare l’UFAM.

Art. 9b Misure secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro singoli lupi
  1. Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone.
  2. Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:
    1. sono uccisi almeno sei ovini o caprini nell’arco di quattro mesi; o
    2. è ucciso o gravemente ferito almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo.
  3. Per valutare il danno di cui al capoverso 2, non sono considerati gli animali da reddito sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate a regola d’arte le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.
  4. Un pericolo per le persone sussiste in particolare se un lupo si aggira spontaneamente e regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo.
  5. I Cantoni interessati valutano in modo coordinato i danni o le situazioni di pericolo verificatisi sul territorio di due o più Cantoni.
  6. L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o un’ulteriore messa in pericolo delle persone da parte del lupo in questione. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde:
    1. in caso di predazioni di animali da reddito: al settore occupato da animali da reddito all’interno dell’areale abituale di attività del lupo;
    2. in caso di pericolo per le persone: ai luoghi in cui sussiste tale pericolo.
Art. 9c Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di pericolo per le persone

Se un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all’articolo 4b capoverso 1, deciderne l’abbattimento senza l’approvazione dell’UFAM.

Art. 9d Misure contro singoli castori
  1. Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia per singoli castori che causano danni rilevanti o rappresentano un pericolo per le persone, se non è possibile prevenire il danno o il pericolo mediante misure ragionevolmente esigibili.
  2. Un danno causato da un castoro è considerato rilevante in caso di:
    1. gallerie scavate sotto edifici e impianti di interesse pubblico, scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene o vie di collegamento delle aziende agricole;
    2. costruzione di dighe o attività di scavo che provocano l’allagamento di insediamenti o di edifici e impianti di interesse pubblico nonché il ristagno nei sistemi di drenaggio agricoli che interessano superfici per l’avvicendamento delle colture;
    3. insediamento permanente in impianti per il trattamento o la depurazione delle acque.
  3. L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni o a evitare la messa in pericolo delle persone; deve essere limitata a una durata e a un perimetro adeguati. I Cantoni coordinano le loro autorizzazioni.
  4. Se nel perimetro di cui al capoverso 3 vive una famiglia di castori, il castoro deve essere catturato con una trappola a trabocchetto prima di essere ucciso. Nel periodo dal 16 marzo al 31 luglio le femmine che allattano non possono essere uccise.
Art. 10 Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette
  1. La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità a copertura dei costi per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
    1. linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali: l’80 per cento dei costi per danni ad animali da reddito agricoli;
    2. lontre: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno;
    3. castori: il 50 per cento dei costi per danni al bosco e a colture agricole nonché a edifici e impianti secondo l’articolo 13 capoverso 5 della legge sulla caccia.
  2. I Cantoni verificano se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1 e determinano l’ammontare del danno causato dalla selvaggina.
  3. La Confederazione paga l’indennità solamente se:
    1. le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d’arte;
    2. in caso di attacchi a ovini, caprini, bovini o equini, gli animali sono registrati nella banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1º luglio 1966sulle epizoozie (LFE); e
    3. il Cantone si assume i costi rimanenti.
  4. Il rimborso da parte dell’UFAM ai Cantoni avviene una volta all’anno per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre.
Art. 10tere10quater
Art. 10quinquies
Art. 10a Strategie di tutela di singole specie animali

