Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Legislation From Independent Enterprises And Institutions
Status
In Force
Verabschiedet
15.03.2001
In Kraft seit
01.01.2002
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

172.220.113

Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore
dei politecnici federali

(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)

del 15 marzo (Stato 1° settembre 2023)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

(art. 2 LPers)

  1. La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).
  2. La presente ordinanza non si applica: a. ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 16b capoverso 1della legge del 4 ottobre 1991sui PF; abis. ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l’ordinanza del 18 settembre 2003sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978sulla formazione professionale.
Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

  1. Il Consiglio dei PF è competente per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:
    1. i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);
    2. i collaboratori del Consiglio dei PF;
    3. i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d’intesa con il presidente della Commissione.
  2. Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.
  3. Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.
  4. Il Consiglio dei PF è competente per l’applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.
  5. .
Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio
  1. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.
  2. Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

Capitolo 2: Politica del personale

Sezione 1: Principio

Art. 4
  1. Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:
    1. una politica del personale progressista e sociale;
    2. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
    3. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
    4. l’assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.
  2. La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.
  3. I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell’applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5 Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

  1. I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.
  2. I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.
  3. I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.
Art. 6 Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Art. 7 Colloquio di valutazione e di promozione

(art. 4 cpv. 3 LPers)

  1. I superiori svolgono almeno una volta all’anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest’ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l’occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.
  2. Sono in particolare oggetto del colloquio:
    1. la definizione di obiettivi e la loro verifica;
    2. la situazione lavorativa;
    3. le possibilità e le misure di sviluppo;
    4. l’avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.
  3. La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.
  4. I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell’unità organizzativa.
  5. Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell’articolo 17b della legge del 4 ottobre 1991sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.
Art. 8 Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l’accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Art. 9 Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

  1. I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.
  2. Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:
    1. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all’insaputa degli interessati;
    2. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.
  3. I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell’adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.
Art. 10 Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

  1. I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.
  2. Tutelano la dignità delle donne e dell’uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.
Art. 11 Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

  1. promuovere il plurilinguismo, l’equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
  2. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
  3. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
  4. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
  5. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
  6. fornire un’informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

  1. Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell’articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.
  2. I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.
  3. Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:
    1. la composizione del personale;
    2. i costi del personale;
    3. il grado di soddisfazione nel lavoro;
    4. l’esito dei colloqui di valutazione;
    5. l’applicazione del sistema salariale.
  4. Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

  1. Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.
  2. Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.
  3. Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.
  4. Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro

Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14 Messa a concorso

(art. 7 LPers)

  1. I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione.
  2. Eccezionalmente, si può fare a meno di un concorso pubblico nei seguenti casi:
    1. per posti di durata determinata fino a un anno;
    2. per posti che saranno occupati internamente negli istituti del settore dei PF, in particolare in caso di ampliamento delle mansioni o di promozione a una funzione superiore, ad eccezione dei quadri superiori;
    3. per posti destinati alla rotazione interna (job rotation );
    4. per posti che saranno occupati nel quadro della reintegrazione professionale da collaboratori ammalati o infortunati e nel quadro dell’integrazione di persone disabili.
  3. Le direzioni dei due PF e degli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore i dettagli e la ripartizione delle competenze.
  4. I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 1991sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.
Art. 15 Condizioni di assunzione

L’assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d’attività.

Art. 16 Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

  1. Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.
  2. Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:
    1. l’inizio e la durata del rapporto di lavoro;
    2. il settore lavorativo;
    3. il periodo di prova;
    4. il grado d’occupazione;
    5. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
    6. la previdenza professionale;
    7. i termini di disdetta.
  3. Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.
Art. 17 Modifica del contratto di lavoro

(art. 13 LPers)

  1. Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.
  2. In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest’ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell’articolo 20a .
Art. 18 Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers)

  1. Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.
  2. In caso di cambiamento di posto all’interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.
Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata

(art. 9 LPers)

