910.13
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: a. contributi per il paesaggio rurale: 1. contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio, 2. contributo di declività, 3. contributo per le zone in forte pendenza, 4. contributo di declività per i vigneti, 5. contributo di alpeggio, 6. contributo d’estivazione; b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento: 1. contributo di base, 2. contributo per le difficoltà di produzione, 3. contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni; c. contributo per la biodiversità; d. . e. contributi per i sistemi di produzione: 1. contributo per l’agricoltura biologica, 2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, 3. contributo per la biodiversità funzionale, 4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo, 5. contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura, 6. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, 7. contributi per il benessere degli animali, 8. contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche; ebis. contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; f. . g. contributo di transizione.
I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 0,20 USM.
I pagamenti diretti sono versati soltanto se l’effettivo di animali dell’azienda non supera i limiti dell’ordinanza del 23 ottobre 2013sugli effettivi massimi.
Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un’azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.
I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12–25 sono adempiute in tutta l’azienda.
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.
Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell’allegato 1 numero 7.
Lungo corsi d’acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l’allegato 1 numero 9.
Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.
Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.
Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell’allegato 1 numero 1.
Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell’ambiente.
Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.
Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.
Se un eventuale piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26–32, esse sono determinanti.
Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
Per vacche da latte, pecore munte e capre munte, oltre al contributo di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.
Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell’allegato 2 numero 4.
Il contributo per l’agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.
Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina e bufali: 1. vacche da latte, 2. altre vacche, 3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto, 4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni, 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni, 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni, 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; b. animali della specie equina: 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni, 3. animali, di età inferiore a 900 giorni*;* c. animali della specie caprina: 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; d. animali della specie ovina: 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; e. animali della specie suina: 1. verri da allevamento, di età superiore a sei mesi, 2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi, 3. scrofe da allevamento in lattazione, 4. suinetti svezzati, 5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; f. conigli: 1. coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa, 2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; g. pollame da reddito: 1. galline produttrici di uova da cova e galli, 2. galline produttrici di uova di consumo, 3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, 4. polli da ingrasso, 5. tacchini; h. animali selvatici: 1. cervi, 2. bisonti.
Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse.
Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.
Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l’azienda di cui all’articolo 86 per il coefficiente di cui all’articolo 87.
Se un gestore riprende un’azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.
Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell’azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.
Se un cogestore di una comunità aziendale o di un’azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell’abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.
Se in un’azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell’anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all’articolo 86 capoverso 2.
Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d’impegno, entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il gestore può notificare all’autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.
I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda.
All’atto del versamento nel 2025, l’importo da versare per i pagamenti diretti secondo l’articolo 2 lettere a, b, c numero 1, e ed f è ridotto dell’1,7 per cento.
I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d’informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell’applicazione dei modelli di geodati conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 7 dicembre 1998sui pagamenti diretti; 2. l’ordinanza del 14 novembre 2007sui contributi d’estivazione; 3. l’ordinanza del 4 aprile 2001sulla qualità ecologica.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 9.
Allegato 1(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)
1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
1.2 L’obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.
2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»dell’UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente.
2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 OSIAgrnell’applicazione Internet Hoduflu. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l’adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.
2.1.4 …
2.1.5 Sull’insieme dell’azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all’insieme dell’azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
2.1.6 Le aziende che si trovano in un settore d’alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 28 ottobre 1998sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi aziendali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l’80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l’azienda prova che nessuna particella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fissano, d’intesa con l’UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.7 Sull’insieme dell’azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.
2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell’anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all’azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l’azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell’anno di spandimento.
2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l’azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:
2.1.9a Il Cantone può dispensare le aziende dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo «Suisse-Bilanz», se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9b e 2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:| | Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per: |
| --- | --- |
| | azoto | fosforo |
| a. zona di pianura | 2,0 | 2,0 |
| b. zona collinare | 1,6 | 1,6 |
| c. zona di montagna I | 1,4 | 1,4 |
| d. zona di montagna II | 1,1 | 1,1 |
| e. zona di montagna III | 0,9 | 0,9 |
| f. zona di montagna IV | 0,8 | 0,8 |
2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:
a. l’effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all’articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e
b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi impiegati, in UBG.
2.1.9c Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9b lettera b in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori:| | Azoto | | Fosforo |
| --- | --- | --- | --- |
| | Azoto totale | Azoto disponibile | Fosforo |
| a. concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio | [tab] 89,25 | [tab] 53,55 | [tab] 35,00 |
| b. concimi minerali | [tab] – | [tab] 53,55 | [tab] 35,00 |
2.1.10 In casi particolari, segnatamente per aziende con colture speciali o allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.9 e 2.1.9a.
2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanzsono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
2.1.12 La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta il numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell’anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell’anno di contribuzione ai servizi cantonali preposti all’esecuzione.
2.1.13 Per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell’azienda.
2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all’articolo 55 lettera b e i pascoli perenni. 2.2.2 Sono dispensate dall’analisi del suolo le aziende che non superano i valori limite di cui al numero 2.1.9 o 2.1.9a. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo». 2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi. 2.2.4 L’UFAG è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni. 2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
3.1.1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d’acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all’oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.
3.2.1.1 Definizione: specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale. 3.2.1.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca. 3.2.1.3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga almeno 6 m.
3.2.2.1 Definizioni:
3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.
3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.
3.2.3.1 Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati. 3.2.3.2 L’altezza deve misurare almeno 50 cm. 3.2.3.3 La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm. 3.2.3.4 Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un’unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.
4.1.1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dalla loro somma è considerata una coltura. 4.1.2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati temporanei, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appartenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati temporanei. 4.1.3 A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.
4.2.1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:| | in % | | --- | --- | | a. cereali complessivamente (senza mais e avena) | [tab] 66 | | b. frumento e spelta | [tab] 50 | | c. mais | [tab] 40 | | d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato temporaneo | [tab] 50 | | e. prato a mais (uso di erbicidi possibile soltanto tra le file) | [tab] 60 | | f. avena | [tab] 25 | | g. barbabietole | [tab] 25 | | h. patate | [tab] 25 | | i. colza | [tab] 25 | | j. soia | [tab] 25 | | k. favette | [tab] 25 | | l. tabacco | [tab] 25 | | m. piselli proteici | [tab] 15 | | n. girasoli | [tab] 25 | | o. colza e girasoli | [tab] 33 | 4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.
4.3.1 Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all’interno dell’avvicendamento delle colture e per particella vengano rispettate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2. 4.3.2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all’erosione e alla gestione.
5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007«Quelle quantité de terre perdue?».
5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre:
5.1.5 Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.
5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l’erosione nella rispettiva regione.
5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.
6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:
6.1.2 Per le seguenti colture contro i seguenti agenti patogeni possono essere utilizzati i rispettivi principi attivi di cui al numero 6.1.1:| Coltura | Agente patogeno |
| --- | --- |
| Asparagi | Minatrici, mosca dell’asparago |
| Baby-leaf Brassicaceae | Altiche |
| Baby-leaf Chenopodiaceae | Altiche |
| Barbabietola | Altiche, nottue terricole o vermi grigi |
| Bietola | Altiche |
| Cardo | Nottue terricole o vermi grigi |
| Carote | Nottue terricole o vermi grigi, mosca della carota |
| Cicoria belga | Nottue terricole o vermi grigi |
| Cima di rapa | Altiche, nottue terricole o vermi grigi, cecidomia del cavolo, tignola delle crocifere, minatrici, malerbe |
| Fagioli | Nottue terricole o vermi grigi |
| Pastinaca | Psilla della carota, mosca della carota |
| Piselli | Tortrice del pisello |
| Prezzemolo tuberoso | Psilla della carota, mosca della carota |
| Rafano rusticana / Ramolaccio | Altiche, nottue terricole o vermi grigi |
| Ramolaccio | Altiche, malerbe |
| Rapa di Brassica rapa e B. napus | Altiche, nottue terricole o vermi grigi, malerbe |
| Ravanello | Altiche, malerbe |
| Rucola | Malerbe |
| Sedano da coste | Mosca della carota |
| Sedano rapa | Mosca della carota |
| Specie di cavoli | Punteruolo degli steli di cavoli, punteruolo delle galle dei cavoli, minatrici, punteruolo degli steli di colza, malerbe |
| Spinaci | Altiche |
6.1a .1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere testate almeno ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.
6.1a .2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:
6.1a .3 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
6.1a .4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPFdevono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 2024concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l’utilizzo di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:
a. riduzione della deriva: almeno 1 punto;
b. riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate: almeno 1 punto.
6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.
6.2.2 L’impiego di erbicidi è disciplinato come segue:
| --- | --- |
| a. Cereali | Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
| b. Colza | Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
| c. Mais | Trattamento sulla fila. |
| d. Patate / patate da tavola | Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
| e. Barbabietole
(da foraggio e da zucchero) | Trattamento sulla fila o trattamento su un’ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe. |
| f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco | Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
| g. Superficie inerbita | Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità). |
6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all’articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:| Coltura | Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita |
| --- | --- |
| a. Cereali | Criocera: Spinosad. |
| b. Colza | Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1. |
| c. Barbabietole da zucchero | Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid. |
| d. Patate | Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base diBacillus thuringiensis.
Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. |
| e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli | Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. |
| f. Mais | Piralide:Trichogramme spp. |
6.3.1 Le autorizzazioni speciali vanno rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia o di proliferazione di agenti patogeni, come autorizzazioni per regioni delimitate (autorizzazioni speciali regionali). Contengono informazioni sull’impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni. 6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l’elenco all’UFAG. Inoltre trasmettono annualmente all’UFAG una stima delle superfici di colture sulle quali sono stati utilizzati principi attivi di cui al numero 6.1.1 in base alla disposizione del numero 6.1.2 o con un’autorizzazione speciale regionale di cui al numero 6.3.1. 6.3.3 Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.
7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni:| a. Cereali da semina | | | --- | --- | | – Pausa di coltivazione | Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito. | | b. Patate da semina | | | – Protezione dei vegetali | Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un’autorizzazione speciale di Agroscope. | | c. Mais da semina | | | – Pausa di coltivazione | Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. | | – Protezione dei vegetali | Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. | | d. Semi di graminacee e trifoglio | | | – Protezione dei vegetali | Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati. |
8.1.1 Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13–25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.
8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER specifiche:
8.1.3 L’UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.
8.2.1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d’esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche:
8.2.2 L’UFAG può approvare le norme dell’organizzazione di cui al numero 8.2.1 lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull’avvicendamento disciplinato delle colture e sull’adeguata protezione del suolo.
8.2.3 L’UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.
9.1 Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.
9.2 Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
9.3 Devono essere predisposte:
9.4 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:
a. condizioni tecniche particolari, come una larghezza esigua del campo tra due siepi, lo richiedono; o
b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà.
9.5 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un’autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.
9.6 Lungo i corsi d’acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell’allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAcoppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d’acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017.
9.7 Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN.Allegato 2(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.
2.1 Il piano di gestione deve indicare:
2.2 Il piano di gestione stabilisce:
a. quali superfici adibire al pascolo di quali animali;
b. il rispettivo carico e la durata dell’estivazione;
c. il sistema di pascolo;
d. lo spargimento dei concimi prodotti sull’alpe;
e. un’eventuale concimazione integrativa;
f. un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato;
g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;
h. eventuali provvedimenti contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono;
i. le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull’apporto di foraggi, nonché sulla lotta contro le piante problematiche.
2.3 Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.
Si applica la seguente densità massima:| Ubicazione | Altitudine | Sistema di pascolo | Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri | Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ovini* | CN | Ovini* | CN |
| Sotto il limite del bosco | fino a 900 m | Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione | 14 | 1,32 | 34 | 3,20 |
| | 900–1100 m | | 13 | 1,22 | 30 | 2,82 |
| | 1100–1300 m | | 11 | 1,04 | 25 | 2,35 |
| | 1300–1500 m | | 9 | 0,85 | 21 | 1,98 |
| | 1500–1700 m | | 7 | 0,66 | 16 | 1,51 |
| | oltre 1700 m | | 6 | 0,56 | 11 | 1,04 |
| | fino a 900 m | Altri pascoli | 4 | 0,38 | 7 | 0,66 |
| | 900–1500 m | | 3 | 0,28 | 5 | 0,47 |
| | oltre 1500 m | | 2 | 0,19 | 3 | 0,28 |
| Sopra il limite del bosco | fino a 2000 m | Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione | 5 | 0,47 | 8 | 0,75 |
| | Nord delle Alpi fino a
2200 m | | 3 | 0,28 | 5 | 0,47 |
| | Alpi centrali fino a 2400 m | | | | | |
| | Sud delle Alpi fino a 2300 m | | | | | |
| | Nord delle Alpi fino a
2200 m | Altri pascoli | 2 | 0,19 | 2,5 | 0,24 |
| | Alpi centrali fino a 2400 m | | | | | |
| | Sud delle Alpi fino a 2300 m | | | | | |
| Superfici in altitudine | Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m | Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione | 2 | 0,19 | 3 | 0,28 |
| | Nord delle Alpi oltre 2200 m | | | | | |
| | Alpi centrali oltre 2400 m Sud delle Alpi oltre 2300 m | | | | | |
| | | Altri pascoli | 0,5 | 0,05 | 1,5 | 0,14 |
| * Media ponderata per ovino estivato 0,0941 UBG in 100 giorni |
4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore. 4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano. 4.1.3 L’utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento. 4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane. 4.1.5 … 4.1.6 La scelta e l’utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici. 4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli. 4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi. 4.1.9 Le reti in materiale sintetico possono essere impiegate soltanto durante il pa-scolo. Devono essere immediatamente rimosse dopo ogni avvicendamento di parco o di superficie di pascolo. Il Cantone può vincolare la recinzione a con-dizioni e, all’occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di tenere adeguatamente conto della protezione degli animai selvatici. 4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai nume-ri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materia-le sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare le reti in materia-le sintetico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adegua-tamente conto della protezione degli animali selvatici.
4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali. 4.2.2 L’utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento. 4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali. 4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane. 4.2.5 I parchi sono riportati su un piano. 4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli. 4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi. 4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9. 4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al nume-ro 4.2.4 nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sinte-tico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare le reti in materiale sinte-tico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adeguatamente conto della protezione degli animali selvatici.
4.3.1 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli. 4.3.2 Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.Allegato 3(art. 45 cpv. 2)
Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri:
1.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto:
1.1.2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
1.1.3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.
1.1.4 Su superfici con composizione floristica insoddisfacente il Cantone può auto-rizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.
1.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio. 2.1.2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.
2.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
3.1.1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
3.1.2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all’anno. Sono ammessi sfalci di pulizia.
3.1.3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un’utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti:
3.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
4.1.1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti. 4.1.2 Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi. 4.1.3 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.
4.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
5.1.1 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.
5.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
6.1.1 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3–6 m di larghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua. 6.1.2 Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1. 6.1.3 Le parti legnose devono essere opportunamente curate ogni otto anni. La cura deve avvenire durate il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.
6.2.1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni. 6.2.2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari. 6.2.3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m. 6.2.4 La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia inerbita esclusa, deve essere di almeno 2 m. 6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l’anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.
7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. 7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere adibite al pascolo senza che ciò le danneggi. 7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d’acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all’articolo 41a OPAc. 7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni. 8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev’essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione. 8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo. 8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia. 8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.
9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni. 9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale). 9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d’afflusso Zo di cui all’articolo 29 OPAc, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio. 9.1.4 …
10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
10.1.2 Non devono essere utilizzati concimi azotati.
10.1.3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.
10.1.4 In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le malerbe sull’intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l’anno corrispondente.
10.1.5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.
11.1.1 Definizione: superfici:
11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un’aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.
11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all’anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.
11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.
12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.
12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.
12.1.3 Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro:
12.1.4 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.
12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 metri, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.
12.1.6 L’altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
12.1.7 Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni.
12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi a una distanza misurata dal centro del tronco inferiore a 10 metri da siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d’acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.
12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un’adeguata cura degli al-beri. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.
12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali e l’ordinanza d’esecuzione emanata in virtù di essa vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.
12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all’articolo 59.
12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.
12.2.4 La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:
12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.
12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.
12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d’arte.
12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante.
12.2.8 …
12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un’altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:
– i prati sfruttati in modo estensivo;
– i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;
– i terreni da strame;
– i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;
– i maggesi fioriti;
– i maggesi da rotazione;
– la striscia su superficie coltiva;
– le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.
12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:| Numero di alberi | Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9 |
| --- | --- |
| 0–200 | 0,5 are per albero |
| oltre 200 | 0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero |
12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.
14.1.1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.
14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L’intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell’intera superficie poco prima della vendemmia.
14.1.3 L’incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia.
14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).
14.1.5 Nel caso di zone di manovra e vie d’accesso private, scarpate e superfici ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.
14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche:
14.1.7 Possono essere escluse superfici parziali.
14.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti. 14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contributo per la biodiversità, d’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.
15.1.1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d’estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all’articolo 21 OTerm. I prati da sfalcio nella regione d’estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi. 15.1.2 Le piante indicatrici di cui all’articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti. 15.1.3 Per oggetti d’importanza nazionale elencati in inventari secondo l’articolo 18a LPNpossono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze. 15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti. 15.1.5 Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell’articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.
2.1 Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.
2.2 Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:
– adempiono le esigenze del livello qualitativo II,
– adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rotazione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della striscia su superficie coltiva, o
– sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;
d. occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all’interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti;
e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.
2.3 Le superfici devono essere predisposte in particolare:
a. lungo corsi d’acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;
b. lungo i boschi;
c. in vista dell’ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento.
2.4 Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.
3.1 Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.
4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati: – il promotore del progetto; – i responsabili del progetto; – il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento; – la prevista attuazione. 4.2 Affinché un’azienda possa percepire contributi per l’interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori. 4.3 Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
5.1 Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.