L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

  1. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;
  2. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
  3. la promozione di misure di prevenzione;
  4. l’accertamento di danni e di pericoli;
  5. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;
  6. la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4bise 9bis, l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;
  7. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;
  8. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.
Art. 10b Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori
  1. I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili. Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari che praticano l’estivazione di ovini e caprini, la consulenza avviene, laddove possibile, sul posto. I Cantoni registrano i risultati delle consulenze. Qualora esista un piano individuale di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b capoverso 4 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013sui pagamenti diretti (OPD), i risultati devono essere integrati al suo interno.
  2. Per proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
    1. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame o cani da protezione del bestiame;
    2. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame;
    3. per animali delle specie bovina o equina: detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di giovani animali da tale pascolo;
    4. altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere;
    5. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api.
  3. Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, dopo il primo attacco di grandi predatori a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non protetti da misure di cui al capoverso 2 è considerata ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure d’emergenza:
    1. su singoli pascoli: il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto;
    2. negli altri casi: altre misure d’emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM.
  4. Gli animali da reddito che si trovano in stalle o aree di uscita recintate su un’area aziendale sono considerati protetti dai grandi predatori.
  5. Gli allevatori e gli apicoltori sono responsabili dell’attuazione delle misure ragionevolmente esigibili.
Art. 10c Recinzioni per la protezione del bestiame

Una recinzione per la protezione del bestiame è realizzata e manutenuta a regola d’arte se segue i contorni dell’area, è chiusa e presenta una tensione sufficiente. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

  1. numero di fili: in caso di recinzione a fili, almeno quattro fili; in caso di recinzione a nodi o in rete metallica, un filo sopra e uno sotto;
  2. tensione della recinzione o dei fili: almeno 3000 V;
  3. distanza del filo più in basso dal suolo: al massimo 20 cm;
  4. altezza:

1. in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno 90 cm; in caso di stabulazione notturna e pascolo notturno nelle zone d’estivazione, almeno 105 cm,

2. in caso di camelidi del nuovo mondo, almeno 120 cm,

3. in caso di cervi tenuti in recinti, almeno 180 cm.

Art. 10d Cani da protezione del bestiame riconosciuti
  1. L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma di animali da reddito agricoli e la loro difesa contro animali estranei.
  2. Un cane da protezione del bestiame è riconosciuto quando ha superato l’esame di idoneità alla protezione del bestiame ed è contrassegnato come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.
  3. Sono ammessi all’esame i cani che appartengono a una razza per la protezione del bestiame. I Cantoni possono escludere alcune razze.
  4. L’UFAM verifica l’idoneità alla protezione del bestiame dei cani che hanno almeno 18 mesi di età. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:
    1. in funzione del suo impiego, essere socializzato nei confronti degli esseri umani e degli animali ed essere adattato alle situazioni ambientali (art. 73 cpv. 1 OPAn) nonché, in presenza del detentore, essere controllabile da quest’ultimo;
    2. durante l’impiego resta autonomamente in prossimità degli animali da reddito e all’avvicinarsi di persone e animali estranei assume un comportamento di difesa adeguato allo scopo di impiego e conseguentemente differenziato secondo il capoverso 1;
    3. non assume un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone (art. 79 OPAn).
  5. I cani da protezione del bestiame sono impiegati a regola d’arte laddove sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. sono impiegati almeno due cani da protezione del bestiame; il numero di cani necessari dipende dal numero degli animali da reddito;
    2. i cani da protezione del bestiame hanno una visione completa del pascolo e quest’ultimo non è troppo ripido;
    3. di giorno, la superficie del pascolo non supera i 20 ettari;
    4. di notte, gli animali da reddito sono raggruppati in una superficie di 5 ettari al massimo.
  6. I Cantoni provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano adeguatamente segnalate lungo i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali. Ogni anno, entro il 15 aprile, comunicano all’UFAM le zone d’impiego previste per i cani da protezione del bestiame riconosciuti nella zona d’estivazione; l’Ufficio federale di topografia mappa le zone d’impiego nel geo-portale federale.
Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api

I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano a regola d’arte le misure per la protezione del bestiame e delle api di cui all’articolo 10b . Provvedono affinché si ovvi rapidamente alle carenze riscontrate.

Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori
  1. L’UFAM si assume al massimo l’80 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni:
    1. pianificazione individuale per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti in aziende agricole nonché in aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari;
    2. pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, purché la pianificazione di cui alla lettera a lo richieda, nonché attuazione delle misure;
    3. pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi.
  2. L’UFAM si assume l’80 per cento dei costi delle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10b capoversi 2 e 3.
Art. 10g Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da castori e lontre
  1. Per la prevenzione dei danni causati da castori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
    1. limitazione dell’attività di costruzione di dighe del castoro;
    2. protezione delle colture agricole mediante recinzioni elettriche o reticolari metalliche;
    3. protezione di singoli alberi con guaine di rete metallica;
    4. protezione di scarpate di sponda, argini e impianti che servono per la protezione contro le piene mediante misure di protezione secondo l’articolo 10h capoverso 1 lettere a, b, d e g;
    5. protezione di infrastrutture di trasporto mediante installazione di piastre metalliche o tane di castoro artificiali;
    6. sbarramento dei flussi in entrata e in uscita degli impianti tecnici per il trattamento delle acque, delle condotte di scarico, delle canalizzazioni industriali o dei sistemi di drenaggio agricoli;
    7. altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.
  2. Per la prevenzione dei danni causati da lontre a impianti di piscicoltura e di soggiorno sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:
    1. recinzioni di protezione elettrificate;
    2. altre misure dei Cantoni.
Art. 10h Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori
  1. L’UFAM si assume al massimo il 30 per cento dei costi delle seguenti misure dei Cantoni per la prevenzione dei danni causati da castori a oggetti secondo l’articolo 12 capoverso 5 lettera b della legge sulla caccia:
    1. installazione di reticoli di protezione antiscavo, palancole e pareti stagne;
    2. costruzione di rinfianchi di pietrame e sbarramenti di ghiaia;
    3. reticoli per la protezione dei canali di scolo e tubi per l’evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate;
    4. installazione di tane di castoro artificiali;
    5. installazione di tubi di drenaggio in prossimità delle dighe del castoro;
    6. installazione di piastre metalliche in prossimità dei punti di cedimento dei sentieri;
    7. altre misure dei Cantoni, se le misure di cui alle lettere a–f non sono sufficienti o adeguate.
  2. La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale per misure di protezione in corrispondenza di tratti di corsi d’acqua in cui un’attività incontrollata dei castori potrebbe mettere in pericolo edifici e impianti di interesse pubblico.
  3. Se le misure di cui al capoverso 1 sono realizzate nel quadro di una pianificazione cantonale generale secondo il capoverso 2, la Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi.
Art. 10i Sistema d’informazione e documentazione sui grandi predatori
  1. In collaborazione con i Cantoni, l’UFAM gestisce un sistema d’informazione e documentazione sui grandi predatori (GRIDS), che serve, in particolare, a risarcire le predazioni di animali da reddito, adottare misure di regolazione, ordinare singoli abbattimenti ed elaborare statistiche sui danni.
  2. I Cantoni registrano in GRIDS i dati necessari secondo il capoverso 1, in particolare:
    1. il luogo, la tipologia e la causa del danno agli animali da reddito agricoli e agli apiari nonché le misure di protezione del bestiame o delle api ragionevolmente esigibili attuate al momento del danno;
    2. l’ammontare dei danni agli animali da reddito e agli apiari, con indicazione del calcolo e del risarcimento erogato dal Cantone;
    3. i singoli abbattimenti e gli abbattimenti avvenuti nell’ambito della regolazione.
  3. Le autorità d’esecuzione hanno accesso ai dati resi disponibili in GRIDS, compresi i dati personali, nella misura in cui questi sono necessari ai fini dell’esecuzione.
  4. GRIDS è collegato con i seguenti sistemi d’informazione:
    1. sistema d’informazione sulla politica agricola (AGIS) secondo l’articolo 165c della legge federale del 29 aprile 1998sull’agricoltura;
    2. banca dati sui cani (AMICUS) secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE;
    3. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l’articolo 45b LFE.

Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza

Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici
  1. La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.
  2. Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.
  3. Per promuovere la ricerca scientifica, l’UFAM può, d’intesa con gli organi cantonali della caccia, rivolgersi a guardacaccia o a persone autorizzate alla caccia.
Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica
  1. L’UFAM gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica.
  2. Esso può stipulare mandati di prestazioni con istituzioni attive in tutta la Svizzera o erogare contributi in particolare nei seguenti settori: a. gestione della selvaggina che: 1. causa conflitti o diffonde epizoozie, 2. necessita di una gestione intercantonale, 3. vive in zone protette secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia, 4. è minacciata a livello regionale e i cui effettivi sono difficili da monitorare; b. promozione di specie e biotopi in zone protette secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla caccia e di corridoi faunistici secondo l’articolo 11a della legge sulla caccia.
  3. I compiti del Centro secondo il capoverso 1 e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare:
    1. la tenuta di statistiche e di banche dati connesse alla selvaggina;
    2. il monitoraggio coordinato degli effettivi di determinate specie protette;
    3. il coordinamento di progetti per la cattura, la marcatura o il campionamento di selvaggina;
    4. la documentazione e la trasmissione di conoscenze nel settore della gestione della selvaggina;
    5. la consulenza ai Cantoni nei settori di cui al capoverso 2.
Art. 13 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici
  1. I Cantoni possono autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli che possono essere cacciati purché queste campagne servano a scopi scientifici, alla pianificazione della caccia o alla conservazione della diversità della specie.
  2. L’UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie.
  3. L’UFAM designa gli organi che coordinano le campagne di marcatura. Questi stabiliscono il tipo di marcatura, disciplinano l’informazione reciproca sugli animali marcati e informano i servizi e le persone partecipanti. Allestiscono annualmente un rapporto per l’UFAM.
  4. Tutti gli animali marcati e messi in libertà devono essere annunciati agli organi di coordinazione.

Sezione 5: Responsabilità civile

Art. 14

La somma minima di copertura dell’assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore è di 2 milioni di franchi.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 15 Esecuzione della legge sulla cacciada parte dei Cantoni
  1. I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sulla caccia.
  2. Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.
Art. 15a Esecuzione della legge sulla caccia da parte della Confederazione

Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 16 Statistica federale della caccia
  1. Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all’UFAM l’effettivo delle più importanti specie animali cacciabili e protette, il numero degli animali uccisi e morti nonché gli animali protetti imbalsamati annunciati. Inoltre danno indicazioni sul numero dei cacciatori, sui mezzi ausiliari di caccia vietati che sono stati usati e sui mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.
  2. In casi particolari, soprattutto quando l’effettivo di una specie aumenta o diminuisce fortemente, l’UFAM può esigere dai Cantoni altre informazioni statistiche ed emanare direttive sul censimento degli effettivi. Consulta previamente i Cantoni.
Art. 17 Ritiro dell’autorizzazione di caccia

L’UFAM consegna ogni anno ai Cantoni un elenco delle persone cui è stata ritirata l’autorizzazione di caccia giusta l’articolo 20 capoverso 1 della legge sulla caccia.

Art. 18 UFAM
  1. L’UFAM vigila sull’esecuzione della legge sulla caccia.
  2. Esso emana le disposizioni secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 3 e l’articolo 11 capoverso 1.
  3. Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.
Art. 18bis Modifica degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2

Se acquisisce nuove conoscenze sull’invasività delle specie animali o sulla loro propagazione naturale, dopo aver sentito i servizi federali coinvolti e gli ambienti interessati il Dipartimento adegua gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza d’esecuzione, del 7 giugno 1971, della legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.

Art. 20 Modificazione del diritto vigente

Art. 21
Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1988.