  1. Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.
  2. .
  3. I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all’articolo 10 LPers.
Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta
  1. Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
  2. Il rapporto di lavoro termina senza disdetta:
    1. per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto;
    2. al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
    3. in caso di decesso del collaboratore.
Art. 20a Termini di disdetta
  1. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:
    1. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
    2. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.
  2. Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
    1. un mese nel primo anno di servizio;
    2. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.
  3. In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.
  4. In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.
Art. 20b Risoluzione del rapporto di lavoro in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio
  1. In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale, un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto regolarmente per incapacità o inattitudine. La disdetta avviene al più presto:
    1. in caso di incapacità al lavoro nei primi due anni di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 365 giorni;
    2. in caso di incapacità al lavoro a partire dal terzo anno di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 730 giorni.
  2. In deroga al capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere risolto:
    1. se la disdetta avviene durante il periodo di prova;
    2. se la persona interessata viola ripetutamente gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a ;
    3. dopo la scadenza dei periodi di cui all’articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni, purché prima dell’inizio dell’incapacità al lavoro vi fosse già un motivo di disdetta diverso dall’incapacità o dall’inattitudine dovuta a motivi di salute e l’intenzione di disdire il rapporto di lavoro sia stata comunicata alla persona interessata prima dell’incapacità al lavoro; oppure
    4. se l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, purché alla persona interessata sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile; in questo caso la disdetta può avvenire al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità.
  3. La disdetta avviene nel rispetto dei termini di cui all’articolo 20a.
Art. 20c Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento

(art. 10 cpv. 2 LPers)

  1. Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, il servizio competente di cui all’articolo 2 può, d’intesa con la persona interessata, prorogare il rapporto di lavoro.
  2. Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, le collaboratrici hanno diritto a prorogare il rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al compimento del 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata al servizio competente al più tardi sei mesi prima del compimento del 64° anno d’età.
  3. Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui il collaboratore compie il 70° anno d’età.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni

(art. 10, 19, 31 e 33 LPers)

  1. I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell’iniziativa individuale.
  2. Hanno priorità rispetto al licenziamento:
    1. .
    2. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all’interno del settore dei PF;
    3. il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
    4. il sostegno in caso di formazione professionale continua;
    5. il pensionamento anticipato.
  3. I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.
  4. Il Consiglio dei PF è competente per l’elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.
Art. 22 Pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni

(art. 31 cpv. 5 LPers)

  1. In caso di ristrutturazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se il collaboratore:
    1. ha compiuto il 60° anno d’età;
    2. ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni in un istituto del settore dei PF;
    3. non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con lo stesso tasso di occupazione;
    4. non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili;
    5. non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell’invalidità in corso o imminente.
  2. Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:
    1. il posto è soppresso;
    2. il campo di attività del collaboratore subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica;
    3. il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento anticipato;
    4. deve essere introdotta una regolamentazione sostenibile per la successione del collaboratore.
Art. 22a Prestazioni in caso di pensionamento anticipato*
* a seguito di ristrutturazioni

(art. 31 cpv. 5 LPers)

  1. Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 del regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1).
  2. Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro secondo l’articolo 64 RP-PF 1.
  3. Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il servizio competente di cui all’articolo 2 può fornire le prestazioni seguenti:
    1. una partecipazione massima del 50 per cento ai costi per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato secondo l’articolo 33a LPP;
    2. una partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 33 RP-PF 1;
    3. l’assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS.
Art. 22b Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa

(art. 19 cpv. 4 LPers)

  1. Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 22a capoverso 3 nonché una partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato 5 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se:
    1. il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale; e
    2. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–d ed f o capoverso 4 LPers.
  2. Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se:
    1. si prevede di sopprimere il posto;
    2. deve essere introdotta una regolamentazione sostenibile per la successione del collaboratore;
    3. per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica.
  3. Nel complesso le prestazioni non possono superare uno stipendio annuo.
Art. 23 Prestazioni supplementari del datore di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni

Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24 Categorie di collaboratori
  1. La classificazione della funzione, la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio dei collaboratori sono gestiti in maniera uniforme secondo le disposizioni degli articoli 25–34.
  2. Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all’articolo 25, i PF e gli istituti di ricerca possono, d’intesa con il Consiglio dei PF, stabilire la retribuzione e l’evoluzione dello stipendio in maniera forfettaria per le seguenti categorie di collaboratori:
    1. posti a tempo determinato il cui scopo principale consiste nella formazione degli interessati o nel loro accesso alla carriera scientifica secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettere b o c della legge del 4 ottobre 1991sui PF;
    2. posti in progetti di ricerca di durata determinata con finanziatori esterni secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera c della legge sui PF che fanno seguito alla formazione;
    3. posti per compiti infrastrutturali di durata determinata.
  3. Per le categorie di cui al capoverso 2 l’ammontare dello stipendio si basa sui requisiti dell’attività, sulle norme dei finanziatori e sulla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all’istituto. Non è consentito scendere al di sotto degli stipendi minimi di cui all’allegato 3 e deve essere prevista un’evoluzione dello stipendio.
  4. In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.
Art. 25 Classificazione della funzione
  1. Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello della griglia delle funzioni riportata nell’allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 2.
  2. I collaboratori che non sono d’accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.
Art. 26 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