Benefici ecologici e agronomici: 1.1 Promozione o salvaguardia di specie autoctone e spazi vitali pregiati per animali o piante. 1.2 Preservazione o promozione della varietà genetica della flora e della fauna selvatiche. 1.3 Promozione o salvaguardia di servizi ecosistemici, in particolare impollinazione, regolazione dei parassiti, protezione contro l’erosione e fertilità del suolo. 1.4 Idoneità alla pratica per quanto riguarda impianto, cura, andamento della fioritura, invasione di malerbe e costi. 1.5 Considerazione del contesto biogeografico di cui alla pubblicazione dell’UFAM del 2022«Die biogeografischen Regionen der Schweiz».
Rischi: 2.1 Potenziale di danno da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate inesistente o basso nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante problematiche dal profilo agronomico nonché la diffusione di parassiti e la trasmissione di malattie. 2.2 Specie esotiche utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l’utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell’UFAM del 2022«Specie esotiche in Svizzera». 2.3 Provenienza delle sementi nota e considerazione del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee. 2.4 Valore aggiunto rispetto allo spazio vitale sostituito chiaramente riconoscibile e possibili effetti di competizione con spazi vitali esistenti esclusi o evitati con misure di accompagnamento.
Metodologia: 3.1 Definizione di obiettivi specifici quali varietà e funzione dello spazio vitale. 3.2 Scelta delle specie vegetali scientificamente fondata e in linea con l’obiettivo prefissato. Considerazione delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti. 3.3 Considerazione delle esperienze fatte nella pratica. 3.4 Effetto positivo dal profilo degli obiettivi scientificamente convalidato. 3.5 Applicazione mirata dei metodi utilizzati. 3.6 Disponibilità di dati convalidati statisticamente per ogni aspetto sull’arco di diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative. 3.7 Disponibilità di studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo). 3.8 Possibilità di trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare. 3.9 Esistenza di una proposta di monitoraggio a lungo termine e garanzia dell’efficacia dell’attuazione nella pratica.
Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito:
1.1 Per foraggio di base per la PLCSI si intende:
1.1.1 foraggio di base ai sensi dell’articolo 28 OTerm;
1.1.2 per l’ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix);
1.1.3 sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari:
1.2 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l’alimentazione animale.
1.3 Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.
1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.
1.5 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull’arco di un anno.
1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.3 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.
2.1 Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda.
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»dell’UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz». Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero. 3.2 Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all’articolo 27 capoverso 2 OTerm. 3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanzsono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa. 3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell’azienda secondo il numero 1.2.
4.1 Per i bilanci foraggeri chiusi vige l’obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.
5.1 Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell’ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.
5.2 Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell’azienda interessata. In particolare vanno verificate:
1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero. 1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni. 1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo. 1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.
2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
a. il gestore, mediante un’attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; l’UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;
b. nessuna stuoia è difettosa; e
c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.
2.5 La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
2.6 Gli animali possono essere fissati in un’area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
a. nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 2021concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
c. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.
3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
3.1a L’intera superficie accessibile agli animali nella stalla e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.
3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante l’uscita in gruppi;
c. durante l’utilizzazione;
d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli.
3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente;
c. sei mesi al massimo dopo l’arrivo di un animale di terzi nell’azienda; nel box collettivo in cui l’animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza può ammontare al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.
4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
4.2 Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.
4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;
b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione;
d. se la temperatura del porcile supera determinati valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:
20° C nel caso di suinetti svezzati,
15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg,
9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);
e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;
f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento; in tali casi è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un’area di riposo di cui al numero 5.1 e a un’area priva di lettiera;
g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;
h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita; all’occorrenza gli animali devono essere ricoverati separatamente; sono ammessi box ad area unica con un’area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a.
6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.
6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m2.
6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:| | Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido | | Superfici minime per animale giovane | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Con figliata | Senza figliata e in relazione con il numero 6.7 | Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita | Dal 36° fino all’84° giorno di vita | A partire dall’85° giorno di vita |
| Superficie totale minima per animale (m2), di cui | 1,501 | 0,601 | 0,101 | 0,151 | 0,251 |
| – superficie minima ricoperta da lettiera per animale (m2) | 0,50 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| – superficie minima sopraelevata per animale (m2) | 0,40 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 1 Almeno sul 35 % della superficie l’altezza utile deve misurare al minimo 60 cm. |
6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.
7.1 Gli animali devono, ogni giorno:
7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.
7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell’autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
7.5 L’accesso all’ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev’essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
7.6 L’accesso all’ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).
7.7 L’accesso all’ACE è facoltativo:
a. per galline e galli fino alle ore 10 e dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23asettimana di vita;
b. per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;
c. per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
7.8 L’ACE deve essere:
a. completamente coperta;
b. provvista di una lettiera sufficiente; fa eccezione l’ACE di pollai mobili;
c. provvista delle seguenti dimensioni minime:| Animali | Superficie del suolo dell’ACE (intera superficie ricoperta da lettiera) | Dimensione minima della superficie aperta dell’ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico | Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE e delle aperture verso il pascolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Galline e galli | – almeno 43 m2per 1000 animali | – lunghezza della superficie laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga dell’ACE
– altezza della superficie laterale aperta (misurata dall’interno): in media almeno il 70 per cento dell’altezza totale | – complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali;
– ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. |
| Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita) | – almeno 32 m2per 1000 animali | | |
| Polli da ingrasso e tacchini | – almeno il 20 per cento della superficie del suolo all’interno del pollaio | – almeno l’8 per cento della superficie del suolo all’interno del pollaio | – complessivamente almeno 2 m per 100 m2della superficie del suolo all’interno del pollaio;
– ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. |
7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull’ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
7.10 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9, se l’osservanza delle stesse:
a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
b. è impossibile per mancanza di spazio.
1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.
1.2 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.
1.3 Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l’uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.
1.4 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell’altezza sulla quale si trova la grondaia.
1.5 Dal 1° marzo al 31 ottobre l’area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
1.6 L’uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l’uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l’uscita non dev’essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
1.7 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l’osservanza delle stesse:
1.8 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l’uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.
2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da allevamento di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.
2.3 L’accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:
a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
b. in relazione a un intervento praticato sull’animale;
c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento, la mungitura o la pulizia della superficie di uscita.
2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:
a. per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l’uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo;
b. per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento;
c. per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.
2.5 Invece dell’uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l’uscita su una superficie di uscita:
a. durante o dopo forti precipitazioni;
b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
c. durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta.
2.6 se un’azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell’infrastruttura dell’azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l’uscita al pascolo.
2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:| Animali | Superficie totale minima1m2/animale | Di cui superficie minima non coperta, m2/animale |
| --- | --- | --- |
| Vacche, primipare in gestazione avanzata2e tori riproduttori | 10 | 2,5 |
| Animali giovani di oltre 400 kg | 6,5 | 1,8 |
| Animali giovani da 300 a 400 kg | 5,5 | 1,5 |
| Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg | 4,5 | 1,3 |
| Animali giovani di età inferiore a 120 giorni | 3,5 | 1 |
| | | |
| 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivestimento accessibile in permanenza agli animali).
2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto. |
b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:| Animali | Superficie minima di uscita,
m2/animale1 | |
| --- | --- | --- |
| | con corna | senza corna |
| Vacche, primipare in gestazione avanzata2e tori riproduttori | 8,4 | 5,6 |
| Animali giovani di oltre 400 kg | 6,5 | 4,9 |
| Animali giovani da 300 a 400 kg | 5,5 | 4,5 |
| Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg | 4,5 | 4 |
| Animali giovani di età inferiore a 120 giorni | 3,5 | 3,5 |
| | | |
| 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto. |
c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:| Animali | Superficie minima di uscita,
m2/animale1 | |
| --- | --- | --- |
| | con corna | senza corna |
| Vacche, primipare in gestazione avanzata2e tori riproduttori | 12 | 8 |
| Animali giovani di oltre 400 kg | 10 | 7 |
| Animali giovani da 300 a 400 kg | 8 | 6 |
| Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg | 6 | 5 |
| | | |
| 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.
2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto. |
2.8 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:| La superficie di uscita è per gli animali … | | | Altezza al garrese dell’animale | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | < 120
cm | 120–134
cm | 134–148
cm | 148–162
cm | 162–175
cm | > 175
cm |
| – accessibile in permanenza: almeno … m2/animale1, 2 |
12 |
14 |
16 |
20 |
24 |
24 |
| – non accessibile in permanenza: almeno … m2/animale1, 2 |
18 |
21 |
24 |
30 |
36 |
36 |
| | | | | | | |
| 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.
2 Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. |
2.9 La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.
2.10 La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.
3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l’accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento:| Animali | Superficie minima di uscita1m2/animale |
| --- | --- |
| Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi | 4,0 |
| Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi | 1,3 |
| Scrofe da allevamento in lattazione | 5,0 |
| Suinetti svezzati | 0,3 |
| Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg | 0,65 |
| Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg | 0,45 |
| | |
| 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita provvista di rivestimento deve essere non coperto. |
3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
4.1 Gli animali devono, ogni giorno:
4.2 In caso di limitazione autorizzata dell’accesso a un’ACE può essere limitato anche l’accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:
a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa per l’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato;
b. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l’accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall’accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m2per 1000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
c. per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo.
4.3 L’accesso all’ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell’accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).