Allegato 1(art. 8biscpv. 2)

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione

Nome scientificoNome italiano
Sylvilagus spec.Coniglio coda di cotone
Tamias sibiricusTamia striato
Ondatra zibethicusTopo muschiato
Myocastor coypusNutria
Castor canadensisCastoro canadese
Nyctereutes procyonoidesCane procione
Procyon lotorProcione lavatore
Neovison visonVisone americano
Dama damaDaino
Cervus nipponCervo Sika
Cervus canadensisWapiti
Odocoileus virginianusCervo coda bianca
Ovis ariesMuflone
Alectoris chukarPernice chukan
Alectoris rufaPernice rossa
Tadorna ferrugineaCasarca
Alopochen aegyptiacaOca egiziana
Branta canadensisOca del Canada
Cygnus atratusCigno nero
Myiopsitta monachusParrocchetto monaco
Psittacula krameriParrocchetto dal collare
Ibridi fra animali selvatici e animali domestici che secondo l’articolo 86 dell’ordinanza del 23 aprile 2008sulla protezione degli animali sono equiparati agli animali selvatici.

Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate

Nome scientificoNome italiano
Sciurus carolinensisScoiattolo grigio
Oxyura jamaicensisGobbo della Giamaica
Ibridi di rapace

Le cinque regioni di presenza del lupo

Denominazione della regioneNumeroCantoniSuperficieNumero minimo
di branchi di lupi
«Giura»I7 641 km22
VD
AG
NE
FR
BE
SO
JU
BL
BS
GE
«Svizzera nordorientale»II4 739 km22
SG
ZH
SH
AR
AI
TG
«Svizzera centrale»III6 226 km22
LU
BE
SZ
UR
GL
OW
SG
NW
ZG
«Alpi svizzere occidentali»IV11 380 km23
VS
BE
FR
VD
«Svizzera sudorientale»V10 038 km23
GR
TI
SG