  1. Il servizio competente di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell’allegato 2 entro l’importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.
  2. Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell’esperienza e del mercato del lavoro.
  3. D’intesa con il Consiglio dei PF, in singoli casi è possibile concedere stipendi fino al 10 per cento superiori all’importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere in servizio collaboratori particolarmente qualificati.
  4. I capoversi 1–3 non contemplano le categorie di collaboratori di cui all’articolo 24 capoverso 2. In questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all’articolo 24 capoverso 3.
Art. 27 Evoluzione dello stipendio

(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

  1. L’evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull’esperienza.
  2. Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:
    1. supera nettamente le esigenze;
    2. supera le esigenze;
    3. adempie le esigenze;
    4. adempie gran parte delle esigenze;
    5. adempie parte delle esigenze;
    6. non adempie le esigenze.
  3. Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.
  4. Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.
  5. Su proposta del PF o dell’istituto di ricerca competente, per determinati gruppi di funzioni il Consiglio dei PF può prevedere un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni. L’importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato.
  6. I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio interno al quale i dipendenti possono rivolgersi in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.
  7. I capoversi 1–3 non si applicano alle categorie di collaboratori di cui all’articolo 24 capoverso 2. In questo caso l’evoluzione dello stipendio è fissata in base all’articolo 24 capoverso 3.
Art. 28 Adeguamento della scala salariale

(art. 16 LPers)

  1. Dopo aver negoziato con le parti sociali il Consiglio dei PF decide ogni anno, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, se e come accordare una compensazione del rincaro o un aumento dello stipendio reale rispetto alla scala salariale di cui all’allegato 2.
  2. Per l’adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.
  3. Se le misure salariali decise dal Consiglio dei PF corrispondono al massimo a quelle adottate dal Consiglio federale per il personale federale è possibile rinunciare alla revisione parziale della presente ordinanza.
Art. 28a Compensazione del rincaro

(art. 16 LPers)

  1. La compensazione del rincaro è versata su:
    1. lo stipendio;
    2. le prestazioni che integrano l’assegno familiare.
  2. Se il rincaro registrato dopo l’ultimo adeguamento lo giustifica, gli istituti adeguano le seguenti indennità:
    1. le indennità per il lavoro domenicale e notturno;
    2. le indennità per il servizio di picchetto;
    3. le indennità di funzione;
    4. le indennità speciali.
Art. 29 Indennità di funzione

(art. 15 LPers)

  1. In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un’indennità di funzione.
  2. L’importo dell’indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.
  3. Per l’esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un’indennità di funzione.
Art. 30 Premi speciali

(art. 15 LPers)

  1. A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.
  2. I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.
  3. Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell’importo massimo del livello di funzione di cui all’allegato 2.
Art. 31 Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un’indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell’importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

Art. 32
Art. 33 Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

  1. lavoro domenicale e notturno;
  2. lavoro a turni e servizio di picchetto.
Art. 34 Occupazione a tempo parziale

(art. 15 LPers) Fatto salvo l’articolo 41a , lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

Art. 35

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio e computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali

(art. 29 e 30 LPers)