4.4 Esigenze relative al pascolo:
a. per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l’ACE (lett. A n. 7.8);
b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.
5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l’anno. 5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2. 5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m2.
6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l’anno. 6.2 Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell’uscita si fondano sulla lettera B numero 1.
2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni. Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre e di conseguenza non è più possibile per gli animali coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, la superficie del pascolo deve ammontare almeno a 4 are per UBG.
2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.Allegato 6a(art. 82c )
1.1 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento si tiene conto dell’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
1.2 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento l’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
1.3 Per l’effettivo da considerare di suinetti svezzati l’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
1.4 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga al numero 1.3, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione.
1.5 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:| Categoria di animali | Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per: |
| --- | --- |
| | Aziende biologiche di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 22 settembre 1997sull’agricoltura biologica | Altre aziende |
| a. Scrofe da allevamento in lattazione | 14,70 | 12,00 |
| b. Scrofe da allevamento non in
lattazione | 11,40 | 10,80 |
| c. Verri | 11,40 | 10,80 |
| d. Suinetti svezzati | 14,20 | 11,80 |
| e. Suini da rimonta e suini da ingrasso | 12,70 | 10,50 |
3.1 L’effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell’azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l’anno di contribuzione in cui è stato calcolato.
4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. 4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all’allegato 1 numero 2.1.12.
5.1 All’atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell’azienda dell’anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.Allegato 7(art. 78 cpv. 4, 83 cpv. 1, 86 cpv. 3 e 107a cpv. 1 lett. b)
1.1.1 Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio ammonta a:
1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:
1.3.1 Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l’ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l’ettaro per una quota del 100 per cento.
1.4.1 Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:
1.5.1 Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.
1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:| a. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato | 400 fr. per CN | | --- | --- | | b. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di pascoli da rotazione | 320 fr. per CN | | c. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di altri pascoli | 120 fr. per CN | | d. per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 400 fr. per CN | 1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:| per vacche da latte, pecore munte e capre munte | 40 fr. per CN | | --- | --- |
1.6.3 Il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:| a. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione | 250 fr. per CN | | --- | --- | | b. per le pecore munte | 250 fr. per CN | | c. per le capre munte | 250 fr. per CN | | d. per gli animali della specie bovina e i bufali, di età inferiore a 365 giorni | 250 fr. per CN |
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno. 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno. 2.1.3 Graduazione:| Superficie | Riduzione dell’aliquota del contributo | | --- | --- | | | | | fino a 60 ha | 0 % | | oltre 60−80 ha | 20 % | | oltre 80−100 ha | 40 % | | oltre 100−120 ha | 60 % | | oltre 120−140 ha | 80 % | | oltre 140 ha | 100 % | 2.1.4 Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al numero 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.
2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:| a. nella zona collinare | 390 fr. | | --- | --- | | b. nella zona di montagna I | 510 fr. | | c. nella zona di montagna II | 550 fr. | | d. nella zona di montagna III | 570 fr. | | e. nella zona di montagna IV | 590 fr. |
2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:| | Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi | |
| --- | --- | --- |
| | I | II |
| | fr./ha e anno | fr./ha e anno |
| 1. Prati sfruttati in modo estensivo | | |
| a. Zona di pianura | 780 | 1920 |
| b. Zona collinare | 560 | 1840 |
| c. Zone di montagna I e II | 300 | 1700 |
| d. Zone di montagna III e IV | 300 | 1100 |
| 2. Terreni da strame | | |
| Zona di pianura | 1440 | 2060 |
| Zona collinare | 1220 | 1980 |
| Zone di montagna I e II | 860 | 1840 |
| Zone di montagna III e IV | 680 | 1770 |
| 3. Prati sfruttati in modo poco intensivo | | |
| a. Zona di pianura | 300 | 1540 |
| b. Zona collinare | 300 | 1470 |
| c. Zone di montagna I e II | 300 | 1360 |
| d. Zone di montagna III e IV | 300 | 1000 |
| 4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi | 300 | 700 |
| 5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi | 2160 | 2840 |
| 6. Maggese fiorito | 3800 | |
| 7. Maggese da rotazione | 3300 | |
| 8. Fasce di colture estensive in campicoltura | 2300 | |
| 9. Striscia su superficie coltiva | 3300 | |
| 10. Vigneti con biodiversità naturale | – | 1100 |
| 11. Prato rivierasco | 300 | |
| 12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione | – | 150,
al massi-
mo tutta- via 300 per CN |
3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:| | Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi | |
| --- | --- | --- |
| | I | II |
| | fr./ albero e anno | fr./ albero e anno |
| 1. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Noci | 13.50 13.50 | 31.50 16.50 |
| 2. . | | |
5.1.1 Per ettaro e anno il contributo per l’agricoltura biologica ammonta a:
5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:| a. per colza, patate, ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero | 800 fr. | | --- | --- |
| b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella. | 400 fr. |
|---|
5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.
5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.
5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.
5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:| a. per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione | 600 fr. | | --- | --- | | b. per le colture speciali, esclusi tabacco e radici di cicoria | 1000 fr. | | c. per le colture principali della rimanente superficie coltiva aperta | 250 fr. |
5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:| a. per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta | 3300 fr. | | --- | --- | | b. per strisce per organismi utili nelle colture perenni | 4000 fr. |
5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:| a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta: | | | --- | --- | | 1. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali | 1000 fr. | | 2. per altre colture principali sulla superficie coltiva aperta | 200 fr. | | b. per i vigneti | 600 fr. |
5.9.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.
5.10.1 Il contributo per l’impiego efficiente dell’azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.
5.11.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell’azienda e anno.
5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:| Categoria di animali | Contributo (fr. per UBG) | | --- | --- | | | SSRA | URA | Pascolo | | a. Categorie di animali della specie bovina e bufali: | | | | | 1. vacche da latte | 75 | 190 | 350 | | 2. altre vacche | 75 | 190 | 350 | | 3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto | 75 | 190 | 350 | | 4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni | 75 | 190 | 350 | | 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni | – | 370 | 530 | | 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni | 75 | 190 | 350 | | 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni | 75 | 190 | 350 | | 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni | 75 | 190 | 350 | | 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni | – | 370 | 530 | | b. Categorie di animali della specie equina: | | | | | 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni | 75 | 190 | – | | 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni | – | 190 | – | | 3. animali, di età inferiore a 900 giorni | – | 190 | – | | c. Categorie di animali della specie caprina: | | | | | 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni | 75 | 190 | – | | 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni | – | 190 | – | | d. Categorie di animali della specie ovina: | | | | | 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni | – | 190 | – | | 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni | – | 190 | – | | e. Categorie di animali della specie suina: | | | | | 1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi | – | 165 | – | | 2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi | 130 | 370 | – | | 3. scrofe da allevamento in lattazione | 130 | 165 | – | | 4. suinetti svezzati | 130 | 165 | – | | 5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso | 130 | 165 | – | | f. Conigli: | | | | | 1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa | 235 | – | – | | 2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni | 235 | – | – | | g. Pollame da reddito: | | | | | 1. galline produttrici di uova da cova e galli | 235 | 290 | – | | 2. galline produttrici di uova di consumo | 235 | 290 | – | | 3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova | 235 | 290 | – | | 4. polli da ingrasso | 235 | 290 | – | | 5. tacchini | 235 | 290 | – | | h. Animali selvatici: | | | | | 1. cervi | – | 80 | – | | 2. bisonti | – | 80 | – |
5.13.1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:
5a.1 Per i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 78, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 250 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 130 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’estivazione.
6.1.1 I contributi per la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d’acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.
6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:
6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.Allegato 8(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2
nonché 115i cpv. 1, 2, 4 e 5)
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.2bis In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all’allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.
1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi:
1.4 Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell’informazione mancante.
1.5 Il Cantone o l’organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.
1.6 In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell’anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all’UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.
2.1.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5–2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.1.2 Notifica per programmi dei pagamenti diretti| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione o provvedimento |
| --- | --- | --- |
| a. Notifica tardiva: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 97) | Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva | 200 fr. 400 fr. 100 % dei contributi interessati |
| b. Notifica tardiva: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 97) | | 100 % dei contributi interessati |
| c. Notifica incompleta o lacunosa (art. 97) | | Termine per completamento o correzione |
2.1.3 Presentazione della domanda| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione o provvedimento |
| --- | --- | --- |
| a. Presentazione tardiva della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100) | Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva | 200 fr. 400 fr.
100 % dei contributi interessati |
| b. Presentazione tardiva della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100) | | 100 % dei contributi interessati |
| c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100) | | Termine per completamento o correzione |
2.1.4 Controllo in azienda| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione |
| --- | --- | --- |
| a. Intralcio ai controlli; maggior dispendio a causa di collaborazione insufficiente o minacce (art. 105) | Collaborazione insufficiente
o minacce nel settore PER o protezione degli animali Altri settori | 10 % di tutti i pagamenti diretti, min. 2000 fr., max. 10 000 fr.