Corridoi faunistici d’importanza sovraregionale

N.OggettoLocalità
Cantone di Argovia
1AG-01Möhlin-Wallbach
2AG-02Sisseln-Eiken
3AG-03Rümikon
4AG-05Böttstein-Villigen
5AG-06Suret
6AG-07Gränichen
7AG-08Seon-Staufen
8AG-09Hilfikon
9AG-10_ZH-05Ehrendingen/Niederwenigen
10AG-14Waltenschwil-Boswil
11AG-15Oberlunkhofen
12AG-17_SO-31Oftringen
13AG-18_SO-10Boningen-Murgenthal
14AG-20Staffelbach
15AG-28_LU-01_ZG-11Dietwil
16AG-29Oeschgen
17AG-30Gontenschwil
18AG-31Stilli
19AG-32Schinznach Bad
20AG-33Birretholz
Cantone di Appenzello Interno
21AI-02_AR-06Gais
22AI-06_AR-08Gonten
Cantone di Appenzello Esterno
23AR-01_SG-20Gaiserwald
24AR-09Waldstatt
21AI-02_AR-06Gais
22AI-06_AR-08Gonten
Cantone di Berna
25BE-01Raum Gampelen/Gals
26BE-02Raum Pieterlen
27BE-03Raum Kosthofen/Bundhofen
28BE-04Raum Mühleberg/Frauenkappelen
29BE-07Raum westlich Kirchberg (Birchiwald)
30BE-08Raum östlich Kirchberg (Ischlag)
31BE-09_SO-06Wangen a.d. Aare
32BE-10Raum nördlich Lützelflüh
33BE-11aRaum Rotache
34BE-11bRaum südlich Wattenwil
35BE-12Raum westlich von Wimmis
36BE-13Raum Garstatt
37BE-14Raum Kandertal
38BE-15Raum Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz
39BE-16Raum südlich von Interlaken
40BE-17Raum südlich Innertkirchen
41BE-AVilleret
42BE-ERaum Langenthal
43BE-F1Raum Langnau/Konolfingen/Linden (Bowil)
44BE-F2Raum Langnau/Konolfingen/Linden
45BE-GRaum Oberlangenegg
46BE-H1Raum Simmental/Diemtigtal/Saanenland
47BE-H2Raum Simmental/Diemtigtal/Saanenland (Gsteig)
48BE-IRaum südlich Mitholz
49BE-K_UR-03Raum Sustenpass
63FR-01_BE-18Joressens
64FR-02_BE-19Bellechasse
66FR-04_BE-20Salvenach
67FR-05_BE-21Liebistorf
69FR-07_BE-05Thörishaus/Flamatt
71FR-09_BE-22Zumholz
167SO-02_BE-23Biberist
264VS-66_BE-24Guttannen
Cantone di Basilea Campagna
50BL-01Pratteln
51BL-03_SO-33Liestal
52BL-06Brislach
53BL-07Zwingen
54BL-10Thürnen
55BL-11Tenniken
56BL-13Ormalingen
57BL-14Gelterkinden
58BL-15Wittinsburg
59BL-19Waldenburg
60BL-20Ziefen
61BL-27Bubendorf
62BL-28Duggingen
100JU-1.11_BL-30Les Riedes
Cantone di Friburgo
63FR-01_BE-18Joressens
64FR-02_BE-19Bellechasse
65FR-03Galmiz
66FR-04_BE-20Salvenach
67FR-05_BE-21Liebistorf
68FR-06Schmitten (FR)
69FR-07_BE-05Thörishaus/Flamatt
70FR-08Alterswil
71FR-09_BE-22Zumholz
72FR-10Bussy
73FR-11_VD-03Montbrelloz
74FR-12_VD-01Forel (FR)
75FR-13Corserey (FR)
76FR-14Massonnens
77FR-15Rossens
78FR-16Gruyères
79FR-17_VD-25Attalens
80FR-23Vaulruz
220VD-08_FR-18Lucens
235VD-23_FR-19Châtel-St-Denis
236VD-24_FR-30Puidoux
Cantone di Ginevra
81GE-O-01_02Lévaud-Juvigny
82GE-W-24Route de Sauverny
83GE-W-29Bois Tollot-Allondon
Cantone di Glarona
84GL-01_UR-04Spiringen
85GL-02_SZ-02Muotathal
86GL-04Netstal
87GL-05Ennenda
88GL-06_SG-27Mollis/Biberlikopf
89GL-07_SG-02_SZ-07Reichenburg
Cantone dei Grigioni
90GR-02Haldenstein
91GR-03Rhäzüns
92GR-04Mesocco
93GR-05Lostallo
94GR-06Fanas
95GR-07Donat
96GR-11_TI-20San Vittore