  1. I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire lo stipendio secondo le disposizioni di cui agli articoli 36–36c .
  2. Per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio è indispensabile soddisfare gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4.
  3. I due PF e gli istituti di ricerca possono adempiere l’obbligo di retribuire il lavoratore stipulando un’assicurazione equivalente a favore dei collaboratori.
  4. Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale il collaboratore ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell’assicurazione militare, della SUVA o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale il collaboratore aveva diritto prima della riduzione.
Art. 36a Obbligo di collaborazione del collaboratore in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio
  1. In caso di assenze di durata superiore a tre giorni consecutivi, i collaboratori inviano di propria iniziativa al servizio competente un certificato medico.
  2. In casi motivati il servizio competente può:
    1. richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza o prorogare i termini;
    2. ordinare una visita di controllo presso un medico di fiducia per valutare la capacità lavorativa.
  3. I collaboratori sono tenuti a collaborare ai provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 47a . In particolare devono seguire le disposizioni mediche, sottoporsi alle visite di controllo del medico di fiducia ordinate dal datore di lavoro e, su richiesta, autorizzare i medici curanti a fornire informazioni al medico di fiducia.
  4. Durante il periodo di incapacità al lavoro, prima di recarsi all’estero il collaboratore deve inviare una comunicazione scritta al servizio preposto di cui all’articolo 3 indicando il luogo di soggiorno e allegando un certificato del medico curante.
Art. 36a bis Durata ed entità del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio
  1. Il diritto allo stipendio in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio inizia il primo giorno della malattia o dell’infortunio. Dura fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia al massimo:
    1. fino alla fine del termine di disdetta, se il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova;
    2. 365 giorni nei primi due anni di servizio dopo la fine del periodo di prova;
    3. 730 giorni a partire dal terzo anno di servizio.
  2. I giorni in cui i collaboratori sono totalmente o parzialmente incapaci di lavorare sono computati nello stesso modo sulla durata del diritto allo stipendio.
  3. In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio il collaboratore riceve l’intero stipendio lordo comprese le indennità. A partire dal 366° giorno viene versato il 90 per cento dello stipendio lordo. Eventuali indennità legate ai compiti sono ridotte nella stessa misura.
  4. Il diritto allo stipendio dei collaboratori con un rapporto di lavoro di durata determinata si estingue alla scadenza del contratto qualora tale termine sia anteriore a quello menzionato al capoverso 1.
  5. Per i collaboratori remunerati con stipendio orario il diritto allo stipendio si basa sullo stipendio dell’orario di lavoro regolare disciplinato contrattualmente, altrimenti si basa sullo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’incapacità al lavoro. Se prima dell’incapacità al lavoro il collaboratore è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio che ha percepito durante il periodo in cui è stato occupato.
Art. 36b Riduzione o soppressione delle prestazioni
  1. Qualora un collaboratore non adempia o adempia solo in parte gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4, le prestazioni possono essere ridotte o, in casi gravi, soppresse.
  2. Inoltre le prestazioni possono essere ridotte qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall’ordinario o si sia avventurato in un’impresa rischiosa.
Art. 36c Interruzione e nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio

(art. 29 LPers)

  1. Se dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro un collaboratore riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all’articolo 36a biscapoverso 1 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.
  2. Una volta scaduti i termini per il pagamento dello stipendio di cui all’articolo 36a biscapoverso 1, in caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i termini ricominciano a decorrere a condizione che precedentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Non sono prese in considerazione le assenze per malattia o infortunio che ammontano complessivamente a meno di 30 giorni civili.
  3. In caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio dopo la scadenza dei termini per il pagamento dello stipendio di cui all’articolo 36a bise prima che il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi, fino al quinto anno di servizio sussiste il diritto al pagamento dello stipendio nella misura del 90 per cento dello stipendio lordo per un periodo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un periodo di 180 giorni.
Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione

(art. 29 cpv. 1 LPers)

  1. In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.
  2. Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.
  3. La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d’occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.
  4. Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d’età e di bambini disabili in vista di un’adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 37a Congedo di paternità, congedo del partner registrato
e congedo per adozione

(art. 17a LPers)

  1. È accordato un congedo di venti giorni lavorativi durante il quale è versato l’intero stipendio:
    1. al padre giuridico in caso di nascita di uno o più figli propri;
    2. al partner registrato in caso di nascita di uno o più figli dell’altro partner;
    3. al padre adottivo in caso di adozione di uno o più figli secondo l’articolo 37 capoverso 4.
  2. Dieci giorni di congedo devono essere presi nei primi sei mesi dopo la nascita o l’adozione, mentre i restanti dieci giorni devono essere presi entro dodici mesi. Il congedo può essere preso in blocco o a giorni.
Art. 37b Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute

(art. 17a LPers)

  1. In caso di interruzione del lavoro per assistere un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati al collaboratore durante 14 settimane al massimo.
  2. Un figlio ha gravi problemi di salute, se:
    1. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
    2. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
    3. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
    4. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
  3. Il congedo di assistenza deve essere fruito entro 18 mesi dal primo giorno dell’interruzione del lavoro di cui al capoverso 1.
  4. Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta che si verifica dopo almeno 12 mesi senza disturbi è considerata un nuovo evento.
Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo

(art. 29 cpv. 1 LPers)

  1. In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.
  2. In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all’anno.
  3. Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.
  4. Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.
Art. 39 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

  1. In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:
    1. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS;
    2. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.
  2. .
  3. Sono computate le prestazioni assicurative.
Art. 39a
Art. 40 Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

  1. In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo complessivo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni ai sensi degli articoli 41–41b .
  2. Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni o una persona con cui la persona defunta ha convissuto prima del decesso. In assenza di tali superstiti, sono considerati superstiti altre persone verso le quali la persona defunta ha adempiuto un obbligo di assistenza.
Art. 41 Diritto all’assegno familiare

(art. 31 cpv. 1−3 LPers) Il diritto all’assegno familiare è disciplinato secondo l’articolo 3 della legge del 24 marzo 2006sugli assegni familiari (LAFam).

Art. 41a Prestazioni che integrano l’assegno familiare

(art. 31 cpv. 1−3 LPers)

  1. Il servizio competente di cui all’articolo 2 versa ai collaboratori prestazioni che integrano l’assegno familiare. La somma degli assegni familiari secondo la LAFam, degli assegni familiari cantonali e della prestazione che integra l’assegno familiare ammonta annualmente al massimo a:
    1. 4519franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
    2. 2919franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LAFam;
    3. 3298franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam.
  2. Se la somma degli assegni familiari secondo la LAFam e degli assegni familiari cantonali supera l’importo di cui al capoverso 1 lettere a–c, il collaboratore non ha diritto alle prestazioni che integrano l’assegno familiare.
  3. Dalle prestazioni che integrano l’assegno familiare sono dedotti i seguenti assegni familiari:
    1. gli assegni familiari percepiti da altre persone per lo stesso figlio secondo la LAFam e gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari;
    2. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia obbligatori o sovraobbligatori percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un’altra autorità per lo stesso figlio.
  4. I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento.
  5. Le prestazioni che integrano l’assegno familiare sono adeguate al rincaro.
Art. 41b Assegno per il sostegno a congiunti

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

  1. L’autorità competente secondo l’articolo 2 può versare la metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave.
  2. L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.
Art. 42 Previdenza professionale

(art. 32g cpv. 5 LPers)

  1. I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 2006su PUBLICA.
  2. Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 24, 26, 27, 29 e 31.
  3. Il servizio competente di cui all’articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.
  4. Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 1.
Art. 42a Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento
della rendita transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers)

  1. Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVSpossono ottenere una rendita transitoria regolamentare.
  2. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato:
    1. chiede il pensionamento parziale o integrale;
    2. ha compiuto 62 anni;
    3. nel periodo immediatamente precedente al pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni in un istituto del settore dei PF;
    4. ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato carico fisico o psichico; e
    5. chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.
  3. Le attività di cui al capoverso 2 lettera d si presentano nei casi seguenti:
    1. attività con esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in pericolo la salute;
    2. attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione;
    3. attività con elevati carichi per l’apparato locomotore;
    4. attività con un elevato rischio d’infortunio;
    5. attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono provocare un elevato carico psichico;
    6. attività che, per loro natura, comportano un forte carico psichico dovuto alla pressione esercitata sul piano dei risultati, delle aspettative o dell’innovazione oppure alla continua necessità di adeguarsi a tecniche e tecnologie molto recenti e scarsamente sperimentate;
    7. attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi o il lavoro notturno.
  4. Il Consiglio dei PF determina d’intesa con i due politecnici federali e con gli istituti di ricerca le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.
  5. La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 5.
  6. Il servizio competente per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il tasso di occupazione medio del collaboratore.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43 Equipaggiamento

(art. 18 cpv. 1 LPers)

  1. I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.
  2. D’intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un’apposita indennità.
  3. .
Art. 44 Spese

(art. 18 cpv. 2 LPers)

  1. I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.
  2. Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.
  3. Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell’adeguatezza, dell’economicità, del tempo impiegato e dell’ecologia.
Art. 45 Premi di fedeltà

(art. 32 lett. b LPers)

  1. Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.
  2. .
  3. Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.
Art. 46 Servizi particolari

(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali:

  1. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
  2. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
  3. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.
Art. 47 Verifica di un medico di fiducia

Per chiarimenti d’ordine medico e misure di medicina del lavoro il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca ricorrono alla verifica di un medico di fiducia.