10 % dei contributi interessati,
min. 200 fr., max. 2000 fr. |
| b. Diniego del controllo (art. 105) | Diniego nel settore PER o protezione degli animali Altri settori | 100 % di tutti i pagamenti diretti
120 % dei contributi interessati |
2.1.5 Indicazioni specifiche e colture| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione |
| --- | --- | --- |
| Colture (art. 98, 100 e 105) | Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà | Correzione. In più riduzione di 500 fr. |
2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione o provvedimento |
| --- | --- | --- |
| a. Dichiarazione non corretta delle dimensioni della superficie (art. 98, 100 e 105) | Valore troppo basso Valore troppo alto | Correzione Correzione. In più riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto) |
| b. Dichiarazione non corretta delle
superfici in zone
declive (art. 98, 100 e 105) | Indicazioni sull’utilizzo non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto | Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr. |
| c. Dichiarazione non corretta delle
superfici per zone (art. 98, 100 e 105) | Indicazioni sulla zona non corrette Superficie o superficie
parziale non classificata
nella zona giusta | Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata |
| d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105) | Valore troppo basso Valore troppo alto | Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
| e. Dichiarazione non corretta della categoria o del livello qualitativo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105) | Valore errato | Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
2.1.7 Gestione da parte dell’azienda| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione o provvedimento |
| --- | --- | --- |
| a. Superficie non
gestita dall’azienda. L’azienda non gestisce la superficie
per proprio conto e a proprio rischio e
pericolo (art. 98,
100 e 105; art. 16 OTerm [RS910.91 ]) | L’azienda ha messo la
superficie a disposizione di
un altro gestore (a titolo
oneroso o gratuito) | Correzione. In più riduzione di
500 fr./ha di superficie interessata |
| b. Superfici gestite in modo inadeguato (art. 98, 100 e 105; art. 16 OTerm) | La superficie non è gestita o è abbandonata | Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie |
| | La superficie è infestata da malerbe | 400 fr./ha x superficie interessata in ha Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento. |
| c. Selve castanili curate gestite in modo inadeguato (art. 105; art. 19 cpv. 7 e 22 OTerm) | Sfalcio insufficiente
Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie) Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci Diradamento e semina insufficienti Piani della superficie mancanti | 600 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha
300 fr./ha × superficie interessata in ha 100 fr./ha × superficie interessata in ha 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
2.1.8 Dati sugli effettivi di animali| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione o provvedimento |
| --- | --- | --- |
| a. Dichiarazione non corretta degli effettivi medi (senza effettivi di animali di cui all’art. 37 cpv. 1) (art. 98, 100 e 105) | Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore, detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile | Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata |
| b. Effettivo di animali di cui all’articolo 37 capoverso 1 registrato nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) o corretto ai sensi dell’articolo 115c capoverso 5 non corrispondente agli animali detenuti nell’azienda (art. 98, 100 e 105) | Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA o corretto ai sensi dell’articolo 115c capoverso 5, non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l’azienda o per i quali non è stata notificata alcuna correzione ai sensi dell’articolo 115c capoverso 5 | Correzione dell’effettivo e riduzione supplementare di 200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione bensì computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero |
| c. Computo degli animali estivati nell’effettivo dell’azienda non corretto (art. 37 e 46). | Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l’estivazione, contrarie all’intenzione dell’azienda cedente | Correzione dell’effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
| d. Dichiarazione del numero di animali estivati e/o dei giorni non corretto (art. 98, 100 e 105) | Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile | Correzione dell’effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di importi per unità e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
2.2.2 Considerazioni generali| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Scambio di superfici con aziende che non adempiono la PER (art. 23) | Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr. |
| b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1) | 5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5per la riduzione è determinante quello più alto |
2.2.3 Documenti| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1) | 50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d’inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente |
| b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1) | 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo di 10 giorni al massimo: 110 punti |
| c. Calendario foraggero o libretto dei prati, libretto dei campi
o schede delle colture incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili; aggiornamento: fino a una settimana prima del controllo (all. 1 n. 1) | 200 fr. per documento |
| d. Bilancio semplificato delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.1.9a) | 200 fr.
Termine suppletivo per il bilancio delle sostanze nutritive secondo il metodo «Suisse-Bilanz» |
2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d’importanza nazionale| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 7 %
della SAU (colture speciali: 3,5 %) (art. 14) | 20 punti per % in meno, min. 10 punti |
| b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d’importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone (art. 15) | 5 punti per oggetto |
2.2.5 Fasce tampone| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Nessun bordo inerbito di almeno 0,5 metri lungo sentieri e
strade (all. 1 n. 9) | 5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull’intera lunghezza |
| b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti
campestri e rivieraschi e corsi d’acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione
(all. 1 n. 9) | 15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull’intera lunghezza |
2.2.6 Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione |
| --- | --- | --- |
| a. Meno di 4 colture nell’avvicendamento delle colture, a Sud delle Alpi meno di 3 colture (art. 16 e all. 1 n. 4.1)
Quota massima di colture principali rispetto alla superficie coltiva superata (art. 16 e all. 1 n. 4.2) | | 30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti
5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell’avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto |
| b. Pause colturali per le colture principali nella superficie coltiva non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 4.3) | | 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti |
| c. Pause colturali e coltivazioni nell’orticoltura non rispettate (art. 16 e all. 1 n. 8) | | 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti |
| d. Inadempimento delle esigenze relative alla
quota di superficie inerbita e all’inerbimento invernale della superficie coltiva aperta (solo
aziende biologiche)
(art. 16 cpv. 4) | Meno del 10 % di inerbimento annuale 10 % – 20 % di inerbimento annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente Meno del 50 % di inerbimento invernale della superficie coltiva aperta | 10 punti per % di inerbimento annuale mancante 5 punti per % di inerbimento annuale mancante
15 punti |
| Inadempimento delle esigenze relative alle pause colturali (solo aziende biologiche) (art. 16 cpv. 4) | | 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti |
| e. Copertura del suolo non presente (art. 17) | [tab] Coltura autunnale o coltura intercalare / sovescio invernale mancante | [tab] 600 fr./ha × superficie della particella in ha |
| f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5) | | Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità. |
| g. . | | |
| h. Lotta senza considerare o senza superare la soglia nociva (art. 18 cpv. 2, all. 1 n. 6.2.3) | | Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
| i. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 18 cpv. 3) | | |
| j. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio senza autorizzazione speciale (all. 1 n. 6.2.1) | | |
| k. Impiego non corretto di erbicidi o impiego senza autorizzazione speciale (art. 18 cpv. 4 e 7, all. 1 n. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2 e 6.3) | | |
| l. Impiego non corretto di insetticidi o impiego senza autorizzazione speciale (art. 18 cpv. 4 e 7, all. 1 n. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2 e 6.3) | | |
2.2.7 Frutticoltura| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
2.2.8 Coltivazione di bacche| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Fragole: inadempimento delle norme di avvicendamento delle colture (all. 1 n. 8)
b. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
c. Fragole: inadempimento delle prescrizioni sul riciclaggio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 8)
d. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)
e. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
f. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
g. Inadempimento delle prescrizioni specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8) | Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha |
2.2.9 Viticoltura| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Non ogni 2a fila inerbita, tranne le situazioni non interessate
(all. 1 n. 8)
b. Legno segato bruciato all’aperto, senza deroghe del Cantone
(all. 1 n. 8)
c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell’elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) (all. 1 n. 8)
d. Trattamento non giustificato (all. 1 n. 8)
e. Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 8)
f. Inadempimento delle prescrizioni specifiche della VITISWISS in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8) | Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
2.2.9a Irroratrici, dilavamento e deriva| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, non equipaggiate con un serbatoio d’acqua o un sistema automatico di pulizia interna (all. 1 n. 6.1a.2) | 500 fr. |
| b. . |
| c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva (all. 1 n. 6.1a.4) | 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
| d. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4) | 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
2.2.10 Progetti per l’evoluzione della PER| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall’UFAG (art. 25a ). | Riduzione analogamente ai n. 2.2.1–2.2.9 |
2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi. Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.| Lacuna per punto di controllo | Recidiva | | --- | --- | | a. Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell’uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l’una dall’altra i punti vengono sommati | Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l’OTerm. | | b. Stalle a stabulazione libera con box sovraffollate | 10 punti per UBG stabulata in eccesso. | | c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile per gli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa | 200 fr. per specie animale interessata. Se il registro delle uscite manca o l’uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d–f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata. Se l’uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d–f. | | d. Animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane | 1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata | | e. Animali della specie bovina | | | 15–29 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale | 1 punto per UBG interessata | | 0–14 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale | 2 punti per UBG interessata | | 30–59 giorni di uscita in estate | 2 punti per UBG interessata | | 0–29 giorni di uscita in estate | 4 punti per UBG interessata | | f. Animali della specie caprina | | | 25–49 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale | 1 punto per UBG interessata | | 0–24 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale | 2 punti per UBG interessata | | 60–119 giorni di uscita in estate | 2 punti per UBG interessata | | 0–59 giorni di uscita in estate | 4 punti per UBG interessata |
2.3a .1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di importi per ettaro. Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo. Se l’autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell’arco di tale termine.| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2bis) | 300 fr. | | b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi. | 300 fr./ha x superficie interessata in ha | | c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi non conformi ai requisiti tecnici | 300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine suppletivo |
2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.
2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19–2.4.24.