97GR-12Padrus
147SG-06_GR-45Balzers
160SG-26_GR-01Bad Ragaz / Fläsch
Cantone del Giura
98JU-1.1Les Gâbes-Combe Guerri
99JU-1.10Forêt de Mettembert-La Réselle
100JU-1.11_BL-30Les Riedes
101JU-1.2Fahy Monsieur-Mont de Miserez
102JU-1.3Miserez-La Montoie-Ecré
103JU-1.8Côte de Boécourt-Séprais
104JU-1.9Le Bois de Rôbe
105JU-2.1Le Chésal
106JU-2.2Les Longs Prés-Combe Tabeillon
107JU-2.3Les Forges
108JU-2.4Le Pichoux
109JU-2.5Choindex-La Verrerie
110JU-2.8Le Chételat
111JU-3.1Les Genavrières
112JU-3.2Les Graiverats
113JU-3.3Varandin-Grand Fahy
114JU-3.4Bois d’Estai-Combe Vaillard
Cantone di Lucerna
115LU-02Sempach-Rothenburg
116LU-03Malters-Littau
117LU-04Werthenstein
118LU-05Dagmersellen-Langnau bei Reiden
119LU-09Ballwil-Hochdorf
120LU-10Moosen-Altwies
121LU-11Triengen-Büron
122LU-12Buchs-Knutwil
123LU-13Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee
124LU-17Grosswangen-Ettiswil
125LU-22Ruswil-Hellbühl
126LU-23Neuenkirch-Emmen-Hellbühl
127LU-24Doppelschwand-Entlebuch
15AG-28_LU-01_ZG-11Dietwil
Cantone di Neuchâtel
128NE-1.1Les Brenets
129NE-2.1Valangin
130NE-2.2Corcelles-Cormondrèche
131NE-2.3Boudry
132NE-3.2Rochefort
133NE-3.3Boveresse
134NE-3.4La Brévine
135NE-5.1Le Pâquier (NE)
136NE-6.1Villiers
137NE-6.2Montmollin
138NE-6.3La Tourne
139NE-7.2Cressier
140NE-ALe Landeron
Cantone di Nidvaldo
141NW-03Dallenwil
144OW-03_NW-07Grafenort (sud)
Cantone di Obvaldo
142OW-01Giswil
143OW-02Alpnach
144OW-03_NW-07Grafenort (sud)
145OW-04Lungern (sud, zona di Chäle)
Cantone di San Gallo
146SG-04Mels
147SG-06_GR-45Balzers
148SG-07Wartau
149SG-08Vaduz
150SG-09Sennwald
151SG-10Oberriet (SG)
152SG-11Grabs
153SG-13Alt St. Johann
154SG-15Ebnat-Kappel
155SG-16Wattwil
156SG-18Lütisburg
157SG-19Jonschwil
158SG-23Pfäfers
159SG-24Oberuzwil
160SG-26_GR-01Bad Ragaz / Fläsch
23AR-01_SG-20Gaiserwald
88GL-06_SG-27Mollis / Biberlikopf
89GL-07_SG-02_SZ-07Reichenburg
181SZ-11_SG-27Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)
Cantone di Sciaffusa
161SH-04Schleitheim
162SH-07Neunkirch
163SH-08Schaffhausen
164SH-10Thayngen
165SH-11Hemishofen
Cantone di Soletta
166SO-01Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil
167SO-02_BE-23Biberist
168SO-03Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen
169SO-08Oensingen
170SO-09Oberbuchsiten/Kestenholz
171SO-12Obergösgen
172SO-19Hüniken
173SO-23Breitenbach
12AG-17_SO-31Oftringen
13AG-18_SO-10Boningen-Murgenthal
31BE-09_SO-06Wangen a.d. Aare
51BL-03_SO-33Liestal
Cantone di Svitto
174SZ-01Feusisberg
175SZ-03Schübelbach
176SZ-04Immensee
177SZ-05Arth
178SZ-06Seewen
179SZ-08Muotathal
180SZ-10_ZG-12Rothenthurm
181SZ-11_SG-27Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)
85GL-02_SZ-02Muotathal
89GL-07_SG-02_SZ-07Reichenburg
Cantone di Turgovia
182TG-02_ZH-16Schlattingen
183TG-03Unterstammheim
184TG-04_06_ZH-50Altikon
185TG-08Pfyn
186TG-09_ZH-19Aadorf
187TG-15Müllheim
188TG-18Berg (TG)
