Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
20.12.2024
In Kraft seit
01.02.2025
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

745.13

Ordinanza
sugli orari

(OOra)

del 20 dicembre 2024 (Stato 1° febbraio 2025)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina la procedura di definizione e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle imprese:
    1. titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;
    2. che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.
  2. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese deroghe agli obblighi relativi all’orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.
Art.2 Contenuto e durata di validità dell’orario
  1. L’orario fissa l’offerta di trasporto pubblico, coordinata a livello nazionale, per un anno d’orario. Esso è vincolante, fatti salvi gli articoli 11–13.
  2. L’UFT determina l’inizio e la durata dell’anno d’orario tenendo conto delle normative degli Stati limitrofi.

Sezione 2: Definizione dell’orario

Art. 3 Procedura

L’UFT disciplina i dettagli della procedura per definire l’orario e fissa le scadenze d’intesa con il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce.

Art. 4 Coordinamento
  1. Le imprese coordinano tra loro i progetti d’orario in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’UFT, dei Cantoni, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e dei servizi di assegnazione delle tracce.
  2. In tale ambito, si assicurano di garantire le coincidenze.
Art. 5 Progetto d’orario
  1. Le imprese definiscono un progetto d’orario. Le linee del traffico a lunga distanza e le linee finanziate dall’ente pubblico devono essere trasmesse all’ente competente per il compito sistemico Informazione alla clientela (SIC).
  2. Le imprese attive sulle tratte di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 13 maggio 2020sul Servizio di assegnazione delle tracce definiscono il progetto d’orario tenendo conto del piano di utilizzazione della rete.
Art. 6 Consultazione degli ambienti interessati

I Cantoni sentono in modo adeguato gli ambienti interessati. L’UFT gestisce a tal fine una piattaforma Internet pubblicamente accessibile.

Art. 7 Orario definitivo

Dopo l’attribuzione ordinaria delle tracce, le imprese fissano l’orario definitivo.

Sezione 3: Pubblicazione dell’orario

Art. 8 Principi
  1. Gli orari sono pubblicati ufficialmente per un anno d’orario.
  2. L’UFT provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione al SIC.
Art. 9 Accessibilità
  1. I dati di base, i dati dell’orario, i dati in tempo reale e i dati sulle perturbazioni devono essere pubblicamente accessibili. Le imprese devono trasmetterli al SIC.
  2. A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.
Art. 10 Utilizzazione commerciale

Chiunque utilizzi a scopi commerciali i dati di cui all’articolo 9 capoverso 1, deve rimborsare al SIC i costi sostenuti per il trattamento e la trasmissione di tali dati.

Sezione 4: Modifiche dell’orario e interruzioni dell’esercizio

Art. 11 Modifica dell’orario durante il periodo di validità
  1. L’orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento della sua definizione.
  2. Se intende modificare il suo orario, l’impresa presenta il progetto di modifica all’UFT almeno otto settimane prima dell’entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’impresa ne informa l’UDSC. L’impresa motiva la modifica.
  3. Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l’ordinanza del 16 ottobre 2024sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d’intesa con i committenti.
  4. Le imprese pubblicano le modifiche almeno quattro settimane prima dell’entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate. Gli orari modificati devono essere trasmessi al SIC.
Art. 12 Interruzioni dell’esercizio pianificabili
  1. Le imprese notificano le interruzioni dell’esercizio pianificabili che non figurano nell’orario annuale all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze con almeno quattro settimane d’anticipo. È fatto salvo l’articolo 11b capoverso 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998concernente l’accesso alla rete ferroviaria. Le imprese indicano le cause e la durata presumibile dell’interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’interruzione dell’esercizio deve essere notificata anche all’UDSC.
  2. Le interruzioni dell’esercizio previste devono essere pubblicate con almeno quattro settimane d’anticipo in maniera tale da permettere al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Gli orari modificati devono essere trasmessi al SIC.
Art. 13 Interruzioni dell’esercizio impreviste
  1. Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente notificate alle imprese che assicurano le coincidenze. I dati su questi eventi devono essere trasmessi al SIC e il pubblico deve essere informato.
  2. La ripresa dell’esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità.
Art. 14 Altre deroghe all’orario
  1. Le imprese si informano senza indugio reciprocamente e continuamente sullo stato dell’esercizio. Trasmettono al SIC i dati in tempo reale.
  2. L’UFT può esonerare le imprese da tale obbligo di trasmissione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 novembre 2009sugli orari è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

Zitiert in

Decisioni

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