2.4.3 Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6–2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell’anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.
2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.
2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all’articolo 100a .
2.4.5b Per le superfici di cui all’articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.
2.4.5c In caso di un’eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.
2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all’interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 1.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 1.1) | 300 % x CQ I |
| c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 1.2) | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) | 200 % x CQ II |
2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; data di sfalcio non rispettata o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all’interno del periodo autorizzato nonché pascolo al di fuori del periodo autorizzato; nessuno sfalcio annuale (art. 57, 58, all. 4 n. 2.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici non concimate con concimi aziendali o
compost o / e concimate con più di 30 kg di azoto disponibile o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 2.1) | 300 % x CQ I |
| c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante indicatrici per Q II (art. 59, all. 4 n. 2.2) | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) | 200 % x CQ II |
2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4
n. 3.1) | 200 % x CQ I |
| b: Q I: impiego di concimi supplementari o di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 3.1) | 300 % x CQ I |
| c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure
presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 3.2) | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) | 200 % x CQ II |
2.4.9 Pascoli boschivi| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessun pascolo annuale o apporto di foraggio sul pascolo (art. 57, 58, all. 4
n. 4.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate senza autorizzazione o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 4.1) | 300 % x CQ I |
| c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure
presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 4.2) | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) | 200 % x CQ II |
2.4.10 Terreni da strame| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, sfalcio prima del 1° settembre o non effettuato almeno ogni tre anni (art. 57, 58, all. 4 n. 5.1; art. 21 OTerm) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 5.1) | 300 % x CQ I |
| c. Q II: presenza di un numero insufficiente di piante
indicatrici
per Q II (art. 59, all. 4 n. 5.2) | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| d. Q II: uso di falciacondizionatrici (art. 59 cpv. 5) | 200 % x CQ II |
2.4.11 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; mancanza di
cura del boschetto: ogni terzo della superficie almeno ogni
8 anni; sfalcio della fascia inerbita non effettuato almeno
ogni 3 anni; sfalcio più precoce rispetto alla data di sfalcio, pascolo su prati da sfalcio con condizioni del suolo sfavorevoli all’interno del periodo autorizzato nonché pascolo su
prati da sfalcio al di fuori del periodo autorizzato; pascolo
su pascoli perenni prima della data di sfalcio (art. 57, 58,
all. 4 n. 6.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 6.1) | 300 % x CQ I |
| c. Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi;
meno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni 10 m; meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di arbusti o nessun albero tipico del paesaggio ogni 30 m; larghezza, fascia inerbita esclusa, inferiore a 2 m | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le siepi che adempiono le esigenze |
| d. Q II: più di 2 sfalci all’anno della fascia inerbita; il secondo sfalcio è effettuato meno di 6 settimane dopo il primo sfalcio, pascolo prima del 1° settembre (all. 4 n. 6.2 e 6.2.5) oppure uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio della fascia inerbita (art. 59 cpv. 5) | 200 % × CQ II |
2.4.12 Prati rivieraschi| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio
annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli
all’interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del
periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata
(art. 57, 58, all. 4 n. 7.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 7.1) | 300 % x CQ I |
2.4.13 Maggesi fioriti| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata
(art. 57, 58, all. 4 n. 8.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 8.1) | 300 % x CQ I |
2.4.14 Maggesi da rotazione| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata
(art. 57, 58, all. 4 n. 9.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 9.1) | % x CQ I |
2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri, lotta alle malerbe
con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie (art. 57, 58, all. 4 n. 10.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate con azoto o impiego di prodotti
fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 10.1) | % x CQ I |
2.4.16 Striscia su superficie coltiva| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio
alternato una volta l’anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo
il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1) | 200 % x CQ I |
| b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari
(art. 58, all. 4 n. 11.1) | % x CQ I |
2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) | 200 % × CQ I |
| b. QI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore a 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) | 300 % × CQ I |
| c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d’arte, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2) | Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze |
| d. CQ II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2.7) | Per albero mancante: 200 % CQ II |
2.4.18 .
2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1) | Ogni lacuna: 500 fr. |
| b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi (art. 57, all. 4 n. 14.1) | Ogni lacuna: 1000 fr. |
| c. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici oppure presenza insufficiente o assenza di strutture favorevoli alla biodiversità (art. 59, all. 4 n. 14.2) | Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture |
2.4.20 .
2.4.21 …
2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| Inadempimento di condizioni e oneri;
larghezza della fascia tampone inferiore a 6 m;
impiego di concimi o prodotti fitosanitari;
non appartenente alla superficie dell’azienda
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.1) | Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| Inadempimento di condizioni e oneri;
larghezza della fascia tampone inferiore a 3 m, cura non effettuata ogni 2–3 anni, cura effettuata durante il periodo di vegetazione;
impiego di concimi o prodotti fitosanitari
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.2) | Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4.24 Muri a secco| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| Inadempimento di condizioni e oneri;
larghezza della fascia tampone inferiore a 50 cm;
impiego di concimi o prodotti fitosanitari
(all. 1 n. 3.1 e 3.2.3) | Ogni lacuna: 200 fr. |
2.5a .1 Le riduzioni avvengono:
I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l’agricoltura biologica.
Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.
Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.
Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA e contributo per il pascolo (n. 2.9.4 e 2.9.5) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica nell’anno di contribuzione.
In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l’agricoltura biologica.
Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.
2.5a .2 Aspetti generali| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Insieme dell’azienda non gestito biologicamente
(art. 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica [RS 910.18;
O sull’agricoltura biologica]) | 110 punti |
| b. Scambio di superfici con aziende non biologiche
(art. 6 O sull’agricoltura biologica) | Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
| c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 7 cpv. 5 e 6 O sull’agricoltura biologica) | 110 punti |
| d. Autorizzazione per una riconversione graduale non disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull’agricoltura biologica) | 110 punti |
| e. Attività sottoposta a procedura di controllo
non delimitata dalle altre attività attraverso un
flusso delle merci separato/una contabilità separata
(art. 5 cpv. 2, all. 1 n. 8.6 O sull’agricoltura biologica) | 30 punti |
| f. Mancata notifica delle nuove superfici
di conversione (all. 1 n. 1.1.6 O sull’agricoltura
biologica) | Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
2.5a .3 Produzione vegetale| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Inadempimento della PER da parte del fornitore di concime aziendale (art. 12 cpv. 6 O sull’agricoltura biologica)
Apporto < 2 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)
Apporto > 2 UBGF |
10 punti
30 punti |
| b. Quantità massima di sostanze nutritive sparse non rispettata (2,5 UBGF/ha superficie concimabile
(art. 12 cpv. 4 O sull’agricoltura biologica) | 20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF 110 punti se superiore a 3 UBGF |
| c. Impiego di concimi azotati non autorizzati:
applicazione da parte del personale dell’azienda o
su suo incarico (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura
biologica) | 110 punti |
| d. Impiego di concimi non autorizzati (diversi da
quelli azotati): applicazione da parte del personale dell’azienda o su suo incarico (art. 12 cpv. 2
O sull’agricoltura biologica) | 30 punti |
| e. Immagazzinamento di concimi non autorizzati, tuttavia comprovatamente non impiegati
(all. 1 n. 8.6.2 O sull’agricoltura biologica) | 30 punti |
| f. Impiego di concime autorizzato in maniera non conforme alle prescrizioni d’applicazione
(art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e
all. 2 dell’ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica [RS 910.181; O DEFR sull’agricoltura biologica]) | 5 punti |
| g. Apporto di prodotti ottenuti dalla fermentazione
non conforme alle disposizioni d’ordinanza (art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all. 2 O DEFR sull’agricoltura biologica) | 5 punti |
| h. Impiego di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (art. 12 cpv. 2 e 5 O sull’agricoltura biologica) | 15 punti |
| i. Immagazzinamento di ammendanti del suolo o compost non autorizzati (all. 1 n. 8.6.2
O sull’agricoltura biologica) | 15 punti |
| j. Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati
secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica; applicazione da parte del personale dell’azienda o su suo incarico (art. 11
cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) | 10 punti/ara, min. 60 punti |
| k. Applicazione errata dei prodotti fitosanitari autorizzati secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (art. 11 cpv. 2
O sull’agricoltura biologica)
Indicazione mancante, concentrazione troppo alta
Inadempimento del termine d’attesa
Superamento della concentrazione massima di Cu |
5 punti 30 punti 30 punti |
| l. Immagazzinamento di prodotti fitosanitari non autorizzati (art. 11 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all. 1 n. 8.6.2 O DEFR sull’agricoltura biologica) | 30 punti |
| [tab] m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o
prodotti per il disseccamento, applicazione da
parte del personale dell’azienda (art. 11 cpv. 4
O sull’agricoltura biologica) | 110 punti |
| n. Indicazioni sul metodo di applicazione del prodotto fitosanitario e inventario degli acquisti di prodotti
fitosanitari mancanti o incompleti (all. 1 n. 2.2
O sull’agricoltura biologica) | 100 fr. per documento |
2.5a .4 Sementi e materiale vegetale| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Registro di sementi e materiale vegetale incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 2.2
O sull’agricoltura biologica) | 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
| b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un’offerta biologica (art. 13 O sull’agricoltura biologica) | 10 punti |
| Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull’agricoltura biologica) | 30 punti |
| Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull’agricoltura biologica) | 15 punti |
| Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull’agricoltura biologica) | 30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi) |
| Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull’agricoltura biologica) | 110 punti |
2.5a .5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Vegetali coltivati in idrocoltura (art. 10 cpv. 2
O sull’agricoltura biologica) | 15 punti |
| b. Sterilizzazione del suolo tramite vapore al di fuori dell’orticoltura protetta e della produzione di
piantine (art. 11 cpv. 1 lett. d O sull’agricoltura biologica) | 5 punti/ara, max. 30 punti |
| c. Funghi; composizione iniziale del substrato non corretta e flusso delle merci non rintracciabile,
impiego di elementi del substrato non autorizzati
(art. 12 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e all.