189TG-19Kreuzlingen
190TG-22Dünnershaus
191TG-25Dozwil
192TG-26Amriswil
193TG-27Sitterdorf
194TG-28Hauptwil-Gottshaus
Cantone Ticino
195TI-01Airolo
196TI-04Quinto
197TI-08Giornico
198TI-09Biasca
199TI-10Biasca (Malvaglia)
200TI-15-19Claro
201TI-21-25Gudo
202TI-24Rivera
203TI-27Aurigeno
204TI-29-30Sigirino
205TI-39Bedretto
206TI-40_VS-62aUlrichen
207TI-41Airolo
210TI-44Croglio
211TI-45Someo-Riveo / Cevio
212TI-46Lottigna
96GR-11_TI-20San Vittore
Cantone di Uri
213UR-01Erstfeld
214UR-02Gurtnellen
49BE-K_UR-03Raum Sustenpass
84GL-01_UR-04Spiringen
263VS-65_UR-05Oberwald (Furkapass)
Cantone di Vaud
215VD-02Provence
216VD-04Ependes (VD)
217VD-05Ursins
218VD-06Lignerolle
219VD-07Ballaigues
220VD-08_FR-18Lucens
221VD-09Neyruz-sur-Moudon
222VD-10Goumoens-la-Ville
223VD-11Moudon
224VD-12Villars-le-Terroir
225VD-13Pra Cornu
226VD-14La Sarraz
227VD-15Dizy
228VD-16Dommartin
229VD-17Cuarnens
230VD-18Etagnières
231VD-19Grancy
232VD-20Montricher
233VD-21Lausanne
234VD-22Mex (VD)
235VD-23_FR-19Châtel-St-Denis
236VD-24_FR-30Puidoux
237VD-27_VS-95Chablais
238VD-29Commugny
73FR-11_VD-03Montbrelloz
74FR-12_VD-01Forel (FR)
79FR-17_VD-25Attalens
240VS-02_VD-26Port-Valais
241VS-03_VD-28Vouvry
244VS-12_VD-30Mex (VS)
275VS-88_VD-31Collonges
Cantone del Vallese
239VS-01Saint-Gingolph
240VS-02_VD-26Port-Valais
241VS-03_VD-28Vouvry
242VS-07Troistorrents
243VS-10Champéry
244VS-12_VD-30Mex (VS)
245VS-15Salvan
246VS-16Finhaut
247VS-18Martigny-Combe (Le Brocard)
248VS-19Sembrancher
249VS-24Orsières
250VS-28Nendaz
251VS-34Les Agettes
252VS-35Mase
253VS-38Saint-Luc
254VS-42Varen
255VS-46aStalden (VS)
256VS-53Zwischbergen
257VS-58Termen
258VS-59Obers Matt (Termen)
259VS-61aGrengiols
260VS-63aUlrichen
261VS-63bOberwald
262VS-64Oberwald (Bidmer)
263VS-65_UR-05Oberwald (Furkapass)
264VS-66_BE-24Guttannen
265VS-69aFiesch
266VS-70Ried-Mörel
267VS-71Naters
268VS-72Mund
269VS-74Ausserberg
270VS-75Gampel
271VS-77aVaren
272VS-80Savièse
273VS-82Conthey
274VS-83aArdon
275VS-88_VD-31Collonges
276VS-89Albrunpass
277VS-90Geisspfad
278VS-91Chriegalppass
279VS-92Ritterpass
280VS-93Sefinot
281VS-94Vollèges-le Châble
206TI-40_VS-62aUlrichen
237VD-27_VS-95Chablais
Cantone di Zugo
282ZG-01_ZH-01Hirzel
283ZG-02Baar (Neuenheim)
284ZG-03Baar (Menzingen)
285ZG-06Risch
15AG-28_LU-01_ZG-11Dietwil
180SZ-10_ZG-12Rothenthurm
Cantone di Zurigo
286ZH-02Mettmenstetten
287ZH-03Hedingen
288ZH-06Buchs (ZH)
289ZH-07Bachenbülach
290ZH-08Neerach
291ZH-09Bülach
292ZH-10Glattfelden
293ZH-11Wasterkingen
294ZH-12Embrach
295ZH-13Pfungen
296ZH-14Dachsen
297ZH-17Adlikon
298ZH-18Wiesendangen
299ZH-20Winterthur
300ZH-21Bassersdorf
301ZH-22Volketswil
302ZH-23Fehraltorf
303ZH-42Seegräben
9AG-10_ZH-05Ehrendingen/Niederwenigen
282ZG-01_ZH-01Hirzel
182TG-02_ZH-16Schlattingen
184TG-04_06_ZH-50Altikon
186TG-09_ZH-19Aadorf

Zitiert in

Decisioni

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