Art. 47a Provvedimenti d’integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

  1. Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca promuovono la reintegrazione nel processo lavorativo. Nel caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all’articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.
  2. In caso di permanente incapacità parziale al lavoro occorre verificare se è possibile proseguire il rapporto di lavoro con un tasso di occupazione ridotto o in un altro posto conforme alla capacità lavorativa residua del collaboratore.
Art. 48 Spese processuali e ripetibili

(art. 18 cpv. 2 LPers)

  1. Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:
    1. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
    2. i collaboratori non hanno commesso l’atto per grave negligenza o intenzionalmente.
  2. Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.
Art. 49 Indennità

(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

  1. In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest’ultimo percepisce un’indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
    1. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
    2. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
    3. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
  2. In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un’indennità.
  3. L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
  4. Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:
    1. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
    2. l’età;
    3. la situazione personale e lavorativa;
    4. la durata dell’impiego.
  5. Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all’attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 LPers. È fatto salvo l’articolo 34c capoverso 2 LPers.
  6. I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l’indennità in misura proporzionale.
  7. La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 novembre 2003sul settore dei PF.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50 Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.

Art. 51 Vacanze

(art. 17 LPers)

  1. I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.
  2. Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.
  3. I giovani hanno diritto a sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d’età.
  4. I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.
  5. In linea di massima le vacanze devono essere prese nell’anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d’intesa con il superiore è possibile concordare una deroga.
  6. Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.
  7. In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di1/12per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di1/12per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.
  8. Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d’occupazione.
Art. 52 Congedi

(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)

  1. In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d’occupazione.

  2. Sono computati come tempo di lavoro:| a. per il proprio matrimonio | 6 giorni | | --- | --- | | b. per il matrimonio di parenti | 1 giorno | | c. . | | | d. per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive di malati all’interno della propria economia domestica o dei propri genitori, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia | il tempo necessario fino a 3 giorni
    per ogni evento | | e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi | fino a 5 giorni per anno civile | | f. per trasloco | 1 giorno per anno civile | | g. per la conduzione e l’accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili | fino a 5 giorni per anno civile | | h. per il reclutamento, l’ispezione e la consegna dell’equipaggiamento | il tempo necessario conformemente all’ordine di marcia | | i. per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri | il tempo necessario | | j. per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica | 5 giorni | | [tab] k.per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica | 1–3 giorni secondo l’impegno | | l. per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro | il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata | | m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati | 6 giorni su 2 anni civili | | n. per attività in associazioni del personale | fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali | | o. per l’esercizio di incarichi pubblici | fino a 15 giorni per anno civile. |

  3. Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l’attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un’autorità per faccende non private.

  4. Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

  5. .

Art. 52a Congedo non pagato o parzialmente pagato

(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

  1. Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.
  2. In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.
  3. Il servizio competente di cui all’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell’inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.
  4. Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all’articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
  5. I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53 Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

Art. 53a Tutela degli interessi della Confederazione, del Consiglio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca
  1. I collaboratori adempiono i compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano conflitti tra i loro interessi privati e quelli della Confederazione, del Consiglio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca.
  2. Il servizio competente di cui all’articolo 2 garantisce che i collaboratori uniti in matrimonio, conviventi, imparentati o affini siano impiegati in modo tale che non collaborino direttamente o che non siano direttamente subordinati l’uno all’altro. I collaboratori che intrattengono relazioni di questo tipo devono comunicarlo ai propri superiori.
Art. 53b Ricusazione
  1. I collaboratori devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’impressione di parzialità è motivo sufficiente di ricusazione.
  2. Sono considerati motivi di parzialità segnatamente:
    1. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi;
    2. la partecipazione finanziaria a una persona giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi;
    3. l’esistenza di un’offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.
  3. I collaboratori presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di parzialità inevitabili. In caso di dubbio, la decisione in merito alla ricusazione spetta ai superiori.
Art. 54 Tempo di lavoro

(art. 17 LPers)