2 n. 2 O DEFR sull’agricoltura biologica) | 10 punti |
| d. Raccolta di piante selvatiche: esigenze non adempiute (art. 14 O sull’agricoltura biologica) | 10 punti |
2.5a .6 Detenzione di animali: aspetti generali| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Elenco dell’effettivo di animali o giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull’agricoltura biologica) | 50 fr. per documento |
| b. Attuazione di provvedimenti zootecnici non
ammessi (art. 16e O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti |
| c. Somministrazione profilattica di medicamenti; iniezione di ferro (art. 16d cpv. 3 lett. c e d
O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr.,
e 10 punti |
| d. … | |
| e. Termini d’attesa raddoppiati non rispettati
(art. 16d cpv. 8 O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti |
| f. Periodi di riconversione dopo l’uso di medicamenti non rispettati (art. 16d cpv. 9 O sull’agricoltura
biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
| g. Impiego di sostanze ausiliarie non ammesse
(art. 15 cpv 2 O sull’agricoltura biologica e all. 8
O DEFR sull’agricoltura biologica) | 100 fr. e 10 punti |
| h. Termini d’attesa dopo l’acquisto dell’animale non rispettati (art. 16 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
| i. Trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 3
O sull’agricoltura biologica) | 110 punti |
| j. Acquisto di animali ottenuti da trasferimento di embrioni (art. 16c cpv. 4 O sull’agricoltura
biologica) | UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
| k. Sincronizzazione ormonale del calore
(art. 16d cpv. 3 lett. c O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
| l. Provenienza degli animali non conforme all’ordinanza sull’agricoltura biologica (art. 16f
O sull’agricoltura biologica)
Nessun contratto per animali non da allevamento biologico | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti 200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti |
| m. Impiego di alimenti per animali non conformi alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura
biologica (art. 16a cpv 1 O sull’agricoltura
biologica e art. 4a bise 4b , all. 7 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e
15 punti (minerali 10 punti);
max. 5000 fr. lettere m–o |
| n. Immagazzinamento di alimenti per animali e/o minerali non conformi alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull’agricoltura biologica e art. 4a bise 4b , all. 7 O DEFR sull’agricoltura biologica) | 0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti |
| o. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da coltivazione non biologica
(art. 16a cpv. 4 e 6 O sull’agricoltura biologica) | Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr.,
min. 400 fr. e
30 punti; max. 5000 fr. lettere m–o |
| p. Superamento della quota massima di alimenti per animali provenienti da un’azienda in conversione
(art. 16a cpv. 5 O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
| q. Quota di foraggio grezzo per i ruminanti
inferiore al 60 % (art. 16b cpv. 1 O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
| r. Durata di foraggiamento minima con latte non alterato non rispettata (art. 16b cpv. 2 O sull’agricoltura biologica, art. 4a bise 4b , all. 7 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| s. Quota di cereali e leguminose a granelli negli
alimenti per pollame inferiore al 65 %
(art. 16b cpv. 3 O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| t. Impiego di alimenti per animali contenenti OGM
(art. 3 lett. c O sull’agricoltura biologica)
Manca la prova che nell’intera azienda non sono
stati impiegati organismi geneticamente modificati
e rispettivi prodotti derivati | UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min. 30 punti 30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
| u. Animali tenuti in stabulazione fissa (art. 15a
O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| v. Animali giovani per più di 1 settimana in box individuali (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura
biologica e all. 5 O DEFR sull’agricoltura
biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.5a .7 Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Verri non tenuti in gruppo (art. 15 cpv. 2
O sull’agricoltura biologica e all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| b. Suinetti tenuti in flat-deck o in gabbie apposite
(art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| c. Suini non alimentati con foraggio grezzo
(art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| d. Superficie totale (stalla e area d’uscita) non
rispettata (art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica
e all. 6 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.5a .8 Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Esigenze specifiche del pollame non adempiute
(art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| b. Densità d’occupazione non rispettata
(art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| c. Superficie pascolativa non rispettata
(art. 15 cpv. 2 O sull’agricoltura biologica e
all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| d. Età minima di macellazione non rispettata
(art. 16g O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.5a .9 Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Altre specie animali: esigenze non adempiute
(art. 39c O sull’agricoltura biologica, all. 5 O DEFR sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| b. Esigenze URA capretti/agnelli d’età inferiore a
1 anno non adempiute (art. 15 cpv. 2
O sull’agricoltura biologica e all. 5 O DEFR
sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti |
| c. Allevamento all’aperto di daini, cervi e bisonti | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti |
| d. Api: ordinanza sull’agricoltura biologica non adempiuta (art. 16h O sull’agricoltura biologica) | 100 fr. e 5 punti
|
| e. Animali per hobby: esigenze non adempiute
(art. 6 O sull’agricoltura biologica) | UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti |
2.5a .10 Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Estivazione su alpe non biologico (art. 15b
O sull’agricoltura biologica) o articoli 26–34 OPD
non adempiuti | 0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
| b. Pascoli comunitari: nessun pascolo biologico
separato o nessun contratto per l’impiego di
sostanze ausiliarie disponibile (art. 15b
O sull’agricoltura biologica) | 0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili. Se durante la durata d’impegno di quattro anni viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all’ulteriore partecipazione per una superficie di cui all’articolo 100 capoverso 3, non vengono versati contributi nell’anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione nella durata d’impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri. 2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68) | 200 % dei contributi | 2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69) | 200 % dei contributi | 2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70) | 200 % dei contributi | 2.6.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71) | 200 % dei contributi | 2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a ) | 200 % dei contributi |
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b ) | 200 % dei contributi |
2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili. 2.7a .2 Contributo per una copertura adeguata del suolo| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c ) | 200 % dei contributi | 2.7a .3 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d ) | 200 % dei contributi |
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e ) | 200 % dei contributi |
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l’intera superficie inerbita dell’azienda o mediante la detrazione di un importo forfettario. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall’UFAG, lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g , all. 5 n. 2–4); superfici permanentemente inerbite, prati temporanei e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g , all. 5 n. 2–4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1.1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71g cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5) | 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi | | b. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1) o quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1.2) | [tab] 120 % dei contributi |
2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l’articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l’anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la-cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati dalla seconda in poi.
2.9.2a Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.4 lettera d o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2b Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.3 lettera r o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessati sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2c Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.4 lettera d non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.4 lettera e.
2.9.2d Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.3 lettera r non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.3 lettera p.
2.9.2e Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.5 lettera d o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2f Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.5 lettera d non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.5 lettera e.
