Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
24.10.2001
In Kraft seit
01.11.2001
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

974.03

Ordinanza
sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero

(OACata)

del 24 ottobre 2001 (Stato 1° novembre 2018)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l’aiuto in caso di catastrofe all’estero:
    1. l’impiego e il coordinamento dei mezzi civili e militari della Confederazione;
    2. il coordinamento di detti mezzi con quelli dei Cantoni.
  2. Essa si applica per analogia alle esercitazioni effettuate nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza, si intende per: a. catastrofe: un evento naturale o un evento causato dall’uomo alle cui ripercussioni immediate la comunità che le subisce non può far fronte con le sue sole forze; abis. aiuto in caso di catastrofe: prestazioni per la gestione delle catastrofi e la preparazione alle catastrofi; b. zone limitrofe di Paesi confinanti: zone di Paesi confinanti con la Svizzera in un raggio di circa 30 km dal confine nazionale; c. Stato richiedente: lo Stato in cui è fornito l’aiuto; d. mezzi: l’insieme delle squadre di soccorso e degli specialisti a disposizione, inclusi l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso, i mezzi di approvvigionamento e le prestazioni.

Art. 3 Condizioni e competenze
  1. L’aiuto in caso di catastrofe è fornito:
    1. su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente;
    2. su domanda di un’organizzazione internazionale;
    3. quando una proposta d’aiuto fatta dalla Svizzera è accettata.
  2. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l’aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinantisono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati.
  3. Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.
Art. 4 Imparzialità e neutralità

L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in modo neutrale, imparziale ed esente da considerazioni politiche.

Art. 5 Sussidiarietà

L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in primo luogo con mezzi civili. Se questi ultimi risultano insufficienti, è possibile far capo anche a mezzi dell’esercito con il consenso delle autorità dello Stato richiedente.

Art. 6 Forme d’assistenza

L’aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti:

  1. invio di singoli specialisti, segnatamente per compiti di accertamento e di consulenza;
  2. invio di squadre di soccorso;
  3. fornitura di mezzi di soccorso e di approvvigionamento;
  4. messa a disposizione o impiego di mezzi di trasporto e di mezzi speciali;
  5. fornitura di prestazioni finanziarie.
Art. 6a Trattati internazionali
  1. Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
  2. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a in virtù dell’articolo 150a LM.
  3. Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero purché i crediti siano stati stanziati.

Sezione 2: Mezzi destinati all’aiuto in caso di catastrofe all’estero

Art. 7 Strumento civile della Confederazione
  1. Il Settore aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) della Direzione dello sviluppo e della cooperazione, è lo strumento civile della Confederazione in materia di aiuto in caso di catastrofe all’estero. Questo settore svolge operazioni in modo autonomo e sostiene organizzazioni umanitarie partner, svizzere e internazionali. Offre il suo aiuto senza restrizioni territoriali negli ambiti della prevenzione, del salvataggio, della sopravvivenza e della ricostruzione.
  2. Il delegato all’aiuto umanitario e capo del CSA («delegato») dispone del CSA e di altri mezzi specifici. Questi comprendono segnatamente la Catena svizzera di salvataggio, specializzata nella localizzazione, nel salvataggio e nella prima presa a carico di persone seppellite in caso di distruzioni.
  3. Nella Catena svizzera di salvataggio i militari possono essere impiegati come volontari.
Art. 8 Mezzi militari
  1. Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio federale.
  2. Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell’esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute.
  3. Un’operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d’intesa con il DFAE.
  4. Il Cdo Op decide l’equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati.
Art. 9 Mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni
  1. I mezzi civili dei Cantoni frontalieri o dei loro Comuni possono essere impiegati nelle zone limitrofe di Paesi confinanti su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente e nel rispetto del diritto cantonale e degli accordi in caso di catastrofe tra la Svizzera e i suoi vicini.
  2. I mezzi della protezione civile possono essere impiegati all’estero per operazioni di salvataggio, di protezione, di soccorso e di assistenza nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.
  3. .

Sezione 3: Procedura

Art. 10 Decisione d’intervento
  1. Il delegato decide gli interventi di soccorso della Confederazione in caso di catastrofe. Può chiedere presso autorità federali l’impiego dei mezzi di cui dispongono.
  2. Gli interventi di militari sono decisi da:
    1. il DDPS su proposta del DFAE: in caso di interventi urgenti di fino a 100 militari disarmati; il DDPS ne informa successivamente il Consiglio federale;
    2. il Consiglio federale su proposta del DDPS e del DFAE: in tutti gli altri casi.
  3. In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, il Cdo Op mette direttamente a disposizione del delegato i mezzi militari disponibili. Esso ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi.
Art. 11 Direzione e condotta
  1. Il delegato designa un capo d’intervento. Quest’ultimo dirige e coordina tutte le squadre di soccorso svizzere impegnate sul posto.
  2. Il Cdo Op designa il comandante dell’aiuto militare in caso di catastrofe. Quest’ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell’intervento. Essi sono rispettivamente responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.
  3. Se nelle zone limitrofe di Paesi confinanti sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, i soccorsi sono diretti e coordinati dalle autorità cantonali o dal capo dell’intervento designato da queste autorità.
Art. 12 Responsabilità dell’intervento
  1. Il responsabile è responsabile dell’impiego dei mezzi della Confederazione nonché dell’impiego simultaneo di mezzi della Confederazione e di mezzi dei Cantoni.
  2. Se sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, la responsabilità delle operazioni incombe alle autorità competenti per la decisione e la convocazione.
Art. 13 Direzione generale e coordinamento
  1. Le missioni di soccorso svizzere sono poste sotto la direzione generale delle autorità dello Stato richiedente o delle organizzazioni che le sostengono.
  2. Queste missioni devono essere coordinate con le operazioni dello Stato richiedente nonché con quelle delle organizzazioni internazionali che le sostengono e con quelle di altri Stati.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 14 Statuto

Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato di transito o dello Stato richiedente per la durata dell’intervento. Sono fatte salve le disposizioni divergenti dei pertinenti accordi internazionali.

Art. 15 Istruzione e qualità delle prestazioni

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché l’istruzione, le capacità e le apparecchiature speciali delle loro squadre di soccorso corrispondano alle norme riconosciute a livello internazionale.

Art. 16 Costi d’intervento
  1. L’aiuto in caso di catastrofe è fornito gratuitamente. Sono fatte salve le disposizioni di accordi internazionali.
  2. I costi dell’aiuto svizzero in caso di catastrofe all’estero sono a carico degli enti pubblici che organizzano gli interventi.
  3. I dipartimenti federali finanziano l’impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume inoltre le rimanenti spese accessorie relative all’intervento all’estero, segnatamente per:
    1. i trasporti di personale verso e dal luogo di intervento;
    2. l’alloggio e il vitto sul posto;
    3. il materiale supplementare.
Art. 17 Indennizzo

Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell’esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 1958sulla responsabilità, della legge del 4 ottobre 2002sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile o della legge militare.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero eseguono la presente ordinanza.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 2 dicembre 1985concernente l’impiego di militari nelle truppe di protezione aerea per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2001.

Zitiert in

Decisioni

2