  1. Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d’occupazione convenuto.
  2. I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro. 2bis. D’intesa con il servizio competente possono essere concordate forme di lavoro flessibili, come la fornitura della prestazione lavorativa al di fuori del posto di lavoro, purché il tipo di attività e le esigenze di servizio lo consentano. I due PF, gli istituti di ricerca e il Consiglio dei PF possono disciplinare le forme di lavoro flessibili per il loro personale; se del caso convengono con i collaboratori il luogo in cui è fornita la prestazione lavorativa.
  3. In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all’estero è computato il tempo di lavoro convenuto.
  4. Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.
  5. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d’intesa con i rappresentanti del personale.
Art. 54a Documentazione del tempo di lavoro e delle assenze

(art. 17a LPers)

  1. Tutti i collaboratori sono tenuti a documentare le assenze per vacanze, congedi, maternità, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile nonché i congedi pagati concessi in base ai premi di fedeltà.
  2. Per il resto il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, nel loro settore e in base al diritto vigente, la documentazione del tempo di lavoro e delle assenze, nonché i dettagli relativi ai modelli di orario di lavoro, al servizio a turni e di picchetto e al riporto, alla compensazione e al pagamento dei saldi per vacanze, congedi, ore supplementari e lavoro straordinario.
Art. 55 Ore supplementari e lavoro straordinario

(art. 17 LPers)

  1. In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.
  2. Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All’anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.
  3. Le ore supplementari vanno compensate con tempo libero della medesima durata.
  4. Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. 4bis. Per la compensazione e la retribuzione del lavoro straordinario dei collaboratori che rientrano nel campo d’applicazione personale della legge federale del 13 marzo 1964sul lavoro si applicano le disposizioni di tale legge. Nella misura del possibile occorre trovare un accordo per compensare con periodi di tempo libero il lavoro straordinario prestato.
  5. I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari per anno civile e vengano riportate all’anno civile seguente al massimo 100 ore.
  6. Il pagamento delle ore supplementari può essere escluso dal contratto di lavoro dei quadri.
  7. Se il collaboratore ha prestato tempo di lavoro che il servizio competente di cui all’articolo 2 non ha ordinato e di cui non era a conoscenza, questo tempo di lavoro può essere riconosciuto come ore supplementari e lavoro straordinario soltanto se il collaboratore lo fa valere entro un termine di sei mesi e se è fornita una prova corrispondente.
Art. 56 Occupazioni accessorie dei collaboratori
  1. I collaboratori comunicano ai loro superiori gerarchici tutte le cariche pubbliche e le attività svolte dietro pagamento che esercitano al di fuori del loro rapporto di lavoro, in particolare gli obblighi d’insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d’amministrazione e altre prestazioni.
  2. Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interesse o se potrebbero danneggiare la reputazione del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca.
  3. L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 2 necessita dell’autorizzazione se:
    1. esse occupano i collaboratori in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell’ambito del rapporto di lavoro con il Consiglio dei PF, i due PF o gli istituti di ricerca, in particolare se il tempo complessivamente dedicato all’attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno;
    2. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi derivanti dal rapporto di lavoro o con gli interessi del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca;
    3. il collaboratore intende utilizzare l’infrastruttura disponibile sul posto di lavoro.
  4. Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti di interesse, l’autorizzazione è vincolata al rispetto di condizioni o requisiti adeguati oppure negata. Possono sussistere conflitti di interesse in particolare per le attività seguenti:
    1. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti previsti dal rapporto di lavoro;
    2. attività collegate a mandati svolti per conto del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca o che questi ultimi devono attribuire in un prossimo futuro.
  5. La comunicazione o la domanda di autorizzazione deve essere presentata al superiore gerarchico in tempo utile prima dell’inizio dell’occupazione. In entrambi i documenti è precisato:
    1. il tipo di occupazione accessoria e la durata;
    2. l’onere temporale previsto;
    3. il tipo e l’estensione dell’utilizzo dell’infrastruttura;
    4. eventuali conflitti di interesse.
Art. 56a Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti
  1. Per l’esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l’articolo 7a dell’ordinanza del 19 novembre 2003sul settore dei PF.
  2. Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003sulla retribuzione dei quadri.
Art. 56b Accettazione di vantaggi

(art. 21 cpv. 3 LPers)

  1. Nell’esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali o che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.
  2. In caso di dubbio decide il superiore gerarchico.
Art. 57 Segreto professionale, di affari e d’ufficio

(art. 22 LPers)

  1. I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.
  2. L’obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell’esercizio del loro mandato o nell’adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l’autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a : Violazione degli obblighi professionali

Art. 58 Inchiesta amministrativa

(art. 25 LPers) Un’inchiesta amministrativa è avviata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico. Gli articoli 27a –27j dell’ordinanza del 25 novembre 1998sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione si applicano per analogia.