2.9.3 SSRA| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione |
| --- | --- | --- |
| a. Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. a, all. 6 lett. A n. 1.4) | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5–2.6) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7) | Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
| b. Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2) | Tutti gli animali | Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti |
| c. Area di abbeveraggio o di foraggiamento non provvista di un rivestimento o gli animali della specie suina hanno accesso al foraggio durante la notte se l’area di foraggiamento è utilizzata anche come area di riposo (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2) | 110 punti |
| d. Gli animali non hanno in permanenza accesso a due diverse aree conformi alle prescrizioni SSRA, deroghe alle esigenze non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.1 e 1.2) | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) | Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
| e. Presenza di lettiera scarsa o lettiera inesistente, lettiera inadeguata (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.3) | Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.8) | Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti. Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti |
| f. Il giaciglio disponibile o la stuoia non è conforme alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5) | Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti 10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti |
| g. Durante il foraggiamento gli animali sono disturbati dai loro simili (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3) | 110 punti |
| h. Area di riposo perforata (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1) | 110 punti |
| i. La conigliera non è conforme alle esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2(all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) | 110 punti |
| j. I polli da ingrasso e i tacchini dal 10° giorno di vita non hanno a disposizione un numero sufficiente di posatoi sopraelevati conformi alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4); | 60 punti |
| k. Possibilità di ritirarsi insufficienti per i tacchini (art. 74 cpv. 1 lett. b) | Pollame da reddito, solo tacchini (all. 6 lett. A n. 7.4) | 10 punti |
| l. Non tutti gli animali sono ingrassati almeno per 30 giorni | Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3) | 60 punti |
| m. La superficie del suolo, quella laterale o la larghezza delle aperture dell’ACE non sono conformi alle esigenze | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
| n. L’ubicazione delle aperture dell’ACE non è conforme alle esigenze | Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9) | 110 punti |
| o. ACE non coperta | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | 60 punti |
| p. Accesso giornaliero all’ACE non comprovato | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) | 4 punti per giorno mancante |
| q. Gli animali non hanno accesso durante tutto il giorno all’ACE | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6) | 60 punti |
| r. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6) | 200 fr. |
2.9.4 URA| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione |
| --- | --- | --- |
| a. La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali | Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3) | 110 punti |
| b. Punti fangosi non recintati o aree di foraggiamento e di abbeveraggio non provviste di un rivestimento | Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4) | 10 punti |
| c. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio. | Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5) | 10 punti |
| d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze | Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3) | 200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
| e. Agli animali non è concessa l’uscita nei giorni richiesti | Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) | 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante |
| | Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2)
Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3) | 4 punti per giorno mancante |
| f. Superficie di uscita non acccessibile in permanenza o nessuna detenzione permanente all’aperto | Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1) | 110 punti |
| g. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali delle specie ovina e caprina coprono meno del 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali della specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo | Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) | 60 punti |
| h. Superficie di uscita troppo piccola | Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7) Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8) Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3) | Differenza inferiore al 10: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
| i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio | Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) | Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti |
| j. Gli animali sono ingrassati per meno di 56 giorni | Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4) | 60 punti |
| k. La superficie del suolo e quella laterale o la larghezza delle aperture dell’ACE non sono conformi alle esigenze | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
| l. Superficie del suolo nell’ACE (intera superficie) non sufficientemente ricoperta da una lettiera adeguata | Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti |
| m. Gli animali hanno accesso all’ACE non durante tutto il giorno o non ricevono il numero minimo di ore di pascolo al giorno oppure l’ACE non è ricoperta | Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1) | 60 punti |
2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali| Lacuna per il punto di controllo | | Riduzione |
| --- | --- | --- |
| a. Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, non adempiono le esigenze di cui all’articolo 75 capoverso 1 o nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (riduzione di 110 punti) | Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4) | 60 punti |
| b. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5) | 10 punti |
| c. La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3) | 110 punti |
| d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze | Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6) | 200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
| e. Agli animali non è concessa l’uscita nei giorni richiesti | Animali della specie bovina
e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1) | 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante |
| f. Nei giorni con uscita al
pascolo gli animali coprono meno del 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli | Animali della specie bovina
e bufali (all. 6 lett. C n. 2.2) | Meno del 70 %:
60 punti Meno del 25 %:
110 punti |
| g. Superficie di uscita troppo piccola | Animali della specie bovina
e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7) | Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
2.9.6 Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| Inadempimento dei requisiti per i contributi per il benessere degli animali o delle deroghe autorizzate dall’UFAG (art. 76a ) | Riduzione analoga ai
n. 2.9.1–2.9.4 |
2.9a.1 Le riduzioni sono stabilite dal Cantone nel quadro di convenzioni in relazione ai progetti. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.9a.2 e 2.9a.3. 2.9a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell’anno in corso e la restituzione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.9a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all’esclusione dal contributo per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.9a.4 Se l’obbligo di consulenza non è rispettato, la riduzione ammonta a 1000 franchi. 2.9a.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l’efficienza delle risorse. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata. 2.10.2 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l’irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3) | Restituzione del contributo per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori 500 fr. | | b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell’azienda (art. 82 cpv. 3) | Restituzione del contributo per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori 1000 fr. | 2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export»nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4) | 200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo | | b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell’azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell’intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5) Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (art. 82c cpv. 1) Mancato utilizzo, nell’ingrasso di suini, durante il periodo d’ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell’ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d’ingrasso (art. 82c cpv. 2) | 200 % dei contributi |
2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l’infrazione è in relazione alla gestione dell’azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell’autorità esecutiva competente. Se si tratta di un’infrazione nell’ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie. 2.11.2 Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all’articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell’agricoltura e, su richiesta, all’UFAG e all’UFAM. 2.11.3 La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi. 2.11.4 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.
3.1.1 I contributi d’estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2–3.6. I contributi d’estivazione per ovini, eccetto pecore munte, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d’estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.
3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. 0–5 %, al massimo 1 UBG | Nessuna |
| b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia
al massimo 4 UBG | 20 %,
max. 3000 fr. |
| c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG,
nonché in caso di recidiva | 50 %,
max. 6000 fr. |
3.2.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98)| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. 0–10 % | Nessuna |
| b. Oltre il 10–30 % | 20 %,
max. 3000 fr. |
| c. Oltre il 30 % | 50 %,
max. 6000 fr. |
3.2.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Fino a 3 giorni | Nessuna |
| b. 4–6 giorni | 20 %,
max. 3000 fr. |
| c. Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva | 50 %,
max. 6000 fr. |
3.2.4 Il Cantone può diminuire in maniera adeguata la riduzione di cui al numero 3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l’intero effettivo di animali estivato.
3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi. 3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l’esclusione dai contributi.
| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| a. Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100) | Prima constatazione Prima e seconda recidiva [tab] Dalla terza recidiva | 200 fr. 400 fr. 100 % dei contributi interessati |
| b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100) | 100 % dei contributi interessati | |
| c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100) | Termine per completamento o correzione |
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | Registro dell’apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30) Registro dell’apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31) Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2) Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34) Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36) Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4) Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4) | 200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr. |
3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
3.6.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
3.6.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Gestione non adeguata né rispettosa dell’ambiente (art. 26) | 10 % |
| b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27) | 10 % |
| c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno
una volta alla settimana (art. 28) | 10 % |
| d. Assenza di misure per far fronte all’avanzamento del bosco e all’abbandono
(art. 29 cpv. 1) | 10 % |
| e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2) | 10 % |
| f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3) | 10 % |
| g. Apporto di concimi non prodotti sull’alpe senza autorizzazione
(art. 30 cpv. 1) | 15 % |
| h. Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi
non prodotti sull’alpe (art. 30 cpv. 2) | 15 % |
| i. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute
alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1) | 10 % |
| j. Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche da latte, capre munte o pecore munte (art. 31 cpv. 2) | 10 % |
| k. Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vacche da latte, capre munte o pecore munte (art. 31 cpv. 2) | 10 % |
| l. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini
(art. 31 cpv. 3) | 10 % |
| m. Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1) | 10 % |
| n. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2) | 15 % |
| | o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33) | [tab] 15 % |
| --- | --- | | o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33) | [tab] 15 % | 15 % |
| o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33) | [tab] 15 % |
| p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 e 4.2.2) | [tab] 10 % |
| q. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2) | 10 % |
| r. Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4) | 10 % |
| s. Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inosservanza degli oneri dell’autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5–8) | 15 % |
3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
3.7.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
3.7.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Gregge non condotto da un pastore con cani (all. 2 n. 4.1.1) | 15 % |
| b. Gregge non condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore
(all. 2 n. 4.1.1) | 15 % |
| c. Pascolo non suddiviso in settori (all. 2 n. 4.1.2) | 10 % |
| d. … | |
| e. … | |
| f. … | |
| g. Permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo
superiore a due settimane (all. 2 n. 4.1.4) | 10 % |
| h. Stessa superficie riutilizzata per il pascolo entro quattro settimane
(all. 2 n. 4.1.4) | 10 % |
| i. … | |
| j. Scelta e utilizzazione dei rifugi per la notte non effettuate in maniera da evitare danni ecologici (all. 2 n. 4.1.6) | 10 % |
| k. … | |
| l. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi (all. 2 n. 4.1.8) | 10 % |
| m. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.1.9) | 10 % |
3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| --- | --- |
| a. Pascolo non effettuato, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali (all. 2 n. 4.2.1) | 15 % |
| b. … | |
| c. … | |
| d. Rotazione non regolare e senza tenere conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali (all. 2 n. 4.2.3) | 10 % |
| e. Stesso parco adibito al pascolo per più di due settimane (all. 2 n. 4.2.4) | 10 % |
| f. Stesso parco riutilizzato come pascolo entro quattro settimane
(all. 2 n. 4.2.4) | 10 % |
| g. … | |
| h. … | |
| i. Inizio del pascolo a meno di 20 giorni dallo scioglimento delle nevi
(all. 2 n. 4.2.7) | 10 % |
| j. Reti in materiale sintetico non impiegate correttamente (all. 2 n. 4.2.8) | 10 % |
3.7.6 …
3.7a .1 In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate. 3.7a .2 Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame| Lacuna per punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b ) | 60 % del contributo supplementare | | b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b ) | 120 % del contributo supplementare |
[tab] 3.8.1| Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | | --- | --- | | a. Q II: Inadempimento della durata minima (art. 571) | 200 % × CQ II | | b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio | Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici | 3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata effettuata la notifica di rinuncia di cui all’articolo 100a .
Le disposizioni di cui al numero 2.9a si applicano anche per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari.
3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2. 3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d’estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi. 3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione. 3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.Allegato 9(art. 117)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.Allegato 1 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettateAllegato 2 Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione
d’estivazioneAllegato 3 Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vignetiAllegato 4 Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversitàAllegato 4a Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utiliAllegato 5 Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)Allegato 6 Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli
animaliAllegato 6a Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento
scaglionato di suini a tenore ridotto di azotoAllegato 7 Aliquote dei contributiAllegato 8 Riduzione dei pagamenti direttiAllegato 9 Modifica di altri atti normativi