Art. 58a Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

  1. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 apre l’inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.
  2. Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l’inchiesta disciplinare.
  3. Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, sulla base dell’esito dell’inchiesta, disporre le seguenti misure:
    1. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell’ambito d’attività;
    2. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.
  4. Se lo stesso fatto conduce a un’inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.
  5. Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l’ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un’inchiesta disciplinare.
Art. 58b Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione

(art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: .

Art. 59a61

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62 Autorità interna di ricorso e procedura

(art. 37 cpv. 3 legge sui PF)

  1. L’autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.
  2. Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 63 Prescrizione

(art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal (rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati: 1. l’ordinanza del 25 febbraio 1987sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi; 2. l’ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali; 3. il regolamento del 14 novembre 1969sull’assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l’ordinanza del 31 marzo 1993sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5. l’ordinanza del 19 settembre 2002sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Art. 65 Modifica del diritto vigente

.

Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 5 marzo 2020

I diritti allo stipendio in caso di malattia o infortunio maturati prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 marzo 2020 si basano sul diritto previgente.

Art. 65b Disposizione transitoria concernente la modifica
del 22 settembre 2021

I collaboratori che hanno compiuto il 59° anno d’età prima del 1° gennaio 2022 e che vanno in pensione anticipata al più tardi entro il 1° gennaio 2025 possono far valere il diritto alla rendita transitoria secondo il diritto previgente.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato 1(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF

Allegato 2(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3)

Scala salariale del settore dei PF 2020

Linea di valutazione «a.»

Anni di
esperienza
Livello di funzione
1
063’009
164’269
265’529
366’789
468’049
569’310
670’255
771’200
872’145
973’090
1074’035
1174’665
1275’295
1375’926
1476’556
1577’186
Linea di valutazione «b.»Anni di esperienza
------
1
058’899
160’077
261’255
362’433
463’611
564’789
665’673
766’556
867’440
968’323
1069’207
1169’796
1270’385
1370’974
1471’563
1572’152

Linea di valutazione «c.»

Anni di esperienzaLivello di funzione
1
054’790
155’886
256’982
358’078
459’173
560’269
661’091
761’913
862’735
963’557
1064’378
1164’926
1265’474
1366’022
1466’570
1567’118

Linea di valutazione «d.»

Anni di
esperienza
Livello di funzione
1
050’681
151’695
252’708
353’722
454’735
555’749
656’509
757’269
858’030
958’790
1059’550
1160’057
1260’564
1361’071
1461’577
1562’084

Linea di valutazione «e.»

Anni di
esperienza
Livello di funzione
1
046’572
147’503
248’435
349’366
450’297
551’229
651’927
752’626
853’325
954’023
1054’722
1155’187
1255’653
1356’119
1456’585
1557’050

Retribuzioni forfettarie del settore dei PF

(Stipendi minimi per i collaboratori con retribuzione forfettaria secondo l’articolo 24 capoverso 3)Sono considerati stipendi minimi i seguenti importi annui lordi:| 1. Dottorandi
(tenendo conto del tempo concesso per redigere la tesi di dottorato, indipendentemente dal tasso di occupazione; se lo stipendio è finanziato da diverse fonti l’importo complessivo deve raggiungere lo stipendio minimo) | [tab] 47 040 fr. | | --- | --- | | 2. Postdottorandi
(impiegati al 100%) | 80 000 fr. | | 3. Altri collaboratori (impiegati al 100%) [tab] a) senza dottorato [tab] b) con dottorato | [tab] [tab] 40 000 fr. [tab] 68 630 fr. |Allegato 4Allegato 5(art. 42a )

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Età di
pensionamento
Piano standard
(livello di
funzione)
Piano per i quadri 1
(livello di funzione)
Piano per i quadri 2
(livello di funzione)
1–34–67–910–1213–15
6280 %60 %45 %40 %40 %
6385 %65 %50 %45 %45 %
6490 %70 %55 %50 %50 %

Zitiert in

Decisioni

1